Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5- 2006 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 13 aprile 2006 n. 2032
Pres. Marrone Est. De Nictolis
Sesit Puglia (Avv. Damascelli)c. Sig. Ricchiuti (n.c.)Direzione regionale delle entrate di Bari (n.c.)


Giurisdizione e Competenza-Fermo tributario di veicoli- Artt. 49, 57, 86, D.P.R. n. 602 del 1973 e 2,19 Dlg. n. 546/1992- Giurisdizione del G.O.in luogo di quella amministrativa-Violazione degli artt. 3, 16, 41, 42 Cost.- Q.l.c.-E’ rilevante e non manifestamente infondata.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 49, 57, 86 D.P.R. 602/1973 e del D.lgs 546/92 sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ganasce fiscali), in relazione agli artt. 3, 16, 41 e 42 Cost., qualora siano interpretati nel senso della sussistenza della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa, sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli. Infatti sembra corretto ricostruire il fermo come provvedimento amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore tributario, e non come strumento di autotutela civilistica in un ordinario rapporto di credito–debito, trattandosi di strumento che, sortendo l’effetto di impedire la circolazione del bene, e di rendere inopponibili al creditore tributario gi atti di disposizione del bene, dà luogo ad una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione inerenti al diritto di proprietà, in virtù di un atto autoritativo unilaterale, e dunque secondo una vicenda assimilabile ai provvedimenti amministrativi ablatori, e, segnatamente, alle requisizioni. Pertanto, non dettando il d.P.R. n. 602 del 1973 specifiche disposizioni in tema di giurisdizione, la questione va risolta secondo l’ordinario criterio di riparto diritti soggettivi – interessi legittimi sicché, non essendo al giudice ordinario attribuito, di regola, il potere di conoscere in via immediata e diretta della legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il potere di disapplicarli, nel silenzio del legislatore la giurisdizione sembra da attribuire al giudice amministrativo. Ne consegue che le norme citate, se intese nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sul fermo, senza contestualmente attribuirgli una giurisdizione piena sul provvedimento, appaiono in contrasto con gli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost.: per irragionevole disparità di trattamento tra soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, in danno dei soggetti destinatari dei provvedimenti di fermo, che non possono fruire di una tutela piena, di annullamento; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della libertà di circolazione dei cittadini, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della iniziativa economica privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti siano sproporzionati; per limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della proprietà privata, limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti siano sproporzionati..


Per la visualizzazione del documento clicca qui

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento