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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 marzo 2006 n. 1295
Pres. Iannotta, Est. Russo
“AVVENIRE” società cooperativa a r.l. (Avv. G. Mariano) c/ Comune di Noci (Avv. A. Damascelli)


1.Contratti della p.a. - Appalto di servizi - Clausola di Revisione prezzi - Art. 6, l. 537/93 - Interpretazione.

 

2.Giurisdizione e competenza - Domanda di riconoscimento del diritto a compensi per oneri aggiuntivi - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Esclusione.

1. Nelle controversie soggette al regime dell’art. 6 l. 537/93 (abrogato per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli art. 26, 27 l. 488/99), che riconosce, nei contratti ad esecuzione periodica e continuata di fornitura di beni e prestazione di servizi, un diritto soggettivo alla revisione del prezzo contrattuale, è proponibile giudizio di accertamento e condanna nei termini prescrizionali avverso le note con cui viene negato tale compenso, giacchè dette note non presentano contenuto provvedimentale.

 

2. Sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di accertamento e condanna relativa a compensi non aventi titolo nella revisione del prezzo contrattuale poiché tali controversie non rientrano nella giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 6, l. 537/1993 l. (in relazione e al testo originario e a quello novellato dall’art. 44 l. 724/94).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta




ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sul ricorso in appello n. 1423/2005, proposto da

AVVENIRE” società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani ed elettivamente domiciliata in Roma, piazzetta Paradiso n. 55, presso lo studio dell’avv. Francesco Scardaccione;


contro




il COMUNE di NOCI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Damascelli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Arbib Pascucci n. 66, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Del Pozzo;


per la riforma



della sentenza del TAR PUGLIA BARI: Sezione I n. 4446/2004, resa tra le parti, che ha in parte dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. e, in parte, ha rigettato il ricorso proposto dalla Cooperativa per l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato col Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza 1 gennaio 1996, nonché per la condanna dell’Ente al pagamento delle relative somme.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Vista l’ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2005, relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, l’avv. Mariani e l’avv. Damascelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 5-6 giugno 2003 e depositato il 29 giugno 2003, la società “Avvenire” cooperativa edilizia a r.l., ha proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, domanda di accertamento del diritto della società cooperativa ricorrente alla revisione del corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto d’appalto stipulato con il Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ed anche in relazione ai maggiori oneri relativi allo smaltimento in discarica, oltre interessi moratori sui compensi revisionali e per la condanna del Comune di Noci al pagamento delle relative somme dovute come accertate per effetto dell’accoglimento del ricorso.
Ha premesso al riguardo che:
- la società ricorrente ha stipulato con il Comune di Noci contratto d’appalto n. 41 di rep. in data 26 agosto 1994 per lo svolgimento triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali, verso il canone annuo di £. 967.200.000, oltre IVA, il cui art. 7 rinviava alla verifica di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “…qualora il d.l. n. 478/94 o altro successivo di sospensione non venga convertito in legge”.
Decaduto il d.l. 478 del 1994 e quelli successivi di analogo contenuto, la società ha avanzato varie richieste di revisione prezzi con numerose note, tutte negativamente riscontrate dall’Amministrazione comunale (mentre con varie altre note e provvedimenti venivano respinte richieste di compensi per lo smaltimento in altre discariche rispetto a quella originaria, e ad altri titoli).
A sostegno del ricorso, con unico motivo complesso, la società ricorrente ha invocato l’applicabilità dell’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, adducendo che in carenza della rilevazione e pubblicazione delle variazioni statistiche dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi, il calcolo revisionale è comunque ragguagliabile alle variazioni degli indici ISTAT riferiti al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi sanitari, tenuto conto della disposizione dell’art. 7 del contratto d’appalto (innanzi richiamata).
In definitiva, la società ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla revisione del canone annuale, nella misura pari, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2003, ad € 750.774,18 oltre IVA (di cui € 651.994,73 sino al 30 maggio 2003), nonché la misura attuale del canone in € 668.853,30 oltre IVA, nonché il diritto al compenso delle somme relative ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, pari sino ad aprile 2003 ad € 56.734,03 oltre IVA, nonché degli interessi moratori sugli importi dovuti a titolo revisionale, pari a € 108.291,85 con la condanna dell’Amministrazione comunale al pagamento della somma complessiva di € 817.020,61 oltre IVA, oltre ulteriori interessi moratori sulle anzidette somme e su quelle a maturarsi dovute a titolo di compenso revisionale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Noci, con il controricorso, ha a sua volta dedotto:
a) l’inammissibilità del ricorso in relazione all’omessa e tempestiva impugnativa delle varie determinazioni amministrative negative, oltre che dell’eventuale silenzio-rifiuto sulla diffida del 12 dicembre 2003, emanate sulle reiterate richieste di revisione prezzi presentate dalla società ricorrente;
b) l’infondatezza del ricorso, nel merito, per non essere dovuto alcunché in relazione al conferimento in diversa discarica, a tenore dell’art. 2 punto 6 del capitolato d’appalto e dall’accettazione, con conseguente acquiescenza, della proroga della durata del contratto, con la sua rinegoziazione, disposta con determinazione dirigenziale n. 1005 del 28 dicembre 1998, e per la genericità e infondatezza dei rilevati aumenti dei costi sia riferiti al personale che ai mezzi e alle attrezzature, nonché per l’inapplicabilità degli invocati indici ISTAT, e per l’insussistenza del diritto ad interessi moratori, dovuti comunque al massimo dalla data della diffida del 12 dicembre 2003.
Con sentenza n. 4446 del 13 ottobre 2004 il Tribunale adìto ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte ha respinto perché infondato il ricorso della Cooperativa Avvenire, compensando fra le parti le spese e onorari del giudizio.
Con ricorso notificato il 9 febbraio e depositato il 23 febbraio 2005 la Cooperativa ha proposto appello avverso la prefata sentenza, non notificata, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, sotto tre distinti profili, nonché la sospensione della esecuzione, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Resiste all’appello il Comune di Noci, che ha depositato memoria, chiedendo il rigetto dell’appello per infondatezza, con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza n. 1436/05 del 22 marzo 2005 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO




L’appello è infondato.
E’ impugnata la sentenza n. 4446/2004 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, che ha in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte ha rigettato in quanto infondato il ricorso proposto dalla Cooperativa Avvenire per l’accertamento del diritto alla revisione del corrispettivo dovuto a fronte del contratto di appalto stipulato col Comune di Noci il 26 agosto 1994 e successivamente prorogato, relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani comunali con decorrenza 1 gennaio 1996, nonché per la condanna del Comune al pagamento delle relative somme.
In particolare, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O. quanto alle domande di accertamento e condanna relative a compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale e ha rigettato il ricorso quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori, compensando interamente fra le parti le spese di giudizio.
Giova premettere al riguardo che l’ art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (legge finanziaria 1994), anche nel testo originario, antevigente alla novella di cui all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995), affidava alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15” (comma 13 dell’art. 6 testo originario) e quindi tra le altre quelle di cui all’originario comma 6 (relativo appunto all’inserzione nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di clausola sulla revisione periodica del prezzo); il testo novellato contempla la medesima devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva di tutte “le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo…” e quindi anche di quelle di cui all’attuale comma 4, che ha sostituito il predetto comma 6 e che dispone, ora, che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”.
Non è dubbio che, nel caso di specie, la società ricorrente, odierna appellante, in funzione del petitum e della causa petendi, abbia proposto domanda di accertamento e condanna, come si evince sia dall’epigrafe del ricorso di primo grado che dalle sue conclusioni, oltre che dall’espressa precisazione, contenuta a pag. 5 del ricorso medesimo, penultimo capoverso, che “…la società ricorrente intende conseguire esclusivamente il riconoscimento delle somme dovute a titolo di revisione prezzi ai sensi dell’art. 6 della legge 24.12.1994 n. 537 commi 4 e 6, nel testo sostituito dall’art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724”.
Orbene, se in generale la posizione dell’appaltatore in relazione alla corresponsione del compenso revisionale assume consistenza di diritto soggettivo in quanto la sua pretesa sia riconosciuta dall’amministrazione appaltante e la controversia si incentri soltanto sul quantum ed all’opposto, ha consistenza di interesse legittimo la pretesa relativa all’an, ovvero all’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1362), nondimeno l’art. 6 della legge n. 537 del 2003, mediante la previsione dell’obbligatoria inserzione della clausola revisionale nei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e servizi (la disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921 e 8 gennaio 2002, n. 100 e Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686), e della coeva nullità parziale dei contratti in contrasto, con in meccanismo di integrazione ex lege del contratto, ha riconosciuto un vero e proprio diritto al compenso revisionale, salva la sua liquidazione mediante istruttoria, da condurre ai sensi del successivo art. 6 (nel senso che esso è “…norma che detta una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, la quale ha natura imperativa che si impone nelle pattuizioni considerate modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stesa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratto della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con la norma imperativa e la nullità non riveste l'intero contratto in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all’art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata”: cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373; id., 19 febbraio 2003, n. 916, ex multis).
Ciò posto è evidente che, in materia, l’amministrazione appaltante non dispone di poteri autoritativi, dovendo limitarsi a verificare se sussistano i presupposti per la liquidazione del compenso revisionale e a quantificarlo.
Ne consegue che le note con cui viene negato il compenso revisionale, o l’applicabilità dell’art. 6 (come nel caso di specie), non costituiscono atti a contenuto provvedimentale impugnabili nei termini decadenziali, ben potendo l’appaltatore proporre giudizio di accertamento e condanna nei termini prescrizionali.
Ciò premesso, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, non può, invece, ricadere nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 6 comma 19 (nuovo testo) e/o comma 13 (vecchio testo), la pretesa concernente compensi che abbiano titolo diverso dalla revisione del prezzo contrattuale, e che attengano, come nella specie, a modalità diverse della prestazione (oneri aggiuntivi per conferimento dei rifiuti in altre discariche), siccome non riconducibili né a “controversie derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15” (e cioè al comma 6 vecchio testo), né a “controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo” (e quindi al comma 4 nuovo testo).
Tali controversie, come giustamente sottolineato dai primi giudici, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 (che com’è noto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “…dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80…come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 …nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»”), non potrebbero nemmeno ricondursi, per altra strada, alla sfera di giurisdizione amministrativa esclusiva, facendo leva sulla circostanza che nel caso di specie si tratti di concessione a terzi del servizio pubblico comunale relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Ne consegue, pertanto, che, come correttamente statuito dai primi giudici, relativamente alle domande concernenti il riconoscimento del diritto al compenso delle somme relative ai maggiori oneri per i conferimenti in discarica, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.A. in favore dell’A.G.O.
Quanto alle residue domande di accertamento e condanna relative alla revisione del prezzo contrattuale e ai relativi accessori, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito.
Tale statuizione di rigetto appare congruamente motivata ed immune dalle censure sollevate dall’appellante.
Com’è noto, l’istituto della revisione prezzi - già ammesso nei contratti di fornitura stipulati dopo l’entrata in vigore del r.d.l. 13 giugno 1940, n. 901, convertito in legge 26 ottobre 1940, n. 1676, a condizione della sua espressa previsione nel regolamento negoziale (cfr. art. 4 del citato r.d.l.) - è stato riconosciuto, “per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti pubblici ... salvo patti in contrario ...”, dall’art. 1 del d.lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501.
La “facoltà” di procedere alla revisione dei prezzi (così espressamente qualificata in evidente connessione alla possibilità di escluderla mediante patto contrario) era ricollegata al riconoscimento, da parte dell’Amministrazione appaltante, che “...il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell’offerta”, e per la sola “...parte della differenza eccedente la percentuale suddetta”, con applicazione del ribasso contrattuale “sul nuovo importo dei lavori risultante dalla revisione”.
E’ altresì noto che l’art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, con disposizione riferita ai lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla sua entrata in vigore, e a modifica dell’art. 1 d.lgs.C.P.S. n. 1501/1947, ridusse dal 10 al 5% il limite delle variazioni dei prezzi correnti successivi alla presentazione dell’offerta rilevanti ai fini della revisione prezzi, ammessa “... per tutta la durata della esecuzione e fino all’ultimazione dei lavori”.
Il termine predetto venne poi fissato al 31 dicembre 1973 dall’art. 1 della legge 22 febbraio 1973, n. 37, estendendo l’applicabilità della disposizione dell’art. 2 della legge n. 76/1970 ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e sino alla data di entrata in vigore della stessa legge; il termine del 31 dicembre 1973 fu poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1975 dall’art. 6 della legge 19 gennaio 1974, n. 9 ed al 31 dicembre 1978 dall’art. 10 bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione del d.l. 13 agosto 1975, n. 376.
L’art. 2 della legge n. 37/1973, peraltro, sempre per “tutti i lavori appaltati o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ...” dispose che “... la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è sempre ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga”.
Ulteriori disposizioni sulle modalità di computo e pagamento della revisione prezzi erano contenute, com’è noto, nella legge 10 dicembre 1981, n. 741 (artt. 1, 2, 3, 17).
L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella sua originaria formulazione, ha poi previsto:
- l’esclusione della facoltà di procedere alla revisione prezzi per “i lavori relativi alle opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici economici, aventi durata inferiore all’anno ...” (comma secondo);
- la possibilità di procedere alla revisione prezzi, sempre per gli appalti di lavori pubblici, “... a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta quando l’Amministrazione riconosca che l’importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa”, rilevate alle date del 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno (comma terzo);
- la facoltà dell’Amministrazione, per i contratti di lavori pubblici di durata ultrannuale, “... di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori”, con esclusione in tal caso della revisione prezzi (comma quarto);
- la applicazione delle “... disposizioni di cui ai precedenti commi ... ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all’entrata in vigore della presente legge” (comma quinto);
- l’abrogazione espressa di “ ... tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo” (comma sesto).
L’art. 3 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha soppresso l’inciso “aventi durata inferiore all’anno”, abrogato il terzo comma e soppresso il secondo periodo del comma quarto dell’art. 33 della legge n. 41/1986: con le modificazioni introdotte è stata esclusa del tutto la revisione prezzi per gli appalti di lavori pubblici, a prescindere dalla loro durata, ed ammesso esclusivamente il ricorso al sistema del prezzo chiuso, con inevitabili omologhi riflessi sulla disciplina degli appalti di servizi e forniture.
Anche il quarto comma dell’art. 33 è stato, peraltro, abrogato dall’art. 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (riconosciuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost., 9 luglio 1993, n. 308).
L’intero art. 33 è stato, poi, abrogato dall’art. 26 comma secondo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (non modificato dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 106, c.d. Merloni bis, né dall’art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni ter, che al comma quarantaquattro ha sostituito soltanto il primo comma dell’art. 26 relativo al pagamento degli acconti) che ha espressamente escluso, al successivo comma terzo, per i lavori pubblici la revisione prezzi e l’applicabilità del primo comma dell’art. 1664 cod. civ., salva la reintroduzione del sistema del prezzo chiuso maggiorato, ma con profonde modifiche rispetto allo “schema” originario (con introduzione di un aumento del prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta ragguagliato ad una percentuale da applicare all’importo dei lavori residui fissata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ma solo nell’ipotesi di scostamento superiore al 2% tra tasso di inflazione reale e tasso d’inflazione programmata).
Va, però, rammentato che l’art. 6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6” (e cioè sugli elenchi dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, rilevati dall’I.S.T.A.T. e pubblicati, con cadenza almeno semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
La disposizione è da ritenere ora abrogata per incompatibilità a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 26 e 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (cfr. Cons. St., Sez. V, 19 febbraio 2003, n. 921; id., 8 gennaio 2002, n. 100; Cons. St., Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686).
Orbene l’efficacia dell’art. 6 fu sospesa fino al 31 dicembre 1994 dall’art. 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 1994, n. 331, dall’art. 5, comma 4, del d.l. 30 luglio 1994, n. 478, dall’art. 5, comma 5, del d.l. 30 settembre 1994, n. 559, mentre nessun’altra disposizione analoga fu introdotta dall’art. 5 del d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, soppresso in sede di conversione nella legge 29 marzo 1995, n. 95, che all’art. 1 comma 2 dichiarò che “…restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658”.
Deve rammentarsi, ancora, che l’art. 44 della legge n. 724 del 1994 ha del tutto “novellato” l’art. 6 della legge n. 537 del 1993, di tal ché quest’ultimo non è applicabile ai contratti già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge predetta (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 aprile 2001, n. 2434).
Si aggiunga che, nella specie, la clausola n. 7 del contratto d’appalto, stipulato il 26 agosto 1994, ossia nella piena vigenza della sospensione dell’efficacia dell’art. 6 (testo originario) della legge n. 537 del 1993, non contiene un rinvio dinamico alla disciplina legislativa della revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, o altrimenti all’art. 6 “e successive modifiche o integrazioni”, sebbene un rinvio statico all’art. 6 nel suo testo originario (“Il prezzo di aggiudicazione sopra riportato verrà successivamente sottoposto a verifica conformemente ed in applicazione dell’art. 6 della L. 24.13.1993, n. 537, qualora il d.l. n. 478/94 o altro successivo di sospensione non venga convertito in legge”).
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal giudice di prima istanza, l’invocato diritto alla revisione del prezzo non può trovare fondamento né direttamente nell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nel testo originario, perché sospeso nella sua efficacia al momento della sottoscrizione del contratto, né nella clausola contrattuale, perché riferita al testo originario dell’art. 6, non più vigente perché novellato dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, né infine nell’art. 6 vigente, come novellato, perché l’efficacia della disposizione novellata è successiva alla data di stipulazione del contratto.
Alla stregua delle osservazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:

Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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