| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 18 aprile 2006
n. 6
Pres. De Roberto – Est. Griffi
Aeroporto Gabriele D’annunzio S.p.a. (Avv.ti P. Rolfo, D.
Bezzi) c. Aldovrandi L. (Avv.ti M. Toma, G. Allocca) |
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Procedimento amministrativo – Accesso agli
atti – Diritto di accesso – Natura di situazione soggettiva
strumentale – Termine di decadenza per la proposizione dell’azione
– Conseguenze - Diniego di accesso – Mancata impugnazione
nel termine di decadenza - Reiterazione dell’istanza – Impugnazione
del successivo diniego meramente confermativo del precedente
– Inammissibilità del ricorso
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1- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
configura una situazione soggettiva che, più che fornire
utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non
solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi),
offre al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale
volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente
rilevante, caratterizzando la analoga strumentalità dell’azione,
al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse
ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle
posizioni giuridiche di terzi controinteressati. Ne deriva
che l’art. 25, commi 5 e 4 della l. 241 del 1990 – che,
rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni per la
proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego
il silenzio serbato sull’accesso – pone un termine all’esercizio
dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto
a pena di decadenza, con l’ulteriore conseguenza che la
mancata impugnazione del diniego nel predetto termine non
consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente
impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa
riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Adunanza Plenaria,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4019/05, (n. 29/2005 Adunanza
Plenaria) proposto da:
AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO S.P.A., in persona
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dagli avv. Paolo Rolfo e Domenico Bezzi, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Appia
Nuova, n. 96;
contro
ALDROVANDI LUCA, rappresentato e difeso dagli avv.
Marco Toma e Giorgio Allocca, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del secondo in Roma, via Nicotera, n. 29;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, 13 aprile 2005,
n. 317;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla camera di consiglio del 14 novembre 2005 il
consigliere Filippo Patroni Griffi, e udito l’avv. Allocca;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
Il signor Luca Aldrovandi è titolare di una licenza di taxi
per il collegamento territoriale con l’aeroporto di Montichiari.
Con istanza di accesso del 17 novembre 2004, egli chiedeva
alla società Aeroporto Gabriele D’Annunzio l’accesso alla
documentazione inerente agli appalti stipulati per il collegamento
con l’aeroposto dalla società con le imprese di autolinee
pubbliche e private. La società, in data 20 dicembre 2004,
negava l’accesso.
L’Aldrovandi reiterava la richiesta di accesso con istanza
del 25 gennaio 2005, cui la società opponeva diniego di
analogo tenore in data 17 marzo 2005.
Avverso tale ultimo diniego, l’Aldrovandi ha proposto ricorso
innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sezione di Brescia, il quale, con sentenza 13 aprile 2005
n. 363, lo ha accolto.
Propone appello la società Aeroporto Gabriele D’Annunzio,
insistendo, tra l’altro, sull’eccezione di inammissibilità
del ricorso originario.
Resiste l’appellato.
La Sezione VI di questo Consiglio di Stato, con ordinanza
9 settembre 2005 n. 4686, ha rimesso l’affare a questa Adunanza
plenaria, in relazione alla questione della inammissibilità
della impugnazione proposta, a fronte di più dinieghi all’accesso,
solo nei confronti dell’ultimo diniego, in mancanza di tempestiva
impugnazione degli analoghi dinieghi precedentemente opposti.
All’udienza del 14 novembre 2005, la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
1. Come più diffusamente esposto in narrativa, l’odierno
appellato, titolare di una licenza di taxi, ha presentato
alla società appellante, sottoposta alla disciplina in tema
di accesso ai documenti, due istanze di uguale contenuto,
volte a ottenere copia degli atti inerenti agli appalti
stipulati dalla società appellante con imprese di autolinee
per il collegamento con l’aeroporto.
Le istanze predette sono state rigettate la prima con nota
del 20 dicembre 2004, non impugnata, poi - a seguito della
reiterazione della domanda - con nota del 17 marzo 2005,
oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale amministrativo, nell’accogliere il ricorso,
ha, tra l’altro, rilevato che, avendo ad oggetto la pretesa
di accesso, l’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo,
il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione
del diniego non precludeva la reiterabilità dell’istanza
e l’impugnazione del diniego opposto alla ulteriore domanda
avanzata.
L’ordinanza con la quale la Sezione VI ha rimesso l’affare
a questa Adunanza plenaria, pur propendendo per la configurabilità
del diritto di accesso in termini di diritto soggettivo,
ritiene che il provvedimento di diniego all’accesso debba
essere impugnato nel termine decadenziale di trenta giorni,
con la conseguenza che dalla mancata impugnazione discende
l’inammissibilità del gravame proposto contro il successivo
diniego, meramente confermativo del primo.
In particolare, la Sezione sostiene che:
a) il diritto di accesso sembra assumere, in particolare
a seguito della novella legislativa introdotta dalle richiamate
leggi nn. 15 e 80 del 2005, consistenza di diritto soggettivo
e non di interesse legittimo, come in passato ritenuto dall’Adunanza
plenaria con decisione 24 giugno 1999 n. 16;
b) la consistenza di diritto soggettivo non esclude la natura
decadenziale del termine per l’impugnazione del diniego
(esplicito o tacito) di accesso: con la conseguenza che
dalla mancata impugnazione del diniego discende l’inammissibilità
dell’impugnazione del diniego successivo, avente carattere
meramente confermativo di quello precedentemente opposto
e consolidatosi.
2. Sin dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990
è stata dibattuta, in dottrina come in giurisprudenza, la
natura giuridica del diritto di accesso.
Questa Adunanza plenaria, con decisione 24 giugno 1999 n.
16, ha condiviso la tesi della configurabilità della posizione
legittimante all’accesso in termini di interesse legittimo,
sottolineando il collegamento della posizione del privato
con l’interesse pubblico e facendo leva sulla struttura
impugnatoria del giudizio.
La questione nondimeno è rimasta aperta anche dopo l’intervento
dell’Adunanza plenaria, rinvenendosi nella giurisprudenza
di questo Consiglio – insieme a pronunce in linea con la
decisione suddetta - (V, 7 aprile 2004 n. 1969; V, 8 settembre
2003 n. 5034) decisioni che propendono ancora per la configurabilità
dell’accesso in termini di diritto soggettivo (VI, 12 aprile
2005 n. 1679 e 27 maggio 2003 n. 2938).
La tesi del diritto soggettivo fa leva essenzialmente sul
carattere vincolato dei poteri rimessi all’amministrazione
in sede di esame dell’istanza di accesso, poteri aventi
ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti
di legge e l’assenza di elementi ostativi all’accesso. E
si è, altresì, evidenziata la peculiarità dei poteri istruttori
e decisori del giudice, i primi volti a valutare la sussistenza
dei requisiti sostanziali che legittimano all’accesso (V,
11 maggio 2004 n. 2866), al di là delle ragioni addotte
dall’amministrazione nell’atto, i secondi estesi all’imposizione
all’amministrazione di un comportamento positivo consistente
nell’adempimento dell’ordine giudiziale di esibizione dei
documenti (art. 25, comma 6, della legge n. 241).
La tesi del diritto soggettivo risulta corroborata – come
sottolineato anche in dottrina – dall’inclusione del diritto
di accesso nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e politici ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione (art. 22, co. 2, legge n. 241, come modificato
dalla legge n. 15 del 2005) e dalla riconduzione del giudizio
in tema di accesso alla giurisdizione esclusiva di questo
giudice (art. 25, comma 5, della legge n. 241, come modificato
dalla legge n. 80 del 2005).
Non sembra peraltro, che nella specie, rivesta utilità ai
fini dell’identificazione della disciplina applicabile al
giudizio avverso le determinazioni concernenti l’accesso,
prendere posizione in ordine alla natura della posizione
soggettiva coinvolta.
L’accesso è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione,
informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel
più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto
all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è
evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi
normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente
rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse
all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela
del segreto.
Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più
che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere,
oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi
legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire
al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale
volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente
rilevante (diritti o interessi).
Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni
si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la
quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata.
In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva
riconosciuta e tutelata dall’ordinamento caratterizza marcatamente
la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione
del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico
concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare,
al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza
dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche
di terzi controinteressati.
Sotto tale punto di vista, il giudizio a struttura impugnatoria
consente alla tutela giurisdizionale dell’accesso di assicurare
la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e,
al contempo, quell’esigenza di stabilità delle situazioni
giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati
che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi
scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Nel delineato contesto, il disposto legislativo (art. 25,
commi 5 e 4) – che, rispettivamente, fissa il termine di
trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza
del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio
significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica
in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso –
pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da
ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno
di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte
del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la
rilevata esigenza di certezza che ha anzi indotto il legislatore
a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe
con la proponibilità dell’azione nell’ordinario termine
di prescrizione.
Ma il carattere decadenziale del termine reca in sé – secondo
ricevuti principi, come inevitabile corollario – che la
mancata impugnazione del diniego nel termine non consente
la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione
del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi
carattere meramente confermativo del primo.
In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza
di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza
di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria
istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse
giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante
all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere
sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente
impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva
vicenda procedimentale e processuale.
Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino
si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente
respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni,
l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria
precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare,
anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa
in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra
privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta
indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza
che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre
alcun elemento di novità.
Ne consegue che la determinazione successivamente assunta
dall’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente
a una nuova valutazione della situazione, assume carattere
meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò
autonomamente impugnabile.
3. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di
specie, deve ritenersi che il ricorso originario dell’odierno
appellato sia inammissibile, perché proposto avverso il
solo diniego di cui alla nota del 17 marzo 2005, da reputare
meramente confermativo di quello precedente.
Ne consegue che l’appello deve essere accolto e, in riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo, il ricorso
di primo grado va dichiarato inammissibile.
La complessità della questione trattata e i contrasti giurisprudenziali
in ordine alla stessa inducono l’Adunanza plenaria a compensare
tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
L’Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in riforma della
sentenza del Tribunale amministrativo, dichiara inammissibile
il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
riunito in Adunanza plenaria nella camera di consiglio del
14 novembre 2005 con l'intervento dei signori Magistrati:
Alberto de Roberto Presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia Presidente della VI Sezione
Paolo Salvatore Presidente della IV Sezione
Raffaele Iannotta Presidente della V Sezione
Sabino Luce Consigliere
Raffaele Carboni Consigliere
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere estensore
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Pierluigi Lodi Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...18/04/2006
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