| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 aprile 2006 n. 2959
Pres. Iannotta – Est. Farina
SIDIGAS s.p.a. ed altri (Avv. P. Ferrara, P. Tesauro) c.
Comune di Ischia (Avv. E. Soprano) |
|
1. Contratti della P.A. – Gara – Bando –
Partecipazione - Requisiti – Richiesta di referenze bancarie
rilasciate da almeno due istituti di credito – Legittimità
- Fissazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti
ex lege – Legittimità - Presupposti
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Parti – Controinteressato
– Configurabilità – Presupposti – Posizione di vantaggio
derivante dal provvedimento impugnato e diretta individuabilità
del soggetto avvantaggiato
|
|
1. Rientra nel legittimo esercizio del potere
discrezionale della P.A. la fissazione di requisiti di partecipazione
ad una gara per l’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture
in modo più stringente o in numero maggiore di quelli previsti
dalla legge, sempre che non siano irragionevoli o in violazione
di principi generali o della stessa legge. E’ pertanto legittima
la prescrizione del bando di gara che richiede all’impresa
concorrente l’esibizione di referenze bancarie rilasciate
da almeno due istituti di credito di rilevanza nazionale,
la quale non appare in contrasto né con norme di legge o
principi generali, né con alcun criterio logico.
|
| |
|
2. La nozione di controinteressato, in senso
processuale, implica l’acquisizione di una posizione di
vantaggio tratta dal provvedimento impugnato e l’indicazione,
o quanto meno l’agevole riconoscibilità, del soggetto avvantaggiato,
desumibile dallo stesso provvedimento. Non assume tale veste,
pertanto, il soggetto promotore della procedura di affidamento
di una concessione con il sistema della finanza di progetto,
il quale non sia indicato nella comunicazione dell’impugnato
atto di esclusione dell’unico soggetto offerente.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 2959 Reg. Ric.
Reg. Dec. 2078/06
Anno: 2005
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n.r.g. 2959 del 2005,
proposto da
|
| |
|
1) s.p.a. SIDIGAS – Irpina Distribuzione
Gas, 2) s.p.a. SOILMAR, 3) s.p.a. SLED, 4) s.p.a. CO.ME.GA.,
rappresentate e difese dagli avv. Paola Ferrara e Paolo
Tesauro ed elettivamente domiciliate presso lo studio del
secondo, in Roma, largo Messico, n. 7,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il comune di Ischia, rappresentato
e difeso dall’avv. Enrico Soprano ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Avignonesi,
n. 5,
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
della s.c. a r.l. CPL CONCORDIA, appellante
incidentale, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sarro
e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma,
piazza di Spagna, 35, della s.p.a. Bonatti, non costituita,
|
| |
|
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania – Napoli, I Sezione, n. 1566/2005, pubblicata il
3 marzo 2005.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle due parti
suindicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto l’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 ed il dispositivo di decisione n. 709, pubblicato
in data 20 dicembre 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 6 dicembre
2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì,
i difensori delle parti, avv. ti Tesauro, Soprano e Sarro,
come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1. La s.p.a Sidigas e le altre imprese indicate
in epigrafe chiedono la riforma della sentenza n. 1566 del
3 marzo 2005 del Tribunale amministrativo regionale della
Campania – Napoli, I Sezione.
L’appello è stato notificato in data 5 aprile 2005 alle
parti menzionate in epigrafe ed è stato depositato il 13
successivo.
|
| |
|
2. La sentenza appellata respinge il ricorso
avverso bando, disciplinare di gara e provvedimento di esclusione
dalla gara delle imprese in questione, nonché contro la
sopravvenuta aggiudicazione della concessione di realizzazione
e gestione del servizio di trasporto e distribuzione del
gas metano nel comune di Ischia.
|
| |
|
3. Le appellanti criticano la sentenza, con
riguardo: alla affermata legittimità dell’esclusione per
omessa produzione delle prescritte referenze bancarie; alla
già dedotta illegittima attività della commissione giudicatrice,
non operante in composizione collegiale; alle altre censure,
ricapitolate nella esposizione in fatto della vicenda.
Con memoria depositata in data 30 novembre 2005, hanno replicato
ad eccezioni mosse dalle controparti.
|
| |
|
4. Il Comune si è costituito in giudizio
in data 28 aprile 2005. Ha depositato documenti il 9 maggio
e, con memoria del 30 novembre 2005, confuta tutte le censure
delle appellanti.
|
| |
|
5. La s.c. a r.l. CPL Concordia ha proposto
appello incidentale, notificato il 4 maggio e depositato
il 6 maggio 2005, col quale deduce inammissibilità del ricorso
introduttivo, tardività di talune censure, infondatezza
di altre.
|
| |
|
6. All’udienza del 6 dicembre 2005, la causa
è stata chiamata per la discussione e, poi, trattenuta in
decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Il comune di Ischia ha emanato un bando
(G.U. 29 luglio 2004) per la selezione di imprese, mediante
licitazione privata, ai sensi dell’art. 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, ai fini della “concessione
per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
costruzione, collaudo e gestione del pubblico servizio di
distribuzione gas metano”.
Si tratta, dunque, di un’attività condotta mediante il sistema
della cosiddetta “finanza di progetto” (project financing),
che s’inizia mediante una proposta di un promotore di realizzare
lavori pubblici o di pubblica utilità, con “risorse totalmente
o parzialmente a carico dei promotori stessi” (art. 37 bis
della l. 109 del 1994), e si conclude mediante aggiudicazione
della concessione attraverso una procedura negoziata fra
il promotore e le due migliori offerenti, o l’unica offerente,
o con assegnazione al promotore, quando non vi siano offerte:
art. 37 quater legge 109 citata.
L’importo complessivo dell’investimento è stato indicato
in euro 20.520.875.= L’importo dei lavori in euro 18.281.706.
Il corrispettivo per la realizzazione è stato precisato
come “connesso con la gestione economica” del sistema e
la durata della concessione è stata fissata in dodici anni.
|
| |
|
2. Delle quattro società appellanti presentò
domanda la prima di esse, manifestando l’intento di costituire
con le altre un raggruppamento temporaneo di tipo misto
di imprese.
Di esse fu però disposta l’esclusione dalla gara, comunicata
con nota del 17 settembre 2004. A seguito di domanda di
riesame, il Comune, con altra nota in data 11 ottobre 2004,
fu reso nota nuovamente l’esclusione per cinque motivi:
|
| |
|
2.1. ragioni inerenti alla qualificazione
non posseduta da nessuna impresa nella categoria OG6, classifica
VIII (primo provvedimento);
|
| |
|
2.2. mancata indicazione della capogruppo
dell’ATI orizzontale sulla quale si innestava la Sidigas,
come capogruppo della ATI mista (secondo verbale del 29
settembre 2004);
|
| |
|
2.3. mancata presentazione di almeno due
referenze bancarie, da parte delle società Soilmar e Comega;
|
| |
|
2.4. mancata dichiarazione del possesso del
requisito economico e finanziario, di cui all’art. 98 del
d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, da parte delle due predette
società e della Sled;
|
| |
|
2.5. domanda di partecipazione della Comega
sottoscritta da persona qualificatasi come direttore tecnico
ed amministratore unico della Sled.
|
| |
|
3. Le imprese proposero ricorso al T.A.R.
della Campania, sostenendo
|
| |
|
3.1. l’illegittima composizione della commissione
di gara nelle due sedute del 9 agosto e del 29 settembre
2004 – nelle quali sono state rilevate le omissioni e assenze
di requisiti sopra riferite;
|
| |
|
3.2. l’erroneità delle altre ragioni di esclusione
e, fra l’altro, l’illegittimità di bando e capitolato: a)
prescriventi la presentazione di due referenze bancarie
(le due imprese si erano limitate a produrne una soltanto);
b) senza indicazione delle categorie e classifiche richieste
per l’accesso alla gara; c) con fissazione di requisiti
di capacità economica e finanziaria proporzionati all’intero
valore dell’appalto, senza tenere conto, invece, della partecipazione
in ATI o singolarmente.
Con motivi aggiunti è stato poi investito il provvedimento
di aggiudicazione definitiva, con censura di invalidità
in via derivata.
|
| |
|
4. La sentenza del T.A.R. ora impugnata,
è così articolata:
|
| |
|
4.1. ha negato l’esistenza di soggetti controinteressati
in tema di impugnazione del provvedimento di esclusione
dalla licitazione privata. Ed ha rilevato che i motivi aggiunti,
contro la sopravvenuta aggiudicazione, sono stati notificati
al soggetto promotore, divenuto aggiudicatario;
|
| |
|
4.2. ha negato inammissibilità del ricorso
per omessa impugnazione della determinazione dirigenziale
di approvazione dei verbali di gara, perché pur sussistendo
l’onere di impugnare, nel termine di decadenza, l’atto di
esclusione, il Comune, nel darne comunicazione, aveva fatto
unicamente riferimento ai verbali di gara, senza mai menzionare
la loro approvazione. E con conferma che questo secondo
atto nulla aggiunge o modifica alla misura adottata;
|
| |
|
4.3. ha negato l’eccepita tardività dell’impugnazione
di bando e disciplinare, perché la presunzione legale di
conoscenza dell’atto, per il quale siano prescritte forme
diverse di pubblicità, si ha quando siano tutte compiute;
|
| |
|
4.4. ha giudicato infondata la censura contro
la prescrizione di referenze bancarie rilasciate da almeno
due istituti di credito di rilevanza nazionale. Ed ha messo
in rilievo che la sussistenza di una valida ragione ostativa
all’ammissione alla gara era sufficiente;
|
| |
|
4.5. ha sottolineato, quanto alla mancanza
di collegialità nelle operazioni di verifica dei requisiti
di partecipazione, che se ne può ammettere deroga per le
attività di carattere strettamente vincolato e che non vi
è interesse alla deduzione di vizi formali degli atti impugnati,
quando il loro contenuto dispositivo non potrebbe comunque
risultare diverso.
|
| |
|
5. La sentenza è investita sia dall’appello
principale delle imprese escluse, sia dall’appello incidentale
dell’impresa che ha assunto la qualità di promotore della
proposta di realizzare l’opera pubblica in esame, e poi
la qualità di aggiudicataria della gara per la concessione
e la gestione dell’impianto di trasporto e distribuzione
del gas.
|
| |
|
6. Nell’ordine logico vanno esaminate dapprima
le censure alle statuizioni del primo giudice sull’infondatezza
delle eccezioni pregiudiziali, proposte con l’appello incidentale,
poi le censure alla reiezione del ricorso introduttivo nel
merito, proposte con l’appello principale.
Nessuna merita adesione.
|
| |
|
6.1. La Società cooperativa appellante incidentale
sostiene che, in quanto soggetto promotore, aveva posizione
di controinteressata al ricorso delle attuali appellanti,
perché “era interesse della medesima … che la licitazione
privata avesse esito negativo” e tale sua posizione “era
agevolmente deducibile dagli atti di gara”.
Ambedue gli assunti sono privi di fondamento.
La nozione di controinteressato, in senso processuale, trascurata
dalla parte, implica l’acquisizione di una posizione di
vantaggio tratta dal provvedimento impugnato e la indicazione,
o quanto meno l’agevole riconoscibilità, del soggetto avvantaggiato,
desumibile dallo stesso provvedimento. L’impresa promotrice
dell’iniziativa non è affatto indicata nella comunicazione
dell’atto di esclusione, né nel sottostante verbale – in
data 29 settembre 2004 – dell’organo dell’amministrazione,
che ha proceduto alla verifica dei requisiti stabiliti dalle
regole di gara, né nell’atto di approvazione del verbale
in parola.
Ciò è sufficiente per affermare che al momento della semplice
esclusione dalla licitazione privata non si configuravano
soggetti controinteressati alla sua impugnazione.
|
| |
|
6.2. La stessa Società assume che il ricorso
introduttivo non è proposto contro il provvedimento 13 agosto
2004 di approvazione del verbale di esclusione in data 9
agosto 2004. Ed asserisce che “l’atto conclusivo del procedimento”,
vale a dire il suddetto atto di approvazione, costituisce
condizione imprescindibile “affinché i verbali di gara siano
fatti propri dalla stazione appaltante ed assumano, quindi,
definitiva rilevanza esterna”.
Neppure questa censura ha pregio.
Essa trascura:
a) che il ricorso va esaminato secondo un criterio sostanziale
di individuazione della misura investita da impugnazione
– sicché, nel caso in esame, è logico affermare che il ricorso
è stato proposto contro la misura amministrativa che stabiliva
l’esclusione dalla gara delle imprese ricorrenti – non già
secondo un criterio formalistico, non sorretto da alcun
principio logico, oltre che giuridico;
b) che la dichiarazione di illegittimità delle ragioni di
esclusione da una gara si trasmettono, per il noto principio
della invalidità derivata, a tutti i provvedimenti che vi
fanno seguito, nell’ambito dello stesso procedimento, e
che avrebbero avuto un diverso contenuto dispositivo senza
l’esclusione contestata;
c) che, nel caso concreto, semmai l’eccezione doveva esser
formulata nei riguardi delle determinazioni assunte nella
successiva data del 29 settembre 2004, che sono state contestate
in tutte le loro implicazioni e che, data l’impugnazione
della sopraggiunta aggiudicazione, vanno intese come domanda
di dichiarazione di illegittimità di tutto il procedimento
così concluso.
|
| |
|
6.3. Anche la terza censura dedotta con l’appello
incidentale non merita sorte positiva.
Si sostiene con essa la tardività dell’impugnazione degli
atti regolatori della gara, avvenuta mediante notificazione
del 23 ottobre 2004.
L’assunto si basa erroneamente sul fatto che il bando è
stato pubblicato sulla gazzetta comunitaria in data 1° luglio
2004.
Erroneamente, in quanto, per ragioni che non occorre qui
verificare, è avvenuto che la pubblicazione del medesimo
atto, o di un suo sunto, è avvenuta il 29 luglio 2004 sulla
gazzetta italiana ed il 1° agosto su due quotidiani. Orbene,
rispetto a questi ritardi, una “svista” o negligenza o meditata
iniziativa del Comune non possono certo risolversi in un
danno per chi intendeva concorrere e non poteva che fare
affidamento su legittime attività dell’amministrazione.
E, per l’art. 80, comma 2, del d.p.r. 21 dicembre 1999,
n. 554, avvisi e bandi per lavori di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 5 milioni di DSP, vanno pubblicati
sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su altri due a maggiore diffusione
nella regione interessata.
Con riguardo alle date suddette il ricorso introduttivo
era, come esattamente ritenuto dal primo giudice, da considerare
tempestivo.
|
| |
|
7. Si può passare, perciò, all’esame delle
censure del ricorso in appello, che non meritano, tuttavia,
neanch’esse, di essere condivise.
|
| |
|
7.1. Nell’ordine logico, va prima esaminata
la deduzione di illegittima attività compiuta in sede di
verifica dei requisiti di ammissione alla gara, perché non
condotta dalla commissione giudicatrice in composizione
collegiale, ma solo dal presidente, con la presenza di due
testimoni.
Per superare l’osservazione del T.A.R. consistente nel riconoscimento
della possibilità, per tale organo, di operare, nelle attività
di carattere vincolato, in composizione non collegiale,
le ricorrenti affermano che l’ammissione dei concorrenti
è invece attività discrezionale, e citano, in proposito,
giurisprudenza che affermerebbe tale principio.
Va invece confermata la statuizione negativa del primo giudice.
Innanzi tutto è da chiarire che la verifica dei requisiti
dei quali si discute non è stata fatta al fine del successivo
esame dell’offerta economica delle imprese concorrenti.
Più semplicemente, si trattava di un’operazione di controllo
della sussistenza di requisiti di carattere oggettivo, come
è dato di rilevare dall’esame dei requisiti non dimostrati
dalle imprese ricorrenti ed escluse (sopra: n. 2.1 a 2.5).
E ciò allo scopo di eventuale invito a presentare offerta:
infatti nel bando è precisato che le domande di partecipazione,
come quelle in questione, dovevano essere inviate entro
il termine del 9 agosto 2004 (clausola n. 8) e che nel successivo
termine di ventuno giorni sarebbero stati spediti gli inviti
(clausola n. 10).
Non si rinviene perciò attività discrezionale.
Si è trattato, invece, di una operazione di cosiddetta “prequalificazione”,
che non è necessariamente rimessa alla competenza della
commissione giudicatrice della gara. Anzi, in linea di massima
non può essere rimessa alla detta commissione, atteso che
questa deve essere nominata, ai sensi dell’art. 21, comma
7, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, “dopo la scadenza
del termine fissato ai concorrenti per la presentazione
delle offerte”. Se, dunque, anche per gare come quella in
esame, si devono applicare gli stessi principi delle gare
regolate negli artt. 20 e ss. della citata legge – come
sembra ragionevole concludere, sia in difetto di altra disciplina,
sia per ragioni di analogia – alla verifica dei soli requisiti
per ottenere l’invito a gareggiare per lavori di “finanza
di progetto” è possibile che proceda un organo diverso da
quello, collegiale, che sarà poi investito dell’esame delle
offerte da mettere a confronto per le loro intrinseche qualità.
Il motivo non ha, di conseguenza, pregio.
|
| |
|
7.2. Con altro motivo si lamenta invece che
è illegittima la richiesta di due referenze bancarie.
Il T.A.R. ha riconosciuto che la clausola n. 9.2 del disciplinare
– prescrivente la presentazione di referenze bancarie rilasciate
da almeno due istituti di credito di rilevanza nazionale
– dipende da una valutazione di tipo discrezionale, circa
la determinazione in concreto della capacità economica e
finanziaria delle imprese concorrenti, e con riguardo anche
alla oggettiva entità dei lavori, per oltre 18 milioni di
euro, ha negato che la pretesa dell’amministrazione possa
cosiderarsi come ingiustamente o inutilmente gravosa o discriminatoria.
Gli argomenti contrastanti del ricorso in appello sono impostati:
a) sulla genericità delle attestazioni, prive di carattere
impegnativo per gli istituti interessati, desumibili da
non migliori specificazioni della “lex specialis”; b) su
un “inutile appesantimento” del requisito; c) sul fatto
che l’art. 6 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, non specifica
il numero delle idonee referenze bancarie da prescrivere,
sicché quel che rileva sarebbe la “idoneità della referenza
prodotta”; d) sul fatto che i bandi devono prevedere modalità
alternative per la dimostrazione del requisito in esame;
e) sulla considerazione che gli altri requisiti, prescritti
nella clausola citata n. 9.2, davano già gli elementi necessari
per valutare l’affidabilità dei proponenti; f) sul fatto,
infine, che non era da prendere in considerazione il valore
dell’intero appalto, ma quello delle sole opere scorporabili
che le due società avrebbero assunto.
La complessa censura non merita esito positivo.
In primo luogo, si deve osservare che nessuna giustificazione
è stata data dalle due società, all’atto di produrre la
favorevole attestazione di una sola banca, circa la ragione
per la quale non ottemperavano al disposto della regola
di gara. Perciò, le considerazioni esposte (sopra: lett.
c), con riguardo ad una impossibilità di presentare positive
informazioni di una seconda banca e alla facoltà di essere
ammessi a produzioni alternative, non sono ammissibili.
Su un piano più generale si deve ricordare poi, con riguardo
alle altre argomentazioni (sopra: lett. a, b, d, e) esposte,
che la giurisprudenza di questo Consiglio ha ripetutamente
messo in rilievo il non limitato potere discrezionale delle
pubbliche amministrazioni nel fissare i requisiti di partecipazione
ad una gara per l’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture
in modo più stringente o in numero maggiore di quelli fissati
dalla legge, sempre che non siano irragionevoli o in violazione
di principi generali o della stessa legge (in tal senso,
fra le più recenti: IV Sez. 19 luglio 2004, n. 5174; V Sez.
22 aprile 2004, n. 2317; IV Sez. 21 novembre 2001, n. 5906;
VI Sez. 17 ottobre 2000, n. 5542).
Nella specie, la richiesta di informazioni positive, date
da parte di almeno due aziende di credito, non appare in
contrasto non solo, e non tanto, con la legge o con alcun
principio generale, ma neppure con alcun criterio logico.
Invero, è dato di comune esperienza che imprese, anche di
limitate dimensioni, non concentrano, di regola, i loro
rapporti con un solo istituto bancario, ma si avvalgono
dei servizi di più d’uno. Per altro verso, se si fosse verificata
l’eventualità “riduttiva” ora ipotizzata, nulla impediva
alle due società concorrenti di darne notizia al Comune
appaltante o di darne prova in giudizio, sì da far rilevare
che, con riguardo alla specifica e dimostrata situazione,
la prescrizione del disciplinare non poteva essere osservata
per obiettive ragioni.
In conclusione, il motivo in esame non può giustificare
la domandata riforma della sentenza impugnata.
|
| |
|
8. Ne segue che la sussistenza dell’ora esaminato
motivo di esclusione dalla gara, rende irrilevante la verifica
di altre censure contro le altre ragioni di esclusione,
come ha già messo in rilievo il primo giudice. L’appello,
perciò, deve essere respinto.
|
| |
|
9. Alla conferma della sentenza impugnata
fa seguito, secondo la regola della soccombenza, la condanna
alle spese degli appellanti. Se ne fa liquidazione in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello.
Condanna le parti appellanti al pagamento, in favore delle
parti resistenti, della somma complessiva di tremila euro,
per spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di
consiglio del 6 dicembre 2005, con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina rel. est. Consigliere
Chiarenza Millemaggi Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Michele Corradino Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14 aprile 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|