| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1529
Pres. Santoro, Est. Marchitiello
Galimberti & Concas s.n.c. (Avv.ti F. Serra, M.S. Masini)
c. Comune di Assemini (n.c.), Sarfati s.p.a. (Avv.ti A.
Savini, L. Strano) |
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Contratti della P.A. – Lavori pubblici –
Gara – Partecipazione – Consorzio stabile ed impresa consorziata
non indicata come esecutrice di lavori – Esclusione - Legittimità
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E’ legittima l’esclusione della singola impresa
consorziata dalla procedura di affidamento di lavori pubblici
cui concorre lo stesso consorzio stabile di cui la consorziata
fa parte, anche se nell’offerta del consorzio l’impresa
non sia indicata come esecutrice dei lavori, poiché le disposizioni
dettate dagli artt. 12, co. V, e 13, co. IV, della legge
n. 109/94 devono essere interpretate nel senso che un’impresa
consorziata non può mai partecipare ad una gara nella quale
concorra anche il consorzio stabile del quale fa parte né
in forma singola né in forma associata, essendo scopo del
legislatore quello di evitare la partecipazione di imprese
collegate occasionalmente o, come è il caso dei consorzi
stabili, addirittura unite tra loro al punto da dar vita
ad un’unica struttura imprenditoriale (1).
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(1)
Contra Autorità di Vigilanza sui LL.PP., Determinazione
n. 11 del 9 giugno 2004; TAR Sardegna, 24 giugno 2005 n.
1445. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1529/06 REG.DEC.
N. 6473 REG.RIC.
ANNO 2005 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 6473/2005 proposto
dalla
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Galimberti & Concas s.n.c., in
proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la G. EDI, s.r.l.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Fausto Serra e dall’Avv.ssa
Maria Stefania Masini ed elettivamente domiciliata presso
quest’ultima in Roma, Via Quirino Visconti, n. 20,
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CONTRO
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il Comune di Assemini, in persona
del Sindaco p.t., non costituito,
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la Soc. Sarfati S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Alessandro Savini e Luigi Strano, con i quali è elettivamente
domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli, n. 13,
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la Valori, s.c.a.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv.
Pietro Cammareri, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, Piazzale Ammiraglio Bergamini, n. 12,
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sardegna, I Sezione, del
20.6.2005, n. 1445;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’11. 10.2005, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Masini, Savini e Cammareri, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Sarfati, S.p.A., e la Valori, società
consortile a responsabilità limitata, con separati ricorsi,
rispettivamente contrassegnati con i nn. 289/2005 e 359/2005,
hanno impugnato il verbale datato 2.2.2005, con il quale
sono state escluse dalla gara di appalto indetta dal Comune
di Assemini per l’esecuzione dei lavori di sistemazione
e rifacimento delle reti idriche interne all’abitato e il
provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica dei Lavori
Pubblici del predetto ente del 3.2.2005, n. 124, di aggiudicazione
della gara all’A.T.I. costituita dalla società Galimberti
& Concas, s.n.c., e G. EDI, s.r.l.
Le ricorrenti hanno impugnato anche gli atti con i quali
è stata data comunicazione della esclusione all’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Assemini, l’A.T.I.
Galimberti e, solo per il primo ricorso, l’Autorità di Vigilanza
sui Lavori Pubblici, opponendosi all’accoglimento delle
impugnative.
Il T.A.R. della Sardegna, I Sezione, con la sentenza del
20.6.2005, n. 1445, riuniti i due ricorsi e dopo aver estromesso
dal giudizio n. 289/2995 l’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici, ha accolto le due impugnative, annullando gli
atti della gara.
La Società Galimberti & Concas, in proprio e quale mandataria
dell’A.T.I. con la G. EDI, appella la sentenza deducendone
la erroneità e domandandone la riforma.
Resistono all’appello la Soc. Sarfati e il Consorzio Valori,
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza dell’11.10.2005, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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La Galimberti & Concas, s.n.c., in proprio
e in qualità di capogruppo dell’A.T.I. costituita con la
G. EDI, s.r.l., appella la sentenza del T.A.R. della Sardegna
del 20.6.2005, n. 1445. Il T.A.R., previa riunione dei ricorsi
nn. 289/2005 e 359/2005, rispettivamente proposti dalla
Sarfati, S.p.A., e dalla Valori, società consortile a responsabilità
limitata, ha annullato il verbale in data 2.2.2003 con il
quale le società ricorrenti sono state escluse dalla gara
indetta dal Comune di Assemini per l’esecuzione dei lavori
di sistemazione e rifacimento delle reti idriche interne
all’abitato, II stralcio, e l’appalto è stata provvisoriamente
aggiudicato alla società appellante.
La sentenza ha annullato anche il provvedimento del Responsabile
dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del predetto Comune del
3.2.2005, n. 124, di approvazione degli atti di gara e di
aggiudicazione definitiva dell’appalto all’A.T.I. Galimberti
§ Concas - G.EDI.
L’appello è fondato.
La commissione giudicatrice ha escluso dalla gara le società
Valori e Sarfati richiamandosi all’art. 12, comma 5, della
legge 11.2.1994, n. 109, che vieta la partecipazione ad
una medesima gara di un consorzio stabile e delle imprese
consorziate, stabilendo che: “è vietata la partecipazione
alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”.
Il T.A.R., nella pronuncia appellata, ha ritenuto illegittima
l’esclusione affermando che il divieto concerne le sole
imprese consorziate che siano state indicate nell’offerta
come esecutrici dei lavori, a norma dell’art. 13, comma
4, della stessa legge n. 109 del 1994, per il quale: “i
consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”.
Secondo il T.A.R., l’art 13, comma 4, la cui formulazione
è dovuta al sopravvenuto art. 9, comma 4, della legge 18.11.1998,
n. 415, ha limitato il divieto che, originariamente, in
base all’art. 12, comma 5, aveva come destinatarie tutte
le imprese consorziate, alle sole imprese direttamente interessate
dall’appalto.
Se così non fosse, hanno rilevato i primi giudici, non si
spiegherebbe l’obbligo, per i consorzi, di indicare le imprese
destinate ad eseguire i lavori e il divieto per queste di
partecipare alla gara in altra forma, in quanto il divieto
di partecipazione ad una stessa gara di un consorzio stabile
e delle imprese consorziate, in base all’art. 12, comma
5, è già riferito a tutte le imprese consorziate senza distinzioni.
La Sezione non condivide le conclusioni alle quali è pervenuto
il T.A.R. (e ancor prima l’Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici nella Determinazione n. 11 del 9.6.2004).
Non ha consistenza, innanzitutto, il presupposto su cui
essenzialmente si fonda la tesi propugnata dal T.A.R., secondo
cui l’art. 13, comma 4, avrebbe parzialmente abrogato, per
il profilo considerato, l’art. 12, comma 4, giacché la sua
formulazione è dovuta ad una norma successiva (al già richiamato
art. 9 della legge n. 415 del 1998).
La norma sopravvenuta, che non ha modificato la configurazione
come possibile ipotesi di reato della violazione del divieto
di partecipazione congiunta alla stessa gara del “consorzio
stabile e dei consorziati” (punibile ai sensi dell’art.
353 c.p. “turbata libertà degli incanti”), ha lasciato immutato
il predetto divieto con destinatarie tutte le imprese consorziate,
anche le imprese diverse da quelle indicate come esecutrici
dei lavori.
All’art. 13, comma 4, ad avviso della Sezione, va data una
diversa interpretazione.
La disposizione, che è inserita in una norma diretta a disciplinare
le “riunioni di imprese” deve essere letta per intero.
Stabilisce, infatti, la prima parte del comma 4 che: ӏ
fatto divieto di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio”.
Tale parte della norma pone il divieto per le imprese di
partecipare ad una medesima gara in più di una struttura
plurisoggettiva occasionale, quale un’associazione temporanea
di imprese, un consorzio di concorrenti ovvero una riunione
di imprese che abbiano stipulato un contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE). La disposizione,
poi (con formula che sostanzialmente ricalca quella contenuta
nell’art. 12, comma 5, per le imprese facenti parte di un
consorzio stabile), interdice la partecipazione ad una medesima
gara delle imprese che già vi partecipano in una delle strutture
plurime da essa indicate.
L’art. 13, comma 4, in prosieguo, aggiunge al divieto generalizzato
già stabilito dall’art. 12, comma 5, per tutte le imprese
consorziate di prendere parte alla medesima gara alla quale
già partecipa il consorzio del quale fa parte (“è vietata
la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati”),
il divieto specifico, per le imprese indicate come esecutrici
dei lavori, di partecipare alla medesima gara in un’altra
struttura plurisoggettiva. La disposizione, infatti, dopo
avere prescritto che i consorzi stabili sono tenuti ad indicare
per quali consorziati il consorzio concorre (“I consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre”) specifica, per i consorziati, tale
ulteriore divieto (“a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”).
La espressione “in qualsiasi altra forma” vale ad evitare
che l’impresa indicata come esecutrice dei lavori, per la
quale già vige il divieto di partecipazione alla medesima
gara alla quale già partecipa il consorzio di cui fa parte
come impresa singola, possa intervenire alla gara in altra
formazione associativa (“in qualsiasi altra forma”).
Le disposizioni fin qui esaminate, in sostanza, nonostante
la loro formulazione non sia propriamente perspicua, hanno
voluto stabilire che un’impresa consorziata non può mai
partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio
stabile del quale fa parte né in forma singola né in forma
associata.
Il legislatore, sulla scia dei divieti di partecipazione
congiunta ad una medesima gara di imprese tra loro collegate,
formalmente o solo sostanzialmente, ha inteso evitare, con
la normativa contenuta negli artt. 12, comma 5, e 13, comma
4,, la partecipazione di imprese collegate occasionalmente
o, come è il caso dei consorzi stabili, addirittura unite
tra loro al punto da dar vita ad un’unica struttura imprenditoriale.
Ed invero, secondo la definizione che dei consorzi stabili
dà lo stesso art. 12, comma 1, della legge n. 109 del 1994,
“ si intendono per consorzi stabili quelli in possesso,
a norma dell’art. 11, dei requisiti previsti dagli artt.
9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
dei rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, costituendo
a tal fine una comune struttura di impresa”.
La “comune struttura d’impresa” e la finalità di “operare
in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici”, ad avviso
della Sezione, implicano legami tra le imprese e il consorzio,
che, sebbene tanto il consorzio stabile quanto le imprese
consorziate conservino la loro autonoma soggettività giuridica,
sono più stretti di ogni altra forma di collegamento già
raffigurata dalla legge (ex art. 2359 c.c.) e giustifica
ampiamente l’estensione del divieto di partecipazione congiunta
ad una medesima gara in tutte le diverse figure che il complesso
della normativa in esame ha voluto delineare.
Concorrono a rafforzare tale interpretazione, altre disposizioni,
concernenti proprio la partecipazione dei consorzi stabili
alle gare pubbliche, che pongono in rilievo la stretta connessione,
al di la del già rilevato profilo strutturale, intercorrente
tra essi e le imprese consorziate. Tali sono le disposizioni
che legittimano il consorzio stabile a partecipare alle
predette gare facendo leva sui requisiti posseduti dalle
singole imprese consorziate (quelle secondo cui tutte le
imprese consorziate, e non solo, quindi, quelle indicate
come esecutrici dei lavori, debbano essere in possesso dell’attestazione
di qualificazione SOA necessaria per l’appalto; quella che
dà la facoltà di sommare le cifre di affari di tutte le
imprese per raggiungere il plafond richiesto come requisito
di partecipazione; ed altre disposizioni contenute nell’art.
97 del regolamento di esecuzione della legge n. 109 del
1994, approvato con il D.P.R. 21.12.1999, n. 554)).
Va infine considerato, sempre per rafforzare le conclusioni
interpretative alle quali è pervenuta la Sezione, che l’applicabilità,
rimasta in vigore, dell’art. 353 c.p., nel profilo che configura
la punibilità di collusioni tra i concorrenti ai fini di
indirizzare il risultato di una gara, è indice della finalità
del legislatore di rinvigorire le misure dirette ad evitare
distorsioni delle gare pubbliche dovute a possibili intese
fra i concorrenti.
Per tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi
che correttamente, nella specie, la commissione giudicatrice
ha ritenuto incompatibile la partecipazione alla gara indetta
dal Comune di Assemini oggetto della presente controversia
del Consorzio Valori e della impresa Sarfati, ancorché quest’ultima
non fosse stata indicata come impresa esecutrice dei lavori.
Ne consegue che la sentenza appellata deve essere riformata
e, per l’effetto, devono essere respinti i ricorsi di primo
grado proposti dalla Società Sarfati, S.p.A., e dal Consorzio
Valori, s.c.a.r.l.
Le spese dei due gradi del giudizio, peraltro, sussistendo
giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra
le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
respinge i ricorsi di primo grado proposti dalla Società
Sarfati, S.p.A., e dal Consorzio Valori, s.c.a.r.l.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministra¬tiva.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
l’11.10.2005, con l'intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Aniello Cerreto Consigliere
Michele Corradino Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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