REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 54 del 1997, proposto dalla
s.p.a. C.M.T. (Compagnia meridionale turismo), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Ferdinando Scotto, Felice Laudadio
e Domenico Parrella, ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del signor
Luigi Gardin;
contro
- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Barone
e Giuseppe Tarallo, ed elettivamente domiciliato in Roma,
al Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV sc. B, presso lo
studio del dott. Gian Marco Grez;
- il Ministero dei beni culturali e ambientali, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n.
12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sez. II, 6 novembre 1995, n. 470, e per l’accoglimento
dei ricorsi di primo grado;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli,
depositato in data 24 maggio 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei
beni culturali e ambientali;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Francesco
Caringella alla pubblica udienza del 21 giugno 2005;
Uditi l’avv. Barone, l’avv. Parrella e l’avv. dello Stato
Galluzzo;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. In relazione ad un’area sita sulla collina
dei Camaldoli, acquistata dalla s.p.a. C.M.T., il Comune
di Napoli ha emesso:
a) l’ordinanza n. 599 del 9 gennaio 1985, di demolizione
di opere realizzate abusivamente;
b) il parere favorevole n. 222 (senza data), per la sanatoria
ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (poi annullato
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in data
29 novembre 1991);
c) l’ordinanza n. 167 del 16 novembre 1992, con cui – a
seguito della determinazione del Ministero - ha annullato
la concessione edilizia n. 135 del 20 novembre 1991;
d) l’ordinanza n. 1283 UOA CA2/85, di demolizione di opere
abusive
La s.p.a. C.M.T. ha impugnato tali atti del Comune e del
Ministero innanzi al TAR per la Campania, con i ricorsi
n. 1508 del 1985, n. 6298 del 1992, nn. 1809 e 11514 del
1993, n. 1458 del 1995.
Con la sentenza n. 470 del 1995, il TAR – previa loro riunione
- ha respinto i ricorsi n. 6298 del 1992 e n. 1809 del 1993,
ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 1508 del 1985
ed ha disposto la sospensione del giudizio n. 11514 del
1993, condannando la ricorrente al pagamento delle spese
e degli onorari del giudizio.
Col gravame in epigrafe, la s.p.a. C.M.T. ha chiesto, in
riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dei ricorsi
nn. 6298 del 1992, 1809 e 1458 del 1993, 11514 del 1993.
Il Comune di Napoli e il Ministero per i beni culturali
e ambientali hanno depositato distinti atti di costituzione
in giudizio e documenti.
Con ordinanza interlocutoria LA Sezione ha disposto l’acquisizione
di elementi istruttori.
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 21 giugno 2005 la causa è stata trattenuta
per la decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Non colgono nel segno in prima battuta le censure rivolte
all’indirizzo del capo della sentenza gravata con il quale
i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità e l’irricevibilità
del ricorso proposto avverso il citato decreto sindacale
n. 222 dell’1.10.1991 del Sindaco del Comune di Napoli recante
l’autorizzazione, ex art. 7 della legge n. 1497/1939, sulla
domanda di condono presentata dalla ricorrente.
Il Collegio osserva che non sussiste interesse alla contestazione
dell’autorizzazione ex se intesa, vertendosi in tema di
atto positivo, per definizione inidoneo ad arrecare pregiudizio
alcuno nei confronti del destinatario. Ne deriva l’inammissibilità
delle censure poste nei confronti del decreto di autorizzazione,e,
per l’effetto, l’assorbimento dell’ ulteriore questione
della tardività del ricorso spiegato in prime cure. Resta
ferma la rilevanza della questione della necessità dell’autorizzazione
paesaggistica in relazione sul piano della legittimità del
successivo decreto ministeriale di annullamento; questione
della quale ci si occuperà nel prosieguo.
4. Si può ora passare allo scrutinio delle censure proposte
all’indirizzo del decreto ministeriale di annullamento del
suddetto decreto sindacale di autorizzazione.
Anche dette censure si appalesano destituite di giuridico
fondamento.
4.1. Principiando dalla questione logicamente pregiudiziale
della tardività del decreto ministeriale, la Sezione non
ha motivo di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale a tenore del quale il provvedimento ministeriale
di annullamento del nulla osta paesaggistico per una costruzione
edilizia non ha natura di atto recettizio, per cui il termine
perentorio di sessanta giorni a tal fine previsto dall'art.
82 comma 9 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, attiene al solo
esercizio del potere di annullamento da parte dell'amministrazione
statale e non anche alla sua comunicazione o notificazione
ai destinatari del provvedimento stesso (vedi, ex plurimis.
Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004, n. 2985; 7 giugno
2005, n. 2911).
4.2. Risulta del pari confutata dal costante indirizzo giurisprudenziale
della Sezione l’affermazione svolta dall’appellante in ordine
al non assoggettamento del parere di cui all’articolo 32
della legge n. 47/1985 al potere statale di annullamento.
In generale, la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire
l'applicabilità della norma attributiva del potere in questione
anche nelle ipotesi di condono edilizio: ciò appare conforme
alla natura degli interessi pubblici perseguiti ed alla
generalità del potere riconosciuto dalla disposizione di
che trattasi. Al riguardo, è stato ricordato che l'art.
32 comma 1 l. 28 febbraio 1985 n. 47, modificato dall'art.
4 d.l. 23 aprile 1985 n. 146, subordina la concessione e
l'autorizzazione in sanatoria per opere edilizie eseguite
su aree sottoposte a vincoli, al parere delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso, che è un atto vincolante,
il quale esprime il consenso o il dissenso di autorità diverse
da quelle operanti in materia urbanistica; posto allora
che per individuare l'autorità competente ad esprimere il
parere in questione occorre fare riferimento alle disposizioni
che individuano nelle varie materie l'organo competente
al rilascio di nullaosta o autorizzazioni, per le aree soggette
a vincolo paesaggistico deve applicarsi la disciplina dettata
dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, che, modificando l'art. 82
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, conferma la delega alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
per la protezione delle bellezze naturali, "per quanto attiene
alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni", ferme restando le misure (di sostituzione in
caso di inerzia e di annullamento in caso di autorizzazione
illegittima) la cui adozione è riservata al Ministero per
i beni culturali (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio
1998, n. 114).
Invero, il parere previsto dall'art. 32 cit., ai fini del
rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ha natura
e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ex
art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497: infatti, entrambi gli
atti costituiscono il presupposto che legittima la trasformazione
urbanistico edilizia della zona protetta; pertanto, resta
fermo il potere ministeriale di annullamento del parere
favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in
zona vincolata, in quanto strumento affidato dall'ordinamento
allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale
primario.
4.3. Inammissibili e, comunque, infondate si appalesano
poi le doglianze tese a stigmatizzare la deviazione funzionale
da cui sarebbe stato affetto l’esercizio del potere di annullamento
alla luce dei condizionamenti rivenienti dal collegamento
con la procedura ablatoria alla quale era interessata l’Agensud
con riferimento alle stesse aree ovvero di interessi esorbitanti
dalla funzione di tutela del vincolo paesaggistico.
La Sezione non ravvisa in atti prova alcuna in merito alla
ricorrenza di detto condizionamento nei confronti di un
potere ministeriale che risulta per converso esercitato
in ragione del riscontro, debitamente motivato ed adeguatamente
istruito, dell’incompatibilità del provvedimento autorizzatorio
con le ragioni di tutela ambientale poste a sostegno della
statuizione vincolistica gravante sull’area.
4.4. Non merita accoglimento neanche il motivo di appello
con il quale parte ricorrente torna a sostenere l’assunto
della non necessità dell’autorizzazione paesaggistica con
riferimento ad interventi realizzati in epoca risalente
e, comunque, non qualificabili alla stregua di meri interventi
di manutenzione, consolidamento e restauro. La Sezione non
reputa necessario soffermarsi sull’ascrizione in capo all’istante
dell’onere di specifica indicazione della precisa collocazione
cronologica degli interventi abusivi -segnatamente con riguardo
alla loro collocazione temporale nonché sui profili di illegittimità,
sul piano della perplessità dell’azione amministrativa e
del difetto di motivazione, che il residuare di elementi
di incertezza al riguardo, che si estendono anche all’identificazione
dei responsabili, può sortire sull’autorizzazione ambientale
Il Collegio reputa infatti assorbente la circostanza che
le opere interessate dalla procedura di condono abbiano
riguardato la realizzazione di interventi su nove corpi
di fabbrica per una superficie totale di mq 1134,83, in
difformità dalla licenza abitativa n. 852/1958 e consistenti,
oltre che nel cambio di destinazione d’uso in un aumento
di superficie (vedi provvedimento 20.11.1989, prot. 135/89).
La circostanza pacifica della derivazione di un aumento
di superficie dagli interventi oggetto di condono rende
nella sostanza irrilevante l’esatta identificazione dell’autore
degli interventi abusivi nella stessa società ricorrente
o nei precedenti danti causa; così come la puntuale collocazione
cronologica degli interventi abusivi medesimi.
A fronte infatti di incrementi di superficie non coperti
dalla pregressa autorizzazione del 1958 –nonché dello spirare
degli effetti temporali dell’autorizzazione medesima e della
connessa concessione edilizia intervenute nella stesso anno-
inquadrati nell’ambito di un più ampio progetto di profonda
trasformazione funzionale impressa all’area (da stabilimento
avicolo in complesso turistico-residenziale suddiviso in
mini appartamenti), non è seriamente dubitabile la ricorrenza
di quella sostanziale alterazione dello stato dei luoghi
che comporta la necessità di acquisizione dell’autorizzazione
paesaggistica; di qui la non pertinenza del richiamo al
dettato dell’articolo 82 del d.P.R. n. 611/1977 nella parte
in cui esclude la necessità dell’autorizzazione in parola
per gli interventi di manutenzione, risanamento e restauro
che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
degli edifici.
Si deve poi soggiungere che in assenza di modifiche
permanenti e sostanziali dello stato dei luoghi non risulterebbe
comprensibile la decisione della società di avvalersi, proprio
per dette opere, dello strumento del condono edilizio.
L’incisività delle trasformazioni apportate all’area, come
enunciate nella documentazione e specificate nel decreto
ministeriale di annullamento e nella connessa relazione
istruttoria, rende poi ragione della non sussistenza della
causa di esclusione della necessità dell’autorizzazione
stabilita dall’articolo 32, comma primo, della legge n.
47/1985, ove si sia al cospetto di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
Non assume poi rilievo la pretesa anteriorità dei lavori
realizzati dal Bettocchi e poi, nell’estate del 1983, dalla
stessa CMT, rispetto all’emanazione dei decreti previsti
dall’articolo 1 quinquies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312
(convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431).
In prima battuta si deve rimarcare che l’annullamento è
motivato con riferimento all’incompatibilità degli interventi
con il vincolo di inedificabilità relativa apposto sull’area
sin dall’anno 1958 (DM 25-1-1958).
Soccorre poi il pacifico indirizzo giurisprudenziale a guisa
del quale il parere prescritto dall'art. 32 l. n. 47 del
1985 (anche ai fini della formazione del silenzio assenso)
deve essere reso ed acquisito con riguardo ai vincoli esistenti
al momento della valutazione dell'istanza di sanatoria quand'anche
imposti successivamente alla realizzazione dell'intervento
abusivo (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542).
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con decisione n.
20 del 22.07.1999, ha infatti rimarcato che nel procedimento
finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate
in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte
a vincolo, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo, previsto dall'art. 32
della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in
cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta
in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche
Cons. Stato,s ez. VI, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del
23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002).
Da tale orientamento – che, nel coordinamento degli interessi
pubblici di diverso contenuto afferenti all'utilizzazione
edilizia del territorio, non considera recessivi, al momento
del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma,
quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia
dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della
sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività
umane, coinvolti dalla consumazione dell'abuso edilizio
- il Collegio non ravvisa ragioni di doversi discostare
in ordine al caso di specie (vedi anche Cons. Stato, sez.
VI 16 febbraio 2005, n. 492).
In ordine poi al dedotto consolidarsi di un affidamento
per effetto del decorso del tempo, si deve osservare che
per definizione non può considerarsi legittimo l’affidamento
derivante dalla realizzazione di un abuso soggettivamente
qualificato; e che, in ogni caso, alla stregua di un indirizzo
giurisprudenziale anch’esso costante, l’esercizio del potere
di controllo e sanzionatorio della p.a. in materia urbanistico-edilizia
e paesistica non è soggetto a prescrizione. Ne consegue
che l’accertamento dell'illecito amministrativo paesistico
e l'applicazione della relativa sanzione, così come la verifica
in sede di condono della ricorrenza di un profilo preclusivo
di incompatibilità, può intervenire anche dopo il decorso
di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso,
al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento
della titolo autorizzatorio (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre
2004, n. 7405).
La ricordata scadenza dei termini stabiliti nella concessione
e nell’autorizzazione intervenute nel 1958 e, soprattutto,
il principio pacifico dell’attualità della valutazione di
compatibilità ambientale in relazione all’epoca dell’emissione
del parere ex art. 32 cit., alla luce dei valori ambientali
da tutelare nella situazione in atto sulla scorta di valutazioni
discrezionali connesse anche al mutamento storico della
sensibilità ambientale, rendono inconferenti i rimproveri
mossi dall’appellante in merito alla perplessità dell’azione
amministrativa e, una volta ancora, alla tutela dell’affidamento
consolidato con il fluire del tempo.
Il provvedimento ministeriale sfugge poi ai rimproveri di
merito mossi dall’appellante in quanto poggia su di una
valutazione, debitamente istruita e congruamente motivata,
della ricorrenza di una modifica significativa dello stato
dei luoghi non debitamente scrutinata in sede di provvedimento
autorizzatorio in ordine alla compatibilità con le ragioni
del vincolo. Di qui la sottolineatura della violazione dell’onere
motivazionale che la giurisprudenza afferma pacificamente
ricorrere con riferimento alle statuizioni recanti l’autorizzazione
paesaggistica nonostante il tenore positivo dell’atto ed
indipendentemente dalla circostanza che la valutazione,
come appunto in sede di parere ex art. 32 cit., impinga
su opere già realizzate. E’ poi logico, nella prospettiva
di una armonica composizione degli interessi in rilievo,
che l’amministrazione statale, con riferimento ad opere
in fase di completamento, abbia valutato l’intervento anche
in una prospettiva dinamica, curandosi di valutare il pregiudizio
complessivo al contesto ambientale derivante dal completamento
dell’iniziativa edificatoria; tanto anche in ragione della
reversibilità delle alterazioni paesaggistiche arrecate
da interventi ancora in via di realizzazione.
5. Possono a questo punto essere esaminati i motivi di appello
riguardanti i capi della sentenza gravata relativi al provvedimento
di annullamento in autotutela del condono edilizio ed alle
ordinanze di demolizione.
Dette censure sono manifestamente infondate alla stregua
dei rilievi che seguono:
a) in base a pacifica giurisprudenza l’acquisizione del
parere di compatibilità ambientale costituisce preventiva
condizione di legittimità del provvedimento di condono in
guisa che l’annullamento di detto parere comporta, in sede
di autotutela vincolata, l’annullamento dell’atto di condono;
b) per le considerazioni sopra svolte non ricorre un affidamento
meritevole di considerazione comparativa a fronte di un
atto di annullamento costituente la conseguenza indefettibile
dell’assenza del necessario parere di compatibilità ambientale
e salva restando la riesercitabilità del potere autorizzatorio
nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto statale
di annullamento;
c) la natura vincolata dell’annullamento della concessione
rende ininfluente, giusta l’innovativa regola di cui al
secondo comma dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990,
il vizio dato dall’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento
concluso con l’annullamento della concessione in sanatoria
n. 135/1989;
5. Va infine dichiarata inammissibile, in quanto esulante
dai confini del giudizio di legittimità in tema di interessi
legittimi, la domanda, proposta con l’ultimo motivo di appello,
intesa all’accertamento dell’intervento del silenzio assenso
sulla domanda di autorizzazione di cui alla pratica n 30/1985,
presentata il 25-1-1985, ai sensi degli articoli 48 della
legge n. 457/1978 e 7 della legge 94/1992.
6. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione
dell’appello.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta), respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.