| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 aprile 2006 n. 1743
Pres. Santoro – Est. Carlotti
Comune di Corigliano Calabro (Avv.ti F. Attinà, A. Aloi)
c. Cooperativa Sociale Futura a r.l. (Avv.ti F. Filicetti,
G. Spataro) |
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Contratti della P.A. – Servizi pubblici –
Gara – Affidamento della gestione di un complesso museale
– Necessità di personale lavorativo durante tutto l’orario
d’apertura – Offerte – Prevista utilizzazione di lavoratori
“a progetto” – Esclusione - Illegittimità
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Nella gara per l’affidamento della gestione
annuale di un complesso museale, a fronte della necessità,
espressa dal disciplinare di gara, di personale lavorativo
durante l’intero orario di apertura al pubblico, è illegittima
l’esclusione della concorrente dovuta alla prevista utilizzazione
di lavoratori assunti con contratto c.d. “a progetto”; l’irrilevanza,
ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro “a
progetto”, della pre-determinazione del tempo impiegato
per l’esecuzione della prestazione, infatti, non implica
che alle parti sia recisamente precluso di accordarsi su
una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta
necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo
contrattualmente individuato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1743/06 REG.DEC.
N. 7939 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 7939 del 2004 proposto
dal
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COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, costituitosi
in persona del Sindaco l.r. p.t., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Francesca Attinà ed Aldo Aloi, elettivamente
domiciliato in Roma, via del Viminale, n. 43, presso lo
studio dell’avv. Pasquale Mosca;
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contro
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la COOPERATIVA SOCIALE FUTURA A R.L.,
costituitasi in persona del Presidente l.r. p.t., dott.
Antonio Fino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Filicetti e Giovanni Spataro, elettivamente domiciliata
in Roma, via Principe Amedeo, n. 126, presso lo studio dell’avv.
Serafino Conforti;
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e nei confronti
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della COOPERATIVA SOCIALE SINERGIE A R.L.,
quale capogruppo mandataria dell’A.t.i. FRAMUNDO, non costituitesi
in giudizio;
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per la riforma
della sentenza n. 1422 del 7.5.-11.6.2004/15.6.2004, pronunciata
dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
di Catanzaro;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa
sociale “Futura” a r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
uditi alla pubblica udienza del 29.11.2005 l’avv. Mastrangelo,
su delega dell’avv. Spataro, per la Cooperativa appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. Viene in decisione l’appello interposto
dal Comune di Corigliano Calabro contro la sentenza, specificata
in epigrafe, con cui il T.a.r. della Calabria, sedente in
Catanzaro, accolse il ricorso promosso dalla Cooperativa
sociale “Futura” a r.l. (nel prosieguo, per brevità, solamente
“Cooperativa Futura”), annullando, per l’effetto, gli atti
con esso avversati e, segnatamente:
- i verbali della Commissione di gara, n. 1 del 3.7.2003,
n. 2 del 4.7.2003, n. 3 del 7.7.2003, n. 4 dell’8.7.2003,
nelle parti relative a) all’esclusione della società, odierna
appellata, dalla gara avente ad oggetto l’affidamento della
gestione del Castello Ducale di Corigliano Calabro e b)
all’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della
a.t.i. Framundo;
- la deliberazione della Giunta comunale di Corigliano n.
305 del 15.7.2003, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva
della gara predetta;
- la determinazione del Responsabile del settore n. 9 Didattico
– Culturale del medesimo Comune, n. 321 del 3.12.2003, confermativa
della suddetta delibera giuntale.
Nel grado di giudizio così instaurato si è costituita la
Cooperativa Futura, contestando tutte le difese avversarie
e concludendo per l’integrale conferma della sentenza impugnata,
previa reiezione del gravame.
All’udienza del 29.11.2005, esaurita la discussione, il
ricorso è stato trattenuto per la decisione.
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2. Per una migliore comprensione della vicenda
dalla quale ha tratto origine la presente controversia,
giova premettere alcuni cenni in punto di fatto.
La Cooperativa Futura impugnò i surrichiamati verbali della
procedura indetta dal Comune di Corigliano Calabro (ed espletata
nelle forme della trattativa privata) con deliberazione
di Giunta comunale n. 228/2003, per l’affidamento, con carattere
sperimentale, della gestione, per un solo anno, del Castello
Ducale e del relativo allestimento museale, nonché di tutte
le pertinenze.
In dettaglio, l’impugnativa fu diretta sia contro l’esclusione
della società predetta dalla procedura selettiva, sia nei
confronti della provvisoria aggiudicazione disposta in favore
dell’impresa controinteressata.
Vennero altresì gravate: a) la successiva deliberazione
della Giunta comunale n. 305 del 15.7.2003, recante l’aggiudicazione
definitiva e b), con motivi aggiunti, la determinazione
del Responsabile del settore n. 9, confermativa della deliberazione
testé menzionata.
Il T.a.r., dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali
d’irricevibilità, accolse nel merito il ricorso introduttivo,
con riferimento al primo ordine di censure.
Osservò, difatti, il primo giudice che la commissione giudicatrice
aveva deciso l’esclusione dalla procedura della società
ricorrente sulla base della ritenuta inidoneità del piano
finanziario da questa confezionato, relativamente alla voce
“costo del lavoro”, non essendo stato dichiaratamente rispettato
l’art. 13 del disciplinare, nella parte in cui la normativa
di gara imponeva la fornitura di dieci unità di personale
nei giorni e per tutto l’orario di apertura al pubblico
del Castello Ducale.
A tal riguardo, va detto che l’originaria ricorrente previde,
in effetti, l’applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro (dei dipendenti delle aziende dei servizi pubblici,
della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero)
soltanto ad otto delle unità di personale complessivamente
adibite al servizio bandito, mentre per le residue due unità
indicò un inquadramento con contratto di prestazione professionale
a progetto.
Il piano finanziario, così congegnato, secondo la commissione,
si palesava incompatibile con l’art. 13 del disciplinare,
giacché per il personale non inquadrato con rapporto di
lavoro subordinato non sarebbe stato possibile garantire
l’osservanza dell’obbligo di orario stabilito dalla medesima
lex specialis, «anche in relazione alla possibile estensione
dell’orario minimo di cui all’art. 14 del capitolato».
Il T.a.r. opinò tuttavia che la motivazione addotta dalla
commissione di gara a sostegno dell’esclusione poggiasse
sul travisamento della reale fisionomia giuridica assunta
recentemente dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (cc.dd. “co.co.co”).
La commissione, in particolare, avrebbe erroneamente ravvisato
un’inesistente incompatibilità tra il contratto per prestazione
professionale a progetto, come disciplinato nell’art. 4,
1° comma, lett. c), della legge 14.2.2003, n. 30 (c.d. “legge
Biagi”), e la previsione di un obbligo negoziale di osservare
un orario di lavoro prestabilito.
Per contro, il Collegio calabrese ritenne che l’unica rilevante
differenza tra le suddette collaborazioni coordinate e continuative,
anche nella nuova configurazione risultante dall’art. 4
della legge n. 30/2003, e gli ordinari rapporti di lavoro
dipendente concernesse unicamente la mancanza, nelle prime,
del requisito della subordinazione, intesa come assoggettamento
del lavoratore al potere gerarchico ed organizzativo del
datore, e che, di converso, nessun rilievo distintivo potesse
invece attribuirsi ad altri elementi, come la predeterminazione
di un orario o l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione
produttiva datoriale.
Sulla scorta di tali rilievi il tribunale giudicò censurabile
la motivazione del provvedimento di esclusione della società
ricorrente dalla gara e, per l’effetto, accolse il ricorso,
con assorbimento delle altre doglianze.
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3. L’appello interposto dal Comune di Corigliano
Calabro s’impernia sulla critica al riferito impianto argomentativo
sottostante la sentenza impugnata.
L’ente civico appellante ripropone le difese spiegate in
prime cure, in particolare ribadendo l’argomento dell’assoluta
incompatibilità tra i rapporti a progetto (in cui difetterebbe
sempre il vincolo d’orario) e l’esigenza, fortemente avvertita
dall’amministrazione comunale, di garantire la presenza
continuativa del personale in questione per tutti i giorni
e per tutto l’orario settimanale di apertura del Castello.
Secondo le tesi patrocinate dal Comune di Corigliano Calabro,
il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
risulterebbe essenzialmente connotato dall’elevata autonomia
riconosciuta al collaboratore, anche per quanto concerne
la gestione del tempo di lavoro, dovendo questi unicamente
assicurare il conseguimento del “risultato” della locatio
operarum e non anche l’osservanza di specifiche modalità
temporali di svolgimento della prestazione negozialmente
convenuta.
Di qui la conclusione della piena legittimità dell’esclusione
disposta dalla commissione giudicatrice, stante l’inanità
del piano finanziario presentato dalla Cooperativa Futura
in relazione a quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 della
normativa di gara, non disponendo la società appellata di
alcuno strumento giuridicamente vincolante per interferire
sulle scelte dei due soggetti ad essa legati da un rapporto
di “co.co.co”.
A pretesa dimostrazione dell’erroneità delle considerazioni
svolte dal primo decidente, il Comune di Corigliano Calabro
deduce inoltre che il contratto effettivamente stipulato
dalla Cooperativa sociale con i due collaboratori sunnominati,
non prevedeva in realtà alcuna predeterminazione dell’orario
di lavoro e tanto meno contemplava la potestà datoriale
di estendere, in caso di necessità, l’orario minimo di servizio,
siccome prescritto dall’art. 14 del disciplinare.
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4. Così ricostruiti termini essenziali delle
questioni devolute alla cognizione del Collegio, emerge
con evidenza l’infondatezza dell’appello. Ed invero, l’insistenza
con la quale il Comune appellante torna a riproporre l’equazione
concettuale stabilita tra l’“assenza del vincolo della subordinazione”
e la pretesa “impossibilità di garantire il rispetto delle
obbligazioni contrattuali connesse alla gestione”, è indizio
eloquente della carente comprensione dei profondi cambiamenti,
recentemente intervenuti nell’ambito della c.d. “parasubordinazione”
e dell’autoimprenditorialità, per effetto dell’entrata in
vigore degli artt. 61-69 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).
Le disposizioni richiamate disciplinano, infatti, un’innovativa
tipologia contrattuale, denominata “lavoro a progetto”,
precipuamente finalizzata (insieme alle altre figure di
“nuovi lavori”, del pari regolate dal decreto) alla gestione
flessibile delle risorse umane; nondimeno, la figura è stata
introdotta anche allo scopo, nient’affatto secondario, di
scongiurare il ripetersi, in futuro, dell’abusivo fenomeno
dell’utilizzo improprio e talora fraudolento delle collaborazioni
coordinate e continuative.
Nella fisionomia, ora positivamente tipizzata, del “lavoro
a progetto”, gli eventuali tratti della continuità e del
coordinamento della prestazione lavorativa non si presentano
più in rapporto di radicale antitesi e di irriducibile alterità
rispetto al modello normativo, ancorché quest’ultimo rimanga
indubbiamente all’interno dell’ampio alveo dell’autonomia
organizzativa.
I peculiari connotati della nuova forma di rapporto di lavoro,
destinata a sostituire i vecchi “co.co.co.”, è stata ben
messa in luce dalla circolare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali n. 1 dell’8 gennaio 2004, avente
ad oggetto la «Disciplina delle collaborazioni coordinate
e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo
n. 276/03».
Nella circolare si chiarisce, tra l’altro, che, in forza
della recente normativa, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono
ora potersi ricondurre «a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato
per l'esecuzione della attività lavorativa» (così l’art.
61 del D.Lgs. n. 276/2003).
Non è stato dunque sostituito l'art. 409, n. 3, c.p.c.,
ma sono state piuttosto precisate le modalità di svolgimento
della prestazione di lavoro del collaboratore, onde consentirne
una più agevole qualificazione nel senso della autonomia
o della subordinazione.
Non rientrano poi, per espressa previsione normativa, nel
campo applicativo della nuova figura le prestazioni occasionali,
intendendosi come tali i rapporti, intrattenuti con lo stesso
committente, di durata complessivamente non superiore a
trenta giorni nel corso dell'anno solare (salvo che il compenso
percepito nell’arco del medesimo periodo, con il medesimo
committente, sia superiore a 5.000 euro); tanto perché siffatte
prestazioni, proprio in ragione della loro breve durata,
sono state considerate incompatibili con lo svolgimento
di un “progetto” o di un “programma o di una fase di esso”
(alludendo il primo termine ad un tipo di attività cui è
direttamente riconducibile un risultato finale, e la seconda
locuzione alla differente situazione in cui l’obiettivo
perseguito consista unicamente nella produzione di un risultato
parziale, destinato ad essere integrato, in vista di uno
scopo comune, con altre lavorazioni).
Tra i requisiti qualificanti del modello contrattuale approntato
dal legislatore vi sono dunque il progetto, il programma
di lavoro o la fase di esso, cosicché le coordinate destinate
a delineare esattamente il perimetro esterno dell'autonomia
del collaboratore andranno d’ora in poi ravvisate: a) nello
svolgimento di un’attività lavorativa, contrattualmente
definita e funzionalizzata alla realizzazione del progetto,
del programma di lavoro o della fase di esso (“vincolo teleologico”);
b) nella necessaria coordinazione tra il lavoratore “a progetto”
con il committente (“nesso organizzativo”), e c) nell'irrilevanza
del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione (“elemento
negativo”).
Quest’ultimo connotato, che ai fini del decidere merita
il maggiore approfondimento, deve essere rettamente inteso:
difatti il manifesto errore nel quale è incorso l’ente civico
appellante risiede, ad avviso del Collegio, nell’indebita
contaminazione tra i concetti di “assenza di orario di lavoro”
e di “irrilevanza dell’orario di lavoro”. Affermare che
l’orario di lavoro è irrilevante (ovviamente non in senso
assoluto, né in vista della determinazione della retribuzione
in fine spettante) non significa affatto che alle parti
di un “contratto a progetto” sia recisamente precluso di
accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione,
ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico
obiettivo contrattualmente individuato; nondimeno siffatta
eventuale predeterminazione resta comunque ai margini della
configurazione negoziale ed, in questa accezione, appare
“irrilevante”, ovverosia non costituisce l’elemento caratterizzante
il rapporto, il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato
dallo scopo (progetto, programma o fase) da realizzare.
Occorre soffermarsi sullo spostamento prospettico della
problematica qualificatoria.
Se infatti è il “risultato” che si pone al centro del tipo
normativo, allora l’orario lavorativo va concepito in “funzione”
di esso: pertanto, così come possono darsi casi in cui la
previsione di una determinata disponibilità continuativa
del lavoratore non sia realmente indispensabile per il conseguimento
del fine concreto avuto di mira dalle parti (e da esse considerato
come elemento tipizzante la concreta causa negoziale), altrettanto
possono verificarsi situazioni in cui la costante presenza
del lavoratore sul luogo dell’esecuzione del contratto,
per un preciso lasso temporale giornaliero (o settimanale
o mensile), rivesta invece un’importanza nodale nell’economia
del rapporto (ed è l’ipotesi che ricorre nella fattispecie
esaminata); tanto perché il coordinamento, sotto tale aspetto,
dell’attività del collaboratore con l’organizzazione produttiva
del datore può talora risultare un passaggio essenziale
ed indefettibile per l’utile realizzazione del programma
o del progetto.
Anche in questi frangenti non è tuttavia l’orario, eventualmente
pattuito, che qualifica il rapporto; è, invece, l’obiettivo
finale perseguito – la cui selezione compete esclusivamente
al committente - che assume rilevanza giuridica, indipendentemente
dal tempo impegnato.
Alla luce dei superiori rilievi sono evidenti le differenze
con il lavoro subordinato, in cui l’orario delimita esclusivamente
il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore
di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente
stabilite.
Si comprende altresì perché solo il contratto di lavoro
“a progetto”, diversamente da quello subordinato, si risolva
automaticamente al momento della realizzazione del programma
di lavoro o della fase di esso.
Insomma, volendo ricorrere ad una formula icastica, mentre
nel “lavoro autonomo” tradizionalmente inteso la libertà
del lavoratore è piena e concerne anche la scelta dell’opus,
così non avviene nel lavoro a progetto, in cui la definizione
della dimensione finalistica verso la quale far convergere
in modo coordinato ed organizzato le complessive energie
lavorative aggregate pertiene unicamente alla parte committente.
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5. Orbene, una volta calati i surriferiti
principi al caso di specie, deve ritenersi che le due unità
di personale, legate alla Cooperativa Fortuna da vincoli
di lavoro a progetto, ben potessero destinarsi allo svolgimento
di una fase del complessivo programma di gestione del Castello
Ducale.
Sicuramente, inoltre, nei relativi contratti di assunzione
poteva essere lecitamente dedotta l’obbligazione dell’osservanza
di un determinato orario.
Dalle superiori considerazioni discende il giudizio d’infondatezza
dell’impugnazione, stante la dimostrata incongruità degli
argomenti che condussero all’esclusione dell’appellata dalla
procedura di gara.
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6. In conclusione, la sentenza gravata si
presenta immune dai vizi denunciati e merita integrale conferma.
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7. Sussistono giustificati motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio
di Stato, nella camera di consiglio del 29.11.2005, con
l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 aprile 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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