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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 febbraio 2006 n. 528
Pres.Giorgio Giovannini Rel. Francesco Caringella
s.p.a. C.M.C.(Avv.ti Scotto,. Laudario,Parrella)c. Comune di Napoli (Avv.ti Barone; Tarallo);Ministero dei beni culturali e ambientali(Avvocatura generale dello stato)


1)Edilizia e urbanistica-Abuso Edilizio-Ordinanza di demolizione-adozione a distanza di un cospicuo lasso temporale dal verificarsi dell’abuso.

 

2)Edilizia e Urbanistica-Abuso edilizio-Immobile in area soggetta a vincolo paesaggistico-condonabilità-Esclusione-Parere favorevole del comune sulla condonabilità-Possibilità di annullamento del parere da parte dell’amministrazione statale-Sussiste-Ragioni

 

3)Edilizia ed urbanistica- istanza di sanatoria-Parere ex art.32 l. 47/85-Valutazione dei vincoli paesaggistici imposti successivamente all’intervento abusivo-Necessità.

1)L’ esercizio del potere sanzionatorio, nella specie l’ordinanza di demolizione della P.A. in materia urbanistico-edilizia e paesistica non è soggetta a prescrizione. Pertanto l’accertamento dell’illecito amministrativo paesistico e l’applicazione della relativa sanzione possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell’abuso.

 

2)Spettano alle regioni ex l. 431/85 le funzioni amministrative per la protezione delle bellezze naturali,per quanto attiene alla loro individuazione,tutela e sanzioni.Tuttavia,qualora le amministrazioni regionali rimangano inerti o rilascino autorizzazioni paesaggistiche illegittime, l’amministrazione statale può direttamente provvedere, a difesa del paesaggio in quanto valore costituzionale di carattere primario. Pertanto è legittimo il D.M.che annulla il parere comunale favorevole sulla condonabilità di un immobile sito in area paesaggistica vincolata.

 

3)Il parere prescritto ex art. 32 l. n. 47/ 1985 deve essere acquisito con riguardo a vincoli esistenti al momento della valutazione dell’ istanza di sanatoria quand’anche imposti successivamente alla realizzazione dell’ intervento abusivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 54 del 1997, proposto dalla

s.p.a. C.M.T. (Compagnia meridionale turismo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Scotto, Felice Laudadio e Domenico Parrella, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del signor Luigi Gardin;

contro



- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV sc. B, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez;

- il Ministero dei beni culturali e ambientali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. II, 6 novembre 1995, n. 470, e per l’accoglimento dei ricorsi di primo grado;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, depositato in data 24 maggio 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei beni culturali e ambientali;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Francesco Caringella alla pubblica udienza del 21 giugno 2005;
Uditi l’avv. Barone, l’avv. Parrella e l’avv. dello Stato Galluzzo;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. In relazione ad un’area sita sulla collina dei Camaldoli, acquistata dalla s.p.a. C.M.T., il Comune di Napoli ha emesso:
a) l’ordinanza n. 599 del 9 gennaio 1985, di demolizione di opere realizzate abusivamente;
b) il parere favorevole n. 222 (senza data), per la sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (poi annullato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in data 29 novembre 1991);
c) l’ordinanza n. 167 del 16 novembre 1992, con cui – a seguito della determinazione del Ministero - ha annullato la concessione edilizia n. 135 del 20 novembre 1991;
d) l’ordinanza n. 1283 UOA CA2/85, di demolizione di opere abusive
La s.p.a. C.M.T. ha impugnato tali atti del Comune e del Ministero innanzi al TAR per la Campania, con i ricorsi n. 1508 del 1985, n. 6298 del 1992, nn. 1809 e 11514 del 1993, n. 1458 del 1995.
Con la sentenza n. 470 del 1995, il TAR – previa loro riunione - ha respinto i ricorsi n. 6298 del 1992 e n. 1809 del 1993, ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1508 del 1985 ed ha disposto la sospensione del giudizio n. 11514 del 1993, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
Col gravame in epigrafe, la s.p.a. C.M.T. ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dei ricorsi nn. 6298 del 1992, 1809 e 1458 del 1993, 11514 del 1993.
Il Comune di Napoli e il Ministero per i beni culturali e ambientali hanno depositato distinti atti di costituzione in giudizio e documenti.
Con ordinanza interlocutoria LA Sezione ha disposto l’acquisizione di elementi istruttori.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 21 giugno 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Non colgono nel segno in prima battuta le censure rivolte all’indirizzo del capo della sentenza gravata con il quale i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso proposto avverso il citato decreto sindacale n. 222 dell’1.10.1991 del Sindaco del Comune di Napoli recante l’autorizzazione, ex art. 7 della legge n. 1497/1939, sulla domanda di condono presentata dalla ricorrente.
Il Collegio osserva che non sussiste interesse alla contestazione dell’autorizzazione ex se intesa, vertendosi in tema di atto positivo, per definizione inidoneo ad arrecare pregiudizio alcuno nei confronti del destinatario. Ne deriva l’inammissibilità delle censure poste nei confronti del decreto di autorizzazione,e, per l’effetto, l’assorbimento dell’ ulteriore questione della tardività del ricorso spiegato in prime cure. Resta ferma la rilevanza della questione della necessità dell’autorizzazione paesaggistica in relazione sul piano della legittimità del successivo decreto ministeriale di annullamento; questione della quale ci si occuperà nel prosieguo.
4. Si può ora passare allo scrutinio delle censure proposte all’indirizzo del decreto ministeriale di annullamento del suddetto decreto sindacale di autorizzazione.
Anche dette censure si appalesano destituite di giuridico fondamento.
4.1. Principiando dalla questione logicamente pregiudiziale della tardività del decreto ministeriale, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesaggistico per una costruzione edilizia non ha natura di atto recettizio, per cui il termine perentorio di sessanta giorni a tal fine previsto dall'art. 82 comma 9 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte dell'amministrazione statale e non anche alla sua comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso (vedi, ex plurimis. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004, n. 2985; 7 giugno 2005, n. 2911).
4.2. Risulta del pari confutata dal costante indirizzo giurisprudenziale della Sezione l’affermazione svolta dall’appellante in ordine al non assoggettamento del parere di cui all’articolo 32 della legge n. 47/1985 al potere statale di annullamento. In generale, la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire l'applicabilità della norma attributiva del potere in questione anche nelle ipotesi di condono edilizio: ciò appare conforme alla natura degli interessi pubblici perseguiti ed alla generalità del potere riconosciuto dalla disposizione di che trattasi. Al riguardo, è stato ricordato che l'art. 32 comma 1 l. 28 febbraio 1985 n. 47, modificato dall'art. 4 d.l. 23 aprile 1985 n. 146, subordina la concessione e l'autorizzazione in sanatoria per opere edilizie eseguite su aree sottoposte a vincoli, al parere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, che è un atto vincolante, il quale esprime il consenso o il dissenso di autorità diverse da quelle operanti in materia urbanistica; posto allora che per individuare l'autorità competente ad esprimere il parere in questione occorre fare riferimento alle disposizioni che individuano nelle varie materie l'organo competente al rilascio di nullaosta o autorizzazioni, per le aree soggette a vincolo paesaggistico deve applicarsi la disciplina dettata dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, che, modificando l'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, conferma la delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali per la protezione delle bellezze naturali, "per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni", ferme restando le misure (di sostituzione in caso di inerzia e di annullamento in caso di autorizzazione illegittima) la cui adozione è riservata al Ministero per i beni culturali (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 1998, n. 114).
Invero, il parere previsto dall'art. 32 cit., ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497: infatti, entrambi gli atti costituiscono il presupposto che legittima la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta; pertanto, resta fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall'ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario.
4.3. Inammissibili e, comunque, infondate si appalesano poi le doglianze tese a stigmatizzare la deviazione funzionale da cui sarebbe stato affetto l’esercizio del potere di annullamento alla luce dei condizionamenti rivenienti dal collegamento con la procedura ablatoria alla quale era interessata l’Agensud con riferimento alle stesse aree ovvero di interessi esorbitanti dalla funzione di tutela del vincolo paesaggistico.
La Sezione non ravvisa in atti prova alcuna in merito alla ricorrenza di detto condizionamento nei confronti di un potere ministeriale che risulta per converso esercitato in ragione del riscontro, debitamente motivato ed adeguatamente istruito, dell’incompatibilità del provvedimento autorizzatorio con le ragioni di tutela ambientale poste a sostegno della statuizione vincolistica gravante sull’area.
4.4. Non merita accoglimento neanche il motivo di appello con il quale parte ricorrente torna a sostenere l’assunto della non necessità dell’autorizzazione paesaggistica con riferimento ad interventi realizzati in epoca risalente e, comunque, non qualificabili alla stregua di meri interventi di manutenzione, consolidamento e restauro. La Sezione non reputa necessario soffermarsi sull’ascrizione in capo all’istante dell’onere di specifica indicazione della precisa collocazione cronologica degli interventi abusivi -segnatamente con riguardo alla loro collocazione temporale nonché sui profili di illegittimità, sul piano della perplessità dell’azione amministrativa e del difetto di motivazione, che il residuare di elementi di incertezza al riguardo, che si estendono anche all’identificazione dei responsabili, può sortire sull’autorizzazione ambientale
Il Collegio reputa infatti assorbente la circostanza che le opere interessate dalla procedura di condono abbiano riguardato la realizzazione di interventi su nove corpi di fabbrica per una superficie totale di mq 1134,83, in difformità dalla licenza abitativa n. 852/1958 e consistenti, oltre che nel cambio di destinazione d’uso in un aumento di superficie (vedi provvedimento 20.11.1989, prot. 135/89). La circostanza pacifica della derivazione di un aumento di superficie dagli interventi oggetto di condono rende nella sostanza irrilevante l’esatta identificazione dell’autore degli interventi abusivi nella stessa società ricorrente o nei precedenti danti causa; così come la puntuale collocazione cronologica degli interventi abusivi medesimi.
A fronte infatti di incrementi di superficie non coperti dalla pregressa autorizzazione del 1958 –nonché dello spirare degli effetti temporali dell’autorizzazione medesima e della connessa concessione edilizia intervenute nella stesso anno- inquadrati nell’ambito di un più ampio progetto di profonda trasformazione funzionale impressa all’area (da stabilimento avicolo in complesso turistico-residenziale suddiviso in mini appartamenti), non è seriamente dubitabile la ricorrenza di quella sostanziale alterazione dello stato dei luoghi che comporta la necessità di acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; di qui la non pertinenza del richiamo al dettato dell’articolo 82 del d.P.R. n. 611/1977 nella parte in cui esclude la necessità dell’autorizzazione in parola per gli interventi di manutenzione, risanamento e restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
Si deve poi soggiungere che in assenza di modifiche permanenti e sostanziali dello stato dei luoghi non risulterebbe comprensibile la decisione della società di avvalersi, proprio per dette opere, dello strumento del condono edilizio.
L’incisività delle trasformazioni apportate all’area, come enunciate nella documentazione e specificate nel decreto ministeriale di annullamento e nella connessa relazione istruttoria, rende poi ragione della non sussistenza della causa di esclusione della necessità dell’autorizzazione stabilita dall’articolo 32, comma primo, della legge n. 47/1985, ove si sia al cospetto di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
Non assume poi rilievo la pretesa anteriorità dei lavori realizzati dal Bettocchi e poi, nell’estate del 1983, dalla stessa CMT, rispetto all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 1 quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431).
In prima battuta si deve rimarcare che l’annullamento è motivato con riferimento all’incompatibilità degli interventi con il vincolo di inedificabilità relativa apposto sull’area sin dall’anno 1958 (DM 25-1-1958).
Soccorre poi il pacifico indirizzo giurisprudenziale a guisa del quale il parere prescritto dall'art. 32 l. n. 47 del 1985 (anche ai fini della formazione del silenzio assenso) deve essere reso ed acquisito con riguardo ai vincoli esistenti al momento della valutazione dell'istanza di sanatoria quand'anche imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento abusivo (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con decisione n. 20 del 22.07.1999, ha infatti rimarcato che nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall'art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. Stato,s ez. VI, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002).
Da tale orientamento – che, nel coordinamento degli interessi pubblici di diverso contenuto afferenti all'utilizzazione edilizia del territorio, non considera recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell'abuso edilizio - il Collegio non ravvisa ragioni di doversi discostare in ordine al caso di specie (vedi anche Cons. Stato, sez. VI 16 febbraio 2005, n. 492).
In ordine poi al dedotto consolidarsi di un affidamento per effetto del decorso del tempo, si deve osservare che per definizione non può considerarsi legittimo l’affidamento derivante dalla realizzazione di un abuso soggettivamente qualificato; e che, in ogni caso, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale anch’esso costante, l’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio della p.a. in materia urbanistico-edilizia e paesistica non è soggetto a prescrizione. Ne consegue che l’accertamento dell'illecito amministrativo paesistico e l'applicazione della relativa sanzione, così come la verifica in sede di condono della ricorrenza di un profilo preclusivo di incompatibilità, può intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento della titolo autorizzatorio (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2004, n. 7405).
La ricordata scadenza dei termini stabiliti nella concessione e nell’autorizzazione intervenute nel 1958 e, soprattutto, il principio pacifico dell’attualità della valutazione di compatibilità ambientale in relazione all’epoca dell’emissione del parere ex art. 32 cit., alla luce dei valori ambientali da tutelare nella situazione in atto sulla scorta di valutazioni discrezionali connesse anche al mutamento storico della sensibilità ambientale, rendono inconferenti i rimproveri mossi dall’appellante in merito alla perplessità dell’azione amministrativa e, una volta ancora, alla tutela dell’affidamento consolidato con il fluire del tempo.
Il provvedimento ministeriale sfugge poi ai rimproveri di merito mossi dall’appellante in quanto poggia su di una valutazione, debitamente istruita e congruamente motivata, della ricorrenza di una modifica significativa dello stato dei luoghi non debitamente scrutinata in sede di provvedimento autorizzatorio in ordine alla compatibilità con le ragioni del vincolo. Di qui la sottolineatura della violazione dell’onere motivazionale che la giurisprudenza afferma pacificamente ricorrere con riferimento alle statuizioni recanti l’autorizzazione paesaggistica nonostante il tenore positivo dell’atto ed indipendentemente dalla circostanza che la valutazione, come appunto in sede di parere ex art. 32 cit., impinga su opere già realizzate. E’ poi logico, nella prospettiva di una armonica composizione degli interessi in rilievo, che l’amministrazione statale, con riferimento ad opere in fase di completamento, abbia valutato l’intervento anche in una prospettiva dinamica, curandosi di valutare il pregiudizio complessivo al contesto ambientale derivante dal completamento dell’iniziativa edificatoria; tanto anche in ragione della reversibilità delle alterazioni paesaggistiche arrecate da interventi ancora in via di realizzazione.
5. Possono a questo punto essere esaminati i motivi di appello riguardanti i capi della sentenza gravata relativi al provvedimento di annullamento in autotutela del condono edilizio ed alle ordinanze di demolizione.
Dette censure sono manifestamente infondate alla stregua dei rilievi che seguono:
a) in base a pacifica giurisprudenza l’acquisizione del parere di compatibilità ambientale costituisce preventiva condizione di legittimità del provvedimento di condono in guisa che l’annullamento di detto parere comporta, in sede di autotutela vincolata, l’annullamento dell’atto di condono;
b) per le considerazioni sopra svolte non ricorre un affidamento meritevole di considerazione comparativa a fronte di un atto di annullamento costituente la conseguenza indefettibile dell’assenza del necessario parere di compatibilità ambientale e salva restando la riesercitabilità del potere autorizzatorio nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto statale di annullamento;
c) la natura vincolata dell’annullamento della concessione rende ininfluente, giusta l’innovativa regola di cui al secondo comma dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, il vizio dato dall’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento concluso con l’annullamento della concessione in sanatoria n. 135/1989;
5. Va infine dichiarata inammissibile, in quanto esulante dai confini del giudizio di legittimità in tema di interessi legittimi, la domanda, proposta con l’ultimo motivo di appello, intesa all’accertamento dell’intervento del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione di cui alla pratica n 30/1985, presentata il 25-1-1985, ai sensi degli articoli 48 della legge n. 457/1978 e 7 della legge 94/1992.
6. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell’appello.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 10/02/2006

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