| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 24 marzo 2006 n. 1549
Pres. Riccio, Est. Lodi
De Angelis ed altri(Avv.ti G. Conti, N. De Marinis) c/ Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) |
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Pubblico Impiego - Stipendi, Assegni, Indennità
- Indennità di presidenza – Natura - riferibilità al trattamento
stipendiale tabellare – Conseguenze - Divieto di cumulo
- Esclusione.
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1. Le c.d. “indennità di presidenza” di cui
all’art. 8, l. 455/85, costituiscono emolumenti corrisposti
al personale militare e di polizia in funzione del relativo
“status”, e devono essere considerate come facenti parte
dello stipendio tabellare, in quantocorrelate alla naturale
gravosità della prestazione lavorativa ed ai rischi oggettivamente
connessi ai servizi svolti dai militari e dalle forze di
polizia, senza essere condizionate dalla dimensione temporale
delle prestazioni rese, venendo significativamente corrisposte
in modo fisso e continuativo anche nei periodi di congedo
ordinario o aspettativa retribuita. Di conseguenza alle
indennità in parola non risulta applicabile il divieto di
cumulo di cui all’art. 3, comma 63°, l. 537/93, non avendo
esse natura di trattamento retributivo accessorio (1).
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(1)
Sulla necessità di prescindere dal criterio nominalistico
a favore della specifica natura giuridica degli emolumenti
percepiti, al fine di determinare l’ambito d’applicazione
del divieto di cumulo cfr. Cons. Stato, IV, 10.11.2003
n. 7190 |
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1549/2006 Reg. Dec.
N. 7321 Reg. Ric.
Anno 1998
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso iscritto al NRG 7321/1998, proposto
da
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DE ANGELIS Nello, ZAMPARELLI Raffaele,
CIAVELLA Giovanni, URBANO Efisio, DE SIMONE Domenico, PELIZZOLA
Umberto, MESCHINI Alfredo, TRABALLESI Alberto, PISCHEDDA
Salvatore, MANCINI Marco, PATANE’ Franco, SPAZIANI Carlo,
ROJATTI Lanfranco, D’ANNA Gaetano, PARLATO Mario, MONTINARO
Adolfo, DI BARI Matteo, RAGUSA Guido, D’ARCANGELO Francesco,
VIRDIA Maria Pia vedova di VITO Romolo, CIOFFI Vincenzo,
DE LUCA Bernardino, TAGLIAFIERRO Michele, CHIAPPINI Giampaolo,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Conti
e Nicola De Marinis ed elettivamente domiciliati presso
i medesimi in Roma, Via Gramsci, n. 20;
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contro
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la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – Roma, n. 1217 del 28 luglio 1997.
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Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere
Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avv. Allegri per
delega dell’avv. Conti e l’avvocato dello Stato De Felice;
ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 28 luglio 1998, e
depositato il successivo 5 agosto, i suindicati ricorrenti
hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio
(Roma) n. 1217/97, che aveva respinto il ricorso proposto
dai medesimi per ottenere il riconoscimento della corresponsione
dell’indennità di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto
1985, n 455, recante “Disposizioni relative al personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri”,
con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento
in favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo
di arretrati, aumentate dalla rivalutazione monetaria e
dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituita per resistere in giudizio l’Amministrazione
intimata.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del
20 dicembre 2005.
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DIRITTO
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1. - I ricorrenti, appartenenti al personale
militare delle Forze Armate o al personale della Polizia
di Stato, percepivano la cosiddetta "indennità di presidenza"
di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455,
essendo in servizio, in posizione di comando, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La erogazione di detta indennità veniva, tuttavia, sospesa
a seguito della entrata in vigore delle disposizioni dettate
dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, relative al divieto di cumulo - in favore di pubblici
dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altre analoghe posizioni - di indennità compensi o emolumenti
comunque denominati, corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza, con altri analoghi trattamenti economici accessori
previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del
personale dell'amministrazione presso la quale i medesimi
pubblici dipendenti prestino servizio.
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2. - L'impugnativa proposta in primo grado
dagli interessati per contestare tale determinazione negativa
è stata respinta dall'adìto T.A.R. del Lazio, con l'impugnata
sentenza n. 1217/97, nella quale si disattendeva l'assunto
degli istanti secondo cui il menzionato divieto di cumulo
si riferirebbe soltanto ai trattamenti accessori “analoghi”,
ossia aventi un medesimo titolo di attribuzione, e non ai
compensi goduti quali appartenenti a Corpi militari o di
polizia. Da parte del Giudice si affermava, in sostanza,
che nella specie si sarebbe trattato di una remunerazione
aggiuntiva ed accessoria, correlata alla onerosità e gravosità
del servizio svolto.
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3. - Con l'atto di appello i predetti interessati
insistono nelle loro richieste sottolineando, in particolare,
che il primo Giudice non avrebbe tenuto adeguato conto della
formulazione della norma che esclude la cumulabilità soltanto
di indennità, compensi o emolumenti "analoghi" e non, invece,
dei trattamenti che si palesino del tutto eterogenei, come
quelli da essi goduti in relazione al loro condizione di
appartenenti a corpi militari e di polizia.
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4. - La Sezione ritiene che l'appello sia
fondato.
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4.1. - Giova preliminarmente rammentare che
"l'indennità di presidenza", di cui si tratta, era stata
istituita, fin dall'origine, con lo scopo di sostituire
ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento
della normale attività di servizio o, comunque, dell'attività
connessa con i compiti svolti presso la Presidenza del Consiglio,
fatta salva per gli interessati la facoltà di opzione per
le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione
di appartenenza. In punto di fatto, poi, è pacifico che
tale indennità sia stata sempre regolarmente erogata in
favore dei dipendenti che appartenevano al personale militare
e della polizia, in servizio presso la Presidenza stessa.
Solo dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 537
del 1993, dunque, in una visione di compressione della spesa
pubblica, si è ritenuto che le indennità godute dai militari
e dal personale di polizia rientrasse nel divieto di cumulo,
tenendosi conto, evidentemente del criterio formale relativo
alla denominazione di tali emolumenti.
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4.2. - Il Collegio ritiene che, in proposito,
debba essere condivisa la giurisprudenza di questa stessa
Sezione con la quale si è sottolineata la necessità che,
invece, prescindendosi dal criterio meramente nominalistico,
ogni questione relativa al divieto di cumulo debba essere
risolta sulla base della specifica natura giuridica degli
emolumenti percepiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 novembre
2003, n. 7190).
Ciò in quanto la normativa pregressa si limitava a precludere
la duplicazione delle indennità (ossia dei compensi non
retributivi) mentre la nuova disposizione, di cui alla ripetuta
legge 537 del 1993, vieta anche il cumulo di quegli emolumenti
che, pur partecipando della natura retributiva, abbiano
natura obiettivamente accessoria rispetto al trattamento
stipendiale di base, quali quelli erogati in relazione alle
concrete modalità della prestazione lavorativa, ovvero in
relazione alla peculiare tipologia dell'ufficio nel quale
venga resa la prestazione stessa.
Da questi ultimi emolumenti debbono essere, però, distinti
quei trattamenti ai quali sia riconosciuta natura intrinsecamente
stipendiale, in quanto strettamente connaturali ad una specifica
e diversificata condizione del dipendente pubblico, come
si configura, appunto, quella propria degli appartenenti
ai Corpi militari e di polizia.
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4.4. - Al riguardo si rammenta che, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è prevista
per il personale militare una indennità di impiego operativo
"quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità
connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal
servizio"; inoltre, ai sensi dell'articolo 43 della legge
1 aprile 1981, n. 121, per il personale che espleta funzioni
di polizia è prevista una specifica indennità pensionabile
"determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti
di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità
ed al rischio connessi al servizio".
Trattasi, quindi, di remunerazioni che si caratterizzano
per il fatto di non essere rapportate a specifiche condizioni
di impiego del personale interessato, avendo piuttosto una
funzione propriamente retributiva delle ordinarie prestazioni
di servizio nell'esercizio dei compiti di istituto, con
la conseguenza che deve essere esclusa la natura indennitaria
o accessoria di tali trattamenti, riconoscibile nei casi
in cui gli emolumenti assolvano alla diversa funzione di
compensare il dipendente di particolari disagi da affrontare
in concreto nell'ambito della prestazione richiesta (cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 19).
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4.5. - Deve in particolare escludersi che
le dette remunerazioni abbiano carattere accessorio o aggiuntivo
rispetto allo stipendio di base o tabellare. Le indennità
in parola, infatti, si caratterizzano per essere strettamente
correlate alla naturale gravosità della prestazione lavorativa
ed ai rischi oggettivamente connessi ai servizi svolti dai
militari e dalle forze di polizia, senza essere condizionate
dalla dimensione temporale delle prestazioni rese, venendo
significativamente corrisposte in modo fisso e continuativo
anche nei periodi di congedo ordinario o aspettativa retribuita,
con esclusione di qualsiasi rapporto con le specifiche condizioni
di impiego del personale interessato.
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5. - Sulla base delle suesposte considerazioni
deve concludersi nel senso che le indennità di cui è questione
costituiscono emolumenti corrisposti al personale militare
e di polizia in funzione del relativo "status", e che le
indennità stesse devono essere considerate come facenti
parte integrante dello stipendio tabellare, in relazione
a ciascuna qualifica o grado, risultando distinte dallo
stipendio soltanto per la diversa denominazione in origine
attribuita.
Per conseguenza alle indennità in parola, in quanto non
rientranti nel novero delle indennità o dei compensi o dei
trattamenti retribuitivi accessori, cui si riferisce l'articolo
3, comma 63, della surricordata legge n. 537 del 1993, non
risulta applicabile il divieto di cumulo indicato dalla
norma predetta.
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6. - Il ricorso deve essere pertanto accolto
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve
riconoscersi il diritto dei ricorrenti al percepimento delle
indennità di cui all'articolo 8 della già citata legge n.
455 del 1985, con conseguente condanna dell'Amministrazione
al pagamento di quanto dovuto al detto titolo, con l'aggiunta
delle somme spettanti per la svalutazione monetaria e gli
interessi, calcolati dalle singole scadenze al saldo.
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7. - le spese del doppio grado di giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo
grado;
- condanna la Presidenza del Consiglio di ministri al pagamento
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate
nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 20 dicembre 2005, con la partecipazione di:
Stenio Riccio - Presidente
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore - Consigliere
Antonino Anastasi - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 marzo 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
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