| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 17 febbraio 2006 n.
675
Pres. Venturini, Est. Anastasi
Ministero della difesa ( Avv. Stato) c/ Federighi (Avv.
F. Garcea) |
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1. Giudizio disciplinare – Sussistenza di
distinti procedimenti disciplinari nei confronti del pubblico
dipendente - Violazione del principio ne bis in idem – Non
sussiste –Ragioni.
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2. Giudizio disciplinare – Presupposti –
Giudicato irrevocabile di condanna- Interpretazione.
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3. Giudizio disciplinare - Dies a quo per
l’avvio del procedimento disciplinare – Individuazione-Sentenza
con motivazione e non pubblicazione del solo dispositivo.
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4. Giudizio disciplinare- Assistenza di avvocato
di libero foro- esclusione.
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1. È legittima, e non viola il principio
del ne bis in idem, l’instaurazione di due separati procedimenti
disciplinari sulla stessa condotta del pubblico dipendente
ogniqualvolta i suddetti procedimenti trovino fondamento
in distinte sentenze penali che accertino, sul medesimo
fatto, la sussistenza di distinti reati.
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2. Il presupposto per l’attivazione del procedimento
disciplinare è ravvisabile solamente in una sentenza irrevocabile
di condanna configurabile anche quando concerna esclusivamente
la commisurazione della pena, essendo già stata accertata,
in una distinta pronuncia, la responsabilità penale.
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3. Il dies a quo per attivare il procedimento
disciplinare nei confronti di pubblico dipendente decorre
- in caso di irrevocabilità della sentenza di condanna maturata
a seguito di declaratoria di inammissibilità- dalla pubblicazione
dell’atto conclusivo dell’iter processuale, completo di
motivazione, non già dalla mera pronuncia del dispositivo
di tale sentenza o ordinanza.
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4. Il pubblico dipendente, nel procedimento
disciplinare cui è sottoposto, non può avvalersi dell’assistenza
di legale di libero foro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale ex lege domicilia in Roma Via dei
Portoghesi n. 12;
contro
il dr. Federighi Raffaello, rappresentato e difeso
dall’avvocato Franco Garcea ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma Via Silvio Pellico n.16;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio – Sezione I bis 5 febbraio 2003 n. 722;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione ed appello incidentale
semplificato prodotta dall’appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 24 gennaio 2006 il Consigliere
A. Anastasi; udito l’avvocato dello Stato Bachetti e l’avvocato
Garcea;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO
Il capitano Federighi, all’epoca comandante la Compagnia
C.C. di Piazza Armerina, fu nel 1987 sottoposto a procedimento
penale per peculato, furto, simulazione di reato, interesse
privato, peculato militare, calunnia ed occultamento di
atti veri.
Con sentenza del Tribunale penale di Enna l’ufficiale fu
condannato ad anni 5 di reclusione, di cui due condonati,
e all’interdizione perpetua.
Adita dall’interessato la Corte d’Appello di Caltanissetta
ha ridotto la pena ad anni due e mesi sei, eliminato la
sanzione accessoria ed assolto l’imputato dalla imputazione
di furto.
Successivamente la Corte di Cassazione mutava la qualificazione
del reato di peculato (d’uso anzichè per distrazione) e
lo dichiarava estinto per amnistia, rinviando alla Corte
territoriale per la rideterminazione della pena in ordine
ai reati di concorso in calunnia ed occultamento.
Sottoposto a procedimento disciplinare l’Ufficiale fu ritenuto
dalla Commissione meritevole di conservare il grado ma il
Ministro con Decreto 15.9.1998 ne dispose la rimozione.
Con sentenza n. 386 del 2001 il T.A.R. Lazio ha accolto
il ricorso proposto dal Federighi, ritenendo che il Ministro
non avesse adeguatamente motivato le ragioni eccezionali
in base alle quali aveva ritenuto di doversi discostare
dalla proposta dell’organo disciplinare.
Nel frattempo la Corte nissena ha condannato l’imputato,
per i reati di calunnia in concorso e occultamento, alla
pena interamente condonata di anni due di reclusione.
Infine la Suprema Corte, con ordinanza del 17.5.1999 depositata
il 3.12.1999 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dall’interessato.
Per l’effetto l’Amministrazione ha avviato un nuovo procedimento
disciplinare, all’esito del quale l’ufficiale è stato destituito,
con notificazione del decreto di rimozione secondo il rito
degli irreperibili, non essendo andato a buon fine il tentativo
di notifica presso la residenza.
Il nuovo provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dall’Ufficiale
avanti al T.A.R. Lazio il quale con la sentenza in epigrafe
indicata ha accolto il gravame, ritenendo che l’Amministrazione
avesse da un lato violato il principio del ne bis in idem
e dall’altro, comunque, disatteso i termini all’uopo fissati
dall’art. 119 dello Statuto per la rinnovazione del procedimento.
La sentenza è impugnata dall’Amministrane della Difesa la
quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo tre motivi
d’appello.
Si è costituito l’interessato, instando per il rigetto del
ricorso e riproponendo con appello incidentale semplificato
le censure assorbite dal Tribunale.
Le parti hanno presentato memorie.
All’Udienza del 24 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Con il primo motivo l’Amministrazione deduce l’error in
iudicando in cui è incorso il Tribunale allorchè ha ritenuto
che il secondo procedimento disciplinare aperto a carico
dell’appellato costituisse rinnovazione di quello precedente,
conclusosi col provvedimento di rimozione annullato dalla
sentenza del T.A.R. n. 386 del 23.1.2001.
In realtà, deduce l’appellante, il secondo procedimento
ha ad oggetto imputazioni diverse da quelle in precedenza
considerate e solo successivamente definite in sede penale.
Il mezzo è fondato.
Al riguardo deve infatti in primo luogo osservarsi che il
procedimento disciplinare per cui è controversia è stato
attivato in epoca antecedente al deposito della sentenza
sopra citata, di talchè già in prima battuta appare impossibile
sostenere che si tratti di rinnovazione del medesimo procedimento
ex art. 119 Statuto.
Ma, anche a voler prescindere da tale dirimente rilievo,
l’esame degli atti di causa comprova chiaramente – a giudizio
del Collegio – che i due procedimenti hanno oggetto diverso,
come del resto espressamente chiarito nel primo ordine del
Comandante generale.
Questi infatti, nel sottoporre l’ufficiale ad inchiesta
formale, ha espressamente escluso dall’ambito della stessa
le fattispecie (calunnia ed occultamento) non ancora definite
in sede penale.
Dal momento che l’episodio storico dal quale ha tratto origine
la complessa vicenda contenziosa aveva natura complessa,
l’Amministrazione – a ciò indotta dall’andamento del processo
penale e dalla varia sorte delle differenti imputazioni
mosse all’ufficiale – ha quindi affrontato nel tempo in
sede separata differenti profili della condotta materiale
da questi tenuta.
Deve quindi concludersi che non sussiste la violazione del
fondamentale principio del ne bis in idem, in quanto gli
addebiti disciplinari mossi nel tempo al dr. Federighi riguardano
sì momenti della stessa fattispecie materiale, ma che risultano
diversi e ben distinguibili dal punto di vista comportamentale,
se non altro perchè appunto distintamente sanzionati anche
sotto il profilo cronologico in sede penale.
L’accoglimento del primo motivo consente al Collegio di
prescindere dall’esame del secondo motivo, proposto in forma
subordinata.
Con il terzo motivo l’Avvocatura deduce che il termine per
l’attivazione del secondo procedimento disciplinare ha cominciato
a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione ha preso
conoscenza,a seguito di pubblicazione, della ordinanza 3.12.1999
con la quale la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile
il ricorso per Cassazione proposto dall’interessato avverso
la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta,
in sede di rinvio, lo condannò definitivamente ad anni due
di reclusione (condonati) per i reati di calunnia, concorso
in calunnia aggravata ed occultamento di atti veri.
Anche questo mezzo è fondato.
Al riguardo si premette che la questione in esame – la quale
riveste secondo il Collegio rilievo sostanzialmente decisivo
nell’economia della controversia – è stata affrontata dal
Giudice di primo grado il quale, in un’ottica sostanzialistica,
ha affermato che l’accertamento della responsabilità penale
del cap. Federighi risale in realtà alla prima sentenza
della Corte d’Appello, dal momento che il seguito del giudizio
ha avuto esclusivo riguardo alla commisurazione della pena.
Tale statuizione non è in generale condivisa dal Collegio,
in quanto la normativa che disciplina i rapporti tra il
procedimento penale e quello disciplinare non contempla
siffatta distinzione, riferendosi univocamente alla sentenza
irrevocabile e cioè all’atto terminativo del procedimento
penale.
In altri termini, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare
rileva la natura formale del provvedimento giudiziario,
ancorchè questo – come sovente nel processo penale di rinvio
– concerna soltanto la commisurazione della pena o l’applicazione
di circostanze aggravanti o attenuanti e non attenga alla
commissione o alla sussistenza del fatto.
Ed invero finché la discussione su un reato sia ancora aperta
(si pensi al sopravvenire di cause estintive) il processo
su tale capo è in itinere, come comprova il fatto
che per questa parte la sentenza penale non può essere eseguita.
In conclusione ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare
ciò che conta è il giudicato irrevocabile e non le mere
preclusioni processuali che possono verificarsi all’atto
del rinvio.
Tanto premesso, la questione – appunto – decisiva consiste
nello stabilire a quale data, nella vicenda per cui è controversia,
si sia formato il predetto giudicato.
Come detto, secondo l’Amministrazione tale momento va individuato
nella data di deposito dell’ordinanza della Cassazione completa
di motivazioni.
Oppone al riguardo l’appellato che tale momento va invece
individuato nella data di deposito della seconda sentenza
della Corte d’Appello o, al più tardi, nella data di pronuncia
del dispositivo dell’ordinanza di legittimità.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la normativa di
riferimento si riferisce genericamente, nello individuare
il dies a quo, alla data in cui è acquisita notizia della
sentenza irrevocabile di condanna.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che la sentenza
irrevocabile sia quella di merito nonostante gravata della
proposta impugnazione, l’evento dell’irrevocabilità riguarda
dunque l’altro provvedimento, emesso appunto dal giudice
investito dell'impugnazione avverso l'anzidetta sentenza.
Al riguardo – per stare al caso di specie, in cui l’irrevocabilità
è maturata per declaratoria di inammissibilità del ricorso
per Cassazione – possono verificarsi varie ipotesi.
La prima è quella (qui non rilevante) che si verifica quando
il provvedimento finale sia rappresentato da una declaratoria
di inammissibilità del gravame per tardività dell'impugnazione
proposta; vicenda, questa, che comporterebbe, secondo gli
orientamenti della giurisprudenza, la formazione del giudicato
con decorrenza dalla scadenza del termine per impugnare
la pronuncia di merito, solo formalmente dichiarata dalla
successiva decisione del giudice di legittimità.
L’altra ipotesi è quella verificatasi nel giudizio relativo
al cap. Federighi in cui l'irrevocabilità è maturata a seguito
di declaratoria di inammissibilità (per inammissibilità
dell’unico motivo dedotto) del ricorso per Cassazione.
In questo caso il giudicato di proscioglimento ai fini penali
si forma sicuramente alla data della lettura del dispositivo
dell’ordinanza (art. 648 secondo comma secondo periodo,
del Codice di procedura penale), ma ai fini amministrativi
ciò in realtà non rileva, dovendosi attendere il deposito
della motivazione che può intervenire in un tempo, anche
sensibilmente, successivo (cfr. art. 617 Cod. proc. pen.).
Come infatti chiarito dalla Corte costituzionale con riferimento
all’analogo disposto dell’art. 97 comma terzo Statuto, se
per determinare l'evento dal quale decorre il termine previsto
per l'inizio del procedimento disciplinare si prescinde
dal momento del deposito del provvedimento (sentenza o ordinanza)
che dichiara o stabilisce l’irrevocabilità della condanna,
si rende estremamente difficoltoso l'esercizio della relativa
potestà amministrativa, che può addirittura risultare in
talune ipotesi impedita.
E’ infatti in sostanza impossibile per l'Amministrazione
conoscere, prima della pubblicazione della sentenza (o ordinanza)
terminativa del processo, il momento in cui si è verificata
la irrevocabilità della pronuncia quando questo momento
non coincida, perché precedente, con il deposito in cancelleria
del provvedimento con cui l'iter processuale si conclude.
(Corte cost. 25.7.1995 n. 374).
Deve dunque concludersi nel senso che il termine perentorio
per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente pubblico decorre - nel caso in cui l'irrevocabilità
della sentenza non deriva dal mero decorso del termine per
impugnare ma da un successivo provvedimento che, secondo
le norme del processo penale, dichiari o stabilisca, in
sede d' impugnazione, l'irrevocabilità della condanna -
dalla data di conoscenza della motivazione dell’atto conclusivo
del procedimento, nel caso in esame di fatto avvenuta nello
stesso giorno del deposito in cancelleria.
L’appello dell’Amministrazione è quindi integralmente fondato,
il che impone di procedere all’esame delle doglianze assorbite
per come qui testualmente riproposte dall’appellato.
Tali censure risultano tutte infondate.
Per quanto riguarda la seconda censura – relativa all’individuazione
del termine iniziale di decorrenza – valgono le considerazioni
svolte in precedenza.
Con la prima censura e la terza censura – che si esaminano
congiuntamente – si deduce in sostanza l’inefficacia o invalidità
della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. del provvedimento
di destituzione e l’avvenuta estinzione del procedimento
disciplinare.
A tale ultimo riguardo, nella memoria versata in vista dell’Udienza
del 4 novembre l’appellato chiarisce che tale estinzione
deriverebbe dal disposto dell’art. 120 comma primo T.U.
n. 3 del 1957, a mente del quale il procedimento disciplinare
appunto si estingue ove siano trascorsi novanta giorni senza
il compimento di atti di procedura.
I mezzi esibiscono profili di inammissibilità, non trovando,
a giudizio del Collegio, corrispondenza nelle deduzioni
svolte nel ricorso di primo grado, ove non si fa specifica
questione di estinzione del procedimento per inattività
dell’Autorità.
In ogni caso i mezzi risultano nel loro complesso infondati.
Al riguardo occorre infatti osservare da un lato che la
notifica del provvedimento, secondo i principi generali,
attiene alla fase della sua efficacia e non a quella della
sua perfezione o validità, dovendosi dunque ritenere il
procedimento concluso e quindi insuscettibile di perenzione
a seguito dell’adozione dell’atto finale; dall’altro che
comunque il ricorso tempestivamente proposto dall’interessato
comprova come lo stesso avesse invece acquisito – al contrario
di quanto sostenuto - piena e integrale conoscenza dell’atto
impugnato.
Nella citata memoria l’appellato osserva infine, esplicitando
il contenuto di una precedente censura, che il procedimento
avrebbe dovuto concludersi entro il 13 maggio 2002 e non
il 30 maggio 2002, come nei fatti avvenuto con superamento
del termine di novanta giorni.
Al riguardo è sufficiente osservare che il superamento del
termine di novanta giorni non dà luogo a violazione di legge
se ricade entro il termine complessivo di duecentosettanta
giorni previsto dalla legge (cfr. Ap. n. 4 del 2000).
In pratica, qualora – come nel caso di specie – la contestazione
avvenga prima del decorso del termine semestrale l’arco
di giorni utili e disponibili per l’adozione del provvedimento
finale si amplia corrispondentemente.
Con l’ultima censura il ricorrente deduce che illegittimamente
l’Amministrazione gli ha denegato la possibilità di avvalersi,
nel corso della riunione della Commissione disciplinare,
dell’assistenza di un avvocato difensore.
La doglianza non ha fondamento in quanto la normativa di
settore non prevede (art. 87 L. n. 113 del 1954) tale assistenza.
Nè al procedimento disciplinare nei confronti dei militari
(come pure a quello nei confronti dei pubblici dipendenti
diversi dai magistrati ordinari ) possono applicarsi i criteri
individuati dalla Corte costituzionale quando, con sentenza
16 novembre 2000 n. 497, ha in sostanza introdotto la facoltà,
per il magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare,
di avvalersi dell’assistenza di un legale del libero Foro.
Solo il procedimento disciplinare per i magistrati ordinari
ha infatti quel carattere propriamente giurisdizionale che
difetta invece in consimili procedimenti sanzionatori, tutti
aventi natura amministrativa, come pure nelle procedure
di trasferimento per incompatibilità ambientale degli stessi
magistrati ordinari. (Corte cost. 19.11.2002 n. 457).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello
dell’Amministrazione va perciò accolto, con riforma della
sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
forfettariamente in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento di Euro tremila//00 per
le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2006 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera
di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Lucio VENTURINI Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
Pierluigi LODI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere, est.
Vito POLI Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
17 febbraio 2006
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