REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1423/2005, proposto da
“AVVENIRE” società cooperativa a r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliata in Roma, piazzetta
Paradiso n. 55, presso lo studio dell’avv. Francesco Scardaccione;
contro
il COMUNE di NOCI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Antonio Damascelli ed elettivamente domiciliato
in Roma, alla via L. Arbib Pascucci n. 66, presso lo studio
dell’avv. Vincenzo Del Pozzo;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA BARI: Sezione
I n. 4446/2004, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato
il difetto di giurisdizione del G.A. e, in parte, ha rigettato
il ricorso proposto dalla Cooperativa per l’accertamento
del diritto alla revisione del corrispettivo dovuto a fronte
del contratto di appalto stipulato col Comune di Noci il
26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica
controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza
1 gennaio 1996, nonché per la condanna dell’Ente al pagamento
delle relative somme.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Vista l’ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2005, relatore il Consigliere
Nicola Russo ed uditi, altresì, l’avv. Mariani e l’avv.
Damascelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 5-6 giugno 2003 e depositato il
29 giugno 2003, la società “Avvenire” cooperativa edilizia
a r.l., ha proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede
di Bari, domanda di accertamento del diritto della società
cooperativa ricorrente alla revisione del corrispettivo
dovuto per l’intera durata del contratto d’appalto stipulato
con il Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente
prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi
urbani comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ed
anche in relazione ai maggiori oneri relativi allo smaltimento
in discarica, oltre interessi moratori sui compensi revisionali
e per la condanna del Comune di Noci al pagamento delle
relative somme dovute come accertate per effetto dell’accoglimento
del ricorso.
Ha premesso al riguardo che:
- la società ricorrente ha stipulato con il Comune di Noci
contratto d’appalto n. 41 di rep. in data 26 agosto 1994
per lo svolgimento triennale del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi
urbani comunali, verso il canone annuo di £. 967.200.000,
oltre IVA, il cui art. 7 rinviava alla verifica di cui all’art.
6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “…qualora il d.l.
n. 478/94 o altro successivo di sospensione non venga convertito
in legge”.
Decaduto il d.l. 478 del 1994 e quelli successivi di analogo
contenuto, la società ha avanzato varie richieste di revisione
prezzi con numerose note, tutte negativamente riscontrate
dall’Amministrazione comunale (mentre con varie altre note
e provvedimenti venivano respinte richieste di compensi
per lo smaltimento in altre discariche rispetto a quella
originaria, e ad altri titoli).
A sostegno del ricorso, con unico motivo complesso, la società
ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’art. 6 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art.
44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, adducendo che in
carenza della rilevazione e pubblicazione delle variazioni
statistiche dei prezzi di mercato dei principali beni e
servizi, il calcolo revisionale è comunque ragguagliabile
alle variazioni degli indici ISTAT riferiti al servizio
di raccolta dei rifiuti e ai servizi sanitari, tenuto conto
della disposizione dell’art. 7 del contratto d’appalto (innanzi
richiamata).
In definitiva, la società ricorrente ha chiesto accertarsi
il diritto alla revisione del canone annuale, nella misura
pari, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, ad € 750.774,18
oltre IVA (di cui € 651.994,73 sino al 30 maggio 2003),
nonché la misura attuale del canone in € 668.853,30 oltre
IVA, nonché il diritto al compenso delle somme relative
ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, pari
sino ad aprile 2003 ad € 56.734,03 oltre IVA, nonché degli
interessi moratori sugli importi dovuti a titolo revisionale,
pari a € 108.291,85 con la condanna dell’Amministrazione
comunale al pagamento della somma complessiva di € 817.020,61
oltre IVA, oltre ulteriori interessi moratori sulle anzidette
somme e su quelle a maturarsi dovute a titolo di compenso
revisionale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Noci, con il controricorso,
ha a sua volta dedotto:
a) l’inammissibilità del ricorso in relazione all’omessa
e tempestiva impugnativa delle varie determinazioni amministrative
negative, oltre che dell’eventuale silenzio-rifiuto sulla
diffida del 12 dicembre 2003, emanate sulle reiterate richieste
di revisione prezzi presentate dalla società ricorrente;
b) l’infondatezza del ricorso, nel merito, per non essere
dovuto alcunché in relazione al conferimento in diversa
discarica, a tenore dell’art. 2 punto 6 del capitolato d’appalto
e dall’accettazione, con conseguente acquiescenza, della
proroga della durata del contratto, con la sua rinegoziazione,
disposta con determinazione dirigenziale n. 1005 del 28
dicembre 1998, e per la genericità e infondatezza dei rilevati
aumenti dei costi sia riferiti al personale che ai mezzi
e alle attrezzature, nonché per l’inapplicabilità degli
invocati indici ISTAT, e per l’insussistenza del diritto
ad interessi moratori, dovuti comunque al massimo dalla
data della diffida del 12 dicembre 2003.
Con sentenza n. 4446 del 13 ottobre 2004 il Tribunale adìto
ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
ed in parte ha respinto perché infondato il ricorso della
Cooperativa Avvenire, compensando fra le parti le spese
e onorari del giudizio.
Con ricorso notificato il 9 febbraio e depositato il 23
febbraio 2005 la Cooperativa ha proposto appello avverso
la prefata sentenza, non notificata, deducendone l’erroneità
e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma,
sotto tre distinti profili, nonché la sospensione della
esecuzione, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine
alle spese del doppio grado di giudizio.
Resiste all’appello il Comune di Noci, che ha depositato
memoria, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza,
con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005 è stata respinta
la domanda cautelare di sospensione della esecuzione della
sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2005 la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
E’ impugnata la sentenza n. 4446/2004 del T.A.R. per la
Puglia, sede di Bari, che ha in parte dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione ed in parte ha rigettato in
quanto infondato il ricorso proposto dalla Cooperativa Avvenire
per l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo
dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato col Comune
di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo
al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica
controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza
1 gennaio 1996, nonché per la condanna del Comune al pagamento
delle relative somme.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O. quanto alle
domande di accertamento e condanna relative a compensi che
abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale
e ha rigettato il ricorso quanto alle residue domande di
accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo
contrattuale e ai relativi accessori, compensando interamente
fra le parti le spese di giudizio.
Giova premettere al riguardo che l’ art. 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), anche nel
testo originario, antevigente alla novella di cui all’art.
44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria
1995), affidava alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le
controversie derivanti dall’applicazione dei commi
da 1 a 15” (comma 13 dell’art. 6 testo originario) e
quindi tra le altre quelle di cui all’originario comma 6
(relativo appunto all’inserzione nei contratti ad esecuzione
periodica o continuativa di clausola sulla revisione periodica
del prezzo); il testo novellato contempla la medesima devoluzione
alla giurisdizione amministrativa esclusiva di tutte “le
controversie derivanti dall’applicazione del presente
articolo…” e quindi anche di quelle di cui all’attuale
comma 4, che ha sostituito il predetto comma 6 e che dispone,
ora, che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o
continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica
del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una
istruttoria condotta dai responsabili della acquisizione
di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”.
Non è dubbio che, nel caso di specie, la società ricorrente,
odierna appellante, in funzione del petitum e della
causa petendi, abbia proposto domanda di accertamento
e condanna, come si evince sia dall’epigrafe del ricorso
di primo grado che dalle sue conclusioni, oltre che dall’espressa
precisazione, contenuta a pag. 5 del ricorso medesimo, penultimo
capoverso, che “…la società ricorrente intende conseguire
esclusivamente il riconoscimento delle somme dovute a titolo
di revisione prezzi ai sensi dell’art. 6 della legge 24.12.1994
n. 537 commi 4 e 6, nel testo sostituito dall’art. 44 della
legge 23.12.1994, n. 724”.
Orbene, se in generale la posizione dell’appaltatore
in relazione alla corresponsione del compenso revisionale
assume consistenza di diritto soggettivo in quanto la sua
pretesa sia riconosciuta dall’amministrazione appaltante
e la controversia si incentri soltanto sul quantum
ed all’opposto, ha consistenza di interesse legittimo la
pretesa relativa all’an, ovvero all’esistenza dei
presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi
(cfr. Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1362), nondimeno
l’art. 6 della legge n. 537 del 2003, mediante la previsione
dell’obbligatoria inserzione della clausola revisionale
nei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e
servizi (la disposizione è da ritenere ora abrogata per
incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli artt.
26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: cfr. Cons.
St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921 e 8 gennaio 2002,
n. 100 e Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686), e della coeva
nullità parziale dei contratti in contrasto, con in meccanismo
di integrazione ex lege del contratto, ha riconosciuto
un vero e proprio diritto al compenso revisionale, salva
la sua liquidazione mediante istruttoria, da condurre ai
sensi del successivo art. 6 (nel senso che esso è “…norma
che detta una disciplina speciale in materia di revisione
prezzi, la quale ha natura imperativa che si impone nelle
pattuizioni considerate modificando ed integrando la volontà
delle parti contrastante con la stesa; ne consegue che le
clausole difformi contenute nei contratto della tipologia
presa in considerazione sono nulle per contrasto con la
norma imperativa e la nullità non riveste l'intero contratto
in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur
di cui all’art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante
con la norma considerata”: cfr. Cons. St., Sez. V,
16 giugno 2003, n. 3373; id., 19 febbraio 2003, n. 916,
ex multis).
Ciò posto è evidente che, in materia, l’amministrazione
appaltante non dispone di poteri autoritativi, dovendo limitarsi
a verificare se sussistano i presupposti per la liquidazione
del compenso revisionale e a quantificarlo.
Ne consegue che le note con cui viene negato il compenso
revisionale, o l’applicabilità dell’art. 6 (come nel caso
di specie), non costituiscono atti a contenuto provvedimentale
impugnabili nei termini decadenziali, ben potendo l’appaltatore
proporre giudizio di accertamento e condanna nei termini
prescrizionali.
Ciò premesso, come correttamente statuito dal giudice di
prime cure, non può, invece, ricadere nella giurisdizione
esclusiva di cui all’art. 6 comma 19 (nuovo testo) e/o comma
13 (vecchio testo), la pretesa concernente compensi che
abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale,
e che attengano, come nella specie, a modalità diverse della
prestazione (oneri aggiuntivi per conferimento dei rifiuti
in altre discariche), siccome non riconducibili né a “controversie
derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15”
(e cioè al comma 6 vecchio testo), né a “controversie
derivanti dall’applicazione del presente articolo”
(e quindi al comma 4 nuovo testo).
Tali controversie, come giustamente sottolineato dai primi
giudici, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio
2004, n. 204 (che com’è noto ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale “…dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80…come sostituito dall’art. 7, lettera
a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 …nella parte in cui
prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo «tutte le controversie in materia
di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni
di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di
un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative
all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonché»”), non
potrebbero nemmeno ricondursi, per altra strada, alla sfera
di giurisdizione amministrativa esclusiva, facendo leva
sulla circostanza che nel caso di specie si tratti di concessione
a terzi del servizio pubblico comunale relativo alla raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Ne consegue, pertanto, che, come correttamente statuito
dai primi giudici, relativamente alle domande concernenti
il riconoscimento del diritto al compenso delle somme relative
ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, deve
dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.A. in favore
dell’A.G.O.
Quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative
alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori,
il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito.
Tale statuizione di rigetto appare congruamente motivata
ed immune dalle censure sollevate dall’appellante.
Com’è noto, l’istituto della revisione prezzi - già ammesso
nei contratti di fornitura stipulati dopo l’entrata
in vigore del r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, convertito
in legge 26 ottobre 1940, n. 1676, a condizione della sua
espressa previsione nel regolamento negoziale (cfr. art.
4 del citato r.d.l.) - è stato riconosciuto, “per i lavori
relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi,
da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle
Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle
Province, dai Comuni o da altri Enti pubblici ... salvo
patti in contrario ...”, dall’art. 1 del d.lgs.C.P.S.
6 dicembre 1947, n. 1501.
La “facoltà” di procedere alla revisione dei prezzi
(così espressamente qualificata in evidente connessione
alla possibilità di escluderla mediante patto contrario)
era ricollegata al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione
appaltante, che “...il costo complessivo dell’opera è
aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto
di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente
alla presentazione dell’offerta”, e per la sola “...parte
della differenza eccedente la percentuale suddetta”, con
applicazione del ribasso contrattuale “sul nuovo importo
dei lavori risultante dalla revisione”.
E’ altresì noto che l’art. 2 della legge 19 febbraio
1970, n. 76, con disposizione riferita ai lavori appaltati,
concessi o affidati entro due anni dalla sua entrata in
vigore, e a modifica dell’art. 1 d.lgs.C.P.S. n. 1501/1947,
ridusse dal 10 al 5% il limite delle variazioni dei prezzi
correnti successivi alla presentazione dell’offerta rilevanti
ai fini della revisione prezzi, ammessa “... per tutta
la durata della esecuzione e fino all’ultimazione dei lavori”.
Il termine predetto venne poi fissato al 31 dicembre
1973 dall’art. 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, estendendo
l’applicabilità della disposizione dell’art. 2 della legge
n. 76/1970 ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo
il 31 marzo 1972 e sino alla data di entrata in vigore della
stessa legge; il termine del 31 dicembre 1973 fu poi ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1975 dall’art. 6 della legge 19
gennaio 1974, n. 9 ed al 31 dicembre 1978 dall’art. 10 bis
della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione del
d.l. 13 agosto 1975, n. 376.
L’art. 2 della legge n. 37/1973, peraltro, sempre per “tutti
i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni o aziende
di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali
e dagli altri enti pubblici ...” dispose che “...
la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è sempre
ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione
di qualsiasi patto in contrario o in deroga”.
Ulteriori disposizioni sulle modalità di computo e pagamento
della revisione prezzi erano contenute, com’è noto, nella
legge 10 dicembre 1981, n. 741 (artt. 1, 2, 3, 17).
L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella sua
originaria formulazione, ha poi previsto:
- l’esclusione della facoltà di procedere alla revisione
prezzi per “i lavori relativi alle opere pubbliche da
appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni
e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici economici,
aventi durata inferiore all’anno ...” (comma secondo);
- la possibilità di procedere alla revisione prezzi, sempre
per gli appalti di lavori pubblici, “... a decorrere
dal secondo anno successivo all’aggiudicazione e con esclusione
dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione
ricevuta quando l’Amministrazione riconosca che l’importo
complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in
misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni
dei prezzi correnti intervenute successivamente alla
aggiudicazione stessa”, rilevate alle date del 1° gennaio
e 1° luglio di ciascun anno (comma terzo);
- la facoltà dell’Amministrazione, per i contratti di lavori
pubblici di durata ultrannuale, “... di ricorrere al
prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto
del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni
anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori”,
con esclusione in tal caso della revisione prezzi (comma
quarto);
- la applicazione delle “... disposizioni di cui ai precedenti
commi ... ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi
aggiudicati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge” (comma quinto);
- l’abrogazione espressa di “ ... tutte le disposizioni
in contrasto con quelle di cui al presente articolo”
(comma sesto).
L’art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha soppresso
l’inciso “aventi durata inferiore all’anno”, abrogato
il terzo comma e soppresso il secondo periodo del comma
quarto dell’art. 33 della legge n. 41/1986: con le modificazioni
introdotte è stata esclusa del tutto la revisione prezzi
per gli appalti di lavori pubblici, a prescindere dalla
loro durata, ed ammesso esclusivamente il ricorso al sistema
del prezzo chiuso, con inevitabili omologhi riflessi sulla
disciplina degli appalti di servizi e forniture.
Anche il quarto comma dell’art. 33 è stato, peraltro, abrogato
dall’art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
(riconosciuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost.,
9 luglio 1993, n. 308).
L’intero art. 33 è stato, poi, abrogato dall’art. 26 comma
secondo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (non modificato
dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2
giugno 1995, n. 106, c.d. Merloni bis, né dall’art.
9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni
ter, che al comma quarantaquattro ha sostituito soltanto
il primo comma dell’art. 26 relativo al pagamento degli
acconti) che ha espressamente escluso, al successivo comma
terzo, per i lavori pubblici la revisione prezzi e l’applicabilità
del primo comma dell’art. 1664 cod. civ., salva la reintroduzione
del sistema del prezzo chiuso maggiorato, ma con profonde
modifiche rispetto allo “schema” originario (con introduzione
di un aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta ragguagliato ad una percentuale da applicare all’importo
dei lavori residui fissata con decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici, ma solo nell’ipotesi di scostamento superiore
al 2% tra tasso di inflazione reale e tasso d’inflazione
programmata).
Va, però, rammentato che l’art. 6 comma 4 della legge 24
dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che “tutti
i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La
revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta
dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi
sulla base dei dati di cui al comma 6” (e cioè
sugli elenchi dei prezzi di mercato dei principali beni
e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, rilevati
dall’I.S.T.A.T. e pubblicati, con cadenza almeno semestrale
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
La disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità
a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (cfr. Cons. St., Sez. V,
19 febbraio 2003, n. 921; id., 8 gennaio 2002, n. 100; Cons.
St., Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686).
Orbene l’efficacia dell’art. 6 fu sospesa fino al 31 dicembre
1994 dall’art. 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 1994, n. 331,
dall’art. 5, comma 4, del d.l. 30 luglio 1994, n. 478, dall’art.
5, comma 5, del d.l. 30 settembre 1994, n. 559, mentre nessun’altra
disposizione analoga fu introdotta dall’art. 5 del d.l.
31 gennaio 1995, n. 26, soppresso in sede di conversione
nella legge 29 marzo 1995, n. 95, che all’art. 1 comma 2
dichiarò che “…restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31
maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre
1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658”.
Deve rammentarsi, ancora, che l’art. 44 della legge
n. 724 del 1994 ha del tutto “novellato” l’art. 6 della
legge n. 537 del 1993, di tal ché quest’ultimo non è applicabile
ai contratti già in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della legge predetta (cfr. Cons. St., Sez. VI,
27 aprile 2001, n. 2434).
Si aggiunga che, nella specie, la clausola n. 7 del contratto
d’appalto, stipulato il 26 agosto 1994, ossia nella piena
vigenza della sospensione dell’efficacia dell’art. 6 (testo
originario) della legge n. 537 del 1993, non contiene un
rinvio dinamico alla disciplina legislativa della revisione
dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa,
o altrimenti all’art. 6 “e successive modifiche o integrazioni”,
sebbene un rinvio statico all’art. 6 nel suo testo originario
(“Il prezzo di aggiudicazione sopra riportato verrà successivamente
sottoposto a verifica conformemente ed in applicazione dell’art.
6 della L. 24.13.1993, n. 537, qualora il d.l. n. 478/94
o altro successivo di sospensione non venga convertito in
legge”).
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal giudice
di prima istanza, l’invocato diritto alla revisione del
prezzo non può trovare fondamento né direttamente nell’art.
6 della legge n. 537 del 1993, nel testo originario, perché
sospeso nella sua efficacia al momento della sottoscrizione
del contratto, né nella clausola contrattuale, perché riferita
al testo originario dell’art. 6, non più vigente perché
novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, né infine
nell’art. 6 vigente, come novellato, perché l’efficacia
della disposizione novellata è successiva alla data di stipulazione
del contratto.
Alla stregua delle osservazioni che precedono l’appello
in esame deve essere respinto, con conseguente conferma
della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione fra le parti delle spese ed onorari del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata
sentenza.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 maggio
2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)