| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 4 maggio 2006 n. 2478
Pres. Santoro, est. Millemaggi Cogliani
Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e A. Manzi) c. TRAFIMET
s.p.a,. VENETO SVILUPPO s.p.a. e CO.GE.PA. s.r.l. (n.c.)
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Pubblica amministrazione – Dichiarazioni
sostitutive del privato – Mancata allegazione del documento
di identità del sottoscrittore – Conseguenze – Nullità della
dichiarazione
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L’allegazione al testo della dichiarazione
sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità
costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi
ex art. 38, co. 3 D.P.R. 445/2000 come elemento della fattispecie
normativa teleologicamente diretto a comprovare, più che
le generalità del dichiarante, l’ imputabilità soggettiva
della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Pertanto
la mancata allegazione della copia del documento di identità
del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare
gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente
fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una
forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per
effetto di successiva produzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.2749 del 2005, proposto dalla
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica
della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Romano Morra dell’Avvocatura regionale ed Andrea Manzi del
Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo, in Roma, Via F. Gonfalonieri n. 5
Contro
la società TRAFIMET s.p.a., con sede legale in Castagneto
(VI), in persona del legale rappresentante in carica, non
costituita;
e nei confronti
delle società VENETO SVILUPPO s.p.a. e CO.GE.PA.
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
in carica, non costituite;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto n. 811/20005 del 2 marzo 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Non costituiti gli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, il
Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì,
l’avv. Andrea Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. La società Veneto Sviluppo s.p.a. ha chiesto di partecipare
alla concessione ed erogazione degli aiuti alle imprese
previsti dalla legge regionale del Veneto n. 11 del 13 aprile
2001, sulla base del bando approvato, per l’anno 2002, con
D.G.R. n. 3429 del 29 novembre 2002, ma ne è stata esclusa
in quanto “la dichiarazione-domanda non risulta accompagnata
dalle fotocopie dei documenti di identità di uno dei sottoscrittori
(Allegato 1 SUB B alla DRG 29 novembre 2002 n. 3429, punto
4.3 e 4.6 D”.
Il decreto di esclusione (dirigenziale 22 luglio 2993 n.
226), il provvedimento di impegno di spese in favore delle
774 aziende ammesse al beneficio, la comunicazione e tutti
gli atti della procedura, sono stati impugnati dall’interessata
con ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto che, con la sentenza in epigrafe, ha lo ha accolto
sulla considerazione che la mancata allegazione della fotocopia
del documento di identità alla domanda-dichiarazione – nella
specie da rendere nelle forme della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, secondo quanto prescritto dall’art.
47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed in concreto presentata
con sottoscrizione non autenticata – costituirebbe una mera
irregolarità di cui sarebbe ammessa la regolarizzazione
postuma, a norma dell’art. 6, lett. b) della legge n. 241
del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del
2000.
Su tale base sono stati annullati, per quanto di ragione,
l’atto di esclusione ed i punti 4.3 e 4.6 lett. d) dell’allegato
“1 SUB B” alla deliberazione della giunta regionale n. 3429/2002
nella parte in cui prevedono l’esclusione insanabile della
richiesta non accompagnata da fotocopia di valido documento
di identità.
2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello la Regione
Veneto difendendo il proprio operato ed al contrario imputando,
alla sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione
sia delle norme richiamate nella deliberazione regionale
che ha indetto il concorso ai benefici in questione, sia
della legge n. 241 del 1990, sia, infine dei principi giurisprudenziali
in materia.
E’ chiesta, pertanto, la riforma della sentenza appellata,
nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.
3. La Sezione, accordata dapprima la misura cautelare richiesta
dalla Regione, ha, successivamente, chiamato la causa alla
pubblica udienza del 16 dicembre 2005, trattenendola, quindi,
in decisione.
DIRITT O
L’appello è fondato.
Giova premettere che il bando approvato con decreto della
Giunta Regionale 29 novembre 2002 n. 3429 ha stabilito al
punto 4.3. dell’allegato 1 sub B, che la dichiarazione per
l’assegnazione del contributo di cui è causa “deve essere
sottoscritta, nella forma della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.,
dal legale rappresentante ovvero procuratore speciale dell’impresa
e dal presidente del collegio sindacale…” e “deve
essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia
di un valido documento d’identità dei sottoscrittori”.
Coerentemente a tale disposizione, il successivo punto 4.6.,
individua tra i motivi di esclusione dalla procedura, “la
mancanza di copia dei documenti d’identità personale di
tutti i firmatari”.
La controversia si incentra sulla legittimità delle anzidette
prescrizioni, e sulla operatività dell’art. 6 della legge
n. 241 del 1090, in ipotesi di dichiarazione non accompagnata,
come prescritto dalla copia del documento di identità della
generalità dei firmatari (o anche di uno soltanto di essi),
sul presupposto (affermato nella sentenza appellata in adesione
alla tesi della ricorrente in primo grado) che la mancata
allegazione, alla stregua di quanto stabilito dal D.P.R.
n. 445 del 2000, debba considerarsi una mera irregolarità
suscettibile di sanatoria, su invito dell’Amministrazione.
La Sezione, invero, si è già espressa sul punto, negando
che l’omessa allegazione del documento integri una mera
irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà come tale suscettibile di emenda ( per tutte,
nella materia dei pubblici appalti, Cons. St., sez. V, 1
ottobre 2003, n. 5677), al contrario ritenendo che la dichiarazione
formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli
artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000 non può mai tener luogo
dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso,
la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante
tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore,
comporta la radicale improduttività di qualunque effetto
giuridico di “certezza”.
Tale orientamento, più volte confermato dalla Sezione (sia
pure discostandosi consapevolmente da un certo filone giurisprudenziale
di segno contrario), non é suscettibile di essere riconsiderato
alla luce degli argomenti contenuti nella sentenza appellata,
stante, fra l’altro, la limpida ricostruzione ermeneutica
contenuta nella più recente decisione nella Sezione n. 7140
del 4 novembre 2004, che in questa sede deve essere confermata.
Con detta decisione è stato infatti sufficientemente chiarito
che l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva
di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità,
lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto
un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi
– nella previsione dell’art. 38, 3° co., del D.P.R. n. 445/2000
- come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente
diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto)
le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile
nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad
una determinata persona fisica.
In altri termini, soltanto se formata a norma artt. 38 e
47 del D.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva é un
documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà.
A tale conclusione deve pervenirsi sulla base di quanto
stabilito dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R., che
annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico
ufficiale, e sanziona le dichiarazioni mendaci “ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sulla
considerazione che l’effetto di “certificazione” di quanto
affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione
sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa,
laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre
alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 c.p.,
ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo
ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione
della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva.
In definitiva, deve ritenersi che nelle dichiarazioni sostitutive,
il collegamento esistente tra il profilo dell’efficacia
amministrativa dell’attestazione proveniente dal cittadino
e quello della responsabilità penale del dichiarante si
presenta come assolutamente inscindibile, giacché l’impegno
consapevolmente assunto dal privato a “dire il vero” costituisce
l’architrave che regge l’intera costruzione giuridica degli
specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti
che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe
laddove l’ordinamento non presidiasse il rispetto di tale
“patto” di reciproca e leale collaborazione tra cittadini
e p.a. con adeguate sanzioni (anche di natura penale).
In forza delle superiori considerazioni deve, dunque affermarsi
che la mancata allegazione della copia del documento di
identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di
spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente
fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una
forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per
effetto di successiva produzione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata nel
senso della reiezione del ricorso di primo grado.
Ritiene tuttavia la Sezione che ricorrano giusti motivi
per compensare interamente fra le parti le spese dei due
gradi del giudizio
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado;
Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi
del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 dicembre 2005, dal Consiglio
di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio
con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Sergio SANTORO PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est. CONSIGLIERE
Goffredo ZACCARDI CONSIGLIERE
Aldo FERA CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
IL PRESIDENTE
F.to Sergio Santoro
L'ESTENSORE
F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 4 maggio 2006
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