REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9898/2004 del 12/11/2004, proposto
dalle società
SE.MA. S.r.l., CO.GE.CRO. S.r.l., Impresa Petrichella
Massimiliano S.a.s. ed Edilizia Falpo S.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese
dagli avv.ti Luigi Manzi e Silvia Felicetti, con domicilio
eletto in Roma, via Federico Confalonieri, 5, presso lo
studio dell’avv. Luigi Manzi;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Graziosi, con domicilio
in Roma, via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura
Comunale di Roma;
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione II n. 4562/2004,
resa tra le parti;
sul ricorso in appello n. 9899/2004 del 12/11/2004, proposto
dalla
società EDIL GI S.r.l., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Iurilli e Silvia
Felicetti, con domicilio eletto in Roma, via Cairoli, 24,
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Iurilli;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Graziosi, con domicilio
in Roma, via del Tempio di Giove 21 presso l’Avvocatura
Comunale di Roma;
la SO.MA.CO S.r.l., in persona del legale rappresentante,
non costituitasi;
l’Impresa di Cori Sergio, in persona del legale rappresentante,
non costituitasi;
la Valoppi S.r.l., in persona del legale rappresentante,
non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione II n. 4558/2004,
resa tra le parti;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il dispositivo di decisione n. 511/2005;
Alla pubblica udienza del 25 Ottobre 2005, relatore il Consigliere
Cons. Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati
Manzi, Felicetti, Graziosi e Iurilli;
FATTO E DIRITTO
1) I due ricorsi indicati in epigrafe possono essere riuniti,
al fine della decisione con unica sentenza, perché connessi
oggettivamente ed, in parte, anche soggettivamente.
2) Deve precisarsi preliminarmente, rinviando per la conoscenza
degli ulteriori elementi di fatto agli scritti difensivi
delle parti che contengono una accurata ricostruzione dei
fatti di causa, che le due Società appellanti nei ricorsi
qui riuniti (SE.MA s.r.l., in seguito SE.MA ed Edil Gi s.r.l.,
in seguito Edil Gi) sono state escluse dalla partecipazione
alla selezione pubblica indetta per l’affidamento della
manutenzione e sorveglianza delle opere d’arte a carattere
stradale dei Municipi I-X del Comune di Roma e nei loro
confronti è stato emesso il provvedimento di irrogazione
delle sanzioni di cui all’articolo 10, comma 1-quater della
legge n. 109 dell’undici febbraio 1994 (legge 109/1994)
nonché l’incameramento della cauzione provvisoria prevista
dalla norma richiamata in conseguenza della esclusione dalla
gara. Questi provvedimenti sono stati impugnati in primo
grado.
2.1) L’esclusione è stata disposta, come risulta dal verbale
di gara del 24 dicembre 2001 n. 4505 (versato in atti dal
Comune di Roma il 7 dicembre 2004 in entrambi i giudizi
qui in esame) perché la SE.MA, quale mandataria di una Associazione
di imprese (ATI) con Petrichella M., Edilizia Falpo e Cogecro,
non aveva indicato la suddivisione, tra le imprese associate,
delle categorie richieste dal bando per ciascuna delle partecipanti
al raggruppamento e non era in possesso dei requisiti previsti
dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000, articolo 31, primo comma,
lettera a) e dall’articolo 95, secondo comma, del DPR 21
dicembre 1999 n. 554 (DPR 554/1999) (vale a dire il 40%
“dell’importo dell’appalto da affidare”) per la mandataria
per l’ipotesi che l’ATI fosse orizzontale nonché, per la
diversa ipotesi che l’ATI fosse di tipo verticale, non aveva
documentato una cifra di affari in lavori almeno pari a
1,75 volte l’importo della categoria prevalente prevista
nel bando di gara, sempre a tenore delle norme richiamate
ed avuto riguardo al terzo comma del ripetuto articolo 95
del DPR 554/1999.
Nei riguardi della Edil Gi mandataria di una ATI con Somaco,
Di Cori e Galoppi, invece, l’esclusione è stata disposta
perché non era in possesso del requisito richiesto alla
mandataria dal ripetuto articolo 31, primo comma, lettera
a) del DPR 34/2000, nelle ATI di tipo orizzontale motivazione
poi precisata nell’atto di incameramento della cauzione
anche con riguardo alla carenza del requisito in questione
anche se l’ATI fosse stata di tipo verticale.
2.2) Si deve ancora precisare che le due Società attuali
appellanti, per le quali residua un interesse alla definizione
del giudizio solo per quel che concerne l’incameramento
della cauzione e della esclusione in quanto da quest’ultimo
provvedimento derivi automaticamente l’incameramento della
cauzione, avevano dichiarato il possesso dei requisiti di
partecipazione con formule diverse. Dette formule attestavano,
rispettivamente, per la SE.MA e le sue associate, il “possesso
dei requisiti speciali di cui all’art.95, comma 3, del DPR
554/1999” mentre, per la Edil Gi e le sue associate, il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 75 del DPR 554/1999
nonché dei “requisiti speciali di cui all’art.31 del DPR
34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo 31, coma 1 e 2” con l’unica eccezione della Galoppi
s.r.l. che, in aggiunta al possesso dei requisiti generali
aveva indicato le attestazioni SOA utili per dimostrare
la qualificazione per i lavori richiesti dal bando di gara
(cfr. la produzione in atti del Comune di Roma già citata).
2.3) Va chiarito, ulteriormente che mentre la SE. MA aveva
fatto riferimento nella sua domanda di partecipazione alla
gara ad una ATI di tipo verticale (attraverso il riferimento
al terzo comma dell’art. 95 del DPR 554/1999 salvo poi unire
una polizza fideiussoria della SAI Assicurazioni s.p.a.
in cui la copertura assicurativa per la prestazione della
cauzione definitiva aveva riguardo ad una ATI di tipo orizzontale),
la Edil Gi non aveva indicato alcuna tipologia di ATI nella
sua istanza di partecipazione alla gara ed aveva anch’essa
unito una polizza fideiussoria che si riferiva ad una associazione
di tipo orizzontale.
3) La tesi sostenuta negli appelli è che, trattandosi nel
caso di specie di associazioni di tipo misto, orizzontali
quanto alla categoria prevalente e verticali quanto alle
opere scorporabili, il Comune di Roma avrebbe dovuto valutare
il possesso dei requisiti suindicati e di cui le stesse
Società avevano dichiarato il possesso non con riguardo
all’importo complessivo dell’appalto da affidare ma, invece,
con riferimento all’importo dei lavori rientranti nella
categoria prevalente con il che le Società appellanti avrebbero
soddisfatto il requisito di partecipazione in parola.
Questa è essenzialmente la questione di diritto posta con
gli appelli qui esaminati.
4) Ritiene il Collegio che, per più ragioni qui di seguito
indicate, la tesi qui sintetizzata non può essere condivisa.
4.1) In primo luogo si deve considerare che le ATI non possono
in alcun modo variare la loro composizione rispetto “a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta” nel
quale, quindi, devono essere precisate tutte le circostanze
che legittimano le singole imprese alla partecipazione alla
gara risolvendosi in una modifica non consentita anche solo
la diversa configurazione dell’ATI quanto ai requisiti di
partecipazione richiesti al raggruppamento ed alle singole
partecipanti, mandataria e mandanti.
In questo senso è ben chiaro il disposto dell’articolo 13,
comma 5-bis, della legge 109/1994.
La norma, che fissa un principio di immodificabilità soggettiva
dei partecipanti alle gare pubbliche infatti tende a garantire
una conoscenza piena da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici
dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni
stesse consentendo una verifica preliminare e compiuta dei
requisiti idoneità morale, tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria
dei concorrenti verifica che non deve essere resa vana in
corso di gara con modificazioni di alcun genere.
4.2) Da altra angolazione è evidente, a giudizio del Collegio,
che, mancando una specifica indicazione da parte delle Società
appellanti nelle loro istanze di partecipazione alla natura
mista delle rispettive ATI di cui erano mandatarie ed, inoltre,
dei requisiti, propri e delle mandanti, che consentivano
al raggruppamento di considerarsi idoneo, è stato violato
un onere di corretta informazione dell’altra parte, possibile
contraente, nella fase delle trattative preliminari onere
imposto dal rispetto del principio di buona fede e che non
richiede, quindi, alcuna specifica previsione normativa.
4.3) Né, e l’argomento è decisivo per il Collegio, si può
ritenere che a fronte di atti tipici di espressione della
autonomia negoziale delle imprese, quali sono indubbiamente
sia la costituzione di associazioni temporanee che le condizioni
e modalità specifiche di partecipazione di ogni singola
componente, possa intervenire,ad integrazione della volontà
non manifestata da soggetti privati nell’esercizio del loro
diritto di libera ed autonoma iniziativa economica (nel
caso di specie quanto alla imputabilità a ciascuna impresa
degli elementi necessari per conseguire il possesso del
requisito complessivamente richiesto), una attività dell’Ente
Pubblico che procede nell’espletamento di una procedura
concorsuale per l’affidamento di lavori e che deve avere
di mira, non interessi particolari di singoli concorrenti,
ma l’interesse pubblico al corretto gioco della concorrenza
che può garantire i migliori risultati all’azione amministrativa
diretta alla esecuzione di determinati lavori pubblici.
Vi sarebbe, oltre a questo ostacolo di principio, non superabile
a giudizio del Collegio, anche una chiara violazione della
parità di condizioni tra i partecipanti alle gare perché
con la sua eventuale attività integrativa della volontà
non espressa dai partecipanti l’Amministrazione aggiudicatrice
potrebbe giungere al risultato della ammissione in gara
di soggetti che non hanno esplicitato le condizioni che
ne legittimano l’ammissione e che in ragione di tale carenza
ne dovrebbero restare esclusi.
4.4) Peraltro, a riprova di quanto si è sin qui osservato,
nel caso di ATI con molti partecipanti in mancanza di una
indicazione delle stesse imprese delle rispettive quote
di assolvimento dei requisiti richiesti, il numero delle
possibili combinazioni in base alle quali il raggruppamento
potrebbe comprovare la sua idoneità renderebbe,con evidenza,
estremamente gravoso, se non impossibile, l’accertamento
del possesso dei requisiti di una ATI di tipo misto (nei
casi qui in esame sarebbero almeno sedici le diverse possibilità
su cui l’Amministrazione dovrebbe effettuare le sue verifiche),
ma in caso della presenza di raggruppamenti con componenti
più numerosi il numero delle possibili combinazioni sarebbe
esponenzialmente superiore.
5) Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli
qui riuniti sono respinti posto che l’esclusione delle Società
appellanti appare sorretta da una ragione giustificativa
sufficiente e congrua: non aver espressamente indicato che
l’ATI si presentava alla gara in forma mista ed, inoltre.
non aver precisato quali imprese, e per quali categorie
di opere, garantivano il conseguimento dei requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria richiesti dovendo il Comune
di Roma applicare, sul presupposto di tale carenza, le regole
generali delle ATI di tipo orizzontale e verticale.
5.1) Appare ancora utile aggiungere che le decisioni, cui
si richiama la difesa delle Società appellanti, con cui
l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha ritenuto
che nei casi qui in esame non ricorressero i presupposti
per la loro esclusione dalla gara in parola sono del tutto
ininfluenti sia per l’autonomia che connota il procedimento
amministrativo che si conclude con le determinazioni, anch’esse
amministrative dell’Autorità, sia perché nel caso di specie
le decisioni sono state rese sul presupposto, erroneo secondo
le risultanze degli atti di causa, che le due Società si
fossero costituite in sede di gara come associazioni di
tipo misto.
6) E’, tuttavia, necessario precisare che la considerazione
anche della carenza dei requisiti richiesti per le ATI di
tipo verticale,se mostra lo scrupolo dell’Amministrazione
appellata nel verificare la insussistenza dei requisiti
di partecipazione richiesti per partecipare alla gara attraverso
un riscontro immediato ed oggettivo, non comporta affatto
la necessità di svolgere una ulteriore indagine per verificare
il carattere misto dell’ATI di cui le Società appellanti
erano mandatarie, carattere, come detto, non espressamente
dichiarato.
6.1) La circostanza che nei confronti della Edil Gi sia
stata in un primo momento valutata la posizione come mandataria
di una ATI orizzontale (nel verbale del 24 dicembre 2001
pag.2 in fine) e solo dopo quale mandataria di una ATI di
tipo verticale (nel successivo provvedimento di incameramento
della cauzione) non modifica in alcun modo i termini della
questione qui esaminata: i requisiti richiesti non erano
in possesso della Società in parola e questo dato giustifica
la sua esclusione anche solo con riguardo alla prima valutazione
effettuata.
Né è esatto che il primo giudice si sia affidato alla considerazione
della sola motivazione attinente al primo ordine di valutazioni
come risulta dalla sentenza appellata (pagine 7 ed 8).
7) Né può essere in questo contesto trascurata la circostanza
che, se era ammissibile, anche prima della esplicita previsione
dell’art. 13, terzo comma della legge 109/1994 nel testo
modificato con l’art. 7, comma primo, della legge 1 agosto
2002, n. 166, la partecipazione alla gare pubbliche di ATI
di tipo misto, in linea con i principi comunitari e di diritto
interno che tendono a consentire la massima partecipazione
ed apertura delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica
a tutti gli operatori idonei, per conseguire questo effetto
è necessario,quanto meno, che le Amministrazioni stesse
avessero incluso una specifica disposizione nel bando di
gara che prevedesse tale facoltà con il che, nel caso di
specie,anche per tale via si giustifica la determinazione
del Comune di Roma che, non avendo previsto tale disciplina
speciale ha applicato, quanto alla misura dei lavori svolti
di cui si chiedeva l’effettuazione da parte delle mandatarie
delle ATI partecipanti alla gara, la regola generale che
prevede il possesso di una determinata percentuale di cifra
d’affari in lavori con riguardo all’importo globale dell’appalto
e non con riferimento alle opere della categoria prevalente.
8) Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le
parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui
in epigrafe, previa loro riunione, li rigetta con conferma
delle sentenze appellate; spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Ottobre
2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere Est.
Aniello Cerreto - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7 aprile 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)