REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2688 del 2005 proposto dal
sig. Leonardo MACALUSO quale titolare dell’impresa
di pulizie “TRINACRIA” rappresentato e difeso dagli avv.ti
Margherita Vignoli, Cristina Patrizi e Aldo Creta e presso
lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma,
piazzale Clodio n. 61,
contro
la Provincia di Forlì - Cesena, non costituita in
giudizio,
e nei confronti
della Cooperativa Sociale “L’Alveare”, non costituita
in giudizio,
per la riforma
della sentenza n. 498 in data 8 aprile 2004 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna, sede di Bologna - Sezione Seconda
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Nessuno comparso alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame è impugnata la sentenza con cui il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna,
sede di Bologna - Sezione Seconda, ha respinto il ricorso
proposto dall’attuale appellante per ottenere l’annullamento
del provvedimento in data 8 agosto 1995 con il quale la
Giunta Provinciale di Forlì - Cesena ha stabilito, ai sensi
dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come sostituito
dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724, di non rinnovare
il contratto n. 24555 del 27 novembre 1992 tra di essi intercorrente
e relativo al servizio di pulizie presso un Istituto tecnico
provinciale.
L’appellante contesta le ragioni sulle quali la sentenza
si fonda, della quale chiede la riforma, e ripropone, sostanzialmente,
il motivo di censura già formulato in primo grado concernente
la violazione dell’art. 44 sopra citato, quanto al termine
in esso di tre mesi indicato.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 28 ottobre 2005, nessuno comparso
per le parti, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
La controversia, nei limiti in cui è pervenuta a questa
sede d’appello, si risolve nel quesito su quale sia l’interpretazione
più corretta da dare all’espressione “entro tre mesi
dalla scadenza dei contratti”, contenuta nel
testo dell’art. 6 della L. 24 dicembre 1993 n. 537 come
sostituito dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724.
La disposizione, com’è noto, stabilisce: “È vietato il
rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni
per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli
affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi
albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto
sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti,
le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione
dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza,
comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”
Nel caso di specie, facendo applicazione di tale disposto
normativo ad un contratto destinato a scadere il 31 agosto
1995, l’Amministrazione in data 21 giugno 1995 ha invitato
l’impresa ricorrente ad esplicitare le condizioni per l’eventuale
rinnovo del contratto; l’8 agosto seguente ha deciso di
non rinnovarlo e con nota del 4 settembre 1995 ha informato
di tanto l’interessata.
Questa sostiene che, alla stregua del citato art. 44, il
diniego di rinnovo sarebbe dovuto esserle comunicato non
oltre il 31 maggio 1995, riguardando la norma contratti
in corso da rinnovare prima della loro scadenza e dovendosi
intendere la proposizione “entro” nel senso di “prima di”.
L’assunto merita di essere condiviso.
Questa Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr. Cons.
Stato, SEz. V, 7 febbraio 2002 n. 727) che la locuzione
“entro tre mesi dalla scadenza dei contratti”
non può essere intesa nel senso di tre mesi dopo la scadenza
del contratto, ostandovi una semplice ragione sistematica
espressa dalla sua collocazione nel testo dell’articolo.
Essa, invero, segue la norma che, sancendo il divieto di
rinnovo tacito, non consente neppure che il rapporto possa
proseguire dopo la sua scadenza senza essere stato espressamente
rinnovato.
Si richiede, quindi, per un verso, che la conferma del rapporto
sia espressa, secondo i principi generali in materia di
contratti della pubblica Amministrazione; per altro verso,
che la scelta di derogare, oppure no, alla regola generale
del ricorso al libero mercato attraverso una procedura concorsuale
di evidenza pubblica sia, non solo preventiva e ponderata,
ma anche adottata in tempo utile per provvedere, se del
caso, all’esperimento della gara. Tempo che il legislatore
ha ritenuto congruo fissare non più tardi di tre mesi prima
che il precedente contratto venga a scadere, al fine di
evitare soluzione di continuità nell’erogazione del servizio.
Deve aggiungersi, peraltro, che la norma non prescrive soltanto
che la determinazione sia adottata nel termine in questione,
ma che nello stesso termine sia anche comunicata alla controparte
contrattuale del rapporto in corso.
Dalla lettera della disposizione (le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi
e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente
la volontà di procedere alla rinnovazione) sembrerebbe
che la comunicazione debba intervenire soltanto nell’ipotesi
in cui l’Amministrazione verifichi la sussistenza delle
ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione
del contratto.
Deve ritenersi, peraltro, che tale obbligo di comunicazione
sussista e nello stesso termine, a maggior ragione, quando
si tratti di rendere nota la volontà contraria.
Se è vero, infatti, che, sancendo il divieto di rinnovo
tacito, la norma rafforza la previsione dello scioglimento
del rapporto contrattuale alla scadenza prestabilita, la
stessa norma, tuttavia, non esclude totalmente l’eventualità
del rinnovo, che rimette alla valutazione discrezionale
dell’Amministrazione in presenza dei presupposti di legge.
L’attribuzione di siffatta facoltà, pertanto, alimenta nella
controparte privata un’aspettativa suscettibile di tutela
attraverso il sindacato di legittimità sull’accertamento
e sulla valutazione dei presupposti della decisione amministrativa.
Di qui l’obbligo dell’Amministrazione di tempestiva informazione
dell’imprenditore titolare del rapporto in corso anche nel
caso di risoluzione negativa, a tutela dell’interesse configurabile
in capo a costui di essere messo in condizione di conoscere
in tempo utile l’intendimento dell’Amministrazione ed organizzare
adeguatamente le sue risorse in vista dell’ormai sicuro
scioglimento del rapporto contrattuale. Si tratta, del resto,
di obbligo che, nel rispetto dei principi di imparzialità
e buona amministrazione (art. 97 Cost), s’inquadra nel più
ampio dovere dell’Amministrazione di clare loqui
e di correttezza nell’ambito dei rapporti intersoggettivi,
specialmente quando questi abbiano contenuto patrimoniale.
Per le ragioni fin qui esposte, l’appello deve essere accolto
e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, che
ha considerato legittima la comunicazione del diniego di
rinnovo dopo la scadenza del contratto, il ricorso di primo
grado dev’essere accolto, con annullamento del provvedimento
con esso impugnato.
Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono,
come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado
ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna la Provincia di Forlì - Cesena al pagamento, in
favore dell’appellante, delle spese e competenze di giudizio
nella misura di € 4000,00 (quattromila,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 28 ottobre
2005 con l’intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. Est.
Marzio Branca - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)