REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. R. Sez. 1889/1988 proposto dal
Comune di Cittadella, in persona del Sindaco, rappresentato
e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani ed elettettivamente
domiciliato in Roma, via Confalonieri 5 presso l’avv. Luigi
Manzi;
contro
REBELLATO Angela, MION Giuliano e MION Antonio, n.q.
di eredi del sig. MION Ermenegildo, rappresentati e difesi
dagli avvocati Francesco Segantini e Fabio Lorenzoni e presso
quest’ultimo elettivamente domiciliati, in Roma, via del
Viminale 43
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli eredi del
sig. Ermenegildo Mion;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il Consigliere
Nicola Russo e uditi, altresì l’avv. Di Mattia per delega
dell’avv. Cacciavillani e l’avv. Loria per delega dell’avv.
Lorenzoni;
FATTO
Con il presente appello il Comune di Cittadella ha impugnato
la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il
Veneto n. 12/1988 del 27 gennaio 1988, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dal signor Ermenegildo Mion
volto ad ottenere la rideterminazione del contributo per
oneri di urbanizzazione afferente alla concessione edilizia
n. 356 del 7 novembre 1984.
Si è costituito il signor Mion chiedendo il rigetto dell’appello.
La Sezione, rilevato che in data 27 giugno 1997 è stato
depositato il certificato di morte dell’appellato e che
all’udienza il difensore dell’appellato ha dichiarato formalmente
il decesso del suo assistito, con decisione n. 1134/98 del
31 luglio 1998 ha dichiarato l’interruzione del processo.
A seguito dell’atto di riassunzione notificato dall’appellante
Comune di Cittadella, si sono costituiti, quali eredi del
defunto sig. Mion Ermenegildo, la vedova sig.ra Rebellato
Angela e i figli Mion Giuliano e Mion Antonio.
Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vanno disattesi i rilievi pregiudiziali di irricevibilità
ed inammissibilità del ricorso, disattesi dal giudice di
prime cure e nuovamente riproposti dalla Amministrazione
appellante.
Oggetto della impugnativa è la liquidazione del contributo
di concessione commisurato alla incidenza delle spese di
urbanizzazione ed i relativi atti presupposti, per la conseguente
dichiarazione del diritto del ricorrente, di aver liquidato
e di dover corrispondere, per il rilascio della concessione
edilizia, il solo contributo determinato in base alle tabelle
parametriche definite dalla Regione e recepite in generale
dal Comune di Cittadella.
La impugnativa da parte del sig. Mion riguarda, quindi,
strettamente, la individuazione del quantum del contributo
dovuto, nella sua componente commisurata alle spese di urbanizzazione,
ed afferisce, perciò, a questioni attinenti a diritti soggettivi,
rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 16 della L. n.
10/1977.
Ed è principio assolutamente consolidato ed indiscusso che
nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove
la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che
non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa
e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica
tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa
determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua
base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo
non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio
termine di prescrizione del diritto.
In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, appunto,
nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo
ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10,
la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione
del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo,
la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata
né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né
all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì
di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez.
V, 14 dicembre 1994, n. 1471; id., 16 dicembre 1993, n.
1317; id., 31 ottobre 1992, n. 1145).
E nella presente controversia, appunto, il sig. Mion fa
valere il suo diritto soggettivo alla precisa ed esatta
quantificazione del contributo dovuto, in base alla legge
ed alle determinazioni generali di carattere amministrativo
dalla stessa legge previste e consentite, per il rilascio
della concessione edilizia 7 novembre 1984 n. 356.
Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più
recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria,
costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico
posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della
concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario
ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme
dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.
Per la determinazione di esso deve essere fatto necessario
ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano
i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente
rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art.
23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Le modalità di commisurazione della incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria per la concreta
determinazione del contributo dovuto, devono, quindi, seguire
i precisi criteri e limiti fissati rigidamente dalla legge
(v. art. 5 della legge n. 10/1977; artt. 82 e 84 legge regionale
Veneto n. 40/1980, ora sostituita dalla legge regionale
Veneto n. 61/1985).
Secondo l’art. 5 L. 28 gennaio 1977, n. 10, la determinazione
degli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria,
come elencati nell’art. 4 L. 29 settembre 1964, n. 847,
modificato dall’art. 44 L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché
dalle varie leggi regionali in materia, è di competenza
del Consiglio comunale, che vi provvede con delibera apposita
in base a tabelle parametriche che la Regione deve definire
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
(30 gennaio 1977) per classi di Comuni, in relazione a:
a) ampiezza ed andamento demografico dei Comuni;
b) caratteristiche geografiche dei Comuni;
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dell’art. 41 quinquies, pen. ed ult. comma della
Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni,
nonché delle leggi regionali.
Secondo il disposto dell’art. 7 della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della
L. n. 10/1977, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni,
in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
Da quanto ora detto consegue che, una volta intervenuta,
ai sensi delle disposizioni legislative ora citate, la deliberazione
comunale di determinazione, in via generale, della quota
del contributo per gli oneri di urbanizzazione, in base
alle tabelle parametriche definite dalla Regione, ogni concessione
edilizia rilascianda può essere legittimamente assoggettata
solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione tabellari
(e relativi aggiornamenti).
Nel caso di specie, quindi, per il rilascio al sig. Mion
della concessione edilizia doveva essere e va applicato
il solo contributo tabellare, esattamente definito e determinato,
in base alla vigente normativa nazionale e regionale, secondo
i parametri recepiti.
La pretesa debenza di un conguaglio sul contributo di concessione,
che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per
la concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato,
nel cui ambito la costruzione va a ricadere, costituisce,
dunque, una pretesa in contrasto con l’ordinamento giuridico.
La localizzazione di una costruzione nel territorio comunale
ha rilevanza, ai fini della determinazione del contributo
di concessione, solo perché la stessa fa scattare l’uno
o l’altro parametro relativo alle diverse zone territoriali
omogenee, che prevedono una diversa quantificazione di tale
contributo a seconda che si tratti di zone di completamento
o di zone di espansione assoggettate a previo strumento
attuativo. Ma da tale localizzazione non può conseguire
l’obbligo giuridico di un conguaglio, riferito ai costi
reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate
al fine di dare diretta esecuzione di ufficio ad uno strumento
urbanistico attuativo.
Il rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione
realizzate dal Comune è previsto soltanto dall’art. 35 della
legge n. 865/1971, come componente del prezzo di cessione
in proprietà o di concessione in diritto di superficie di
un lotto P.E.E.P. ceduto o assegnato, ma non come contributo
per il rilascio della concessione edilizia, che segue sempre
i parametri tabellari e dal quale, anzi, tale rimborso corrisposto
come prezzo può essere addirittura scomputato.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di questa stessa
Sezione (6 maggio 1997, n. 462) il contributo per il rilascio
della concessione edilizia imposto dalla L. 28 gennaio 1977,
n. 10 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere
generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza
o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura
di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato
senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario
del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente
necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura
il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente
sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.
35, dodicesimo comma, L. 22 ottobre 1971, n. 865, essendo
rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare
il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione
e l’ulteriore trasferimento dell’area; pertanto, trattandosi
di due istituti diversi, in linea di principio non incompatibili,
dalla loro applicazione non consegue necessariamente una
duplicazione dello stesso onere, ma la risultante di oneri
diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata
ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo
tributario e paratributario, volto alla realizzazione del
generale assetto urbanistico del territorio comunale.
La determinazione dell’onere dovuto per il rilascio della
concessione costituisce, dunque, il risultato di un calcolo
materiale, essendo la misura concreta direttamente collegata
dalla legge al carico urbanistico accertato secondo parametri
rigorosamente stabiliti (per cui deve escludersi, stante
la natura tecnica dell’attività in materia, che il provvedimento
debba essere motivato).
Resta, quindi, categoricamente escluso che l’appellato sig.
Mion abbia sostanzialmente aderito alla richiesta di conguaglio
del Comune e che sia intervenuto implicitamente un accordo
negoziale tra l’Amministrazione ed il sig. Mion in merito
all’accollo della spesa di urbanizzazione, come sembra affermare
il Comune appellante nella memoria del 19 novembre 1993.
Il sig. Mion, che aveva accettato espressamente la corretta
liquidazione del contributo concessorio in £. 14.621.993,
versando la prima rata e costituendo la polizza fideiussoria
a garanzia del pagamento delle residue tre rate, ha espressamente
contestato il preteso conguaglio con nota 11.09.1984 (v.
doc. 2), ma si è visto costretto ad aderire alla costituzione
della successiva polizza fideiussoria a ritenuta garanzia
dell’affermato conguaglio, al solo fine di conseguire la
concessione edilizia, che altrimenti gli sarebbe stata rifiutata.
E dopo il rilascio di tale concessione ha presentato ricorso
al T.A.R. (che ha, in via interinale, ordinato la sospensione,
bloccando, così il pagamento del conguaglio preteso).
Né si potrebbe configurare una qualche acquiescenza da parte
del sig. Mion, trattandosi di questione inerente a diritti
soggettivi, essendo, comunque, evidente che il medesimo
sig. Mion ha prestato la fideiussione integrativa richiesta
allo scopo di conseguire la concessione edilizia, che in
difetto non gli sarebbe stata rilasciata.
Va ripetuto, ancora una volta, che in materia di determinazione
dei contributi attinenti al rilascio della concessione edilizia,
l’azione del Comune è necessariamente informata a criteri
di stretta legalità, dovendo detto contributo essere liquidato
sulla base di parametri normativi predeterminati: e non
risultando, in tale contesto, alcun potere si disponibilità
ai soggetti interessati, non può configurarsi acquiescenza
sul quantum debeatur da parte dei privati.
Del resto, nella materia in questione, la giurisprudenza
ha ripetutamente affermato la ripetibilità, entro il termine
di prescrizione, delle maggiori somme pretese ed indebitamente
già percette dalla Amministrazione, a titolo di contributo
di concessione, imposto al privato per il rilascio della
stessa.
Deve essere, quindi, ribadito che dalla mera localizzazione
di una costruzione nel territorio comunale, non può conseguire
l’obbligo di un conguaglio, riferito ai costi reali per
la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al
fine di dare esecuzione ad uno strumento urbanistico attuativo.
Il Piano Particolareggiato di Santa Croce Bigolina, nel
cui ambito è stata rilasciata la concessione edilizia al
sig. Mion, non è stato oggetto di una convenzione urbanistica,
avendo il Comune ritenuto di operare direttamente di ufficio,
senza richiedere l’intervento dei proprietari aventi titolo,
cui spetterebbe, a norma del terzo comma dell’art. 58 della
legge regionale n. 61/1985, l’attuazione in via prioritaria.
Ma anche per i piani particolareggiati convenzionati, nei
quali i proprietari delle aree oggetto dell’intervento (e
non l’Amministrazione) provvedono ad eseguire a loro cura
e spese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture serventi
impegnate con la convenzione urbanistica, per le concessioni
edilizie rilasciate nelle aree oggetto dell’intervento convenzionato
la quota di contributo commisurato alla incidenza delle
spese di urbanizzazione resta sempre e soltanto quella determinata
secondo le tabelle parametriche, e su tale quota, anzi,
il concessionario ha sempre titolo allo scomputo totale
o parziale dei costi della opere da esso eventualmente eseguite.
Per la concessione edilizia, come quella rilasciata al sig.
Mion, ricadente nell’ambito di un piano particolareggiato
attuato direttamente dal Comune di Cittadella, il contributo
concessorio va determinato secondo le tabelle regionali
recepite, relative alle zone territoriali omogenee di espansione
che prevedono una maggiore quantificazione stante la esigenza
del piano attuativo e la carenza e/o insufficienza delle
infrastrutture.
Né può trovare adesione la tesi, formulata dall’appellante
Comune, secondo la quale, laddove la Pubblica Amministrazione
possa, in astratto, essere titolare del potere di esproprio,
nel caso di mancata concreta espropriazione il cittadino
debba essere tenuto a pagare un compenso.
Resta perciò evidenziata e comprovata la non debenza del
preteso conguaglio; deve essere, di conseguenza, dichiarato,
per la concessione edilizia rilasciatagli nell’ambito del
Piano Particolareggiato di S. Croce Bigolina, il diritto
del sig. Mion alla determinazione ed al pagamento del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione, nella sola misura
di £. 14.621.993, così come liquidato in base alle tabelle
parametriche definite dalla Regione e recepite, in via generale,
dal Comune di Cittadella.
L’appello in esame deve, quindi, essere respinto e, per
l’effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
V – respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata
sentenza.
Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore degli
eredi dell’appellato, ritualmente costituiti, delle spese,
competenze ed onorari del presente grado di giudizio, che
liquida in complessive euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA
e CAP.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno
2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere est.
Gabriele Carlotti - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 aprile 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)