| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 13 aprile 2006 n.
2068
Pres. Giovannini, Est. Minicone
CONSOB (Avv.M. Luciani) c/ BANCA INTESA S.P.A. (Avv.ti G.F.
Ferrari, V. Tavormina), BANCA D’ITALIA (Avv.ti E. Galanti,
S. Ceci) CODACONS (n.c.) |
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1. Procedimento amministrativo - Istanza
di accesso agli atti - Obbligo di motivazione- Art. 25 co.
2 l. 241/90- Indicazione della qualità di destinatario del
provvedimento amministrativo pregiudizievole- Sufficienza-
Ragioni.
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2. Accesso agli atti amministrativi - Diniego
dell’amministrazione - Motivazione - Segreto d’ufficio -
Art. 4 d. lgs. 58/98 - Controversie - Sindacabilità da parte
del giudice - Estensione - Ragioni.
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3. Accesso agli atti amministrativi- Diniego
dell’amministrazione- Motivazione- Segreto d’ufficio- Inopponibilità-
Nei confronti del destinatario di provvedimento sanzionatorio-
Ragioni- Conseguenze.
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4. Processo amministrativo - Ricorso ex art.
25 l. 241/90- Riconoscimento giudiziale del diritto d’accesso
– Conseguenze - Contenuto obbligatorio della decisioni giudiziale.
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1. È sufficiente che il soggetto la cui posizione
giuridica è incisa (come nella specie) da un provvedimento
amministrativo dimostri, per legittimare la sua istanza
di accesso agli atti e documenti formati nel relativo procedimento,
la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto
che, in questo caso, l’interesse giuridicamente rilevante
risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10
l. 241/90.
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2. Anche quando il diniego d’accesso agli
atti relativi ad un procedimento sanzionatorio sia motivato
dall’operatività del segreto d’ufficio ex art. 4 co. 10
d. lgs. 58/98, il giudice amministrativo può legittimamente
sindacare il corretto esercizio del potere interdittivo
dell’amministrazione (nel caso di specie CONSOB), valutando
la rilevanza, nel merito, della sussistenza o meno dei presupposti
per negare l’accesso. L’esclusione di tale sindacato infatti
si risolverebbe nello svuotamento della tutela giurisdizionale
garantita dall’art. 24 Cost..
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3. Il segreto d’ufficio ex art. 4 d. lgs.
58/98 deve ritenersi inopponibile al destinatario di un
provvedimento sanzionatorio, quanto alla richiesta di accesso
ad atti, notizie e dati, posti a fondamento di tale procedimento,
alla stregua di quanto stabilito dalla sentenza 460/00 della
Corte Costituzionale. Pertanto, qualora gli atti relativi
al suddetto procedimento siano stati oscurati attraverso
l’inserzione di omissis, per le predette ragioni di riservatezza,
l’interessato ha diritto alla loro esibizione integrale,
a vantaggio delle proprie esigenze di difesa dalle sanzioni
comminate.
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4. A fronte di un’istanza di accesso a documenti,
puntualmente elencati, ed in caso di diniego dell’Amministrazione
in ragione del segreto d’ufficio ex art. 4 co. 10 d. lgs.
58/98, il giudice, qualora riconosca l’inopponibilità del
segreto per tutti gli atti (o per parti di essi), deve individuare
quelli rilevanti ed ordinarne l’esibizione, non potendo
rimettere all’Amministrazione stessa la valutazione in ordine
ai documenti ostensibili. Siffatta ipotetica pronuncia infatti
sarebbe censurabile sul piano processuale, in quanto, in
contrasto con l’art. 25 co. 6 l. 241/90, introdurrebbe un’attività
dell’amministrazione diversa e ulteriore rispetto alla semplice
esibizione o meno degli atti in contestazione; d’altra parte,
data la genericità delle indicazioni, lascerebbe ampio spazio
valutativo all’Amministrazione, in ordine al contenuto dell’attività
ad essa commessa, trasferendole un potere che il legislatore
ha viceversa voluto rimettere al giudice.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2068/2006
Reg.Dec.
N. 10616 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 10616 del 2005,
proposto dalla
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CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Luciani,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo
in Roma, Via Bocca di Leone n. 78,
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contro
BANCA INTESA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Franco Ferrari e Valerio Tavormina, elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Roma Via Santa Maria in Via
n. 12 (appellante incidentale); |
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e nei confronti
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- della BANCA D’ITALIA, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Enrico Galanti e Stefania Ceci, elettivamente
domiciliata presso l’Ufficio Legale della Banca d’Italia
in Roma, Via Nazionale n. 91;
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- del CODACONS, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituito;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sez. I, n. 12107 del 23 novembre 2005.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca Intesa
s.p.a. e della Banca d’Italia;
Visto l’appello incidentale di Banca Intesa s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 28 febbraio 2006 il
Cons. Giuseppe Minicone;
Uditi gli avv.ti Luciani, Ferrari, Tavormina e Ceci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato il 1 agosto 2005,
la società Banca Intesa s.p.a. adiva il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, chiedendo che, a seguito del silenzio
rigetto maturatosi sulla sua istanza di accesso ex art.
22 e segg. della legge n. 241 del 1990, fosse ordinato alla
CONSOB l’esibizione, nel testo integrale, di copia dei seguenti
atti e documenti, relativi al procedimento di irrogazione,
nei confronti degli amministratori, sindaci e di taluni
dipendenti del Gruppo Banca Intesa, delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 190 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58:
- i rapporti ispettivi della Banca d’Italia e relativi allegati;
- la relazione interna di sottoposizione degli atti alla
Commissione e relativi allegati;
- i verbali (o il verbale) delle sedute (o della seduta)
della Commissione nelle quali (o nella quale) erano state
redatte le contestazioni e formulati i conseguenti addebiti
nonché relativi atti allegati;
- la relazione interna di sottoposizione alla Commissione
delle proposte sanzionatorie da formulare al Ministero dell’Economia
e delle Finanze a carico di tutti gli esponenti aziendali
per i quali Banca Intesa s.p.a. era solidalmente responsabile
nonché i relativi atti allegati.
Ciò in quanto, in sede di giudizio di opposizione ex art.
195, comma 4, del d. Lgs. n. 58 del 1998, innanzi alla Corte
di appello di Milano, la CONSOB aveva versato i citati atti
con numerosi omissis e la stessa Corte aveva dichiarato
il proprio difetto di giurisdizione sull’istanza istruttoria
presentata innanzi ad essa, volta ad ottenere l’ostensione
integrale degli atti stessi.
Sopravveniva, in pendenza del ricorso di cui sopra, il provvedimento
espresso del 28 luglio 2005, con il quale la CONSOB rigettava
l’istanza di accesso sul duplice presupposto che la stessa
era priva di motivazione e che all’esibizione integrale
dei documenti richiesti ostava il segreto d’ufficio previsto
dall’art. 4 del d. Lgs. n. 58/1998.
Avverso il diniego esplicito Banca Intesa s.p.a. proponeva
motivi aggiunti, con i quali reiterava le doglianze originarie
e cioè: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24,
97 della Costituzione; degli artt. 3, 22 e seguenti della
legge n. 241/1990 (come modificati dalla legge n. 15 del
2005), dell’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58 del 1998;
violazione del diritto di difesa e dei principi di imparzialità
e trasparenza dell’attività amministrativa, nonché eccesso
di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto
di motivazione e contraddittorietà.
Il T.A.R., allo scopo di verificare se le parti oscurate
dagli omissis avessero (come affermato da Banca Intesa)
o no (come sostenuto dalla CONSOB) rilevanza ai fini della
comminatoria della sanzione e del correlato diritto di difesa
della destinataria di essa, ha acquisito, in via istruttoria,
in plico sigillato, i documenti in questione e, all’esito
dell’esame di questi, ha accolto in parte il ricorso.
Premesso che, anche alla stregua delle pronunce della Corte
Costituzionale 3 novembre 2000, n. 460 e 26 gennaio 2005,
n. 32, il segreto d’ufficio di cui all’art. 4, comma 10
del D. Lgs. n. 58/1998 non può essere opposto al destinatario
di un provvedimento disciplinare o sanzionatorio, relativamente
agli atti che sono stati utilizzati nel relativo procedimento,
il primo giudice ha rilevato che erano state oscurate parti
di atti procedimentali prodromici all’adozione del provvedimento
sanzionatorio, aventi ad oggetto:
a) la descrizione del metodo induttivo e delle tecniche
di analisi comparativa utilizzati dall’Amministrazione procedente
per la enucleazione di valori sui quali poter rapportare
il comportamento della ricorrente;
b) la descrizione del metodo e della tecnica con cui erano
stati acquisiti alcuni dati statistici o fattuali e informazioni,
che avevano costituito presupposto per la effettuazione
di calcoli o valutazioni che avevano contribuito alla formazione
del giudizio di disvalore in ordine al comportamento amministrativo
della ricorrente;
c) la esposizione di argomentazioni logico-deduttive esplicative
del metodo seguito per giungere all’acquisizione, alla determinazione
e alla valutazione di taluni dati e comportamenti, che avevano
contribuito alla costruzione dell’accusa e del provvedimento
sanzionatorio;
d) la esposizione di considerazioni apprezzabili, talvolta,
come non sfavorevoli (o non del tutto sfavorevoli), talaltra
come tendenzialmente favorevoli alla ricorrente;
e) la esposizione di considerazioni relative alle risultanze
di determinate attività ispettive, che avrebbero potuto
indebolire la tesi accusatoria;
f) la indicazione dei nominativi delle persone fisiche che
avevano fornito determinate informazioni;
g) la indicazione dei nominativi delle persone fisiche (ispettori)
che avevano svolto determinate indagini.
Ciò posto, il T.A.R. ha ritenuto che dovessero essere esibiti
gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) ad e).
Quanto ai nominativi sub f), gli stessi potevano essere
oscurati solo se le dichiarazioni dagli stessi rese fossero
riscontrabili obiettivamente, mentre dovevano essere mostrati,
ove le dichiarazioni stesse costituissero le sole prove
in ordine alla veridicità di un fatto.
Quanto ai nominativi degli ispettori, la loro conoscenza
non era necessaria ai fini dell’esercizio del diritto di
difesa.
Alla luce di tali osservazioni, il primo giudice ha dichiarato
l’obbligo dell'Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza
di accesso avanzata dalla ricorrente e di provvedere nuovamente
– previo esperimento delle necessarie valutazioni – in conformità
ai principi di diritto sopra enunciati.
Avverso detta decisione hanno proposto appello sia la CONSOB
(in via principale) sia Banca Intesa s.p.a. (in via incidentale).
La CONSOB, a sostegno del proprio gravame, ha dedotto le
seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 25, commi 5 e 6 della legge 7
agosto 1990 n. 241 nonché violazione del principio della
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per non
avere il T.A.R. stabilito se e quali, fra i documenti richiesti
dalla ricorrente, dovessero essere esibiti, avendo, invece,
rimesso ad essa una siffatta valutazione.
2) Violazione dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990,
nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti,
non essendosi il giudice di prime cure pronunciato in ordine
al rilievo, formulato dalla CONSOB, di assenza di qualsiasi
giustificazione dell’interesse sotteso all’istanza all’accesso,
non potendosi confondere la motivazione da esplicitare nella
domanda con le postume ragioni addotte in sede giurisdizionale.
In ogni caso, il T.A.R. avrebbe dovuto tener conto (il che
non risulterebbe dalla sentenza impugnata) della circostanza
che la documentazione in parola era già stata messa spontaneamente
a disposizione dalla CONSOB, la quale aveva, altresì, chiarito
che le informazioni omesse attenevano a questioni estranee
alle sanzioni in questione, onde sarebbe stato onere del
giudicante verificare se i documenti non esibiti potessero
risultare utili o no alla difesa in giudizio.
In proposito, ove avesse avuto correttamente riguardo agli
illeciti oggetto delle sanzioni impugnate, il primo giudice
avrebbe dovuto concludere per l’irrilevanza di tutte le
parti coperte da omissis (delle quali l’appellante fa dettagliata
elencazione) per i fini di difesa di Banca Intesa, attenendo
tutte o a questioni estranee agli interessi dell’istante
o a soggetti diversi o ad addebiti diversi rispetto a quelli
oggetto delle sanzioni impugnate.
3) Violazione degli artt. 24 e 25 della legge n. 241/1990
nonché dell’art. 4, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, in quanto il primo giudice avrebbe inammissibilmente
compiuto un sindacato di merito sulla valutazione discrezionale
effettuata dalla CONSOB, depositaria del segreto d’ufficio
a tutela di interessi pubblici primari (primo fra tutti
quello alla stabilità e concorrenzialità del mercato finanziario),
circa la non conoscibilità di taluni documenti.
Ed invero, ad avviso dell’appellante, il T.A.R. avrebbe
frainteso la funzione e i limiti del giudizio per l’accesso
ai documenti amministrativi, il quale, relativamente agli
atti coperti da segreto d’ufficio, avrebbe un’estensione
minore (ferma la tutelabilità dell’interessato nei confronti
del provvedimento finale), dovendo il giudice limitarsi
a verificare la congruità della motivazione dell’Amministrazione
in ordine alla irrilevanza del materiale non mostrato, senza
poter rimettere in discussione la valutazione da questa
compiuta in proposito.
Del resto, ove mai le indicazioni dichiarate irrilevanti
in sede di accesso risultassero, invece, poste a base del
provvedimento finale, si determinerebbe la violazione del
diritto di partecipazione al procedimento amministrativo,
con conseguente vizio del provvedimento finale, onde sarebbe
il giudizio di merito su quest’ultimo (e non il giudizio
di accesso ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990)
la sede nella quale l’autorità giudiziaria potrebbe rimettere
in discussione il merito della valutazione di rilevanza
compiuta dall’Amministrazione.
L’appellante incidentale Banca Intesa s.p.a. ha, da parte
sua, censurato la sentenza de qua, sotto il medesimo profilo
dedotto dalla appellante principale, di mancata pronuncia
decisoria circa la sussistenza ed eventualmente i limiti
del suo diritto ad accedere agli atti richiesti, rilevando
in particolare la contraddittorietà tra le premesse, circa
la non opponibilità del segreto d’ufficio a fronte del diritto
di difesa dall’irrogazione di sanzioni, e la conclusione
di rimettere l’individuazione degli atti alle successive
valutazioni alla CONSOB, laddove il primo giudice avrebbe
dovuto, proprio sulla scorta delle motivazioni della decisione,
ordinare a quest’ultima l’esibizione integrale dei documenti
riconosciuti rilevanti.
Si è costituita anche la Banca d’Italia, la quale, in adesione
alle argomentazioni svolte dalla CONSOB, ha chiesto l’accoglimento
dell’appello di questa e il conseguente annullamento della
sentenza di primo grado.
Entrambe le parti, con diffuse memorie, hanno sviluppato
e ribadito le rispettive tesi.
Alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2006, fissata per
la discussione dell’appello, non essendo pervenuto il fascicolo
di primo grado, la CONSOB ha depositato un plico sigillato
asseritamente contenente la documentazione in contestazione
nella sua versione integrale.
Detto plico è stato custodito, intatto, presso la Segreteria
della Sezione fino alla Camera di Consiglio del 28 febbraio
2006, nella quale, dopo la discussione, il Collegio ha provveduto,
previa stesura di verbale da parte del segretario di udienza,
alla sua apertura ed esame ai fini della decisione.
All’esito di questa, il plico è stato nuovamente sigillato,
con autorizzazione al magistrato relatore a procedere, ove
ritenuto necessario nel corso dell’estensione della sentenza,
a nuova apertura e consultazione.
Di tale facoltà l’estensore si è avvalso in data 4 marzo
2006, come da verbale all’uopo compilato.
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DIRITTO
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1. Come risulta dalla narrativa in fatto
sia la CONSOB, appellante principale, sia Banca Intesa s.p.a.
(appellante incidentale) censurano, da opposti angoli visuali,
la sentenza di primo grado, in quanto la stessa, ancorché
resa in un giudizio di accesso ai sensi dell’art. 25 della
legge n. 241/1990, non si sarebbe conclusa con una pronuncia
decisoria, affermativa o negativa del diritto della ricorrente
di ottenere l’esibizione degli atti richiesti (ed eventualmente
circa i limiti di tale diritto), ma avrebbe, attraverso
astratte enunciazioni di principio, non traducibili in certezza
operativa, sostanzialmente rimesso alla discrezionalità
dell’Amministrazione la valutazione di quali parti della
documentazione richiesta fossero ostensibili, in quanto
rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nel
giudizio instaurato, presso la Corte di Appello di Milano,
da Banca Intesa in opposizione alla sanzione ad essa comminata
dalla CONSOB.
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2. Prima di affrontare, però, la questione
se il T.A.R., con una siffatta pronuncia, abbia dato corretta
risposta processuale alla richiesta di accesso, il Collegio
ritiene, in ordine logico, di dover prioritariamente esaminare
i motivi dell’appello principale, con i quali la CONSOB
deduce l’insussistenza, in radice, dei presupposti per consentire
l’accesso all’istante della documentazione da essa oscurata
attraverso l’inserzione di omissis.
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3. Sostiene, con un primo profilo, l’appellante
che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere legittimo il
diniego opposto dall’Amministrazione, in quanto l’istanza
di accesso ad essa presentata, in violazione dell’art. 25,
secondo comma, della legge n. 241/1990, era carente di qualsiasi
motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse legittimante,
motivazione tanto più necessaria, stante il presidio legislativo
di segretezza apposto alla documentazione de qua dall’art.
4 del D. Lgs. n. 58/1998, e non suscettibile di essere integrata
in sede giurisdizionale.
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3.1. La censura è infondata.
L’art. 25 della legge n. 241/1998 (nel testo applicabile
alla fattispecie), secondo il quale “la richiesta di accesso
ai documenti deve essere motivata”, è norma di carattere
generale, che va letta in coordinazione non solo con l’art.
22, in base al quale l’accesso “è riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti”, ma soprattutto con il capo III della stessa
legge, il quale si occupa, in particolare, della ammissione
dei soggetti, sui quali un provvedimento amministrativo
è destinato ad incidere, alla visione degli atti che sono
stati a fondamento del relativo procedimento.
Orbene, mentre la più generale tutela di cui agli artt.
22 e segg., riguardando la trasparenza dell'attività amministrativa
in quanto tale, indipendentemente dalla circostanza che
quest'ultima sia destinata, poi, a confluire in un provvedimento
finale (che potrebbe anche non essere adottato, come si
argomenta, del resto, dall'art. 2, 2° comma, del D.P.R.
n. 352/1992, che garantisce l'esercizio del diritto de quo
anche nel corso di un procedimento), esige che il richiedente
l’accesso dimostri specificamente la titolarità di un interesse
giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si
chieda l’esibizione, il soggetto la cui posizione giuridica,
come nella specie, è incisa da un provvedimento amministrativo,
null’altro deve dimostrare, per legittimare l’actio ad exhibendum
nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo
procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento
stesso, posto che, in questo caso, l’interesse “giuridicamente
rilevante” risulta già normativamente qualificato dagli
artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990.
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3.2. Nel caso di specie, avendo Banca Intesa
ricevuto un pregiudizio dal provvedimento sanzionatorio
adottato all’esito del procedimento instaurato dalla CONSOB,
la sua richiesta di accesso appare sufficientemente sorretta
dal richiamo al relativo procedimento, puntualmente, del
resto, citato nell’oggetto della richiesta stessa.
Ne consegue che la dichiarata esigenza di esercitare appieno
il proprio diritto di difesa nel procedimento pendente innanzi
all’Autorità giudiziaria ordinaria non ha costituito, come
sembra argomentare l’appellante, una non consentita integrazione
della motivazione dell’istanza di accesso (di per sé non
avente necessità di ulteriore motivazione), bensì argomentazione
legittimamente introdotta nel giudizio ex art. 25 della
legge n. 241/1990, per contrastare il diniego opposto dall’amministrazione,
fondato sull’asserita operatività, nella fattispecie, del
segreto di ufficio.
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4. La verità è che la CONSOB, muovendo dal
presupposto della generale segretezza dei propri atti, sancita
dall’art. 4, comma 10, del D. Lgs. n. 58/1998, sostiene
(si veda il terzo motivo di appello), attraverso l’asserito
obbligo di motivazione, la tesi che sarebbe spettato a Banca
Intesa s.p.a. la dimostrazione della pertinenza degli atti,
da essa non spontaneamente esibiti, alle necessità di difesa
di quest’ultima, onde, in assenza di tale specifica indicazione,
il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso,
senza poter sindacare, in quanto attinente al potere discrezionale
dell'Amministrazione, la valutazione da essa compiuta circa
la rilevanza, ai fini difensivi, dei singoli documenti oggetto
dell’istanza, giacché, nell’effettuare detta valutazione,
la stessa Amministrazione, nella sua veste di depositaria
del segreto d’ufficio, aveva già compiuto il bilanciamento
fra l’interesse pubblico e quello privato.
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4.1. Anche tale assunto è privo di fondamento.
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4.2. Va osservato, in primo luogo, che, nella
fattispecie concreta, nella quale la mancata ostensione
si è concretata nell’oscuramento, attraverso omissis, di
parti di relazioni, allegati, verbali, certamente entrati
a far parte del corpus documentale attinente al procedimento
sanzionatorio, non è sostenibile il tentativo di inversione
dell’onere della prova compiuto dalla CONSOB, giacché proprio
la sconoscenza del contenuto dei passaggi di un discorso
complessivo o degli atti in quei passaggi richiamati impediva
alla richiedente di rendersi conto della incidenza degli
stessi sul provvedimento finale e ne giustificava, quindi,
la richiesta di esibizione integrale.
E, al riguardo, merita di essere sottolineato che la Commissione
ha oscurato anche l’indice analitico nelle parti che si
riferivano ai luoghi coperti da omissis, sì da precludere
a Banca Intesa di rendersi conto del contenuto effettivo
degli stessi.
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4.3. Orbene, a fronte del diniego dell’Amministrazione
di consentire l’accesso agli omissis, spettava certamente
al T.A.R. il potere di sindacare la pertinenza dei luoghi
oscurati al processo decisionale dell’Amministrazione, che
aveva irrogato la sanzione, risolvendosi, altrimenti, la
tesi della CONSOB – che pretende la insindacabilità della
valutazione da essa condotta su tale pertinenza – nello
svuotamento della tutela giurisdizionale garantita a tutti
i soggetti giuridici dall’art. 24 della Costituzione, posto
che, in materia di accesso, il giudice amministrativo, sussistendone
i presupposti, è chiamato proprio a sostituirsi all’Amministrazione
che si rifiuti di aderire all’istanza, nella valutazione
circa l’ostensibilità degli atti richiesti, all’esito positivo
della quale, infatti, ne ordina, direttamente, l’esibizione.
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4.4. Né, per sorreggere l’addotta insindacabilità
dell’operato della CONSOB, è idonea l’argomentazione secondo
la quale le esigenze a base dell’azione di accesso potrebbero,
comunque, essere garantite dal sindacato che il giudice
può compiere sul provvedimento conclusivo, “con la conseguenza
che, ove mai le indicazioni dichiarate irrilevanti in sede
di accesso risultassero al contrario poste a base della
decisione finale, si determinerebbe la violazione del diritto
di partecipazione al procedimento amministrativo, sicché
proprio il provvedimento finale ne risulterebbe viziato”.
Tale assunto trascura, infatti, di considerare l’autonomia
dell’actio ad exhibendum, che risponde a finalità di trasparenza
dell’azione amministrativa, che sono rilevanti di per sé,
proprio perché rivolte a consentire al soggetto inciso da
un provvedimento di valutare, cognita causa, le ragioni
dell’attività amministrativa e calibrare su di esse la tutela
delle proprie ragioni anche al di fuori di un giudizio.
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5. Anche in questo caso, peraltro, il Collegio
deve osservare come le doglianze della CONSOB muovano dalla
erronea premessa che, in presenza di un vincolo di legge
al segreto d’ufficio, la tutela apprestata attraverso il
diritto di accesso non possa che avere una estensione minore
rispetto alla tutela garantita dal sindacato sul provvedimento
finale.
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5.1. Va detto, invece, che, una volta verificato
che gli atti richiesti sono rifluiti in un procedimento
decisionale incisivo di diritti o interessi del destinatario
e che la loro conoscenza appare rilevante per la difesa
di tali diritti o interessi (e ciò costituisce l’oggetto
dell’indagine cui, in questa sede, è chiamato il giudice
amministrativo), l’esigenza di segretezza diviene recessiva
nei confronti del destinatario, alla stregua di quanto stabilito
dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e ribadito dalla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 460/2000, la quale, chiamata
a valutare la legittimità dell’art. 4, comma 10, del D.
Lgs. n. 58/1998, ne ha affermato la compatibilità costituzionale,
sull’espresso presupposto che gli atti, le notizie e i dati
in possesso della Commissione, posti a fondamento di un
procedimento disciplinare (cui è da equipararsi, per identità
di ratio, quello sanzionatorio), nei confronti dell’interessato,
non sono affatto segreti e sono, invece, pienamente accessibili.
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5.2. Ne consegue che, in presenza di tale
presupposto, la tutela garantita dall’ordinamento è piena,
nel senso che spetta al giudice amministrativo, in ossequio
ai principi generali, valutare, attraverso l’acquisizione
e la cognizione degli atti omessi, se l’Amministrazione
abbia correttamente esercitato il proprio potere interdittivo.
E tale sindacato non può considerarsi, dunque, limitato
all’esame della sufficienza formale della motivazione, dovendosi
necessariamente estendere, in aderenza all’ambito della
giurisdizione attribuita dal legislatore, alla rilevazione,
nel merito, della sussistenza o no dei presupposti per ordinare
l’accesso.
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6. Del resto, anche a voler restare nell’ottica
(inesatta) dell’appellante, la motivazione addotta dalla
CONSOB, per negare l’accesso, appare del tutto insufficiente
a sorreggere il diniego, giacché neppure in sede difensiva
essa ha indicato quale sia l’interesse specificamente salvaguardato
dagli omissis e quali siano le esigenze di riservatezza
in concreto con gli stessi tutelate, al di là di quelle,
generali, che l’art. 4 comma 10 del D. Lgs. n. 58/1998 (che,
come si è detto, non è opponibile, in quanto tale, ai diretti
interessati al procedimento sanzionatorio) riconduce all’attività
di vigilanza.
E non è senza significato che il testo dell’art. 195 del
D.Lgs. n. 58/1998, come novellato dalla legge 18 aprile
2005, n. 62, enunci formalmente, al secondo comma, che il
procedimento sanzionatorio è retto dal principio, tra gli
altri, della “conoscenza degli atti istruttori”, così confermando,
per espressa volontà del legislatore, l’inoperatività dell’art.
4, comma 10, nei confronti del soggetto sanzionato.
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7. Acclarato, dunque, che il T.A.R. ha legittimamente
esercitato il potere di sindacare nel merito la pertinenza
degli atti oscurati alle esigenze di difesa di Banca Intesa
s.p.a. dalle sanzioni comminate, il Collegio deve osservare,
condividendo, sul punto, i rilievi sia della CONSOB sia
della stessa Banca Intesa, appellante incidentale, che la
pronuncia con la quale il primo giudice, in accoglimento
del ricorso di detta Società, ha dichiarato l’obbligo della
Commissione di procedere al riesame dell’istanza di accesso
e di provvedere nuovamente su di essa, previo esperimento
delle necessarie valutazioni, da condursi in conformità
ai principi di diritto da esso enunciati, non appare rituale,
avuto riguardo alla finalità del giudizio di accesso, volto
a stabilire il diritto o no dell’istante ad ottenere la
visione degli atti dallo stesso indicati.
A fronte, infatti, di una richiesta diretta ad ottenere
l’esibizione integrale di documenti puntualmente elencati
(come citati nella narrativa in fatto) e di un diniego dell’Amministrazione,
fondato sull’esistenza del segreto d’ufficio di cui all’art.
4, comma 10, del D. Lgs. n. 58/1998, il giudice di prime
cure, una volta affermato che tale segreto non era opponibile
per tutti gli atti (o parti di essi) posti a fondamento
del provvedimento sanzionatorio, avrebbe dovuto individuare
quelli di essi rilevanti a tal fine ed ordinarne l’esibizione.
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7.1. Per contro, il T.A.R. si è limitato
a definire, per categorie astratte, i contenuti degli atti
in questione, affermando che erano ostensibili quelli recanti:
a) la descrizione del metodo induttivo e delle tecniche
di analisi comparativa utilizzati dall’Amministrazione procedente
per la enucleazione di valori sui quali poter rapportare
il comportamento della ricorrente;
b) la descrizione del metodo e della tecnica con cui erano
stati acquisiti alcuni dati statistici o fattuali e informazioni,
che avevano costituito presupposto per la effettuazione
di calcoli o valutazioni che avevano contribuito alla formazione
del giudizio di disvalore in ordine al comportamento amministrativo
della ricorrente;
c) la esposizione di argomentazioni logico-deduttive esplicative
del metodo seguito per giungere all’acquisizione, alla determinazione
e alla valutazione di taluni dati e comportamenti che avevano
contribuito alla costruzione dell’accusa e del provvedimento
sanzionatorio;
d) la esposizione di considerazioni apprezzabili talvolta
come non sfavorevoli (o non del tutto sfavorevoli), talaltra
come tendenzialmente favorevoli alla ricorrente;
e) la esposizione di considerazioni relative alle risultanze
di determinate attività ispettive, che avrebbero potuto
indebolire la tesi accusatoria.
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7.2. Quanto, poi, alle parti omesse, recanti
nominativi di persone fisiche, lo stesso T.A.R. ha distinto
quelli che avevano fornito informazioni costituenti le sole
prove in ordine alla veridicità di un fatto (da esibirsi),
da quelli le cui dichiarazioni erano riscontrabili da altri
elementi obiettivi e da quelli degli ispettori, per i quali
ha negato l’ostensibilità, in quanto non necessari per l’esercizio
del diritto di difesa.
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8. Orbene, una pronuncia siffatta appare
censurabile non solo sotto il profilo processuale, giacché,
in contrasto con l’art. 25, sesto comma, della legge n.
241/1990, introduce una attività dell’Amministrazione diversa
ed ulteriore rispetto alla semplice esibizione o non esibizione
degli atti in contestazione, ma, soprattutto, perché, attesa
la genericità delle indicazioni, lascia ampio spazio valutativo
all’Amministrazione stessa in ordine al contenuto dell’attività
ad essa commessa, trasferendole un potere che il legislatore
ha voluto che il giudice eserciti direttamente, una volta
acquisiti gli atti oggetto di contestazione.
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8.1. Sotto questo profilo la sentenza va,
dunque, riformata e, per l’effetto devolutivo, il Collegio
deve farsi carico di indicare, ad integrazione della stessa,
gli atti che la CONSOB è tenuta ad esibire a Banca Intesa,
in quanto utilizzati per il procedimento sanzionatorio a
suo carico.
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9. In proposito la CONSOB sostiene la non
ostensibilità di nessuna delle parti gravate da omissis,
in quanto afferenti tutte a questioni estranee rispetto
all’oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Corte di
appello di Milano e, pertanto, non utili alla difesa in
giudizio.
Per contro l’appellante incidentale Banca Intesa afferma
la pertinenza dei documenti omessi alle sanzioni ad essa
inflitte.
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10. Come si è detto, la CONSOB ha, di sua
iniziativa, depositato un plico sigillato recante, asseritamente,
la copia integrale degli atti da essa già posti a disposizione
di Banca Intesa, nella versione coperta da omissis.
Al momento dell’apertura del plico, alla Camera di consiglio
del 28 febbraio 2006, il Collegio ha potuto constatare che,
in realtà, anche la copia depositata reca molti punti ancora
oscurati.
In particolare, risultano coperti da numerosi omissis i
verbali della Commissione n. 3668 del 14 aprile 2004, n.
3669 del 15 aprile 2004, n. 3763 del 29 novembre 2004, n.
3765 dell’1 dicembre 2004, n. 3766 del 2 dicembre 2004,
n. 3767 del 3 dicembre 2004, n. 3768 del 4 dicembre 2004,
n. 3769 del 6 dicembre 2004, n. 3770 del 7 dicembre 2004;
mentre non risultano depositati gli allegati richiamati
a pag. 5 della relazione per la Commissione del 18 marzo
2004.
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11. Ciò premesso, passando alla analitica
disamina dei documenti depositati, il Collegio osserva quanto
segue:
a) Relazione della Banca d’Italia del 30 ottobre 2003, in
merito agli accertamenti svolti in materia di negoziazione
di obbligazioni “Cirio” (allegato n. 11);
- non hanno ragion d’essere (e vanno pertanto rimossi) gli
omissis al Sommario (pag. 1), posto che proprio l’indicazione
degli argomenti della Relazione (riguardante esclusivamente
il Gruppo Banca Intesa) è idonea, senza violare di per sé
il principio di segretezza, a mostrare all’istante l’attinenza
o no dei successivi passi della stessa relazione stralciati
alla materia oggetto di sanzione;
- non hanno ragion d’essere (e vanno, pertanto, rimossi)
gli omissis a pag. 2, dopo la “premessa”, in quanto la parte
stralciata riguarda proprio il presupposto che ha determinato
gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d’Italia
nei confronti del Gruppo Banca Intesa e, in definitiva,
il provvedimento sanzionatorio;
- non appaiono rilevanti (e la loro sconoscenza non pregiudica
alcun diritto di difesa dell’interessata) i nominativi degli
ispettori che hanno condotto l’indagine;
- l’omissis a pag. 17, nel paragrafo “Attività di negoziazione”,
copre, in un contesto valutativo interamente reso disponibile,
un giudizio, il cui stralcio non appare giustificato né
sotto il profilo logico né sotto quello della completezza
del quadro preso in esame dagli ispettori: la conoscenza
di tale giudizio, anche per gli elementi parzialmente favorevoli
che introduce, appare, dunque, rilevante ai fini della difesa
di Banca Intesa;
- non appare, invece, rilevante per l’interesse specifico
azionato dall’istante, in quanto il provvedimento sanzionatorio
non si è fondato su di esso, il punto 3.3, attinente alla
verifica del rispetto del principio di best execution di
cui all’art. 32 del regolamento CONSOB, la cui violazione
non risulta imputata a Banca Intesa;
- l’oscuramento del punto 4 (“Analisi dei reclami pervenuti
dalla clientela”), non appare giustificabile con il rilievo,
espresso nella nota di accompagnamento della CONSOB al deposito
degli atti, che si verterebbe su circostanze estranee agli
illeciti contestati e sanzionati: trattasi, infatti di valutazioni
generali in ordine al trattamento dei reclami relativi alla
negoziazione di obbligazioni “Cirio”, che recano taluni
profili anche non del tutto sfavorevoli all’indagata e,
quindi, da questa utilizzabili, ove conosciuti, per una
migliore difesa;
- la nota 46 a pag. 23, reca i nominativi dei soggetti succedutisi
nell’incarico di responsabile della funzione di “Internal
Audit”, la cui omissione nei riguardi di Banca Intesa appare,
per la verità, non giustificata, trattandosi di notizie
a questa evidentemente note;
- l’oscuramento delle pagg. 24 e 25, non appare giustificato:
è ben vero che i passi omessi si riferiscono ad iniziative
assunte dall’intermediario dopo il 2002, ovverosia successivamente
al periodo preso in considerazione per la sanzione, ma essi,
in disparte il rilievo che descrivono tali iniziative, senza
operarne valutazioni, sviluppano il discorso dell’ultimo
periodo reso ostensibile (“Non vi è evidenza di interventi
delle funzioni di controllo aventi specifico riferimento
alle modalità di negoziazione di titoli di emittenti corporate
prima del 2003”), e si riverberano, quindi, sulla comprensibilità
di questo, onde appaiono rilevanti per le esigenze di difesa
di Banca Intesa.
b) Relazione della Banca d’Italia del 30 ottobre 2003, in
merito agli accertamenti svolti in materia di negoziazione
di obbligazioni “Argentina” (allegato n. 12)
- non hanno ragion d’essere (e vanno pertanto rimossi) gli
omissis al Sommario (pag. 1), posto che, come si è già detto,
proprio l’indicazione degli argomenti della Relazione (riguardante
esclusivamente il Gruppo Banca Intesa) è idonea, senza violare
di per sé il principio di segretezza, a mostrare all’istante
l’attinenza o no dei successivi passi della stessa relazione
stralciati alla materia oggetto di sanzione;
- non hanno ragion d’essere (e vanno, pertanto rimossi)
anche gli omissis a pag. 2, dopo la “premessa”, in quanto
la parte stralciata riguarda proprio il presupposto che
ha determinato gli accertamenti ispettivi condotti dalla
Banca d’Italia nei confronti di Banca Intesa e, in definitiva,
il provvedimento sanzionatorio;
- non appaiono rilevanti (e la loro sconoscenza non pregiudica
alcun diritto di difesa dell’interessata) i nominativi degli
ispettori che hanno condotto l’indagine;
- è da ritenersi, invece, rilevante, ai fini del provvedimento
finale, il periodo coperto da omissis a pag. 17, in quanto
si pone in ordine di continuità logica con le osservazioni
che immediatamente precedono e seguono, onde il suo stralcio
pregiudica effettivamente lo sviluppo di una coerente linea
di difesa: di tale periodo va disposta, quindi, la ostensione;
- non appare rilevante, in quanto il provvedimento sanzionatorio
non si è fondato su di esso, il punto 3.3, attinente alla
verifica del rispetto del principio di best execution di
cui all’art. 32 del regolamento CONSOB, la cui violazione
non risulta imputata a Banca Intesa;
- relativamente al punto 4 (“Analisi dei reclami pervenuti
dalla clientela”), si richiamano, per quel che riguarda
la necessità di rimozione degli omissis, le considerazioni
già svolte relativamente al punto 4 della relazione “Cirio”;
- relativamente alla nota 39, si richiamano le considerazioni
svolte per la nota 46 della relazione “Cirio”;
- l’oscuramento delle pagg. 22 e 23, non appare giustificato:
è ben vero che i passi omessi si riferiscono ad iniziative
assunte dall’intermediario dopo il 2002, ovverosia successivamente
al periodo preso in considerazione per la sanzione, ma essi,
in disparte il rilievo che descrivono tali iniziative, senza
operarne valutazioni, sviluppano il discorso (non coperto
da omissis) circa lo scarso dettaglio e incisività delle
relazioni predisposte dalla struttura di Internal Audit
di Comit per gli anni 1999-2001 e si riverberano, quindi,
sulla comprensibilità di questo, onde appaiono rilevanti
per le esigenze di difesa di Banca Intesa.
c) Relazione per la Commissione del 18 marzo 2004:
Premesso che, per quel che riguarda il testo della Relazione,
la Nota tecnica ad essa allegata e l’Allegato A alla Nota
tecnica, è venuta, di fatto, a cessare la materia del contendere,
essendo detti documenti già pervenuti nella loro versione
integrale a Banca Intesa, come da essa stessa ammesso nella
memoria difensiva e come risulta dal deposito da quest’ultima
effettuato, va esaminata soltanto l’omessa esibizione delle
bozze di lettere di contestazione da indirizzare ad esponenti
del Gruppo ed all’intermediario, in qualità di responsabile
in solido (pag. 5).
Tale omissione appare effettivamente illegittima, come denunciato
dall’appellata (e appellante incidentale), giacché di tali
bozze si fa espressa menzione nella Relazione in parola
(di cui costituiscono allegato), onde, essendo stato formalmente
previsto il loro ingresso nel procedimento sanzionatorio,
non può precludersi all’interessata di verificare in che
modo gli atti interni in questione (espressamente assimilati
ai documenti dall’art. 22 della legge n. 241/1990) siano
stati utilizzati nel procedimento stesso ed abbiano influito
sul provvedimento finale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
d) Relazione per la Commissione del 18 novembre 2004.
- Premesso che appare legittima l’espunzione dei nomi delle
banche diverse da quelle appartenenti al Gruppo Banca Intesa,
risultano, invece, rilevanti, ai fini dell’adozione del
provvedimento sanzionatorio (e, pertanto, non sottraibili
al destinatario di esso), tutte le considerazioni svolte
da pag 5 a pag. 8, relative alla tempistica e qualificazione
del processo (Sezione III) e ai profili di criticità rilevati
(Sezione IV); considerazioni, che, peraltro, esprimono,
in forma più sintetica, gli stessi concetti esposti nella
relazione del 18 marzo 2004, già mostrata a Banca Intesa.
- L’omissis a pag. 9, in quanto meramente esplicativo della
fonte, relativamente ad una osservazione di carattere non
negativo, non appare rilevante ai fini del diritto di difesa
di Banca Intesa e può, pertanto, essere conservato;
- ugualmente irrilevante (e, quindi, suscettibile di essere
mantenuto) appare l’oscuramento della nota n. 13;
12. I verbali della Commissione n. 3668 del 14 aprile 2004,
n. 3669 del 15 aprile 2004, n. 3763 del 29 novembre 2004,
n. 3765 dell’1 dicembre 2004, n. 3766 del 2 dicembre 2004,
n. 3767 del 3 dicembre 2004, n. 3768 del 4 dicembre 2004,
n. 3769 del 6 dicembre 2004, n. 3770 del 7 dicembre 2004,
come si è già detto in premessa, non sono stati esibiti
nel loro testo integrale.
Peraltro, essendo stato mostrato, nel plico depositato,
l’intero ordine del giorno delle sedute, cui ciascuno di
essi di riferisce, il Collegio ha potuto constatare che
le parti oscurate attengono, nella quasi totalità, all’esame
delle posizioni di soggetti diversi da quelli facenti capo
al Gruppo Banca Intesa ovvero a nominativi di funzionari,
onde, per tali parti, può confermarsi la loro non ostensibilità,
in quanto non rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto
di difesa in ordine al provvedimento sanzionatorio adottato
nei confronti del Gruppo stesso.
12.1. Vanno, tuttavia, esibiti, in quanto direttamente afferenti
il procedimento sanzionatorio, i seguenti ulteriori passi
di detti verbali:
- n. 3668 del 14 aprile 2004: la discussione riportata a
pag. 36 e a pag. 37;
- n. 3669 del 15 aprile 2004: la discussione (peraltro estremamente
sintetica e generica) riportata a pag. 31;
- n. 3763 del 29 novembre 2004: previo oscuramento dei nominativi
delle Banche diverse dal Gruppo Banca Intesa, la discussione
riportata alle pagine da 25 a 28;
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13. Sulla base delle osservazioni che precedono,
entrambi gli appelli vanno, in parte, accolti e, in parte,
specularmente, respinti, ciascuno per quanto di ragione
e torto, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza
impugnata, va ordinato alla CONSOB di consentire, entro
trenta giorni dalla data di notificazione della presente
sentenza, l'accesso ai documenti o alle parti di documenti
specificamente indicati sopra come ostensibili.
Le modalità dell'accesso saranno stabilite dall'Amministrazione,
la quale, sulla base delle proprie esigenze organizzative,
potrà consentire l'esame dei documenti e l'estrazione di
copia degli stessi presso la propria sede ovvero provvedere
all'invio di copia degli atti agli interessati, previo,
nell'uno e nell'altro caso, il pagamento degli importi dovuti
ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990.
La natura e la complessità della questione giustificano
la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione VI), definitivamente pronunciando sugli appelli
principale e incidentale in epigrafe, in parte li accoglie
e in parte li respinge, riformando la sentenza appellata
nei termini e per gli effetti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 28 febbraio 2006,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....13/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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