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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1537
Pres. Riccio, Est. De Felice
Comune di Cerro al Volturno ( Avv. A. Di Ianni) c/ A. Civardi (Avv. V. Colalillo)


Enti locali - Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000 – Adozione in materia di attività edilizia ed urbanistica in luogo dei rimedi ordinari - Illegittimità

Ai sensi dell’art. 54, comma 2°, d. lgs 267/2000, è illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco nella veste di ufficiale di governo per demolire opere edilizie da lungo tempo assentite e costruite, poiché il relativo potere è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, requisiti che non ricorrono quando il comune può adottare rimedi di carattere ordinario nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.1537/2006 Reg. Dec.
N. 4906 Reg. Ric.
Anno 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

Sul ricorso r.g.4906/2005 proposto in appello dal

 

Comune di Cerro al Volturno, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Di Ianni, con domicilio eletto in Roma in via Flaminia n.56 presso lo studio dell’avv. Mara Fiocca,

 

contro

 

Angela Civardi, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Colalillo, con il quale domicilia in Roma alla via Albalonga n.7 presso lo studio dell’avv. Clementino Palmiero,

 

per l’annullamento
della sentenza n.213 del 21 febbraio 2005 con la quale il TAR Molise ha accolto il ricorso proposto dalla Angela Civardi avverso l’ordinanza contingibile e urgente accogliendo anche la richiesta risarcitoria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla udienza pubblica del 20 dicembre 2005 il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa, avv. Pafundi su delega dell’avv. Di Ianni e l’avv. A. Abbamonte su delega dell’avv. Colalillo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

 

FATTO

 

L’attuale appellata impugnava dinanzi al primo giudice la ordinanza contingibile e urgente, con la quale il Sindaco del comune di Cerro al Volturno ordinava la demolizione dei balconi relativi al suo immobile di proprietà, ubicato in Cerro al Volturno nella piazza S. Maria.
Il giudice di primo grado accoglieva la richiesta cautelare, che veniva comunicata in data 15 marzo 2004, ma lo stesso giorno avveniva d’ufficio la demolizione dei due balconi. Con motivi aggiunti veniva chiesto il risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ritenendo fondato il motivo di censura sull’indebito utilizzo dei poteri extra ordinem; accoglieva altresì la richiesta di risarcimento dei danni, in ragione del diminuito valore economico dell’immobile.
Avverso la suddetta sentenza propone appello il Comune di Cerro al Volturno, chiedendone la riforma.
L’appellante Comune deduce che i balconi erano in contrasto con il regolamento edilizio, che prescrive un divieto di realizzo di balconi su strade la cui larghezza sia inferiore ai metri 6-8, e in ogni caso il rispetto di altezza minima dal marciapiede non inferiore a metri 3,50, elevato a 4,50 in assenza del marciapiede.
Nella specie, i balconi erano ad una altezza di 2,77 da un lato, e 2,90 dall’altro, tanto da costituire un intralcio alla viabilità, secondo la relazione del tecnico comunale del 5.1.2004.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, si è fatto un legittimo utilizzo dei poteri di cui all’art. 54 del TUEL, in quanto sussisteva una reale situazione di pericolo, a causa del fatto che i balconi costituivano un continuo intralcio ed erano esposti continuamente all’urto degli automezzi comunali e privati.
Si è costituita l’appellata, che deduce che i balconi erano già costruiti da molti anni (il primo da epoca anteriore alla guerra, e il secondo almeno dal 1964, assentito nel 1963).
La comunicazione di avvio del procedimento è del 1 agosto 2003. Nonostante la ordinanza cautelare di primo grado, che veniva notificata, il medesimo giorno della avvenuta notifica venivano abbattuti i due balconi. Insiste quindi per il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 20 dicembre 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Nel giudizio in esame si controverte della legittimità di una ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 54 del TUEL per demolire due balconi di un edificio, esistenti da lunga data, che a causa della loro altezza limitata erano ritenuti non soltanto contrari alla normativa edilizia, ma anche causa di pericolo per la pubblica incolumità, essendo di intralcio al passaggio degli automezzi sulla strada.
Nella specie, inoltre, la demolizione è avvenuta il medesimo giorno della comunicazione della ordinanza cautelare di accoglimento nei confronti dell’atto impugnato.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando altresì al risarcimento dei danni.
L’appello è infondato.
Ai sensi dell’art.54, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n.267, è illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente emerge dal sindaco nella veste di ufficiale di governo per demolire balconi da lungo tempo assentiti e costruiti, considerato che il relativo potere è esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, requisiti che non ricorrono quando, come nel caso di specie, il comune può adottare rimedi di carattere ordinario nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.
Il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell’art.54 d.lg. n.267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque temporanea.
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all’art.54 comma 2 d.lg.n.267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.
Quando la legge, per consentire all’amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure “adeguate” o “necessarie”, si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza.
Esse costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata.
Tra i limiti a tale pure consentita deviazione, secondo la giurisprudenza, esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento, l’urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici (quale quello repressivo di tipo urbanistico-edilizio).
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in euro cinquemila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005, con l’intervento dei magistrati:
Stenio Riccio, - Presidente
Pier Luigi Lodi, - Consigliere
Antonino Anastasi, - Consigliere
Vito Poli, - Consigliere
Sergio De Felice, - Consigliere, estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 marzo 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

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