| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 gennaio 2006 n.
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Pres. Salvatore, Est. De Felice
R. De Ruggiero ed altri (Avv. F.G. Scoca, A. Barra) c/ Comune
di Angri (n.c.) ed altri |
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1. Processo avverso la P.A. - Risarcimento
del danno – Domanda avanzata per la prima volta in sede
di giudizio di ottemperanza – Ammissibilità - Sussiste
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2. Espropriazione – Occupazione usurpativa
- Risarcimento del danno – Domanda proposta dinnanzi al
G.O. – Rinuncia implicita al diritto dominicale ed alla
tutela ripristinatoria - Non sussiste
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3. Espropriazione – Occupazione usurpativa
– Realizzazione dell’opera pubblica – Tutela in forma specifica
– Prevale sulla tutela risarcitoria - Eccezioni
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1. E’ ammissibile la domanda risarcitoria
proposta per la prima volta in fase di giudizio di ottemperanza
non sussistendo alcuna violazione della “competenza funzionale
del giudice di cognizione” (nella fattispecie trattasi di
una domanda di risarcimento proposta, in sede di ottemperanza,
dal proprietario di un fondo illegittimamente occupato dalla
P.A., in esito alla declaratoria di illegittimità dell’occupazione
e all’annullamento dei relativi provvedimenti).
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2. La proposizione della domanda di risarcimento
dinnanzi al G.O. da parte del proprietario di un fondo illegittimamente
occupato dalla P.A. non è indicativa della volontà di abdicare
al diritto dominicale e conseguentemente alla tutela ripristinatoria.
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3. In caso di occupazione usurpativa di un
fondo da parte della P.A., anche nell’ipotesi di avvenuta
realizzazione di un’opera pubblica, è ammissibile, ove possibile
in fatto e richiesto dalla parte, la tutela in forma specifica;
fa eccezione il caso in cui la P.A emetta un formale e legittimo
provvedimento di acquisizione (ex art. 43 d.lgs. 327/01).
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REPUBBLICA ITALIAN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso r.g.n.7094/2004 proposto in appello da
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Raffaele De Ruggiero, Gianfranco De Ruggiero,
Giuliana De Ruggiero, Mario De Ruggiero, rappresentati
e difesi dall’avv. Franco Gaetano Scoca e dall’avv. Antonio
Barra, domiciliati presso il primo in Roma alla via Paisiello
n.55,
contro
Comune di Angri, in persona del l.r.p.t., non costituito;
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari
di Parma, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Francesco Soncini e dall’avv. Luigi Manzi, con
domicilio eletto in Roma alla via F. Confalonieri n. 5 presso
lo studio del secondo,
Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona
del l.r.p.t., Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture,
in persona del Ministro p.t., Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica, in persona del Ministro p.t.,
Ministero del Coordinamento e della Ricerca Scientifica,
in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope
legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,
per l’annullamento
della sentenza n.5718/2004 depositata in data 15 aprile
2004 con la quale il TAR Campania, Napoli, sezione quinta,
ha in parte accolto, in parte dichiarato inammissibile e
per il resto respinto il ricorso proposto dagli attuali
appellanti per l’esecuzione della sentenza del TAR Campania,
Napoli, sezione quinta n.1385/2002 depositata in data 14
marzo 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma e delle
amministrazioni statali intimate,
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Consigliere
Sergio De Felice;
Udito l’Avv. Scoca, l’Avv. Andrea Manzi su delega dell’Avv.
Luigi Manzi, l’Avv. Soncini, l’Avv. dello Stato Maurizio
Fiorilli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado,
gli attuali appellanti hanno agito per la esecuzione della
sentenza del TAR Campania n.1385/2002 emessa sui ricorsi
n.632/1982 e 152/1997.
Con tale ultima sentenza, passata in giudicato, in accoglimento
delle domande, erano stati annullati gli atti del procedimento
espropriativo avente ad oggetto i fondi di proprietà dei
ricorrenti.
Il giudice della ottemperanza accoglieva solo la domanda
relativa alle spese del giudizio liquidate nella sentenza
di cognizione; per il resto dichiarava la inammissibilità
della domanda risarcitoria, prima ancora che basandosi sulla
già avvenuta proposizione dinanzi al Tribunale civile di
Salerno (e poi in Corte di Appello) perché proposta dinanzi
al giudice amministrativo per la prima volta in sede di
ottemperanza.
In relazione alla domanda principale, diretta a ristabilire
la reale situazione preesistente, a mezzo della restituzione,
la respingeva.
Al proposito, il giudice della ottemperanza, osservava che
l’obbligo di restituzione può essere pronunciato quando
la restituzione non risulti eccessivamente onerosa per l’amministrazione.
Si evidenziava, tuttavia, che i ricorrenti già avevano agito
con citazione dinanzi al giudice civile nell’anno 1983,
con la conseguenza della manifestazione di una volontà abdicativa
della proprietà del bene.
Con l’atto di appello avverso la sentenza emessa in fase
di ottemperanza, si espone che dinanzi al giudice civile
(Tribunale di Salerno) la causa aveva avuto ad oggetto il
ristoro da occupazione acquisitiva, mentre dinanzi al giudice
amministrativo erano stati impugnati gli atti di dichiarazione
di pubblica utilità, il decreto di occupazione, il decreto
di proroga della occupazione. A seguito dell’annullamento
giurisdizionale, si sarebbe verificata non la ipotesi di
occupazione acquisitiva, ma quella della occupazione usurpativa.
L’azione risarcitoria o restitutoria esercitata in sede
di ottemperanza ha pertanto un oggetto ben diverso da quello
del giudizio civile. Inoltre, si richiama il principio in
base al quale, tra due giudicati contrastanti, prevale il
secondo sul primo. Né può sostenersi che la prima azione
di ristoro costituisca una rinuncia implicita al diritto
di proprietà.
In definitiva, con l’atto di appello si chiede che, in riforma
della impugnata sentenza, si dichiari il diritto alla restituzione
del bene di proprietà, o in alternativa la commutazione
in danaro per l’equivalente monetario e la nomina di un
commissario ad acta.
Si è costituita la Stazione Sperimentale per l’industria
delle conserve alimentari di Parma, che con articolata memoria,
depositata in data 18 novembre 2005, ha formulato molteplici
eccezioni e difese.
In particolare, ha eccepito e dedotto: a) il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo in materia risarcitoria
e restitutoria; b) la inammissibilità della azione risarcitoria
nella sede della ottemperanza; c) l’avvenuta usucapione
per occupazione ventennale o quantomeno l’usucapione decennale,
a seguito di decreto di esproprio del 11.10.1983; d) la
esistenza di ulteriore titolo dell’acquisto, consistente
in una nuova dichiarazione di pubblica utilità e nel nuovo
decreto di esproprio del 26.11.1983, atti non impugnati;
e) la avvenuta abdicazione al diritto di proprietà, derivante
dall’esperimento della azione risarcitoria, conclusasi con
sentenza della Corte di Appello di Salerno, confermata in
Cassazione, che ha dichiarato la improponibilità della domanda;
f) la irreversibilità e la impossibilità derivante dalla
avvenuta realizzazione dell’opera pubblica; g) l’acquisizione
della proprietà a favore della Stazione sperimentale, avendo
i ricorrenti accettato la indennità di esproprio (all’epoca,
di lire 730 milioni); h) la esistenza di altri provvedimenti
prefettizi di natura novativa e non confermativa,
come appunto sia una nuova dichiarazione di pubblica utilità
che il decreto di esproprio su menzionato (tali atti non
sarebbero travolti dal giudicato di annullamento); i) la
assenza di dolo o colpa ai fini del risarcimento del danno;
l) il difetto di legittimazione passiva della Stazione sperimentale,
in quanto solo soggetto beneficiario dell’espropriazione
e non autorità espropriante; in subordine, l’accertamento
del diritto di rivalsa; m) in via ulteriormente subordinata,
in caso di condanna alla restituzione, domanda riconvenzionale
per conseguire il valore dei miglioramenti; n) eccezione
di compensazione con quanto già percepito dai ricorrenti
con il conseguimento della indennità.
Le amministrazioni statali hanno insistito per il rigetto
dell’appello.
Alla udienza pubblica del 29 novembre 2005, previa discussione,
la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello in esame riguarda la sentenza emessa nel
giudizio di ottemperanza a precedente giudicato di annullamento
di atti (dichiarazione di pubblica utilità, nonché occupazione
e dichiarazione di indifferibilità e urgenza e ulteriore
atto di proroga dell’occupazione) del procedimento espropriativo
di fondi di proprietà dei ricorrenti.
Nella specie, i ricorrenti avevano agito anche dinanzi al
giudice civile in giudizio – iniziato nell’anno 1983 - conclusosi
con declaratoria di improponibilità statuita dalla Corte
d’Appello (confermata dalla Cassazione), in riforma della
sentenza del Tribunale di primo grado, che invece aveva
condannato al ristoro.
2.Il tribunale amministrativo di primo grado (nella impugnata
sentenza in sede di ottemperanza) ha ritenuto che: a prescindere
dalla eccezione di difetto di giurisdizione, la domanda
risarcitoria è inammissibile perché esperita per la prima
volta in sede di ottemperanza; la domanda diretta a ristabilire
la situazione preesistente, a mezzo della restituzione del
fondo espropriato a seguito della sentenza di annullamento
del T.A.R. di primo grado va rigettata, non tanto per l’eccessiva
onerosità o per la esistenza di un illegittimo (per invalidità
caducante) decreto di esproprio, ma perché, avendo i ricorrenti
già agito con la citazione dinanzi al giudice civile notificata
nell’anno 1983, essi avrebbero tenuto un comportamento sostanzialmente
abdicativo del diritto di proprietà.
3. Con l’atto di appello avverso la sentenza resa dal primo
giudice in sede di ottemperanza, gli appellanti mirano ad
ottenere la restituzione del fondo e in subordine, ad ottenere
la condanna al risarcimento del danno in forma generica,
anche a mezzo, dello strumento del commissario ad acta.
4.Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni, deduzioni
e difese svolte dalla Stazione sperimentale di Parma, sopra
riportate e, in estrema sintesi, riguardanti la inammissibilità
della domanda, il difetto di giurisdizione, l’avvenuta usucapione
(ventennale o decennale), il titolo derivante da un nuovo,
legittimo e inoppugnato procedimento espropriativo, l’assenza
dell’elemento soggettivo dell’illecito, la irreversibile
trasformazione del bene, la rinuncia abdicativa alla proprietà,
il giudicato (negativo) già formatosi sulla richiesta risarcitoria,
il difetto di legittimazione passiva; in subordine, l’ eventuale
accertamento del diritto di rivalsa avverso l’autorità espropriante,
il diritto in riconvenzionale all’aumento di valore del
bene da restituire e il diritto alla compensazione della
indennità già percepita.
5.In ordine alla giurisdizione, va osservato che,
anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.204/2004, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia urbanistica ed edilizia ex art.
34 d.lg.80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato
dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento
dell’area di sua proprietà sulla quale è stata realizzata
l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento
di occupazione ha esplicato i suoi effetti senza però l’emanazione
nel termine prescritto del decreto di espropriazione (Consiglio
Stato, A.Pl., 30 agosto 2005, n.4; sono esclusi dall’ambito
della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica soltanto
i comportamenti).
Nella specie, inoltre, la competenza giurisdizionale dell’adito
giudice va valutata in relazione alla specialità del giudizio
di ottemperanza, successivo al giudicato recante
l’annullamento di atti della procedura espropriativa.
Al proposito, la sentenza impugnata ha seguito l’orientamento
che, secondo questo giudicante, è troppo restrittivo sia
della portata del giudizio di ottemperanza che della tutela
restauratoria-restitutoria connessa all’azione di annullamento.
Tale orientamento, si ripete, restrittivo e limitativo della
piena tutela, è stato esternato nel senso di ritenere
inammissibile una domanda risarcitoria proposta per la prima
volta in sede di giudizio di ottemperanza. L’inammissibilità
dell’azione risarcitoria proposta in sede di ottemperanza
verrebbe fatta derivare non solo dal rispetto del doppio
grado del giudizio, ma anche dalla necessità di una plena
cognitio almeno sull’an della pretesa risarcitoria.
Si è anche sostenuto che le divergenze introdotte dal legislatore
rispetto al giudizio risarcitorio civile (consistenti nella
possibilità che il giudice, in sede di cognizione, si limiti
a stabilire i criteri sulla cui base dovrà poi essere liquidato
il danno risarcibile) non possono giungere fino al punto
di comportare la traslazione in sede di ottemperanza di
tutto il giudizio risarcitorio, indifferentemente per l’an
e per il quantum. La domanda risarcitoria competerebbe
funzionalmente al giudice della cognizione, nell’ambito
di un giudizio ordinario articolato sul doppio grado ed
a cognizione piena sull’an, nonché, se possibile,
sul quantum, delle pretese risarcitorie del danneggiato
(Consiglio di Stato, IV, 1 febbraio 2001, n.396).
I ricorrenti chiedono, nella specie, la restaurazione –
risarcitoria o restitutoria – dell’area espropriata illegittimamente,
quale effetto dell’annullamento degli atti inerenti alla
procedura di espropriazione.
Si tratta, ma solo in parte, del medesimo leading case
portato alla attenzione della Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, deciso con la sentenza n. 2 del 2005.
E’ opinione della Adunanza Plenaria di questo Consiglio
di Stato che la restaurazione chiesta nella sede della ottemperanza
derivi dall’ effetto tipico della sentenza di annullamento,
riconducibile a quello comunemente qualificato come effetto
ripristinatorio dell’annullamento, azionabile, in via esecutiva,
al pari dell’effetto conformativo con il rimedio dell’ottemperanza
(A.Pl. C. Stato, 22.12.1982 n.19 e 1.6.1983 n.15).
In sé, infatti, l’annullamento, come sola demolizione degli
atti impugnati, altrimenti, resterebbe assolutamente inadeguato
come strumento di tutela, essendo null’altro che è una qualificazione
giuridica negativa effettuata ad opera del giudice,
ma non essendo in grado di modificare la realtà fenomenica;
“…all’obbligo di conformarsi è possibile che non si adeguino
i soggetti astenendosi dal compiere l’ulteriore attività
che costituisce il logico corollario del mutamento medesimo.
Se la cosa o il prezzo non sono restituiti…è evidente la
necessità di ulteriori comandi giurisdizionali, che, sostituendosi
eventualmente all’inerzia del soggetto, integrino nei suoi
effetti la pronuncia....” (in tal senso, letteralmente,
Cassazione SS.UU. n.2157/1953).
Il processo, mediante la tutela demolitoria completata da
quella conformativa- anche secondo Corte Cost. 204/2004
- deve dare praticamente a chi ha un diritto, tutto, ma
proprio tutto quello che ha diritto di conseguire.
Con la nuova formulazione dell’art. 7, comma 3 l.TAR, la
funzione del processo di ottemperanza di realizzare l’assetto
di interessi delineato dalla pronuncia irrevocabile di annullamento
di provvedimenti illegittimi, è stata arricchita e completata
dal potere attribuito al giudice amministrativo di condannare
l’amministrazione al risarcimento del danno, sia attraverso
la reintegrazione in forma specifica che per equivalente
(C. Stato, V, 25.2.2003, n.1077).
Sicché, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice
nella sentenza impugnata, non residuano dubbi sulla competenza
giurisdizionale dell’adito giudice amministrativo rispetto
alla richiesta di restituzione-risarcimento, in fase di
ottemperanza all’annullamento di atti espropriativi, intesa
come la naturale prosecuzione.
L’azione volta alla restituzione del bene costituirebbe
strutturalmente attuazione del decisum e quindi trova
la sua naturale allocazione (anche) in sede di ottemperanza,
in quanto consente e determina quell’adeguamento dello stato
di fatto allo stato di diritto che rappresenta la finalità
tipica di tale giudizio (Ad. Pl. 2.6.1983, n.15) e realizza
quella esigenza di completamento – propria del risarcimento
del danno, come del rimedio della ottemperanza - della tutela
giurisdizionale amministrativa ribadita dal giudice delle
leggi con la sentenza n.204/2004.
All’adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto,
come definito in sentenza, può pervenirsi, secondo la concreta
situazione, mediante restituzione di beni, accompagnata
o meno dalla riduzione in pristino, o mediante analoghe
forme di esecuzione in forma specifica secondo modalità
individuate dal giudice dell’ottemperanza nell’esercizio
della giurisdizione di merito.
Inoltre, neanche la intervenuta realizzazione dell’opera
pubblica, di per sé, non si pone come causa ostativa alla
esecuzione del giudicato e non fa venire meno, quindi, l’obbligo
dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente
espropriato.
Esiste, inoltre, il principio secondo cui, ove possibile
in fatto e richiesto dalla parte, la tutela in forma
specifica prevale sulla tutela risarcitoria (C. Stato,
IV, 2280 del 2002 e 950 del 2004).
Né osterebbe alla piena tutela nella forma più specifica
possibile l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica (con
conseguente temperamento sia del limite della eccessiva
onerosità di cui all’art. 2058 c.c. che del limite del pregiudizio
alla economia nazionale di cui all’art. 2933 c.c.).
Il superamento della interpretazione che riconnetteva alla
costruzione dell’opera pubblica (alla irreversibile trasformazione)
effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica
del privato, trova le sue radici nel diritto comune europeo.
Come ampiamente noto, la Corte Europea dei diritti dell’uomo
ha ritenuto il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale
non aderente alla Convenzione europea e, in particolare,
al Protocollo addizionale n. 1 (sentenza 30 maggio 2000,
rich.31524/96, Società Belvedere Alberghiera).
La Corte ha ritenuto non costituire impedimento alla restituzione
dell’area illegittimamente espropriata il fatto della
realizzazione dell’opera pubblica e ciò indipendentemente
dalle modalità – occupazione acquisitiva o usurpativa –
di acquisizione del terreno.
Il proprietario del fondo illegittimamente occupato dalla
p.a., in esito alla declaratoria di illegittimità dell’occupazione
e all’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente
domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento,
sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.
La realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente
occupato è in sé un mero fatto - non in grado di
assurgere a titolo dell’acquisto - come tale inidoneo
a determinare il trasferimento della proprietà, a meno che
la p.a. non emetta un formale – e legittimo – provvedimento
di acquisizione, ai sensi dell’art. 43 d.lg.327/2001.
In definitiva, solo il formale atto di acquisizione dell’amministrazione
può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione,
non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi,
che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti,
fatti o contegni.
Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale degli atti
inerenti alla procedura di espropriazione per p.u. (dichiarazione
di pubblica utilità e occupazione di urgenza), il proprietario
dell’area può chiedere, mediante il giudizio di ottemperanza,
la restituzione del bene invece che il risarcimento del
danno per equivalente monetario, anche se l’area è stata
irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione
dell’opera pubblica; conformemente alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, deve ritenersi che la realizzazione
dell’area non costituisca impedimento alla restituzione
dell’area illegittimamente espropriata e ciò indipendentemente
dalle modalità di acquisizione del terreno (occupazione
appriopriativa o usurpativa), che in tale ottica non assumono
più rilevanza.
6.Al proposito, invece, il primo giudice ha ritenuto di
ravvisare, nel precedente esercizio dell’azione risarcitoria
dinanzi ai giudici civili, una rinuncia abdicativa implicita
al diritto di proprietà e quindi una preclusione
alla azione restituzione.
Al contrario, deve ritenersi che, agendo in executivis
nella specie, chiedendo la esecuzione del giudicato, si
agisce per la restituzione dell’area, previa riduzione in
pristino; la domanda, collegata all’effetto ripristinatorio
della sentenza e al conseguente obbligo per l’amministrazione
di adeguare allo stato di diritto come accertato dal giudicato
lo stato di fatto, è correttamente proposta nel giudizio
di ottemperanza, senza che occorra indagare sulla possibilità
per il privato di intraprendere l’azione restitutoria dinanzi
ad altro giudice; trattandosi di azione restitutoria, fondata
sul venire meno del titolo di apprensione del bene, l’accoglimento
della domanda non può essere precluso da considerazioni
fondate genericamente sulla eccessiva onerosità (art. 2058
c.c.) o sul pregiudizio derivante alla economia nazionale
(art. 2933 c.c.); solo una rinuncia, anche eventualmente
implicita, ma concludente, della parte, oltre che
la impossibilità oggettiva, potrebbe precludere, in sede
di esecuzione, la restituzione dell’area previa riduzione
in pristino; l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica
non costituisce causa di impossibilità oggettiva di per
sé, in quanto mero fatto, occorrendo all’uopo un (legittimo)
formale provvedimento di acquisizione dell’area ai sensi
del su menzionato art. 43 t.u. espropriazioni.
7.Alla luce dei richiamati principi, non può ritenersi,
come fatto dal primo giudice, che la domanda di restituzione
in forma specifica sia preclusa dal previo esperimento della
azione risarcitoria iniziata dinanzi al Tribunale di Salerno
nell’anno 1983, perché rinvenibile in tale domanda una rinuncia
implicita alla proprietà.
A parte la diversità di contesto nel quale si è svolto il
giudizio civile, rinvenire in quella azione risarcitoria
un atto estintivo – che invece dovrebbe essere deducibile
inequivocamente - significherebbe in sostanza vanificare
quella piena tutela proprietaria ribadita dalla Corte di
Strasburgo (sentenza Società Belvedere Alberghiera 30 maggio
2000, rich. N.31524/96).
8.Nella specie, tuttavia, come eccepito dalla Stazione Sperimentale
per l’industria delle conserve alimentari di Parma, esistevano
in fatto nuovi provvedimenti aventi la caratteristica
di concretizzare un nuovo procedimento espropriativo, valido,
efficace e mai contestato nelle dovute forme.
Si fa riferimento alla delibera 1608/1983, che richiama
la delibera Casmez n.360 del 13.3.1981, assumendo valore
di nuova dichiarazione di pubblica utilità.
Si fa riferimento anche al decreto prefettizio emesso in
data 26.11.1983 dal Prefetto di Salerno, che innova del
tutto il decreto prefettizio n.1507 dell’11.10.1983.
Tale procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica
utilità e decreto di esproprio) non risulta travolta dall’annullamento
giurisdizionale operato dalla sentenza del TAR Campania
n.1385/2002 (motivato sulla mancanza del mutamento di destinazione
urbanistica).
Né può ritenersi che non sortisca effetti la sentenza di
annullamento, in quanto il risarcimento, se fosse riconosciuto
spettante, potrebbe avere riguardo al limitato periodo,
medio tempore esistente, decorrente dagli atti ritenuti
illegittimi fino all’esplicarsi degli effetti dei successivi
(anche se di poco) atti legittimi, validi, efficaci ed inoppugnati.
In realtà, le due azioni esperite in sede di ottemperanza,
entrambe in linea di principio ammissibili – l’azione risarcitoria
e l’azione restitutoria, entrambe costituenti forma di restaurazione
dell’ordine giuridico violato, la prima per equivalente
e la seconda nella forma più specifica possibile, ma che
non eliderebbe eventuali residui risarcitori – sono entrambe
da rigettare.
L’azione risarcitoria, pure ridotta, nel convincimento di
questo Collegio giudicante, al periodo esistente tra il
primo procedimento espropriativo illegittimo e annullato
e quello, di poco successivo, legittimo in quanto inoppugnato,
è da rigettare comunque nel merito, sussistendo una preclusione
da giudicato esterno, come puntualmente eccepito sia in
primo grado che in secondo grado.
Vale il principio generale secondo il quale il giudicato
esterno, formatosi in altro processo, è una comune eccezione,
proponibile sì nei modi di rito, ma che non richiede formule
sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti, anche
implicitamente, dal contenuto sostanziale delle deduzioni
avanzate dalle parti.
Né può ritenersi che il giudicato negativo sul risarcimento
sia superato dalla successiva sentenza del giudice amministrativo
di annullamento, essendo evidentemente ben diverso l’oggetto
dei due giudizi (l’uno diretto alla illegittimità-legittimità
degli atti, l’altro alla esistenza della illiceità del fatto)
e nulla avendo detto tale pronuncia sull’aspetto risarcitorio.
Per quanto concerne l’azione restitutoria, essa è, oramai,
preclusa dalla adozione di provvedimenti espropriativi esistenti,
validi, efficaci, inoppugnati, che oramai da lungo tempo
hanno esaurito i loro effetti, sicché, al riguardo, si ritiene
esistente quell’ulteriore titolo idoneo che, altrimenti,
secondo l’Adunanza Plenaria, avrebbe potuto essere garantito
soltanto dall’acquisizione.
9.In sintesi e in conclusione, l’azione di restituzione
è preclusa da un ulteriore idoneo e valido titolo espropriativo;
l’azione risarcitoria, susseguente all’annullamento degli
atti della prima procedura espropriativa, ben avrebbe potuto
trovare ragion d’essere per quel limitato periodo intercorrente
dai suddetti atti fino alla emanazione della successiva
e legittima espropriazione.
Per tale risarcimento, tuttavia, come sopra ribadito, sussiste
e va rilevato il giudicato esterno, derivante dalle sentenze
del giudice ordinario.
10.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto,
con conferma della impugnata sentenza ai sensi di cui in
motivazione.
A causa della complessità della controversia, sussistono
giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato
in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre
2005, con l’intervento dei magistrati:
Costantino Salvatore, Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
30 gennaio 2006
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