| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Ordinanza 13 aprile 2006 n.
2032
Pres. Marrone Est. De Nictolis
Sesit Puglia (Avv. Damascelli)c. Sig. Ricchiuti (n.c.)Direzione
regionale delle entrate di Bari (n.c.) |
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Giurisdizione e Competenza-Fermo tributario
di veicoli- Artt. 49, 57, 86, D.P.R. n. 602 del 1973 e 2,19
Dlg. n. 546/1992- Giurisdizione del G.O.in luogo di quella
amministrativa-Violazione degli artt. 3, 16, 41, 42 Cost.-
Q.l.c.-E’ rilevante e non manifestamente infondata.
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E’ rilevante e non manifestamente infondata
la q.l.c. degli artt. 49, 57, 86 D.P.R. 602/1973 e del D.lgs
546/92 sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati
(ganasce fiscali), in relazione agli artt. 3, 16, 41 e 42
Cost., qualora siano interpretati nel senso della sussistenza
della giurisdizione ordinaria, in luogo di quella amministrativa,
sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.
Infatti sembra corretto ricostruire il fermo come provvedimento
amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio
del debitore tributario, e non come strumento di autotutela
civilistica in un ordinario rapporto di credito–debito,
trattandosi di strumento che, sortendo l’effetto di impedire
la circolazione del bene, e di rendere inopponibili al creditore
tributario gi atti di disposizione del bene, dà luogo ad
una limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione
inerenti al diritto di proprietà, in virtù di un atto autoritativo
unilaterale, e dunque secondo una vicenda assimilabile ai
provvedimenti amministrativi ablatori, e, segnatamente,
alle requisizioni. Pertanto, non dettando il d.P.R. n. 602
del 1973 specifiche disposizioni in tema di giurisdizione,
la questione va risolta secondo l’ordinario criterio di
riparto diritti soggettivi – interessi legittimi sicché,
non essendo al giudice ordinario attribuito, di regola,
il potere di conoscere in via immediata e diretta della
legittimità dei provvedimenti amministrativi, salvo il potere
di disapplicarli, nel silenzio del legislatore la giurisdizione
sembra da attribuire al giudice amministrativo. Ne consegue
che le norme citate, se intese nel senso di attribuire al
giudice ordinario la giurisdizione sul fermo, senza contestualmente
attribuirgli una giurisdizione piena sul provvedimento,
appaiono in contrasto con gli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost.:
per irragionevole disparità di trattamento tra soggetti
destinatari di provvedimenti amministrativi, in danno dei
soggetti destinatari dei provvedimenti di fermo, che non
possono fruire di una tutela piena, di annullamento; per
limitazione, mediante i provvedimenti di fermo, della libertà
di circolazione dei cittadini, limitazione che non trova
adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale pieno
sui provvedimenti medesimi; per limitazione, mediante i
provvedimenti di fermo, della iniziativa economica privata,
limitazione che non trova adeguata tutela mediante un sindacato
giurisdizionale pieno sui provvedimenti medesimi, laddove
i provvedimenti siano sproporzionati; per limitazione, mediante
i provvedimenti di fermo, della proprietà privata, limitazione
che non trova adeguata tutela mediante un sindacato giurisdizionale
pieno sui provvedimenti medesimi, laddove i provvedimenti
siano sproporzionati..
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