REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4025 del 2001, proposto da
PROGEO Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Panama n. 12,
contro
la Provincia di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Coli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Fabbri, in Roma, Via dei Giordani n. 22,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 160 del 22 marzo 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. Buccellato, per delega dell’avv. Colarizi, e l’avv. Francesco Fabbri, per delega dell’avv. Coli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2000, la Società PROGEO, società cooperativa a responsabilità limitata, impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, il provvedimento n. 54289/13187 del 24 ottobre 2000, con il quale l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia l’aveva dichiarata decaduta dagli aiuti comunitari in precedenza concessi in relazione all’impianto di un nuovo pioppeto, sul rilievo che, successivamente alla liquidazione di detti aiuti, si era accertato che l’impianto boschivo era in uno stato di forte compromissione, onde erano venuti meno i requisiti prescritti dal Regolamento CEE 2080/92, dal regolamento di attuazione (D.M. 18 dicembre 1998, n. 494) nonché dalle disposizioni regionali in materia.
Di tale provvedimento la ricorrente deduceva l’illegittimità, in quanto:
- l’impegno da essa assunto avrebbe riguardato l’impianto di un nuovo pioppeto (effettivamente realizzato) e non la manutenzione di colture esistenti;
- in ogni caso, il disseccamento (dovuto a cause naturali di forza maggiore) avrebbe interessato solo il 10% delle piante, onde non ricorrerebbe l’ipotesi di superficie rimboschita e migliorata inferiore del 20% rispetto a quella ammessa all’aiuto e liquidata;
- non sarebbe stata adeguatamente motivata la decadenza totale in luogo di quella parziale, anch’essa prevista dal D.M. n. 494/1998.
2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, previa effettuazione di istruttoria, ha respinto il ricorso, affermando la legittimità del provvedimento di decadenza totale, giacché, essendo risultata assente o disseccata, per malgoverno della ricorrente, una percentuale di piante di circa il 39%, non era stato conseguito l’obiettivo comunitario di un rimboschimento pari o superiore all’80% della superficie per la quale era stato erogato l’aiuto.
3. Avverso detta decisione ha proposto appello la Società interessata, sostenendo di aver adempiuto compiutamente agli obblighi assunti con la richiesta di finanziamento, dal momento che aveva effettuato il rimboschimento dell’intera area, provvedendo anche alla sostituzione delle piante disseccate, onde non poteva esserle negata la sovvenzione per ragioni attinenti al diverso onere di manutenzione, per la quale nessun contributo era stato chiesto ed ottenuto.
In ogni caso, l’inottemperanza all’obbligo di manutenzione avrebbe giustificato solo una decadenza parziale dal contributo comunitario.
4. Si è costituita l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, chiedendo il rigetto dell’appello, in quanto infondato, giacché la percentuale delle piante disseccate sarebbe stata tale da compromettere in toto il raggiungimento dell’obiettivo di rimboschimento e miglioramento, perseguito con gli aiuti de quibus.
5. Con memoria depositata il 6 aprile 2006, l’appellante, melius re perpensa, ha prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della giurisprudenza consolidatasi, medio tempore, sulla specifica materia.
6. Ritiene il Collegio che sulla controversia vada dichiarato, d’ufficio, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ed invero, come la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI Sez., 28 giugno 2004 n. 4621; 20 giugno 2003, n. 3672; IV Sez., 11 aprile 2002, n. 1989; Cass SS.UU. 20 aprile 2003 n. 5617; 13 aprile 2003, n. 5991, 10 maggio 2001 n. 183), il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta nei confronti dell'autorità concedente una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'amministrazione di annullare i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, ovvero di revocarli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere).
Da ciò deriva la competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della “revoca”, della “decadenza” o della “risoluzione”, abbia ritirato il finanziamento sulla scorta di fatti sopravvenuti incidenti sulla prosecuzione del rapporto.
6.1. Ed invero, la posizione di pretesa del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento di concessione del contributo, ha ad oggetto, sotto il profilo sostanziale, il pagamento integrale delle somme originariamente accordate, cosicché, anche a volere aver riguardo alla disposizione dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971, che individua un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici (nel cui ambito potrebbe annoverarsi il denaro), resta salva la riserva di giurisdizione prevista in favore del giudice ordinario dal medesimo articolo 5, secondo comma, rientrando le sovvenzioni fra gli “altri corrispettivi” menzionati da detta norma e non essendo all'autorità attribuito alcun potere, una volta verificato che siano stati effettuati gli adempimenti prescritti, di apprezzamento circa la soddisfazione o no dell’obbligazione patrimoniale assunta.
6.2. Allo stesso modo, quando, come nella specie, la sovvenzione risulti accordata e ritrovi la sua fonte esclusiva in un provvedimento di attribuzione avente natura convenzionale (dato che consegue all'adesione del beneficiario alle condizioni fissate dall'autorità concedente), la posizione di quest'ultimo ha natura e consistenza di diritto soggettivo a fronte della contraria posizione assunta dall'ente pubblico, che fa valere fatti sopravvenuti mediante provvedimenti di autotutela.
7. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato si atteggia, in particolare, come decadenza di un contributo già accordato, in dipendenza di fatti sopravvenuti (asserita mancata manutenzione, secondo le regole dell’arte, dell’impianto boschivo, con conseguente dissecamento di circa il 40% delle piante), in ordine ai quali non sussiste alcun potere di valutazione discrezionale da parte dell'autorità amministrativa, ma solo l’esigenza di accertamento della loro idoneità a incidere o no, in senso risolutivo, sull’obbligazione in corso.
Per contro, la pretesa dell’istante si configura, sia formalmente sia sostanzialmente, come diritto soggettivo alla riscossione del contributo, in relazione al compiuto adempimento delle obbligazioni assunte all’atto della concessione, con conseguente negazione di ogni potere autoritativo dell’Amministrazione idoneo ad incidere su tale diritto.
8. Ne conseguono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), dichiara il difetto di giurisdizione sulla controversia in esame e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2006