| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 15 febbraio 2006 n.
611
Pres. M.E.Schinaia, Est. R. Chieppa
CODACONS, ADUSBEF, FEDERCONSUMATORI (Avv. C. Rienzi e C.
Tabano) c/ Ministero per le Attività produttive (Avvocatura
generale dello Stato) + Direzione generale armonizzazione
mercato tutela consumatori (n.c.) + Associazione ALTROCONSUMO
(Avv. G. Giacobini, P. Martinello, G. Valeri) |
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1. Associazioni dei consumatori - aggiornamento
dell’elenco - legittimità decreto di iscrizione - violazione
dell’art. 2, comma 4, D.M. 20/99 - non sussiste.
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2. Associazioni dei consumatori - aggiornamento
dell’elenco - modalità di verifica sul possesso del requisito
di democraticità.
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3. Associazioni dei consumatori - aggiornamento
dell’elenco - illegittimità decreto di iscrizione - composizione
organo di gestione - assenza del requisito di democraticità.
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4. Associazioni dei consumatori - aggiornamento
dell’elenco - illegittimità decreto di iscrizione - modalità
elettive del Consiglio - voto per corrispondenza - assenza
in concreto di modalità applicative idonee a garantire democraticità.
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5. Associazioni dei consumatori - aggiornamento
dell’elenco - illegittimità decreto di iscrizione - violazione
dell’art. 5 comma 2 lett. f l. 281/98- sussiste - ragioni.
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1. Il fatto che l’abbonamento ad una rivista
a pagamento si combini con l’iscrizione ad un’associazione
dei consumatori non è precluso dall’art. 2, comma 4, del
D.M. n. 20/99 nei limiti in cui emerga l’effettiva manifestazione
di volontà e la piena consapevolezza di aderire all’associazione.
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2. Il controllo sul requisito di democraticità
di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) della l. 281/98 non
si esaurisce in una verifica meramente formale e astratta
delle norme statutarie ma impone una vigilanza sulla loro
concreta applicazione al fine di verificare se sia assicurato
uno svolgimento democratico della vita associativa e non
risulti impedita o resa difficile ai singoli soci la proposizione
di linee alternative rispetto alle attuali gestioni, da
sottoporre democraticamente agli iscritti in sede di elezioni.
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3. Sussiste un deficit di democraticità se,
in base alle norme statutarie, il potere di gestione è concentrato
in un organo i cui componenti vengono in maggioranza nominati
da soggetti terzi e solo in minoranza da organo eletto dai
soci.
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4. La previsione statutaria del voto per
corrispondenza pur non compromettendo in astratto la democraticità
della struttura associativa la pregiudica in concreto in
difetto di ulteriori prescrizioni sulle modalità applicative
idonee a garantire l’effettiva democraticità del metodo
prescelto.
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5. La commistione tra amministratori di un’associazione
consumeristica e della società editoriale di cui la prima
si avvale per stampare e distribuire la propria rivista
costituisce una violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f,
l. 281/98 laddove la seconda non risulti interamente o in
via maggioritaria costituita o partecipata dall’associazione
consumeristica, ossia soggetta al suo controllo. In tal
caso difatti fà difetto quel rapporto di strumentalità tra
l’attività dell’associazione e la suddetta società che vale
a impedire la configurabilità della fattispecie di cui al
suddetto articolo. ( Cfr. CdS, IV, 2555/2004).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.611/2006
Reg.Dec.
N. 7541 Reg.Ric.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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CODACONS, dall’ADUSBEF e dalla
FEDERCONSUMATORI, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Carlo Rienzi e Cristina Tabano, ed elettivamente
domiciliati presso l’Ufficio legale del Codacons, in Roma,
viale Mazzini, n.73;
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contro
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Ministero per le attività produttive,
in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;
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Direzione generale armonizzazione mercato
tutela consumatori, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito;
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e nei confronti
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Associazione ALTROCONSUMO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Giacobini, Paolo
Martinello e Giovanni Valeri, ed elettivamente domiciliato
presso quest’ultimo, in Roma, via Pasubio, n. 2, int. 7;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione III ter, n. 3501/2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
e dell’Associazione Altroconsumo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22-11-2005 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi l’avv. dello Stato Sica, l’avv. Rienzi, l’avv. Giacobini
e l’avv. Martinello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O E D I R I T T O
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1. Le associazioni dei consumatori Codacons,
Adusbef e Federconsumatori, iscritte nell'elenco di cui
all’art. 5 della l. 30 luglio 1998 n. 281, hanno impugnato
davanti al Tar del Lazio il decreto 28 novembre 2002, nella
parte in cui il Ministero delle attività produttive ha proceduto
all'aggiornamento dell’elenco delle associazione consumeristiche
di cui all’art. 5 della l. 281/1998, confermando l’iscrizione
anche dell’Associazione Altroconsumo, deducendo l’assenza
in capo a quest’ultima dei requisiti per l’iscrizione.
Con la sentenza n. 3501/2004 il Tar del Lazio ha respinto
il ricorso.
Il Codacons, l’Adusbef e la Federconsumatori hanno impugnato
tale decisione per i seguenti motivi:
1) assenza in capo ad Altroconsumo del requisito del possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica,
previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n.
281/1998;
2) illegittimità delle modalità di adesione alla suddetta
associazione e violazione dell’art. 2, comma 4, del D.M.
n. 20/1999, che prevede una espressa manifestazione della
volontà di aderire alle associazioni dei consumatori, mentre
per Altroconsumo l’adesione deriva in via automatica dall’obbligatorio
abbonamento ad una rivista;
3) violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge
n. 281/98 a causa della carenza del requisito della necessaria
presenza dell’associazione in almeno cinque regioni;
4) violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) e comma 3,
della legge n. 281/98, per la non consentita presenza del
Presidente dell’associazione Altroconsumo nei consigli di
amministrazione di società di capitali.
L’associazione Altroconsumo e il Ministero delle attività
produttive si sono costituiti in giudizio, chiedendo la
reiezione del ricorso in appello.
Con ordinanza istruttoria n. 3087/05 del 13 giugno 2005
questa Sezione ha chiesto al Ministero appellato di produrre
la seguente documentazione:
a) una relazione contenente una dettagliata indicazione
degli elementi presi in considerazione dal Ministero per
valutare in capo a tutte le associazioni iscritte nell’elenco
delle associazioni dei consumatori e degli utenti il requisito
dell’ordinamento a base democratica, previsto dall’art.
5, comma 2, lett. a) della legge n. 281/90;
b) una dettagliata indicazione delle strutture di tutte
le associazioni dei consumatori iscritte nel predetto elenco,
delle modalità di elezione degli organi direttivi e di gestione,
delle concrete verifiche effettuate in ordine al regolare
svolgimento delle elezioni, della eventuale esistenza di
organi di gestione, composti in tutto o in parte da soggetti
non direttamente eletti dai soci delle associazioni, delle
modalità di adesione alle singole associazioni;
c) una relazione contente il riepilogo di ogni accertamento
svolto con riguardo all’adesione dei soci dell’associazione
Altroconsumo e allo svolgimento delle elezioni della predetta
associazione, con particolare riferimento alle contestazioni
mosse dai ricorrenti circa la possibilità di irregolarità
nello svolgimento delle elezioni ed effettuando un confronto
con le corrispondenti modalità elettive previste e in concreto
attuate dalle altre associazioni iscritte, comprese quelle
ricorrenti (indicando se e in quali casi si è verificata
una effettiva presenza di candidati o liste contrapposte
al fine delle elezioni degli organi direttivi o del rappresentante
delle associazioni);
d) indicazione dell’attuale ruolo svolto dai rappresentanti
legali di Altroconsumo in imprese e della struttura del
gruppo Conseur, specificando se lo schema riportato nella
Relazione conclusiva della visita ispettiva del 22-10-2002
è ancora attuale ed accertando se attraverso attività in
qualche modo connesse con quella dell’Associazione Altroconsumo
siano, direttamente o indirettamente, ripartiti utili destinati
ai rappresentati dell’associazione (svolgendo anche in questo
caso un raffronto con eventuali analoghe situazioni riguardanti
altre associazioni);
e) ogni altro elemento, anche sopravvenuto, utile per la
decisione della controversia.
Con la medesima ordinanza è stato chiesto anche alle associazioni
ricorrenti e all’associazione Altroconsumo di fornire ogni
elemento in proprio possesso, idoneo a chiarire i sopraindicati
punti.
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è
stata trattenuta in decisione.
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2. L’oggetto del presente giudizio è costituito
dalla verifica della sussistenza in capo all’associazione
Altroconsumo dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’'elenco
delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale, previsto dall’art. 5 della legge n.
281/98.
Essendo stato impugnato il decreto del 28 novembre 2002,
si farà riferimento alle disposizioni della legge n. 281/98,
oggi riprodotte nel D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)
e , in particolare, nell’art. 137 di tale decreto per quanto
concerne l’iscrizione nel predetto elenco.
Il secondo motivo del ricorso in appello, con cui sono contestate
le modalità di adesione alla associazione Altroconsumo,
è infondato.
Secondo le ricorrenti l’art. 2, comma 4, del D.M. n. 20/1999
richiede una espressa manifestazione della volontà di aderire
alle associazioni dei consumatori, mentre per Altroconsumo
l’adesione deriva automaticamente dall’obbligatorio abbonamento
ad una rivista.
La citata disposizione prevede che “Per iscritti all'associazione
[dei consumatori] si intendono coloro che hanno espressamente
manifestato la volontà di aderirvi”.
La norma richiede quindi che l’iscrizione ad una associazione
dei consumatori avvenga sulla base di una effettiva manifestazione
di volontà in tal senso, escludendo che l’iscrizione possa
derivare in via automatica da altri comportamenti in assenza
di una consapevolezza da parte del socio.
L’abbinamento tra l’iscrizione ad una associazione dei consumatori
e l’abbonamento ad una rivista non è quindi precluso, a
condizione che emerga tale effettiva manifestazione di volontà
di aderire all’associazione.
Nel caso di specie, il tagliando d’adesione ad Altroconsumo
contiene due indicazioni atte a manifestare in modo chiaro
e non equivoco la volontà dell'aspirante socio ad associarsi:
«… Sì desidero diventare Socio Altroconsumo …» e «… Registratemi
come Socio Altroconsumo…».
Lo stesso tagliando, nello stabilire le quote per l’abbonamento
dei soci alla rivista, indica altresì l’importo effettivamente
afferente all’adesione: «questo importo include la quota
trimestrale di associazione, pari a € 2,58…».
Come rilevato dal Tar, lo scorporo di tale quota associativa
dall’importo globale chiarisce, oltre alla volontà d’aderire
all’Associazione, anche la distinzione, ai fini contabili,
tra le somme destinate a quest'ultimo scopo e quelle versate
per l’abbonamento alla rivista.
Deve quindi ritenersi che l’iscrizione all’associazione
Altroconsumo avvenga sulla base di una effettiva manifestazione
di volontà e nella piena consapevolezza da parte dei neo
soci, a nulla rilevando, ai fini del rispetto dell’art.
2, comma 4, del D.M. n. 20/99, che l’adesione comporti anche
il necessario abbonamento ad una rivista a pagamento.
Non costituisce invece oggetto del presente giudizio di
appello la questione della modalità di iscrizione derivante
dalla campagna associativa attraverso cui Altroconsumo consentiva
di regalare l’abbonamento alla rivista e quindi anche l’iscrizione
all’associazione.
Tale modalità, già ritenuta inidonea dal Ministero delle
attività produttive (v. la relazione conclusiva della vista
ispettiva del 22-10-2002), non è stata poi riproposta dall’associazione
e non ha costituito oggetto delle censure proposte in sede
di appello.
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3. E’ anche infondato il motivo con viene
dedotta la violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), della
legge n. 281/98 a causa della carenza del requisito della
necessaria presenza dell’associazione in almeno cinque regioni.
La norma prevede che le associazioni dei consumatori abbiano
un “numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse”.
La disposizione richiede in primo luogo una verifica sul
numero degli iscritti, per i quali è previsto il doppio
quorum del numero complessivo di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e, al contempo,
non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna
regione considerata.
La sussistenza di tale requisito è stata correttamente dichiarata
ed accertata poi dal Ministero senza valide contestazioni
da parte dei ricorrenti.
Anche volendo riferire il termine “presenza sul territorio
di almeno cinque regioni” non solo ad un numero minimo di
iscritti per regione, ma alla necessità di una effettiva
presenza dell’organizzazione dell’associazione in cinque
regioni, si osserva che anche in questo caso il Ministero
ha riscontrato l’esistenza di un minimo di organizzazione
nelle sedi periferiche, in cui l’associazione Altroconsumo
ha propri recapiti telefonici.
Le associazioni ricorrenti non hanno fornito prova che tali
recapiti siano meramente fittizi e non realmente operativi.
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4.1. Con altra censura viene dedotta l’assenza
in capo ad Altroconsumo del requisito del possesso di uno
statuto che sancisca un ordinamento a base democratica,
previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n.
281/1998.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Sia in primo grado che con l’atto di appello le associazioni
ricorrenti hanno contestato il requisito della democraticità
dell’associazione Altroconsumo sia con riguardo alle modalità
di elezione degli organi rappresentativi dell’associazione,
sia sotto il profilo della struttura dell’associazione,
in base alla quale i soci non avrebbero una effettiva possibilità
di partecipare alla vita associativa e di influire sulle
decisioni prese dall’associazione (tale ultima questione
deve ritenersi proposta anche in primo grado attraverso
il richiamo all’impossibilità per i soci di prendere parte
alle decisioni dell’associazione, comprese quelle relative
al bilancio e alla assenza di un criterio democratico per
le nomine degli organi di gestione – v. pag. 6 e 7 del ricorso
di primo grado).
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la censura,
rilevando che lo Statuto della controinteressata prevede
votazioni ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche
sociali, cui possono partecipare tutti i soci; che la previsione
del voto per corrispondenza non è affatto un modo meno “democratico”
di quello assembleare ed anzi serve ad agevolare l'esercizio
del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il
territorio nazionale o anche altrove, altrimenti di fatto
impossibilitati ad esprimersi in altro modo; che dal verbale
della visita ispettiva ministeriale in data 12 marzo 2002,
risulta che Altroconsumo ha regolarmente proceduto alle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del 1997 e
che la relativa documentazione è debitamente conservata,
a disposizione dell’Autorità tutoria.
L’associazione Altroconsumo ha evidenziato che non è prevista
alcuna definizione di “ordinamento a base democratica” e
ha richiamato i lavori preparatori relativi all’art. 39
della Costituzione, in cui per ordinamento interno democratico
dei sindacati veniva inteso un ordinamento fondato sulla
libera scelta e sulla elezione diretta e segreta di tutti
i dirigenti, nonché sull’approvazione da parte dei soci
delle deliberazioni e del bilancio.
In risposta alla istruttoria disposta da questa Sezione
con la citata ordinanza n. 3087/05, il Ministero delle attività
produttive ha premesso di esercitare il controllo sulla
sussistenza del requisito della democraticità dell’ordinamento
delle associazione dei consumatori sulle norma statutarie
in astratto considerate, senza una effettiva vigilanza sulla
concreta applicazione di tali norme.
Sempre secondo il Ministero, in ipotesi di applicazione
antidemocratica delle norme dello statuto (ad. esempio,
mancata convocazione delle elezioni o svolgimento antidemocratico
delle stesse) dovrebbero essere i singoli soci ad avere
l’onere di reagire con gli strumenti consentiti dall’ordinamento
al fine della tutela dei propri diritti di associati.
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4.2. Al riguardo, si osserva che il citato
art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/98, oggi art.
137 del D. Lgs. n. 206/05, prevede, al fine dell’iscrizione
nell’elenco delle associazioni dei consumatori, una verifica
da parte del Ministero del possesso di alcuni requisiti
tra cui quello consistente nell’avere “uno statuto che sancisca
un ordinamento a base democratica”.
E’ quindi vero che il controllo ministeriale deve essere
effettuato essenzialmente sullo statuto, ma tale controllo
non può tradursi un una verifica meramente formale che prescinda
totalmente dalle modalità applicative dello statuto stesso;
tali modalità dovranno essere tenute presenti proprio al
fine di verificare se le norme statutarie sanciscano un
ordinamento democratico.
E’ anche vero che la verifica del requisito della democraticità
può risultare non particolarmente agevole a causa dell’assenza
di definizioni normative, ma ciò non conduce certo ad escludere
tale verifica, che è espressamente richiesta dal legislatore.
Del resto, la stessa associazione Altroconsumo ha indicato
alcuni elementi minimali necessari per il riconoscimento
della democraticità dell’ordinamento interno: la previsione
di libere elezioni e la partecipazione dei soci al alcuni
momenti della vita associativa (approvazione delle deliberazioni
e del bilancio).
Ed in effetti, il legislatore, nel richiedere l’esistenza
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica,
ha inteso proprio stabilire, quale requisito necessario
per l’iscrizione delle associazione dei consumatori nel
relativo elenco, che vi sia una effettiva possibilità per
i soci di partecipare alle decisioni sulle attività svolte
dall’associazione a difesa dei consumatori, di valutare
l’operato degli organi di gestione e poterli quindi sostituire
in sede di rinnovo delle cariche sociali, di presentarsi
alle elezioni associative proponendo linee alternative alle
modalità di difesa dei consumatori perseguite dagli organi
in scadenza.
Ove lo statuto di un associazione dei consumatori impedisse,
o rendesse estremamente difficili, tali minimali possibilità
per i soci di partecipare alle principali decisioni dell’associazione
e di incidere sulla nomina o elezione degli organi cui spetta
la gestione dell’associazione, vi sarebbe un evidente deficit
di democraticità con il venir meno del descritto requisito
richiesto per la contestata iscrizione.
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4.3. Con riferimento allo statuto di Altroconsumo
anche la verifica in astratto, ritenuta l’unica possibile
dal Ministero, conduce a rilevare quel deficit democratico
illustrato in precedenza.
Infatti, tale Statuto prevede quali organi dell’associazione
l’Assemblea dei soci (che in realtà non si riunisce mai,
essendo prevista l’elezione per corrispondenza del Consiglio),
il Presidente, il Consiglio e il Comitato di direzione.
I poteri di gestione dell’associazione sono in massima parte
concentrati nel Comitato di direzione, che è l’organo esecutivo,
cui compete la nomina di persone incaricate di assumere
funzioni o svolgere attività, la nomina del Direttore e
del tesoriere, l’istituzione di uffici servizi, gruppi di
lavoro ed organismi interni (art. 9 Statuto).
Anche la riforma dello Statuto è nella sostanza rimessa
alla volontà del Comitato di direzione (art. 10), potendo
essere promossa solo su richiesta maggioritaria del Comitato,
o in alternativa del 30 % dei soci (alternativa difficilmente
praticabile vista l’assenza di una reale assemblea societaria
e di modalità idonee a consentire la proposizione di tale
richiesta per corrispondenza).
Anche la norma di chiusura che riserva al Comitato tutte
le attribuzione non riservate al Consiglio risulta potenziare
soprattutto il ruolo del Comitato, visto che lo Statuto
non fissa le competenze del Consiglio in modo specifico,
limitandosi ad affermare il ruolo di massimo organo di rappresentanza
e controllo dell’associazione (art. 6).
E’ quindi evidente come il vero centro decisionale dell’associazione
Altroconsumo sia costituito dal Comitato di direzione e
tale scelta rientra ovviamente negli ampi spazi consentiti
all’autonomia di un associazione di consumatori.
Tuttavia, la composizione del Comitato di direzione è tale
da non costituire una espressione, anche indiretta, della
volontà dei soci, in quanto è formato solo per tre componenti
su sette da soggetti eletti dal Consiglio, a sua volta eletto
dai soci; i restanti membri sono nominati da Euroconsumer
(tre) e da Edizioni Altroconsumo (uno), soggetti distinti
dall’associazione Altroconsumo.
Pertanto, la maggioranza del principale organo dell’associazione
Altroconsumo non è espressione dei soci e quindi non è eletta
su base democratica, ma è nominata da soggetti terzi che
assumono così il reale controllo dell’associazione ed hanno
gli strumenti per impedire anche modifiche statutarie idonee
a ripristinare un ordinamento a base democratica (vedi il
già descritto potere del Comitato in relazione alla modifica
dello Statuto).
Nella relazione pervenuta il 27-10-2005 il Ministero delle
attività produttive ha evidenziato che il Presidente di
Altroconsumo ha dichiarato che Euroconsumer non ha mai provveduto
a nominare formalmente i tre componenti del Comitato di
direzione, che è stato così composto quanto meno in maggioranza
da membri eletti dal Consiglio, espressione dell’assemblea
dei soci.
La circostanza non può assumere rilievo proprio sulla base
delle considerazioni espresse dallo stesso Ministero, secondo
cui la verifica sulla democraticità dell’ordinamento dell’associazione
si impone in primo luogo in astratto a prescindere dalla
concreta applicazione delle norme statutarie.
La concreta mancata nomina dei componenti non eletti del
Comitato non incide sul giudizio di non democraticità della
struttura dell’associazione, tenuto conto che in qualsiasi
momento tale nomina può intervenire, magari anche solo in
presenza di un reale tentativo dei soci di intervenire nella
vita associativa e nelle scelte strategiche dell’associazione.
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4.4. All’elemento appena descritto, che attiene
alla struttura dell’associazione e alle norme statutarie,
si aggiunge anche un ulteriore profilo dedotto con lo stesso
motivo del ricorso e relativo alle modalità di elezione
del Consiglio.
Lo Statuto di Altroconsumo prevede che all’assemblea dei
soci spetti ogni cinque anni l’elezione del Consiglio; che
la convocazione dell’assemblea deve essere comunicata ai
soci per lettera o a mezzo delle pubblicazioni periodiche
dell’associazione, che le candidature devono avvenire a
mezzo di liste chiuse composte da 21 soci; che la votazione
si svolge per posta, utilizzando le schede distribuite dall’associazione
per lettera o attraverso le pubblicazioni periodiche dell’associazione;
che raccolte le schede in una cassa sigillata, all’esito
dello scrutinio viene indicata la lista di candidati più
votata (art. 8 Statuto).
Come rilevato dal Tar, la previsione del voto per corrispondenza
non è di per sè un modo meno “democratico” di quello assembleare
ed anzi serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto
da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, tale valutazione in astratto favorevole al voto
per corrispondenza deve in concreto trovare conferma attraverso
modalità di svolgimento delle elezioni tali da garantire
il rispetto del principio democratico.
E’ questo uno dei casi in cui la astratta previsione statutaria
deve essere valutata anche alla luce delle concrete modalità
attuative e tale verifica si impone proprio perché lo Statuto
si limita a prevedere il voto per corrispondenza senza dettare
ulteriori prescrizioni al fine di garantire l’effettiva
democraticità del metodo prescelto.
L’assenza di tali ulteriori prescrizioni ha consentito in
concreto che il voto per corrispondenza si svolgesse con
le seguenti modalità: presentazione di lista bloccata di
21 soci comunicata agli iscritti tramite tagliando inserito
nella rivista Altroconsumo; possibilità di sbarrare sulla
scheda la casella “approvo / non approvo” senza alcun voto
di preferenza; invio della scheda in busta chiusa all’associazione
Altroconsumo.
Tali modalità non consentono di sapere se effettivamente
il voto provenga da un socio, potendo qualunque soggetto
essere venuto in possesso della scheda ed averla inviata;
non consentono di escludere che possano circolare un numero
di schede maggiore rispetto al numero effettivo dei soci,
non essendovi alcun tipo di controllo per numerare le schede
con sistemi che garantiscano comunque la segretezza del
voto (senza la necessità di ricorrere al sistema di voto
per corrispondenza utilizzato dalla SIAE e richiamato dai
ricorrenti, basterebbe prevedere una doppia busta la prima
idonea ad identificare il socio e la seconda chiusa da inserire
nella apposita cassa sigillata).
Inoltre, la stessa sola possibilità di approvare o meno
la lista consente l’elezione del Consiglio anche in presenza
di rilevanti manifestazioni di dissenso (“non approvo”).
Anche la mancata possibilità di indicare un voto di preferenza
non è rispondente ad un sistema democratico, in cui normalmente
l’elettore esercita il proprio diritto di scegliere i propri
rappresentanti, indicando il/i nominativo/i per cui intende
esprimere la propria preferenza all’interno della lista
prescelta.
La stessa possibilità di presentare liste alternative è
resa più complicata dalla necessaria presentazione di una
lista di 21 soci e dalla difficoltà nell’accedere ad un
elenco pubblico dei soci (peraltro, requisito per l’iscrizione
delle associazioni dei consumatori nel relativo elenco è
anche l’obbligatoria tenuta di un unico elenco dei soci,
imposto dall’art. 5, comma 2, lett. b) della legge n. 281/98
e che deve essere annualmente aggiornato con l’indicazione
delle quote versate e conservato per cinque anni e messo
a disposizione dell’autorità ministeriale, come previsto
dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 20/99).
I descritti elementi conducono a ritenere che il sistema
elettorale individuato dallo Statuto non sia rispondente
ad un ordinamento su base democratica, tenuto conto sia
dell’assenza nello Statuto di garanzie idonee a rendere
meno vulnerabile il voto per corrispondenza, sia delle concrete
modalità con cui sono state effettuate le votazioni, che
confermano tali carenze.
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4.5. In definitiva, deve ritenersi che la
struttura dell’associazione Altroconsumo, caratterizzata
dalla concentrazione dei poteri di gestione in un organo
(Comitato di Direzione), la cui maggioranza non viene eletta
e il sistema per l’elezione del Consiglio costituiscono
elementi tali da condurre ad un giudizio negativo circa
il requisito del possesso di uno Statuto che sancisca un
ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma
2, lett. a), della legge n. 281/98, oggi art. 137 del D.
Lgs. n. 206/2005.
L’assenza del requisito rende illegittima l’impugnata iscrizione
di Altroconsumo negli elenchi delle associazioni dei consumatori
previsti dalla medesima norma.
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5.1. E’ in parte fondata anche l’ulteriore
censura con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art.
5, comma 2, lett. f) e comma 3, della legge n. 281/98, per
la non consentita presenza del Presidente dell’associazione
Altroconsumo nei consigli di amministrazione di società
di capitali.
La citata lett. f) impone che i rappresentanti legali dell’associazione
non rivestano la qualifica di imprenditori o di amministratori
di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione; mentre
il successivo comma stabilisce che “alle associazioni dei
consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione
o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi
prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese
di produzione o di distribuzione”.
Innanzitutto, la censura deve essere esaminata solo con
riferimento alla lett. f) del comma 2, in quanto il terzo
comma dell’art. 5 della legge n. 281/98, pur essendo citato
nel titolo del motivo di appello, non è stato in alcun modo
richiamato nello svolgimento della censura.
Non è in contestazione il fatto che il legale rappresentante
dell’associazione Altroconsumo, Avv. Paolo Martinello, sia
anche Presidente del consiglio di amministrazione di Altroconsumo
edizioni s.r.l. (la società che pubblica e gestisce la rivista
Altroconsumo), Presidente del consiglio di amministrazione
di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l. (società che
gestisce la rivista finanziaria Soldi Sette), nonché membro
del consiglio di amministrazione di Altroconsumo immobili
s.r.l. (società che gestisce alcuni immobili) e di Euroconsumers
S.A. (già Conseur S.A., società anonima di diritto lussemburghese,
che gestisce alcune partecipazioni societarie ed ha lo scopo
di difendere i consumatori).
Tutte queste società sono legati da rapporti di gruppo:
Euroconsumers detiene il 70 % di Altroconsumo edizioni s.r.l.,
che a sua volta deteneva una quota di Euroconsumers, poi
ceduta e detiene la totalità delle quote di Altroconsumo
immobili s.r.l. e di Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l..
Le quote di Conseur sono detenute da altre associazioni
e da una persona fisica; mentre l’associazione Altroconsumo
ha il 30 % di Editoriale Altroconsumo s.r.l..
Dal 2003 l’Avv. Martinello è membro del consiglio di amministrazione
anche di ESTCF S.A. e di Deco Proteste Lda, entrambi facenti
parte del gruppo Conseur.
Secondo il Tar, la ratio delle due norme è quella di escludere
in radice ogni forma di cointeressenza delle associazioni
consumeristiche con imprese terze (che siano effettivamente
tali, ossia del tutto estranee agli scopi istituzionali
delle associazioni); non sussiste, invece, alcun divieto
per tutti i rapporti commerciali ed organizzativi, che siano
strumentali all’attività di tutela di consumatori ed utenti,
non contrastino con tali scopi e non generino evidenti conflitti
di interessi.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha evidenziato che l’associazione
Altroconsumo non ha alcun controllo della Società editoriale
e l’adopera solo per la stampa e la distribuzione della
sua rivista; quanto, poi, alla circostanza della presenza
di suoi amministratori presso la Conseur s.a., non sarebbe
stata fornita alcuna prova dell’attualità del conflitto
di interessi tra essa e tale Società, che, peraltro, svolgerebbe
funzioni perfettamente coerenti con gli scopi dell’ Associazione
Altroconsumo.
Secondo il Ministero delle attività produttive la presenza
dell’Avv. Martinello nei consigli di amministrazione delle
società editoriali va considerata strumentale al perseguimento
degli scopi dell’associazione Altroconsumo; la presenza
del medesimo soggetto nel CdA di Altroconsumo Immobili s.r.l.
non pone alcun problema di conflitto di interessi, gestendo
la società solo gli immobili di proprietà di Altroconsumo
edizioni s.r.l.; mentre la presenza nel CdA di Conseur (Euroconsumers)
non determinerebbe anche alcuna incompatibilità attesi i
medesimi scopi di tutela dei consumatori perseguiti da quest’ultima.
Le associazioni ricorrenti replicano, evidenziando che è
comunque preclusa la presenza del legale rappresentante
dell’associazione Altroconsumo nei consigli di amministrazione
di società di capitali, che erogano servizi ai consumatori
ed operano quindi nello stesso settore dell’associazione;
vengono anche sottolineati i rischi di una tale commistione
di interessi, richiamando gli atti da cui emergono rilevanti
prestiti e donazioni di denaro da parte dell’associazione
Altroconsumo ad altre associazioni di consumatori estere,
tra cui una associazione brasiliana che ha lo stesso nome
della Deco Proteste Lda, nel cui consiglio di amministrazione
siede lo stesso Avv. Martinello.
Il Collegio rileva che tale ultima questione è estranea
all’oggetto del giudizio e non deve quindi formare oggetto
di valutazione.
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5.2. Con riguardo al requisito, previsto
dalla citata lett. f) dell’art. 5 della legge n. 281/98,
si ritiene che la presenza dell’Avv. Martinello quanto meno
nei consigli di amministrazione di Conseur S.A. (Euroconsumers),
di Altroconsumo Edizioni s.r.l. e di Altroconsumo Edizioni
finanziarie s.r.l. si pone in contrasto con il divieto sancito
dalla disposizione in esame.
Infatti, nessuna di dette società può essere considerata
meramente strumentale all’attività dell’associazione dei
consumatori Altroconsumo.
Per quanto concerne le due società editoriali la strumentalità
vi sarebbe stata se fossero state costituite e partecipate,
interamente o in via maggioritaria, dall’associazione Altroconsumo,
che invece riveste il ruolo di socio di minoranza in una
sola di queste.
Il Consiglio di Stato ha già esaminato in modo approfondito
il rapporto intercorrente tra l’associazione Altroconsumo
e Altroconsumo edizioni s.r.l., quando ha ritenuto che alla
prima non spettano i contributi previsti dall’art. 6 della
legge n. 281/1998 per le attività editoriali svolte dalle
associazioni consumeristiche (Cons. Stato, IV, n. 2555/2004).
Con tale decisione è stato evidenziato che “può ammettersi
che una associazione consumeristica (priva di scopo di lucro
in base alla legge n. 281\1998), si avvalga per la pubblicazione
a stampa, di un’impresa (quale ne sia la forma giuridica),
purché si possa riscontrare che è la prima a svolgere attività
editoriale e che la seconda è un mero strumento realizzativo
dell’attività editoriale in questione. Ciò presuppone che
la prima abbia la effettiva direzione e sia responsabile
della linea editoriale della seconda. Nel caso di specie
così non è, perché il Comitato Altroconsumo non controlla
in via immediata e diretta la s.r.l. Editoriale Altroconsumo,
essendo irrilevante che il proprio presidente faccia parte
del consiglio di amministrazione di Conseur s.a., ovvero
che esistano accordi negoziali costitutivi di vincoli di
scopo e di cooperazione fra la s.r.l. Editoriale, il Comitato
consumatori e la Conseur s.a., nonché che le azioni di quest’ultima
siano gestite da una fondazione composta da rappresentanti
delle associazioni nazionali di consumatori che collaborano
in seno alla società.”
Tali considerazioni conducono a considerare Altroconsumo
Edizioni s.r.l. come un soggetto terzo rispetto alla associazione
e, in quanto soggetto terzo, la società editoriale viene
ad essere una impresa di produzione, che opera nello stesso
settore dell’associazione: l’offerta di servizi per i consumatori
attraverso l’abbonamento alla rivista gestita con scopo
di lucro dalla società.
Il termine “stessi settori”, richiamato dalla lett. f) del
comma dell’art. 5 della legge n. 281/98, va infatti riferito
sia al settore dei servizi ai consumatori, sia a specifici
settori di mercato in cui operano le associazioni dei consumatori.
Il divieto contenuto nella norma mira quindi a impedire
una commistione di amministratori tra le associazioni dei
consumatori e imprese aventi scopo di lucro, che operano
in specifici settori che possono venire a contatto con i
consumatori, o svolgono la loro attività fornendo servizi
agli stessi consumatori con scopo di lucro, come avviene
per la società editoriale.
Ciò che è precluso non è quindi un accordo tra associazione
e società editoriale, ma la evidenziata commistione tra
amministratori.
Del resto, sotto il profilo dell’interesse dell’associazione
e dei consumatori da questa rappresentati sarebbe stato
più ragionevole la costituzione di una società controllata
dall’associazione, che avrebbe così incassato i rilevanti
utili prodotti dalla rivista, potendoli destinare ad attività
a vantaggio dei propri soci e dei consumatori in generale.
La scelta diversa non viola alcuna disposizione, ma richiede
un maggior rigore nel valutare le incompatibilità con la
conseguenza dell’impossibilità di una commistione di amministratori.
In presenza di un divieto imposto a livello legislativo,
a nulla rileva il fatto che sia lo stesso statuto dell’associazione
Altroconsumo a prevedere la presenza del Presidente e del
Vice Presidente dell’associazione all’interno degli organi
societari della società editoriale (art. 7).
Le medesime considerazioni valgono ovviamente anche per
Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l., che è controllata
da Altroconsumo edizioni s.r.l..
5.3. Il ragionamento svolto non è contraddetto dal fatto
che gli utili delle società editoriali finiscano comunque
nelle casse di Conseur S.A. (oggi Euroconsumers S.A.), che
persegue anche lo scopo di tutela dei consumatori.
Infatti, anche tale società ricade nella nozione di “impresa
di produzione e servizi in qualsiasi forma costituita, per
gli stessi settori in cui opera l’associazione”, per la
quale scatta l’incompatibilità tra gli organi di amministrazione.
Conseur S.A. non può essere definita una associazione di
consumatori, ma è una società che opera nel settore del
consumo, che produce utili e soprattutto che può ripartire
tali utili tra gli azionisti (tra cui figura anche una persona
fisica oltre ad altri enti), come previsto dall’art. 18
del suo Statuto.
Tale possibilità di ripartizione degli utili tra i soci
determina che anche Euroconsumers sia una impresa di servizi
che opera nello stesso settore dell’associazione e a cui
si applica il divieto di compresenza degli amministratori,
previsto dal citato art. 5.
Del resto, il legislatore ha voluto fare riferimento a imprese
“in qualsiasi forma costituite” proprio per evitare che
il divieto potesse essere aggirato tramite la costituzione
di soggetti, che comunque nella sostanza hanno la possibilità
di operare come vere e proprie imprese come avviene per
Conseur.
In definitiva, la presenza del legale rappresentante dell’associazione
Altroconsumo nei consiglio di amministrazione delle due
società editoriali e di Conseur (Euroconsumers) costituisce
una violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) della legge
n. 281/98 (oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005), che preclude
l’iscrizione dell’associazione nell’elenco delle associazioni
dei consumatori.
Non viene presa in considerazione la presenza dello stesso
legale rappresentante di Altroconsumo nel CdA di ESTCF S.A.
e di Deco Proteste Lda, in quanto successiva all’impugnato
decreto e non rilevante quindi ai fini del presente giudizio.
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6. In conclusione, ciascun singolo elemento
autonomamente considerato conduce a ritenere che l’associazione
Altroconsumo non avesse alla data di adozione dell’impugnato
provvedimento i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco
delle associazione dei consumatori.
Tali singoli elementi sono peraltro confermati dalla sommatoria
di più cause ostative all’iscrizione, che considerate unitariamente
rafforzano tale conclusione.
Deve quindi essere annullato il decreto del 28 novembre
2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive
ha incluso Altroconsumo nell’elenco delle associazioni dei
consumatori.
Il Ministero dovrà quindi verificare sulla base dei principi
contenuti nella presente decisione se l’assenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione permane in capo all’associazione
Altroconsumo, che risulta attualmente iscritta nel predetto
elenco sulla base di successivi provvedimenti (V. Decr.
Dirett. 2-12-2005).
Deve però essere precisato che i principi contenuti nella
presente sentenza comportano la necessità di un controllo
più approfondito e non limitato ad una verifica in astratto
compiuta sui soli Statuti delle associazioni, come finora
fatto dal Ministero; tale controllo, per evidenti esigenze
di parità di trattamento, non potrà che essere esteso a
tutte le associazioni di consumatori.
In presenza di una tendenza alla personalizzazione di tali
associazioni, emersa anche nel presente giudizio, andrà
quindi verificato se effettivamente le norme statuarie e
la concreta applicazione delle stesse consentano uno svolgimento
democratico della vita associativa e non impediscano, o
rendano estremamente difficile, ai singoli soci di proporre
linee alternative rispetto alle attuali gestioni da sottoporre
democraticamente agli iscritti in sede di elezioni.
Fermo restando l’annullamento del decreto del 28-11-2002,
con tutte le conseguenza anche in relazione ad eventuali
benefici economici percepiti, è auspicabile che il Ministero
applichi i principi contenuti nella presente decisione nell’esercizio
delle proprie competenze in ordine all’iscrizione delle
associazioni dei consumatori nell’apposito elenco previsto
dalla legge.
In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente
annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza
di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in
epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 22-11-2005 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Sabino Luce Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...15/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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