| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 aprile 2006 n.
2151
Pres. Salvatore - Est. Anastasi
Horiba s.n.c. (Avv. N. Calvani) c. Comitato Regionale Pugliese
di Legambiente - Onlus (Avv. C. Carrubba) |
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Processo amministrativo – Legittimazione
– Associazioni di protezione ambientale – Articolazioni
territoriali – Legittimazione attiva – Configurabilità –
Esclusione
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La speciale legittimazione delle associazioni
di protezione ambientale, riconosciuta dall’art. 18 l. 349/1986,
a intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento
di atti illegittimi, riguarda l’associazione ambientalistica
nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture
territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma
legittimazione processuale neppure per l’impugnazione di
un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.
Posto che solo l’associazione di carattere nazionale o ultraregionale
è titolare ex lege della legittimazione alla causa, le previsioni
contenute nello Statuto dell’associazione possono valere
ad identificare i soggetti ai quali è attribuita la legittimazione
processuale, cioè la capacità di produrre effetti processuali
in capo all’Ente, ma non possono distribuire verso le articolazioni
interne la titolarità della situazione legittimante.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2151/2006 Reg. Dec.
N. 3478 Reg. Ric.
Anno 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso proposto da
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Horiba di Bombini G. e C. s.n.c.,
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall’avvocato Nicola Calvani, con domicilio eletto in Roma
Via E. Rolli n. 24 c/11 presso Arturo Sforza;
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contro
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il Comitato Regionale Pugliese di Legambiente
- Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentato
e difeso dall’avvocato Corrado Carrubba, ed elettivamente
domiciliato in Roma Via di Vigna Murata n. 1;
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e nei confronti
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del comune di Molfetta, in persona
del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato
prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in
Roma Via Vincenzo Picardi n.4b;
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con intervento ad adiuvandum
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della Regione Puglia, in persona del
legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato
prof. Francesco Paparella, con domicilio eletto in Roma
Corso Trieste n. 88 presso lo studio dell’avv. G. Recchia;
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per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Puglia – III Sez. di Bari
19 aprile 2004 n. 1860;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’appellata e dell’Amministrazione
comunale;
Visto l’atto di intervento della Regione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 31 gennaio 2006 il Consigliere
Antonino Anastasi; uditi gli avvocati Calvani in proprio
e su delega dell’avv. Paparella, Carrubba, prof. Caputi
Iambrenghi E. A.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Su istanza della Società oggi appellata il
comune di Molfetta e la Regione Puglia hanno sottoscritto
un accordo di programma con variante volto a consentire
la realizzazione di un complesso alberghiero da ubicarsi
al Km. 771,500 della S.S. n. 16 in contrada Torre Calderino.
Avendo il Consiglio comunale ratificato l’accordo ai fini
urbanistici nonostante la presentazione di un esposto da
parte di un circolo politico locale, la Regione ha invece
richiesto una relazione integrativa in ordine alla compatibilità
dell’intervento con le linee tematiche di salvaguardia disegnate
dal P.U.T.T. in vigore.
Successivamente, avendo il Sindaco trasmesso al competente
Assessorato Regionale la relazione redatta da un professionista
incaricato dalla Società, la Regione con delibera n. 989
del 2002 ha integrato il parere paesistico favorevole contenuto
nella originaria delibera di autorizzazione alla stipula
dell’accordo.
La delibera n. 989 del 2002 è stata quindi impugnata avanti
al T.A.R. Bari dal Comitato Regionale Pugliese di Legambiente
– Onlus, il quale ne ha chiesto l’annullamento deducendo
vari profili di illegittimità.
Si sono costituite la Società e le Amministrazioni intimate,
eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso per
difetto di legittimazione e la tardività dello stesso, non
avendo l’Onlus impugnato i provvedimenti anteriori all’integrazione
del parere paesistico.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, ritenuta
la legittimazione della ricorrente e la tempestività del
gravame, ha accolto nel merito il ricorso rilevando che
la zona oggetto del progettato intervento costituisce un
ambito distinto individuato dal D.M. 1.8.1985 per effetto
del quale tutta la fascia costiera a sud di Bisceglie (ivi
compresa quella del comune di Molfetta) fu dichiarata di
notevole interesse pubblico, con conseguente applicazione
del pertinente e restrittivo regime di tutela anche ai sensi
delle N.T.A. del Piano.
Di tale regime non aveva invece tenuto adeguato conto l’Amministrazione,
limitandosi a recepire acriticamente le tesi svolte dalla
Ditta interessata in ordine alla compatibilità ambientale
e paesistica dell’intervento.
Per conseguenza il Tribunale ha annullato il parere integrativo,
nonchè per illegittimità derivata l’intero Accordo, trattandosi
di atto che pur cronologicamente anteriore risultava comunque
condizionato dal parere in sanatoria.
La sentenza è impugnata col ricorso all’esame dalla Società
che ne chiede l’integrale riforma, tornando a dedurre l’inammissibilità
e l’infondatezza del ricorso originario.
Si è costituito il comune di Molfetta il quale aderisce
all’appello, insistendo in particolare per il difetto di
legittimazione della ricorrente in primo grado.
E’ intervenuta ad adiuvandum la Regione Puglia.
Si è costituita l’appellata, instando per il rigetto dell’appello
e la conferma della sentenza gravata.
All’Udienza del 31 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.<
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DIRITTO
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Con il motivo che conviene prioritariamente
esaminare l’appellante deduce che ha errato il Tribunale
nel ritenere sussistente la legittimazione processuale del
Comitato Regionale Pugliese di Legambiente, trattandosi
di mera articolazione territoriale dell’omonima Associazione
Nazionale.
Il mezzo, che ripropone l’eccezione già introdotta in primo
grado dal comune, è fondato.
Come è noto, il problema della legittimazione di organismi
esponenziali delle varie componenti sociali ai fini dell’impugnativa
di provvedimenti lesivi dell’interesse alla conservazione
dei valori ambientali – da tempo oggetto di un intenso dibattito
sia in dottrina che in giurisprudenza - è stato affrontato
dal Legislatore all’atto della istituzione del Ministero
dell’ambiente.
Al riguardo l’art. 18 della legge 8.7.1986 n. 349 prevede
infatti che le Associazioni individuate ai sensi dell’art.
13 possono intervenire nei giudizi per danno ambientale
e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l’annullamento di atti illegittimi.
Per quanto qui interessa, l’art. 13 comma 1 dispone che:
“ Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale
e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate
con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle
finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico
previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione
e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio
nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni
dalla richiesta....”.
La normativa ora richiamata ha trovato poi conferma nel
disposto dell’art. 17 comma 46 L. 15.5.1997 n. 127: e qui
non interessa stabilire se tale ultima disposizione, correlandosi
alla soppressione dei tradizionali controlli sugli atti
degli enti locali operata dalla legge Bassanini, abbia (o
meno) ampliato il catalogo dei provvedimenti impugnabili
dalle predette Associazioni nazionali.
A fronte di una scelta del Legislatore che – seguendo in
certo modo l’intinerario valorizzato da V Sez. 9.3.1973
n. 253 – individua la situazione legittimante nel preventivo
riconoscimento dell’Associazione, inizialmente la giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto che la mancata inclusione di
una associazione ambientalista negli elenchi ministeriali
previsti dalle norme sopra citate comportasse la carenza
in radice di legittimazione all’impugnativa di provvedimenti
incidenti in materia ambientale. (ad es. VI Sez. n. 756
del 1992).
Nel prosieguo si è però osservato che la normativa in commento
definisce un titolo ulteriore di legittimazione, senza tuttavia
far venire meno i criteri selettivi in precedenza a tal
fine elaborati dalla giurisprudenza.
Alla stregua di tale indirizzo, l’ esistenza di associazioni
comunque legittimate (perchè riconosciute) non preclude
al giudice di accertare caso per caso la legittimazione
di singoli organismi non accreditati, purchè gli stessi
esibiscano elementi di differenziazione (ad es. finalità
statutarie, iscrizione in elenchi regionali etc.) ed un
concreto e stabile collegamento con un dato territorio,
tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale.
(ad es. IV Sez. nn. 7246 del 2004 e 6467 del 2005).
Ben diversa però, a ben vedere, è la questione relativa
alla legittimazione (ovviamente in caso di impugnazione
di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta)
delle articolazioni territoriali di Associazioni riconosciute
ex art. 13 L. n. 349, e cioè di soggetti associativi i quali
– come il Comitato Regionale di Legambiente nel caso all’esame
– non agiscono allegando una propria ed autonoma legittimazione
fattuale ma ripetono, per così dire, il titolo legittimante
da quello ex lege conferito all’Associazione nazionale di
cui fanno parte.
Al riguardo, la prevalente giurisprudenza prevalente di
questo Consiglio di Stato è orientata in senso negativo
ed afferma infatti che la speciale legittimazione delle
associazioni di protezione ambientale a intervenire nei
giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta
dall'art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349, riguarda l'associazione
ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non
le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi
munite di autonoma legittimazione processuale neppure per
l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente
limitata “(cfr. fra le tante IV Sez. n. 3878 del 2001 e
V Sez. 5136 del 2004).
In sintesi, secondo tale indirizzo, o l’articolazione costituisce
un soggetto a sè stante, ed in tale caso non rientra nella
sfera di previsione del citato art. 18, ovvero rappresenta
una articolazione territoriale della Associazione, ed in
tal caso il presidente del Comitato locale, in quanto tale,
non ha la rappresentanza dell' Associazione nazionale, la
sola legittimata ex lege, né il potere di promuovere la
lite per suo conto e in suo nome.
A tale impostazione si è talvolta obiettato che la legge
non distinguerebbe tra le varie articolazioni dell'associazione
riconosciuta, demandando quindi la regolamentazione della
capacità di stare in giudizio alle associazioni stesse.
In tal senso è stata ad esempio riconosciuta (da parte di
VI Sez. n.1414 del 2000) la legittimazione attiva di un
articolazione regionale di un’Associazione consumeristica,
rilevandosi che la Statuto nazionale della stessa stabilisce
che le azioni giudiziarie in sede locale possono essere
promosse, oltre che dal Presidente dell'associazione, anche
dai rappresentanti delle sedi regionali o locali.
L’assunto ermeneutico ora richiamato non persuade il Collegio,
che non ritiene di doversi discostare dall’impostazione
maggioritaria.
In tal senso è infatti decisivo rilevare che il carattere
nazionale o ultraRegionale dell’Associazione (concretizzandosi
negli elementi di filtro richiamati dall’art. 13 L. n. 349:
finalità programmatiche, continuità e rilevanza esterna)
costituisce al tempo stesso presupposto del riconoscimento
e limite della legittimazione speciale, che ha dunque carattere
ontologicamente unitario.
Solo l’Associazione nazionale in quanto tale è dunque titolare
ex lege, proprio in virtù delle caratteristiche che ne consentono
il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo
questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto
dall’impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali
circoscritti.
Rispetto a tale legittimazione sostanziale, che opera ineludibilmente
nei limiti in cui l’azione sia proposta in nome e per conto
dell’Associazione nazionale, le previsioni dello Statuto
(cfr. art. 75 comma terzo cod. proc. civ.) possono solo
valere per identificare i soggetti ai quali (mediante lo
strumento rappresentativo) è attribuita la legittimazione
processuale, cioè la capacità di produrre effetti processuali
ma sempre in capo all’Ente.
In termini piani, lo Statuto (e più limitatamente gli accordi
degli associati, nel caso di associazioni non riconosciute)
può disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza
della persona giuridica o associazione, ma non può distribuire
verso le articolazioni interne la titolarità della situazione
legittimante, che resta in capo all’Ente che ne è titolare,
tra l’altro nel caso in esame per investitura legale ed
eccezionale.
Traendo le fila delle considerazioni sin qui svolte, deve
rilevarsi che il ricorso di primo grado è stato proposto
dal Presidente del Comitato Regionale Pugliese di Legambiente
– Onlus il quale non ha agito in nome dell’Associazione
Nazionale nè ha allegato elementi particolari o ulteriori
volti a delineare titoli di legittimazione del Comitato
diversi da quello legale, unitariamente pertinente invece
come si è visto all’Associazione Nazionale.
In accoglimento dell’appello e in integrale riforma della
sentenza impugnata il ricorso di primo grado va dunque dichiarato
inammissibile.
La natura della controversia induce il Collegio a disporre
l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le
parti.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
e, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara
inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del giudizio tra tutte le Parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2006 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere, est.
Vito POLI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
14 aprile 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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