| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 marzo 2006 n. 1437
Pres. Elefante - Est. Fera
G. CORONA ed altri (Avv.ti G. Contu e G. Piras) c. Regione
Sardegna (n.c.), Consiglio Regionale Regione Sardegna, Ministero
dell’Interno (Avv. Stato), G. R. Cassano ed altri (Avv.
E. Picozza) |
|
Ricorsi elettorali – Elezioni regionali -
Domanda di annullamento dell’intero procedimento elettorale
- Illegittima ammissione di una lista – Idoneità ad alterare
in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente
ammesse – Valutazione - Necessità
|
|
Nel caso di illegittima ammissione di una
lista, a fronte di domanda giudiziale volta all’annullamento
dell’intero procedimento elettorale, occorre tenere conto
della consistenza numerica dei voti espressi a favore della
lista illegittimamente ammessa e valutarne l’idoneità ad
alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle
liste legittimamente ammesse. D'altro canto, l'affermazione
di un principio contrario, cioè che la sola partecipazione
di liste illegittimamente ammesse debba determinare il travolgimento
delle intere operazioni elettorali, esporrebbe inevitabilmente
le istituzioni elettive ad una sorta di instabilità costituzionale,
dipendendo la tenuta dei governi regionali non già dall'ampiezza
del consenso popolare ma dalla presenza di vizi marginali
che nulla tolgono alla sostanza della pronuncia degli elettori.(1)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) Cfr. Cons. Stato, V, 7
marzo 2001, n. 1343 |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N1437/06 REG.DEC
N. 6769 REG.RIC
ANNO 2005
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello proposto dai
|
| |
|
signori Giorgio CORONA, nato a Senis
il 2 marzo 1952, Antonio ANASTASIO, nato a Napoli
l’8 giugno 1945, Enrico GRIVEL, nato a Orzieri il
6 gennaio 1944, residenti in Cagliari, e Ottavio Manghina,
nato a Ploaghe il 16 settembre 1941 e residente in Olbia,
difesi dagli avvocati Giovanni Contu e Giorgio Piras jr.
e domiciliati in Roma, via Portuense 104, presso la signora
Antonia De Angelis;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- la REGIONE SARDEGNA, non costituita
in giudizio;
|
| |
|
- il CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE
SARDEGNA, in persona del Presidente pro-tempore, e il
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore,
costituitisi in giudizio con l’avvocatura generale dello
Stato, domiciliati ex-lege in Roma alla via dei Portoghesi
n. 12;
|
| |
|
- i signori Gavino Raimondo CASSANO, Attilio
Maria Antonio DEDONI e Franco Sergio PISANO, costituitisi
in giudizio con l’avvocato Eugenio Picozza e domiciliati
presso di lui in Roma, via San Basilio 61;
|
| |
|
- Salvatore AMADU, Carmelo CACHIA,
costituitisi in giudizio con l’avvocato Mario Solinas e
domiciliati in Roma, via Arenula 21, presso l’avvocato Isabella
Lesti;
|
| |
|
- Giuseppe GIORICO, Luciano URAS, Ignazio
Paolo PISU, Paola LANZI, Giuseppe FADDA, Ciriaco DAVOLI,
Paolo Antonio LICHERI, costituitisi in giudizio con
l’avvocato Roberto Candio e domiciliato in Roma, viale Bruno
Buozzi 76, presso lo studio dell’avvocato Nicola Giancaspro;
|
| |
|
- professor Stefano PINNA, in proprio
e nella qualità di capo del gruppo “Progetto Sardegna”,
costituitosi in giudizio con l’avvocato Lorenzo Palermo
e domiciliato in Roma, via Cicerone 28, presso lo studio
dell’avvocato Antonella Antezza;
|
| |
|
- Antonio Efisio ADDIS, Antonio BIANCU,
Mariuccia COCCO, Giuseppe Luigi CUCCA, Giuseppe CUCCU, Paolo
FADDA, Giovanni GIAGU, Gavino MANCA, Francesco SABATINI,
Francesco SANNA, Simonetta SANNA ed Eliseo SECCI, costituitisi
in giudizio con gli avvocati Alberto Azzena, Raffaele Izzo
e Lorenzo Palermo e domiciliati in Roma, via Cicerone 28,
presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo;
|
| |
|
- Siro MARROCU, Salvatore MATTANA, Bachisio
Silvio LAI, Giovanni Battista ORRÙ, Alberto SANNA, Francesca
BARRACCIU, Angelina CORRIAS, Silvio CHERCHI, Vincenzo FLORIS,
Antonio Ignazio CALLEDDA, Alberto SANNA, Giuseppe PIRISI,
Giacomo SPISSU e Salvatore SERRA, costituitisi in giudizio
con l’avvocato Costantino Murgia e domiciliati presso di
lui in Roma, via Orazio 31;
|
| |
|
- Mariano CONTU, Giorgio LA SPISA, Claudia
LOMBARDO, Gerolamo LICANDRO, Onorio PETRINI, Nicola RASSU,
Fedele SANCIU e Carlo SANJUST, costituitisi in giudizio
con l’avvocato Piero Franceschi e domiciliati in Roma, via
Pisaneli 2, presso lo studio dell’avvocato Stefano Di Meo;
|
| |
|
- avvocato Pietro PITTALIS, nato a
Charleroi (Belgio) il 30 aprile 1958 e residente in Nuoro,
costituitosi in giudizio con gli avvocati Andrea Manzi,
Antonello Angioni e Antonello Rossi e domiciliato presso
il primo in Roma, via Federico Confalonieri 5;
|
| |
|
- Renato SORU, Ignazio ARTIZZU, Giuseppe
ATZERI, Giuseppino BALIA, Andrea Mario BIANCAREDDU, Mario
BRUNO, Maria Grazia CALIGARIS, Roberto CAPELLI, Antonio
CAPPAI, Giovanna CERINA, Oscar S. Giuseppe CHERCHI, Elia
CORDA, Franco Ignazio CUCCU, Renato CUGINI, Mario DIANA,
Mario FLORIS, Alessandro FRAU, Gian Luigi GESSA, Raimondo
IBBA, Silvestro LADU, Antonio Angelo LIORI, Paolo Giovanni
MANINCHEDDA, Sergio MARRACINI, Pierangelo MASIA, Sergio
MILIA, Giovanni MORO, Eugenio MURGIONI, Pasquale ONIDA,
Giorgio OPPI, Nazzareno PACIFICO, Mauro PILI, Alberto RANDAZZO,
Antioco PORCU, Adriano SALIS, Matteo Sanna, Paolo Terzo
SANNA, Luigi Beniamino SCARPA, Giommaria UGGIAS e Pierpaolo
VARGIU, non costituiti in giudizio;
|
| |
|
per la riforma
della sentenza 1 luglio 2005 n. 1582, notificata il 5 luglio
2005, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna Sez. II, ha respinto il ricorso contro l’elezione
del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno
2004.
|
| |
|
Visto il ricorso in appello, notificato tra
il 27 luglio e il 2 agosto e depositato il 4 agosto 2005;
visto il controricorso del Consiglio regionale della Sardegna,
depositato l’11 ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Amadu, depositato il 19
settembre 2005;
visto il controricorso del signor Cachia, depositato il
19 settembre 2005;
visto il controricorso del signor Giorico, depositato il
10 ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Uras, depositato il 18
ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Pisu, depositato il 18
ottobre 2005;
visto il controricorso della signora Lanzi, depositato il
18 ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Fadda, depositato il 18
ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Davoli, depositato il
18 ottobre 2005;
visto il controricorso del signor Licheri, depositato il
18 ottobre 2005;
visto il controricorso del professor Pinna, depositato il
2 dicembre 2005;
visto il controricorso dei signori Addis, Biancu, Cocco,
Cucca, Cuccu, Fadda, Giagu, Manca, Sabatini, Sanna Francesco
e Simonetta e Secci, depositato il 2 dicembre 2005;
visto il controricorso dei signori Marrocu, Mattiana, Lai,
Orrù, Sanna Francesco e Alberto, Barracciu, Corrias, Cherchi,
Floris, Calledda, Pirisi, Spissu e Serra, depositato il
30 dicembre 2005;
visto il controricorso dei signori Contu, La Spisa, Lombardo,
Licandro, Petrini, Rassu, Sanciu e Sanjust, depositato il
3 gennaio 2006;
visto il controricorso dei signori Cassano, Dedoni e Pisano,
depositato il 19 settembre 2005, e il loro successivo appello
incidentale, notificato tra il 29 settembre e il 13 ottobre,
depositato il 30 settembre e nuovamente depositato, con
la prova delle notificazioni eseguite a mezzo della posta,
l’8 novembre 2005;
visto l’appello incidentale dell’avvocato Pittalis, notificato
tra il 22 e il 24 e depositato il 29 settembre 2005;
viste ulteriori memorie difensive;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 20 gennaio 2006, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Contu, Piras,
Candio, Police per delega di Picozza, Murgia, Izzo, Solinas,
Franceschi, Manzi, Azena per delega di Palermo;
designato estensore il consigliere Aldo Fera;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
In seguito all’elezione del Presidente e
del Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi nel 2004,
due consiglieri non eletti e tre elettori hanno impugnato
le operazioni elettorali, per motivi tutti attinenti all’ammissione
delle liste elettorali, e hanno chiesto l’annullamento dell’elezione.
Il motivi originari sono quindici, di cui il secondo è stato
poi abbandonato; alcuni motivi sono articolati in più censure;
i motivi da 1 a 11 contengono censure contro l’ammissione
di liste circoscrizionali, i motivi da 12 e 13 contengono
censure d’illegittimità derivata contro l’ammissione di
liste regionali, il motivo 14 contiene una censura di generale
inattendibilità del risultato elettorale, il motivo 15 contiene
la censura d’inammissibilità della lista regionale Sardegna
Insieme, collegata con il presidente eletto. I motivi, con
la sottonumerazione delle varie censure contenute in singoli
motivi, si possono riassumere come segue.
1 a) Nelle liste Alleanza Popolare-UDEUR presentate nelle
otto circoscrizioni, la grandissima parte delle firme degli
elettori presentatori era stata apposta su fogli aggiuntivi
privi del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati,
e non congiunti all’atto principale in modo tale da garantire
che la congiunzione fosse avvenuta prima dell’apposizione
delle firme degli elettori.
1 b) Nella circoscrizione di Cagliari, uno dei fogli aggiuntivi
recava tre firme con autenticazione priva di data, un altro
foglio recava venti firme prive di autenticazione.
1 c) Nella lista AD-UDEUR della circoscrizione di Nuoro
oltre 800 firme su 1086 erano state autenticate da un consigliere
comunale, il signor Piero Zuddas, candidato nella lista
stessa.
3) Le liste denominate DS-Sinistra Federalista Sarda, Verdi,
SDI Socialisti democratici Italiani, PSd’AZ Partito sardo
d’Azione, Sardigna Natzione, in tutte le otto circoscrizioni
erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di
lista erano stati incollati mediante bollini adesivi.
4) Le liste denominate Alleanza Popolare-UDEUR, SDI Socialisti
democratici Italiani, PSd’AZ Partito sardo d’Azione, Sardigna
Natzione, IRS Indipendentia, in tutte le otto circoscrizioni
erano state formate su fogli nei quali i contrassegni di
lista erano stampati in bianco e nero anziché con i colori
con i quali sono poi comparsi sui manifesti e nelle schede
elettorali.
5) Nella lista IRS Indipendentia presentata nella circoscrizione
del Medio Campidano l’autenticazione della firma di gran
parte dei presentatori era avvenuta con le formule “conoscenza
personale”, “conoscenza”, “conoscenza diretta”, o senza
neppure quelle diciture e nessuna idonea ed esauriente indicazione
di un documento d’identità.
6 a) Le liste PSd’Az-Partito Sardo d’Azione presentate nelle
circoscrizioni del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias
erano prive dell’indicazione della modalità di riconoscimento
degli elettori.
6 b) Inoltre l’autenticazione delle firme apposte sul foglio
aggiuntivo 22 della lista PSd’Az-Partito Sardo d’Azione
di Carbonia-Iglesias era priva di data.
Escludendo le sottoscrizioni irregolari, le due liste non
raggiungevano il numero minimo di firme richiesto per ammettere
la lista alla competizione elettorale.
7 ) Le irregolarità denunciate con i motivi quinto e sesto
inficiavano anche le liste DS-Sinistra Federalista Sarda
presentate nelle circoscrizioni di Carbonia- Iglesias, Cagliari
e Nuoro; in particolare:
7 a) autenticazioni con la formula “conoscenza personale”,
e
7 b) per la lista della circoscrizione di Cagliari, le autenticazioni
sui fogli aggiuntivi 140 e 118 erano prive di autenticazione.
8) Le liste Sardegna Nazione di tutte le otto circoscrizioni
presentavano i medesimi vizi denunciati con i motivi precedenti,
e in particolare quello di mancata indicazione delle modalità
d’identificazione dei sottoscrittori delle liste. Si è poi
chiarito che le liste erano state presentate in sei delle
otto circoscrizioni, escluse cioè le circoscrizioni del
Medio Campidano e di Lanusei-Ogliastra.
9) Lo stesso che il motivo 8 per la lista SDI-Socialisti
Democratici Italiani presentata nella circoscrizione di
Oristano.
10) La lista Verdi nella circoscrizione di Sassari era stata
presentata con 946 firme, contro le 1000 occorrenti, mentre
il deposito di altre firme era avvenuto oltre la scadenza
del 15 maggio 2004.
11) Nelle liste denominate Il Movimento, presentate nelle
circoscrizioni di Sassari e Cagliari, su quasi tutti i moduli
aggiuntivi era scritto che la lista era collegata con l’omonima
lista regionale, mentre nell’atto principale era scritto
che la lista era collegata con la lista regionale UDS-Progetto
Nazionalitario-Sardi Uniti e Natura Ambiente Tradizioni-NAT.
12) Le illegittime ammissioni di liste provinciali, denunciate
con i motivi precedenti, travolgevano anche l’ammissione
delle liste regionali Sardigna Libera e IRS-Indipendentia,
tenuto conto dell’articolo 1 comma 3 della legge 23 febbraio
1995 n. 43, secondo cui la presentazione di una lista regionale
è nulla se la lista non è collegata con liste presentate
in almeno la metà delle province della regione (in Sardegna,
in almeno quattro circoscrizioni).
13) Ugualmente, le illegittime ammissioni delle liste Il
Movimento a Cagliari e Sassari travolgeva l’ammissione della
lista regionale UDS-NAT-Il Movimento.
14) Le numerose illegittimità dedotte con i precedenti motivi
travolgono la validità delle votazioni e l’intero risultato
elettorale.
15 a) Tutte le dichiarazioni di collegamento (delle liste
circoscrizionali) alla lista regionale Sadegna Insieme,
allegate alla lista medesima, erano state rilasciate da
persone che, nelle date in cui tali dichiarazioni erano
state rilasciate, non erano state designate dai rispettivi
presentatori delle liste provinciali; le designazioni dei
presentatori delle dichiarazioni di collegamento, infatti,
erano contenute nelle liste, tutte con date successive alle
presentazioni delle dichiarazioni di collegamento.
Inoltre:
15 b 1) la dichiarazione di collegamento della lista AP-UDEUR
di Sassari, rilasciata dal signor Giovanni Maria Canu, era
priva di data, come lo era l’autenticazione della firma
del signor Canu;
15 b 2) la firma della dichiarazione di collegamento della
lista AP-UDEUR di Olbia–Tempio, rilasciata dal signor Cesare
Lorenzo Cadeddu a Olbia, era stata autenticata da un consigliere
provinciale di Sassari, ossia fuori dal territorio di competenza
del pubblico ufficiale autenticante;
15 b 3) la dichiarazione di collegamento della lista Progetto
Sardegna per la circoscrizione di Cagliari era stata firmata
dal signor Maurizio Piras l’11 maggio 2004, ma la sua firma
era stata autenticata il giorno successivo;
15 b 4) la dichiarazione di collegamento della lista La
Margherita per la circoscrizione di Carbonia-Iglesias, firmata
dal signor Pierfranco Gaviano, era stata autenticata da
un funzionario comunale di Carbonia non identificabile;
15 b 5) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra
federalista Sarda per la circoscrizione di Oristano, firmata
dal signor Raimondo Ignazio Cadeddu, era stata autenticata
in Solarussa da un impiegato comunale di Solarussa;
15 b 6) la dichiarazione di collegamento della lista DS-Sinistra
federalista Sarda per la circoscrizione di Sassari, firmata
dalla signora Giovanna Vargiu, era stata autenticata in
Ossi da un impiegato comunale di Ossi;
15 b 7) la dichiarazione di collegamento della lista La
Margherita per la circoscrizione di Olbia-Tempio, e quelle
della lista DS-Sinistra Federalista Sarda per le circoscrizioni
di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano e di Sassari,
recavano autenticazioni delle sottoscrizioni prive dell’indicazione
delle modalità d’identificazione del sottoscrittore.
15 c) L’invalidità delle dichiarazioni di collegamento alla
lista regionale travolgeva la validità dell’ammissione delle
liste circoscrizionali.
In corso di causa e in séguito alle verificazioni eseguite,
i ricorrenti hanno presentato atti di motivi aggiunti, contenenti,
oltre a richieste istruttorie, motivi che si possono indicare
e riassumere come segue.
- A completamento del motivo 1a (fogli aggiuntivi privi
del contrassegno di lista e delle generalità dei candidati)
sono stati, relativamente alle tre circoscrizioni di Cagliari,
Sassari e Ogliastra, puntualmente indicati gli atti affetti
dalle irregolarità denunciate.
- A completamento del quarto motivo (contrassegni in bianco
e nero), sono stati indicati alcuni degli atti ai quali
la censura si riferisce.
- A completamento dei motivi 5 e 7a (firme dei presentatori
delle liste per conoscenza diretta o senza specificazione
del documento d’indentità), sono stati indicati alcuni degli
atti ai quali la censura si riferisce, ed è stato precisato
che la violazione denunciata consiste nell’abnorme numero
di firme autenticate per conoscenza personale).
- A completamento delle censure dedotte con il quindicesimo
motivo, i ricorrenti hanno aggiunto altri casi di viziata
autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni
di collegamento; hanno specificato che in alcuni casi nei
fogli aggiunti delle liste mancava l’indicazione dei presentatori
della dichiarazione di collegamento, e hanno fornito un
elenco delle date di presentazione, delle liste e delle
dichiarazioni di collegamento.
Nelle difese presentate in corso di causa e nella discussione
finale, i ricorrenti hanno chiesto che il giudice amministrativo
procedesse, eventualmente, alla correzione dei risultati
elettorali.
Il tribunale amministrativo regionale con sentenza non definitiva
24 gennaio 2005 n. 110, nei confronti della quale sono state
fatte riserve d’appello, ha respinto alcune delle eccezioni
proposte dai controinteressati. In particolare, ha respinto
l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo;
ha dichiarato manifestamente infondata un’eccezione d’illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni delle leggi elettorali;
ha respinto le eccezioni di tardività del ricorso contro
l’ammissione delle liste, d’inammissibilità del ricorso
collettivo, d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica
a tutti i controinteressati nei termini per la proposizione
del ricorso, d’inammissibilità del ricorso per tardività
del suo deposito. Con la sentenza definitiva indicata in
epigrafe ha respinto la domanda d’estromissione dal giudizio
del Consiglio regionale e ha giudicato fondati alcuni motivi
di ricorso, e precisamente:
1) il motivo 1c, relativo al fatto che 800 delle oltre 1000
firme di presentazione della lista AP-UDEUR di Nuoro erano
state autenticate da persona iscritta nella lista medesima;
2) il sesto motivo (autenticazioni prive dell’indicazione
della modalità di riconoscimento degli elettori nelle liste
PSd’Az-Partito Sardo d’Azione presentate del Medio Campidano
e di Carbonia-Iglesias);
3) l’ottavo motivo, relativamente alle autenticazioni prive
dell’indicazione della modalità di riconoscimento degli
elettori nelle liste circoscrizionali di Sardegna Nazione;
4) il decimo motivo, di tardiva presentazione della lista
Verdi di Sassari (le sottoscrizioni, con i documenti dei
relativi sottoscrittori, necessarie per raggiungere i mille
presentatori, erano state presentate in parte il 16 e in
parte il 17 maggio, oltre il termine di scadenza del 14
maggio).
Il tribunale amministrativo regionale ha esaminato, respingendoli
o dichiarandoli inammissibili, tutti gli altri motivi. In
particolare, ha dichiarato inammissibile per genericità
la censura 1a, e inammissibili, nonostante le allegazioni
dei ricorrenti di avere incontrato grandi difficoltà ad
ottenere ed esaminare gli atti, le specificazioni fornite
con motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibile per genericità
la censura 1b (mancanza di autenticazioni su un foglio aggiuntivo);
inammissibili per genericità, e in ogni caso non fondati
in diritto, i motivi n. 3 (contrassegni apposti con bollini
adesivi), n. 4 (contrassegni in bianco e nero), n. 5 n.
7a e n. 9 (eccessivo numero di autenticazioni per conoscenza
personale); inammissibile, perché non rilevante sul numero
di sottoscrizioni richieste per la presentazione della lista,
il motivo 7 b (sottoscrizioni non autenticate).
È stato respinto l’undicesimo motivo, con il quale i ricorrenti
avevano rappresentato che le liste “Il Movimento” di Sassari
e Cagliari recavano due diverse indicazioni di collegamento
con liste regionali, una nell’atto principale e una diversa
sui fogli aggiunti. Premesso che la doglianza era provata
in fatto, il giudice di primo grado ha stabilito che l’anomalia
non è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento
è atto distinto dalla lista.
Sono stati giudicati infondati i motivi 12 e 13 (invalidità
delle liste regionali in conseguenza di quella delle circoscrizionali
collegate), stanti le pronunce di rigetto dei motivi attinenti
alle liste circoscrizionali.
È stato respinto il quattordicesimo motivo, d’invalidità
dell’intera votazione per l’alterazione della scelta offerta
agli elettori.
Il giudice di primo grado ha respinto, dopo avere dichiarato
inammissibile l’ampliamento delle censure contenuto nei
motivi aggiunti, anche il quindicesimo motivo, con il quale
i ricorrenti avevano dedotto l’illegittima ammissione della
lista regionale della lista Sardegna Insieme perché le dichiarazioni
di collegamento delle liste circoscrizionali erano state
presentate da persone non ancora incaricate di effettuare
le dichiarazioni medesime e perché le dichiarazioni di collegamento
non erano state debitamente autenticate. Su questo secondo
punto il giudice di primo grado ha rilevato che nessuna
norma prevede che le dichiarazioni di collegamento debbano
essere autenticate; sul primo punto ha stabilito che l’articolo
1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna
sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia
resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che
in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata
come ratifica della legittimazione originariamente carente.
Infine il tribunale amministrativo regionale ha stabilito
che l’accoglimento dei motivi di ricorso giudicati fondati
non comportava l’annullamento dell’elezione, perché, “ le
illegittimità accertate nella competizione elettorale contestata
non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento
del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice
” e “ con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni
provinciali … alla luce dei risultati conseguiti dalle liste
illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro
presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle
elezioni nelle diverse circoscrizioni”.
Appellano quattro degli originari ricorrenti, i quali si
dolgono prima di tutto dell’illogicità di quest’ultima statuizione;
si dolgono poi della ritenuta inammissibilità dei motivi
aggiunti, adducendo a giustificazione le grandissime difficoltà
incontrate per visionare gli atti del procedimento elettorale,
e infine ripropongono le censure respinte o dichiarate inammissibili.
L’avvocato Pittalis, proclamato eletto consigliere regionale
dopo la sentenza di primo grado, propone appello incidentale,
chiedendo, in via subordinata ossia per il caso che la Sezione
decida di correggere i risultati delle elezioni, di escludere
la lista circoscrizionale di Nuoro PSd’Az-Partito Sardo
d’Azione.
Altro appello incidentale è stato proposto dai signori Cassano,
Dedoni e Pisano, consiglieri regionali, i quali sostengono
che il ricorso originario è inammissibile perché i ricorrenti
non hanno fornito la prova che le censure ivi dedotte superavano
la “prova di resistenza”; impugnano i capi della sentenza
che hanno giudicato fondati i motivi di ricorso 1c, 6, 8
e 10; e ripropongono, a proposito del motivo 1a (giudicato
inammissibile), la tesi, respinta dal giudice di primo grado,
che all’elezione del Consiglio regionale della Sardegna
non si applica la normativa statale sulla presentazione
delle liste, bensì quella regionale sarda secondo cui non
occorrono sottoscrizioni di elettori per presentare liste
di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente
riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere
regionale rappresentati nel Consiglio.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. L'appello per la riforma della sentenza
con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ha respinto il ricorso, proposto contro l’elezione
del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno
2004, è infondato.
|
| |
|
2. Il ricorso di primo grado è stato proposto
da due consiglieri non eletti e da tre elettori, i quali
hanno dichiarato, nell'atto introduttivo del giudizio che
la ragione per la quale avevano ritenuto di dover adire
il giudice amministrativo consisteva nel fatto "che sono
state ammesse a partecipare numerose liste regionali e provinciali
che dovevano, invece, essere ricusate a causa di molteplici
illegittimità, tali da viziare insanabilmente, e, quindi,
travolgere, l'intero risultato elettorale."
Da tale affermazione e dal tenore delle censure prospettate,
che, pur investendo aspetti particolari delle operazioni
di presentazione delle liste, non presentano alcuna specifica
contestazione circa la posizione di singoli candidati eletti
o il numero di seggi attribuito a questa od a quella lista,
si ricava come l'interesse legittimante la domanda di annullamento
delle operazioni elettorali investe l'intero procedimento
elettorale con il fine precipuo di un annullamento che consenta
la ripetizione integrale delle elezioni regionali.
Ciò consente di poter affermare come l’insieme delle censure
vada analizzato, non soltanto sotto l’angolo visuale dell’accertamento
di singole illegittimità, ma anche di quello dell’idoneità
di queste di consentire il travolgimento delle operazioni
elettorali nel loro complesso.
Il giudice di primo grado, dopo aver affrontato e risolto
alcune questioni pregiudiziali, ha giudicato fondati alcuni
motivi di ricorso, che contestavano l’ammissione alla competizione
elettorale delle liste AP-UDEUR di Nuoro, PSd’Az-Partito
Sardo d’Azione del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias,
Sardegna Nazione e Verdi di Sassari, ha respinto o dichiarato
inammissibili le altre censure concernenti l'ammissione
della lista Sardegna Insieme. Ha quindi conclusivamente
stabilito che l’accoglimento dei motivi di ricorso giudicati
fondati non comportava l’annullamento dell’elezione, perché,
“ le illegittimità accertate nella competizione elettorale
contestata non sono di entità tale da comportare uno stravolgimento
del risultato raggiunto dalla lista regionale vincitrice
” e “ con riferimento ai risultati elettorali nelle circoscrizioni
provinciali … alla luce dei risultati conseguiti dalle liste
illegittimamente ammesse, il Collegio ritiene che la loro
presenza non abbia gravemente falsato il risultato delle
elezioni nelle diverse circoscrizioni”.
L'appello parte dalla contestazione di quest’ultima statuizione,
per lamentare poi la ritenuta inammissibilità dei motivi
aggiunti, e infine riproporre le censure respinte o dichiarate
inammissibili.
3. Quanto alla prima di questione, la tesi degli appellanti
è che, in presenza di un sistema elettorale fondato sull'elezione
del presidente, su coalizioni di liste collegate contrapposte,
su soglie di sbarramento, sull'attribuzione del premio di
maggioranza, la partecipazione di liste, che avrebbero dovuto
essere escluse, incide di per sé sul risultato complessivo,
in quanto non consente in radice una ricostruzione ex post
di ciò che sarebbe successo ove quella lista non avesse
partecipato. Ecco perché l’ammissione illegittima di una
lista renderebbe necessaria la rinnovazione del procedimento
elettorale nella sua totalità. E’ appena il caso di aggiungere
che, ove la tesi fosse fondata, ciò renderebbe irrilevante
l'attività condotta dal primo giudice, il quale, analizzati
i risultati conseguiti dalle liste illegittimamente ammesse,
li ha ritenuti di entità tale da non incidere sul risultato
raggiunto dalla lista regionale vincitrice.
La tesi degli appellanti però non può essere condivisa.
In primo luogo perché l'affermazione del primo giudice va
posta in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti,
che era di annullamento delle intere operazioni elettorali
e non di correzione parziale del risultato elettorale; domanda
che costituisce la proiezione sul piano processuale di un
interesse legittimo alla ripetizione integrale delle elezioni,
nella prospettiva di una sostituzione della coalizione risultata
vincente con l'altra uscita soccombente dalla tornata elettorale.
Ed è questo l'interesse cui va riferita la prova di resistenza,
cui peraltro si riferisce un motivo contenuto nell’appello
incidentale proposto dai signori Cassano, Dedoni e Pisano,
per valutare se vi sia una correlazione diretta tra l’illegittimità
riscontrata e il raggiungimento dell'obiettivo che il ricorrente
ha inteso perseguire. Solo entro questi limiti infatti può
agire la giurisdizione di legittimità attribuita al giudice
amministrativo nella materia elettorale, che non assolve
una funzione di astratto riscontro della legittimità delle
operazioni elettorali o di mero riesame del procedimento,
ma rappresenta uno strumento di tutela accordato ai cittadini
per conseguire uno scopo utile, attraverso un processo nel
quale l’illegittimità acquista rilievo giuridico in tanto
in quanto la rimozione degli effetti pregiudizievoli da
essa generati consenta di realizzare l'interesse introdotto
nel giudizio dalla parte che si ritiene offesa dall'agire
scorretto, cioè fuori della regola, dell’Amministrazione.
Ora, non è dubbio che, rispetto all'interesse alla rinnovazione
totale delle elezioni, prospettato dai ricorrenti, l’indagine
condotta dal primo giudice sulla rilevanza delle illegittimità
riscontrate, non solo è possibile, perché la ricostruzione
ex post ancorché resa difficile dai meccanismi particolari
della legge elettorale della Sardegna può essere sempre
essere effettuata, ma è anche essenziale, perché solo in
tale modo è possibile accertare se queste siano di entità
tale da giustificare l'annullamento delle intere operazioni
elettorali.
In secondo luogo, con riferimento al campo specifico del
ricorso elettorale, occorre rilevare come la giurisprudenza
in questa sezione ha già avuto modo di precisare che "nel
caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare
il principio che, al fine di una giusta composizione di
due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l’una inerente
la conservazione -nei limiti del possibile - degli atti
giuridici e dalla massima utilizzazione dei relativi effetti
e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore
dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna
tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi
a favore della liste illegittimamente ammesse. Quando essa
non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione
conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto
che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e
disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il
potere di correzione" (Consiglio di Stato, sezione quinta,
7 marzo 2001, n. 1343).
Ora, nel caso di specie, posto che la correzione dei risultati
elettorali non costituisce l'oggetto della domanda introdotta
in primo grado, l'affermazione del primo giudice secondo
il quale la partecipazione del liste ammesse, per l'esiguità
dei voti da esse conseguiti, non ha inciso sui risultati
complessivi della competizione elettorale, rappresenta una
puntuale applicazione del principio giurisprudenziale.
D'altro canto, l'affermazione di un principio contrario,
cioè che la sola partecipazione di liste illegittimamente
ammesse debba determinare il travolgimento delle intere
operazioni elettorali, oltre ad essere contraria alla logica
esporrebbe inevitabilmente le istituzioni elettive ad una
sorta di instabilità costituzionale, dipendendo la tenuta
dei governi regionali non già dall'ampiezza del consenso
popolare ma dalla presenza di vizi marginali che nulla tolgono
alla sostanza della pronuncia degli elettori.
4. Quanto alla seconda questione, gli appellanti sostengono
che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere inammissibili
per genericità numerose censure dedotte col ricorso di primo
grado, negando validità ai motivi aggiunti con il quale
venivano sviluppate le censure.
L'assunto non può essere condiviso.
La sezione ha già avuto modo di precisare come " nel giudizio
in materia elettorale il principio della specificità dei
motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede
sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole
doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei
vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le
Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò
non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie
concrete “(sez. V, n. 370 del 4 febbraio 2004). Chiarendo
ulteriormente che "corollario del riferito principio è l'inammissibilità
nel giudizio elettorale, di motivi aggiunti che non siano
svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi
motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito
delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione
alle originarie censure” (giurisprudenza pacifica; per tutte,
sez. V, la n. 370/2004; n. 7320 del 18 novembre 2003; n.
3865 del 30 giugno 2003; n. 6811 del 13 dicembre 2002).
|
| |
|
5. Quanto alla terza questione, la riproposizione
dei motivi di ricorso disattesi dal primo giudice, tolti
di mezzo quelli dichiarati inammissibili per genericità,
il tutto, fatta salva ogni considerazione sull’idoneità
di tali vizi di contribuire sul piano quantitativo al travolgimento
delle operazioni elettorali, si riduce nella sostanza alla
risposta a due quesiti.
Se erano ammissibili le liste “Il Movimento” di Sassari
e Cagliari, che recavano due diverse indicazioni di collegamento
con liste regionali, una nell’atto principale e una diversa
sui fogli aggiunti.
Sul punto, occorre ribadire che l’anomalia comunque non
è invalidante, posto che la dichiarazione di collegamento
è atto distinto dalla lista.
Il secondo quesito è se le dichiarazioni di collegamento
delle liste circoscrizionali possano essere presentate da
persone non ancora incaricate di effettuare le dichiarazioni
medesime e se le dichiarazioni di collegamento debbano essere
autenticate. A tale riguardo il Collegio non vede motivi
per discostarsi da quanto argomentato dal giudice di primo
grado ha rilevato, quanto al primo punto, che l’articolo
1, comma 8, della legge n. 43 del 1995 non ricollega nessuna
sanzione al fatto che la dichiarazione di collegamento sia
resa da soggetti a ciò designati in data successiva, e che
in ogni caso una designazione successiva può essere interpretata
come ratifica della legittimazione originariamente carente,
e , quanto al secondo punto, che nessuna norma prevede che
le dichiarazioni di collegamento debbano essere autenticate.
|
| |
|
6. L’appello principale, pertanto, va respinto.
L’esito del giudizio comporta l’assorbimento degli appelli
incidentali.
|
| |
|
7. Appare equo compensare le spese del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe,
e compensa le spese di giudizio.
|
| |
|
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2006 dal
collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante presidente
Raffaele Carboni componente
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Paolo Buonvino componente
Aldo Fera componente, estensore
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 marzo 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|