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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 febbraio 2006 n. 547
Pres. Varrone, est. De Nictolis
Comune di Duino Aurisina (Avv.ti G. Sbisà, L. Sampietro, M. Sanino) c. W.W.F. Onlus, Italia Nostra Onlus (Avv.ti G. Ceruti e A. Petretti)


1- Edilizia e urbanistica –Disciplina antecedente alla L.n. 42/04 – Concessione edilizia – Rilascio – Presupposti – Piena efficacia del nulla osta paesaggistico – Non necessaria

 

2- Enti locali – Organi – Sindaco - Competenza – Rilascio titoli edilizi – Disciplina statale – Attiene all’organizzazione degli uffici – Derogabilità con legge regionale - Sussiste

1- Nel regime antecedente alla L.n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce una condizione di efficacia e non di validità della concessione edilizia, di modo che non può ritenersi precluso il rilascio di quest’ultima quando l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata ma non è ancora efficace.

 

2- La disciplina statale, che attribuisce al dirigente del settore edilizio e non più al Sindaco la competenza al rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia (artt. 107, D.lgs. 267/2000 e 13, D.P.R. 380/2001), attiene alla organizzazione degli uffici degli enti locali e come tale è derogabile da parte di diversa disciplina regionale. Nel caso specifico, la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 52/91, all’art. 82, consente agli statuti comunali di indicare l’organo competente al rilascio della concessione edilizia.






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso in appello n. 548/2005 proposto dal

Comune di DUINO AURISINA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Sbisà, Luciano Sampietro, Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro




W.W.F. – associazione italiana per il world wide fund for nature ONLUS e Italia Nostra ONLUS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dall’avv. Gianluigi Ceruti e dall’avv. Alessio Petretti, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;

e nei confronti dei seguenti soggetti, cointeressati all’accoglimento dell’appello principale




Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Vinicio Martini ed elettivamente domiciliata presso l’ufficio distaccato del Gabinetto della Regione medesima, in Roma, piazza Colonna, n. 355, anche appellante incidentale;

società immobiliari S.G.P. SS Gervasio e Protasio s.r.l. e ST SISTIANA - Sviluppo Turistico Sistiana s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Renato Fusco e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55, anche appellanti incidentali;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, 18 dicembre 2004, n. 711, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli appelli incidentali adesivi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle società immobiliari indicate in epigrafe;
visto l’atto di costituzione in giudizio del W.W.F. e di Italia Nostra;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
vista l’ordinanza 19 luglio 2005, n. 3844 con cui la sezione ha disposto adempimenti istruttori;
visti gli atti depositati dal Comune e dalla Regione in esecuzione di detta istruttoria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Sanino per il Comune appellante principale, l’avvocato Martini per la Regione appellante incidentale, l’avvocato Scoca e l’avvocato Fusco per le due società immobiliari appellanti incidentali, l’avvocato Petretti e l’avvocato Ceruti per le due associazioni ambientaliste appellate;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO



1.
Con il ricorso di primo grado le associazioni ambientaliste odierne appellate (W.W.F. Italia e Italia Nostra) hanno impugnato:
- il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia 28 novembre 2003 prot. N. P.T./15711/1.410.LTR, recante autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 15, t.u. n. 490/1999 per opere di modellamento del fronte e del fondo della ex cava Sistiana – Località Baia di Sistiana – PRCP Ambito A8 Baia di Sistiana del Comune di DUINO AURISINA e il presupposto parere del servizio regionale della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, espresso in data 27 novembre 2003;
- la concessione edilizia 11 febbraio 2004, prot. 3415, rilasciata dal Comune di DUINO AURISINA alle due società immobiliari odierne appellanti incidentali, per opere di modellamento della ex cava Sistiana, opere preordinate alla successiva realizzazione di interventi edilizi, e il presupposto parere della commissione edilizia integrata espresso in data 23 dicembre 2003.
1.1. Hanno articolato sei motivi di ricorso.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, e ha assorbito il secondo, terzo, quinto e sesto.
In particolare il T.a.r. afferma che:
- l’autorizzazione paesaggistica non sarebbe adeguatamente motivata (primo motivo di ricorso);
- la concessione edilizia non avrebbe potuto essere rilasciata prima che l’autorizzazione paesaggistica diventasse efficace (quarto motivo di ricorso).
Il T.a.r. ha inoltre ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia fossero viziate da invalidità derivata, essendo state emesse sul presupposto dell’esistenza e dell’efficacia del piano particolareggiato di iniziativa privata (d’ora innanzi PRPC) Ambito A8 Baia di Sistiana e della variante n. 21 al piano regolatore generale comunale (d’ora innanzi PRGC). Tali due strumenti urbanistici sono stati infatti annullati nel corso di altro giudizio, con la sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia 22 maggio 2004, n. 287.
1.2. Contro la sentenza in epigrafe indicata hanno proposto appello principale il Comune di Duino Aurisina e appelli incidentali la Regione Friuli Venezia Giulia e le due società immobiliari indicate in epigrafe.
Si sono costituite le due associazioni ambientaliste appellate, che hanno anche chiesto l’esame dei quattro motivi di ricorso che il T.a.r. ha assorbito.

2. Va anzitutto rilevato che sia gli appelli, sia il ricorso di primo grado, rimangono procedibili nonostante che nel frattempo la Regione e il Comune hanno adottato, in esecuzione della sentenza di primo grado, una nuova autorizzazione paesaggistica e una nuova concessione edilizia, che sono state ritenute legittime (su nuovo ricorso delle due associazioni ambientaliste) dalla sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia 3 novembre 2005, n. 847, esibita nel presente giudizio.
Invero, da un lato tali nuovi atti sono stati emessi con efficacia ex nunc sul presupposto della caducazione dei precedenti, dall’altro gli stessi sono ancora sub sudice (pendendo il termine per l’appello avverso la sentenza di primo grado).
2.1. Quanto alla posizione degli appellanti, da un lato, le appellanti principale e incidentali hanno interesse a far accertare la legittimità dei provvedimenti originari, che sono di data anteriore ai nuovi (e dunque legittimano l’attività edilizia svolta fino al momento dell’adozione dei due nuovi provvedimenti), e dall’altro lato hanno interesse a una definizione del contenzioso in data odierna e in grado di appello, non potendo essere paghe di una definizione solo in primo grado, quale è quella attuale sui due nuovi provvedimenti.
2.2. Quanto alla posizione delle associazioni ambientaliste appellate, originarie ricorrenti, neppure si può ritenere che i due nuovi provvedimenti abbiano reso improcedibile il ricorso di primo grado delle due associazioni ambientaliste, perché gli stessi non sono autonomi dai precedenti, ma emessi sul presupposto della caducazione dei precedenti.
Sicché, una dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, rimetterebbe in vita i due originari provvedimenti facendo cadere i due sopravvenuti, e tale soluzione non gioverebbe all’interesse delle due associazioni ambientaliste, che hanno interesse a veder giudicare (e se del caso cadere) i due originari provvedimenti.

3. Passando all’esame del merito, l’appello principale e i due incidentali possono essere esaminati congiuntamente perché sollevano identiche questioni.
Lamentano, anzitutto, che la sentenza del T.a.r., laddove afferma che autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia sono affette da invalidità derivata dall’annullamento degli strumenti urbanistici (asseritamente) presupposti (variante n. 21 al PRGC e piano particolareggiato relativo alla Baia di Sistiana) si sarebbe pronunciata extrapetita, non avendo le associazioni ambientaliste mai articolato tale motivo di ricorso.
3.1. La censura è fondata.
Dalla lettura dei sei motivi del ricorso di primo grado si evince che in nessuno di essi è stato dedotto il vizio di illegittimità derivata dalla illegittimità degli strumenti urbanistici a monte, impugnati dalle due associazioni ambientaliste in un altro giudizio.
Tale motivo ben avrebbe potuto essere articolato sin dall’originario ricorso, atteso che le due associazioni avevano impugnato i due strumenti urbanistici suddetti in un altro giudizio, e dunque potevano, nel presente giudizio, lamentare la illegittimità derivata dai vizi degli atti (asseritamente) presupposti.
Al limite si sarebbe potuto proporre tale motivo con motivi aggiunti di ricorso (salvo a verificarne la tempestività), una volta che, in corso di causa, era sopraggiunta la sentenza n. 287/2004, che tali strumenti urbanistici ha annullato.
Ma nulla di tutto ciò è accaduto.
Le associazioni ambientaliste non hanno dedotto il vizio di illegittimità derivata né con il ricorso né con successivi motivi aggiunti.
E’ irrilevante che il motivo in questione sia stato dedotto con memorie depositate nel giudizio di primo grado, perché, trattandosi di un motivo di ricorso del tutto nuovo e diverso dai sei articolati con il ricorso originario, andava proposto tempestivamente con atto notificato alle altre parti, e non poteva essere dedotto solo con memoria non notificata.
Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado, sostituendosi alle parti, ha ritenuto sussistente, ammissibile e fondato, un motivo di ricorso mai proposto ritualmente.
Sotto tale profilo, va riformato il capo di sentenza, e si deve escludere che autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia siano affette da invalidità derivata dal sopravvenuto annullamento degli strumenti urbanistici (asseritamente) presupposti.

4. Deve anche essere ritenuto insussistente, perché mai dedotto con il ricorso di primo grado, il vizio della concessione edilizia di illegittimità derivata dalla dichiarata illegittimità (da parte della sentenza qui appellata) dell’autorizzazione paesaggistica (sul punto c’è specifico motivo di appello da parte del Comune).

5. L’accoglimento delle suesposte censure rende improcedibile per difetto di interesse la subordinata censura secondo cui in ogni caso non sussisterebbe il vizio di illegittimità derivata perché l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia sarebbero state rilasciate sulla base del vigente piano regolatore, e non si sarebbero fondate sui sopravvenuti strumenti urbanistici (variante di piano regolatore e piano particolareggiato) annullati dal T.a.r.

6. Un altro motivo di censura si rivolge contro il capo di sentenza che, in accoglimento del quarto motivo del ricorso di primo grado, ha ritenuto che la concessione edilizia non poteva essere rilasciata prima che il nulla osta paesaggistico diventasse efficace.
6.1. La censura è fondata.
E’ vero che in base alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia l’autorizzazione paesaggistica diventa efficace novanta giorni dopo il suo rilascio.
Tuttavia, tale temporanea inefficacia non impedisce il rilascio della concessione edilizia.
Anzitutto, si deve premettere che è irrilevante la soluzione ora accolta dal sopravvenuto codice per i beni culturali e per il paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) in tema di rapporto tra nulla osta paesaggistico e concessione edilizia (artt. 146 e 159, relativi al procedimento dell’autorizzaizone paesaggistica rispettivamente dopo e prima l’adozione dei piani paesaggistici).
Invero (impregiudicata ogni valutazione sul se nella nuova disciplina l’autorizzazione paesaggistica sia o meno condizione di validità del permesso di costruire), la concessione edilizia per cui è processo è stata rilasciata nel vigore della precedente disciplina (il codice, pubblicato in G.U. del 24 febbraio 2004, è entrato in vigore, per espresso dettato del suo art. 183, il 1° maggio 2004).
Quale che sia la soluzione da accogliere nel vigore del nuovo codice n. 42/2004, il Collegio ritiene che, per il passato, l’autorizzazione paesaggistica sia condizione di efficacia e non di validità della concessione edilizia, e in ogni caso non può ritenersi precluso il rilascio della concessione edilizia quando l’autorizzazione paesaggistica è stata già rilasciata ma non è ancora efficace.
Più volte la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che la concessione edilizia può essere rilasciata anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico (in termini v. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2005, n. 2073; Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 1995, n. 376; Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 1990, n. 61;Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 1997, n. 468, in Cons. Stato, 1999, I, 746).

7. Con altra censura, gli appellanti lamentano che l’autorizzazione paesaggistica sarebbe congruamente motivata e che pertanto non avrebbe dovuto essere annullata dal T.a.r.
7.1. La censura è fondata.
Da una disamina complessiva del progetto presentato, della motivazione dell’autorizzazione paesaggistica, dei vincoli esistenti sull’area e dei precedenti provvedimenti sulla questione emessi dall’Autorità preposta alla tutela del paesaggio, il Collegio trae la conclusione che il provvedimento autorizzatorio ha dedicato adeguata attenzione alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Non è contestato tra le parti che l’area della ex cava Sistiana, che si affaccia sul mare, è sottoposta a vincolo paesaggistico sia in virtù di specifico d.m. sia ex lege, e rientra altresì tra i siti di importanza comunitaria.
Il c.d. modellamento della ex cava Sistiana (oggetto del progetto) non è preordinato soltanto al recupero ambientale dell’area (il che si sarebbe potuto realizzare mediante eliminazione o attenuazione dell’attuale vuoto provocato dall’attività di escavazione, nonché mediante rimboschimento dell’area), bensì anche alla futura edificazione di un complesso turistico.
Allo scopo, il progetto prevede una ulteriore escavazione (con estrazione di 780.000 metri cubi di pietra calcarea), finalizzata ad un terrazzamento dell’area e la ulteriore distruzione di circa 16.000 mq. di area boscata, oltre che un arretramento del ciglio naturale di circa 30 metri.
In passato, più volte l’autorità preposta alla tutela del paesaggio si è pronunciata sugli interventi relativi all’area della ex cava, osservando che il ciglio naturale alla sommità del costone roccioso va conservato nel suo profilo attuale (parere 885 II del 3 aprile 1992 del Ministero per i beni e le attività culturali; parere n. 4867 del 21 novembre 2002 della Soprintendenza per il Friuli Venezia Giulia; nota n. 2374 del 6 marzo 2003 della medesima Soprintendenza; nota prot. 885 del 3 aprile 1992 del Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici; parere 12220/27 del 7 febbraio 1991 della Soprintendenza, su un precedente progetto di valorizzazione turistica).
L’autorità regionale che ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica è ben consapevole, dandosene atto sia nell’autorizzazione che nel presupposto parere, che l’intervento di modellamento della cava è preordinato alla futura edificazione.
Il progetto sottoposto al suo vaglio indica con chiarezza come gli interventi ipotizzati sono diversi, in senso più conservativo del paesaggio, rispetto a precedenti progetti.
L’autorità regionale dà adeguatamente conto di come l’intervento progettato, ancorché finalizzato a futura edificazione (il che è consentito dallo strumento urbanistico vigente, ancorché previa approvazione di piano particolareggiato), sia migliorativo dell’ambiente, allo stato degradato a causa della precedente attività estrattiva.
Non può poi non essere considerato che l’autorizzazione paesaggistica è stata sottoposta al controllo della Soprintendenza statale, che si è pronunciata in senso favorevole con provvedimento 25 marzo 2004, prot. 2839/865.
Tale parere è stato reso a seguito di istruttoria, di sopralluogo nel sito della ex cava, e di esame di tutti gli atti.
Il parere dà atto che il progetto è conforme alle prescrizioni espresse dal Consiglio nazionale con la nota 885 II del 3 aprile 1992 circa il rispetto del ciglio superiore del Carso, da non superare con le nuove costruzioni, e circa il fronte delle nuove costruzioni, che dovrà essere continuo.
Si deve pertanto ritenere che la valutazione di compatibilità paesaggistica sia stata accurata ed adeguatamente motivata, essendo stata compiuta sia dall’autorità regionale che dall’autorità statale, con riguardo anche ai precedenti pareri e previa attenta considerazione che il nuovo progetto rispetta anche le prescrizioni dei precedenti pareri.

8. L’accoglimento dei motivi degli appelli principale e incidentali impone di passare all’esame dei quattro motivi del ricorso di primo grado che il T.a.r. ha assorbito.
Con il secondo motivo del ricorso di primo grado si lamenta che sia l’autorizzazione paesaggistica che la concessione edilizia contrasterebbero con il vigente PRGC di DUINO AURISINA. Infatti in relazione all’Ambito A8 – Baia di Sistiana il vigente PRGC consentirebbe le operazioni di modellamento della cava solo sulla base di un progetto unitario.
Non sarebbe un progetto unitario quello presentato solo in relazione agli interventi di scavo e disboscamento, in quanto sarebbe stato necessario prevedere anche tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali.
8.1. La censura è infondata.
Dalla lettura del PRGC nella parte di interesse, e in particolare nella parte relativa all’Ambito A 8 – Baia di Sistiana, si evince che sono previsti due gruppi di interventi, i primi eseguibili prima che sia adottato il piano particolareggiato, i secondi ammissibili solo dopo che sia adottato il piano particolareggiato.
Occorre nell’esame della censura fare riferimento agli interventi consentiti prima dell’adozione del piano particolareggiato, in quanto è in relazione ad essi che la censura è articolata.
In base al PRGC vigente all’epoca di adozione degli atti impugnati, le “trasformazioni fisiche” effettuabili “antecedentemente all’entrata in vigore dello strumento di pianificazione urbanistica di specificazione” (id est del piano particolareggiato) sono divise in cinque gruppi.
I primi quattro gruppi prevedono attività edilizie e infrastrutturali (p.es. conservazione e restauro di edifici esistenti – punto 1), opere viarie – punto 4).
Il quinto gruppo contempla “le operazioni di modellamento del fronte e del fondo della cava, sulla base di un progetto unitario, ove sia conseguito al relativo progetto il parere favorevole del Comune e delle ulteriori autorità competenti”.
Una lettura sistematica dello strumento urbanistico induce il Collegio a ritenere che il “progetto unitario” richiesto per il modellamento della cava si riferisca al solo “modellamento” e non anche alle ulteriori opere edilizie e infrastrutturali.
Infatti il progetto unitario è richiesto dal citato punto 5) con specifico riferimento al modellamento della cava. Invece le altre attività edilizie sono contemplate in altri punti, e anche per esse si richiede un progetto unitario (vedi punto 2), ma distinto dal progetto unitario del modellamento.
Se fosse esatto l’assunto delle associazioni ambientaliste, secondo cui il progetto unitario del modellamento dovrebbe essere esteso alle opere edilizie e infrastrutturali, lo strumento urbanistico non avrebbe considerato, come invece ha fatto, in punti distinti tali tipologie edilizie (modellamento della cava, edifici, infrastrutture viarie).

9. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado si lamenta sia in relazione all’autorizzazione paesaggistica sia in relazione alla concessione edilizia che l’avvio dei relativi procedimenti avrebbe dovuto essere comunicato alle due associazioni ambientaliste, che avrebbero avuto una posizione differenziata, avendo partecipato ai presupposti procedimenti relativi agli strumenti urbanistici, e avendo impugnato questi ultimi.
9.1. La censura è infondata.
La giurisprudenza di questo Consesso, cui si ritiene di aderire, ha osservato che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 presuppone che i terzi ai quali possa essere arrecato pregiudizio dal provvedimento siano individuati o facilmente individuabili; detto requisito non ricorre in materia di concessione edilizia o di nulla osta paesaggistico, stante l’ampiezza e la eterogeneità degli interessi suscettibili di incisione per effetto dell’atto di assenso; ne deriva la non ricorrenza dell’obbligo di comunicazione ai proprietari frontisti (C. Stato, sez. VI, 15-09-1999, n. 1197).
E, ancora, non vi è identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione edilizia e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio del procedimento; infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, di autorizzazione paesistica, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 18, 5º comma, l. 8 luglio 1986 n. 349, possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l’istanza, ma non hanno titolo a ricevere l’avviso di avvio predetto (C. Stato, sez. VI, 14-03-2002, n. 1533).
La circostanza che, nella specie, le associazioni ambientaliste avessero partecipato al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici e li avessero poi impugnati, non rende le medesime soggetti agevolmente individuabili, controinteressati nei procedimenti a valle relativi all’autorizzazione paesaggistica e al permesso di costruire.
In ogni caso, neppure risulta che la partecipazione ai procedimenti di rilascio della concessione edilizia e dell’autorizzazione paesaggistica avrebbe avuto una efficienza causale tale da consentire un diverso esito dei medesimi.

10. Con il quinto motivo del ricorso di primo grado si lamenta la incompetenza del Sindaco a rilasciare la concessione edilizia, alla luce dell’art. 107, t.u. enti locali n. 267/2000 e dell’art. 13, t.u. dell’edilizia n. 380/2001, che tale competenza assegnano alla dirigenza.
10.1. La censura è infondata.
La disciplina statale, che attribuisce al dirigente del settore edilizio e non più al Sindaco la competenza al rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia (art. 107, t.u. n. 267/2000 e 13, t.u. n. 380/2001) attiene alla organizzazione degli uffici degli enti locali e come tale è derogabile da parte di diversa disciplina regionale. Nel caso specifico, la l.r. Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, all’art. 82, consente agli statuti comunali di indicare l’organo competente al rilascio della concessione edilizia. Nel Comune di Duino l’art. 30 dello statuto attribuisce la competenza al Sindaco.

11. Con il sesto motivo del ricorso di primo grado si lamenta la violazione degli artt. 2 e ss. L.R. n. 35/1986 e 12 bis, L.R. n. 25/1992, che disciplinano l’attività di cava, in quanto il c.d. modellamento, comportando escavazione e asporto di materiale, sarebbe una vera e propria attività di cava, che andava svolta nel rispetto del prescritto procedimento.
11.1. La censura è infondata, perché nella specie non è stata prevista un’attività estrattiva di cava, ma un movimento di terra finalizzato alla sistemazione dell’area e alla successiva attività edilizia.
In ogni caso, l’eventuale necessità di autorizzazione dell’attività estrattiva ai sensi della legislazione regionale in materia di cave, incide sulla attività esecutiva del progetto, ma non sulla legittimità dell’autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia, che non sono condizionate dal previo rilascio dell’autorizzazione per l’attività di cava

12. Per quanto esposto, vanno accolti l’appello principale e gli appelli incidentali, e va invece respinto il ricorso di primo grado.
In considerazione della complessità delle questioni, le spese di lite possono essere compensate, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, accoglie l’appello principale e gli appelli incidentali, e respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2005 con la partecipazione di:

Claudio Varrone - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Luigi Maruotti - Consigliere
Carmine Volpe - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)




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