| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1439
Pres. Elefante – Est. Metro
B. Salvatore (Avv. V. Colalillo) c. Comune di Conca Casale
(Avv. E. Mazzocco) |
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Ricorsi elettorali – Elezioni comunali –
Esercizio del voto assistito – Attestazione dell’infermità
fisica - Omessa indicazione della specifica patologia nel
certificato medico - Illegittimità
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E’ illegittimo il certificato medico che,
nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce
all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro
elettore, non indichi anche la relativa patologia, con la
conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale di seggio
destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui
l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato
a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la
sola espressione del certificato: “infermità”. La conoscenza
della patologia addotta dall’elettore e certificata come
impeditiva dell’esercizio del voto, infatti, rimane funzionale
all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del
seggio, il quale, ai sensi del novellato art. 41, ult. comma,
D.P.R. n. 570/60, potrà disattendere la certificazione esibita
allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono
elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa
o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto,
sia evidentemente quantomeno non rispondente ai canoni della
scienza medica universalmente accettati.(1)
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(1) Cfr. Cons. Stato, V, 15
marzo 2004, n. 1265 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.1439/06 REG.DEC.
N. 2196 REG.RIC.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso in appello n. 2196/2005 del 18.3.2005,
proposto da
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Benedetto Salvatore rappresentato e difeso
dall’avv. Vincenzo Colalillo con domicilio eletto in Roma
via Albalonga n. 7, presso l’avv. Clementino Palmiero;
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CONTRO
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il Comune di Conca Casale rappresentato
e difeso dall’avv. Ennio Mazzocco con domicilio eletto in
Roma via Ugo Bassi n. 3, presso l’avv. Ennio Mazzocco;
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e nei confronti
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dei signori: Brunetti Pietro non costituitosi;
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Pensato Danilo non costituitosi;
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Prete Riccardo non costituitosi;
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Bucci Mario non costituitosi,
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Papa Giuseppe non costituitosi,
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Vettese Nicola Benedetto non costituitosi;
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Prete Francesco non costituitosi;
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Neri Ferdinando Antonio non costituitosi;
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Porcelli Ernesto non costituitosi;
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Sallustrio Massimiliano non costituitosi;
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Vettese Antonella Anna non costituitasi;
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per la riforma
della sentenza del TAR Molise – Campobasso n. 16/2005, resa
tra le parti, concernente Annullamento delle Elezioni per
il Consiglio Comunale e Sindaco;
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Conca Casale;
Viste le memorie difensive,
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2005, relatore il Consigliere
Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati M. Di Nezza,
per delega dell’avvocato V. Colalillo, ed E. Mazzocco;
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FATTO
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Con il ricorso in primo grado l’appellante
ha impugnato la proclamazione degli eletti, le operazioni
elettorali ed i risultati relativi alla consultazione del
comune di Conca Casale, per violazione e falsa applicazione
dell’art. 41 del dpr n. 570/60, in relazione alla illegittima
ammissione di sei elettori alla modalità di esercizio del
voto assistito, malgrado che nei certificati medici prodotti
mancasse l’indicazione della specifica patologia richiesta
quale presupposto necessario per l’accompagnamento, durante
le operazioni di voto; si rileva, inoltre, l’omesso esperimento,
da parte del presidente del seggio elettorale, di una verifica
empirica sull’esistenza dell’effettivo impedimento fisico
all’esercizio del voto e la omessa indicazione, nel verbale,
della patologia della quale i sei elettori risultavano affetti.
La sentenza di primo grado ha respinto il gravame ritenendo
che, a seguito della novella posta all’articolo 41 dall’art.
9 L. n.271/91 (secondo cui i certificati medici devono attestare
“che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere
il voto senza l’aiuto di altro elettore”), la responsabilità
dell’ammissione al voto assistito si sarebbe trasferita
dalla sfera del presidente del seggio a quella del medico
della struttura pubblica che ha rilasciato il certificato.
Con riferimento alla seconda doglianza si afferma, inoltre,
che il presidente del seggio non sarebbe più tenuto alla
c.d. prova empirica, volta a verificare se la patologia
rientra tra quelle elencate dalla legge o equiparate, poiché
tale accertamento sarebbe già stato compiuto dal funzionario
medico dell’Asl nel momento in cui ha assunto la responsabilità
della relativa certificazione; peraltro, il presidente del
seggio “potrà, comunque, esperire tutti gli accertamenti
opportuni e compiere tutte le valutazioni funzionali all’esercizio
del potere di cui è titolare; potrà, se del caso, disattendere
la certificazione esibita quando sussiste il dubbio che
la documentazione sia falsa o che il giudizio medico non
sia rispondente o non risulti in contrasto con i canoni
universalmente accettati dalla scienza medica“.
L’appellante ha, peraltro, riproposto i motivi di violazione
e falsa applicazione del cit. art. 41, nonché l’illogicità
e la contraddittorietà della sentenza appellata.
La controparte, nel richiamare la sentenza n. 1265/04 di
questo Consiglio, ha sostenuto, invece, l’infondatezza dell’appello,
affermando che ciò che assume rilievo, ai fini dell’ammissione
al voto assistito, non è l’indicazione specifica dell’infermità
(la cui generica attestazione tende, semmai, a garantire
la privacy) ma il fatto che il certificato attesti “che
l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il
voto senza l’aiuto di altre elettore”; si sostiene poi,
che i voti in contestazione, in quanto espressi da elettori
parenti dei candidati della lista appellante, non avrebbero
influito in maniera determinante sulle elezioni.
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DIRITTO
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In via preliminare va precisato che alla
competizione elettorale hanno partecipato due liste, la
lista n. 1, denominata “Continuità nel progresso” e la lista
n.2, denominata “Rinascita nella tradizione per Conca Casale”
e che, all’esito delle operazioni di scrutinio è risultata
vincitrice la lista n. 2, avendo conseguito quattro voti
in più rispetto alla lista 1; di conseguenza, i sei voti
contestati, (che vanno ridotti a cinque, atteso che per
uno dei votanti risulta l’attestazione di “cieco civile”
ed il relativo numero di libretto), devono ritenersi determinanti
ai fini della vittoria di una lista rispetto all’altra.
Deve ritenersi priva di pregio la giustificazione, sostenuta
dal comune, secondo cui la mancata indicazione della patologia
sofferta dall’elettore sia posta a tutela della privacy,
atteso che l’articolo 41 ult. comma del dpr n. 570/60, aggiunto
dalla L. n. 17/03, si limita a garantire che l’annotazione
del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un codice,
nella tessera elettorale personale dell’elettore.
E’inammissibile, in relazione alla segretezza del voto,
l’eccezione secondo cui gli elettori di cui si contesta
il voto avrebbero votato in favore della lista 1, in quanto
parenti di alcuni candidati di questa lista.
Nel merito, l’appello è fondato.
Sono, infatti, illegittimi i certificati medici che, nell’attestare
l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore
di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore,
non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza
che, nell’apposito spazio del verbale di seggio destinato
alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore
fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato
a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la
sola espressione del certificato: “infermità”.
La sentenza di questo Consiglio n. 1265/04, con riferimento
alla la novella dell’art. 41 cit., ha rilevato che i certificati
devono attestare che “l’infermità impedisce all’elettore
di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore” e
che ciò “determina la conseguenza che il presidente del
seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica,
volta ad accertare se l’impedimento lamentato rientri tra
quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di
equiparare”…”cosicché non può ammettersi che in un ambito
dalla legge riservato ad altro organo il presidente del
seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo
pur prudente apprezzamento”.
Tuttavia, “egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti
e fare tutte le valutazioni che sono funzionali all’esercizio
del potere di cui è titolare, di consentire le modalità
del voto in questione, fino a disattendere la certificazione
esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa,
sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa
sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente
artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente
a canoni della scienza medica universalmente accettati“.
Ora, per poter operare questa valutazione, che è funzionale
all’esercizio del suo potere, risulta evidente che il presidente
del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso l’attestazione
contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia
che, a giudizio del medico, determina l’impedimento, soprattutto
con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge
di “analoga gravità “il cui effetto preclusivo all’esercizio
del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad
es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità
assoluta, frattura del braccio o ingessatura che, però,
lasci in parte libere le dita della mano, tremore della
mano che non sia così accentuato da impedire l’esercizio
del diritto di voto, ecc.).
Quindi, pur se la contestazione sul contenuto del certificato
medico deve rimanere circoscritta nei limiti sono indicati,
è comunque evidente che rimane funzionale all’esercizio
delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza
della patologia adotta dall’elettore è certificata come
impediva dell’esercizio del voto.
Del resto, lo stesso modello di verbale delle operazioni
elettorali è giustamente predisposto nel senso che va indicato
il “motivo specifico “per cui l’elettore è stato autorizzato
a votare con un accompagnatore.
Per tali motivi e considerato che nel caso di specie l’infermità
dei votanti risulta genericamente indicata, l’appello deve
essere accolto, con conseguente annullamento delle elezioni,
in relazione decisiva possibilità di incidenza sulle stesse
dei voti in contestazione.
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio
possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza
di I° grado, accoglie il ricorso originario e per l’effetto
annulla le elezioni del Consiglio Comunale e del Sindaco
del 12 e 13 giugno 2004 svoltesi nel Comune di Conca Casale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 10 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Agostino Elefante Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Adolfo Metro Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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