REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(adunanza plenaria)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello (n. 1951/2001 e n. 27/2005 del ruolo
dell'adunanza plenaria) proposto da:
AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ETNEI (A.CO.S.E.T.), in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata
e difesa dall’avv. Francesco Faro, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Santo Finocchiaro in Roma, via
Libero Leonardi, n. 34;
contro
CULTRARO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avv.
Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Pietro Allotta in Palermo, via D. Trentacoste,
n. 89;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, 2 aprile
2001, n. 767;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
viste le memorie prodotte dall’appellante;
vista l’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana 31 maggio 2005, n. 352, con cui
la causa è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 14 novembre 2005 il consigliere
Carmine Volpe e udito l’avv. F. Faro per l’appellante;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
Il signor Carmelo Cultraro, dipendente del Consorzio acquedotto
etneo (C.A.E.) di Catania, oggi Azienda consortile servizi
etnei (A.CO.S.ET.), in possesso dell’ottava qualifica funzionale
di capo settore, in seguito alla vacanza del posto di dirigente
capo servizio coordinatore-area utenze, di prima qualifica
funzionale, veniva incaricato, con ordine di servizio del
presidente del Consorzio 19 marzo 1988, n. 2006, ad assumere
le dette funzioni superiori (e apicali). Il Consorzio, con
deliberazione del consiglio di amministrazione 9 febbraio
1989, n. 58, gli corrispondeva le conseguenti differenze
retributive, ma limitatamente a un anno (20 marzo 1988/19
marzo 1989); che costituiva il periodo massimo, stabilito
dall’art. 72, comma 2, del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268,
per la durata delle funzioni vicarie.
Le anzidette maggiorazioni economiche, tuttavia, vennero
di fatto erogate sino al maggio 1991. Il signor Cultraro,
a seguito di varie deliberazioni del Consorzio (risalenti
al 1991 e al 1992), veniva riconfermato nell’incarico con
l’attribuzione del relativo trattamento economico differenziale.
Le deliberazioni erano però annullate dall’organo di controllo,
che riteneva non consentita la reiterazione dell’incarico
alla stessa persona oltre il periodo annuale.
Contro la mancata corresponsione, da parte del Consorzio,
delle anzidette differenze retributive e i relativi accessori,
il signor Cultraro ha proposto, innanzi al Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, due
distinti ricorsi. Il primo contro il silenzio rifiuto formatosi
su istanza in data 21 agosto 1995 e atto di diffida notificato
il 14 novembre 1995, l’altro avverso il provvedimento esplicito
di diniego di cui alla nota del presidente del C.A.E. 16
luglio 1996, n. 9600.
La sezione terza del detto Tribunale, riuniti i ricorsi,
ha dichiarato improcedibile il primo, per sopravvenuta carenza
di interesse avendo l’amministrazione successivamente provveduto
sull’istanza dell’interessato, e ha accolto il secondo.
Ha, quindi, condannato l’amministrazione a corrispondere
al ricorrente le somme dovute per differenze retributive,
relativamente ai periodi di effettivo svolgimento delle
mansioni superiori, e per accessori.
Il primo giudice, a sostegno della pronuncia, ha addotto
i seguenti argomenti:
a) è pacifico tra le parti l’espletamento di mansioni superiori;
b) la prestazione è esecutiva di disposizioni emanate dall’amministrazione
e, comunque, è stata riconosciuta utile dalla stessa;
c) nell’art. 56 del regolamento organico del personale dipendente
è rinvenibile la norma che consente l’attribuzione di mansioni
superiori, in presenza di situazioni di necessità;
d) sussiste il requisito della vacanza e della disponibilità
del posto in organico.
L’A.CO.S.ET. ha appellato la sentenza, innanzi al Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, per
i seguenti motivi:
1) irrilevanza ai fini giuridici ed economici delle mansioni
superiori espletate dai pubblici dipendenti, poiché:
a) il principio della retribuibilità delle mansioni superiori
non troverebbe applicazione nel pubblico impiego (Cons.
Stato, ad. plen., 18 novembre 1999, n. 22);
b) ai sensi di Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2000,
n. 10, per il periodo antecedente l’entrata in vigore del
d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (che, all’art. 15, ha sancito
l’operatività della disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29), lo svolgimento di compiti eccedenti
la qualifica formalmente ricoperta non dà diritto alle differenze
retributive;
2) violazione dell’art. 72 del d.p.r. n. 268/1987, dato
che le funzioni superiori non potrebbero essere affidate
per un periodo superiore a un anno e in quanto sarebbe mancato
il presupposto formale dell’esistenza di un provvedimento
di assegnazione di mansioni superiori.
L’appellante ha chiesto anche la restituzione, da parte
dell’appellato, delle differenze retributive corrispostegli
dal 20 marzo 1989 al maggio 1991.
Il signor Cultraro si è costituito in giudizio, resistendo
al ricorso in appello.
L’appellante ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente
illustrato le proprie difese.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rimesso
la causa all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana dubita, innanzitutto, della fondatezza del secondo
motivo di ricorso, inerente la violazione dell’art. 72 del
d.p.r. n. 268/1987. Ciò in quanto il superamento del limite
temporale della durata delle funzioni vicarie non può incidere
sfavorevolmente nella sfera giuridica dell’impiegato, ma
se mai su quella di chi ha violato il divieto.
Poi, con riguardo al primo motivo di ricorso, premesso che
l’affermazione principale dell’appellante - secondo cui
nel pubblico impiego l’espletamento delle mansioni superiori
sarebbe irrilevante - pecca quanto meno di eccesso, nutre
dubbi sull’efficacia non retroattiva dell’art. 15 del d.lgs.
n. 387/1998, affermata dalla giurisprudenza amministrativa,
siccome in contrasto a recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione. Rimette così la questione all’adunanza plenaria
delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, ritenendo,
comunque, che, <>.
L’appellante ha depositato ulteriore memoria.
DIRITTO
1. La pretesa dell’appellato, ritenuta fondata dal primo
giudice che ha pronunciato su due ricorsi dallo stesso proposti
nel 1996, attiene al pagamento delle differenze retributive
e degli accessori, per il periodo di espletamento di mansioni
superiori, a decorrere dal 20 marzo 1989. L’appellato, in
possesso dell’ottava qualifica funzionale, ha svolto le
funzioni, su di un posto vacante, inerenti la prima qualifica
dirigenziale. Le funzioni erano state riconosciute e attribuite
dall’ente appellante, che comunque risulta avere corrisposto
le maggiorazioni economiche sino al maggio 1991; quindi,
oltre il periodo annuale di svolgimento delle stesse (20
marzo 1988/19 marzo 1989).
L’appellante sostiene che, anche a volere riconoscere in
linea di principio la rilevanza agli effetti retributivi
delle mansioni superiori, nella fattispecie per cui è causa
esse non potrebbero essere egualmente riconosciute, poiché
l’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 non esplicherebbe
effetti per il passato, ma solo per il futuro.
2. Il legislatore, dopo avere introdotto all’art. 57 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 una disciplina generale del
conferimento di mansioni superiori, valida per tutte le
pubbliche amministrazioni - quale fenomeno eccezionale e
temporaneo (limitato a tre mesi e rinnovabile per eguale
periodo, ma con riferimento ad altro dipendente) - ne ha
subito rinviato l’applicazione, subordinandola all’emanazione,
in ogni amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione
delle strutture organizzative. E ha poi rinnovato più volte
la proroga sino all’abrogazione della norma (il citato art.
57 è stato abrogato dall’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80 senza avere avuto mai applicazione).
La disciplina delle mansioni superiori di cui al citato
art. 57 non è stata ritenuta espressione di un principio
generale di più ampia portata e tanto meno applicabile -
in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal
legislatore con i ripetuti rinvii - a decorrere dalla sua
emanazione o, perfino, da data anteriore (Cons. Stato, ad.
plen., 28 gennaio 2000, n. 10).
La materia è stata poi disciplinata dall’art. 56 del d.lgs.
n. 29/1993 (nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs.
n. 80/1998) che ha regolamentato, in maniera innovativa,
l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori
nell’ambito del pubblico impiego. E’ così stata affermata
- per la prima volta in un testo normativo di portata generale
per il pubblico impiego - che al lavoratore spetta la differenza
di trattamento economico con la qualifica superiore anche
nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni
ivi previste (comma 5).
Pure questa volta l’operatività della norma veniva rinviata.
In particolare, l’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993
stabiliva che:
a) “le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita”;
b) “i medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente
gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4”;
c) “fino a tale data, in nessuno caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza
può comportare il diritto a differenze retributive o ad
avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale
del lavoratore”.
In seguito, l’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998 ha soppresso
le parole “a differenze retributive o”. In tal modo il legislatore
ha manifestato la volontà di rendere anticipatamente operativa
la disciplina di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993,
almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico,
che ne abbia svolto le funzioni, a conseguire il trattamento
economico relativo alla qualifica immediatamente superiore.
Attualmente la disciplina è contenuta nell’art. 52 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (“norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”),
a seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 29/1993 (disposta
dall’art. 72 del d.lgs. n. 165/2001).
3. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per
effetto della modifica apportata dall’art. 15 del d.lgs.
n. 387/1998, il diritto del dipendente pubblico, che ne
abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo
alla qualifica immediatamente superiore vada riconosciuto
con carattere di generalità solo a decorrere dalla data
di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998 (22 novembre
1998). Il riconoscimento legislativo di siffatto diritto
possiede, infatti, evidente carattere innovativo e non riverbera
in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.
In tal senso questa adunanza plenaria (23 febbraio 2000,
nn. 12 e 11; n. 10/2000; 18 novembre 1999, n. 22) e la giurisprudenza
successiva. Si vedano, tra le tante:
a) sez. IV: nn. 5799, 5798, 5797 e 5796 del 2005; 14 settembre
2005, nn. 4768, 4767 e 4755; 22 giugno 2004, n. 4433; 7
giugno 2004, n. 3606; 30 giugno 2003, n. 3920;
b) sez. V: 5 ottobre 2005, n. 5323; 29 agosto 2005, n. 4398;
n. 3699/2005; 8 febbraio 2005, n. 333; 3 febbraio 2005,
n. 264; 19 febbraio 2004, n. 665; 9 giugno 2003, n. 3235;
22 novembre 2001, n. 5924;
c) sez. VI: n. 5632/2005; n. 3365/2005; 16 giugno 2005,
n. 3189; 7 giugno 2005, n. 2915; 26 aprile 2005, nn. 1888
e 1887.
L’adunanza plenaria ritiene che non vi siano motivi per
discostarsi da siffatto orientamento malgrado un diverso
recente indirizzo della Corte di Cassazione (sez. lav.:
4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91; 25 ottobre
2003, n. 16078).
Secondo la Corte di Cassazione la novella di cui all’art.
15 del d.lgs. n. 387/1998 ha effettuato una sorta di intervento
correttivo per adeguare il sistema ai principi costituzionali
e attenuare le più stridenti differenze con il regime del
lavoro privato. Con la conseguenza che la ratio adeguatrice
ai principi costituzionali del predetto art. 15 giustificherebbe
il carattere retroattivo del medesimo.
La Corte di Cassazione ha precisato che l'assoluta esclusione,
a opera del nuovo art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993,
del diritto a differenze di retribuzione nel caso di svolgimento
di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza,
è giustificatamente apparsa al legislatore delegato, a un
più meditato esame, come una norma in contrasto con i principi
costituzionali, da espungere quindi in occasione del primo
intervento correttivo. Tale essendo la ratio della
disposizione correttiva, è giustificata l'interpretazione
che attribuisce alla medesima la sua massima potenzialità
rispetto alla sua ragione e alla sua funzione, e cioè un'efficacia
retroattiva. In sostanza, l'attribuzione dell’efficacia
retroattiva alla disposizione correttiva di cui all'art.
15 del d.lgs. n. 387/1998 assicura - diversamente dell’opposta
interpretazione - la conformità ai principi costituzionali
della normativa vigente precedentemente, e quindi è rispettosa
del criterio interpretativo secondo cui deve preferirsi
l'interpretazione che comporta un quadro normativo compatibile
con le prescrizioni costituzionali.
L’adunanza plenaria ribadisce che la norma di cui all’art.
15 del d.lgs. n. 387/1998, non avendo carattere interpretativo,
non può che disporre per il futuro. Il carattere di norma
di interpretazione autentica va riconosciuto soltanto alle
norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti,
ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli
ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate; mentre,
nel caso della disposizione di cui trattasi, la scelta assunta
dalla norma, che si assume interpretativa, non rientra in
nessuna delle varianti di senso compatibili con il tenore
letterale del combinato disposto dei pregressi artt. 56
e 57 del d.lgs. n. 29/1993.
Così interpretato, l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, nel
testo modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, con
riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore di quest’ultimo,
non consente che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica ricoperta formalmente comporti il pagamento
delle differenze retributive eventualmente pretese dal pubblico
dipendente. La norma non appare incostituzionale, non essendo,
sotto l’aspetto dello svolgimento di mansioni superiori
da parte del dipendente, il rapporto di pubblico impiego
assimilabile al rapporto di lavoro privato, in quanto nell’ambito
del rapporto di pubblico impiego concorrono, con l’art.
36 della cost. (il quale afferma il principio di corrispondenza
della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità
del lavoro prestato), altri principi di pari rilevanza costituzionale;
quali quelli previsti dall'art. 98 della cost. (il quale,
nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di
pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto
di scambio) e dall'art. 97 della cost., contrastando l'esercizio
di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita
con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione,
nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza,
attribuzioni e responsabilità dei funzionari.
In ogni caso, il generale riconoscimento del diritto dei
pubblici dipendenti alle differenze retributive per lo svolgimento
delle mansioni superiori svolte solo a decorrere dall'entrata
in vigore del d.lgs. n. 387/1998 trova la sua ratio
con l’organica disciplina delle mansioni introdotta dall’art.
25 del d.lgs. n. 80/1998, che ha sostituito e abrogato le
disposizioni apportate in materia, rispettivamente, dagli
artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 29/1993.
L’art. 25 del d.lgs. n. 80/1998, una volta delineata la
completa disciplina della materia in parola in un quadro
di armonico rispetto dei principi costituzionali ricavabili
dagli artt. 51, 97 e 98 della cost., ha consentito di recepire
nell’ordinamento del pubblico impiego il pur primario valore
di cui all’art. 36 della cost.; disponendo che, per il periodo
di effettiva prestazione delle mansioni superiori, il lavoratore
ha diritto al trattamento economico previsto per la corrispondente
qualifica. Il che non fa dubitare della costituzionalità
della pregressa disciplina, dato che essa tende - in maniera
razionale, in assenza di un compiuto quadro di regolamentazione
dell’istituto e in vista dell’equo contemperamento dei principi
costituzionali sopra enunciati - soltanto a evitare che
le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento
economico potessero, nel pubblico impiego, essere oggetto
di libere determinazioni da parte dei funzionari (Cons.
Stato: sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 17, 19 settembre 2000,
n. 4871 e 11 luglio 2000, n. 3882; ad. plen., n. 11/2000).
4. Ciò premesso, il ricorso in appello è fondato.
Il riconoscimento, per effetto della modifica apportata
dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, del diritto del dipendente
pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento
economico relativo alla qualifica immediatamente superiore
non può trovare applicazione nei confronti dell’appellato,
in quanto è posteriore all’ambito temporale oggetto della
presente vertenza (i due ricorsi di primo grado sono stati
proposti nel 1996).
Va, quindi, ribadito che prima dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 387/1998, nel settore del pubblico impiego, salva
diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un
pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti.
Nella specie trova applicazione l’art. 72 del d.p.r. 13
maggio 1987, n. 268 (inserito dall’art. 39 del d.p.r. 17
settembre 1987, n. 494), che era stato recepito dall’ente.
La norma, dopo avere previsto, al comma 1, che, “in caso
di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture
organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire
le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale,
le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate
con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente
inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito
del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa”,
ha prescritto, al comma 2, che, “in caso di vacanza del
posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate
a condizione che siano avviate le procedure per la relativa
copertura del posto e fino all'espletamento della stessa
e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno”.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 72, “qualora
l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore
ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato
solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti
economici iniziali delle due qualifiche”. Il che spetta
sempre entro il limite massimo dell’anno previsto dal precedente
comma 2.
La normativa speciale di riferimento non consentiva, quindi,
l’attribuzione di funzioni superiori per un periodo superiore
a un anno. Nel caso dell’appellato, inoltre, lo svolgimento
di funzioni superiori nel periodo oltre l’anno non ha trovato
nemmeno la copertura di provvedimenti di incarico da parte
dell’amministrazione, in quanto gli stessi, pur emanati,
sono stati annullati dall’organo di controllo. Così che
non hanno mai prodotto effetti.
Va ritenuta, infine, l’inammissibilità della domanda dell’appellante
di restituzione, da parte dell’appellato, delle differenze
retributive allo stesso corrisposte dal 20 marzo 1989 al
maggio 1991. Si tratta, infatti, di domanda che si sarebbe
dovuta azionare in primo grado con un atto notificato all’attuale
appellato.
5. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto
e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo
grado va respinto. Le spese del doppio grado di giudizio,
sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza
plenaria) accoglie il ricorso in appello e, in riforma della
sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2005 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), in camera
di consiglio, con l’intervento dei signori:
Alberto De Roberto - presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia - presidente di sezione
Paolo Salvatore - presidente di sezione
Raffaele Iannotta - presidente di sezione
Riccardo Virgilio - presidente di sezione
Giuseppe Barbagallo - presidente di sezione
Sabino Luce - consigliere
Raffaele Carboni - consigliere
Costantino Salvatore - consigliere
Filippo Patroni Griffi - consigliere
Giuseppe Farina - consigliere
Corrado Allegretta - consigliere
Luigi Maruotti - consigliere
Carmine Volpe - consigliere, estensore
Pier Luigi Lodi - consigliere