CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 12 maggio 2006 n. 2694
Pres. Varrone, Est. Maruotti
Comune di San Paolo d’Argon (Avv. M. Viviani), Comune di Albano Sant’Alessandro (Avv.ti Y. Messi, G. Gobbi) c/ Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P.D. Vivone, M. L. Tamburino) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. dello Stato) e altri. |
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1. Edilizia e urbanistica- Realizzazione di interporto localizzato in una sola regione- L. 240/90- Competenza normativa regionale- Sussiste- Ragioni.
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2. Edilizia e urbanistica- Valutazione sull’impatto ambientale di un interporto- Successive modifiche territoriali- Rinnovazione della valutazione- Necessità- Non sussiste- Condizioni.
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3. Edilizia e urbanistica- Procedimento relativo alla realizzazione di interporto- Indizione di conferenza di servizi- Approvazione del progetto definitivo- Effetto equivalente a variante urbanistica- Sussiste- Conseguenze.
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1. In tema di realizzazione di interporti, la l. 240/90(sugli interventi dello Stato per la realizzazione degli interporti finalizzati al trasporto merci) non esclude, in caso di interventi localizzati nel territorio di una sola Regione, l’applicabilità delle norme procedimentali stabilite dalla legge della medesima Regione(con esclusione dell’art. 8, co. 2 l.240/90), attribuendo la competenza normativa esclusiva allo Stato solo se l’intervento è localizzato in più Regioni. (Pertanto, nella specie, legittimamente la Regione ha indetto la Conferenza di servizi, prevista dalla l.r. 9/01 invece di seguire la regola dell’unanimità in sede d’accordo di programma ex art. 8 l.240/90).
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2. L’effettuazione di una valutazione d’impatto ambientale in sede di progettazione preliminare non preclude l’approvazione di successive modifiche progettuali nel progetto definitivo ove tali modifiche non comportino problematiche di tipo ambientale.
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3. Ai fini della legittimità dei lavori della Conferenza di servizi non occorre che le osservazioni di ciascun Comune interessato, quando non siano accolte, trovino una dettagliata confutazione, essendo sufficiente prenderle in considerazione e discuterle nel corso del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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n. 2694/2006 Reg.dec.
n. 6576/2005 Reg.Ric.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 6576 del 2005, proposto dal
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Comune di San Paolo d’Argon, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Viviani ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV/B, presso lo studio Grez e associati;
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con l’appello incidentale
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del Comune di Albano Sant’Alessandro, in persona del Sindaco pro tempore, appellante incidentale, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi;
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entrambi contro
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- la Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini,
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- il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
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e nei confronti
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- della s.p.a. SIBEM (Società interporto Bergamo-Montello), appellante incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Federico Sorrentino, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere delle Navi n. 30, presso lo studio dell’avvocato Federico Sorrentino;
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- della Provincia di Bergamo, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, non costituitosi in giudizio;
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- della s.p.a. Montello, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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- della s.r.l. Iago, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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entrambi gli appelli dei Comuni per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Brescia, 22 marzo 2005, n. 181, e per l’accoglimento dei ricorsi di primo grado nn. 1593 e 1603 del 2003;
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Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati, integrato con una memoria di data 26 settembre 2005;
Visto l’appello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro, integrato con una memoria depositata in data 23 gennaio 2006;
Visto l’appello incidentale della s.p.a. SIBEM, depositato in data 26 settembre 2005 e integrato con una memoria depositata in data 1° febbraio 2006;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri appellati, depositato in data 6 settembre 2005;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, depositata in data 9 settembre 2005 e integrata con una memoria depositata in data 3 febbraio 2005;
Vista la memoria depositata dalle Amministrazioni appellate in data 2005;
Vista l’ordinanza n. 4330 del 27 settembre 2005, con cui la Sezione ha accolto le domande incidentali del Comune appellante principale e del Comune appellante incidentale;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006;
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di udienza;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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Premesso in fatto
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1. Con i ricorsi nn. 1603 e 1593 del 2003 (proposti al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), il Comune di San Paolo d’Argon e il Comune di Albano Sant’Alessandro hanno impugnato gli atti riguardanti la realizzazione dell’interporto di Bergamo-Montello.
Con la sentenza impugnata, il TAR ha riunito i ricorsi (nonché altri, proposti da altri interessati), ha respinto alcune eccezioni di irricevibilità e ha respinto i medesimi ricorsi, perché infondati.
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2. La sentenza del TAR è stata impugnata dal Comune di San Paolo d’Argon (in via principale, con l’appello n. 6576 del 2005) e dal Comune di Albano Sant’Alessandro (in via incidentale), i quali hanno chiesto l’accoglimento dei loro ricorsi di primo grado.
La sentenza è stata altresì impugnata in via incidentale dalla s.p.a. SIBEM, che ha riproposto le eccezioni respinte dal TAR.
Nel corso del giudizio, si sono costituiti la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali appellate.
Le parti hanno depositato le memorie indicate in epigrafe.
Con l’ordinanza n. 4330 del 27 settembre 2005, la Sezione ha accolto le domande incidentali dei Comuni appellanti ed ha sospeso gli effetti degli atti impugnati in primo grado, nei limiti del loro interesse.
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3. All’udienza del 14 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
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Considerato in diritto
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1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei provvedimenti riguardanti la realizzazione dell’interporto di Bergamo-Mondello.
Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia, ha respinto i ricorsi di primo grado, proposti dal Comune di San Paolo d’Argon e dal Comune di Sant’Alessandro (appellanti principale e incidentale nella presente fase del giudizio).
Con i gravami in esame, i medesimi Comuni hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, i loro ricorsi di primo grado siano accolti.
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2. Per l’esame delle questioni controverse, va premesso che il procedimento si è essenzialmente composto delle seguenti fasi:
a) con la delibera n. 1245 del 5 maggio 1999, il consiglio regionale della Lombardia ha approvato il piano del sistema dell’intermodalità e della logistica in Lombardia, individuando l’interporto di Bergamo-Mondello come uno degli interventi più significativi per l’aumento della capacità regionale di interscambio merci strada-rotaia;
b) con il decreto n. 3733 del 18 maggio 1999, il Ministero dell’ambiente ha espresso parere positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale dell’interporto;
c) in applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2001, con la delibera n. 12773 del 16 aprile 2003 la giunta regionale ha verificato la fattibilità dell’intervento in base al progetto preliminare ed ha apposto il vincolo di salvaguardia urbanistica su alcuni territori del Comuni di Montello, Albano Sant’Alessandro e San Paolo d’Argon;
d) con la delibera n. 13324 del 13 giugno 2003, la giunta regionale ha indetto la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, poi disposta con la delibera n. 14644 del 17 ottobre 2003.
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3. Ciò posto, può passarsi all’esame del primo motivo dell’appello principale, con cui il Comune di San Paolo d’Argon ha riproposto le censure di eccesso di potere per difetto di presupposti e di violazione dell’art. 8 della legge statale n. 240 del 1990 e dell’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2001.
Ad avviso del Comune, la Regione avrebbe dovuto seguire il procedimento basato sulla regola della unanimità in sede di accordo di programma (previsto dall’art. 8 della legge n. 240 del 1990 e dall’art. 27 della legge n. 241 del 1990) e non avrebbe potuto indire la conferenza di servizi prevista dalla legge regionale n. 9 del 2001 (caratterizzata dalla regola della decisione assunta a maggioranza), poiché:
- l’interporto Bergamo-Montello è “di rilevanza nazionale”, come è dimostrato dalla rilevanza degli interessi che è in grado di soddisfare e dal finanziamento disposto proprio ai sensi della legge n. 240 del 1990;
- per l’art. 8 di questa legge (come modificata dalla legge n. 204 del 1995), la localizzazione degli interporti di rilevanza nazionale è disciplinata dall’art. 81 del decreto legislativo n. 616 del 1977 o, in alternativa, dall’art. 27 della legge n. 142 del 1990.
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4. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.
Per quanto rileva nel giudizio, la legge n. 240 del 1990 dispone che:
- “il comitato dei Ministri di cui all’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti” (art. 2, comma 1);
- “ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l’amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142” (art. 8, comma 1)
Con tali disposizioni, il legislatore nazionale ha individuato i procedimenti da seguire per la localizzazione degli interporti, quando essi riguardino il territorio di una o di più Regioni.
Quando si tratti di più “Regioni interessate”, si applicano unicamente le norme statali sui procedimenti finalizzati alla conclusione dell’intesa o dell’accordo di programma, non potendo una legge regionale determinare, in via unilaterale, il procedimento col quale può essere acquisito o ritenuto prestato il consenso di un’altra Regione.
Quando invece l’interporto è localizzato nel territorio di una sola Regione, la legge nazionale non ha precluso l’applicabilità delle leggi della medesima Regione, in ragione della dimensione degli interessi e della loro rappresentatività sul piano istituzionale.
In altri termini, le leggi regionali sulla realizzazione degli interventi di interesse pubblico, anche degli interporti, si applicano – con esclusione dell’art. 8, comma 2, della legge n. 240 del 1990 – quando si tratti di interventi localizzati nel territorio della relativa Regione.
Non rileva in contrario la circostanza richiamata dal Comune, secondo cui la legge n. 240 del 1990 è stata applicata per la concessione di un contributo per la realizzazione dell’interporto in questione.
In primo luogo, in questa sede non è possibile la verifica in via incidentale della legittimità di tale concessione.
In secondo luogo, sono senz’altro distinte le questioni riguardanti le procedure di localizzazione di un interporto di interesse regionale, cioè nel territorio di una singola Regione (che può legiferare per gli aspetti procedimentali), rispetto alle questioni del finanziamento, poiché ben può la legge statale prevedere finanziamenti anche per le opere di interesse regionale, in ragione della loro entità ed importanza.
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5. Col secondo motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha dedotto che la Regione – alterando la composizione nella conferenza di servizi e la maggioranza - avrebbe illegittimamente ammesso al diritto di voto:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che si era già pronunciato e la cui presenza poteva solo sottolineare la rilevanza nazionale del progetto);
- il Ministero per i beni culturali e ambientali (cui spetta la vigilanza in materia ambientale e nella materia archeologica deve esprimere il parere sulla tutela specifica di eventuali presenze);
- la Provincia di Bergamo (perché priva di competenze e socia della società incaricata della realizzazione).
Analoghe censure sono state formulate col primo motivo dell’appello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro, che ha contestato anche la presenza della ASL.
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6. Anche tali censure (da esaminare congiuntamente per la loro connessione) vanno respinte.
L’art. 19 della legge n. 9 del 2001 dispone che, in sede di conferenza di servizi, sono acquisiti le intese, le concertazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati, in ordine ai progetti dei interesse regionale.
Esso va coordinato con le previsioni della legge n. 240 del 1990, il cui art. 2 consente al comitato dei Ministri, di cui alla legge n. 245 del 1984, di aggiornare il piano degli interporti.
Poiché in sede di aggiornamento deve esservi la compiuta conoscenza anche degli interporti regionali e della loro incidenza a livello ultraregionale, risulta del tutto ragionevole la convocazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che, ai sensi del medesimo art. 2, presiede il comitato).
Quanto al Ministero per i beni e le attività culturali, la sua partecipazione – per il progetto nel suo complesso - risulta doverosa per la presenza di un sito archeologico (rilevata a p. 25 della sentenza del TAR e non contestata dalle parti).
Inoltre, la partecipazione della Provincia di Bergamo – senza che abbia rilievo la sua titolarità del 7% delle azioni della società incaricata dell’intervento - risulta pienamente giustificata dal fatto che nel corso dei lavori la conferenza ha localizzato l’opera nel suo territorio, così incidendo sui suoi poteri di programmazione e di gestione nei vari settori devoluti alle sue competenze (viabilità, igiene, smaltimento dei rifiuti, ecc.).
Per analoghe ragioni, anche la partecipazione della ASL risulta giustificata dalle evidenti implicazioni di ordine ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza ambientale.
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7. Col terzo motivo del gravame principale e col secondo di quello incidentale, i Comuni appellanti hanno censurato gli atti del procedimento (e in particolare le delibere del 16 aprile, 13 giugno e 17 ottobre 2003), deducendo in primo luogo che il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale - risalente al 18 maggio 1999 – sarebbe stato superato dalle successive modificazioni del territorio (in particolare, per i flussi di traffico conseguenti all’apertura di un centro commerciale, posto sulla rotatoria della strada stratale n. 42).
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8. Ritiene la Sezione che le censure – da trattare congiuntamente - siano infondate.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, la valutazione di impatto ambientale riguarda gli aspetti che risultino in grado di incidere sui fattori di rischio individuati dalla normativa di riferimento.
La valutazione effettuata nella fase preliminare non preclude che – in sede di progettazione definitiva – siano approvate le modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici e al concreto stato dei luoghi.
Neppure essa preclude che – nel perimetro preso in considerazione o nei suoi pressi – siano successivamente programmati e realizzati altri interventi pubblici o privati.
In tali casi, però, è necessario che in sede di approvazione del progetto definitivo l’autorità amministrativa manifesti la consapevolezza del susseguirsi dei provvedimenti e li ritenga compatibili con le risultanze della valutazione di impatto ambientale (per consentire in sede giurisdizionale il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza di tali determinazioni e di quella che esclude la rinnovazione della medesima valutazione).
Nella specie, ad avviso della Sezione non risultano profili di eccesso di potere, poiché:
- la conferenza di servizi ha dato conto del susseguirsi dei provvedimenti e della realizzazione del centro commerciale;
- le delibere della giunta regionale n. 12561 del 28 marzo 2003 e n. 12773 del 16 aprile 2003 hanno manifestato piena consapevolezza sugli aspetti di diversità e di similitudine dei progetti in comparazione;
- in questa sede, tenuto anche conto dell’assenza nel gravame di dati tecnici, risultano ragionevoli tali determinazioni sulla compatibilità tra le previsioni progettuali e la realizzazione del contro commerciale, sia per la rispettiva consistenza degli interventi e le consuete questioni che si pongono con l’incremento della viabilità, sia per l’assenza di specifiche e documentate deduzioni sui particolari aspetti che renderebbero in qualche modo incompatibili gli interventi.
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9. Con il terzo motivo del gravame principale (di analogo contenuto a pp. 8-11 del gravame incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro), il Comune di San Paolo d’Argon ha inoltre dedotto che - a differenza del progetto esaminato in sede di valutazione di impatto ambientale - il progetto definitivo ha riguardato anche una parte del territorio del Comune di San Paolo d’Argon destinato ad attività agricola, con diversità quantitative e funzionali e prevedendo opere diverse da quelle originariamente individuate.
Inoltre, il medesimo Comune – come il Comune di Albano Sant’Alessandro con un profilo del secondo motivo - ha dedotto che in data 10 febbraio e 21 luglio 2003, il direttore generale del Ministero dell’ambiente avrebbe erroneamente rilevato l’utilizzabilità del decreto di data 18 maggio 1999, malgrado le già intervenute modifiche dello stato dei luoghi e l’inclusione nel progetto definitivo del Comune di San Paolo d’Argon.
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10. Ritiene la Sezione che anche tali censure siano infondate.
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10.1. Al riguardo, a pp. 35 ss., la sentenza impugnata:
- ha rilevato che il progetto definitivo, approvato nel 2003, ha una maggiore estensione rispetto a quello valutato il 18 maggio 1999, “per circa 8.000 mq (pari a circa il 3% della superficie originaria del progetto)”, in relazione “ad una fascia originariamente destinata a verde ... ed alcune opere di collegamento viario originariamente non previste”;
- ha escluso che tali modifiche siano state tali da rendere necessaria la rinnovazione della procedura di valutazione di impatto ambientale.
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10.2. I Comuni appellanti hanno censurato le considerazioni poste a base della reiezione della loro censure originarie, hanno contestato che il territorio del Comune di San Paolo d’Argon sia stato originariamente preso in considerazione ed hanno rilevato come le differenze nel progetto definitivo siano “sostanziali e profondamente innovative”.
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10.3. Ad avviso della Sezione, il progetto definitivo, approvato dalla conferenza di servizi, va comparato col progetto complessivamente sottoposto all’esame del ministero e che ha condotto al decreto di data 18 maggio 1999 e, dunque, va comparato col progetto iniziale dell’aprile 1997, come modificato col progetto trasmesso dalla società Sibem in data 14 ottobre 1998.
In relazione a tale confronto, le parti sono giunte a conclusioni diverse, sulla determinazione degli specifici aspetti per i quali vi è tale difformità.
Tuttavia, tali diversità non incidono sull’esame – e sulla reiezione - delle censure degli appellanti, poiché (come si è già evidenziato al precedente punto 8) la valutazione dell’impatto ambientale di per sé non preclude ulteriori modifiche progettuali e non richiede una rinnovata valutazione, ove tali modifiche non comportino ulteriori problematiche di tipo ambientale.
Nella specie, rispetto alla valutazione del 18 maggio 1999, non importa la circostanza che una parte del territorio del Comune di San Paolo Marcon sia stata successivamente ricompresa nell’area dell’interporto.
Tale inclusione per il suo rilievo urbanistico doveva essere considerata, come è avvenuto, con le determinazioni finali aventi effetti di variante, ma non rendeva necessaria la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale, poiché il progetto definitivo – per la parte che rileva – ha previsto la realizzazione di aree di stoccaggio e di officine, e cioè di interventi non generatori di traffico o aventi effetti ‘impattanti’ sul territorio.
Risulta pertanto ragionevole la determinazione di non sottoporre il progetto definitivo a una rinnovata valutazione di impatto ambientale, il che comporta anche il rigetto delle censure rivolte avverso gli atti del direttore generale del Ministero dell’ambiente (che ha rilevato la perdurante rilevanza della valutazione già resa e la natura migliorativa rispetto alle precedenti soluzioni).
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11. Il Comune appellante principale (con l’ultimo profilo del terzo motivo) e il Comune appellante incidentale (a p. 14 del suo gravame) hanno dedotto che la giunta regionale – nell’approvare il progetto definitivo – non avrebbe rispettato le prescrizioni indicate nel medesimo decreto del 18 maggio 1999, in ordine all’inquinamento acustico (con la creazione di barriere antirumore dislocate lungo il perimetro dell’interporto), all’ambiente idrico (con la redazione di uno studio idraulico volto a minimizzare rischi di esondazione), al piano di riconversione di una ex acciaieria e alle mitigazioni e alle compensazioni ambientali.
Inoltre, col terzo motivo il Comune appellante incidentale ha dedotto che la conferenza non avrebbe tenuto conto dei rilievi formulati dall’ARPA in data 8 luglio 2003.
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12. La censure così riassunte vanno respinte.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, il decreto sulla valutazione di compatibilità ambientale ha fissato prescrizioni che riguardano la redazione di studi e la realizzazione materiale di opere, di per sé rilevanti nelle fasi di cantierazione, di esecuzione dei lavori e di avvio della funzionalità dell’interporto.
Pertanto, non sono ravvisabili lacune nei progetti approvati dalla conferenza di servizi, né violazioni delle prescrizioni poste dal decreto ministeriale.
Inoltre, nel corso dei lavori – come emerge anche dal verbale del 19 settembre 2003 – la conferenza di servizi ha tenuto conto dei medesimi rilievi dell’ARPA.
E’ pertanto irrilevante l’esame delle difese della s.p.a. Sibem, che ha analiticamente controdedotto, sul puntuale e sistematico rispetto di tutte prescrizioni.
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13. Col quarto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha riproposto la censura di eccesso di potere, perché vi sarebbe difformità tra l’ambito del progetto dell’interporto e l’ambito della variante urbanistica, in relazione alle aree a verde e di mitigazione ambientale, che sarebbero anche irrealizzabili.
Secondo l’assunto, l’effetto di variante allo strumento urbanistico doveva essere puntualmente valutato e voluto, in sede di approvazione, e comunque non era ammissibile per le previsioni della legge regionale n. 93 del 1980.
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14. Ritiene la Sezione che le censure vadano respinte.
La conferenza di servizi – nell’approvare il progetto definitivo – ha prodotto gli effetti equivalenti a quelli della variante urbanistica, che si producono, per l’eventualità in cui occorrano, per il solo fatto che vi sono le risultanze favorevoli della conferenza di servizi (come previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 9 del 2001).
Ciò comporta che, ove non siano realizzate dai proprietari le opere di mitigazione ambientale, esse possano trovare attuazione con l’attivazione del procedimento previsto per l’attuazione coattiva delle previsioni urbanistiche, anche con atti ablativi.
Quanto alla censura riguardante la violazione della legge n. 93 del 1980, anche a volerla considerare ammissibile in questa sede, essa risulta infondata, poiché il richiamato art. 19 della legge regionale consente alla conferenza di servizi di modificare le vigenti previsioni urbanistiche, anche se derivanti da altre disposizioni regionali.
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15. Col quinto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha dedotto che le sue specifiche osservazioni sarebbero state valutate con una motivazione inadeguata e generica dalla conferenza di servizi.
Analoghe censure ha formulato il Comune di Albano Sant’Alessandro, nel quarto motivo del gravame incidentale.
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16. Le censure vanno respinte.
Per la legittimità dei lavori della conferenza, e della motivazione delle risultanze finali, non occorre che le osservazioni di ciascun Comune interessato, quando non siano accolte, trovino una dettagliata confutazione.
E’ invece sufficiente che esse siano prese in considerazione e discusse nel corso del procedimento, anche se poi non siano ritenute accoglibili.
Nella specie, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, i lavori della conferenza hanno più volte richiamato le osservazioni, di cui alcune hanno dato luogo ad adeguamenti progettuali (come risulta anche dal verbale della conferenza di data 7 ottobre 2003 e dalla delibera della giunta regionale n. 14644 del 17 ottobre 2003), mentre altre sono state considerate incompatibili con i “contenuti tecnici del progetto”.
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17. Col sesto motivo, il Comune di San Paolo d’Argon ha lamentato l’illegittimità del decreto che in data 16 dicembre 2002 ha approvato la convenzione con la s.p.a. Sibem ed ha regolato l’erogazione del finanziamento, deducendo la diversità tra il progetto sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e quello approvato dalla conferenza dei servizi.
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18. La censura va respinta.
A parte ogni considerazione sul fatto che la conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo in data successiva alla approvazione della convenzione, già nel precedente punto 8 si è evidenziato come la valutazione di impatto ambientale non abbia precluso l’emanazione dei successivi atti modificativi del progetto, che non hanno reso necessaria la rinnovazione della valutazione di impatto ambientale.
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19. Col quinto motivo dell’appello incidentale, il Comune di Albano Sant’Alessandro ha impugnato il medesimo decreto di data 16 dicembre 2002, poiché avrebbe direttamente affidato alla s.p.a. l’incarico di realizzare un’opera pubblica.
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20. La censura va respinta, poiché il decreto di data 16 dicembre 2002:
- ha approvato la convenzione con la s.p.a. Sibem ed ha regolato l’erogazione del finanziamento, senza occuparsi delle questioni attinenti la realizzazione dei lavori;
- è stato emesso in attuazione del provvedimento n. 19707 del 30 dicembre 1996, con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione aveva approvato la graduatoria di merito delle richieste di ammissione ai contributi.
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21. Per le ragioni che precedono, gli appelli dei Comuni di San Paolo d’Argon e di Albano Sant’Alessandro risultano infondati e vanno respinti.
Diventa pertanto improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello incidentale, così come ogni questione riguardante la ritualità dei ricorsi di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
- respinge l’appello principale n. 6576 del 2005 e quello incidentale del Comune di Albano Sant’Alessandro;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale della s.p.a. SIBEM;
- compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 febbraio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.12/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n. 186)
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