| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1537
Pres. Riccio, Est. De Felice
Comune di Cerro al Volturno ( Avv. A. Di Ianni) c/ A. Civardi
(Avv. V. Colalillo) |
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Enti locali - Ordinanza contingibile ed urgente
ex art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000 – Adozione in
materia di attività edilizia ed urbanistica in luogo
dei rimedi ordinari - Illegittimità
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Ai sensi dell’art. 54, comma 2°,
d. lgs 267/2000, è illegittima l’ordinanza
contingibile ed urgente emessa dal sindaco nella veste di
ufficiale di governo per demolire opere edilizie da lungo
tempo assentite e costruite, poiché il relativo potere
è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare
situazioni, di carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti
concreta minaccia per la pubblica incolumità, per
le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati
dall’ordinamento giuridico, requisiti che non ricorrono
quando il comune può adottare rimedi di carattere
ordinario nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1537/2006 Reg. Dec.
N. 4906 Reg. Ric.
Anno 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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Sul ricorso r.g.4906/2005 proposto in appello
dal
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Comune di Cerro al Volturno, in persona
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Di Ianni,
con domicilio eletto in Roma in via Flaminia n.56 presso
lo studio dell’avv. Mara Fiocca,
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contro
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Angela Civardi, rappresentata e difesa
dall’avv. Vincenzo Colalillo, con il quale domicilia in
Roma alla via Albalonga n.7 presso lo studio dell’avv. Clementino
Palmiero,
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per l’annullamento
della sentenza n.213 del 21 febbraio 2005 con la quale il
TAR Molise ha accolto il ricorso proposto dalla Angela Civardi
avverso l’ordinanza contingibile e urgente accogliendo anche
la richiesta risarcitoria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla udienza pubblica del 20 dicembre 2005 il Consigliere
Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa,
avv. Pafundi su delega dell’avv. Di Ianni e l’avv. A. Abbamonte
su delega dell’avv. Colalillo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
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FATTO
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L’attuale appellata impugnava dinanzi al
primo giudice la ordinanza contingibile e urgente, con la
quale il Sindaco del comune di Cerro al Volturno ordinava
la demolizione dei balconi relativi al suo immobile di proprietà,
ubicato in Cerro al Volturno nella piazza S. Maria.
Il giudice di primo grado accoglieva la richiesta cautelare,
che veniva comunicata in data 15 marzo 2004, ma lo stesso
giorno avveniva d’ufficio la demolizione dei due balconi.
Con motivi aggiunti veniva chiesto il risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo
fondato il motivo di censura sull’indebito utilizzo dei
poteri extra ordinem; accoglieva altresì la richiesta di
risarcimento dei danni, in ragione del diminuito valore
economico dell’immobile.
Avverso la suddetta sentenza propone appello il Comune di
Cerro al Volturno, chiedendone la riforma.
L’appellante Comune deduce che i balconi erano in contrasto
con il regolamento edilizio, che prescrive un divieto di
realizzo di balconi su strade la cui larghezza sia inferiore
ai metri 6-8, e in ogni caso il rispetto di altezza minima
dal marciapiede non inferiore a metri 3,50, elevato a 4,50
in assenza del marciapiede.
Nella specie, i balconi erano ad una altezza di 2,77 da
un lato, e 2,90 dall’altro, tanto da costituire un intralcio
alla viabilità, secondo la relazione del tecnico comunale
del 5.1.2004.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza,
si è fatto un legittimo utilizzo dei poteri di cui all’art.
54 del TUEL, in quanto sussisteva una reale situazione di
pericolo, a causa del fatto che i balconi costituivano un
continuo intralcio ed erano esposti continuamente all’urto
degli automezzi comunali e privati.
Si è costituita l’appellata, che deduce che i balconi erano
già costruiti da molti anni (il primo da epoca anteriore
alla guerra, e il secondo almeno dal 1964, assentito nel
1963).
La comunicazione di avvio del procedimento è del 1 agosto
2003. Nonostante la ordinanza cautelare di primo grado,
che veniva notificata, il medesimo giorno della avvenuta
notifica venivano abbattuti i due balconi. Insiste quindi
per il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 20 dicembre 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Nel giudizio in esame si controverte della
legittimità di una ordinanza contingibile e urgente adottata
dal sindaco ai sensi dell’art. 54 del TUEL per demolire
due balconi di un edificio, esistenti da lunga data, che
a causa della loro altezza limitata erano ritenuti non soltanto
contrari alla normativa edilizia, ma anche causa di pericolo
per la pubblica incolumità, essendo di intralcio al passaggio
degli automezzi sulla strada.
Nella specie, inoltre, la demolizione è avvenuta il medesimo
giorno della comunicazione della ordinanza cautelare di
accoglimento nei confronti dell’atto impugnato.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando altresì
al risarcimento dei danni.
L’appello è infondato.
Ai sensi dell’art.54, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n.267,
è illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente emerge
dal sindaco nella veste di ufficiale di governo per demolire
balconi da lungo tempo assentiti e costruiti, considerato
che il relativo potere è esercitabile solamente quando si
tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale
ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica
incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali
mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, requisiti che
non ricorrono quando, come nel caso di specie, il comune
può adottare rimedi di carattere ordinario nell’esercizio
dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.
Il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell’art.54
d.lg. n.267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo
effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non
possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento,
e tale da risolvere una situazione comunque temporanea.
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all’art.54
comma 2 d.lg.n.267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non
può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili
e ordinarie.
Quando la legge, per consentire all’amministrazione di fare
fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non
precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti
diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire
il potere di adottare le misure “adeguate” o “necessarie”,
si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza.
Esse costituiscono una deviazione rispetto al principio
di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti
di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e
sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata.
Tra i limiti a tale pure consentita deviazione, secondo
la giurisprudenza, esiste, oltre il limite del rispetto
dei principi generali dell’ordinamento, l’urgenza e la provvisorietà,
anche la natura residuale dei provvedimenti in questione,
cioè la mancanza di altri poteri tipici (quale quello repressivo
di tipo urbanistico-edilizio).
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza;
le spese sono liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna
parte appellante al pagamento delle spese del giudizio,
liquidandole in euro cinquemila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 20 dicembre 2005, con l’intervento dei magistrati:
Stenio Riccio, - Presidente
Pier Luigi Lodi, - Consigliere
Antonino Anastasi, - Consigliere
Vito Poli, - Consigliere
Sergio De Felice, - Consigliere, estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 marzo 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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