CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 maggio 2006 n. 2464
Pres. Elefante Est. Marchitiello
Lassus Bernard ( Avv.ti R. Ludogoroff, G. F. Romanelli) C/ Comune di Torino ( Avv.ti A. M. Arnone, M. Colarizi ) |
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Contratti della p.a.- Appalti pubblici- Gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione- Disciplinare- Clausola che fissa i requisiti minimi di partecipazione riproducendo l’art. 66 co. 1 let. c, d.p.r. 99/554- Interpretazione- Necessità di dimostrare di aver svolto, per l’importo indicato, due servizi identici a quelli da affidare- Non sussiste- Svolgimento per l’importo prescritto di almeno due servizi relativi a ciascuna classe e categoria di lavori- Sufficienza.
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In materia di gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, la disposizione del disciplinare che, alla stregua del disposto dell’art. 66 co. 1 let. c, d.p.r. 99/554 (reg. att. art. 3 l. 109/94), richieda ai concorrenti, pena l’esclusione, di aver svolto incarichi inerenti “due servizi”(c.d. servizi di punta), relativi a lavori “appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare” per un determinato importo, non grava i concorrenti dell’onere di dimostrare di aver svolto, per quell’importo, almeno due servizi di complessità tale da comprendere, ciascuno, tutte le categorie di lavori nominate dal disciplinare (identici, in definitiva, a quelli da affidare). Tale disposizione, viceversa, va interpretata nel senso che si richiede che siano stati svolti, per l’entità stabilità dal disciplinare, almeno due servizi per ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da affidare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2464/06 REG.DEC.
N. 4641 REG.RIC. ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 4641/2005, proposto da
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Lassus Bernard, in proprio e quale mandatario designato dalla costituenda associazione temporanea di professionisti fra Architetto paesaggista Bernard Lassus/Turner e Townsend Group Limited/Studio Derossi Associati/Ing. Edoardo Guenzani/ Ing. Massimo Rapetti, in qualità di legale rappresentante della Prodim, s.r.l./Louis Clair in qualità di titolare dello studio di Lighting Design Cibles/Arch. Elettra Bordonaro/Ing. Aldo Gervasio/Area s.n.e. di F. Prizzon e C/Claude Giunaudeau/Arch. Cristina De Marco/ Michelangelo Olivero Pistoletto/Ing. Marcella Rolando, in qualità di rappresentante e direttore tecnico della società Ares, s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Ludogoroff e Guido Francesco Romanelli, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria, n. 5,
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CONTRO
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il Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.ssa Anna Maria Arnone dell’Avvocatura municipale di Torino e dall’Avv. Massimo Colarizi ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Via Panama, n. 12,
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il Raggruppamento temporaneo di professionisti fra Servizi Tecnologie Sistemi, S.p.A./Latz und partner/Ing. Vittorio Cappato/Gerd Pfarre/Ugo Marano/ Studio Pession Associato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Casavecchia e Giorgio Guarini e dall’Avv.ssa Maddalena Ferraiolo ed elettivamente domiciliata preso quest’ultima in Roma, Via dei Gracchi, n. 20,
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Piemonte, I Sezione del 23.3.2005, n. 650;
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Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25.11.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati G.F. Romanelli, M. Colarizi e M. Bottomi per delega di M. Casavecchia, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Sig. Bernard Lassus, in proprio e quale rappresentante del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti in epigrafe indicato, ha impugnato in primo grado il provvedimento dirigenziale del 9.12.2004, n. 348, comunicatogli con la nota del 17.12.2004, n. 9474, con il quale il Comune di Torino ha aggiudicato in via definitiva al raggruppamento fra professionisti con capogruppo la società Servizi Tecnologie Sistemi, S.p.A., la gara per l’affidamento della progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, delle opere concernenti la realizzazione del Parco Dora – Spina 3 in Torino.
Con la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione, il ricorrente ha proposto anche domanda per il risarcimento del danno.
Il Comune di Torino e il raggruppamento aggiudicatario si sono costituiti in giudizio opponendosi all’accoglimento dell’impugnativa.
Il T.A.R. del Piemonte, I Sezione, con la sentenza del 23.3.2005, n. 650, ha respinto il ricorso.
Il Sig. Bernard Lassus appella tale sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Torino e il raggruppamento aggiudicatario resistono all’appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza del 25.11.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il Sig. Bernardo Lassus, in proprio e quale rappresentante del raggruppamento di professionisti in epigrafe indicato, propone appello avverso la sentenza del 23.3.2005, n. 650, con la quale la 1^ Sezione del T.A.R. del Piemonte ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Direttore del Settore Appalti del Comune di Torino del 9.12.2004, n. 348.
Con tale provvedimento, il Comune di Torino ha aggiudicato al raggruppamento fra professionisti con capogruppo la società Servizi Tecnologie Sistemi, S.p.A., la gara “per l’affidamento dell’incarico di redazione, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i. e del titolo III, Capo II, del D.P.R. n. 554 del 1999, del progetto preliminare, del progetto definitivo e del progetto esecutivo” delle opere relative alla realizzazione del Parco Dora – Spina 3.
L’appello è da respingere.
Non è fondata l’interpretazione dell’art. 6, lettera g), punto III, del disciplinare di gara proposta dall’appellante con il primo motivo di appello.
La disposizione si riferisce ai requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica dei quali i concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso, che stabilisce, per quanto interessa la presente controversia ai punti II e III quanto segue:
punto II) avere svolto, negli ultimi 10 anni, incarichi inerenti servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale di lavori, per ogni classe e categoria non inferiore a: 1) per opere edili (Cat. I/a) Euro 2.000.000,00; 2) per opere di riqualificazione ambientale (Cat. I/d) Euro 55.000.000,00; 3) per opere di arredamento ambientale (Cat. I/e) Euro 3.500.000,00; 4) per impianti di illuminazione (Cat. III/c) Euro 8.500.000,00; 5) per piani di sicurezza D.Lgs 494/96 Euro 68.000.000,00;
punto III) avere svolto, negli ultimi 10 anni, incarichi inerenti due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale di lavori non inferiore a: 1) per opere edili (Cat. I/a) Euro 350.000,00; 2) per opere di riqualificazione ambientale (Cat. I/d) Euro 11.000.000,00; 3) per opere di arredamento ambientale (Cat. I/e) Euro 650.000,00; 4) per impianti di illuminazione (Cat. III/c) Euro 1.650.000,00; 5) per piani di sicurezza D.Lgs 494/96 Euro 13.500.000,00;
L’appellante ha appuntato i suoi rilievi sul punto III, sostenendo che il requisito ivi richiesto non sarebbe stato dimostrato dalla aggiudicataria della gara in quanto questa non avrebbe provato di avere svolto, nel decennio precedente la gara, due servizi di complessità tale da comprendere tutte le categorie di lavori nominate dal disciplinare per gli importi complessivi ivi indicati.
La Sezione non condivide la tesi formulata dalla società appellante.
La lettera della disposizione in parola, che ricalca l’art. 66, comma 1, lettera c), del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, non autorizza tale interpretazione, come puntualmente ha obiettato la società appellata, in quanto essa dispone soltanto che il concorrente deve avere svolto “due servizi”, del valore stabilito, “appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare”.
La disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti (chiamati “servizi di punta”) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare (che, oltretutto, avrebbero potuto essere indicati con una formulazione sintetica e non così complessa).
Il disciplinare, in sostanza, consegue l’obiettivo di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro (opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.) di cui si compone il servizio da affidare.
Con la richiesta di cui al precedente punto II, il capitolato, fermo il presupposto che i servizi effettuati nel decennio precedente debbano riferirsi a tutte le classi e categorie dei lavori oggetto del servizio da affidare, richiede che i concorrenti abbiano svolto, servizi di una certa entità complessivamente considerati.
Con il punto III, invece, il capitolato intende garantirsi la partecipazione di concorrenti con esperienza di un certo livello, determinato dal valore del servizio, nella progettazione relativa a ciascuna classe e categoria dei lavori.
E’ da respingere anche il secondo motivo di appello, con il quale la società appellante ha dedotto la violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, sul rilievo che il raggruppamento aggiudicatario della gara non avrebbe fornito la prova documentale del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria dichiarati in sede di partecipazione alla gara.
Non è stata contestata e, comunque, è fondata, l’obiezione del raggruppamento appellato, che ha confutato tale secondo motivo facendo presente, che tutti i requisiti dichiarati sono stati forniti alla stazione appaltante.
Questa, assistita dalla natura non perentoria del termine per chiedere all’aggiudicataria di provare o confermare le proprie dichiarazioni, ha ottenuto anche dalla mandante tedesca Latz und Fartner, tutte le certificazioni dei committenti e le relative fatture, idonee a comprovare, insieme alla documentazione certificativa già in suo possesso per i componenti italiani del raggruppamento, i requisiti dichiarati all’atto di partecipazione alla gara.
L’appellante nulla ha dedotto per contrastare tale obiezione ma si è soffermato a confutare la tesi formulata dal T.A.R. in ordine alla interpretazione dell’art. 10 citato, nel profilo concernente la possibilità per l’aggiudicatario della gara di “confermare” con proprie dichiarazioni i requisiti enunciati in sede di partecipazione alla gara in applicazione dell’art. 77 bis del D.P.R. n. 445 del 2000.
Correttamente, infine, il T.A.R. ha respinto anche il motivo del ricorso originario, con il quale l’attuale appellante aveva dedotto che il raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato un solo servizio per la categoria Ia e nessun servizio per la categoria IIIc. Tali servizi, infatti, risultano regolarmente comprovati dai documenti acquisiti al giudizio.
Le contestazioni mosse dall’appellante con il terzo motivo di appello secondo cui, come emergerebbe dalle date, si tratterebbe di documentazione non presente all’atto della formulazione delle schede di verifica risultano efficacemente contrastate dalle osservazioni del raggruppamento appellato che ha rilevato come alcuni documenti siano state prodotti due volte, una prima, senza specificazione della data in cui il servizio era stato effettuato (consentendo, peraltro, alla commissione giudicatrice di ritenere comprovato il requisito, come emerge dalla scheda di verifica che porta la dicitura “soddisfatto”), una seconda, con la data di effettuazione del servizio.
L’appello, in conclusione, per la infondatezza di tutti i motivi d’impugnativa, va respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 25.11.2005, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Esten.
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 maggio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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