CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 22 giugno 2006 n. 3825
Pres. Giovannini, Est. Minicone
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) / C. (avv.ti Piscitelli e Sorrentino) |
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Procedimento amministrativo – attività conoscitiva preprocedimentale – estraneità al procedimento amministrativo – obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento – esclusione
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La fase prodromica di raccolta degli elementi volti a determinare se sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento finale (nella specie, imposizione di un vincolo di particolare interesse storico), non assurge a momento procedimentale autonomo, per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990, in quanto costituisce attività conoscitiva strumentale, che si colloca prima e al di fuori del procedimento amministrativo, il quale potrà essere formalmente avviato solo se e quando tale attività si concluda positivamente, nel senso dell’esistenza, a giudizio dell’autorità amministrativa, di sufficienti elementi, indicatori della necessità di una iniziativa volta (previo confronto dialettico con gli eventuali soggetti incisi) ad adottare il vincolo stesso (nella specie, è stato escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nella fase in cui la Soprintendenza aveva inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il provvedimento di vincolo da sottoporre alla firma del Ministro e la relazione storico-artistica del complesso immobiliare).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 3825/06
Reg.Dec.
N. 666 Reg.Ric.
ANNO 2001
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 666 del 2001, proposto dal
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e dalla SOVRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA, in persona dei rispettivi titolari pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono per legge domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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contro
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Custo Luigi, in proprio e nella qualità di coerede pro indiviso di Emanuele Custo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Piscitelli e Federico Sorrentino, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sez. I, n. 1140 del 31 ottobre 2000.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi l’avv. dello Stato Giannuzzi e l’avv. Naccarato, per delega dell’avv. Sorrentino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 28 gennaio 2000, il sig. Luigi Custo impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il Decreto n. 15352 del 27 settembre 1999, con il quale il Ministero per i Beni e le attività culturali aveva dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 1 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, l’immobile Villa Guelfi-Serena-Custo, con percorso di accesso, portale e portineria, sito in Genova-Cornigliano, via Boschetto nn. 6-8.
A sostegno del ricorso l'interessato deduceva:
1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241; elusione del giudicato; violazione dell'art. 65 n. 5 e dell'art. 88 del R.D. 17.8.1907, n. 642; violazione dell'art. 45 del T.U. 26.6.1924 n. l054 e dell'art. 26 della legge 6.12.1971, n.l034, in quanto il ricorrente sarebbe stato avvertito del nuovo procedimento volto alla reimposizione del vincolo sulla villa di sua proprietà quando l'attività istruttoria era ormai conclusa.
2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere; elusione del giudicato; violazione dell'art. 65 n. 5 e dell'art. 88 del R.D. 642/1907; violazione dell'art. 45 del T.U. 1054/1924 e dell'art. 26 della legge n. l034/71, in quanto il provvedimento impugnato poggerebbe su elementi fattuali e collegamenti logici dei quali la sentenza del TAR Liguria 27.6.1996 n. 334, confermata in appello, aveva escluso la fondatezza, denunciando errori e falsità in ordine all'attribuzione storica ed alla struttura dell'edificio, alla datazione ed alla struttura del portale nonché alla qualificazione della cosiddetta portineria.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 1.6.1939, n. 1089; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione dell'art. 3 della legge 241/90; difetto di motivazione, in quanto il compendio immobiliare in questione sarebbe stato sottoposto nuovamente a vincolo senza alcuna nuova prova documentale e senza alcuna connotazione che valga a illustrarne l'interesse artistico, storico, archeologico o etnografico. come richiesto dalla legge. Anzi, la ricerca e l'analisi della documentazione storica condotte dal ricorrente, ed apprezzate nella citata sentenza del TAR Liguria, avrebbero dimostrato che l'immobile, per struttura e datazione, sarebbe privo di qualsiasi capacità rappresentativa di stili architettonici significativi o di contesti storico ambientali di rilievo e non sarebbe legato in alcun modo ad eventi o ad ambienti rilevanti sotto il profilo storico.
4) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; illegittimità delle procedure di acquisizione dei dati istruttori; violazione del principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi; violazione dell'art. 42 Cost. e degli artt. 832 e ss. Cod. Civ; violazione dell'art. 17 della legge 7.8.1990, n. 241; violazione del principio del contraddittorio, in quanto tutte le procedure istruttorie condotte dall'amministrazione sull'immobile in questione sarebbero state eseguite da parte di un laboratorio privato, incaricato dalla Soprintendenza, in assenza del ricorrente ed accedendo alla proprietà a sua insaputa.
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà intrinseca ed erroneità dei presupposti, in quanto gli isolati elementi ritenuti probatori della datazione dell'immobile sarebbero stati acquisiti irritualmente e senza contraddittorio, nonché avulsi dal contesto generale e, quindi, inidonei a fornire risultanze attendibili; comunque, anche se li si volesse ritenere acquisiti correttamente, tali elementi risulterebbero contraddittori e privi di qualsiasi valore ai fini della datazione storica del compendio.
6) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti statuizioni; sviamento di potere, illogicità manifesta, in quanto apparirebbe chiaro che la pervicace reiterazione del vincolo costituirebbe nient'altro che il mezzo per perseguire scopi diversi ed estranei rispetto a quelli legislativamente previsti.
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando: - che il provvedimento impugnato costituiva la reiterazione di altro precedente, già annullato in sede giurisdizionale per i vizi di omessa comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento e di difetto di istruttoria;
- che detto provvedimento manifestava gli stessi vizi di mancata tempestiva comunicazione, giacché l’avviso di inizio del (rinnovato) procedimento era stato inviato allorché il procedimento istruttorio per l’imposizione del vincolo si era concluso;
- che la partecipazione del privato al procedimento era tanto più necessaria in quanto, ai fini della datazione del compendio immobiliare, i tecnici del laboratorio privato, incaricati dalla Sovrintendenza, si erano introdotti nella proprietà privata all’insaputa del ricorrente, senza, quindi, effettuare gli accertamenti loro affidati in contraddittorio con quest’ultimo.
Avverso detta decisione hanno proposto appello il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, sostenendo che, essendo il procedimento di imposizione del vincolo storico artistico di competenza degli Uffici centrali dell’Amministrazione, la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata tempestivamente inviata nel momento in cui era pervenuta a detta amministrazione la proposta di vincolo, essendo gli atti prodromici, posti in essere dalla Sovrintendenza, di carattere meramente conoscitivo e non decisionale.
Si è costituito l’appellato, eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame, in quanto volto a censurare la sentenza di primo grado nella sola parte con la quale era stato accolto il motivo di mancata tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento e non anche per il capo in cui era stato ritenuto fondato anche il motivo di difetto di istruttoria.
Nel merito, il sig. Custo ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
In subordine ha riproposto i motivi di primo grado, non esaminati dal T.A.R., in quanto assorbiti.
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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1. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha annullato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in data 27 settembre 1999, di dichiarazione di interesse particolarmente importante dell’immobile “Villa Guelfi-Serena-Custo”, sito in Genova-Cornigliano, sul rilievo di fondo che il destinatario del provvedimento in questione aveva ricevuto notizia dell’avvio del relativo procedimento, a cura della locale Sovrintendenza, contestualmente alla trasmissione, da parte di questa, al Ministero per i Beni e le attività Culturali, della proposta di vincolo già completamente istruita, onde era stato eluso il diritto di partecipazione dell’interessato alla fase istruttoria, partecipazione tanto più necessaria, in quanto l’accertamento della datazione storica dell’immobile era stato condotto attraverso un accesso diretto alla proprietà privata, svoltosi all’insaputa del proprietario ed in assenza, quindi, del necessario contraddittorio.
1.1. Tale assunto viene contestato dall’Amministrazione appellante, la quale, nel chiedere la riforma della decisione, deduce che, essendo il provvedimento di vincolo di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il relativo procedimento dovrebbe considerarsi iniziato, ai fini della tempestività dell’avviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, solo nel momento della ricezione, da parte dell’Organo centrale, della proposta elaborata dalla Sovrintendenza, la cui attività prodromica, essendo di natura meramente ricognitiva e non decisionale, non richiederebbe la partecipazione di terzi.
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2. Prima, peraltro, di esaminare, nel merito, la censura di cui sopra, il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’appellato sul rilievo che l’Amministrazione, con tale argomentazione, avrebbe censurato il solo capo della sentenza impugnata relativo al difetto di tempestiva comunicazione, onde la sentenza stessa resterebbe inattaccabile per il diverso profilo, con il quale il T.A.R. ha accolto il ricorso di primo grado per difetto di contraddittorio in sede di effettuazione dei rilievi tecnici, volti a stabilire l’esatta datazione dell’immobile ed il connesso suo interesse storico e artistico.
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2.1. L’eccezione è destituita di fondamento.
Ed invero, gli appellanti, nel contestare in radice il diritto del ricorrente di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento di vincolo già nella fase degli accertamenti istruttori effettuati ai fini della individuazione dell’interesse particolarmente importante dell’immobile, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1089 del 1939, hanno evidentemente e contestualmente negato anche la legittimità delle conclusioni del T.A.R. circa la necessità dell’instaurazione del contraddittorio relativamente alla rilevazione degli elementi a sostegno degli apprezzamenti della Sovrintendenza in ordine alla datazione dell’immobile, che ha rappresentato, appunto, uno dei momenti di tali accertamenti preliminari.
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3. Nel merito, l’appello è fondato.
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4. Occorre premettere che, nel caso di specie, non è contestato che la comunicazione di avvio del procedimento, volto alla imposizione del vincolo sull’immobile di proprietà del ricorrente in primo grado, sia stata effettuata, avendo la Soprintendenza informato l’interessato di tale procedimento con la nota del 12 febbraio 1997, contestualmente alla trasmissione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della proposta di tutela e degli atti posti a fondamento di essa.
Ugualmente incontestata è la circostanza che il destinatario del provvedimento abbia avuto a disposizione, per intervenire nel procedimento de quo e formulare le sue osservazioni, un arco di tempo più che congruo, giacché il decreto finale è stato adottato addirittura il 27 settembre 1999, ad oltre due anni e mezzo da detta comunicazione.
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4.1. Ciò che viene, in realtà, lamentato dall’interessato (ed il T.A.R. ha condiviso tale doglianza) è che l’avviso di inizio del procedimento avrebbe dovuto essere retrodatato al momento nel quale la Sovrintendenza aveva iniziato a raccogliere gli elementi idonei a comprovare che l’epoca di costruzione dell’impianto originario era da farsi risalire ad un periodo compreso tra la fine del XVI ed il XVIII secolo, in modo da consentire al proprietario di partecipare, in contraddittorio, anche alla fase di rilevazione dei dati.
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5. Ritiene il Collegio che tale estensione dell’operatività dell’art. 7 della legge n. 241/1990 non appaia, con riguardo alla fattispecie, sostenibile.
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5.1. Come è noto, la norma in questione, nel testo vigente pro-tempore, stabilisce che, “ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi…”.
La disposizione non detta regole per l’individuazione del momento in cui debba ritenersi avviato un procedimento, allorché esso consegua ad iniziativa d’ufficio, ma l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale ha distinto, in questo caso, l’ipotesi in cui l’instaurazione avvenga ad opera dello stesso organo cui compete l’emanazione dell’atto finale (iniziativa autonoma) ovvero di un organo diverso avente unicamente la funzione di promuovere l’attività dell’organo competente (iniziativa eteronoma).
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5.2. Per quel che riguarda la dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089/1939, essendo il provvedimento di competenza dell’organo centrale, il momento iniziale del relativo procedimento coincide, evidentemente, con la ricezione, da parte di tale organo, della proposta formulata dalla Sovrintendenza, che si atteggia, dunque, come atto propulsivo.
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5.3. Una siffatta conclusione trova conforto, del resto, nella stessa disciplina recata dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di cui al D.M. 13 giugno 1994, n. 495, di attuazione di tale legge, relativamente all’attività dell’Amministrazione dei beni culturali.
Per quel che riguarda la normativa primaria, va ricordato:
- che il procedimento (art. 2 della legge cit.) deve essere regolamentato quanto al termine di conclusione (che postula evidentemente anche la fissazione una data certa di inizio);
- che ne deve essere definito il responsabile (art. 4), il cui nominativo deve essere indicato nella lettera di comunicazione (art. 5);
- che tale responsabile è il soggetto deputato a curare lo svolgimento dell’istruttoria (artt. 6 e 8);
- che, nel corso del procedimento, possono intervenire accordi, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo (art. 11); accordi che presuppongono necessariamente che il procedimento partecipativo si svolga innanzi all’organo competente ad emettere il provvedimento finale.
A sua volta, il D.M. n. 495/1994, dopo aver chiarito, all’art. 2, che, per i procedimenti d’ufficio che si concludono con un provvedimento espresso di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, il termine iniziale decorre dalla data in cui l’amministrazione stessa ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere, stabilisce che il termine finale, per l’adozione della dichiarazione di interesse particolarmente importante di beni immobili ex art. 3 della legge n. 1089/1939, è di 210 giorni, decorrenti, evidentemente, dalla data anzidetta.
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5.4. In questo schema normativo, la fase prodromica di raccolta degli elementi volti a determinare se sussistano i presupposti per l’imposizione del vincolo, non assurge a momento procedimentale autonomo, per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990, in quanto costituisce attività conoscitiva strumentale, che si colloca prima e al di fuori del procedimento amministrativo, il quale potrà essere formalmente avviato solo se e quando tale attività si concluda positivamente, nel senso dell’esistenza, a giudizio dell’Autorità amministrativa di sufficienti elementi, indicatori della necessità di una iniziativa volta (previo confronto dialettico con gli eventuali soggetti incisi) a porre il vincolo stesso e a conformarne i limiti.
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6. La pretesa, dunque, del ricorrente che la notizia di avvio del procedimento dovesse essere data a lui già nella fase di acquisizione degli elementi circa il carattere storico-artistico dell’immobile, non trova conforto nella normativa positiva ed appare, anche, illogica, dal momento che, ove si accedesse a tale tesi, non sarebbe individuabile con certezza il momento di inizio di un siffatto procedimento (al fine di valutare la tempestività della comunicazione), posto che i futuri destinatari del provvedimento di vincolo potrebbero, di volta in volta, opporre la necessità del loro coinvolgimento anche nella fase (meramente esplorativa) di acquisizione delle fonti documentali o in quella dello studio ed interpretazione di queste, al fine di esibire fonti diverse o fornire una differente lettura di quelle acquisite, con conseguente aggravio dell’attività amministrativa in un momento in cui sarebbe assente la stessa certezza che un procedimento potenzialmente incisivo sarà effettivamente instaurato.
Oltretutto, per una fase siffatta, mancherebbe anche la disciplina del termine di conclusione, sia perché la stessa non si rinviene nelle norme positive sopra citate, sia perché l’attività di carattere ricognitivo, da un lato, per sua natura, non è circoscrivibile entro tempi prefissati, dall’altro, non determinando lesioni immediate alla sfera di terzi, non soggiace all’esigenza di una sua conclusione entro un tempo ragionevole, che è alla base della previsione di un termine per i procedimenti sfocianti in un provvedimento di carattere decisionale.
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7. Consegue da tutto ciò che, nell’ipotesi in esame, la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante deve considerarsi ritualmente e tempestivamente effettuata contestualmente all’inoltro della relativa proposta da parte della Sovrintendenza, che è il primo atto giuridicamente rilevante del procedimento stesso, da effettuarsi a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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8. Né ad inficiare tale conclusione possono valere i rilievi del T.A.R., secondo il quale la proposta della Soprintendenza, recando allegati il provvedimento di vincolo da sottoporre alla firma del Ministro e la relazione storico-artistica del complesso immobiliare, costituirebbe non l’avvio del procedimento, ma , in realtà, la sua conclusione.
Ed invero, quanto allo schema di decreto, è evidente che la sua predisposizione è espressione di un’attività meramente collaborativa dell’organo proponente, inidonea, in quanto tale ad attribuire a quest’ultimo l’anticipazione dell’attività decisionale, rientrante, comunque, nella piena autonomia dell’Autorità competente per legge.
Quanto alla relazione storico artistica, le sue conclusioni costituiscono, insieme agli altri documenti allegati, la premessa necessaria per giustificare l’inizio del procedimento e, conseguentemente, l’instaurazione del contraddittorio fra l’Amministrazione e le parti, attuata dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990.
Del resto, l’art. 10 della citata legge, nel prevedere che “i soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto… di prendere visione degli atti del procedimento”, postula la presenza, all’interno del procedimento stesso, di atti che si siano formati al di fuori di esso ed ai quali, evidentemente, gli interessati non abbiano partecipato, ma per i quali sia insorto il diritto di prendere conoscenza, una volta formalmente entrati a far parte della sequenza procedimentale preordinata all’assunzione del provvedimento finale.
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9. La verità è che, nel caso di specie, la diversa conclusione cui è pervenuto il primo giudice appare indotta da un elemento fuorviante e, cioè, l’asserito accesso non autorizzato alla proprietà del ricorrente, di tecnici di un laboratorio privato incaricati dalla Sovrintendenza di condurre accertamenti circa la datazione dell’immobile, che avrebbe richiesto, a giudizio del T.A.R., la necessaria partecipazione in contraddittorio del proprietario stesso.
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9.1. Sennonché è da osservare che tale circostanza è del tutto estranea alla problematica circa il momento della comunicazione di avvio del procedimento di vincolo dell’immobile, giacché il preteso accesso irregolare si colloca nella fase di studio e di rilevazione dei dati necessari alla formazione del convincimento della Sovrintendenza circa la sussistenza dei presupposti per l’iniziativa di avvio del formale procedimento, fase che, come tale, non postula l’intervento dei terzi.
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9.2. Sotto questo profilo, il problema neppure si sarebbe posto, se le rilevazioni in questione fossero state effettuate su reperti (come afferma, tra l’altro, l’Amministrazione) aperti alla pubblica fruizione, non essendo certo tenuta l’Autorità, come si è detto, a coinvolgere ogni possibile futuro interessato nelle attività di rilevazione, studio e documentazione dei beni da assoggettare a tutela.
Se, dunque, nella specie, i rilevamenti sono avvenuti, come sostiene il ricorrente, con modalità che abbiano violato il suo diritto di proprietà, ciò comporta, eventualmente, l’insorgere di un diverso profilo di responsabilità del soggetto agente, ma non implica l’illegittimità dei risultati storico-artistici delle rilevazioni effettuate, risultando violato l’obbligo di acquisizione dell’assenso del proprietario all’accesso ai luoghi, non quello (insussistente) di operare le rilevazioni in contraddittorio, ferma restando, ovviamente, la facoltà dell’interessato di contestare le conclusioni tratte da tali rilevazioni nel corso del procedimento innanzi al competente Ministero.
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10. L’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, per i profili considerati, impone, a questo punto, di prendere in esame i motivi del ricorso originario, dichiarati assorbiti dal T.A.R. e riproposti dall’appellato nella propria memoria difensiva.
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11. Con il primo di tali motivi (il secondo di quelli originari) l’istante deduce, in sostanza, l’elusione del giudicato di cui alla sentenza dello stesso T.A.R., che aveva annullato il precedente provvedimento di vincolo non solo per il vizio partecipativo, ma anche per la erroneità e contraddittorietà dell’istruttoria, erroneità e contraddittorietà che sarebbero state riproposte anche nel nuovo provvedimento.
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11.1. La censura è priva di fondamento.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza richiamata aveva avuto riguardo ad accertamenti che sono stati rinnovati in sede di adozione del nuovo provvedimento, onde, quale che sia il giudizio sulla sufficienza dell’istruttoria a fondamento di quest’ultimo, non può sostenersi che lo stesso sia stato adottato in elusione del giudicato, essendo rivolto, nelle intenzioni dell’Amministrazione, proprio ad eliminare i vizi precedentemente riscontrati dal giudice amministrativo.
A ciò è da aggiungere che è, pure, da dubitarsi della circostanza che sulle considerazioni espresse dal T.A.R. in ordine al valore storico della villa si sia formato un giudicato, giacché, se è vero, che l’appello dell'Amministrazione contro la sentenza de qua è stato rigettato dal Consiglio di Stato, questo giudice ha ritenuto assorbente, a tali fini, il vizio di difetto della comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, prescindendo, dichiaratamente, dall’esame delle ulteriori argomentazioni svolte in primo grado, onde la motivazione della conferma della sentenza in prime cure è restata circoscritta al solo profilo procedimentale, con conseguente esclusione di un effetto conformativo dell’azione dell’Amministrazione, relativamente alle considerazioni ritenute irrilevanti.
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12. Con il secondo motivo (terzo di quelli originari) l’appellato ripropone la doglianza di difetto di motivazione del decreto di vincolo, sotto il profilo che non sarebbe indicato in alcuna parte quale sarebbe l’interesse che giustifichi l’esercizio del potere da parte del Ministero.
In particolare, secondo l’istante, la relazione storico artistica facente parte integrante del provvedimento impugnato, pur nella sua prolissità, recherebbe solo “l’imprecisa ed apodittica descrizione dell’immobile, tesa a collocarlo nel periodo rinascimentale, senza l’aggiunta di alcuna connotazione che valga a illustrarne l’interesse artistico,storico, archeologico o etnografico”.
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12.1. Anche tale censura è infondata.
Premesso che la valutazione di interesse particolarmente importante di un bene costituisce attività dell’Amministrazione preposta alla tutela del patrimonio storico e artistico di carattere discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, va osservato che detto interesse è chiaramente ricavabile dal contesto della relazione della Sovrintendenza, laddove si afferma la datazione al periodo 1550-1650 degli elementi esterni (portali) e di quelli interni (balaustra e sistema di copertura della scala), per concludere che “la villa, nel suo insieme, conserva ancora la struttura originaria della pianta, distribuita ad U intorno ad un cortile, l’andamento a scarpa dei muri dei prospetti sud-est e sud-ovest, tipica dell’architettura di villa, i pregevoli elementi decorativi e architettonici dei portali e degli atri, fra cui il tipico ventaglio a laterizi, circondato da un litostrato bianco e grigio posti a semicerchio di invito, e ciò che rimane delle sue pertinenze, come la pavimentazione della crosa e il peculiare portale di accesso”.
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12.2. Il ricorrente, invero, non concorda sul valore storico-artistico di tali elementi, ma il suo dissenso impinge, evidentemente nel merito della valutazione amministrativa, la quale, per quel che interessa il sindacato di legittimità, non può essere imputata di difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione dato sufficiente conto delle ragioni da essa individuate per l’apposizione del vincolo.
Né tali ragioni avrebbero dovuto essere “rafforzate”, come deduce l’interessato, per la circostanza che il vincolo era stato riproposto dopo l’annullamento del precedente da parte del giudice amministrativo, essendo, come si è detto, tale annullamento derivato dalla riscontrata presenza del vizio procedimentale inerente la mancata partecipazione dell’istante al procedimento; partecipazione, invece, consentita nel nuovo procedimento e in effetti, anche concretamente esercitata dall’interessato, come può indirettamente evincersi dalla nota del 14 maggio 1997 dell’Ufficio centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a firma dell’arch. Clara Palmas.
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13. Le considerazioni che precedono valgono a confutare anche il quinto motivo del ricorso originario, volto a denunciare, formalmente, il difetto di istruttoria, ma, nella sostanza, a contrapporre le conclusioni valutative di parte a quelle raggiunte dall’amministrazione in ordine alla datazione dell’immobile, anche attraverso la critica della metodologia seguita per l’indagine, con evidente quanto inammissibile tentativo di condurre il sindacato del giudice amministrativo su profili di merito, tendenti a sostituire gli apprezzamenti soggettivi dell’interessato a quello degli organi competenti o a sminuire (in via, peraltro, meramente assertiva o dubitativa) i risultati raggiunti da questi (valga per tutte, a titolo di esempio, l’affermazione, contenuta nel motivo in esame, che le conclusioni circa l’interesse particolarmente importante del bene sarebbero state ancorate non al complesso immobiliare ma a “singoli sparuti elementi, che ben potrebbero essere stati inseriti in un contesto molto posteriore al fine di valorizzarlo”).
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14. Da respingere, infine, è anche l’ultimo motivo del ricorso originario, riproposto in questa sede, con il quale si denuncia lo sviamento di potere, desumibile dalle seguenti circostanze:
- che l’Amministrazione, a seguito della prima sentenza del T.A.R. ha reiterato il vincolo, senza neppure attendere l’esito dell’appello avverso detta sentenza;
- che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla menzionata sentenza, chiedendo, nelle more della decisione dell’appello, la cancellazione della trascrizione del vincolo, in modo da garantirne la continuità;
- che la Sovrintendenza ha disposto la sospensione di ogni intervento sull’immobile, con l’intenzione di mantenere l’effetto vincolistico indipendentemente dalle ragioni che potessero giustificarlo;
- che l’Amministrazione ha adottato il nuovo provvedimento sulla base di considerazioni storico artistiche in parte diverse da quelle che avevano condotto all’adozione del primo provvedimento.
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14.1. Premesso che il vizio di sviamento si connota per l’esercizio del potere per un fine diverso dalla sua causa tipica, è appena il caso di osservare che, nella specie, l’Amministrazione ha esercitato il potere di vincolo al solo fine di tutelare l’immobile da eventuali non autorizzate trasformazioni e, quindi, per la medesima causa tipica sia nella prima sia nella seconda ipotesi.
Che, poi, essa abbia riadottato il provvedimento, mentre era ancora in corso il giudizio di appello contro l’annullamento del primo, è derivato dalle ragioni di carattere procedimentale (e, quindi, emendabili) che avevano condotto all’annullamento stesso e dalla correlata esigenza di porre in essere tempestivamente un nuovo procedimento, depurato dai vizi riscontrati, onde evitare, nel frattempo, irreversibili trasformazioni del bene.
Quanto, infine alla (parziale) modificazione delle ragioni poste a base del vincolo, essa è derivata dalle risultanze della rinnovata istruttoria, che hanno ancorato a parametri rivisitati e verificati ex novo il valore storico dell’edificio, già precedentemente, ancorché senza una sufficiente dimostrazione, rilevato.
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15. Per tutte le considerazioni esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado contro il provvedimento di vincolo in data 27 settembre 1999.
Le spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi del caso concreto, possono essere equamente compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 28 febbraio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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