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n. 6-2006 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 27 giugno 2006 n. 4111
Pres. Giovannini, Est. Polito
M. (Avv.ti Soprano e Sasso) / Università degli Studi di Napoli (Avvocatura dello Stato)


Istruzione pubblica – Scuola di specializzazione – Decadenza dalla borsa di studio – Mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso – Casi di esenzione previsti dal regolamento di Ateneo – Interpretazione estensiva – Gravi condizioni di salute dello specializzando – Illegittimità

E’ illegittimo il provvedimento di decadenza dal godimento della borsa di studio per la frequenza di una Scuola di Specializzazione motivato in relazione alla norma del regolamento dell’Ateneo che prevede la perdita del diritto al beneficio economico per il mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso contemplando, quale causa giustificativa della mancata partecipazione alle sessioni di esame, la prestazione del servizio militare di leva e la condizione di maternità, senza nulla disporre per i casi afferenti a gravi condizioni di salute. Infatti, i casi contemplati dalla norma regolamentare determinano l’impossibilità di attendere normalmente agli studi per fatto non ascrivibile a mancanza di diligenza ed impegno da parte dell’ interessato, sicché ricorre una eadem ratio della norma nel caso di mancata partecipazione agli esami per impedimento derivante da patologia invalidante, alla stregua di un’interpretazione secondo criteri di ragionevolezza ed in conformità ai principi dell’ordinamento, che riconoscono come diritto fondamentale la tutela del bene della salute.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso in appello proposto da

MATTIELLO Amalia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Soprano e Antonio Sasso, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso il sig. Gian Marco Grez;


contro




l’Università degli Studi di Napoli ed il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III^, n. 721/2000 del 17.03.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi e del Ministero intimati;
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 28 aprile 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv.to D’Agostino, in sostituzione dell’avv.to Soprano, e l’avvocato dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO




1). Con decreto n. 1626 del 17.02.1992 il rettore dell’ Università degli Studi Federico II disponeva la decadenza della dr.ssa MATTIELLO Amalia dal godimento, a partire dall’anno accademico 1989/1990, della borsa di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione in “Tisiologia Malattie dell’ Apparato Respiratorio” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A motivazione della pronunzia decadenziale era fatto richiamo all’art. 4 del regolamento dell’ Ateneo per l’assegnazione delle borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione, il quale prevede la perdita del diritto al beneficio economico per il mancato superamento degli esami relativi ad un anno corso con conseguente obbligo di restituzione dell’annualità erogata.
Avverso il provvedimento rettorale e la disposizione di regolamento da cui esso ha tratto fondamento la dr.ssa MATTIELLO si gravava avanti al T.A.R. per la Campania deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe la Sezione III^ del T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Contro la pronunzia reiettiva la MATTIELLO ha proposto atto di appello, confutando le conclusioni del giudice di primo grado e sostenendo in particolare:
- che sussisteva una grave situazione preclusiva della partecipazione alla sessione di esami nell’ottobre 1990 essendo affetta di malattia invalidante debitamente certificata (intensa crisi cefalica) impeditiva di una normale vita di relazione;
- che l’art. 4 del regolamento dell’ Ateneo sul conferimento delle borse di studio mentre eleva a causa giustificativa della mancata partecipazione alle sessioni di esame la prestazione del servizio militare di leva e la condizione di maternità, nulla dispone per i casi afferenti a gravi condizioni di salute, così compromettendo il diritto alla prosecuzione degli studi con il sostegno pubblico, garantito dall’art. 34, quarto comma, della Costituzione;
- che la previsione di cui all’art. 11, comma secondo, del d.P.R. n. 162/1982, che consente la ripetizione degli esami di corso per una volta, deve essere interpretata estensivamente anche con riguardo al mantenimento del beneficio economico derivante dalla concessione della borsa di studio;
- che la pronunzia di decadenza è stata assunta con criterio di stretto automatismo senza ponderare la specifica situazione in cui versava l’appellante;
- che la determinazione del Rettore doveva essere preceduta dal parere del Consiglio di facoltà.
In sede di note conclusive la dr.ssa MATTIELLO ha insistito per l’accoglimento dell’ appello.
L’ Università degli Studi di Napoli ed il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca si sono costituiti in resistenza.
All’udienza del 28 aprile 2006 l’appello è stato trattenute per la decisone.

2). L’appello è fondato.
L’ art. 4 del regolamento dell’ Università degli Studi Federico II sull’assegnazione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e di perfezionamento prevede la decadenza dal beneficio economico in relazione al “mancato superamento degli esami relativi ad un anno di corso”.
Si tratta di previsione che, nel suo puntuale contenuto prescrittivo, è chiamata ad operare ai casi in cui lo studente incorra in giudizio negativo nelle ordinarie sessioni di esame, evento che determina la perdita del requisito di meritevolezza necessario ai fini del godimento del sussidio per il prosieguo degli studi.
Il presupposto tipizzato cui è riferita la norma di regolamento non ricorre tuttavia nella fattispecie di cui è controversia.
La dr.ssa MATTIELLO non ha partecipato alla sessioni di esami del secondo anno di corso della specializzazione in “Tisiologia Malattie dell’ Apparato Respiratorio” per documentate gravi condizioni di salute impeditive di attendere ad una normale vita di relazione. Si tratta di condizione che non incide sul requisito di capacità e di merito dello studente a beneficiare del sussidio, ma che attiene allo stato di idoneità fisica per la regolare frequenza e prosieguo del corso degli studi che ha ricevuto impedimento a causa di documentato stato di malattia.
Il regolamento dell’ Ateneo espressamente contempla ipotesi di differimento dell’inizio o della frequenza dei corsi nei casi di assolvimento degli obblighi di leva o di applicazione della legge n. 1204/1971 a tutela delle lavoratrici madri, trattandosi di situazioni che determinano l’impossibilità di attendere normalmente agli studi per fatto non ascrivibile a mancata di diligenza ed impegno da parte dell’ interessato. L’ “eadem ratio” della norma ricorre nel caso di mancata partecipazione agli esami per impedimento derivante da patologia invalidante.
L’ interpretazione della norma di regolamento secondo criteri di ragionevolezza ed in conformità ai principi dell’ordinamento, che riconoscono come diritto fondamentale la tutela del bene della salute, porta quindi ad escludere che possa qualificarsi, agli effetti dell’ automatica decadenza dal godimento della borsa di studio, come “mancato superamento degli esami” l’impossibilità di partecipazione derivante da causa di malattia che limiti temporaneamente le condizioni di idoneità fisica e psichica dello studente.
L’ appello va, quindi, accolto; per l’effetto va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe; per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2006 , con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Bruno Rosario Polito - Consigliere relatore ed estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





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