| CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA GENERALE - Sentenza 13 marzo 2006
n. 6
Pres. de Roberto, Est. Marra, De Ioanna |
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1. Fonti – Competenze legislative statali
e regionali – Esame d’abilitazione per l’esercizio delle
professioni intellettuali – Disciplina – Competenza legislativa
esclusiva dello Stato – Sussiste – Ragioni
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2. Professioni – Abilitazione - Individuazione
dei requisiti di ammissione all’esame di abilitazione -
Introduzione dell’obbligo di ottenere il diploma di laurea
per accedere all’esame d’abilitazione nelle professioni
di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale,
consulente del lavoro e giornalista – Ammissibilità della
previsione mediante regolamento di delegificazione ex art.
1, comma 18 L. 4/1999 – Esclusione – Ragioni
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3. Professioni – Abilitazione - Individuazione
dei requisiti di ammissione all’esame di abilitazione –
Disciplina comunitaria – Oggetto e finalità – Imposizione
di determinati titoli per l’esercizio di alcune professioni
– Esclusione
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4. Professioni – Abilitazione - Individuazione
dei requisiti di ammissione all’esame di abilitazione –
Previsione del requisito del tirocinio professionale obbligatorio
– Criteri direttivi – Rispetto della proporzionalità alle
esigenze della professione e divieto di disciplina ingiustificatamente
restrittiva
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5. Professioni – Abilitazione - Esame di
abilitazione – Commissioni esaminatrici – Proposta di limitazione
della presenza di rappresentanti degli Ordini professionali
- Ragioni
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1. In virtù dell’entrata in vigore del D.
Lgs. 30/2006, che all’art. 1 co. 4 esclude dall’ambito di
applicazione del decreto la disciplina dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali,
compresi i titoli necessari ed il relativo tirocinio, viene
attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato la materia
dell’esame di Stato in tutti i suoi aspetti.
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2. Non può essere disciplinata con regolamento
c.d. di delegificazione l’individuazione di un determinato
livello del titolo di studio (nel caso di specie il diploma
di laurea) quale requisito di ammissione all’esame di Stato
per l’abilitazione nelle professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario, perito industriale, consulente del lavoro
e giornalista. Infatti l’art. 1, comma 18, della legge n.
4 del 1999, laddove fissa i preposti per il ricorso ad un
regolamento delegificativo, ne limita l’utilizzo solo in
relazione a quelle professioni per le quali le norme vigenti
già prevedano il requisito del possesso del diploma di laurea.
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3. Le direttive comunitarie in materia di
professioni, a contenuto generale, allo stato mirano a stabilire
le condizioni necessarie per assicurare la libera circolazione
all’interno dell’Unione Europea degli esercenti le professioni
disciplinate attraverso il reciproco riconoscimento dei
titoli eventualmente richiesti, non già ad imporre il possesso
di determinati titoli per l’esercizio della generalità delle
professioni nell’ambito dei singoli Stati che la compongono;
in particolare non si impone il possesso del diploma di
laurea per l’esercizio delle professioni di agrotecnico,
geometra, perito agrario, perito industriale, consulente
del lavoro e giornalista.
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4. Il requisito del tirocinio professionale
obbligatorio, al pari degli altri requisiti richiesti per
l’ammissione all’esame di Stato, deve essere proporzionato
alle esigenze delle attività professionali che esso abilita
ad esercitare e non deve essere ingiustificatamente restrittivo.
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5. Per quanto attiene alla composizione delle
commissioni esaminatrici, sarebbe opportuno limitare la
presenza di rappresentanti degli Ordini professionali, al
fine di salvaguardare il principio di un maggior distacco
ed oggettività nelle procedure di accesso all’esercizio
dell’attività professionale.
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CONSIGLIO DI STATO
Adunanza Generale del 13 marzo 2006
N. della Sez. Normativa: 50/06
Gab. n. 3/2006
OGGETTO: Ministero dell’istruzione, dell’Universita’
e della Ricerca. Schema di regolamento governativo recante
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio professionale, delle prove
relative e del loro svolgimento.
Il Consiglio
Vista la relazione n. 5861/1.4.4/05
del 28 dicembre 2005 pervenuta il 4 gennaio 2006 con la
quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere sullo
schema di regolamento indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio espresso dalla Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi nell’adunanza del 23 gennaio 2006;
Vista la relazione integrativa n. 893/1.4.4/06 del 21 febbraio
2006, pervenuta il successivo 23 febbraio, trasmessa dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(Ufficio legislativo) a seguito del suindicato parere interlocutorio;
Visto il preavviso predisposto dalla Sezione nell’adunanza
del 27 febbraio 2006;
Esaminati gli atti e uditi i relatori ed estensori Consiglieri
Donato Marra e Paolo De Ioanna;
PREMESSO
Riferisce l’Amministrazione che lo schema di regolamento
governativo in esame è stato predisposto ai sensi dell’articolo
1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 nel testo
modificato dall’art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
allo scopo di disciplinare, per numerose professioni, i
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale, le prove d’esame e le relative
modalità di svolgimento.
La suddetta disposizione prevede, infatti, che con uno o
più regolamenti adottati a norma dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
(ora dell’istruzione, dell’università e della ricerca),
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (ora della
giustizia), sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali,
con esclusivo riferimento alle attività professionali per
il cui esercizio la normativa vigente già prevede l’obbligo
di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata
la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi,
ordini e collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione
all’esame di Stato e delle relative prove, in conformità
ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell’ambito consentito di attività professionale
ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei
titoli istituiti in applicazione dell’art 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi,
ordini o collegi, in relazione agli ambiti di cui alla lettera
a), indicando i necessari raccordi con la più generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli
esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera
a).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.P.R.
5 giugno 2001 n. 328, recante modifiche e integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato
e delle relative prove per l’esercizio di alcune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Con questo
provvedimento si sono istituite le sezioni A e B degli albi
professionali dei dottori agronomi e forestali, degli architetti,
pianificatori paesaggisti e conservatori, degli assistenti
sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi
e degli ingegneri, prevedendo l’iscrizione alle stesse,
rispettivamente, dei laureati specialistici e triennali,
che abbiano superato l’apposito esame di abilitazione, precisando
le relative competenze professionali e stabilendo altresì
i requisiti di ammissione all’esame di Stato e le relative
prove; per le professioni di agrotecnico, geometra, perito
agrario e perito industriale il decreto si limita ad introdurre
anche la possibilità di accesso con il diploma di laurea
e un tirocinio di sei mesi.
Osserva l’Amministrazione che a seguito della modifica del
Titolo V della Costituzione introdotta con la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 la materia delle professioni rientra
tra quelle attribuite dal nuovo testo dell’articolo 117
alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle
Regioni, in relazione alle quali la potestà regolamentare
spetta esclusivamente a queste ultime: pertanto la potestà
conferita dal citato articolo 1, comma 18, della legge n.
4 del 1999 può ora essere esercitata solo per la parte concernente
la disciplina dell’esame di Stato (requisiti di ammissione,
prove d’esame e svolgimento delle stesse), che deve ritenersi
tuttora rientrante nella competenza esclusiva dello Stato
ai sensi del comma quinto dell’articolo 33 della Costituzione,
che prescrive il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione
professionale e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
recante principi fondamentali in materia di professioni,
approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del
2 dicembre 2005 ed in corso di emanazione: quest’ultima
disposizione, includendo tra le materie alle quali il decreto
non è applicabile, la disciplina dell’esame di Stato previsto
per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonché
i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richieste
per l’esercizio professionale, ha riconosciuto che tali
materie rientrano nell’ambito della legislazione esclusiva
dello Stato e non già in quello della legislazione concorrente.
Si è perciò ritenuto di potersi avvalere dell’autorizzazione
all’esercizio della potestà regolamentare in questione per
modificare e integrare la normativa introdotta con il d.P.R.
n. 328 del 2001 per la parte concernente i requisiti di
ammissione, compresi i titoli di studio, agli esami di Stato,
le relative prove e il loro svolgimento, sia per le professioni
già disciplinate da quel decreto sia per molte altre, in
considerazione delle novità intervenute a livello di ordinamenti
didattici universitari e della conseguente inapplicabilità,
anche alla luce delle modifiche introdotte dallo stesso
d.P.R. n. 328 del 2001, delle normative precedenti in materia
di composizione delle Commissioni esaminatrici e delle modalità
di svolgimento degli esami.
Lo schema trasmesso si compone di 77 articoli, raggruppati
in 4 titoli, di cui il II e il III a loro volta suddivisi
in capi.
Il titolo I contiene le disposizioni di carattere generale.
L’articolo 1 definisce il contenuto e l’ambito di applicazione
della disciplina, aggiungendo alle professioni già disciplinate
con il d.P.R. n. 328 del 2001 quelle di consulente del lavoro,
farmacista, giornalista, statistico, tecnologo alimentare,
veterinario. L’articolo 2 pone le regole di carattere generale
sui requisiti di ammissione, l’articolo 3 disciplina il
tirocinio, l’articolo 4 detta regole generali in materia
di prove d’esame, gli articoli 5 e 6 disciplinano le corrispondenze
tra titoli universitari.
Il titolo II (articoli 7-38) disciplina i requisiti di ammissione
all’esame di Stato e le relative prove partitamente per
ciascuna professione, articolandosi in 16 capi. Con tali
disposizioni, in particolare, si richiede, in deroga alla
legislazione vigente, il requisito del possesso del diploma
di laurea per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
di giornalista, consulente del lavoro, geometra, perito
industriale, perito agrario e agrotecnico.
Il titolo III disciplina la composizione delle Commissioni
esaminatrici, dettando al capo I (articoli 39-40) disposizioni
di carattere generale e al capo II (articoli 41-62) disposizioni
specifiche per ciascuna delle professioni prese in considerazione.
Il titolo IV (articoli 63-77) disciplina le modalità di
svolgimento degli esami, disponendone l’applicabilità anche
alla professione di odontoiatra e in parte a quella di medico-chirurgo,
ad evitare il vuoto normativo conseguente alla integrale
abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957,
che attualmente si applica anche a tali professioni, e contiene
altresì le disposizioni abrogative di tutte le norme del
d.P.R. n. 328 del 2001 concernenti i requisiti di ammissione
agli esami di Stato e le relative prove, con la tabella
A allegata al medesimo decreto, nonché le norme finali e
transitorie concernenti la data di decorrenza dell’applicabilità
delle nuove disposizioni.
CONSIDERATO
1. La principale questione posta dallo schema di regolamento
in esame riguarda il fondamento della potestà regolamentare
esercitata e la sua idoneità a disciplinare la materia che
ne costituisce l’oggetto.
La questione deve essere affrontata sotto un duplice profilo:
da un lato e preliminarmente alla luce del testo vigente
dell’articolo 117 della Costituzione, che ha modificato
il riparto delle competenze legislative e regolamentari
tra Stato e Regioni, collocando la materia "professioni"
nell’ambito di quelle attribuite alla legislazione concorrente,
per le quali il potere regolamentare spetta esclusivamente
alle Regioni (commi terzo e sesto del nuovo testo dell’articolo
117); dall’altro lato in base al contenuto della norma primaria
che autorizza il ricorso al regolamento di delegificazione
ed ai limiti di tale fonte di normazione secondaria ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Sotto il primo profilo, nel parere interlocutorio della
Sezione consultiva per gli atti normativi citato in epigrafe,
si è richiamato il parere n. 67/02 reso dall’Adunanza generale
dell’11 aprile 2002 in ordine ad un decreto ministeriale
concernente l’individuazione della figura professionale
dell’odontotecnico, con il quale questo Consiglio ha avuto
modo di affermare che, a seguito della ricordata modifica
del Titolo V della Costituzione, lo Stato non può più disciplinare
la materia delle professioni nella sua intera estensione
e non è più titolare della potestà regolamentare.
Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali, pertanto,
prosegue il parere, spetta allo Stato solo il potere di
determinare con legge i tratti della disciplina che richiedono,
per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto
unitario, stabilendo a livello di princìpi fondamentali
i contenuti essenziali che definiscono le singole professioni
(rilevanti anche per definire la fattispecie dell’abuso
della professione) ed i titoli richiesti per l’accesso all’attività
professionale (significativi anche sotto il profilo della
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni).
Anche l’Amministrazione riferente, con la prima relazione
citata in epigrafe, si è richiamata a tale impostazione
allorché ha riconosciuto di non potersi più avvalere dell’autorizzazione
contenuta nell’articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del
1999 per definire con regolamento gli ambiti delle attività
professionali e la eventuale ripartizione in sezioni dei
rispettivi albi; ha ritenuto e ritiene per altro che la
suddetta potestà regolamentare di delegificazione possa
tuttora esercitarsi ai fini della disciplina dell’esame
di Stato per l’abilitazione professionale e la conseguente
iscrizione agli albi, per le considerazioni riportate in
premessa.
In proposito nel parere interlocutorio della Sezione si
è innanzi tutto osservato che anche la Corte costituzionale,
in tutti i casi portati al suo esame, da un lato ha ribadito
che, nel vigore della riforma del Titolo V della Costituzione,
la materia delle professioni deve ritenersi attribuita alla
legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, e
dall’altro ha affermato che continua a spettare allo Stato,
in sede di determinazione dei princìpi fondamentali, la
individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici e l’istituzione di nuovi
albi, dovendo invece ritenersi rientrare nella materia "ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali", riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma lettera
g), l’istituzione e l’organizzazione di appositi
enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il
compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto
esercizio delle professioni a tutela dell’affidamento della
collettività.
Anche sulla scorta di tale autorevole orientamento giurisprudenziale
si concludeva sul punto osservando che la realizzazione
dell’interesse pubblico non frazionabile all’esercizio adeguato
e corretto delle professioni più importanti, da garantire
in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, può certamente
essere perseguita, alla luce della riforma del Titolo V
della Costituzione, sia attribuendo allo Stato la competenza
legislativa esclusiva, con il connesso potere regolamentare,
come nel caso della istituzione ed organizzazione degli
ordini e collegi professionali e della disciplina dell’esame
di Stato per l’abilitazione professionale, sia attribuendo
allo Stato il potere di stabilire esclusivamente con legge,
in modo anche ampio, i princìpi fondamentali necessari,
individuando nel caso specifico i contenuti essenziali delle
varie professioni ed i connessi profili ed ordinamenti didattici.
Si sono per altro espresse perplessità sulla possibilità
di ricomprendere nella materia della disciplina dell’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale
la individuazione del livello dei titoli di studio necessari
per l’ammissione, ritenendo che il suddetto profilo trascendesse
tale materia.
Sotto il secondo profilo, relativo all’ambito della potestà
regolamentare conferita dalla norma primaria, si è osservato
che la disposizione dell’art. 1, comma 18, della legge n.
4 del 1999 deve essere interpretata restrittivamente non
solo per il mutato quadro costituzionale di riferimento,
ma anche perché - autorizzando il ricorso al regolamento
di delegificazione – incide sulla ordinaria ripartizione
di competenze normative tra Parlamento e Governo in una
materia dalle delicate implicazioni, che incide su diritti
costituzionalmente tutelati, anche con apposite riserve
di legge.
Lo stesso tenore letterale dei criteri direttivi fissati
dalle lettere a) e b) indurrebbe del resto
a ritenere che gli interventi riformatori possibili con
il regolamento di delegificazione in questione siano solo
quelli conseguenziali alla riforma del diploma di laurea
e non potrebbero quindi riguardare le professioni per le
quali tale titolo di studio non è richiesto dalle norme
legislative vigenti, tanto meno richiedendo in via esclusiva
il possesso di tale requisito, come è invece previsto dallo
schema di regolamento in esame per le numerose professioni
indicate in premessa (giornalista, geometra, perito industriale,
perito agrario, agrotecnico e consulente del lavoro).
La Sezione ha ritenuto pertanto opportuno chiedere al Ministero
riferente di approfondire le questioni poste, acquisendo
anche il parere del Ministero della giustizia e fornendo
gli opportuni chiarimenti, riservandosi la formulazione
del parere definitivo.
2. A seguito del parere interlocutorio della Sezione l’Amministrazione
riferente ha trasmesso gli approfondimenti richiesti con
la relazione integrativa citata in epigrafe, sulla quale
ha acquisito l’intesa del Ministero della giustizia, allegando
altresì il parere del Dipartimento per gli affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con la suddetta relazione il Ministero dell’istruzione,
in buona sostanza, ribadisce innanzi tutto il proprio convincimento
che anche la disciplina dei titoli di studio richiesti per
l’esercizio delle professioni rientri a pieno titolo nell’ambito
della materia dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale.
L’articolo 117 della Costituzione deve infatti interpretarsi
sistematicamente alla luce non solo della specifica previsione
del quinto comma dell’art. 33, che prescrive il superamento
dell’ esame di Stato, ma anche del comma successivo dello
stesso articolo, che riconosce l’autonomia universitaria,
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Entrambe le
suddette disposizioni ritagliano all’interno della materia
delle professioni uno specifico ambito di competenze riconducibile
alla legislazione esclusiva dello Stato, comprensivo della
definizione dei titoli di studio necessari per l’inscindibile
connessione esistente tra la fase dell’acquisizione delle
conoscenze attraverso il processo formativo e il momento
della verifica delle stesse attraverso l’esame di Stato.
In coerenza con il principio dell’autonomia universitaria
l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
ha previsto la delegificazione degli ordinamenti degli studi
universitari, demandando a decreti ministeriali la previsione
di nuove tipologie di corsi e titoli universitari (le varie
classi di laurea triennale e specialistica) ed agli atenei
la definizione dei relativi piani di studio, per assicurare
la necessaria flessibilità dei percorsi formativi. Conclude
l’Amministrazione che la scelta di individuare i titoli
di studio per l’ammissione agli esami di Stato mediante
lo strumento regolamentare rientra nella stessa logica,
poiché altrimenti si legificherebbe una materia già attribuita
a fonti non legislative.
Aggiunge l’Amministrazione che le considerazioni svolte
trovano supporto nel decreto legislativo n. 30 del 2006,
emanato nel frattempo nell’ambito della delega conferita
dall’art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 cui la Corte
costituzionale ha riconosciuto valore interpretativo della
riforma del Titolo V della Costituzione. Il combinato disposto
dei commi 3 e 4 dell’articolo 1, il primo dei quali dispone
che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni
individuate e definite dalla normativa (quindi anche regolamentare)
dello Stato, mentre il comma 4 esclude dall’ambito di applicazione
del decreto la disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni intellettuali, compresi
i titoli necessari ed il relativo tirocinio, ha attribuito
alla legislazione esclusiva dello Stato ed alla connessa
potestà regolamentare la materia dell’esame di Stato in
tutti i suoi aspetti. Quanto al comma 2 dell’art. 4, che
invece riserva alla legge statale la definizione dei titoli
professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali
che richiedono una specifica preparazione, si tratterebbe
di disposizione applicabile esclusivamente alle professioni
diverse da quelle intellettuali.
Infine con riferimento all’ambito della potestà regolamentare
conferita dall’art. 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999
l’Amministrazione riferente ritiene che l’oggetto della
norma che autorizza il ricorso allo strumento del regolamento
di delegificazione sia costituito da tutte le "attività
professionali per il cui esercizio la normativa vigente
già prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato",
nessuna ulteriore limitazione potendo trarsi dalle lettere
a), b) e c) che costituiscono semplici
princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della potestà
regolamentare.
Il Ministero della giustizia, con la nota n. FB.4/1-498
del 20 febbraio 2006 si è limitato ad aderire alla relazione
integrativa del Ministero dell’istruzione.
Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con la nota n. 208/30/1/104
del 21 febbraio 2006, condivide la conclusione che la individuazione
dei titoli di studio necessari per l’ammissione all’esame
di Stato di abilitazione professionale rientra nell’ambito
della legislazione esclusiva dello Stato; segue però un
percorso interpretativo in parte diverso, che da un lato
tende ad accentuare la potenziale espansione di tale competenza
legislativa anche alla individuazione delle figure professionali
(tendenza già presente nella interpretazione che l’Amministrazione
riferente dà del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo
in questione), ma soprattutto dall’altro lato ritiene applicabile
a tutte le professioni anche il comma 2 dell’art. 4, che
riserva alla legge la individuazione dei titoli professionali
necessari per il relativo esercizio, in ciò differenziandosi
significativamente dall’avviso espresso sullo specifico
punto dal Ministero dell’istruzione. Non a caso infatti
il Dipartimento della Presidenza del Consiglio non affronta
il tema specifico dell’ambito della potestà regolamentare
di delegificazione attribuita dall’art. 1, comma 18, della
legge n. 4 del 1999.
3. Il Consiglio, tenuto conto di tutte le argomentazioni
riportate, ritiene di poter superare la questione della
collocazione della materia oggetto dello schema di regolamento
negli ambiti di competenza legislativa delineati dal nuovo
testo dell’articolo 117 della Costituzione.
A tale scelta inducono due ordini di considerazioni. Innanzi
tutto è doveroso prendere atto della novità costituita dalla
intervenuta emanazione, nelle more dell’esame in corso,
del decreto legislativo n. 30 del 2006. Infatti, al di là
delle innegabili difficoltà interpretative, già del resto
adombrate, offerte dal testo e della introduzione di una
differenziazione tra professioni intellettuali e le altre
che è prevista nella legge di riforma costituzionale tuttora
in itinere – questioni che finiscono per trascendere
la portata del parere di competenza – deve comunque convenirsi
che la disciplina dei titoli di studio richiesti per l’esercizio
delle professioni intellettuali, sia pure indirettamente
attraverso la esclusione dall’ambito di applicazione del
decreto legislativo, viene ricondotta nella materia dell’esame
di abilitazione e quindi attribuita alla legislazione esclusiva
dello Stato
Per altro dall’ascrivibiltà della materia in tale ambito
di competenza discende ovviamente la permanenza in capo
al Governo della potestà regolamentare, ma non anche automaticamente
l’idoneità della fonte regolamentare, e ancor più di un
regolamento di delegificazione, a disciplinare integralmente
quella stessa materia.
Rimane dunque da esaminare in modo più approfondito tale
ulteriore, delicata questione alla luce dei princìpi che
regolano i rapporti tra i vari livelli di normazione, primaria
e secondaria, aspetto non marginale dei rapporti tra Parlamento
e Governo, nonché della stessa portata della norma primaria
autorizzatoria della potestà regolamentare.
La necessità, nella specie, di conformarsi alle "norme
generali regolatrici della materia" poste dalla normativa
primaria discende dalle previsioni dell’art. 17, comma 2,
della legge n. 400 del 1988.
Sembra invero da ricomprendere tra le norme generali regolatrici
della materia dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale
l’individuazione quale requisito di ammissione di un determinato
livello del titolo di studio: si tratta infatti di un requisito
strettamente connesso al principio della più ampia libertà
di accesso alle professioni, enunciato come tale dagli articoli
2 e 4 dello stesso decreto legislativo n. 30 del 2006 ed
espressione della libertà di iniziativa economica garantita
dall’art. 41 della Costituzione. Ed è appena il caso di
aggiungere che per talune professioni, come quella di giornalista,
il principio della libertà di accesso alla professione impatta
anche su altri diritti costituzionalmente garantiti, come
la libertà di informazione e la libertà di manifestazione
del pensiero con ogni mezzo di diffusione.
Né sembra convincente l’obiezione che in tal modo si lederebbe
l’autonomia universitaria e la connessa autonomia regolamentare
del Ministero dell’istruzione, rilegificando una materia
che è stata delegificata dall’art.12, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Altro è infatti istituire e regolamentare
titoli di studio e i connessi percorsi formativi, altro
è stabilire quali siano le attività per l’esercizio delle
quali è richiesto un titolo di studio: infatti la richiesta
del necessario possesso di un titolo di studio, sebbene
ovviamente condizionata dal livello e dal complesso di conoscenze
assicurato da un determinato percorso formativo, è innanzi
tutto connessa alla individuazione dei contenuti essenziali
delle professioni, che non rientra nei compiti dell’autonomia
universitaria, chiamata piuttosto a modellare con la necessaria
flessibilità i percorsi più idonei per corrispondere a quei
contenuti.
Con tale affermazione di principio è inoltre coerente il
contenuto della norma primaria che autorizza il ricorso
al regolamento di delegificazione. L’art. 1, comma 18, della
legge n. 4 del 1999 deve infatti interpretarsi alla luce
di una lettura complessiva che tenga conto anche dei criteri
direttivi fissati dalle lettere a), b) e c),
che parimenti concorrono a definire l’ambito della autorizzazione
ad emanare il regolamento di delegificazione. Le lettere
a) e b) ricollegano strettamente gli interventi
riformatori possibili, concernenti la rideterminazione degli
ambiti consentiti di attività professionale e la eventuale
istituzione di apposite sezioni degli albi in relazione
ai suddetti ambiti, alle modifiche dei diplomi universitari
introdotte in applicazione dell’art. 17, comma 95, della
legge n. 127 del 1997, limitandoli quindi a quelle professioni
per le quali le norme vigenti già prevedano il requisito
del possesso del diploma di laurea; inoltre la stessa lettera
c) ricollega la modifica dei requisiti di ammissione
e delle prove degli esami di Stato a quanto disposto ai
sensi della lettera a) al limitato fine di stabilire
la necessaria coerenza con quelle modifiche.
Lo stesso parere n. 448/2001 espresso dalla Sezione Seconda
nell’adunanza del 13 marzo 2002, che l’Amministrazione riferente
riporta in allegato alla relazione integrativa a conforto
della propria tesi, non costituisce un elemento di discontinuità
rispetto a questa linea argomentativa.
E’ bensì vero che in quel parere si afferma che non sussistono
motivi ostativi alla riforma dell’ordinamento professionale
dei giornalisti prevista dall’art. 1, comma 18, della legge
n. 4 del 1999, ma esclusivamente sul presupposto che non
appariva contestabile che la attività giornalistica costituisse
"esercizio professionale" e rientrasse nel novero
delle professioni per le quali è richiesto il superamento
di una selezione "equipollente" ad un esame di Stato,
circostanze entrambe revocate in dubbio e sulle quali innanzitutto
verteva il quesito allora proposto dall’Amministrazione.
Quanto infine all’ulteriore quesito relativo al possibile
contenuto del regolamento, il parere aveva cura di precisare
che non si poteva dare una risposta puntuale, attesa la
discrezionalità che l’Amministrazione ha nel predisporre
il testo normativo e la competenza ad esprimere il parere
in proposito attribuita alla Sezione consultiva per gli
atti normativi dall’art. 17, comma 28, della legge n. 127
del 1997; si sottolineava inoltre la necessità di tener
conto del nuovo contesto recato dalla riforma del Titolo
V della Costituzione e delle ampie e complesse problematiche
che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha aperto nell’ambito
del sistema delle fonti normative, anticipando il dubbio
che su tale materia potesse ritenersi consentito un intervento
regolamentare da parte dello Stato.
Infine neppure può sostenersi che i princìpi relativi al
livello dei titoli di studio richiesti possano trarsi dalle
direttive comunitarie. In proposito si ricorda innanzi tutto
che, ai sensi dell’art. 4 della legge 9 marzo 1988, n. 86
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, le direttive possono essere attuate
mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria
e nelle materie non riservate alla legge. Si deve inoltre
osservare che le direttive comunitarie in materia di professioni,
a contenuto generale, allo stato mirano a stabilire le condizioni
necessarie per assicurare la libera circolazione all’interno
dell’Unione Europea degli esercenti le professioni "regolamentate"
attraverso il reciproco riconoscimento dei titoli eventualmente
richiesti, non già ad imporre il possesso di determinati
titoli per l’esercizio della generalità delle professioni
nell’ambito dei singoli Stati che la compongono; in particolare
non si impone il possesso del diploma di laurea per l’esercizio
delle professioni per le quali tale requisito è invece introdotto
dallo schema di regolamento in esame.
In questa stessa logica si colloca pienamente anche il parere
n.118/2001 espresso da questa Sezione nell’adunanza del
21 maggio 2001 con riferimento allo schema di regolamento
poi emanato con il d.P.R. n. 328 del 2001, nell’esercizio
della medesima "delega" e prima ancora dell’entrata
in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.
Anche in quel parere, infatti, si afferma che lo schema
di regolamento è stato predisposto in conseguenza della
riforma del diploma di laurea, per adeguare le regole di
accesso a quelle professioni per il cui esercizio l’ordinamento
richiedeva il possesso di un titolo di studio che non trovava
corrispondenza nei nuovi corsi di laurea e nei nuovi titoli
introdotti (laurea triennale e laurea specialistica, articolate
in diverse classi).
Sul presupposto di tale interpretazione della norma primaria
autorizzatoria del potere regolamentare di delegificazione
si era del resto mossa la stessa Amministrazione proponente;
tanto è vero che il citato d.P.R. n. 328 del 2001 ha regolamentato
in modo compiuto solo quelle professioni per il cui esercizio
era richiesto dalla normativa vigente il requisito del possesso
del diploma di laurea, mentre per alcune professioni (geometra,
perito industriale, perito agrario e agrotecnico) per le
quali la legislazione vigente non richiedeva il diploma
di laurea, ha bensì previsto di aggiungere "in parallelo
e in alternativa" anche tale requisito, ma al solo fine
di consentire la libera circolazione in Europa dei professionisti
laureati, senza richiedere il suddetto requisito come condizione
necessaria e senza diversificare i contenuti della professione
in relazione al possesso o meno del diploma di laurea: soluzione
che può ritenersi rientrare nell’ambito della "delega"
perché ha mantenuto per quelle professioni i canali vigenti
di accesso e non ha comportato neppure modifiche delle prove
d’esame.
Si richiama infine l’attenzione sulle conseguenze alle quali
finirebbe per condurre la ritenuta inapplicabilità alle
professioni intellettuali del comma 2 dell’art 4 del decreto
legislativo n. 30 del 2006, che riserva alla legge statale
la definizione dei titoli professionali necessari per l’esercizio
delle attività che richiedono una specifica preparazione
a garanzia di interessi pubblici generali: i titoli di studio
necessari per l’accesso alle professioni potrebbero essere
stabiliti con regolamento per le professioni intellettuali,
mentre sarebbero riservati alla legge per le altre professioni.
Una posizione soggettiva potrebbe così risultare – proprio
nelle materie a più alta esigenza di tutela sotto il profilo
dei diritti di libertà economica e civile – meno tutelata
allorché rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato qualora si ammetta che per ciò solo possa essere disciplinata
integralmente in via regolamentare o con provvedimenti amministrativi
generali.
4. In conclusione si ritiene che dallo schema trasmesso
debbono essere espunte quelle parti (Capi X, XI e XII del
Titolo II) che modificano la disciplina dell’esame di Stato
per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale, consulente del lavoro e giornalista,
richiedendo in deroga alla normativa vigente, quale requisito
di ammissione il possesso del diploma di laurea e modificando
conseguentemente le prove d’esame, con le modifiche contenute
nei Titoli I, III e IV che siano conseguenziali o strettamente
collegate con le modifiche suddette o comunque innovative
di eventuali disposizioni legislative.
Nel merito delle disposizioni il Consiglio ritiene di formulare
alcune osservazioni, che si muovono nella linea del parere
inviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in coerenza con l’esigenza, senz’altro condivisibile, di
contribuire al processo di liberalizzazione delle professioni.
Con particolare riguardo al requisito del tirocinio professionale
obbligatorio, si rileva che anch’esso, al pari degli altri
requisiti richiesti per l’ammissione all’esame di Stato,
deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali
che esso abilita ad esercitare e non deve essere ingiustificatamente
restrittivo. Si esprimono pertanto perplessità sulla previsione
di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per
le quali non è attualmente contemplato e sulla soppressione
del comma 2 dell’art. 6 del d.P.R. n. 328 del 2001 che consente
di esentare dal tirocinio per l’accesso alla sezione A degli
albi coloro che lo abbiano già effettuato per l’accesso
alla sezione B; come pure, con riguardo alla professione
di ingegnere, la durata annuale del tirocinio sembra ingiustificatamente
diversa dalla durata semestrale prevista per la professione
di architetto, mentre sembra superfluo richiedere un ulteriore
tirocinio di sei mesi nel caso in cui gli iscritti alla
sezione A dell’albo richiedano l’iscrizione ad altro settore
della medesima sezione.
Sempre con riferimento alla professione di ingegnere l’Adunanza
Generale condivide le perplessità dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato in ordine all’esclusione
dell’attività di informatico senza previsione, per giunta,
di qualunque norma di carattere transitorio dei laureati
in informatica e in scienze dell’informazione fino ad oggi
abilitati allo svolgimento di tale professione (e fino al
d.P.R. n. 328 del 2001 anche senza conseguimento di abilitazione
professionale).
Si segnala, infine, per quanto attiene alla composizione
delle commissioni esaminatrici la opportunità di limitare
la presenza di rappresentanti degli Ordini professionali,
al fine di salvaguardare il principio di un maggior distacco
ed oggettività nelle procedure di accesso all’esercizio
dell’attività professionale.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio
di Stato.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario delegato per il Consiglio di Stato
(Luigi Carbone)
Visto
Il Presidente
(Alberto de Roberto)
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