REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1048 del 2005 proposto dai
sigg. ing. Luigi ALBERT, geol. Teodoro BATTAGLIA, ing.
Giovanni SIMONETTI, geol. Fabio STAFFINI, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Alberto Inzaghi e Paolo Vaiano ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in
Roma, Via Lungotevere Marzio n. 3;
contro
il Comune di Isca sullo Ionio, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;
e nei confronti
dei sigg. ingg. Leonardo Taverniti e Maurizio Benvenuto,
non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della decisione n. 5891 pubblicata in data 6 ottobre 2003
del Consiglio di Stato, Sez. V;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isca
sullo Ionio;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2005
l’avv. Resta, su delega dell’avv. Vaiano, e l’avv. Paolantonio,
su delega dell’avv. Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con decisione n. 5891 pubblicata in data 6 ottobre 2003,
questa Sezione, in riforma della sentenza 18 settembre 2002
n. 2267 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,
prima sezione, ha accolto il ricorso proposto dagli odierni
ricorrenti ed ha annullato il provvedimento 21 maggio 2002
n. 56 del capo dell’ufficio tecnico comunale, contenente
nomina dell’ufficio di direzione dei lavori di sistemazione
geologica e geotecnica del territorio comunale.
Gli interessati, assumendo che l’Amministrazione, benché
diffidata, non ha provveduto ad eseguire il giudicato formatosi
sulla citata decisione, hanno proposto il ricorso per ottemperanza
in esame. Con questo essi chiedono che sia ordinato al Comune
di ottemperare alla decisione suddetta e che, ove necessario,
si nominato un commissario ad acta il quale provveda
ad assumere tutti gli atti idonei a ricostituire l’ufficio
di direzione dei lavori di cui si tratta nella legittima
composizione, con direttore dei lavori l’ing. Albert e gli
altri ricorrenti quali direttori operativi, ognuno secondo
le proprie competenze. Nell’ipotesi in cui quanto sopra
richiesto non sia possibile, neppure parzialmente, chiedono
che il Comune di Isca sullo Ionio sia condannato al risarcimento
di tutti i danni da loro patiti e patiendi, nella complessiva
somma di € 150.000,000 o in quella maggiore o minore che
verrà individuata. In ogni caso, con vittoria delle spese
di lite.
L’Amministrazione intimata, alla quale è stata data anche
comunicazione del ricorso a norma dell’art. 91 del R.D.
17 agosto 1907 n. 642, si è costituita in giudizio per resistere.
Essa ha controdedotto puntualmente, concludendo per l’integrale
reiezione del ricorso siccome infondato.
Nella camera di consiglio del 1° luglio 2005, sentiti i
difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con la decisione di cui si chiede l’ottemperanza, questa
Sezione ha ritenuto fondata l’impugnazione della deliberazione
21 maggio 2002 n. 56 “sotto gli assorbenti profili, prospettati
con i motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado,
che il Comune, senza indicare nessuna esigenza di pubblico
interesse, ha modificato la composizione del gruppo di direzione
dei lavori risultante dall’atto 23 aprile 2002 n. 1305 (e
corrispondente alla composizione del gruppo incaricato della
progettazione),” costituito dagli attuali ricorrenti, “pur
dopo che ciascuno dei professionisti aveva accettato l’incarico
e si erano perfezionati i contratti di prestazione d’opera
con l’amministrazione comunale”.
A seguito di tale pronuncia, il Comune intimato, previa
sospensione dei lavori per la mancanza di un titolare dell’ufficio
di direzione, ha dato corso a due procedimenti per la nomina
di altro titolare.
Il primo di essi è sfociato nella deliberazione n. 48 in
data 17 novembre 2003 della Giunta Comunale, con cui l’Amministrazione
istituisce l’ufficio di che trattasi al proprio interno
conferendo il relativo incarico al titolare dell’Ufficio
tecnico comunale ing. Benvenuto. Il provvedimento, impugnato
dai ricorrenti, è stato annullato al TAR Calabria, Catanzaro,
Sezione II, in considerazione della mancata comunicazione
di avvio del procedimento.
Il secondo procedimento, conseguente a quest’ultima sentenza,
ha dato luogo, prima, alla deliberazione n. 30 del 23 marzo
2004, con la quale si incarica il Sindaco di provvedere
alla comunicazione di avvio del nuovo procedimento amministrativo,
nelle forme e nei modi previsti dalla legge, ai soggetti
interessati e legittimati, al fine di pervenire all’istituzione
dell’ufficio direzione lavori e, all’esito del nuovo procedimento,
alla deliberazione giuntale n. 45 del 5 maggio 2004, che
demanda al responsabile unico del procedimento di procedere
alla costituzione del più volte menzionato ufficio di direzione
lavori mediante conferimento dell’incarico di titolare al
su nominato ing. Maurizio Benvenuto.
Anche tale atto è stato impugnato dal gruppo dei professionisti
odierni ricorrenti con gravame ad oggi pendente innanzi
al T.A.R. Calabria (ric. n. 924/2004).
In presenza di siffatta situazione, considera il Collegio
che, secondo univoca giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità
del giudizio di ottemperanza, gli atti successivamente emanati
dall’Amministrazione possono considerarsi emessi in violazione
del giudicato solo allorché da questo derivi un obbligo
talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi
nell’adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente
desumibile dalla sentenza. Di fronte al giudicato che, invece,
imponga un semplice vincolo alla successiva attività discrezionale
dell’Amministrazione gli atti eventualmente da questa emanati
sono soggetti all’ordinario regime di impugnazione, anche
quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza;
ciò in quanto in tale evenienza è configurabile solo un
vizio di legittimità, a meno che l’esplicazione della residua
potestà discrezionale si svolga senza alcuna considerazione
delle statuizioni contenute nella sentenza, sì da risultare,
in modo concludente, predeterminata ad eluderla (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 15 ottobre 2003 n. 6334).
Per altro, costituisce orientamento giurisprudenziale altrettanto
fermo quello secondo cui, perché possa ravvisarsi il vizio
di violazione o elusione del giudicato - che comporta la
radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed
è deducibile direttamente in sede di ottemperanza, indipendentemente
dalla loro impugnazione nel termine di decadenza - non è
sufficiente che la nuova azione amministrativa posta in
essere dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato
alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronunzia
passata in giudicato, essendo necessario che l’Amministrazione
eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente
esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo
del giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare
il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto
sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà
pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti
che lo giustificano; cosicché non è prospettabile tale vizio
qualora l’Amministrazione incida sull’assetto di interessi
definito dal giudicato esercitando, per il fine suo proprio,
un potere diverso da quello già esercitato ovvero utilizzando
un nuovo istituto giuridico ed al di fuori della figura
del manifesto sviamento di potere (cfr. Cons. Stato, sez.
IV, 6 ottobre 2003 n. 5820).
Nel caso in esame, emerge chiaramente dalla decisione n.
5891 del 2003 che questa Sezione ha ritenuto illegittima
l’impugnata determinazione n. 56 del 21 maggio 2002 perché
la disposta modifica della composizione del gruppo di direzione
dei lavori è avvenuta “senza indicare nessuna esigenza di
pubblico interesse”, vale a dire in quanto non sorretta
dall’indicazione di alcuna esigenza di pubblico interesse.
Il Comune, pertanto, restava libero di adottare un nuovo
provvedimento, anche di contenuto diverso, ma con l’unico
limite di un’adeguata esplicitazione delle ragioni di pubblico
interesse assunte a fondamento della differente determinazione.
Limite puntualmente rispettato nella deliberazione n 45/2004,
ultimo provvedimento valido, nella quale, oltre ad evidenziare
la necessità di procedere con estrema sollecitudine alla
ricostituzione dell’ufficio direzione lavori, la decisione
di preporvi il dirigente dell’ufficio tecnico comunale è
accompagnata da congrua esposizione delle ragioni che la
sorreggono, con riferimento al pubblico interesse a riprendere
quanto prima i lavori sospesi, assicurando insieme all’elevato
livello di professionalità a quel funzionario riconoscibile
il consistente risparmio di spesa correlato all’affidamento
dell’incarico direzionale all’interno dell’Amministrazione.
Non si ravvisandosi, pertanto, nella specie, gli estremi
della violazione o dell’elusione del giudicano, la domanda
per l’ottemperanza avanzata con il ricorso in esame dev’essere
dichiarata inammissibile.
Del pari inammissibile va dichiarata la domanda di risarcimento
dei danni proposta per la prima volta in questa sede. La
domanda risarcitoria, invero, è proponibile in sede di ottemperanza
solo per i danni da violazione del giudicato - violazione
che, nella specie, come s’è detto, non sussiste - ossia
per i danni maturatisi dopo l’annullamento, mentre, quanto
ai danni già subiti per effetto dell’attività amministrativa
oggetto del giudizio di annullamento, non può dubitarsi
circa la necessità di un’apposita domanda da spiegarsi nel
processo di primo grado (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo
2004, n. 1080).
Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi
tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio
2005 con l’intervento dei Signori:
Sergio Santoro - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)