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| n. 5- 2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 aprile 2006 n. 2269
Pres. Santoro, Est. Carlotti
Provincia di Cosenza (Avv. A. Gentile) S.I.N.A.- SOCIETÀ
INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADE S.P.A. ( Avv.ti A. Clarizia,
E. Magnoni) c/ SINTAGMA s.r.l. (Avv.ti G. Spadafora, R.
Masi) |
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Contratti della p.a.- Licitazione privata
– Affidamento di incarico di progettazione – Requisiti di
partecipazione – Lettera di invito – Richiesta di produzione,
con riguardo alla copertura del rischio derivante dalla
responsabilità professionale dei progettisti, di una dichiarazione
del rappresentante di compagnia assicuratrice con allegazione
della documentazione comprovante il conferimento allo stesso
dei necessari poteri di firma – Mancata allegazione – Esclusione
– Legittimità – Ricorso al criterio della c.d. eterointegrazione
della lex specialis – Esclusione
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In una licitazione privata per l’affidamento
di un incarico di progettazione, ove la lettera di invito
prescriva, a pena di esclusione, la produzione, con riguardo
alla copertura del rischio derivante dalla responsabilità
professionale dei progettisti ex art. 30, comma 5, della
L. n. 109/1994, di una “dichiarazione del rappresentante
di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio
del ramo di responsabilità civile generale con allegazione
della documentazione comprovante il conferimento allo stesso
dei necessari poteri di firma, attestante che, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
la compagnia di assicurazioni rilascerà … apposita polizza
assicurativa”, è legittima l’esclusione del concorrente
che tale documentazione non abbia allegato, posto che, in
assenza di alcuna impugnativa in parte qua della lex specialis,
non è consentito considerare inidoneo a perseguire le finalità
avute di mira dalla stazione appaltante (ritenendo, pertanto,
irrilevante la relativa violazione) uno specifico requisito
di partecipazione alla gara, assistito da un’espressa comminatoria
d’esclusione, individuata in maniera esplicita ed autovincolante,
rimanendo esclusa ogni possibilità di eterointegrazione
della normativa di gara, posto che tale principio, ancorché
valevole nel caso di lacune della disciplina provvedimentale
recata dal bando o dalla lettera d’invito, non può trovare
valida applicazione nelle ipotesi in cui una clausola espressa,
per di più sanzionata a pena di esclusione, esista, presenti
un contenuto precettivo chiaro ed univoco e, soprattutto,
non sia stata impugnata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
I) sul ricorso in appello n. 7990 del 2004 proposto dalla
PROVINCIA DI COSENZA, costituitasi in persona del
Presidente l.r. p.t., On. Oliverio Gerardo Mario, rappresentato
e difeso dall’avv. Antonella Gentile, elettivamente domiciliata
in Roma, via Magliano Sabina, n. 24, presso l’avv. Maria
Gentile;
contro
la SINTAGMA S.R.L., costituitasi in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Spadafora
e Rosa Masi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini,
n. 13, presso l’avv. Andrea Parlatore; e
II) sul ricorso in appello n. 8900 del 2004 proposto dalla
S.I.N.A. – SOCIETÀ INIZIATIVE NAZIONALI AUTOSTRADALI
S.P.A., costituitasi in persona del Presidente l.r.
p.t., geom. Marcello Gavio, in proprio e nella qualità di
mandataria dell’Associazione temporanea con la BATIMAT S.R.L.,
GE.S.I.T. ENIGINEERING S.R.L., ING. A. PELLIZZONI, ARCH.
M. DE LUCA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia
ed Emilio Magnoni, elettivamente domiciliata in Roma, via
Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio del primo difensore;
contro
la SINTAGMA S.R.L., costituitasi in persona del l.r.
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Spadafora
e Rosa Masi, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini,
n. 13, presso l’avv. Andrea Parlatore;
e nei confronti
della PROVINCIA DI COSENZA,
non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza “immediata” n. 1629 del 14-19.7.2004, pronunciata
dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
di Catanzaro, sez. I;
visti i ricorsi con i relativi allegati;
visto gli atti di costituzione in giudizio della controparte
intimata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica udienza del 29.11.2005 l’avv. Clarizia,
su delega dell’avv. Gentile, per la Provincia di Cosenza,
e l’avv. Parlatore, delegato dall’avv. Spadafora, per la
Sintagma S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con distinti appelli la S.I.N.A. S.p.A. (d’ora innanzi,
per brevità, soltanto “Sina”) e la Provincia di Cosenza
hanno impugnato la sentenza, specificata in epigrafe, con
cui il T.a.r. della Calabria accolse il ricorso promosso
dall’odierna appellata, onde ottenere l’annullamento dell’esclusione
dalla licitazione privata, indetta per l’affidamento degli
incarichi di progettazione dei lavori di adeguamento della
strada provinciale Scalea-Mormanno.
2. In particolare, la lettera d’invito partecipata dall’amministrazione
indicente onerava le imprese concorrenti (n. 4, lett. c))
della produzione, con riguardo alla copertura del rischio
derivante dalla responsabilità professionale dei progettisti
ex art. 30, comma 5, della L. n. 109/1994, di una «dichiarazione
del rappresentante di una compagnia di assicurazione autorizzata
all’esercizio del ramo di responsabilità civile generale
con allegazione della documentazione comprovante il conferimento
allo stesso dei necessari poteri di firma, attestante che,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, la compagnia di assicurazioni rilascerà … apposita
polizza assicurativa in conformità a quanto previsto al
precedente punto 1.d.3. […]» (la sottolineatura è stata
aggiunta).
Ancora nel punto 4) della lettera d’invito si disponeva
che le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione
alla gara fossero sottoscritte e corredate di fotocopia
di un documento d’identità «(in corso di validità)».
Tutti gli adempimenti sopra descritti risultavano poi espressamente
presidiati da una sanzione endoprocedimentale di tipo espulsivo
(«a pena di esclusione»).
3. Procedutosi all’esame delle buste contenenti la documentazione
amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara, la
commissione giudicatrice escluse l’appellata sia per non
aver prodotto la documentazione comprovante il conferimento,
all’agente assicurativo, dei sunnominati poteri di firma,
sia perché il documento d’identità allegato in copia alle
dichiarazioni sostitutive, rese in sede di gara, non era
in corso di validità.
La licitazione privata in questione venne poi aggiudicata
all’A.t.i. capeggiata dall’appellante Sina.
Il primo giudice accolse due motivi di ricorso (segnatamente,
quelli concernenti la regolarità della polizza e della dichiarazione),
assorbendo gli altri, sull’assunto che il regime degli adempimenti
pubblicitari cui è assoggettato il conferimento dei poteri
rappresentativi agli agenti di assicurazione costituisse
di per sé sufficiente garanzia della provenienza della polizza
da soggetto legittimato ad impegnare la compagnia di assicurazione;
per altro verso il T.a.r. ritenne che l’allegazione alle
dichiarazioni sostitutive di copia di un documento d’identità
scaduto configurasse una mera irregolarità sanabile.
4. Le appellanti contestano la correttezza giuridica della
decisione impugnata.
5. In entrambi i procedimenti di appello così instaurati
si è costituita la controparte, eccependo in via preliminare
l’inammissibilità dell’impugnazione della Provincia di Cosenza
(per asserita genericità dei motivi) e chiedendo, nel merito,
la conferma della sentenza appellata, previa integrale reiezione
delle censure contro di essa dedotte.
6. All’udienza del 29.11.2005 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
7. In via assolutamente preliminare occorre disporre la
riunione degli appelli emarginati, in quanto proposti avverso
la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
8. Non è fondata l’eccezione relativa alla pretesa violazione
dell’art. 6 del R.D. n. 642/1907. L’apprezzamento del requisito
della specificità dei motivi d’impugnazione va difatti calibrato
in relazione della natura di rimedio rinnovatorio, nei termini
di “gravame attenuato”, tipica dell’appello amministrativo;
segnatamente, quando l’appellante non deduca unicamente
vizi di natura eliminatoria (quando cioè non richieda soltanto
l’annullamento strictu sensu della sentenza contestata),
l’impugnazione interposta, specialmente se proveniente dalla
parte resistente rimasta soccombente in prime cure, deve
reputarsi ammissibile ogniqualvolta essa veicoli una critica,
motivata ed intelligibile, alla decisione avversata e ciò
avviene in tutti i casi in cui l’impugnazione risulti sorretta
da una ricostruzione, fattuale e giuridica, della cognitio
causae devoluta al giudice d’appello, totalmente o parzialmente
incompatibile con quella sottostante la pronuncia di primo
grado.
9. Nel merito, è a dirsi che l’evidente fondatezza dei gravami
(le cui motivazioni sono perfettamente intelligibili), di
cui già si è dato atto in sede cautelare, consente al Collegio
di motivarne succintamente l’accoglimento (con conseguente
assorbimento di ogni altra eccezione riferita al ricorso
di primo grado), nei seguenti termini:
- erroneamente il T.a.r. ha posto a base della pronuncia
di accoglimento il preteso contrasto della normativa di
gara, nella parte relativa alla richiesta dell’attestazione
documentale dei poteri di firma del rappresentante della
compagnia di assicurazione, con l’art. 1903 c.c. e con la
L. 7 febbraio 1979, n. 48, posto che, in assenza di alcuna
impugnativa in parte qua della lex specialis, il primo giudice
non avrebbe potuto stimare inidoneo a perseguire le finalità
avute di mira dalla stazione appaltante (ritenendo, pertanto,
irrilevante la relativa violazione) uno specifico requisito
di partecipazione alla gara, presidiato da un’espressa comminatoria
d’esclusione, individuata in maniera esplicita ed autovincolante;
- in effetti, tal modo di procedere si è risolto in una
non consentita “disapplicazione” d’ufficio, obiettivamente
lesiva sia della parità di trattamento tra i concorrenti
sia del principio della domanda, di una prescrizione della
lettera d’invito, chiaramente formulata e non derogabile;
- né vale in contrario invocare la pretesa eterointegrazione,
in quella parte, della normativa di gara, dal momento che
il suddetto principio, ancorché valevole nel caso di lacune
della disciplina provvedimentale recata dal bando o dalla
lettera d’invito, non può per contro trovare valida applicazione
nelle ipotesi – come quella di specie – in cui una clausola
espressa, per di più sanzionata a pena di esclusione, esista,
presenti un contenuto precettivo chiaro ed univoco e, soprattutto,
non sia stata aggredita con l’originario ricorso giurisdizionale;
- nemmeno vi era spazio, in mancanza di una tempestiva denuncia
dell’eventuale illogicità della specifica clausola di gara,
per approcci ermeneutici di tipo “sostanzialistico”;
- ancora, può ravvisarsi un rapporto di contraddittorietà
tra bando ed invito alla gara unicamente nell’ipotesi in
cui i due atti contengano prescrizioni tra loro inconciliabili,
mentre siffatta incompatibilità deve essere senz’altro esclusa
(risultando conseguentemente inapplicabili le connesse regole
della prevalenza ermeneutica del bando e del favor partecipationis)
laddove, come verificatosi nella fattispecie concreta sottoposta
al Collegio, l’invito rechi soltanto prescrizioni aggiuntive,
coerenti e specificative di quelle indicate nel bando, stante
la relazione di complementarietà tra i due atti, integranti
nel loro insieme la normativa di gara;
- peraltro, pur volendo idealmente prescindere dalle superiori,
dirimenti considerazioni, va comunque dato atto della fallacia
giuridica del ragionamento sviluppato dal tribunale calabrese,
difatti, contrariamente a quanto opinato dal primo decidente,
dai parametri normativi richiamati nella sentenza appellata
non discende affatto la garanzia dell’effettiva titolarità
dei poteri rappresentativi in capo all’agente di assicurazione,
giacché il conferimento di tale qualifica – di cui l’art.
7 della legge sunnominata impone soltanto la comunicazione
formale – sicuramente non equivale ad un’automatica attribuzione
di potestà procuratorie;
- d’altronde, nessuna norma della L. n. 48/1979 contempla
l’onere di iscrivere nell’albo degli agenti di assicurazione
anche il contenuto delle eventuali procure a costoro rilasciate
né – si ribadisce - il conferimento dell’incarico si accompagna
sempre all’attribuzione di poteri rappresentativi;
- anzi, proprio l’art. 1903 c.c., citato dal T.a.r., contempla
la possibilità di restrizioni ai poteri di rappresentanza;
- non collide dunque con il canone fondamentale di buon
andamento né dà luogo ad un irragionevole e sproporzionato
aggravamento procedimentale e, piuttosto, risponde ad apprezzabili
finalità acceleratorie, l’inserimento nella lex specialis
di una clausola obiettivamente mirante ad ottenere dimostrazione
anticipata della sussistenza di detti poteri, esonerando
così la stazione appaltante dall’impegnarsi in complessi
accertamenti ufficiosi, da esperire anche presso le Camere
di commercio;
- non ha pregio, d'altro canto, addurre a giustificazione
delle doglianze avanzate in prime cure dalla controparte
la circostanza del preteso contrasto della normativa di
gara con la nota di chiarimenti diffusa dall’amministrazione,
atteso che siffatte puntualizzazioni giammai possono intendersi
siccome prevalenti rispetto all’autovincolo assunto dalla
stazione indicente con l’adozione di una determinata disciplina
procedurale, la cui osservanza sia prescritta sotto l’espressa
comminatoria d’esclusione;
- del resto, a ben vedere, non si ravvisa un’assoluta incompatibilità
tra la normativa di gara ed il contenuto della ridetta nota
di chiarimenti, riferendosi quest’ultima alla natura ed
al contenuto della garanzia e non alla prova della rappresentanza;
- pure era imposta dalla lettera d’invito, a pena d’esclusione
l’allegazione di dichiarazioni sostitutive accompagnate
dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- la sentenza appellata, anche con riguardo a tale differente
aspetto della controversia, non può essere condivisa, giacché
il primo giudice non avrebbe potuto apprezzare in astratto
la natura del vizio riscontrato dalla commissione giudicatrice,
piuttosto avrebbe dovuto verificare se la presunta “irregolarità”
contestata all’appellata fosse, o meno, sanzionata a pena
d’esclusione (come effettivamente era) e se l’irragionevolezza
di siffatta disciplina di gara fosse stata denunciata col
ricorso (circostanza non verificatasi);
- risulterebbe, comunque, superflua la disamina approfondita
della tesi sostenuta dal T.a.r. (circa l’asserita irrilevanza
del requisito di validità del documento), dato che l’accertata
legittimità dell’esclusione in ordine al primo profilo priva
la questione d’ogni residuo interesse ai fini della decisione.
10. Per completezza di giudizio, in aggiunta a quanto appena
considerato, deve darsi atto anche dell’infondatezza degli
altri motivi, dedotti con il primitivo ricorso e tuttavia
assorbiti dal T.a.r..
In dettaglio, va osservato, da un lato, che gli inadempimenti
alla prescrizioni della normativa di gara, punite con la
misura espulsiva, non sono regolarizzabili in sede procedimentale,
poiché diversamente opinando verrebbe vulnerato il preminente
principio del pari trattamento tra le concorrenti; dall’altro
lato, per tutto quanto sopra considerato, non si ravvisa
il denunciato difetto di motivazione del provvedimento di
esclusione.
Dai precedenti rilievi discende poi, in via consequenziale,
il rigetto della domanda risarcitoria riproposta dall’appellata
in secondo grado.
11. In conclusione, gli appelli vanno accolti e, per l’effetto,
in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere integralmente
respinto il ricorso di primo grado (anche con riferimento
alla domanda di risarcimento del danno).
12. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese processuali relative al doppio grado
del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli riuniti
indicati in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata
sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio
grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato,
nella camera di consiglio del 29.11.2005, con l'intervento
dei magistrati:
Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 aprile 2006
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