REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 2534/2005, proposto dalla
Società Diddi Impianti e Servizi, s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’Avv.
Francesco Massimo Pozzi ed elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, Pal. IV, Sc. B9, c/o
Studio Grez,
CONTRO
il Comune di Quarrata, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Viciconte, con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Largo dei
Lombardi, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Turco,
e nei confronti
della Società Publitrade, s.r.l. (ora Società Toscana
Gas Clienti, S.p.A.),, in persona del legale rappresentante
p.t., quale capogruppo e rappresentante dell’A.T.I. con
la società A.G.E.S. rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Avilio Presutti e Giovanni Calugi, con i quali è elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10,
della Società Diddi Dino e Figli, s.r.l., non costituita,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, Sezione II, del 31.1.2005, n. 3436;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati F. Lofoco per delega dell’avv. M. Pozzi,
G. Viciconte e G. Calugi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società Diddi Impianti e Servizi, s.r.l., ha impugnato
al T.A.R. della Toscana l’esclusione dalla gara indetta
dal Comune di Quarrata per l’affidamento dell’appalto per
la fornitura di combustibile da riscaldamento, gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti termici del Comune,
disposta nei suoi confronti per avere presentato una cauzione
ridotta del 50 per cento rispetto a quella richiesta a pena
di esclusione dal disciplinare di gara (pari al 2 per cento
dell’importo a base d’asta).
Con successivi motivi aggiunti, la società Diddi ha impugnato
il provvedimento del 4.10.2003, n. 66, di aggiudicazione
definitiva della gara all’A.T.I. costituita dalla società
Publitrade, s.r.l., quale capogruppo, e dalla società Ages,
S.p.A.
Il Comune di Quarrata e l’A.T.I. controinteressata so sono
costituite in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione
II, con la sentenza del 31.1.2005, n. 346, ha respinto il
ricorso nella parte rivolta contro il provvedimento di esclusione,
lo ha dichiarato improcedibile per quanto concerne l’impugnativa
dell’aggiudicazione definitiva.
La Società Diddi Impianti e Servizi appella la sentenza
deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
il Comune di Quarrata e la Società Publitrade, (ora Società
Toscana Gas Clienti, S.p.A.),, quale capogruppo e rappresentante
dell’A.T.I. con la società Ages resistono all’appello chiedendo
la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La Società Diddi Impianti e Servizi , s.r.l., appella la
sentenza del 31.1.2005, n. 346, con la quale la II Sezione
del T.A.R. della Toscana ha respinto il suo ricorso per
l’annullamento dei verbali della commissione giudicatrice
del 27.9.2003 e del 1.10.2003, che hanno disposto la sua
esclusione dalla gara indetta dal Comune di Quarrata per
l’affidamento dell’appalto per la fornitura di combustibile
da riscaldamento, gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti termici comunali. La pronuncia appellata ha poi
dichiarato improcedibili i motivi aggiunti concernenti l’impugnativa
dell’aggiudicazione definitiva della gara all’A.T.I. costituita
dalla società Publitrade, s.r.l., quale capogruppo, e dalla
società Ages, S.p.A.
L’appello è infondato.
La Società Diddi Impianti e Servizi è stata esclusa dalla
gara, in quanto non ha costituito la cauzione provvisoria
nella misura richiesta a pena di esclusione dal disciplinare
di gara (punto 3.1, “per partecipare alla gara l’impresa
è obbligata a costituire una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell’importo a base d’asta”), ma una cauzione
ridotta del 50 per cento rispetto a quella richiesta.
In primo grado, la società appellante ha sostenuto, e in
grado di appello ribadisce che si è avvalsa del beneficio
previsto dall’art. 8, comma 11, quater, della legge 11.2.1884,
n. 109 e sue modif. ed integr., in base alla quale per le
imprese in possesso della certificazione di qualità è possibile
la costituzione di una cauzione dimezzata rispetto a quella
richiesta dal bando di gara.
La norma, ha rilevato la società appellante, è applicabile
anche agli appalti di forniture e non solo a quelli relativi
ai lavori pubblici e, comunque, il capitolato speciale richiamando
varie disposizioni della normativa sugli appalti relativi
ai lavori pubblici implicitamente ha fatto proprio anche
il richiamato art. 8.
La Sezione non è dello stesso avviso e ritiene che la pronuncia
appellata debba essere integralmente confermata sul punto.
L’esclusione si rivela legittima giacché, come è stato affermato
dalla giurisprudenza della Sezione, richiamata dalla sentenza
appellata, la norma invocata dalla società appellante non
è applicabile alla fattispecie.
La Sezione ha infatti già affermato (Cons. St., V Sez. 21.1.2002,
n. 350), che la disciplina delle gare pubbliche nel nostro
ordinamento, in particolare dopo l’adeguamento di essa alla
normativa comunitaria, distingue in modo netto le procedure
in relazione all’oggetto contrattuale di tal che non è corretta
la trasposizione di alcune disposizioni da un settore all’altro
perché ciascun settore ha una sua disciplina completa negli
atti normativi ad esso attinenti.
Se quindi può essere ammessa una clausola del bando che
integri la disciplina di settore, quando non collida con
aspetti fondamentali di quest’ultima, non è, invece, possibile
trasferire singole disposizioni o desumere da queste principi,
senza una esplicita clausola del bando che lo preveda testualmente.
Pertanto, poiché né il D.P.R. del 17.3.1995, n. 157, che
disciplina gli appalti di pubblici di servizi, né il bando
relativo alla gara oggetto della presente controversia stabiliscono
la possibilità per le imprese che sono in possesso della
certificazione di qualità di avvalersi del beneficio di
cui al già citato art. 8, comma 11, quater, delle citata
legge n. 109 del 1994, deve concludersi per la legittimità
della esclusione dalla gara di cui trattasi della Società
Diddi Impianti e Servizi.
Deve solo aggiungersi che è irrilevante la circostanza che
il capitolato speciale richiami altre disposizioni della
normativa concernente le gare relative all’affidamento di
lavori pubblici.
Da tali rinvii puntuali a specifiche disposizioni non può
inferirsi che anche altre disposizioni non singolarmente
ed espressamente richiamate debbano ritenersi applicabili.
Il richiamo all’art. 30, comma 2, che si riferisce alle
fideiussioni a garanzia dell’esecuzione dei lavori da parte
dell’aggiudicatario, non comporta che si debba implicitamente
ritenere applicabile anche altre disposizioni della legge
quadro sui lavori pubblici. Anzi il richiamo all’art. 30
esclude l’applicabilità di altre disposizioni non richiamate.
Non può avere alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento
di esclusione, infine, non consentendolo il principio che
presiede le procedure di evidenza pubblica, per il quale
tutti i requisiti di partecipazione alla gara devono essere
presentati dai concorrenti nel termine stabilito per la
presentazione delle domande (nella specie entro il 26.11.2003),
la circostanza che la società appellante abbia provveduto
ad integrare la cauzione in data 30.9.2003 (dopo la seduta
della commissione giudicatrice in cui è insorta la questione
circa la sua ammissibilità alla gara).
La reiezione dei motivi di appello rivolti avverso il provvedimento
di esclusione, comporta che la sentenza appellata debba
essere confermata integralmente, anche, ovviamente, per
quanto concerne la dichiarazione di improcedibilità dei
motivi aggiunti diretti in primo grado all’annullamento
dell’aggiudicazione della gara.
Va solo aggiunto che la società appellante, una volta estromessa
dalla gara, non ha un diverso e qualificato interesse all’annullamento
dell’aggiudicazione.
Si profilerebbe, in tale eventualità, la circostanza, non
presa in considerazione sia dall’amministrazione sia dal
T.A.R., essendosi questi concentrati sulla questione relativa
alla esclusione della società Diddi Impianti e Servizi dalla
gara, del difetto di legittimazione della società appellante
ad impugnare il bando e la gara nel suo complesso.
La società appellante, infatti, come ha rilevato senza contestazioni
la Società Toscana Gas Clienti, S.p.A. (succeduta alla Publitrade,
s.r.l.) non è neppure impresa del settore che potrebbe aspirare,
in caso di rinnovo della gara, a partecipare alla nuova
procedura.
Tale rilievo è documentalmente provato con la visura camerale
depositata in giudizio dalla quale emerge che la società
Diddi Impianti non opera nel settore della fornitura del
gas e della conduzione e manutenzione degl impianti di riscaldamento.
Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione,
l’appello proposto dalla società Diddi Impianti e Servizi
deve essere respinto.
Nonostante la reiezione dell’appello, tuttavia, la Sezione
ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente
le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione,
respinge l’appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005,
con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere est.
Aniello Cerreto - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 febbraio 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)