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| n. 5-2006 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 23 maggio 2006 n. 2555
Pres. Varrone – Est. De Nictolis
AIR ONE S.P.A. (Avv.ti A. Clarizia, M. Sanino) c. ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. (Avv.ti A. Police, E. Quici, F.G. Scoca, M. Molè); ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (n.c.); MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (n.c.); REGIONE SARDEGNA (n.c.); MERIDIANA S.P.A. (Avv. R. Persiani) |
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Contratti della p.a. – Servizi pubblici – Servizi aerei di linea – Oneri di servizio pubblico – Accettazione - Termine ex art. 3 D.M. 29 dicembre 2005 – Natura perentoria
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Il termine previsto dall’art. 3, D.M. 29 dicembre 2005, per la “formale accettazione” degli oneri di servizio pubblico finalizzati ad assicurare la continuità territoriale della regione Sardegna, è imposto a garanzia dell’ordinato e celere svolgimento del procedimento e della par condicio dei concorrenti, sicché la sua osservazione, alla luce dei principi che regolano le procedure concorsuali e le procedure volte ad attribuire un beneficio, costituisce un onere da osservarsi a pena di decadenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
composto dai Signori:
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Pres. Claudio Varrone
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Giuseppe Romeo
Cons. Giuseppe Minicone
Cons. Rosanna De Nictolis Est.
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ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Maggio 2006 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
AIR ONE S.P.A.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANGELO CLARIZIA e MARIO SANINO
con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
presso ANGELO CLARIZIA
contro
ALITALIA -LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ARISTIDE POLICE, EMANUELA QUICI, FRANCO GAETANO SCOCA e MARCELLO MOLE'
con domicilio eletto in Roma VIA DELLE QUATTRO FONTANE N.15
presso MARCELLO MOLE'
ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGIONE SARDEGNA non costituitisi;
MERIDIANA S.P.A.
rappresentata e difesa dall’Avv. ROMOLO PERSIANI
con domicilio eletto in Roma VIA TOSCANA 1O
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione III TER n. 2660/2006 , resa tra le parti, concernente GARA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI AEREI DI LINEA ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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ALITALIA -LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.
MERIDIANA S.P.A.
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Udito il relatore Cons. Rosanna De Nictolis e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Sanino, Clarizia, Molè, Scoca, Police, Persiani e l’avv. dello Stato Di Palma.
Ritenuto che il termine previsto dall’art. 3, D.M. 29 dicembre 2005, per la “formale accettazione” degli oneri di servizio pubblico è imposto a garanzia dell’ordinato e celere svolgimento del procedimento e della par condicio dei concorrenti, sicché la sua osservazione costituisce un onere da osservarsi a pena di decadenza;
ritenuto che la previsione di siffatto onere a pena di decadenza è legittima, alla luce dei principi che regolano le procedure concorsuali e le procedure volte ad attribuire un beneficio;
ritenuto che, pertanto, il ricorso di I° grado non è assistito da fumus boni juris.
P.Q.M.
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4276/2006 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 23 Maggio 2006
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