Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3-2006 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1439
Pres. Elefante – Est. Metro
B. Salvatore (Avv. V. Colalillo) c. Comune di Conca Casale (Avv. E. Mazzocco)


Ricorsi elettorali – Elezioni comunali – Esercizio del voto assistito – Attestazione dell’infermità fisica - Omessa indicazione della specifica patologia nel certificato medico - Illegittimità

E’ illegittimo il certificato medico che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichi anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola espressione del certificato: “infermità”. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore e certificata come impeditiva dell’esercizio del voto, infatti, rimane funzionale all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio, il quale, ai sensi del novellato art. 41, ult. comma, D.P.R. n. 570/60, potrà disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente ai canoni della scienza medica universalmente accettati.(1)

 

----------------

 

(1) Cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2004, n. 1265


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.1439/06 REG.DEC.
N. 2196 REG.RIC.
ANNO 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 2196/2005 del 18.3.2005, proposto da

 

Benedetto Salvatore rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma via Albalonga n. 7, presso l’avv. Clementino Palmiero;

 

CONTRO

 

il Comune di Conca Casale rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Mazzocco con domicilio eletto in Roma via Ugo Bassi n. 3, presso l’avv. Ennio Mazzocco;

 

e nei confronti

 

dei signori: Brunetti Pietro non costituitosi;

 

Pensato Danilo non costituitosi;

 

Prete Riccardo non costituitosi;

 

Bucci Mario non costituitosi,

 

Papa Giuseppe non costituitosi,

 

Vettese Nicola Benedetto non costituitosi;

 

Prete Francesco non costituitosi;

 

Neri Ferdinando Antonio non costituitosi;

 

Porcelli Ernesto non costituitosi;

 

Sallustrio Massimiliano non costituitosi;

 

Vettese Antonella Anna non costituitasi;

 

per la riforma
della sentenza del TAR Molise – Campobasso n. 16/2005, resa tra le parti, concernente Annullamento delle Elezioni per il Consiglio Comunale e Sindaco;

 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conca Casale;
Viste le memorie difensive,
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati M. Di Nezza, per delega dell’avvocato V. Colalillo, ed E. Mazzocco;

 

FATTO

 

Con il ricorso in primo grado l’appellante ha impugnato la proclamazione degli eletti, le operazioni elettorali ed i risultati relativi alla consultazione del comune di Conca Casale, per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del dpr n. 570/60, in relazione alla illegittima ammissione di sei elettori alla modalità di esercizio del voto assistito, malgrado che nei certificati medici prodotti mancasse l’indicazione della specifica patologia richiesta quale presupposto necessario per l’accompagnamento, durante le operazioni di voto; si rileva, inoltre, l’omesso esperimento, da parte del presidente del seggio elettorale, di una verifica empirica sull’esistenza dell’effettivo impedimento fisico all’esercizio del voto e la omessa indicazione, nel verbale, della patologia della quale i sei elettori risultavano affetti.
La sentenza di primo grado ha respinto il gravame ritenendo che, a seguito della novella posta all’articolo 41 dall’art. 9 L. n.271/91 (secondo cui i certificati medici devono attestare “che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”), la responsabilità dell’ammissione al voto assistito si sarebbe trasferita dalla sfera del presidente del seggio a quella del medico della struttura pubblica che ha rilasciato il certificato.
Con riferimento alla seconda doglianza si afferma, inoltre, che il presidente del seggio non sarebbe più tenuto alla c.d. prova empirica, volta a verificare se la patologia rientra tra quelle elencate dalla legge o equiparate, poiché tale accertamento sarebbe già stato compiuto dal funzionario medico dell’Asl nel momento in cui ha assunto la responsabilità della relativa certificazione; peraltro, il presidente del seggio “potrà, comunque, esperire tutti gli accertamenti opportuni e compiere tutte le valutazioni funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare; potrà, se del caso, disattendere la certificazione esibita quando sussiste il dubbio che la documentazione sia falsa o che il giudizio medico non sia rispondente o non risulti in contrasto con i canoni universalmente accettati dalla scienza medica“.
L’appellante ha, peraltro, riproposto i motivi di violazione e falsa applicazione del cit. art. 41, nonché l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata.
La controparte, nel richiamare la sentenza n. 1265/04 di questo Consiglio, ha sostenuto, invece, l’infondatezza dell’appello, affermando che ciò che assume rilievo, ai fini dell’ammissione al voto assistito, non è l’indicazione specifica dell’infermità (la cui generica attestazione tende, semmai, a garantire la privacy) ma il fatto che il certificato attesti “che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altre elettore”; si sostiene poi, che i voti in contestazione, in quanto espressi da elettori parenti dei candidati della lista appellante, non avrebbero influito in maniera determinante sulle elezioni.

 

DIRITTO

 

In via preliminare va precisato che alla competizione elettorale hanno partecipato due liste, la lista n. 1, denominata “Continuità nel progresso” e la lista n.2, denominata “Rinascita nella tradizione per Conca Casale” e che, all’esito delle operazioni di scrutinio è risultata vincitrice la lista n. 2, avendo conseguito quattro voti in più rispetto alla lista 1; di conseguenza, i sei voti contestati, (che vanno ridotti a cinque, atteso che per uno dei votanti risulta l’attestazione di “cieco civile” ed il relativo numero di libretto), devono ritenersi determinanti ai fini della vittoria di una lista rispetto all’altra.
Deve ritenersi priva di pregio la giustificazione, sostenuta dal comune, secondo cui la mancata indicazione della patologia sofferta dall’elettore sia posta a tutela della privacy, atteso che l’articolo 41 ult. comma del dpr n. 570/60, aggiunto dalla L. n. 17/03, si limita a garantire che l’annotazione del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un codice, nella tessera elettorale personale dell’elettore.
E’inammissibile, in relazione alla segretezza del voto, l’eccezione secondo cui gli elettori di cui si contesta il voto avrebbero votato in favore della lista 1, in quanto parenti di alcuni candidati di questa lista.
Nel merito, l’appello è fondato.
Sono, infatti, illegittimi i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola espressione del certificato: “infermità”.
La sentenza di questo Consiglio n. 1265/04, con riferimento alla la novella dell’art. 41 cit., ha rilevato che i certificati devono attestare che “l’infermità impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore” e che ciò “determina la conseguenza che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare”…”cosicché non può ammettersi che in un ambito dalla legge riservato ad altro organo il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente apprezzamento”.
Tuttavia, “egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che sono funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare, di consentire le modalità del voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati“.
Ora, per poter operare questa valutazione, che è funzionale all’esercizio del suo potere, risulta evidente che il presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso l’attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina l’impedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge di “analoga gravità “il cui effetto preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta, frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano, tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l’esercizio del diritto di voto, ecc.).
Quindi, pur se la contestazione sul contenuto del certificato medico deve rimanere circoscritta nei limiti sono indicati, è comunque evidente che rimane funzionale all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza della patologia adotta dall’elettore è certificata come impediva dell’esercizio del voto.
Del resto, lo stesso modello di verbale delle operazioni elettorali è giustamente predisposto nel senso che va indicato il “motivo specifico “per cui l’elettore è stato autorizzato a votare con un accompagnatore.
Per tali motivi e considerato che nel caso di specie l’infermità dei votanti risulta genericamente indicata, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento delle elezioni, in relazione decisiva possibilità di incidenza sulle stesse dei voti in contestazione.
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di I° grado, accoglie il ricorso originario e per l’effetto annulla le elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco del 12 e 13 giugno 2004 svoltesi nel Comune di Conca Casale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Adolfo Metro Consigliere estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento