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| n. 5-2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 aprile 2006 n. 2099
Pres. Santoro, Est. Russo
Comune di Reggio Calabria (Avv. De Tommasi) c/ Barcella
(Avv.ti Dell’Erba e Crispo) |
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1. Pubblico impiego - Mansioni superiori
svolte - Retribuibilità - In linea generale - Sussiste -
Ragioni - Attuazione di precetti costituzionali
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2. Pubblico impiego - Mansioni superiori
svolte - Anteriormente all’emanazione dell’art. 15, d. lgs.
n. 387/1998 - Retribuibilità - Condizioni.
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1. In applicazione dell’art. 36 della Costituzione,
ferma la possibilità per il dipendente pubblico di passaggio
alla qualifica superiore solo in esito ad una procedura
selettiva che garantisca la massima imparzialità e correttezza
della valutazione ai sensi dell’art. 97, attesa tuttavia
l’esigenza di una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro prestato, si impone la corresponsione
al dipendente, che eccezionalmente viene adibito allo svolgimento
di mansioni superiori corrispondenti ad un posto vacante,
del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.
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2. Anche riguardo al regime anteriore all’entrata
in vigore dell’art. 15, d. lgs. n. 387/1998 va riconosciuta
al dipendente pubblico la retribuzione per le mansioni superiori
se esercitate in virtù di un formale provvedimento di incarico
legittimamente assunto dall’amministrazione e proveniente
dall’organo competente ad adottarlo, per coprire la temporanea
vacanza di posti in organico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 7069 del 2004 proposto dal
Comune di Reggio Calabria rappresentato e difeso
dall’avv. Mario De Tommasi con domicilio in Roma Piazza
Capo di Ferro n. 13 presso la Segreteria Sezionale CDS;
contro
il Signor BARCELLA Alfredo rappresentato e difeso
dagli avv.ti Franco Dell’Erba e Letterio Crispo con domicilio
eletto in Roma via XX Settembre n. 4 presso l’avv. Franco
Dell’Erba;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA-REGGIO CALABRIA
10/2004, resa tra le parti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Signor ALFREDO
BARCELLA;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere NICOLA RUSSO;
Uditi alla pubblica udienza del 15.11.2005 l’avv. GIOVANELLI
per delega dell’avv. DE TOMMASI e l’avv. DELL’ERBA;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al TAR per la Calabria, Sezione staccata di
Reggio Calabria, il dott. Alfredo Barcella esponeva di essere
dipendente del Comune di Reggio Calabria dal 20 ottobre
1971 e di aver svolto nel 1993 le funzioni di dirigente
del settore finanze prima, del settore della pubblica istruzione
poi, in virtù di Delibera della Giunta Comunale n. 2325
del 3175/1993. Con successivi atti deliberativi nn. 4451/1993,
2517/1994, 3362/1994, 2/1995, 858/1995, 12360/1995, 1784/1995,
2474/1995, 3134/1995, 3/1996, 424/1996, 695/1996 e 1590/1997
dette mansioni furono prorogate, ma le differenze retributive
sono state corrisposte solo in parte e precisamente nell’anno
1997, tant’è che con nota n. 1663 del 29 marzo 1999 lo stesso
Comune quantificò in £. 141.083.790 la differenza retributiva
spettante al ricorrente. Il tentativo di conciliazione esperito
non diede esito.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 10/04 del 15 gennaio 2004 il TAR accoglieva
il ricorso proposto dal dott. Barcella in relazione alla
corresponsione delle differenze retributive per il periodo
dall’1 gennaio 1996 al 30 giugno 1998 di svolgimento delle
mansioni dirigenziali, condannando il Comune resistente
al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello
il Comune di Reggio Calabria, con ricorso notificato il
25 giugno 2004 e depositato il 22 luglio successivo, che
ne chiede la riforma, con ogni conseguente statuizione,
anche in ordine alle spese di giudizio.
Resiste all’appello il Comune di Reggio Calabria, che ne
chiede il rigetto, con vittoria delle spese.
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Delineata la complessa problematica della rilevanza ai fini
giuridici ed economici dello svolgimento da parte di pubblici
dipendenti di mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica di appartenenza, alla luce della giurisprudenza,
sia costituzionale che amministrativa, i primi giudici si
sono occupati della regolamentazione delle mansioni superiori
dopo la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, correttamente
rilevando che il legislatore si è inizialmente limitato
a statuire all’art. 57 del D. Lgs. n. 29 del 1993 (poi abrogato
dal D. Lgs. n. 80 del 1998) la irrilevanza delle mansioni
superiori ai fini dell’inquadramento, subordinandole comunque
alla vacanza del posto o alla sostituzione di altro dipendente
assente e che nella versione come modificata proprio dal
D. Lgs. n. 80 del 1998, l’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del
1993 ha previsto anche l’ipotesi di svolgimento illegittimo
delle mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore,
sancendo tra l’altro la nullità dell’assegnazione del lavoratore
alle mansioni proprie di una qualifica superiore, con corresponsione
tuttavia della differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore.
Aggiungono giustamente i primi giudici, poi, che in ogni
caso la modifica apportata con il D. Lgs. n. 387 del 1998,
nella parte in cui si è eliminato l’inciso “a differenze
retributive o” nel 6° comma dell’art. 56 del D. Lgs. n.
29 del 1993 e si è inteso lasciare alla giurisprudenza amministrativa
la valutazione circa la sussistenza del diritto alle differenze
retributive per aver prestato un lavoro di maggiore valore
professionale, non ha certamente apportato significativi
elementi di chiarezza circa il riconoscimento degli effetti
economici dello svolgimento di mansioni superiori e, anzi,
che non v’è dubbio che la disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi, se può incidere con una
diversa regolamentazione sui casi di attribuzione legittima
di mansioni superiori e sulle conseguenti spettanze economiche,
non può certamente derogare a quanto dettato dal 5° comma
dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 circa la corresponsione
della differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore.
Allo stato, con riguardo alla fattispecie in esame, ritiene
il Collegio che, ferma la possibilità del passaggio al livello
retributivo-funzionale superiore solo in esito ad una procedura
selettiva che garantisca la massima imparzialità e correttezza
della valutazione (Cons. St., V, 22 giugno 1996, n. 780),
attesa tuttavia l’esigenza di una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro prestato, la corresponsione
al dipendente, che eccezionalmente viene adibito allo svolgimento
di mansioni superiori corrispondenti ad un posto vacante,
del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte
non è preclusa dai principi affermati dal giudice delle
leggi in conformità agli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ.,
quali recepiti dal D. Lgs. n. 29/1993 come successivamente
modificato, atteso che l’art. 33 del D.P.R. n. 3/57 ha riguardo
alla normale situazione degli uffici in cui sussiste coincidenza
tra mansioni svolte dall’impiegato e la sua qualifica funzionale
(Corte Cost., 6 novembre 2001, n. 349; 18 ottobre 1996,
n. 347).
Preso atto delle pronunce (Cons. St., V, 23 marzo 2000,
n. 1583; 7 febbraio 2000, n. 668; 12 ottobre 1999, n. 1447;
8 aprile 1999, n. 390) che hanno ritenuto di individuare
gli elementi costitutivi del diritto alla retribuzione nella
sussistenza di un incarico formale, ad opera dell'organo
dell’ente pubblico nell’esercizio del suo potere direttivo,
di attribuzione di mansioni superiori su posto vacante protratto
oltre 60 giorni, il giudice di prime cure ha, perciò, fondatamente
accolto il ricorso di primo grado.
L’attribuzione dei mansioni superiori oltre i limiti previsti
comporta la responsabilità disciplinare e patrimoniale del
dirigente, ai sensi dell’art. 56, comma 5, se ha agito con
dolo o colpa grave, salvo il diritto alla retribuzione del
lavoratore in diretta applicazione dell’art. 36 della Costituzione
(Corte Cost., 31 marzo 1995, n. 101). Le nuove disposizioni
di cui all’art. 56 cit. si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali previsti
dai contratti collettivi e sempre che i contratti collettivi
non disciplinino diversamente la materia.
Anche con riferimento alla normativa vigente prima del D.
Lgs. n. 387/98, deve ritenersi, dunque, che il pubblico
dipendente il quale, per disposizione dell’Amministrazione
svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica
rivestita in un posto vacante della pianta organica, ha
diritto alle maggiori retribuzioni previste per tali mansioni,
determinandosi in tali casi una situazione illegittima,
le cui conseguenze non possono ricadere sul dipendente che
detta situazione non ha posto in essere (cfr. C.G.A., 9
ottobre 2002, n. 583).
Anche per quel che attiene alle situazioni precedenti l’entrata
in vigore del D. Lgs. n. 80 del 1998 cit., l’irrilevanza
delle mansioni superiori sia ai fini economici sia ai fini
di progressione in carriera, salvo che a legge non disponga
altrimenti, se priva di giuridica valenza le pretese basate
sul loro esercizio in via di mero fatto, non giustifica,
tuttavia, il diniego di soddisfare la pretesa del dipendete
utilizzato in compiti diversi da quelli propri della qualifica
per coprire la vacanza dei posti in organico, in virtù di
un formale provvedimento legittimamente assunto dall’amministrazione
e proveniente da rogano competente ad adottarlo (cfr. Cons.
St., IV, 13 novembre 2000, n. 6076).
Nel caso in questione, dunque, non essendo contestati in
sede di gravame i presupposti (incarico formale su posto
vacante), ma solo l’applicabilità del principio della retribuibilità
delle mansioni superiori ai sensi della nuova disciplina,
l’appello del Comune di Reggio Calabria deve essere respinto,
con conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha
condannato l’Amministrazione soccombente a corrispondere
al sig. Barcella Alfredo le differenze retributive tra la
qualifica di appartenenza – 8° livello retributivo – e quella
1° dirigenziale, come attestate dalle delibere esecutive
esibite in giudizio, dando atto dello svolgimento di mansioni
di qualifica funzionale superiore nel rispetto dei principi
generali sopra illustrati e come confermate dalla circostanza
che solo con decreto sindacale n. 622 del 26 novembre 1998
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con automatica
cessazione di quelli esercitati fino a tale data; tale remunerazione
deve avvenire con decurtazione di quanto eventualmente già
corrisposto a titolo di indennità di funzione.
Quanto al computo degli interessi e della rivalutazione
monetaria per il ritardato pagamento delle retribuzioni
spettanti, trovano applicazione i principi sanciti dall’Adunanza
Plenaria di questo Consiglio a partire dalla decisione n.
3 del 1998.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
V – respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata
sentenza.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre
2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 APRILE 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
GUERINO FARES
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Il coraggioso revirement
del Consiglio di Stato in tema di mansionismo nella
pubblica amministrazione
(nota a CdS, sez. V, n. 2099/2006)
| Il
problema del riconoscimento ai fini economici
delle mansioni superiori svolte dai pubblici
dipendenti sembra poter trovare finalmente
una nuova e più condivisibile soluzione.
La sentenza 14 aprile 2006 n. 2099 del Consiglio
di Stato, sez. V, segna infatti una svolta
in materia, superando l’opposto orientamento
fin qui seguito dalla prevalente giurisprudenza
amministrativa, e per di più suffragato
da una recentissima pronuncia dell’Adunanza
plenaria (23 marzo 2006 n. 3, in Dir.
giust., 2006, n. 16, 76 ss., con nota
di G. FARES, Mansioni superiori, è guerra
fra le Corti, cui si consenta il rimando
per l’analisi delle varie argomentazioni
svolte dal Collegio).
Ebbene, ponendosi in palese contrasto con
l’indirizzo pregresso, questa nuova decisione
dell’organo di seconda istanza della giustizia
amministrativa si erge a possibile capofila
di una nuova linea giurisprudenziale, attraverso
un atto di coraggio difficilmente immaginabile
in un contesto in cui la posizione contraria
andava sempre più consolidandosi, con buona
pace della stessa Corte costituzionale che,
dopo una serie di preziosi segnali di apertura,
aveva manifestato negli ultimi tempi qualche
titubanza (cfr. Corte cost. 14 maggio 2004
n. 142, ord., in Giust. civ., 2005,
I, 1761 ss., con nota di G. FARES, Ancora
irrisolta la querelle sul riconoscimento
economico delle mansioni superiori svolte
ante d. lgs. n. 387 del 1998,
cui sia consentito rinviare per la ricostruzione
storica della tematica).
L’aspetto singolare della vicenda è che
ad un simile cambio di rotta il Consiglio
di Stato si induce – confermando le conclusioni
cui era giunto il tribunale regionale –
sulla base della esclusiva valorizzazione
di principi e regole già affermate in precedenti
occasioni da altre autorità giudicanti,
puntualmente richiamate: lo stesso Consiglio
di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa,
la Corte costituzionale.
In altri termini, facendo semplicemente
leva su quei principi e su quelle regole,
opportunamente unificati e ricondotti a
sistema, la V sezione non incontra difficoltà
a fornire risposta positiva circa la retribuibilità
delle più elevate mansioni rispetto alla
qualifica di appartenenza rese dal dipendente
pubblico, che abbia cioè ad espletare in
modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, i compiti propri
di dette mansioni.
Nel far ciò, il Consiglio di Stato omette
di dar conto sia della più avanzata e favorevole
giurisprudenza costituzionale in materia
di mansionismo del personale sanitario (Corte
cost. 26 luglio 1988 n. 908; 23 febbraio
1989 n. 57; 19 giugno 1990 n. 296; 23 luglio
1993 n. 337; 31 marzo 1995 n. 101), sia
perfino di taluni recenti e conformi pronunciamenti
della Corte di cassazione, cui non ha invero
mancato di far riferimento la succitata
Adunanza plenaria, pur avallando la soluzione
negativa (Cass., sez. lav., 4 agosto 2004
n. 14944; 8 gennaio 2004 n. 91; 25 ottobre
2003 n. 16078).
I termini della questione non possono essere
compresi in misura adeguata se non previa
esposizione del quadro normativo di riferimento.
Va detto subito che trattasi di una problematica
sì dai risvolti pratici significativi, ma
allo stato attuale neutralizzata dalla nuova
disciplina dettata dall’art. 52, d. lgs.
n. 165/2001, il quale, posta l’inefficacia
dell’esercizio di fatto delle mansioni superiori
ai fini dell’inquadramento del lavoratore
o dell’assegnazione di incarichi di direzione
(comma 1), dispone in ogni caso, per il
periodo di effettiva prestazione, la corresponsione
al lavoratore del trattamento economico
previsto per la qualifica superiore, tanto
nei casi in cui l’assegnazione sia avvenuta
per obiettive esigenze di servizio al ricorrere
dei presupposti stabiliti dal comma 2 (vacanza
di posto in organico, per non più di sei
mesi, prorogabili fino a dodici; sostituzione
di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione
della lontananza per ferie, per la durata
dell’assenza: comma 4), quanto al di fuori
di tali ipotesi, pur essendo nulla l’adibizione
per inosservanza delle procedure di legge,
e salva la personale responsabilità del
dirigente per il maggiore onere conseguente
qualora abbia agito con dolo o colpa grave
(comma 5).
In altri termini, il legislatore ordinario
mostra oggi di tenere ben distinti il piano
delle maggiorazioni stipendiali (da riconoscere
comunque) da quello della progressione in
carriera, viceversa possibile solo a seguito
del superamento di apposite procedure selettive
a ciò preordinate, conformemente alla disposizione
costituzionale sul pubblico concorso (art.
97, comma 3).
Se ormai le coordinate normative sono chiare
ed inequivocabili, incertezze sorgevano
in passato, dinanzi ad una legislazione
diversamente conformata, ma pur sempre da
interpretare alla luce delle fondamentali
prescrizioni della Carta costituzionale.
La disposizione originaria, contenuta nell’art.
56, d. lgs. n. 29/1993 (e di seguito abrogata),
recitava al comma 2 che l’eventualità che
il dipendente fosse adibito a svolgere compiti
specifici non prevalenti della qualifica
superiore, su richiesta del dirigente dell’unità
organizzativa cui è addetto, non comportava
alcuna variazione del trattamento retributivo.
Successivamente, l’art. 56 veniva riformulato
ad opera dell’art. 25, d. lgs. n. 80/1998
il quale, nel sostituirlo con il testo poi
confluito integralmente nel precitato art.
52, d. lgs. n. 165/2001, introduceva il
comma 6, in forza del quale l’applicazione
dello stesso articolo veniva legata all’attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi
e con la decorrenza da questi stabilita,
con facoltà per i medesimi contratti collettivi
di recare una differente regolamentazione,
e precisando che fino a tale data in nessun
caso lo svolgimento di mansioni potesse
comportare il diritto a differenze retributive
o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento
professionale del lavoratore.
Per effetto di una ulteriore modifica (dovuta
all’art. 15, d. lgs. n. 387/1998) il predetto
inciso “a differenze retributive o” è stato
soppresso, finalmente rimuovendo, secondo
la comune opinione, i limiti all’attuazione
del principio del riconoscimento economico
delle mansioni superiori svolte: di qui,
il corollario della non retribuibilità delle
mansioni espletate anteriormente all’entrata
in vigore dell’art. 15 in esame.
La tesi sostenuta dal Consiglio di Stato
nella decisione in commento – inaugurando
una frontiera più progressista – contraddice
la rigidità ed intransigenza dell’assunto
surriportato.
In particolare, la sezione V si attesta
su una posizione di apprezzabile equilibrio,
spendendosi in una interpretazione costituzionalmente
orientata delle disposizioni di legge ordinaria,
segnatamente attraverso il ripetuto richiamo
all’art. 36 della Costituzione, relativo
alla necessità che la retribuzione risulti
strettamente proporzionata alla quantità
e qualità del lavoro assicurato dal prestatore.
Si spiega in quest’ottica il decisivo peso
accordato, fra l’altro, al distinguo fra
l’acquisizione della più elevata qualifica
e il riconoscimento di quella che potremmo
definire la “giusta” remunerazione; o alla
precisazione – fornita dalla Corte costituzionale
– secondo cui il divieto di retribuzione
delle mansioni superiori (invero posto,
in origine, già dall’art. 33, d.p.r. n.
3/1957) deve intendersi come riferito alla
normale e fisiologica situazione degli uffici
in cui vi è coincidenza fra le mansioni
svolte dall’impiegato e la sua qualifica
funzionale, «sicché nel caso eccezionale
di adibizione temporanea del dipendente
a mansioni superiori, corrispondenti a un
posto vacante, non si può argomentare a
contrario una preclusione all’adeguamento
del trattamento economico secondo i principi
ripetutamente enunciati da questa Corte
in conformità agli artt. 36 della Costituzione
e 2126 cod. civ.» (ordd. 6 novembre 2001
n. 349 e 18 ottobre 1996 n. 347); o, ancora,
al principio secondo cui le conseguenze
di una situazione illegittima non possono
ricadere sul dipendente che non l’ha determinata
(in tal senso, Cons. giust. amm., 9 ottobre
2002 n. 583); o, infine, alla circostanza
che l’assegnazione sia comunque stata disposta
per coprire la vacanza dei posti in organico,
in virtù di un formale provvedimento legittimamente
emanato dall’ente attraverso l’organo competente
ad adottarlo (così Cons. St., sez. IV, 13
novembre 2000 n. 6076).
In conclusione, la sentenza n. 2099/2006
emessa dal giudice amministrativo d’appello
si rivela equilibrata in quanto attenta
alle ragioni di giustizia sostanziale, oltre
che al rispetto dei canoni costituzionali.
Il pensiero dei giudici di Palazzo Spada
si può riassumere con le seguenti parole.
Se il legislatore ordinario è libero, nell’attuazione
dei principi costituzionali (quali, nella
specie, quelli posti dall’art. 36), di modulare
le frontiere della legalità a beneficio
dei soggetti che la Costituzione prescrive
di tutelare con riguardo a determinate situazioni
(il lavoratore da compensare per la prestazione
lavorativa effettivamente resa), e pertanto
può tutelarlo – come ha fatto con l’art.
52, d. lgs. n. 165/2001 – anche in un contesto
di illegittimità (quale l’assegnazione alle
mansioni superiori in violazione dei presupposti
stabiliti ex lege), al contrario
esso – e tanto meno la contrattazione collettiva
– non può comprimere oltre la ragionevole
misura il grado di tutela, giungendo a vanificare
il precetto costituzionale anche laddove
le formalità essenziali legislativamente
richieste siano soddisfatte: non può, cioè,
disconoscere il diritto alla giusta retribuzione
allorquando si riscontri nel caso concreto
quella sussistenza degli elementi costitutivi
di tale diritto che si traduce nella sufficiente
garanzia della legalità minima: la vacanza
di un posto in organico; la protratta attribuzione
dell’incarico, per sopperire ad esigenze
di servizio, mediante un provvedimento formale
adottato legittimamente dall’organo dell’ente
pubblico nell’esercizio del suo potere direttivo.
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