| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 2 maggio 2006
n. 8
Pres. De Roberto est. Barbagallo
Ricorsi riuniti:
- U.S.L. n. 8 di Siracusa (Avv. A. M. P. Cavallaio) c. Murè
(Avv. S. Privitera)
- U.S.L. n. 8 di Siracusa (Avv. P. Petino) c. Gleff S.r.l.
(Avv. G. Randazzo)
-U.S.L. n. 8 di Siracusa (Avv. G. Lavaggi) c. Florilab S.r.l.
(Avv. S. Privitera)
+ altri |
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1. Giurisdizione e competenza – Sanità –
Fissazione del budget da parte delle Asl – Impugnazione
del provvedimento – Giurisdizione del G.A. – Sussiste –
Ragioni
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2. Sanità – Servizi pubblici – Atto del dirigente
generale Asl di determinazione delle prestazioni specialistiche
acquisibili – Natura – Atto plurimo – Conseguenze processuali
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3. Sanità – Servizi pubblici – Atto di determinazione
annuale dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie
sopravveniente all’inizio dell’erogazione annuale del servizio
da parte delle Aziende sanitarie – Illegittimità – Non sussiste
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1. Le controversie concernenti l’impugnazione
di atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle previsioni
del Piano Sanitario e dei criteri dettati in materia dalla
competente Amministrazione regionale, stabilisce il tetto
di spesa per le prestazioni erogate nel corso dell’anno
dalle singole strutture accreditate, sono devolute alla
giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo
poiché la determinazione da parte dell’Amministrazione del
tetto di spesa e la suddivisione di essa tra le attività
assistenziali costituisce esercizio del potere di programmazione
sanitaria, a fronte del quale il privato vanta posizioni
di interesse legittimo. Inoltre tale determinazione risulta
riconducibile ratione materiae alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in tema di servizi pubblici,
così come definita dalla Corte Costituzionale con la sentenza
204 del 2004.
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2. Il provvedimento del direttore generale
dell’Azienda sanitaria concernente la determinazione delle
prestazioni specialistiche da acquisire presso le strutture
sanitarie provvisoriamente accreditate rientra nella categoria
degli atti plurimi, e quindi divisibili, la cui impugnazione
da parte dei professionisti o delle strutture accreditate
investe soltanto la parte di interesse del ricorrente che
ha proposto l’impugnativa. Ne consegue che, qualora il provvedimento
venga impugnato in primo grado (unitamente ad atti applicativi)
con distinti ricorsi, e solo alcuni di essi siano oggetto
di appello, il giudicato si forma solo sugli atti conseguenti
specificamente gravati e sulla sola parte dell’atto plurimo
concernente ciascun ricorrente, delimitata dall’interesse
di quest’ultimo.
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3. Non è illegittimo il provvedimento di
determinazione annuale dei tetti di spesa per le prestazioni
sanitarie che intervenga successivamente all’inizio dell’erogazione
annuale del servizio da parte delle Aziende sanitarie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.8/2006
Reg.Dec.
N. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi riuniti in appello nn. 12/05,
13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05, 19/05, 20/05,
21/05, 22/05, 23/05, 24/05, 25/05, proposti rispettivamente:
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1) per quanto riguarda il ric. n. 12/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Agata M. Patrizia Cavallaro domiciliata ex lege
presso la Segreteria del C.G.A. di Palermo via Cordova n.
76;
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contro
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Murè Giovanni, rappresentato e difeso
dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo, in Palermo
via Resuttana Colli n. 366;
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2) per quanto riguarda il ric. n. 13/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Placido Petino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli, in Palermo via
Torricelli n. 3;
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contro
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Gleff S.r.l., rappresentata e difesa
dall’avv. Giovanni Randazzo ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Sergio Monaco, in Palermo via
Caltanisetta n. 4;
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Assessorato Regionale Sanità rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici è legalmente domiciliata in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
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3) per quanto riguarda il ric. n. 14/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Lavaggi Giuseppe elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Cristina Bonomonte, in Palermo via Giovanni
Pacini n. 5;
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contro
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Florilab S.r.l. rappresentata e difesa
dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo, in Palermo
via Resuttana Colli n. 366;
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4) per quanto riguarda il ric. n. 15/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dagli avv.ti Francesco Norrito e Leonardo Palazzolo ed elettivamente
domiciliata presso lo studio degli stessi, in Palermo via
A. Leanti n. 5;
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contro
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Chiarenza Gaetana rappresentata e
difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo, in Palermo
via Resuttana Colli n. 366;
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5) per quanto riguarda il ric. n. 16/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Lavaggi Giuseppe elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Cristina Bonomonte, in Palermo via Giovanni
Pacini n. 5;
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contro
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Rubino Ferdinando rappresentato e
difeso dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo, in Palermo
via Resuttana Colli n. 366;
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6) per quanto riguarda il ric. n. 17/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Placido Petino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli, in Palermo via
Torricelli n. 3;
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contro
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Pecora Maria Antonietta rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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7) per quanto riguarda il ric. n. 18/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Michele Ali elettivamente domiciliata presso la
Segreteria della Sezione giurisdizionale del C.G.A. di Palermo,
via Cordova n. 76;
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contro
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Fisiomed s.n.c. di Romeo Remo e C.
rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Seminara elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta, in
Palermo via D. Trentacoste n. 89;
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8) per quanto riguarda il ric. n. 19/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Placido Petino ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli, in Palermo via
Torricelli n. 3;
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contro
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Laboratorio Analisi Cliniche Interland
S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Privitera
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Tommaso D’Angelo, in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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9) per quanto riguarda il ric. n. 20/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dagli avv.ti Francesco Norrito e Leonardo Palazzolo ed elettivamente
domiciliata presso lo studio degli stessi, in Palermo via
A. Leanti n. 5;
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contro
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La Ferla Salvatore, rappresentato
e difeso dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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10) per quanto riguarda il ric. n. 21/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Lavaggi Giuseppe elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Cristina Bonomonte, in Palermo via Giovanni
Pacini n. 5;
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contro
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Medical Center S.n.c., rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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11) per quanto riguarda il ric. n. 22/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Michele Ali elettivamente domiciliata presso la
Segreteria della Sezione giurisdizionale del C.G.A. di Palermo,
via Cordova n. 76;
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contro
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Laboratorio Adorno S.r.l., rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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12) per quanto riguarda il ric. n. 23/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Agata M. Patrizia Cavallaro domiciliata ex lege
presso la Segreteria del C.G.A. di Palermo via Cordova n.
76;
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contro
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Centro Polidiagnostico Medical S.n.c.
rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso
D’Angelo, in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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13) per quanto riguarda il ric. n. 24/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Michele Ali elettivamente domiciliata presso la
Segreteria della Sezione giurisdizionale del C.G.A. di Palermo,
via Cordova n. 76;
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contro
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Centro Analisi Roma S.r.l. rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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14) per quanto riguarda il ric. n. 25/2005
dall’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa rappresentata e difesa
dall’avv. Michele Ali elettivamente domiciliata presso la
Segreteria della Sezione giurisdizionale del C.G.A. di Palermo,
via Cordova n. 76;
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contro
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L.C. Laboratori Campisi S.r.l., rappresentata
e difesa dall’avv. Salvatore Privitera ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo,
in Palermo via Resuttana Colli n. 366;
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per l'annullamento
delle sentenze del Tribunale Amministrativo della Sicilia
sede di Catania rispettivamente numeri 2201/2002, 1054/2002,
1053/2002, 2199/2002, 2203/2002, 656/2002, 668/2002, 657/2002,
2211/2002, 2202/2002, 659/2002, 2200/2002, 658/2002, 660/2002,
con le quali è stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento
dei provvedimenti in data 18 luglio 2001, a firma del Direttore
Generale dell’A.S.L. n. 8 di Siracusa, che fissano il tetto
di spesa per l’anno 2001, nonché della deliberazione n.
1663 del 14 giugno 2001 e di ogni altro atto connesso, consequenziale
e presupposto;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Viste le ordinanze del Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Sicilia di rimessione all’Adunanza Plenaria;
Udite alla pubblica udienza del 14 novembre 2005 le relazioni
del Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giuseppe
Barbagallo e udito altresì l’avv. Privitera;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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L’Azienda U.S.L. n. 8 di Siracusa ha proposto
ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione siciliana avverso le sentenze del TAR Catania
in epigrafe indicate con le quali sono stati annullati i
provvedimenti di fissazione del tetto di spesa per le strutture
sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di
accreditamento provvisorio, con riferimento all’anno 2001.
L’appellante censurava la sentenza di primo grado, che ha
accolto la doglianza di violazione di legge per la mancanza
di preventiva e tempestiva negoziazione, nonché per tardività
nella fissazione del “budget”, con conseguente lesione dei
principi di libera scelta e tutela dell’affidamento, deducendo
i seguenti motivi: 1) errata applicazione dei principi vigenti
in materia; erroneità dei presupposti; travisamento dei
fatti; conseguente erroneità della motivazione; 2) omesso
accertamento dell’esistenza di causa di inammissibilità
del ricorso per omessa impugnazione di atto presupposto
(Direttiva prot. 12dip/631 del 30.4.2001 dell’Assessore
Regionale alla Sanità).
Resisteva all’appello l’originaria parte ricorrente, assumendone
l’infondatezza e chiedendone il rigetto. In subordine, mediante
appello incidentale chiedeva la parziale riforma della sentenza
appellata nella parte in cui la stessa aveva annullato i
provvedimenti impugnati in prime cure soltanto sotto il
profilo della tardività della loro adozione rispetto alla
preventiva pianificazione sanitaria, ma non anche per la
loro illegittima adozione in assenza di atto autoritativo
regionale di programmazione della spesa sanitaria nel corso
dell’anno.
Con successive memorie l’appellato in particolare, eccepiva
l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto
d’interesse, in ragione della mancata impugnazione da parte
dell’A.U.S.L. di sette delle venti sentenze emesse dal TAR
nella materia de qua, con conseguente passaggio in giudicato
con efficacia erga omnes dell’annullamento del provvedimento
presupposto, (delibera n. 1663 del 14.06.2001) sulla base
del quale sono stati adottati i singoli provvedimenti di
determinazione individuale del tetto di spesa.
Il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana ha rimesso
all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione
pregiudiziale relativa alla sussistenza, o meno, della giurisdizione
del giudice amministrativo in ordine alle controversie all’esame,
a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente
alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004,
n. 204.
Il Consiglio di Giustizia rileva come a seguito di tale
sentenza sussistano margini di dubbio sulla attribuzione
della giurisdizione, tali da giustificare la presente rimessione
all’Adunanza Plenaria, con riguardo a controversie quali
come quelle in decisione che, abbiano ad oggetto l’impugnazione
degli atti con cui l’Azienda Sanitaria, sulla base delle
previsioni del Piano Sanitario e dei criteri dettati in
materia dalla competente Amministrazione regionale, stabiliscono
il tetto di spesa (budget) per le prestazioni erogate nel
corso dell’anno dalle singole strutture accreditate, con
correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario
per le prestazioni erogate in eccedenza.
Osserva il Giudice remittente che a favore del mantenimento
della controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe
sostenersi che nella specie la situazione giuridica azionata
sia di interesse legittimo e che si versi pertanto in ambito
di giurisdizione generale di legittimità, ove si attribuisca
agli atti impugnati natura di provvedimenti di organizzazione
(del servizio pubblico), connotati da margini di discrezionalità
correlati alla disponibilità di risorse finanziarie pubbliche
sufficienti alla copertura del costo del servizio medesimo.
Il C.G.A. rileva d’altra parte che , a favore della devoluzione
della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O., militano
i seguenti due argomenti: a) alla stregua della riformulazione
del disposto dell’art. 33 operata dalla Corte Costituzionale,
una volta superata la fase di affidamento della concessione
(accreditamento), ogni controversia avente quale oggetto
sostanziale la spettanza di diritti di credito nascenti
dall’erogazione del servizio pubblico sembra appartenere
alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché al riconoscimento
del diritto si pervenga attraverso la rimozione della statuizione
amministrativa (avente, in tale prospettiva, natura e consistenza
di mero atto paritetico) che ha denegato l’erogazione patrimoniale;
b) nei casi all’esame, la domanda di annullamento degli
atti determinativi del tetto di spesa era dichiaratamente
finalizzata al conseguimento in via giurisdizionale della
declaratoria di spettanza del sottostante diritto patrimoniale.
Per tali ragioni la decisone dei ricorsi in epigrafe viene
rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, innanzi
alla quale si è svolta la discussione all’udienza pubblica.
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DIRITTO
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I ricorsi, che sono in parte connessi soggettivamente
e oggettivamente e che pongono identiche questioni, devono
essere riuniti.
Il Collegio ritiene che la materia oggetto delle controversie
in esame rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
La determinazione da parte dell’Amministrazione del tetto
di spesa e la suddivisione di essa tra le attività assistenziali,costituisce
esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte
del quale la situazione del privato è di interesse legittimo.
Può aggiungersi che la determinazione ora ricordata risulta
anche riconducibile ratione materiae alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in tema di servizi
pubblici, così come definita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza 204 del 2004. In tal senso è anche la giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (Cass., S.U.
24 marzo 2005, n. 6330; 8 agosto 2005, n. 16605).
Nel merito l’eccezione di improcedibilità degli appelli
per sopravvenuto difetto di interesse e la censura, riproposta
dagli appellati relativa alla illegittimità degli atti originariamente
impugnati per la mancanza di un previo provvedimento di
programmazione della spesa sanitaria sono infondate, mentre
fondate sono le censure avanzate dalla AUSL appellante:
gli appelli proposti sono, pertanto, da accogliere.
L’eccezione di improcedibilità - dal cui esame conviene
prendere le mosse - si fonda sul rilievo dell’avvenuto passaggio
in cosa giudicata dell’annullamento della delibera n. 1663
del 14 giugno 2001 del direttore generale della A.U.S.L.,
avente ad oggetto “Determinazione delle prestazioni specialistiche
da acquisire presso le strutture sanitarie provvisoriamente
accreditate”, per la mancata impugnazione di altre sentenze
del T.A.R., di contenuto uguale a quelle investite dall’appello
di cui si discute. Rilevano gli appellati che tale delibera
costituisce il presupposto delle successive note, aventi
ad oggetto “Attribuzione tipologia e numero di prestazioni
erogabili dalle strutture provvisoriamente accreditate per
conto della AUSL 8 di Siracusa nel corso dell’anno 2001”;
perciò il suo annullamento comporta l’illegittimità delle
note conseguenti.
Il Collegio ritiene che l’atto n. 1663 avanti menzionato
vada qualificato come atto plurimo, e quindi divisibile,
la cui impugnazione da parte dei professionisti o delle
strutture accreditate ha investito soltanto la parte di
interesse del ricorrente che ha proposto l’impugnativa;
conseguentemente il giudicato di annullamento sulle sentenze
del tribunale amministrativo non impugnate si è formato
sugli atti conseguenti specificamente gravati e sulla sola
parte dell’atto plurimo concernente ciascun ricorrente,
delimitata dall’interesse di quest’ultimo.
Anche la censura assorbita dal giudice di primo grado e
riproposta dagli appellanti, con la quale si deduce la illegittimità
degli atti impugnati perché adottati in assenza di un atto
autoritativo regionale di programmazione della spesa sanitaria
e di attribuzione delle quote del fondo sanitario di parte
corrente a ciascuna AUSL per l’anno 2001, è infondata.
Tale atto di programmazione (assegnazione quota di bilancio
di parte corrente – anno 2001) infatti, è stato adottato
in data 30 aprile 2001 dall’assessorato alla Sanità con
il numero di protocollo 12 dip/631: esso sussisteva, quindi,
al momento della adozione degli atti impugnati.
Né rileva la circostanza che la pubblicazione di tale provvedimento
sia avvenuta successivamente (in concomitanza con la pubblicazione
del decreto 14 giugno 2001, del quale il provvedimento n.
12 dip/631 cit. costituisce parte integrante). L’atto di
programmazione ora ricordato non ha natura di atto normativo
ed opera, perciò, una volta adottato, indipendentemente
dall’avvenuta conoscenza legale da parte di tutti gli interessati;
la conoscenza dell’atto non si pone quindi quale elemento
costitutivo dell’efficacia del provvedimento, come avviene
invece per gli atti ricettivi.
Né varrebbe, in proposito, far riferimento alla nuova disciplina
di cui all’art. 21 quater della legge n.15 del 2005 e ciò
in considerazione dell’assorbente rilievo che la vicenda
qui in discussione ha trovato svolgimento prima dell’emanazione
di tale legge e si sottrae, perciò, alle nuove proposizioni
dettate da quest’ultima.
Va comunque, in punto di fatto, rilevato che nel corso delle
trattative non conclusesi con un accordo, l’Amministrazione
ha comunicato alle parti che l’atto di programmazione era
stato adottato.
Vanno infine accolti gli appelli, apparendo fondate le censure
proposte contro le pronunce di primo grado.
Le dette pronunce hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti
impugnati perché posti in essere in ritardo.
Il giudice di primo grado rileva che la determinazione dei
limiti di spesa che intervenga – come nella specie – tardivamente
rende impossibile lo svolgimento di un servizio regolare
ed uniforme e un’adeguata programmazione dell’attività degli
operatori.
Poiché nei casi in esame il provvedimento che fissava i
tetti di spesa per il 2001 era intervenuto soltanto il 18
luglio 2001, le sentenze impugnate hanno ritenuto che tale
ritardo abbia provocato l’illegittimità dei provvedimenti.
L’Adunanza Plenaria ritiene, anzitutto, che non sia esatto
parlare, nella specie, di ritardo nell’adozione del provvedimento
di determinazione del tetto di spesa. Nel caso in esame
risultano infatti osservati i tempi tecnici richiesti per
l’emanazione del provvedimento qui in discussione.
Basti al riguardo considerare che l’assegnazione della quota
di bilancio di parte corrente, da parte della Regione, è
intervenuta il 30 aprile 2001:
- che, prima di ciò, gli atti relativi al tetto di spesa
non potevano essere adottati;
- che la AUSL ha svolto trattative, così come richiesto
dalla Regione, in coerenza con la normativa di cui all’art.
8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modifiche, con le organizzazioni sanitarie
rappresentative di strutture sanitarie e professionisti
accreditati dal gennaio 2001 sino al giugno dello stesso
anno;
- che la mancata conclusione positiva di tali trattative
ha imposto alla AUSL di adottare gli atti impugnati sui
tetti di spesa;
Ne’ può sostenersi che la retroattività dell’atto di determinazione
della spesa vale ad impedire agli interessati – in contrasto
con elementari principi – di disporre di un qualunque punto
di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro
attività. E’ evidente che in un sistema nel quale è fisiologica
la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa, solo
in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio,
gli interessati potranno aver riguardo – fino a quando non
risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme
contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle
strutture sanitarie dell’anno precedente, diminuite, ovviamente,
della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme
finanziarie dell’anno in corso.
La linea interpretativa rappresentata in questa sede, è
d’altra parte la sola che consente di garantire il raggiungimento
dell’obiettivo di carattere primario e fondamentale del
settore sanitario che è la garanzia di quella che la sentenza
n. 509 del 2000 della Corte Costituzionale chiama “nucleo
irriducibile” del diritto alla salute.
Ogni altra questione sollevata (in particolare la censura
svolta dall’appellante, fondata sulla mancata impugnazione
da parte degli originari ricorrenti dell’atto presupposto
“Assegnazione quota bilancio di parte corrente – Anno 2001”,
adottato dall’assessorato della Sanità il 30 aprile 2001)
è assorbita.
Pertanto, gli appelli devono essere accolti e conseguentemente,
in riforma delle appellate sentenze, gli originari ricorsi
respinti.
La innovazione interpretativa arrecata dalla presente pronuncia
costituisce giusto motivo per la totale compensazione delle
spese per entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Adunanza plenaria) definitivamente pronunciando sugli appelli
in epigrafe, riunitili, li accoglie e per l’effetto, in
riforma delle impugnate sentenze, respinge gli originari
ricorsi.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, riunito in Adunanza plenaria nella
camera di consiglio del 14 novembre 2005 con l'intervento
dei signori Magistrati:
Alberto de Roberto - Presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia - Presidente Aggiunto
Paolo Salvatore - Presidente di Sezione
Raffaele Iannotta - Presidente di Sezione
Riccardo Virgilio - Presidente di C.G.A.
Giuseppe Barbagallo - Presidente Rel.
Sabino Luce - Consigliere
Rafffaele Carboni - Consigliere
Costantino Salvatore - Consigliere
Filippo Patroni Griffi - Consigliere
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Pier Luigi Lodi - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....02/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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