| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 aprile 2006 n.
2007
Pres. Schinaia – Est. Caringella
Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (Avv. Stato)
c. Casalese-AMC Spa, Mortara ASM (Avv.ti G. Greppi, N. Paoletti,
P. Monti) |
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1. Autorità amministrative indipendenti –
A.E.E.G. – Definizione delle tariffe di distribuzione del
gas naturale – Incentivazione al progressivo raggiungimento
di costi efficienti - Utilizzazione del coefficiente di
recupero di produttività in misura costante anziché decrescente
– Illegittimità - Ragioni
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2. Autorità amministrative indipendenti –
Attività normativa ed amministrativa generale – Regole generali
dell’azione amministrativa – Inapplicabilità – Ragioni –
Adozione di idonei strumenti procedurali di partecipazione
– Necessità
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1. E’ illegittima la determinazione con cui
l’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas definisce
le tariffe di distribuzione del gas naturale, là dove, nell’utilizzare
il coefficiente di recupero di produttività al fine di incentivare
le imprese al progressivo raggiungimento dei costi efficienti,
fissa detto coefficiente in maniera costante, anziché decrescente,
per l’intero periodo di regolazione; costituisce fatto notorio,
infatti, il fisiologico contrarsi dell’incremento dei livelli
di efficienza, che si determina man mano che il recupero
di produttività raggiunge un punto tale da non consentire
significativi miglioramenti, con relativa contrazione dei
risparmi.
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2. Ai procedimenti regolatori condotti dalle
Autorità indipendenti non si applicano le generali regole
dell’azione amministrativa che escludono dall’obbligo di
motivazione e dall’ambito di applicazione delle norme sulla
partecipazione l’attività della pubblica amministrazione
diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi
generali (artt. 3 e 13, l. 241/90); infatti, l’esercizio
di poteri regolatori da parte di Autorità poste al di fuori
della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori
del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 Cost.,
è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento
partecipativo, sostitutivo della dialettica propria delle
strutture rappresentative; del resto, quanto meno è garantita
la legalità sostanziale, per effetto dell’attribuzione alle
Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi
non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza
di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati nel procedimento finalizzato all’assunzione
di decisioni che hanno un rilevante impatto sull’assetto
del mercato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2007/2006
Reg.Dec.
N.5422-6609 Reg.Ric.
Disp.vo 639/2005
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sui ricorsi riuniti in appello nn. 5422/05
e 6609/05, proposti rispettivamente:
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1) per quanto riguarda il ric. n. 5422/2005
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dall’Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, in persona del rappresentante legale p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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contro
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Az. Multiser. Casalese-AMC Spa, az.
Serv. Mortara ASM, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe
Greppi, Nicolo' Paoletti Paolo Monti con domicilio eletto
in Roma via Barnaba Tortolini 34, presso l’avv. Nicolo'
Paoletti;
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e nei confronti di
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Energia S.p.a., Consorzio Friuli
Energia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Mole',
Mario Bucello e Simona Viola con domicilio eletto in Roma
via delle Quattro Fontane n. 15, presso l’avv. Marcello
Mole';
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2) per quanto riguarda il ric. n. 6609/2005
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dall’Azienda Multiservizi Casalese (A.M.C.)
S.p.a. e dall’Azienda Servizi Mortara (A.S.M.) S.P.A.
in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati
e difesi dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Nicolo' Paoletti
e Paolo Monti con domicilio eletto in Roma via Barnaba Tortolini
n. 34, presso l’avv. Nicolo' Paletti;
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contro
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l’Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
eletto in Roma via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti di
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Energia S.p.a., Consorzio Friuli
Energia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcello Mole',
Mario Bucello e Simona Viola con domicilio eletto in Roma
via delle Quattro Fontane n.15, presso l’avv. Marcello Mole';
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia sede di Milano sez. IV n. 826/2005;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005 il relatore estensore
Consigliere Francesco Caringella e il relatore Consigliere
Roberto Chieppa ed uditi, altresì, gli avvocati Pafundi
per delega di Paoletti, Molè, Viola e l’avv. dello Stato
Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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1. Con la deliberazione n. 170/04 l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas (di seguito, Autorità)
ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe
relative all’attività di distribuzione del gas naturale
nel secondo periodo di regolazione del mercato, intercorrente
dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008.
Numerosi operatori del settore della distribuzione del gas
naturale, tra cui l’odierna appellata, hanno impugnato tale
deliberazione davanti al Tar Lombardia.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto in parte il ricorso,
annullando la deliberazione limitatamente alle parti:
a) in cui è stato determinato il VRD per il secondo periodo
di regolazione senza tenere conto degli investimenti che
sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente
all’anno termico 2002/2003;
b) in cui è stato stabilito un recupero di produttività
costante per l’intera durata del periodo regolatorio.
Avverso tale decisione è stato proposto, per i motivi di
seguito indicati, appello principale da parte dell’Autorità
e appello incidentale da parte dell’impresa ricorrente in
primo grado.
Altri operatori del settore sono intervenuti per contrastare
il ricorso in appello incidentale.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. Preliminarmente è opportuno descrivere
il quadro normativo e il contenuto della deliberazione n.
170/04.
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che
l’Autorità definisce un ordinamento tariffario: - "certo,
trasparente e basato su criteri predefiniti"; - di tutela
degli interessi di clienti e consumatori attraverso "la
promozione della concorrenza e dell’efficienza"; - in grado
di assicurare la fruibilità e la diffusione del servizio
con adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità
e redditività e di "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari
dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali
di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse".
L’articolo 2, della legge n. 481/95 prevede: - che l’Autorità
stabilisce ed aggiorna, in relazione all’andamento del mercato,
la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento
per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale,
in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio
e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale,
nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo
od onere improprio; - che le tariffe devono essere intese
come prezzi massimi del servizio al netto delle imposte.
L’articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 stabilisce, tra l’altro, che l'Autorità determina
le tariffe per la distribuzione di gas naturale: - in modo
da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- tenendo conto della necessità di remunerare iniziative
volte ad innalzare l’efficienza di utilizzo dell’energia;
- promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili, la qualità,
la ricerca e l’innovazione finalizzata al miglioramento
del servizio; - non penalizzando le aree in corso di metanizzazione
e quelle con elevati costi unitari.
La distribuzione del gas naturale consiste nel trasporto
di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la
consegna ai clienti (art. 2, lett. n) del D. Lgs. n. 164/00).
Ai fini dell’aggiornamento delle tariffe, la legge n. 481/95
prevede l’utilizzo da parte dell’Autorità del meccanismo
del price-cap, cioè di uno schema tariffario incentivante
in base al quale l’Autorità, identificando, tra l’altro,
il livello di costi da riconoscere agli esercenti, persegue
un obbiettivo annuale di recupero di produttività.
Per il primo periodo di regolazione, l’Autorità, con deliberazione
28 dicembre 2000, n. 237/00, ha definito i criteri per la
determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione
del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.
Tale deliberazione è stata annullata con diverse sentenze
del Tar Lombardia, passate in giudicato, con cui, tra l’altro,
è stata ritenuta l’illegittimità dell’introduzione di un
metodo esclusivamente parametrico per il calcolo delle tariffe
di distribuzione del gas, senza consentire il calcolo del
capitale investito sulla base dei costi effettivamente sostenuti
dalle imprese (metodo individuale).
Con la deliberazione n. 170/04 l’Autorità ha fissato il
criterio c.d. parametrico per la determinazione delle tariffe
di distribuzione del gas per il secondo periodo di regolazione
(1° ottobre 2004 al 30 settembre 2008), rinviando ad una
successiva deliberazione l’adozione del criterio di determinazione
della tariffa secondo il metodo individuale.
L’Autorità ha ritenuto di dover applicare al gas naturale
il criterio desumibile dall’art.1 quinquies, comma 7, della
legge 27 ottobre 2003, n. 290, con cui per il settore elettrico
è stato stabilito che il meccanismo del price-cap di aggiornamento
delle tariffe elettriche sia applicato limitatamente ai
costi operativi e agli ammortamenti, escludendo quindi i
costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito.
Il nuovo criterio introdotto consiste nell’applicare al
valore del vincolo sui ricavi (VRD) riconosciuto per l’anno
termico 2003-2004, il meccanismo del price cap, tenuto conto
del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici
mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, rilevato dall’Istat e di un coefficiente
di recupero di produttività pari al 5%, ponderato per la
quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento
sul totale del vincolo sui ricavi.
E’ poi necessaria una successiva operazione, in relazione
alla quale assume rilievo il tasso di remunerazione sul
capitale, fissato per il secondo periodo di regolazione
al 7,5% rispetto all’8,8% del periodo precedente.
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3. Con il ricorso in appello l’Autorità ha
innanzitutto precisato di aver prestato acquiescenza ed
ottemperato al profilo sub a) indicato in precedenza e relativo
all’omessa considerazione ai fini del calcolo del vincolo
sui ricavi di distribuzione dei nuovi investimenti.
L’oggetto del ricorso in appello principale è quindi limitato
alla seconda statuizione con cui il Tar ha ritenuto la deliberazione
n. 170/04 illegittima nella parte in cui era stata prevista
una percentuale di recupero di produttività costante (5%)
per l’intero periodo regolatorio, anziché decrescente.
Secondo l’Autorità, il recupero di produttività, contrariamente
a quanto sostenuto dal Tar, non sarebbe stato determinato
in maniera costante, ma sarebbe stato invece decrescente
perché applicato su una base di calcolo rappresentata dal
vincolo sui ricavi dell’anno precedente, già ridotta a seguito
dell’applicazione nell’anno precedente del c.d. metodo del
price-cap.
Il motivo è privo di fondamento.
L’Autorità ha utilizzato il coefficiente del recupero di
produttività al fine di incentivare le imprese al progressivo
raggiungimento dei costi efficienti, attraverso l’indicazione
dell’obiettivo di efficienza per il settore. Il metodo del
price cap per l’aggiornamento del vincolo sui ricavi risulta
infatti lo strumento essenziale per stimolare il recupero
di efficienza, incentivando le imprese ad attivare azioni
di riduzione dei costi con obiettivi ed effetti anche superiori
al tasso prefissato dall’Autorità, al fine di trattenere
i maggiori recuperi di produttività all’interno dell’azienda
stessa a titolo di profitto.
Costituisce fatto notorio la circostanza che i risparmi
derivanti dal miglioramento di efficienza vanno diminuendo
con gli anni fino addirittura ad esaurirsi (in assenza ad
esempio di nuove tecnologie o di nuovi processi produttivi,
come avviene negli Stati Uniti dove il recupero di produttività
nel comparto gas, elettricità e acqua è ormai prossimo allo
zero).
Di conseguenza, è corretto quanto affermato dal Tar, secondo
cui il recupero produttività deve essere decrescente.
Il coefficiente di recupero di produttività è stato invece
fissato dall’Autorità in maniera costante per l’intero periodo
di regolazione nella misura del 5 %.
Come già detto, l’Autorità non contesta che il recupero
di produttività debba essere decrescente, ma sostiene che
tale obiettivo sia stato, nel caso di specie, raggiunto
non attraverso una percentuale decrescente del recupero
di produttività, ma tramite una percentuale di recupero
di produttività costante applicata però su una quota di
VRD relativa a costi operativi e ammortamento decrescente.
Pur essendo vero che la percentuale di recupero di produttività
si applica su una base di calcolo decrescente (per effetto
della riduzione del VRD effettuata nell’anno precedente),
si osserva che in realtà tale riduzione non è assolutamente
significativa e soprattutto non è idonea a compensare in
modo proporzionato il fisiologico contrarsi dei livelli
di efficienza, che si determina man mano che il recupero
di produttività raggiunge un punto di equilibrio in cui
non c’è più spazio per significativi miglioramenti.
Come rilevato dal Tar, l’Autorità avrebbe, quindi, dovuto
stabilire livelli di efficienza in progressiva riduzione
da raggiungere nel periodo in questione, e parametrare a
questi il recupero di produttività obbligatorio per gli
operatori.
Nell’impugnato provvedimento e negli atti istruttori non
vi è invece alcuna traccia di una indagine mirata ad accertare
il corretto livello di progressiva diminuzione del recupero
di produttività in relazione ai decrescenti margini di recupero
di efficienza.
L’impugnata sentenza deve quindi essere sul punto confermata.
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4. L’Autorità ha anche impugnato la sentenza
di primo grado, in via meramente cautelativa nel caso in
cui fosse ritenuto che la statuizione di annullamento del
Tar abbia coinvolto anche la determinazione del tasso di
recupero di produttività fissato al 5 % da calcolare limitatamente
ai costi operativi e agli ammortamenti, escludendo quindi
i costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito.
La censura è inammissibile per difetto di interesse, in
quanto deve ritenersi che con l’impugnata sentenza il giudice
di primo grado non abbia annullato la deliberazione n. 170/04
anche sotto tali profili.
Pur essendo presenti nell’impugnata sentenza alcune considerazioni
relative all’aumento del livello di produttività dal 3 %
al 5 %, l’unica censura effettivamente accolta dal Tar è
stata quella relativa alla determinazione in misura costante
della percentuale del recupero di produttività.
Del resto, con la recente sentenza n. 3403/2005, resa in
sede di esecuzione, lo stesso Tar Lombardia ha sostanzialmente
“interpretato autenticamente” le proprie decisioni, qui
impugnate, rilevando che “la citata sentenza, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha annullato, per
quel che qui interessa, la delibera 170/04 nella parte in
cui l’AEEG ha aumentato il tasso di recupero della produttività
dal 3% al 5%, ma l’ha annullata nella parte relativa agli
artt. 7, punto 7.1 ed 8, che mantenevano il tasso di recupero
del 5% costante nel tempo. La misura del tasso iniziale
di recupero non è stata pertanto oggetto di annullamento
giurisdizionale”.
Peraltro, anche volendo convertire in motivi di ricorso
in appello incidentale le deduzioni svolte dall’impresa
appellata sul punto, si osserva che il coefficiente di recupero
di produttività adottato per la determinazione del vincolo
sui ricavi del secondo periodo di regolazione, pari al 5%,
risulta essere in linea con quello stabilito per il primo
periodo di regolazione, pari al 3%.
Infatti, la nuova percentuale del 5 % si applica solo sulle
componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla
quota ammortamento e non sul totale del vincolo, comprensiva
dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito,
come avveniva per il primo periodo di regolazione.
Tale scelta, effettuata in applicazione analogica di quanto
previsto per il settore elettrico dall’art. 1 quinques della
legge n. 290/2003, è del tutto logica e ragionevole in quanto
i costi del capitale investito sono variabili non dipendenti
dalla migliore efficienze delle imprese.
Inoltre, l’applicazione della nuova percentuale viene effettuata
su una quota parte del vincolo, corrispondente in media
al 58,16 % del vincolo, con la conseguenza che il tasso
del 5 % corrisponde, ed anzi è lievemente inferiore a quello
determinato nel primo periodo di regolazione nella misura
del 3 % ma da applicare all’intero vincolo (v. punto 6.4.
della Relazione tecnica).
E’ infine anche logico e ragionevole che l’Autorità determini
la base di partenza del recupero di produttività in misura
corrispondete a quella utilizzata nel precedente periodo
di regolazione, a condizione però che tale recupero sia
poi decrescente, come in precedenza affermato.
Di per sé non costituisce quindi motivo di illegittimità
il fatto che il tasso di recupero di produttività sia stato
determinato per il settore elettrico nella misura del 3,5
% (deliberazione n. 5/04), in quanto proprio in considerazione
della descritta esigenza di rendere decrescente tale margine
l’Autorità dovrà tenere conto anche di quanto effettuato
in relazione al settore elettrico, considerato che nella
stessa delibera 170/04 tale settore è stato richiamato per
analogie con il mercato del gas.
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5. Si deve a questo punto passare ad esaminare
i motivi dell’appello proposto dalla parte ricorrente in
primo grado.
Con una prima censura viene dedotta la violazione del principio
del giusto procedimento: gli operatori del settore non sarebbero
stati posti in grado di partecipare in modo effettivo al
procedimento.
La censura è infondata non perché ai procedimenti regolatori
non si applichino le norma sulla partecipazione e sulla
motivazione degli atti amministrativi, ma perché le regole
del giusto procedimento sono state in concreto rispettate.
Ai procedimenti regolatori condotti dalle Autorità indipendenti
non si applicano, infatti, le generali regole dell’azione
amministrativa che escludono dall’obbligo di motivazione
e dall’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
l'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi ed amministrativi generali (art.3 e 13
l. n. 241/90).
L’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste
al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri
e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art.
95 della Costituzione, è giustificato anche in base all’esistenza
di un procedimento partecipativo, inteso come strumento
della partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo
della dialettica propria delle strutture rappresentative.
In assenza di responsabilità e di soggezione nei confronti
del Governo, l’indipendenza e neutralità delle Autorità
può trovare un fondamento dal basso, a condizione che siano
assicurative le garanzie del giusto procedimento e che il
controllo avvenga poi in sede giurisdizionale.
Del resto, non è pensabile che l’attività di regulation
venga svolta senza la necessaria partecipazione al procedimento
dei soggetti interessati: nei settori regolati dalle Autorità,
in assenza di un sistema completo e preciso di regole di
comportamento con obblighi e divieti fissati dal legislatore,
la caduta del valore della legalità sostanziale deve essere
compensata, almeno in parte, con un rafforzamento della
legalità procedurale, sottoforma di garanzie del contraddittorio
(la dottrina ha sottolineato che si instaura una correlazione
inversa tra legalità sostanziale e legalità procedurale:
quanto meno è garantita la prima, per effetto dell’attribuzione
alle Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi
non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza
di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i soggetti
interessanti nel procedimento finalizzato all’assunzione
di decisioni che hanno un impatto così rilevante sull’assetto
del mercato e sugli operatori).
Uno strumento essenziale per arricchire la base conoscitiva
dell’attività di regolazione è costituito dalla consultazione
preventiva, volta a raccogliere il contributo informativo
e valutativo dei soggetti interessati.
Tale consultazione preventiva viene svolta da tempo proprio
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas attraverso
audizioni e meccanismi di “notice and comment”, con cui
viene data preventivamente notizia del progetto di atto
e viene consentito agli interessati di fare pervenire le
proprie osservazioni, che richiedono poi necessariamente
che l’atto regolatorio venga motivato.
Nel caso di specie, tutto questo è avvenuto: in data 29
luglio 2004 l’Autorità ha pubblicato un documento per la
consultazione finalizzato all’adozione della deliberazione
impugnata, composto da ben 51 pagine in cui erano esposti
i contenuti e le finalità del provvedimento da adottare.
Contestualmente alla pubblicazione di tale documento è stato
fissato il termine del 10 settembre 2004 per presentare
osservazioni da parte dei soggetti interessati.
Tale termine, superiore a 40 giorni, era certamente idoneo
a consentire la partecipazione al procedimento, come dimostra
la presentazione di osservazioni.
In alcun modo può assumere rilievo la scadenza del termine
nel periodo feriale, tenuto conto che una sospensione di
termini in tale periodo è prevista per i soli procedimenti
giurisdizionali e non per quelli amministrativi, quali sono
i procedimenti condotti dalle Autorità indipendenti.
Inoltre, sia nelle premesse dell’impugnato provvedimento
che nella allegata relazione tecnica sono contenute le motivazioni
della deliberazione e sono anche prese in considerazione
alcune delle osservazioni pervenute.
Tutto ciò dimostra come nel caso di specie non vi sia stata
alcuna lesione delle regole del giusto procedimento.
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6. Con altra censura viene sostenuto che
con l’impugnata deliberazione sarebbero stati definiti criteri
puntuali e precisi solo per gli operatori che intendono
utilizzare il metodo parametrico, mentre la regolamentazione
del calcolo per il vincolo sui ricavi basato sui dati concreti
della gestione è stata rinviata ad un futuro provvedimento.
Sotto questo profilo, il sistema tariffario sarebbe tutt’altro
che “certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”,
come prescrive l’art. 1 della legge 14 novembre 1995, n.
481; inoltre, in tal modo le imprese sarebbero impossibilitate
a programmare la propria attività nel lungo periodo.
Sarebbe inoltre irragionevole affermare, come fatto dall’Autorità,
che il metodo di calcolo individuale sarebbe quello ordinario,
quando poi, in contrasto con tale premessa, l’adozione di
tale metodo viene rinviata ad un futuro provvedimento.
La censura è infondata.
Sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, la
determinazione della tariffa con metodo individuale doveva
essere preceduta dalla definizione dei relativi criteri
e dalla necessaria consultazione degli operatori.
E’ quindi del tutto ragionevole che l’Autorità abbia rinviato
l’adozione di tale metodo dopo l’espletamento della necessaria
istruttoria, tanto più che già stata riconosciuta agli operatori
la possibilità di avvalersi del metodo de quo con effetto
retroattivo dal 1° ottobre 2004 (art. 13.2 della deliberazione
impugnata).
Il rinvio del temine previsto per la conclusione di tale
procedimento costituisce elemento estraneo all’oggetto del
presente giudizio, anche perché i soggetti interessati avrebbero
comunque potuto utilizzare gli strumenti previsti dall’ordinamento
per reagire all’eventuale inerzia o a ritardi dell’Autorità.
Con deliberazione n. 171 del 2 agosto 2005 l’Autorità ha
approvato le modalità applicative del regime individuale
e, di conseguenza, ogni questione relativa al contenuto
di tali modalità potrà essere eventualmente fatta valere
in sede di impugnazione di tale deliberazione.
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7. E’ infondata anche l’ulteriore censura
con cui viene contestata la quantificazione del tasso di
remunerazione del capitale investito, fissato al 7,5 % invece
del precedente 8,8 % (la remunerazione sarebbe inoltre inferiore
rispetto ad attività meno rischiose, quali il trasporto
del gas).
Si osserva che il tasso di remunerazione del capitale investito
viene generalmente calcolato come somma di due componenti:
tasso di attività senza rischio e premio per il rischio
imprenditoriale, che è più alto quanto più è rischiosa l’attività
di cui si tratta.
In relazione al livello del tasso di rendimento delle attività
prive di rischio, la decisione di utilizzare la media di
12 mesi (1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003) dei rendimenti
lordi del BTP decennale benchmark rilevato dalla Banca d’Italia
quale tasso delle attività prive di rischio risulta del
tutto logica e ragionevole.
E’ corretto utilizzare per tale elemento dati storici e
costanti, laddove ci si trovi in condizioni economiche sufficientemente
stabili (come negli ultimi anni), mentre invece negli anni
di forti fluttuazioni inflazionistiche e di tassi vengono
valutate anche le aspettative.
Pertanto, è legittima la determinazione di un tasso delle
attività prive di rischio nella misura costante del 4,25
% per tutto il periodo regolatorio (le stesse considerazioni
valgono per il tasso di inflazione).
Tale scelta è stata correttamente motivata dall’Autorità,
che ha evidenziato come “il riferimento a un lasso temporale
di 12 mesi rappresenti un ragionevole punto di equilibrio
tra l’esigenza di sterilizzare gli effetti di situazioni
contingenti e il mantenimento del valore prospettico del
rendimento di titoli di lungo periodo”.
Peraltro in presenza di una inattesa e rilevante modifica
dei dati presi in considerazione, le imprese potranno sempre
chiedere all’Autorità di intervenire in autotutela e modificare
i parametri del criterio in questione.
La riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito
al 7,5 % è stata quindi in parte determinata dalla riduzione
del tasso di rendimento delle attività prive di rischio,
sceso dal 4,7 % del precedente periodo regolatorio al 4,25
%.
Anche il raffronto con i tassi fissati per altre attività,
quali il trasporto del gas e l’energia elettrica, non dimostra
l’irragionevolezza del tasso del 7,5 % fissato per la distribuzione
del gas, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante
incidentale, per tali altre attività è oggi fissato un tasso
di remunerazione del capitale investito inferiore al 7,5
% (nella misura del 6,7 % per il trasporto del gas sulla
base della deliberazione n. 166/05 e del 6,8 % per l’attività
di distribuzione dell’energia elettrica sulla base della
deliberazione n. 5/04).
Non è quindi vero che con l’impugnata deliberazione sia
stata prevista una remunerazione ridotta rispetto ad attività
meno rischiose o una contraddittoria fissazione del c.d.
parametro Beta.
Va inoltre rilevato come la riduzione del tasso in questione
non deriva da un errore di calcolo commesso dall’Autorità
nell’applicare il valore del parametro Drp, che è stato
evidentemente ridotto rispetto al precedente periodo regolatorio.
Si deve quindi ritenere che la determinazione del tasso
del 7,5 % per la remunerazione del capitale investito sia
esente da vizi di legittimità e in alcun modo si pone in
contrasto con altre deliberazioni della stessa Autorità.
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8. Con ulteriore censura l’appellante lamenta
che l’articolazione tariffaria determinata dall’Autorità,
la quale prevede una quota fissa ed una variabile su scaglioni
di consumo, stabilisca che la prima resti costante al variare
di questi ultimi: in tal modo, la copertura dei costi fissi
avverrebbe attraverso ricavi variabili e dipendenti dal
gas consumato.
La censura è infondata, in quanto la previsione di una quota
costante della tariffa è del tutto ragionevole con riguardo
alla copertura dei costi fissi sostenuti dalle imprese.
Con riferimento all’esiguità della quota fissa, si osserva
che la censura è stata proposta senza alcuna idonea dimostrazione
dell’effettiva inadeguatezza della quota fissata dall’Autorità.
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9. L’appellante deduce anche che il metodo
tariffario adottato con l’impugnata deliberazione n. 170/04
è inattendibile, in quanto fondato sul mero aggiornamento
di dati relativi a precedenti anni termici, determinati
sulla base della precedente deliberazione n. 237/00, già
annullata sul punto dal Tar con sentenze passate in giudicato.
Osserva il Collegio che l’analisi delle indicazioni rivenienti
dalla relazione istruttoria che accompagna il provvedimento
consentono di confutare l’assunto svolto dall’appellante
incidentale.
Nella relazione si dà atto che la citata deliberazione n.
237/00 è stata annullata nella parte in cui non riconosceva
agli esercenti che disponevano di “dati concreti” e certi
relativi ai costi del capitale investito, di determinare
la componente del VRD corrispondente a tali costi (componente
CCD) sulla base di tali dati (profilo sub (a)).
In ottemperanza alle pronunce relative a tale profilo, l’Autorità
ha introdotto (prima con la deliberazione 26 giugno 2002,
n. 122/02 e poi, in seguito all’annullamento di tale deliberazione
per motivi di ordine procedurale, con la deliberazione 31
luglio 2003, n. 87/03) una procedura di calcolo del capitale
investito di tipo “individuale”, fondata sul metodo del
costo storico rivalutato, cui potevano accedere gli esercenti
che disponevano di dati concreti.
Nella medesima relazione si significa altresì che il contesto
normativo e fattuale nel quale intervenivano le pronunce
giurisdizionali relative al predetto profilo era caratterizzato
dal fatto che (non sussistendo particolari obblighi circa
le modalità di redazione e di predisposizione dei bilanci)
pochi erano gli operatori che potevano disporre di dati
di bilancio sufficientemente attendibili dai quali potessero
trasparire in modo certo ed univoco gli investimenti effettuati
nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture.
In un tale contesto, pertanto, la possibilità di accedere
ad una metodologia di calcolo “alternativa” a quella fondata
sul metodo parametrico (c.d. metodologia “individuale”)
è stata configurata dal giudice amministrativo come uno
strumento di natura “eccezionale”, in quanto un esercente,
solo “in virtù della propria efficienza”, era in grado di
disporre di tali “dati concreti”.
L’“eccezionalità” dell’accesso alla metodologia individuale
di calcolo dei costi del capitale investito ha enfatizzato
l’esigenza che la metodologia parametrica fosse in grado
di riflettere la ricca fenomenologia delle forme di gestione
del servizio, nonché le conseguenti specificità che connotano
ciascuna di tali forme. Conseguentemente il giudice amministrativo
ha asserito la non significatività del campione originariamente
assunto dall’Autorità alla base della determinazione della
metodologia parametrica.
Peraltro, il contesto normativo e fattuale nel quale sono
intervenute le pronunce giurisdizionali è radicalmente mutato.
Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 10, del decreto
legislativo n. 164/00, a decorrere dall’1 gennaio 2002,
tutte le imprese del gas (e quindi anche le imprese di distribuzione)
sono tenute alla certificazione di bilanci; dall’altro lato,
dal 2003 sono divenuti efficaci gli obblighi di separazione
contabile ed amministrativa previsti dalla deliberazione
n. 311/01.
Conseguentemente, la disponibilità di “dati concreti” non
è condizione “eccezionale” di pochi esercenti particolarmente
efficienti, ma costituisce la condizione generale in cui
tutti gli esercenti versano. In altre parole: tutti gli
esercenti sono nelle condizioni di poter disporre di “dati
concreti” che evidenzino in modo certo ed univoco i costi
afferenti l’esercizio dell’attività di distribuzione.
Inoltre, il provvedimento consente di determinare l’intero
vincolo sui ricavi VRD sulla base del metodo individuale.
Una tale previsione amplia gli orizzonti di tutela richiesti
dalle pronunce del Tribunale (e riconosciuti dalla richiamata
deliberazione n. 87/03), in base alle quali il metodo individuale
doveva avere ad oggetto la componente relativa al capitale
investito (con la conseguenza che la componente relativa
ai costi di gestione doveva essere calcolata secondo le
formule parametriche previste dalla deliberazione n. 237/00).
A fronte di una tale ampia possibilità riconosciuta dal
nuovo sistema e della piena tutela che esso offre a tutti
gli esercenti il servizio, vengono meno le esigenze, emerse
nel primo periodo di regolazione, di adeguare le “rigidità”
del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni
del servizio che caratterizza il settore.
La Sezione deve allora convenire, in adesione alle indicazioni
svolte in sede difensiva dalla difesa erariale sulla scorta
dei dati risultanti dalla citata relazione istruttoria,
che il suddetto mutamento strutturale delle coordinate in
relazione alle quali era intervenuto il suddetto annullamento
giurisdizionale consente di reputare superate le ragioni
delle illegittimità originariamente colte con riguardo alla
precedente delibera tariffaria.
Ed invero, poiché tutti gli esercenti possono accedere al
metodo individuale –metodo che risulta definitivamente varato
nelle more del giudizio- non v’è alcuna esigenza che il
metodo parametrico sia rappresentativo della peculiarità
di ciascun esercente. Il metodo “ordinario” è infatti uno
strumento alternativo del quale può disporre l’esercente
che ritiene assicurata, dalle tariffe approvate dall’Autorità
per il precedente anno termico, un’adeguata copertura dei
costi sostenuti per l’erogazione del servizio. In tale ipotesi,
infatti, l’esercente può ritenere meno dispendioso applicare
tariffe già approvate, piuttosto che porre in essere gli
adempimenti procedimentali, certamente più articolati e
complessi, che una procedura di calcolo fondata sull’esame
di dati concreti ragionevolmente prevederà.
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10. Con ulteriore censura viene affermato
che la delibera n. 170/04 fonda il calcolo delle tariffe
di distribuzione su bilanci che non contemplavano gli adempimenti,
con i relativi oneri, imposti successivamente dall’Autorità
in tema di qualità, libero accesso alla rete e predisposizione
dei codici di rete, e pertanto non prevede la possibilità
di recuperare i costi sostenuti per adeguarvisi.
Anche detta censura non merita favorevole considerazione.
Occorre infatti rimarcare, in primo luogo, che gli obblighi
imposti alle imprese in tema di predisposizione del codice
di rete, libero accesso alla stessa ed adeguamento a determinati
livelli di qualità nell’erogazione dei servizi si fondano
su disposizioni di legge che non prevedono la corresponsione
di alcuna somma per il recupero dei costi necessari ad adeguarvisi.
Non risulta poi richiamato in modo pertinente il principio
di remunerazione del capitale, visto che tali adempimenti
comportano per le imprese costi operativi e non investimenti
di capitali.
Il Primo Giudice ha poi correttamente rimarcato che il libero
accesso alle reti, che implica la predisposizione del codice
di rete, è principio fondante del sistema di liberalizzazione,
sicché sarebbe illogico prevedere una copertura tariffaria
dei relativi costi. Non è concettualmente ammissibile che
i costi di una condotta costituente la naturale esplicazione
di un sistema liberalizzato debbano essere oggetto di una
specifica remunerazione in sede tariffaria.
A tale rilievo si aggiunga,per quel che afferisce agli obblighi
in tema di qualità dei servizi, che si tratta di una misura
fondata sull’art. 2, comma 12, lett. h) della legge n. 481/95,
che grava in eguale misura su tutti gli operatori, ed é
atta a garantire l’efficienza del sistema e delle imprese
che vi operano.
La Sezione deve in definitiva convenire che la scelta dell’Autorità
di non prevedere una copertura dei costi connessi all’adempimento
di tali obblighi appare logica nella misura in cui l’efficienza
nel settore non può essere raggiunta a spese dei consumatori
i cui interessi sono oggetto di tutela legislativa ex art.
1, comma 1, legge n. 481/95.
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11. Va inoltre disattesa la censura ulteriore
con la quale si lamenta che la delibera impugnata non avrebbe
tenuto conto, nella determinazione delle tariffe, della
diversità dei costi di distribuzione da zona a zona.
Dall’analisi del documento di consultazione e della relazione
istruttoria si ricava che l’Autorità, nel rideterminare
il sistema tariffario, si è data carico di effettuare una
semplificazione del medesimo, allo scopo di favorire un
incremento della concorrenza nel mercato del gas naturale.
Premessa di tale scelta è stata la considerazione che la
differenziazione tariffaria tra località costituisce, in
effetti, un costo aggiuntivo per le imprese che intendono
entrarvi e si traduce, in definitiva, in un ostacolo alla
concorrenza. Donde la percepita necessità di operare sulla
struttura delle tariffe al fine sia di impedire sussidi
incrociati tra imprese di distribuzione e imprese di vendita
appartenenti al medesimo gruppo societario; sia di facilitare
l’ingresso di nuovi operatori mercé la definizione di regole
certe ed uniformi per la determinazione del costo di accesso
alla rete (vedi il documento di consultazione del 24 luglio
2004 che, a pagina 16, osserva come la variabilità del sistema
tariffario ostacoli lo sviluppo della concorrenza nella
fornitura al cliente finale nella misura in cui costringe
gli operatori a complicate procedure di calcolo ed a differenziare
l’offerta per ciascuna località; similmente a pagina 8 della
relazione si mette in evidenza che la semplificazione del
sistema tariffario può favorire l’entrata sul mercato di
imprese che intendano operare su ampia scala).
Occorre soggiungere che la necessità di favorire una semplificazione
del sistema tariffario è chiaramente connessa al passaggio,
giusta il decreto legislativo n. 164/2000, dal sistema basato
sull’esercizio delle attività di distribuzione e di vendita
da parte di un unico soggetto integrato ad un modello connotato
dalla necessaria separazione societaria e contabile tra
le attività di distribuzione e di vendita. A fronte di detta
operazione si poneva infatti la necessità di garantire la
neutralità delle scelte operate dall’impresa di distribuzione
in termini di articolazione delle tariffe.
In altre parole, la misura di riduzione della variabilità
dell’articolazione tariffaria si è posta come supporto strutturale
all’avviato processo di liberalizzazione onde evitare che
la libertà di determinazione della struttura tariffaria
fosse utilizzata come strumento distorsivo della concorrenza
a favore delle società collegate alle imprese di distribuzione
nella logica dei sussidi incrociati, dando la stura ad una
vera e propria sostanziale barriera di ingresso ai danni
dei new comers.
Nell’effettuare tale operazione l’Autorità non ha però obliterato
le differenze esistenti tra i vari ambiti della distribuzione,
perché all’articolo 4 dell’impugnato provvedimento ha previsto
l’applicazione alle tariffe determinate con metodologia
uniforme di un apposito coefficiente correttivo di ambito,
costituito dal rapporto tra la somma dei valori dei vincoli
per l’anno 2004 nelle località di ciascun ambito interessato
e la somma dei ricavi convenzionali calcolati con riferimento
ai consumi effettuati nell’anno termico 2001/2002 ed ai
clienti forniti al 30 giugno 2002.
Le diversità di ambito sono state quindi prese in considerazione
nel provvedimento impugnato in guida da evidenziare la fragilità
della censura al riguardo mossa dall’appellante incidentale
sul punto.
Quanto, poi, allo specifico profilo di censura teso a stigmatizzare
la previsione di una quota costante nonché l’esiguità della
quota, il Collegio di prime cure ha coerentemente opposto,
per un verso, che la copertura dei costi fissi non può che
avvenire tramite una quota tariffaria anch’essa costante;
e, sotto altro aspetto, che la quota pesa in modo consistente
sulla determinazione della tariffa sulla bade di indicazioni
che non sono vinte, neanche in appello, da una convincente
prova in senso contrario. Posto infatti che la congrua remunerazione
dei costi e del capitale deve essere assicurata dalla tariffa
complessivamente traguardata, non risulta dimostrato che
detta esigenza sia frustrata dalla mera articolazione della
tariffa in una quota fissa ed una variabile. Sul punto giova
poi rammentare che l’articolo 4 in contestazione non incide
sull’entità della tariffa ma solo sulla variabilità della
sua articolazione.
Non è poi persuasivo l’ulteriore rimprovero mosso in sede
di appello al provvedimento impugnato teso ad evidenziare
la necessità di non intaccare la leva commerciale data dalla
possibilità di articolare la tariffa sulla base della specialità
dei mercati di riferimento, delle fasce climatiche e del
mix dei clienti. L’attività di distribuzione non è infatti
un mercato contendibile ma un servizio di pubblica utilità
svolto in regime concessorio. La semplificazione tariffaria
costituisce quindi un intervento coerente con i parametri
legislativi di cui all’articolo 1 della legge n. 481/1995
ed all’articolo 23 del decreto legislativo n. 164/2000 in
punto di trasparenza e certezza del regime tariffario; e
tanto in una prospettiva attenta a valorizzare il miglioramento
del servizio ed il perseguimento di obiettivi sociali.
Quanto infine all’accento posto sul rischio che la previsione
di una quota fissa, indipendente dalla capacità richiesta
e conferita, possa incentivare comportamenti contrari al
regolare funzionamento del servizio, segnatamente sotto
il profilo della prenotazione di più capacità rispetto a
quella necessaria, occorre rilevare che la soluzione di
questo problema è stato affidato, a partire dalla delibera
n. 138/2004, alla predisposizione di penali; e tanto proprio
al fine di evitare che la repressione di comportamenti scorretti
od opportunistici degli utenti si riflettesse nel meccanismo
di formazione della tariffa in relazione al metodo di formazione
della quota fissa.
In questo solco si inserisce la delibera 170. In particolare
a pagina 12 della relazione tecnica si rileva che “a differenza
del precedente sistema tariffario, che prevedeva l’applicazione
di un corrispettivo per la capacità conferita nei punti
di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/anno,
per il secondo periodo di regolazione è definito un unico
corrispettivo fisso identico per scaglione di consumo a
livello nazionale, indipendente dai consumi e quindi dallo
scaglione di appartenenza del cliente finale”. Le ragioni
di questa scelta sono illustrate e alla pagina 18 del già
citato documento per la consultazione.
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12. Viene infine dedotto che la delibera
impugnata non preveda penali per gli utenti che prelevano
quantità di gas maggiori rispetto a quelle stabilite dalla
delibera n. 138/04, la quale rimandava proprio all’odierno
provvedimento la loro definizione.
Anche questo motivo deve essere respinto.
La determinazione delle penali per il superamento dell’impegno
giornaliero nei punti di riconsegna con prelievi superiori
a 200.000 metri cubi standard non è stata obliterata, ma
correttamente riportata nella materia delle modalità di
accesso alla rete di distribuzione e, quindi, troverà una
sua compiuta disciplina nel codice di rete tipo per il servizio
di distribuzione, in corso di emanazione da parte dell’Autorità.
Nelle more del varo di detta disciplina deve reputarsi ultravigente
il sistema delineato dalla delibera 138 di cui sopra.
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13. In conclusione, il ricorso in appello
principale deve essere in parte respinto e in parte dichiarato
inammissibile e anche deve essere respinto il ricorso in
appello incidentale.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, riunisce gli appelli, in parte, respinge
e in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 5422/2005
e respinge altresì il ricorso n. 6609/2005.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 6-12-2005 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Giuseppe Romeo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Francesco Caringella Consigliere Rel. ed Est.
Roberto Chieppa Consigliere Rel.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...11/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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