| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 9 maggio 2006 n. 2529
Pres. Schinaia – Est. Chieppa
Comune di Tivoli (Avv. A. Mirabelli Centurione) c. Ministero
dell’Interno, Ufficio territoriale del governo di Roma (Avv.
Stato) |
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Enti locali – Servizi pubblici indispensabili
– Costi di gestione - Mancato rispetto dei livelli minimi
di copertura – Sanzioni - Perdita della quota del 3% del
contributo ordinario annuale – Applicabilità ai soli enti
strutturalmente deficitari - Mera presentazione tardiva
del conto consuntivo – Sanzione – Applicabilità - Esclusione
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La sanzione della perdita della quota del
3% del contributo ordinario annuale, destinato alle amministrazioni
locali per il finanziamento dei servizi indispensabili,
in conseguenza del mancato rispetto dei livelli minimi di
copertura dei costi di gestione, è applicabile ai soli enti
che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie
ai sensi dell’art. 45, co. II, del D.Lgs. 504/92. Pertanto,
la tardiva presentazione del conto consuntivo determina
il solo assoggettamento ai controlli previsti dal comma
IV dello stesso art. 45.(1)
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(1) Fattispecie relativa alla normativa vigente fino all’entrata
in vigore del D.Lgs. 342/1997, che ha modificato l’art.
45, comma 8 del D.Lgs 504/92. Anche nella normativa attualmente
vigente (art. 243 del T.U.E.L.), tuttavia, la sanzione della
perdita dell’1% del contributo ordinario annuale è riferita
ai soli enti locali “strutturalmente deficitari”, definiti
al comma II, che non rispettino i livelli minimi di copertura
dei costi di gestione, confermando così la ratio di cui
alla massima.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal
Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall' avv.to A. Mirabelli Centurione,
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma,
via XX Settembre, n. 4;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro
tempore, e Ufficio territoriale del governo di Roma (ex
Prefettura di Roma), costituitisi in giudizio, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato
presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione I ter, n. 2125/99;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17-1-2006 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. dello Stato Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso
proposto dal Comune di Tivoli avverso il decreto dd. 11-6-96,
con cui il Prefetto di Roma ha irrogato al Comune la sanzione
della perdita della quota del 3 % del contributo ordinario
spettante per l’anno 1995 ai sensi dell’art. 45, comma 8,
del D. Lgs. n. 504/92.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che secondo una interpretazione
logico sistematica del citato art. 45 la sanzione irrogata
dal Prefetto di Roma sia possibile anche nei confronti di
Comuni che, pur non trovandosi in situazione deficitaria,
non abbiano tempestivamente presentato il conto consuntivo
e non siano in regola con la copertura tariffaria minima
di determinati servizi.
Il Comune di Tivoli contesta tale decisione, evidenziando
che il conto consuntivo è stato presentato solo con ritardo;
che deve prevalere l’interpretazione letterale del citato
art. 45 e che comunque anche quella logico sistematica non
conduce alle conclusioni cui è pervenuto il Tar.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, chiedendo
la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso in appello è fondato.
L’art. 45, comma 8 del D. Lgs. n. 504/92 prevedeva, nella
versione vigente all’epoca dell’adozione dell’impugnato
provvedimento, che “ai soli enti di cui al comma 2, per
la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le
disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge
n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 1990. …. Agli enti inadempienti è comminata, con
decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre
per cento del contributo ordinario dell'anno per il quale
si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica
soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni
successivi.”
Gli enti di cui al comma 2 dello stesso art. 45 sono quelli
“da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:”,
indicati negli: “a) gli enti locali che hanno dichiarato
il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi
alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno
del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato; b) gli enti locali che dal conto
consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle
quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per
lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico
dello Stato.”
Il dato letterale delle norme induce a ritenere che l’intero
comma ottavo del citato art. 45 sia applicabile ai soli
enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie
secondo le previsione del secondo comma della stessa norma.
Anche solo per tali enti è operato il richiamo all’art.
14 del D. L. n. 415/89 in materia di copertura tariffaria
del costo di taluni servizi.
Di conseguenza, la tardiva presentazione del conto consuntivo
determina il solo assoggettamento ai controlli previsti
dal comma 4 dello stesso art. 45 e non l’anche la sottoposizione
alle sanzioni previste dal comma 8.
Non è esatto affermare che in questo modo tali controlli,
privi della potestà sanzionatoria, sarebbero inutili, in
quanto i rilievi formulati in sede di controllo, anche in
relazione alla copertura minima dei costi di determinati
servizi, possono assumere valore anche ad altri fini, quali
ad esempio la segnalazione alla Corte dei Conti per l’eventuale
esercizio delle attribuzioni di sua competenza.
Del resto, anche i successivi interventi del legislatore
hanno confermato come la ratio della sanzione sia quella
di colpire gli enti in situazione deficitaria (Vedi art.
243, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e in precedenza il
comma 8 ter, dell’art, 45 del D. Lgs. n. 504/92, aggiunto
dall'art. 19, del D. Lgs. n. 342/97: “Agli enti locali strutturalmente
deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano
i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui
al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1
per cento del contributo ordinario spettante per l'anno
per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta
in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti
per gli anni successivi.”).
L’impugnata sanzione è stata quindi illegittimamente irrogata
al Comune di Tivoli, nonostante questo non si trovasse nella
situazione deficitaria, che costituisce il presupposto per
la sanzione stessa.
3. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente
annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza
di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla
il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 17-1-2006 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...09/05/2006
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