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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 6 luglio 2006 n. 4289
Pres. Giovannini Est. Polito
Società Autoservizi Preite (Avv.ti F. Felicetti, G. Spataro) c/ Regione Calabria (Avv. Naimo); Consorzio Autolinee S.r.l. (Avv. A. Morcavallo)


Trasporti Pubblici locali – Regione Calabria – L.R. 23/1999 – Cessione della concessione di autolinee – Deroga ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale – Autorizzazione preventiva regionale alla cessione del titolo con trasferimento di ramo d’azienda - Illegittimità

La L.R. Calabria n. 23/1999, recante norma volte a perseguire “la razionalizzazione, lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale”, detta, all’art. 27, un fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema normativo con l’obiettivo della dismissione delle reti di trasporto con percorrenza chilometrica annua inferiore ai 600.000 km. stabilendo, per le imprese che versino in tale condizione, in presenza della manifestazione di intento di abbandonare l’esercizio del servizio del trasporto, l’erogazione di un apposito contributo, mentre, in caso di mancata rinunzia al servizio, la sua prosecuzione viene consentita a condizione che le imprese minori “si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come forma di associazione temporanea di imprese, realizzando un’unità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000= km., nell’ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi”. Pertanto, poiché detta norma transitoria riconduce in un ambito di stretto controllo pubblicistico la fase di prima applicazione del nuovo sistema normativo, che segna il passaggio dal sistema di gestione in concessione dei servizi di trasporto locale a quello ispirato a principi di privatizzazione e concorrenzialità mediante lo strumento del contratto di servizio, è illegittimo il provvedimento regionale che autorizzi in via preventiva la cessione del titolo unitamente ad un ramo d’azienda da parte di gestore che abbia manifestato la volontà di abbandonare il servizio, senza associarsi all’impresa subentrante.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta
)





ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sul ricorso in appello proposto dalla
Società Autoservizi Preite a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Filicetti e Giovanni Spataro, con domicilio eletto in Roma, via Principe Amedeo, n. 126, presso lo studio dell’avv. Serafino Conforti;

contro




la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Naimo dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini n. 86, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Criscuolo;
e nei confronti
- del Consorzio Autolinee S.r.l., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Morcavallo, con domicilio eletto in Roma, p.za Prati degli Strozzi n. 32, presso l’ avv. Gabriella Arcuri;
- dell’ Impresa Autoservizi Caputo Francesco di Caputo Vincenzo, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, Sez. II^, n. 2096/2004 del 15.11.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Autolinee S.r.l. e della Regione Calabria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 28 marzo 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv. Spataro e l’avv. Spanti per delega dell’avv. Naimo e l’avv. Buccellato per delega dell’avv. Morcavallo:
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO




Con atto n. 08318 del 23.07.2003 il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria, in relazione ad istanza congiunta del Consorzio Autolinee S.r.l. e dell’ Impresa Autoservizi Caputo Francesco di Caputo Vincenzo, esercenti in concessione servizi di autolinea in ambito regionale, rilasciava, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.04.1986, n. 15, autorizzazione preventiva alla stipula di un atto di cessione ed alla conseguente acquisizione di un ramo di azienda facente parte del complesso aziendale della seconda di dette società.
Avverso tale ultimo provvedimento, nonché la delibera della Giunta Regionale n. 481 del 30.06.2003 - nella parte in cui consente con prescrizioni “la cessione di aziende con percorrenza annua fino a 600.000= km. ad altre aziende con percorrenza annua superiore, per cui è stato previsto assenso da parte della Regione ai sensi della legge regionale n. 15/1986”, nonché altri atti connessi e preordinati, la Società Autoservizi Preite proponeva ricorso avanti al T.A.R. Calabria.
Dopo avere illustrato gli adempimenti posti in essere dalla Regione Calabria in attuazione dell’art. 27 della L.R. n. 23/1999 per la razionalizzazione del sistema di trasposto pubblico calabrese, con riduzione del numero della aziende concessionarie appartenenti alla fascia chilometrica inferiore a 600.000= km. Annui, la soc. appellante riferisce e che, in tale quadro, l’ Impresa Autoservizi Caputo Francesco di Caputo Vincenzo aveva manifestato l’intendimento di abbandonare il servizio di trasposto pubblico gestito in concessione, con indizione di apposita riunione istruttoria per la riassegnazione dei servizi di linea, cui partecipava la Società istante e lo stesso Consorzio Autolinee S.r.l., deduceva avverso gli atti gravati articolati motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 della L.R. n. 23/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 2, 5 e 10 della legge 28.09.1939, n. 1822; della delibera di G.R. n. 481 del 30.06.2003; degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; dei principi generali della posizione concessionale di preminenza, di economicità ed efficienza, nonché motivi e di eccesso di potere in numerose figure sintomatiche.
Con decreto dirigenziale n. 17285 del 25.11.2003 era poi approvata la cessione in favore del Consorzio Autolinee S.r.l. dell’autolinea in concessione Santa Maria, Mendicino, Cosenza, già assentita in favore dell’ Impresa Individuale Caputo Francesco di Caputo Vincenzo.
Avverso detta determinazione la Soc. Autoservizi Preite proponeva motivi aggiunti di ricorso, rinnovando in parte le doglianze già articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Con sentenza n. 2096/2004 del 15.11.2004 il T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, Sez. II^, respingeva il ricorso.
Contro la decisione reiettiva la Soc. Autoservizi Preite ha proposto atto di appello ed ha confutato le conclusione del giudice di prime cure e rinnovato i motivi di doglianza avverso gli atti di cessione del servizio di trasporto in concessione.
Si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio Autolinee S.r.l. che ha, in rito, eccepito l’inammissibilità sia del ricorso avanti al T.A.R. che dei successivi motivi aggiunti e contraddetto, nel merito, ai motivi di appello, concludendo per la conferma della sentenza gravata.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria opponendosi in memoria all’accoglimento dell’appello.
All’udienza del 28.03.2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO




1). Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell’appello formulate dal controinteressato Consorzio Autolinee S.r.l.
1.1). Come illustrato dall’ istante Società Autoservizi Preite la Regione Calabria aveva indetto apposita riunione istruttoria, cui aveva preso parte anche l’odierna appellante, per la riassegnazione, secondo i criteri dettati dall’art. 27 della L.R. 07.09.1999, n. 23, dei servizi di trasporto locale gestiti in concessione dall’ Impresa Autoservizi Caputo Francesco di Caputo Vincenzo, per i quali l’impresa titolare aveva manifestato l’intento di abbandono dell’esercizio.
Il provvedimento n. 08318 del 23.07.2003 – con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti della Regione Calabria in relazione ad istanza congiunta del Consorzio Autolinee S.r.l. e dell’ Impresa Autoservizi Caputo Francesco di Caputo Vincenzo, entrambi esercenti in concessione servizi di autolinea in ambito regionale, rilasciava, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14.04.1986, n. 15, autorizzazione preventiva alla stipula di un atto di cessione e di conseguente acquisizione di un ramo di azienda facente parte del complesso aziendale della seconda di dette società - veniva a determinare l’arresto del procedimento istruttorio attivato in applicazione della L.R. n. 23/1999, recante norme sulla razionalizzazione, sviluppo e miglioramento del sistema del trasposto regionale, ed esplicava quindi immediate potenzialità lesive dell’interesse della Società Autoservizi Preite ad ottenere la riassegnazione della predetta linea di trasporto.
La Società Autoservizi Preite è, pertanto, ritualmente insorta avverso detto atto autorizzatorio anche al fine di ottenere misure cautelari di immediata tutela delle posizioni di interesse legittimo ritenute lese.
1.2). Il successivo decreto dirigenziale n. 17285 del 25.11.2003, di definitiva approvazione della titolarità della concessione di autolinea oggetto dell’atto di cessione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria del 15.01.2004; rispetto a tale data sono stati tempestivamente proposti motivi aggiunti di impugnativa con atto notificato il 12.03.2004.
2). Nel merito l’appello è fondato.
3). Il tema centrale della presente controversia è costituito dalla vigenza dell’istituto della cessione della concessione di autolinee – quale disciplinato dall’art. 23 della L.R. 14.04.1986, n. 15 - a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/1999, recante norma volte a perseguire “la razionalizzazione, lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale”, introdotte nell’esercizio delle funzione delegate con legge 15.03.1997, n. 59, ed in attuazione degli indirizzi dettati dal d.lgs. 19.11.1997, n. 422.
La L.R. n. 23/1999, dopo aver disciplinato in dettaglio i diversi livelli di funzioni della regione, delle province e dei comuni, ha stabilito all’ art. 16 il ricorso allo strumento del contratto di servizio, in sostituzione al modulo concessorio, per l’affidamento dei servizi di trasporto locale, secondo quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. n. 422/1997 allo scopo di superare assetti monopolistici del settore e di assicurare regole di concorrenzialità, e ha all’art. 27 regolamentato in dettaglio un fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema normativo con l’obiettivo della dismissione delle reti di trasporto con percorrenza chilometrica annua inferiore ai 600.000= km.
Per le imprese che versino in tale condizione, in presenza della manifestazione di intento di abbandonare l’esercizio del servizio del trasporto, è stata in particolare prevista l’erogazione di un apposito contributo. In caso di mancata rinunzia al servizio la sua prosecuzione viene consentita a condizione che le imprese minori “si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come forma di associazione temporanea di imprese, realizzando un’unità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000= km., nell’ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi”, in osservanza di criteri ed obiettivi fissati con atto di indirizzo emanato dalla Giunta regionale. Per le imprese minori che non presentino istanza di rinunzia e non si avvalgano della facoltà di proseguire il servizio in associazione è prevista la revoca del titolo di concessione senza indennizzo e la riassegnazione del servizi ad altri operatori del settore.
Con atto n. 481 del 30.06.2003 la Giunta Regionale - a rinnovazione della propria precedente delibera n. 877 del 16.10.2001, annullata in sede giurisdizionale - dettava gli indirizzi per l’attuazione dell’art. 27 della L.R. n. 23 /1999.
Al punto 6 della delibera era in particolare stabilito che “la cessione di aziende con percorrenza fino a 600.000= km. ad altre aziende con percorrenza annua superiore, per cui è stato previsto assenso della Regione ai sensi della legge regionale n. 15/1986, è possibile purché siano rigorosamente rispettati, nell’ambito dello stesso bacino, gli obiettivi di razionalizzazione per come indicati alle lettere a), b), c), d), e)” della delibera medesima”.
3.1). Osserva la Sezione, sotto un primo profilo, che la disciplina transitoria dettata dall’art. 27 della L.R. n. 23/1999 riconduce in un ambito di stretto controllo pubblicistico la fase di prima applicazione del nuovo sistema normativo, che segna il passaggio dal sistema di gestione in concessione dei servizi di trasporto locale a quello ispirato a principi di privatizzazione e concorrenzialità avvalendosi dello strumento del contratto di servizio. All’uopo sono stati previsti moduli procedimentali e fattispecie provvedimentali strettamente tipizzati che non lasciano spazio ad un’area di negoziabilità dei titoli concessori anche se sotto il controllo approvativo delle Regione. Quanto precede, invero, trova la sua ragion d’essere nell’opportunità di garantire la razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di trasporto in ragione di criteri effettivamente ispirati all’interesse pubblico, a fronte dei quali recedono scelte di più stretta convenienza che possano muovere i singoli gestori.
Per le imprese che sviluppano una percorrenza inferiore ai 600.000= km. è incentivata la dismissione del titolo concessorio prevedendo l’erogazione di un contributo a compensazione (comma quarto dell’art. 27). Le imprese minori possono, tuttavia, restare sul mercato in associazione con altre imprese, così da realizzare una gestione unica di servizi limitrofi e finitimi cumulando una percorrenza annua superiore ai 600.000= (art. 27 quinto comma). Il mancato esercizio di dette opzioni determina la revoca d’ufficio della concessione, senza pagamento di contributo alcuno, e l’assegnazione del servizio di autolinea ad altra imprese, sempre in osservanza delle regole di razionalizzazione dettate dall’atto di indirizzo della Giunta Regionale (art. 27, comma quinto, ultimo periodo).
Stante la puntualità del su riferito reticolo normativo non residua la possibilità di dettare, in via amministrativa, forme di disposizione del titolo concessorio che deroghino alle modalità fissate dal legislatore regionale, ancorché accompagnate da previsioni di salvaguardia degli obiettivi di razionalizzazione del sistema di trasporto locale.
3.2). Sotto ulteriore profilo deve osservarsi che l’istituto della cessione della concessione di autolinea, quale disciplinato dall’art. 23 della L.R. n. 15/1986, è stato espunto dall’ordinamento regionale a partire dall’entrata il vigore della L.R. n. 23/1999 di riforma del sistema di trasporto pubblico locale.
Come in precedenza accennato l’art. 16 della L.R. n. 23/1999 riconduce al contratto di servizio lo strumento di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Il successivo art. 29 abroga espressamente le disposizioni di legge regionale in contrasto con la nuova normativa. Le concessioni in atto conservano, quindi, vigore ai soli effetti stabiliti dall’art. 27 della L.R. N. 23/1999 (esercizio di servizi di autolinea per una percorrenza annua superiore ai 600.000=, oppure in associazione di imprese così da cumulare la predetta percorrenza) e non residua alcuna autonomia negoziale per trasferire, con l’approvazione della Regione, il titolo ad altro concessionario. L’art. 27, secondo comma, prevede come modulo di esercizio congiunto di servivi limitrofi e finitimi le forme di aggregazione in società di capitale o associazione temporanea di imprese - sotto il controllo dell’autorità regionale teso a garantire il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei trasporti pubblici locali – mentre l’intento del concessionario di abbandonare il servizio determina l’ elargizione di apposito contributo e non consente che ad esso possa seguire il trasferimento del titolo ad altro concessionario.
3.2). Non va condivisa la conclusione del giudice di prime cure che a sostegno della permanenza dell’istituto della cessione della concessione di autolinea richiama l’art. 17 della L.R. n. 23/1999.
Si tratta, invero, di norma che ha tutt’ altro oggetto, in quanto riferita agli obblighi del precedente gestore del servizio di trasporto nei casi di subentro o cessazione dell’attività di impresa. La disposizione, escluso ogni diritto ad indennizzo, regolamenta le modalità di trasferimento del personale di esercizio e la valutazione economica del materiale rotabile destinato al servizio di trasporto; è, quindi, chiamata ad operare nel nuovo sistema organizzatorio del trasporto pubblico locale, da governarsi a mezzo del contratto di servizio, nel cui ambito non sopravvive il previgente modello di affidamento in concessione ed ogni istituto ad esso connesso qual è quello della c.d. cessione della concessione del servizio di trasporto locale ad altro gestore.
3.3). Stante la fondatezza dell’esaminato ed assorbente motivo, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato illegittimo e, per l’effetto, annullato il punto 6) della delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 481 del 30.06.2003. Alla riconosciuta invalidità in parte “de qua” della predetta delibera segue l’illegittimità in via derivata degli atti di autorizzazione e di approvazione della cessione in favore del Consorzio Autolinee S.r.l. dell’autolinea in concessione Santa Maria, Mendicino, Cosenza, già assentita in favore dell’ Impresa Individuale Caputo Francesco di Caputo Vincenzo (provvedimenti dirigenziali n. 08318 del 23.07.2003 e n. 17285 del 25.11.2003), adottati in applicazione del punto 6) del deliberato, che vanno anch’essi annullati.
In relazione ai particolari profili della controversia può disporsi la compensazione delle spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe; per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2006, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....06/07/2006


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