REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 548/2005 proposto dal
Comune di DUINO AURISINA, in persona del Sindaco
in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Sbisà, Luciano Sampietro, Mario Sanino, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale
Parioli, n. 180;
contro
W.W.F. – associazione italiana per il world wide fund
for nature ONLUS e Italia Nostra ONLUS, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate
e difese dall’avv. Gianluigi Ceruti e dall’avv. Alessio
Petretti, ed elettivamente domiciliate presso lo studio
di quest’ultimo, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;
e nei confronti dei seguenti soggetti, cointeressati
all’accoglimento dell’appello principale
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in persona
del Presidente della giunta in carica, rappresentata e difesa
dall’avvocato Vinicio Martini ed elettivamente domiciliata
presso l’ufficio distaccato del Gabinetto della Regione
medesima, in Roma, piazza Colonna, n. 355, anche appellante
incidentale;
società immobiliari S.G.P. SS Gervasio e Protasio s.r.l.
e ST SISTIANA - Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a.,
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate
e difese dagli avvocati Renato Fusco e Franco Gaetano Scoca,
ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo,
in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55, anche appellanti
incidentali;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia
Giulia, 18 dicembre 2004, n. 711, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli appelli incidentali adesivi della Regione Friuli
Venezia Giulia e delle società immobiliari indicate in epigrafe;
visto l’atto di costituzione in giudizio del W.W.F. e di
Italia Nostra;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
vista l’ordinanza 19 luglio 2005, n. 3844 con cui la sezione
ha disposto adempimenti istruttori;
visti gli atti depositati dal Comune e dalla Regione in
esecuzione di detta istruttoria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 il consigliere
Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Sanino per il Comune
appellante principale, l’avvocato Martini per la Regione
appellante incidentale, l’avvocato Scoca e l’avvocato Fusco
per le due società immobiliari appellanti incidentali, l’avvocato
Petretti e l’avvocato Ceruti per le due associazioni ambientaliste
appellate;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado le associazioni
ambientaliste odierne appellate (W.W.F. Italia e Italia
Nostra) hanno impugnato:
- il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia 28
novembre 2003 prot. N. P.T./15711/1.410.LTR, recante autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 15, t.u. n. 490/1999 per
opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava
Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRCP Ambito A8 Baia
di Sistiana del Comune di DUINO AURISINA e il presupposto
parere del servizio regionale della tutela del paesaggio
e delle bellezze naturali, espresso in data 27 novembre
2003;
- la concessione edilizia 11 febbraio 2004, prot. 3415,
rilasciata dal Comune di DUINO AURISINA alle due società
immobiliari odierne appellanti incidentali, per opere di
modellamento della ex cava Sistiana, opere preordinate alla
successiva realizzazione di interventi edilizi, e il presupposto
parere della commissione edilizia integrata espresso in
data 23 dicembre 2003.
1.1. Hanno articolato sei motivi di ricorso.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, e ha assorbito
il secondo, terzo, quinto e sesto.
In particolare il T.a.r. afferma che:
- l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe adeguatamente
motivata (primo motivo di ricorso);
- la concessione edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata
prima che l’autorizzazione paesaggistica diventasse efficace
(quarto motivo di ricorso).
Il T.a.r. ha inoltre ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica
e la concessione edilizia fossero viziate da invalidità
derivata, essendo state emesse sul presupposto dell’esistenza
e dell’efficacia del piano particolareggiato di iniziativa
privata (d’ora innanzi PRPC) Ambito A8 Baia di Sistiana
e della variante n. 21 al piano regolatore generale comunale
(d’ora innanzi PRGC). Tali due strumenti urbanistici sono
stati infatti annullati nel corso di altro giudizio, con
la sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia 22 maggio
2004, n. 287.
1.2. Contro la sentenza in epigrafe indicata hanno
proposto appello principale il Comune di Duino Aurisina
e appelli incidentali la Regione Friuli Venezia Giulia e
le due società immobiliari indicate in epigrafe.
Si sono costituite le due associazioni ambientaliste appellate,
che hanno anche chiesto l’esame dei quattro motivi di ricorso
che il T.a.r. ha assorbito.
2. Va anzitutto rilevato che sia gli appelli, sia
il ricorso di primo grado, rimangono procedibili nonostante
che nel frattempo la Regione e il Comune hanno adottato,
in esecuzione della sentenza di primo grado, una nuova autorizzazione
paesaggistica e una nuova concessione edilizia, che sono
state ritenute legittime (su nuovo ricorso delle due associazioni
ambientaliste) dalla sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia
Giulia 3 novembre 2005, n. 847, esibita nel presente giudizio.
Invero, da un lato tali nuovi atti sono stati emessi con
efficacia ex nunc sul presupposto della caducazione dei
precedenti, dall’altro gli stessi sono ancora sub sudice
(pendendo il termine per l’appello avverso la sentenza di
primo grado).
2.1. Quanto alla posizione degli appellanti, da un
lato, le appellanti principale e incidentali hanno interesse
a far accertare la legittimità dei provvedimenti originari,
che sono di data anteriore ai nuovi (e dunque legittimano
l’attività edilizia svolta fino al momento dell’adozione
dei due nuovi provvedimenti), e dall’altro lato hanno interesse
a una definizione del contenzioso in data odierna e in grado
di appello, non potendo essere paghe di una definizione
solo in primo grado, quale è quella attuale sui due nuovi
provvedimenti.
2.2. Quanto alla posizione delle associazioni ambientaliste
appellate, originarie ricorrenti, neppure si può ritenere
che i due nuovi provvedimenti abbiano reso improcedibile
il ricorso di primo grado delle due associazioni ambientaliste,
perché gli stessi non sono autonomi dai precedenti, ma emessi
sul presupposto della caducazione dei precedenti.
Sicché, una dichiarazione di improcedibilità del ricorso
originario, con conseguente annullamento senza rinvio della
sentenza di primo grado, rimetterebbe in vita i due originari
provvedimenti facendo cadere i due sopravvenuti, e tale
soluzione non gioverebbe all’interesse delle due associazioni
ambientaliste, che hanno interesse a veder giudicare (e
se del caso cadere) i due originari provvedimenti.
3. Passando all’esame del merito, l’appello principale
e i due incidentali possono essere esaminati congiuntamente
perché sollevano identiche questioni.
Lamentano, anzitutto, che la sentenza del T.a.r., laddove
afferma che autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia
sono affette da invalidità derivata dall’annullamento degli
strumenti urbanistici (asseritamente) presupposti (variante
n. 21 al PRGC e piano particolareggiato relativo alla Baia
di Sistiana) si sarebbe pronunciata extrapetita,
non avendo le associazioni ambientaliste mai articolato
tale motivo di ricorso.
3.1. La censura è fondata.
Dalla lettura dei sei motivi del ricorso di primo grado
si evince che in nessuno di essi è stato dedotto il vizio
di illegittimità derivata dalla illegittimità degli strumenti
urbanistici a monte, impugnati dalle due associazioni ambientaliste
in un altro giudizio.
Tale motivo ben avrebbe potuto essere articolato sin dall’originario
ricorso, atteso che le due associazioni avevano impugnato
i due strumenti urbanistici suddetti in un altro giudizio,
e dunque potevano, nel presente giudizio, lamentare la illegittimità
derivata dai vizi degli atti (asseritamente) presupposti.
Al limite si sarebbe potuto proporre tale motivo con motivi
aggiunti di ricorso (salvo a verificarne la tempestività),
una volta che, in corso di causa, era sopraggiunta la sentenza
n. 287/2004, che tali strumenti urbanistici ha annullato.
Ma nulla di tutto ciò è accaduto.
Le associazioni ambientaliste non hanno dedotto il vizio
di illegittimità derivata né con il ricorso né con successivi
motivi aggiunti.
E’ irrilevante che il motivo in questione sia stato dedotto
con memorie depositate nel giudizio di primo grado, perché,
trattandosi di un motivo di ricorso del tutto nuovo e diverso
dai sei articolati con il ricorso originario, andava proposto
tempestivamente con atto notificato alle altre parti, e
non poteva essere dedotto solo con memoria non notificata.
Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado, sostituendosi
alle parti, ha ritenuto sussistente, ammissibile e fondato,
un motivo di ricorso mai proposto ritualmente.
Sotto tale profilo, va riformato il capo di sentenza, e
si deve escludere che autorizzazione paesaggistica e concessione
edilizia siano affette da invalidità derivata dal sopravvenuto
annullamento degli strumenti urbanistici (asseritamente)
presupposti.
4. Deve anche essere ritenuto insussistente, perché
mai dedotto con il ricorso di primo grado, il vizio della
concessione edilizia di illegittimità derivata dalla dichiarata
illegittimità (da parte della sentenza qui appellata) dell’autorizzazione
paesaggistica (sul punto c’è specifico motivo di appello
da parte del Comune).
5. L’accoglimento delle suesposte censure rende improcedibile
per difetto di interesse la subordinata censura secondo
cui in ogni caso non sussisterebbe il vizio di illegittimità
derivata perché l’autorizzazione paesaggistica e la concessione
edilizia sarebbero state rilasciate sulla base del vigente
piano regolatore, e non si sarebbero fondate sui sopravvenuti
strumenti urbanistici (variante di piano regolatore e piano
particolareggiato) annullati dal T.a.r.
6. Un altro motivo di censura si rivolge contro il
capo di sentenza che, in accoglimento del quarto motivo
del ricorso di primo grado, ha ritenuto che la concessione
edilizia non poteva essere rilasciata prima che il nulla
osta paesaggistico diventasse efficace.
6.1. La censura è fondata.
E’ vero che in base alla legislazione regionale del Friuli
Venezia Giulia l’autorizzazione paesaggistica diventa efficace
novanta giorni dopo il suo rilascio.
Tuttavia, tale temporanea inefficacia non impedisce il rilascio
della concessione edilizia.
Anzitutto, si deve premettere che è irrilevante la soluzione
ora accolta dal sopravvenuto codice per i beni culturali
e per il paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) in tema di rapporto
tra nulla osta paesaggistico e concessione edilizia (artt.
146 e 159, relativi al procedimento dell’autorizzaizone
paesaggistica rispettivamente dopo e prima l’adozione dei
piani paesaggistici).
Invero (impregiudicata ogni valutazione sul se nella nuova
disciplina l’autorizzazione paesaggistica sia o meno condizione
di validità del permesso di costruire), la concessione edilizia
per cui è processo è stata rilasciata nel vigore della precedente
disciplina (il codice, pubblicato in G.U. del 24 febbraio
2004, è entrato in vigore, per espresso dettato del suo
art. 183, il 1° maggio 2004).
Quale che sia la soluzione da accogliere nel vigore del
nuovo codice n. 42/2004, il Collegio ritiene che, per il
passato, l’autorizzazione paesaggistica sia condizione di
efficacia e non di validità della concessione edilizia,
e in ogni caso non può ritenersi precluso il rilascio della
concessione edilizia quando l’autorizzazione paesaggistica
è stata già rilasciata ma non è ancora efficace.
Più volte la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato
che la concessione edilizia può essere rilasciata anche
in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando
che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati,
finché non interviene il nulla osta paesaggistico (in termini
v. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073; Cons. Stato,
sez. V, 11 marzo 1995, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio
1990, n. 61;Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 1997, n.
468, in Cons. Stato, 1999, I, 746).
7. Con altra censura, gli appellanti lamentano che
l’autorizzazione paesaggistica sarebbe congruamente motivata
e che pertanto non avrebbe dovuto essere annullata dal T.a.r.
7.1. La censura è fondata.
Da una disamina complessiva del progetto presentato, della
motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, dei vincoli
esistenti sull’area e dei precedenti provvedimenti sulla
questione emessi dall’Autorità preposta alla tutela del
paesaggio, il Collegio trae la conclusione che il provvedimento
autorizzatorio ha dedicato adeguata attenzione alla verifica
della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Non è contestato tra le parti che l’area della ex cava Sistiana,
che si affaccia sul mare, è sottoposta a vincolo paesaggistico
sia in virtù di specifico d.m. sia ex lege, e rientra
altresì tra i siti di importanza comunitaria.
Il c.d. modellamento della ex cava Sistiana (oggetto del
progetto) non è preordinato soltanto al recupero ambientale
dell’area (il che si sarebbe potuto realizzare mediante
eliminazione o attenuazione dell’attuale vuoto provocato
dall’attività di escavazione, nonché mediante rimboschimento
dell’area), bensì anche alla futura edificazione di un complesso
turistico.
Allo scopo, il progetto prevede una ulteriore escavazione
(con estrazione di 780.000 metri cubi di pietra calcarea),
finalizzata ad un terrazzamento dell’area e la ulteriore
distruzione di circa 16.000 mq. di area boscata, oltre che
un arretramento del ciglio naturale di circa 30 metri.
In passato, più volte l’autorità preposta alla tutela del
paesaggio si è pronunciata sugli interventi relativi all’area
della ex cava, osservando che il ciglio naturale alla sommità
del costone roccioso va conservato nel suo profilo attuale
(parere 885 II del 3 aprile 1992 del Ministero per i beni
e le attività culturali; parere n. 4867 del 21 novembre
2002 della Soprintendenza per il Friuli Venezia Giulia;
nota n. 2374 del 6 marzo 2003 della medesima Soprintendenza;
nota prot. 885 del 3 aprile 1992 del Comitato di settore
per i beni ambientali e architettonici; parere 12220/27
del 7 febbraio 1991 della Soprintendenza, su un precedente
progetto di valorizzazione turistica).
L’autorità regionale che ha rilasciato l’autorizzazione
paesaggistica è ben consapevole, dandosene atto sia nell’autorizzazione
che nel presupposto parere, che l’intervento di modellamento
della cava è preordinato alla futura edificazione.
Il progetto sottoposto al suo vaglio indica con chiarezza
come gli interventi ipotizzati sono diversi, in senso più
conservativo del paesaggio, rispetto a precedenti progetti.
L’autorità regionale dà adeguatamente conto di come l’intervento
progettato, ancorché finalizzato a futura edificazione (il
che è consentito dallo strumento urbanistico vigente, ancorché
previa approvazione di piano particolareggiato), sia migliorativo
dell’ambiente, allo stato degradato a causa della precedente
attività estrattiva.
Non può poi non essere considerato che l’autorizzazione
paesaggistica è stata sottoposta al controllo della Soprintendenza
statale, che si è pronunciata in senso favorevole con provvedimento
25 marzo 2004, prot. 2839/865.
Tale parere è stato reso a seguito di istruttoria, di sopralluogo
nel sito della ex cava, e di esame di tutti gli atti.
Il parere dà atto che il progetto è conforme alle prescrizioni
espresse dal Consiglio nazionale con la nota 885 II del
3 aprile 1992 circa il rispetto del ciglio superiore del
Carso, da non superare con le nuove costruzioni, e circa
il fronte delle nuove costruzioni, che dovrà essere continuo.
Si deve pertanto ritenere che la valutazione di compatibilità
paesaggistica sia stata accurata ed adeguatamente motivata,
essendo stata compiuta sia dall’autorità regionale che dall’autorità
statale, con riguardo anche ai precedenti pareri e previa
attenta considerazione che il nuovo progetto rispetta anche
le prescrizioni dei precedenti pareri.
8. L’accoglimento dei motivi degli appelli principale
e incidentali impone di passare all’esame dei quattro motivi
del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.
Con il secondo motivo del ricorso di primo grado si lamenta
che sia l’autorizzazione paesaggistica che la concessione
edilizia contrasterebbero con il vigente PRGC di DUINO AURISINA.
Infatti in relazione all’Ambito A8 – Baia di Sistiana il
vigente PRGC consentirebbe le operazioni di modellamento
della cava solo sulla base di un progetto unitario.
Non sarebbe un progetto unitario quello presentato solo
in relazione agli interventi di scavo e disboscamento, in
quanto sarebbe stato necessario prevedere anche tutti gli
interventi edilizi e infrastrutturali.
8.1. La censura è infondata.
Dalla lettura del PRGC nella parte di interesse, e in particolare
nella parte relativa all’Ambito A 8 – Baia di Sistiana,
si evince che sono previsti due gruppi di interventi, i
primi eseguibili prima che sia adottato il piano particolareggiato,
i secondi ammissibili solo dopo che sia adottato il piano
particolareggiato.
Occorre nell’esame della censura fare riferimento agli interventi
consentiti prima dell’adozione del piano particolareggiato,
in quanto è in relazione ad essi che la censura è articolata.
In base al PRGC vigente all’epoca di adozione degli atti
impugnati, le “trasformazioni fisiche” effettuabili “antecedentemente
all’entrata in vigore dello strumento di pianificazione
urbanistica di specificazione” (id est del piano particolareggiato)
sono divise in cinque gruppi.
I primi quattro gruppi prevedono attività edilizie e infrastrutturali
(p.es. conservazione e restauro di edifici esistenti – punto
1), opere viarie – punto 4).
Il quinto gruppo contempla “le operazioni di modellamento
del fronte e del fondo della cava, sulla base di un progetto
unitario, ove sia conseguito al relativo progetto il parere
favorevole del Comune e delle ulteriori autorità competenti”.
Una lettura sistematica dello strumento urbanistico induce
il Collegio a ritenere che il “progetto unitario” richiesto
per il modellamento della cava si riferisca al solo “modellamento”
e non anche alle ulteriori opere edilizie e infrastrutturali.
Infatti il progetto unitario è richiesto dal citato punto
5) con specifico riferimento al modellamento della cava.
Invece le altre attività edilizie sono contemplate in altri
punti, e anche per esse si richiede un progetto unitario
(vedi punto 2), ma distinto dal progetto unitario del modellamento.
Se fosse esatto l’assunto delle associazioni ambientaliste,
secondo cui il progetto unitario del modellamento dovrebbe
essere esteso alle opere edilizie e infrastrutturali, lo
strumento urbanistico non avrebbe considerato, come invece
ha fatto, in punti distinti tali tipologie edilizie (modellamento
della cava, edifici, infrastrutture viarie).
9. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado
si lamenta sia in relazione all’autorizzazione paesaggistica
sia in relazione alla concessione edilizia che l’avvio dei
relativi procedimenti avrebbe dovuto essere comunicato alle
due associazioni ambientaliste, che avrebbero avuto una
posizione differenziata, avendo partecipato ai presupposti
procedimenti relativi agli strumenti urbanistici, e avendo
impugnato questi ultimi.
9.1. La censura è infondata.
La giurisprudenza di questo Consesso, cui si ritiene di
aderire, ha osservato che l’obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 presuppone che
i terzi ai quali possa essere arrecato pregiudizio dal provvedimento
siano individuati o facilmente individuabili; detto requisito
non ricorre in materia di concessione edilizia o di nulla
osta paesaggistico, stante l’ampiezza e la eterogeneità
degli interessi suscettibili di incisione per effetto dell’atto
di assenso; ne deriva la non ricorrenza dell’obbligo di
comunicazione ai proprietari frontisti (C. Stato, sez. VI,
15-09-1999, n. 1197).
E, ancora, non vi è identità tra le posizioni di coloro
che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale
di concessione edilizia e coloro che possono intervenire
o hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento;
infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione
edilizia, di autorizzazione paesistica, il vicino del richiedente
o il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 18, 5º comma,
l. 8 luglio 1986 n. 349, possono intervenire nel procedimento
ed impugnare il provvedimento che accoglie l’istanza, ma
non hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio predetto (C.
Stato, sez. VI, 14-03-2002, n. 1533).
La circostanza che, nella specie, le associazioni ambientaliste
avessero partecipato al procedimento di formazione degli
strumenti urbanistici e li avessero poi impugnati, non rende
le medesime soggetti agevolmente individuabili, controinteressati
nei procedimenti a valle relativi all’autorizzazione paesaggistica
e al permesso di costruire.
In ogni caso, neppure risulta che la partecipazione ai procedimenti
di rilascio della concessione edilizia e dell’autorizzazione
paesaggistica avrebbe avuto una efficienza causale tale
da consentire un diverso esito dei medesimi.
10. Con il quinto motivo del ricorso di primo grado
si lamenta la incompetenza del Sindaco a rilasciare la concessione
edilizia, alla luce dell’art. 107, t.u. enti locali n. 267/2000
e dell’art. 13, t.u. dell’edilizia n. 380/2001, che tale
competenza assegnano alla dirigenza.
10.1. La censura è infondata.
La disciplina statale, che attribuisce al dirigente del
settore edilizio e non più al Sindaco la competenza al rilascio
dei titoli abilitativi in materia edilizia (art. 107, t.u.
n. 267/2000 e 13, t.u. n. 380/2001) attiene alla organizzazione
degli uffici degli enti locali e come tale è derogabile
da parte di diversa disciplina regionale. Nel caso specifico,
la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, all’art. 82, consente
agli statuti comunali di indicare l’organo competente al
rilascio della concessione edilizia. Nel Comune di Duino
l’art. 30 dello statuto attribuisce la competenza al Sindaco.
11. Con il sesto motivo del ricorso di primo grado
si lamenta la violazione degli artt. 2 e ss. L.R. n. 35/1986
e 12 bis, L.R. n. 25/1992, che disciplinano l’attività di
cava, in quanto il c.d. modellamento, comportando escavazione
e asporto di materiale, sarebbe una vera e propria attività
di cava, che andava svolta nel rispetto del prescritto procedimento.
11.1. La censura è infondata, perché nella specie
non è stata prevista un’attività estrattiva di cava, ma
un movimento di terra finalizzato alla sistemazione dell’area
e alla successiva attività edilizia.
In ogni caso, l’eventuale necessità di autorizzazione dell’attività
estrattiva ai sensi della legislazione regionale in materia
di cave, incide sulla attività esecutiva del progetto, ma
non sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica
e della concessione edilizia, che non sono condizionate
dal previo rilascio dell’autorizzazione per l’attività di
cava
12. Per quanto esposto, vanno accolti l’appello principale
e gli appelli incidentali, e va invece respinto il ricorso
di primo grado.
In considerazione della complessità delle questioni, le
spese di lite possono essere compensate, in relazione ad
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione
sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe,
accoglie l’appello principale e gli appelli incidentali,
e respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla
presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre
2005 con la partecipazione di:
Claudio Varrone - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)