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| n. 2-2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 30 gennaio 2006 n.
288
Pres. Saltelli, est. Cacace
Ricorsi riuniti:
- C.E.S.I. S. r. l. ( Avv. ti M. Maccaferri, P. Piselli)
c. Provincia Autonoma di Trento (Avv. ti F. Mastragostino,
L. Manzi) , Impresa F.lli Gadotti (Avv. ti D. De Pretis,
G. Pafundi)
- Provincia Autonoma di Trento (Avv. ti F. Mastragostino,
L. Manzi) c. C.E.S.I. S. r. l. ( Avv. ti M. Maccaferri,
P. Piselli), Impresa F.lli Gadotti (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Bando –
Requisiti soggettivi di partecipazione - Dichiarazione di
correntezza contributiva nei confronti della Cassa Edile
- Regolarizzazione successiva alla presentazione – Inammissibilità
– Ragioni
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2. Contratti della P.A. – Gara – Bando –
Requisiti soggettivi di partecipazione - Dichiarazione non
veritiera di correntezza contributiva nei confronti della
Cassa Edile – Esclusione - Escussione della cauzione provvisoria
– Legittimità – Ragioni
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3. Contratti della P.A. – Gara - Art. 34,
co. 7, L. P. Trento n. 26/1993 – Cauzione provvisoria –
Funzione – Conseguenze – Escussione della cauzione anche
in caso di non veridicità della dichiarazione di correntezza
contributiva nei confronti della Cassa Edile – Legittimità
- Ragioni
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4. Contratti della P.A. – Gara - Art. 35,
co. 1, lett. h), L. P. Trento n. 26/1993 - Temporanea esclusione
dell’impresa dalle future gare indette dalla amministrazione
procedente – Applicazione in caso di difformità tra dichiarazioni
rese dall’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti
per partecipare alla gara e la prova del relativo contenuto
- Sussiste
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1. Qualora il bando di gara richieda quale
requisito soggettivo di partecipazione anche la dichiarazione
di correntezza contributiva nei confronti della Cassa Edile,
è inammissibile la regolarizzazione della suddetta posizione
in un momento successivo, anche se anteriore alla aggiudicazione.
Infatti in tal caso il requisito deve essere posseduto al
momento della presentazione della domanda di partecipazione
alla gara (oltre che per tutto lo svolgimento della gara,
fino all’aggiudicazione), risultando del tutto irrilevante
un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
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2. L’escussione della cauzione rappresenta
atto dovuto ogniqualvolta l’Amministrazione, non essendo
state le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ai fini
della partecipazione alla gara confermate dal successivo
riscontro della relativa documentazione, abbia provveduto,
a norma della lex specialis, alla esclusione dell’impresa
dalla procedura ed all’annullamento della aggiudicazione,
i cui esiti condizionano direttamente la ( mancata ) stipula
del contratto.
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3. La fattispecie normativa dettata dall’art.
34, co. 7, L. P. Trento n. 26/1993 (secondo cui la cauzione
prestata a corredo dell’offerta copre la mancata sottoscrizione
del contratto per volontà dell’aggiudicatario) trova applicazione,
con conseguente incameramento della cauzione provvisoria,
anche in caso di non veridicità della dichiarazione di correntezza
contributiva nei confronti della Cassa Edile. La norma infatti
non mira solo a garantire l’Amministrazione da inadempimenti
successivi alla aggiudicazione, ma anche a soddisfare l’esigenza
di definire tempestivamente il vincolo contrattuale e di
rispettare i tempi di esecuzione dell’opera, che ben può
essere messa in pericolo da comportamenti del soggetto risultato
aggiudicatario anteriori alla aggiudicazione, sempre che
questi risultino riferibili alla sua cosciente e consapevole
sfera di determinazione ed autonomia. Di conseguenza tra
tali comportamenti non possono non ricomprendersi quei comportamenti
che, anteriori alla aggiudicazione ( in quanto riferibili
ad un momento della procedura, i cui ésiti condizionano
l’aggiudicazione e la stipula del contratto ), abbiano portato
all’annullamento dell’aggiudicazione stessa, così impedendo
la formale conclusione del contratto, che della stessa costituisce
il naturale e necessario sviluppo.
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4. In virtù del disposto dell’art. 35, co.
1, lett. h), L. P. Trento n. 26/1993, la sanzione di temporanea
esclusione dell’impresa dalle future gare indette dalla
amministrazione procedente consegue automaticamente al mero
accertamento della difformità tra dichiarazioni rese dall’aggiudicatario
circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara
e la prova del relativo contenuto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
P. N.R.G. 7883 del 2004, proposto da
C.E.S.I. s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Maccaferri
e Pierluigi Piselli ed eguito ttibil domiciliata presso
lo studio del secondo, in Roma, via G. Percalli, 13,
c o n t r o
la Provincia Autonoma di Trento,
in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Franco Mastragostino e Luigi Manzi ed eguito
ttibil domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma,
via F. eguito ttib, 5
e nei confronti di
Impresa F.lli GADOTTI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Daria De Pretis e Gabriele Pafundi ed eguito ttibil
domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale
Giulio Cesare, 14;
2) N.R.G. 51 del 2005, proposto da
Provincia Autonoma di Trento,
in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino
e Luigi Manzi ed eguito ttibil domiciliata presso lo studio
del secondo, in Roma, via F. eguito ttib, 5,
c o n t r o
C.E.S.I. s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Mario Maccaferri e Pierluigi Piselli ed eguito
ttibil domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma,
via G. Percalli, 13
e nei confronti di
Impresa F.lli GADOTTI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi in giudizio,
entrambi per l’annullamento in parte qua
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino – Alto Adige – sede di Trento
n. 375/2004.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, nel giudizio promosso dall’avversario,
rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e di
C.E.S.I. s.r.l.;
Visto l’atto di costituzione, nel solo primo giudizio, dell’Impresa
F.lli GADOTTI s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese;
Visto il dispositivo n. 570 del 21.11.2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 novembre 2005,
il Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Mauro Sabetta, in
sostituzione dell’avv. Pierluigi Piselli, per C.E.S.I. s.r.l.,
gli avv.ti Andrea Manzi, in sostituzione dell’avv. Luigi
Manzi, e l’avv. Mariachiara Lista, in sostituzione dell’avv.
Franco Mastragostino, per la Provincia Autonoma di Trento,
nessuno essendo comparso per l’Impresa F.lli GADOTTI s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata il primo Giudice, adìto per l’annullamento
della determinazione n. 15 del 13.4.2004 ( con la quale
il dirigente del sevizio Appalti della Provincia Autonoma
di Trento annullava l’aggiudicazione in favore della CESI
Srl della licitazione privata per l’affidamento dei lavori
di costruzione del collettore intercomunale di fognatura
nera “Le Sarche – Lago di Cavedine”, disponendo che l’affidamento
dei lavori avvenisse a favore della F.lli Gadotti Srl, nonché
l’incameramento della cauzione provvisoria presentata dalla
CESI e la sua sospensione per tre mesi dalla partecipazione
alle gare indette dalla PAT ) e della successiva nota del
22.4.2004, con la quale l’amministrazione provinciale inviava
all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici la “comunicazione
ai fini dell’inserimento nel casellario informativo ex art.
27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 di dati per l’individuazione
della impresa nei cui confronti sussistono cause di esclusione
ex art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554...”:
a) ha dichiarato irricevibili le censure dedotte col secondo
motivo avverso il bando – il quale prevedeva, al paragrafo
5.2, che le domande di invito alla gara dovessero essere,
pena la non ammissione, corredate di dichiarazione attestante,
tra l’altro (punto c.5) “di essere in regola con gli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti
in materia contributiva e assicurativa ... devono essere
indicate tutte le posizioni assicurative e contributive
esistenti in capo all’impresa con riferimento all’INPS,
INAIL e Cassa Edile ...” – nonché avverso l’art. 22, comma
2, del regolamento di attuazione della l.p. 26/93 (DPGP
30.9.94 n. 12-10/Leg.), il quale prevede che prima della
stipula del contratto l’amministrazione procede d’ufficio
alla verifica, qualora i requisiti risultino da sola dichiarazione,
“della regolarità contributiva e assicurativa mediante acquisizione
delle apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, INAIL
e Cassa Edile”;
b) ha respinto, in quanto infondato, il primo motivo, rivolto
avverso il provvedimento del 13.4.2004, nella parte in cui
dispone l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della
ricorrente, in quanto, “pacifico che la ricorrente ha versato
alla Cassa Edile di Trento quanto dovuto per accantonamenti
e contributi relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio
2003 in data 15.9.2003, eguito alle singole precedenti scadenze
stabilite il 25° giorno successivo al periodo di paga cui
si riferiva”, così reputando “infondata … la tesi dell’inconfigurabilità
nella specie della situazione di irregolarità contributiva
nei confronti della Cassa Edile assunta quale presupposto
del provvedimento” ( pagg. 12 – 13 sent. );
c) ha accolto il terzo e quarto motivo di ricorso, ritenendo
illegittimi tanto l’incameramento della cauzione provvisoria
pure disposta col provvedimento impugnato ( “atteso che
tale sanzione è prevista dall’art. 34, co. 7, l.p. 26/93
a fronte del rifiuto della aggiudicataria di stipulare il
contratto – e così come sanzione di un comportamento che
può comportare ritardi nell’inizio dei lavori da parte dell’aggiudicatario
– caso cui non può equipararsi, trattandosi di norma di
stretta interpretazione, il diverso caso di annullamento
dell’aggiudicazione”: pag. 13 sent. ), quanto la disposta
temporanea esclusione dell’Impresa ricorrente dalle gare
future indette dalla Provincia, sulla base dell’assorbente
considerazione che “le sanzioni previste per l’ipotesi di
falsità di alcune delle dichiarazioni presentate non possono
applicarsi sulla base di un mero riscontro della non corrispondenza
alla realtà di quanto dichiarato proprio perchè l’espressione
falsità implica il positivo riscontro della consapevolezza
di rendere una dichiarazione non conforme al vero e dunque
della sua intenzionalità”, mentre nella fattispecie “le
sanzioni aggiuntive sono state applicate quasi la falsità
sussistesse in re ipsa senza alcun riferimento al compimento
di verifiche al riguardo” ( pag. 14 sent. );
d) con riguardo alla domanda di risarcimento del danno,
“escluso che competa alla ricorrente un risarcimento a seguito
dell’annullamento della aggiudicazione, facendo difetto
il presupposto di un danno ingiustamente patito”, ha “liquidato
con criterio equitativo, in mancanza di puntuali parametri
di riferimento, e viene determinato nella somma, che pare
congrua, di € 4.000,00, il risarcimento per il danno risentito
dalla ricorrente – nel breve tempo precedente l’accoglimento
sul punto della istanza cautelare con ordinanza del 27 maggio
2004 – a seguito dell’illegittima determinazione di temporanea
esclusione da ulteriori gare indette dalla Provincia” (
pagg. 14 – 15 sent. ).
La CESI Srl appella, impugnando prima il dispositivo della
sentenza de qua e poi compiutamente articolando successivi
motivi di appello, ivi contestando sia gli argomenti posti
a fondamento del decisum di cui alle sopraindicate
lettere a) e b), che la quantificazione del risarcimento
riconosciuto dal T.R.G.A., ritenuto “modesto” e “simbolico”.
La Provincia Autonoma di Trento, con distinto atto di appello,
contesta invece le statuizioni di cui alla sopraindicata
lettera c), affermando inoltre la insussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda risarcitoria,
operato dal primo Giudice.
Resiste, in ciascuno dei ricorsi, la parte avversa.
Resiste altresì, nell’appello proposto da C.E.S.I. s.r.l.,
la controinteressata Impresa F.lli GADOTTI s.r.l.
Le parti hanno poi affidato al deposito di memorie l’ulteriore
illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute
in decisione alla udienza pubblica del 18 novembre 2005.
2. – I due ricorsi, in quanto proposti contro la
stessa sentenza, debbono essere riuniti ( art. 335 c.p.c.
).
3. – L’appello proposto da C.E.S.I. s.r.l. è infondato.
3.1 – Giovi rammentare in punto di fatto che l’aggiudicazione
della gara di cui tràttasi in favore della società odierna
appellante è stata annullata, con i provvedimenti in primo
grado impugnati, con riferimento alla accertata situazione
di irregolarità contributiva dell’impresa alla data del
12 settembre 2003, nei confronti della Cassa Edile della
Provincia di Trento.
Sulla base, infatti, degli elementi a sua disposizione,
l’Amministrazione è giunta “alla conclusione che l’impresa
CESI S.R.L., alla scadenza del termine per la partecipazione
alla gara (12 settembre 2003), non possedeva i requisiti
di partecipazione previsti dall’art. 35, comma 1, lett.
e) della L.P. 26/93, con precipuo riferimento alla regolarità
contributiva nei confronti della Cassa Edile della Provincia
di Trento, sia in quanto, solo in data 15 settembre 2003
ha provveduto, di fatto, alla regolarizzazione della propria
posizione contributiva con riferimento peraltro solo ai
mesi di maggio, giugno e luglio 2003, sia perché il versamento
relativo al mese di agosto è avvenuto solo in data 14 novembre
2003, anziché entro il termine ultimo del 25 settembre 2003”
( così il preambolo della determinazione dirigenziale n.
15 in data 13 aprile 2004 ).
Orbene, dalla documentazione in atti, si ricava che senza
dubbio, all’epoca della richiesta di invito alla gara de
qua (datata 8 settembre 2003 e pervenuta alla Provincia
il successivo 11 settembre), l’impresa in questione non
risultava in regola con le disposizioni in materia di obblighi
contributivi ( vedansi le non contestate risultanze della
nota della Cassa Edile della Provincia di Trento in data
1 marzo 2004, cui fa riferimento l’atto impugnato ).
Pacifico, invero, che, a detta data, l’impresa stessa non
aveva adempiuto agli obblighi in discorso nei confronti
della predetta Cassa, che la correttezza contributiva era
richiesta, alle ditte partecipanti alla selezione in discorso,
come requisito indispensabile non per la stipulazione del
contratto bensì per la partecipazione alla gara ( v. par.
5.2 del Bando ) e che, trattandosi di procedura selettiva
contemplante una fase di prequalificazione ( che tende proprio
a verificare il possesso dei richiesti requisiti al fine
della individuazione delle ditte da invitare ), la dichiarazione
attestante il rispetto degli obblighi predetti andava presentata,
assieme alla domanda di invito, in quella fase, il Collegio
ritiene che senza dubbio, alla stregua della lex specialis
in considerazione, ai fini della valida partecipazione alla
selezione, l’impresa dovesse essere in regola con gli obblighi
previdenziali ed assistenziali sulla stessa gravanti fin
dal momento della presentazione della domanda e conservare
la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della
gara, fino alla aggiudicazione.
Resta così irrilevante un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva ( se pure intervenuto, come
appunto accaduto nella fattispecie, anteriormente alla aggiudicazione
), quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia,
al momento della scadenza del termine di pagamento, rilevando
un tale tardivo adempimento solo nelle reciproche relazioni
di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio
e non nei confronti dell’Amministrazione appaltante, che,
nel procedimento per l’affidamento dell’appalto, abbia richiesto,
quale requisito di ammissione alla procedura di selezione,
la correttezza contributiva, la cui sussistenza, che non
può che essere riferita al momento della partecipazione
alla gara, non rileva invero più quale espressione di un
mero rapporto obbligatorio tra due soggetti estranei all’Amministrazione,
ma come qualificazione soggettiva dell’impresa, ritenuta
nel caso di specie imprescindibile dalla legge di gara,
in termini di rispetto degli obblighi sulla stessa incombenti
per effetto di parametri normativi e/o contrattuali e dunque,
in definitiva, quale espressione di affidabilità dell’impresa
stessa, costituente presupposto per la partecipazione alla
procedura concorsuale indetta dalla stazione appaltante;
con la conseguenza che una acquisizione tardiva, rispetto
al predetto momento della richiesta di invito alla gara,
della “correttezza contributiva” diviene inevitabilmente
eguito ttibile ad escludere l’obbligo, per la stazione appaltante,
anche in sede di sub procedimento vòlto a verificare la
correttezza contributiva dei partecipanti ed in particolare
dell’aggiudicatario, di disporre la non ammissione dell’impresa
inadempiente, pena una palese violazione della regola della
par condicio tra i concorrenti, giacché ad opinare
diversamente si consentirebbe ad un soggetto non in possesso
di uno dei requisiti richiesti dal bando ( quale indubbiamente
si configura, come s’è visto, nella fattispecie, il requisito
della correttezza contributiva ) di sanare ex post
tale mancanza, con evidente disparità di trattamento nei
confronti di quelle imprese, che, conformemente alle disposizioni
normative ( ivi comprese quelle della lex specialis
), quei requisiti invece possedevano alla data individuata
dalle regole di gara.
Irrilevante, in definitiva, al fine di escludere la situazione
di irregolarità contributiva dell’impresa C.E.S.I., si rivela
la circostanza ch’essa si sia posta in regola con gli adempimenti
contributivi sulla stessa gravanti nei confronti della C.A.P.E.
di Trento solo successivamente alla richiesta di invito
alla gara di cui si tratta, giacché, come s’è già precisato,
la “regolarità” e/o la “correttezza” della posizione del
partecipante quanto agli obblighi fiscali e/o contributivi
( ivi compresi espressamente quelli nei confronti della
CASSA EDILE ) costituiva requisito di ammissione alla gara
in argomento ( la cui assenza comportava causa di esclusione:
v. par. 10.2 della lettera di invito ) e dunque condizione
ineludibile per la partecipazione alla gara, che deve, quindi,
sussistere ( già ) in tale momento ( nella fattispecie individuabile
nel momento di presentazione della richiesta di invito ),
sia come situazione di fatto che come evento giuridico;
non potendosi poi in alcun modo ammettere, una volta chiarito
che il momento della scadenza del termine di presentazione
della citata richiesta di invito costituisce quello della
verificabilità dei requisiti soggettivi di ammissione (
prevista nel caso di specie, con riguardo all’aggiudicatario,
dal citato par. 10 ), che la sola astratta possibilità di
“regolarizzazione” postuma ( pur eventualmente consentita
dall’ordinamento e quand’anche con effetti ex tunc
) valga ( salvo che l’impresa abbia sostenuto la propria
offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa
agli adempimenti contributivi ovvero con la dimostrazione
di avere contestato in sede giudiziaria il loro asserito
inadempimento ) né ad integrare il possesso del requisito,
né a consentire all’interessato di poter legittimamente
dichiarare, come avvenuto nella fattispecie, “di essere
in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni
e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa
secondo la legislazione italiana … Cassa Edile 3471” ( v.
istanza di partecipazione in data 8 settembre 2003 ).
3.2 – Tali essendo le coordinate fattuali e di diritto
della vicenda che ne occupa, il Collegio reputa che il provvedimento
impugnato, nel disporre il contestato annullamento dell’aggiudicazione
della gara in argomento, abbia fatto buon governo non solo,
e non tanto, delle disposizioni che subordinano l’aggiudicazione
delle gare in materia di lavori pubblici al rispetto delle
disposizioni in tema di obblighi contributivi gravanti sui
datori di lavoro, quanto, soprattutto, delle regole dalla
Amministrazione stessa dettate, con il bando e con l’invito
a licitazione, laddove fissano determinati requisiti di
partecipazione alla gara stessa ( fra i quali chiaramente
risulta la regolarità della posizione dell’impresa nei riguardi
degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici,
anche con specifico riferimento alla Cassa Edile: v. par.
5.2 1) c.5 del bando e par. 10.2.3 della lettera di invito
), prevedono la successiva verifica da parte dell’Amministrazione
delle dichiarazioni rese ai sensi del par. 5.2 del Bando
da parte della impresa aggiudicataria ( par. 5.3 del Bando
e par. 10 lettera d’invito ) e statuiscono, infine, che
“qualora dalla verifica della documentazione di cui al presente
paragrafo 10 l’amministrazione rilevi la non veridicità
delle dichiarazioni rese dal concorrente dichiarato aggiudicatario,
procederà all’annullamento con atto motivato dell’aggiudicazione
dei lavori” ( lettera di invito, par. 10 cit. ).
La lex specialis di gara offre, dunque, già di per
sé all’interprete un sistema compiuto di regole per valutare
oggettivamente la fattispecie all’esame e per ritenere,
in particolare, che la accertata carenza di regolarità contributiva
nei confronti della Cassa Edile integri la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara stessa, il cui accertamento,
in sede di verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa
risultata aggiudicataria in sede di richiesta di invito
alla selezione, non poteva che condurre l’Amministrazione
a disporre l’annullamento dell’aggiudicazione.
Alle obiezioni mosse in sede di appello dall’impresa C.E.S.I.
(secondo cui il requisito della regolarità contributiva
nei confronti delle Casse Edili non sarebbe previsto in
fonti normative né statali né provinciali e, con espresso
richiamo all’orientamento eguito da questa Sezione con decisione
31 marzo 2000, n. 880, nessuna disposizione normativa prescrive,
allo stato, la regolarità contributiva nei confronti delle
Casse edili come requisito di partecipazione alle gare di
appalto) è dunque agevole replicare che la verifica della
legittimità del contestato atto di annullamento va operata
alla stregua dell’indicata lex specialis, che ha
statuito, in modo di per sé assolutamente chiaro e, dunque,
immediatamente lesivo della sfera giuridica attorea, il
carattere di requisito di ammissione alla procedura di selezione
dell’elemento in discorso ( la regolarità della posizione
nei confronti della Cassa Edile ), sì che del tutto in linea
con le prescrizioni di gara risulta la disposta esclusione
una volta che, in sede di verifica successiva alla aggiudicazione,
di detto requisito si è accertata ( come s’è visto del tutto
correttamente ) la mancanza.
Pertanto, posto che, per principio assolutamente pacifico,
in carenza di annullamento ( giurisdizionale od in autotutela
), il bando della gara, quand’anche per avventura illegittimo,
ne costituisce la lex specialis e non può non essere
applicato, si deve concludere per la legittimità, nella
fattispecie, del disposto annullamento della aggiudicazione.
Ogni tentativo dell’appellante di rimettere poi in discussione
la legittimità dell’anzidetta lex specialis si rivela
invero vano, dovendosi in proposito condividere la declaratoria
di irricevibilità delle relative censùre pronunciata dal
Giudice di primo grado.
Come già accennato, infatti, l’indicata lex specialis
( la cui piena conoscenza può dirsi acquisita dall’appellante
C.E.S.I. perlomeno alla data, da essa stessa apposta alla
richiesta di invito alla gara, dell’8 settembre 2003 ) ha
statuito, in modo di per sé assolutamente chiaro e dunque
immediatamente lesivo della sfera giuridica attorea, il
carattere di requisito di ammissione alla procedura di selezione
dell’elemento in discorso ( la regolarità della posizione
nei confronti della Cassa Edile ), frustrando all’origine,
anche in mancanza di atti applicativi, l’aspirazione della
C.E.S.I. alla partecipazione al procedimento di gara; in
tal modo s’è verificata fin da allora la lesione del prioritario
interesse attoreo alla eliminazione della clausola di gara
de qua, prima ed indipendentemente dall’esclusione
ad opera dell’Amministrazione in esecuzione della stessa.
E che l’ònere di immediata impugnazione della lex specialis
(quanto alle regole che fissano determinati requisiti di
partecipazione alla gara), in presenza di un interesse immediato
alla loro eliminazione dal mondo del diritto, sussistesse
nella specie sin dall’indicata data ( o al massimo dal successivo
12 settembre 2003 ), non par dubbio, solo che si consideri
che in tale ultima data alla C.E.S.I., come risulta dagli
atti di causa, venne negato, da parte della Cassa Edile,
il rilascio di un certificato di regolarità contributiva;
sì che essa non poteva non sapere di non versare, nei confronti
della predetta Cassa, in una situazione di regolarità, così
come essa non poteva legittimamente presumere che tale situazione
di irregolarità, inizialmente sussistente, essa avrebbe
potuto eliminare con una successiva regolarizzazione, vertendosi
in materia di requisiti per la partecipazione, che del tutto
pacificamente vanno valutati con esclusivo riferimento al
momento della scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ad una pubblica gara.
4. – Venendo, ora, all’appello della Provincia Autonoma
di Trento, con il quale la stessa contesta le statuizioni
del Giudice di primo grado circa la illegittimità dell’incameramento
della cauzione e della temporanea esclusione della C.E.S.I.
dalle gare future dalla stessa indette ( nonché della connessa
segnalazione all’A.V.L.P., avverso la quale non risultano
con l’originario ricorso sviluppati autonomi motivi ), con
i provvedimenti in primo grado impugnati disposti, l’appello
medesimo si appalesa fondato.
4.1 – Per ciò che attiene al primo aspetto, rileva
il Collegio che, come è noto, nelle procedure ad evidenza
pubblica per la scelta del contraente, la cauzione provvisoria
ha tradizionalmente avuto la funzione di garantire l’Amministrazione
per il caso in cui l’affidatario dei lavori non si prestasse
poi a stipulare il relativo contratto ( v. art. 332 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; artt. 2 e 4 del
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 30, comma 1, della
legge n. 109/94 e successive modificazioni ).
Recentemente, però, essa è venuta assumendo l’ulteriore
funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni
fornite dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando
o dalla lettera di invito, così da garantire l’affidabilità
dell’offerta, il cui primo indice è rappresentato proprio
dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente
in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina della
gara, che refluisce sulla serietà e correttezza dell’intero
procedimento di gara ( v. Cons. St., V: 18 maggio 1998,
n. 124; 15 novembre 2001, n. 5843; 28 giugno 2004, n. 4789
).
Essa rappresenta, salvo prova di maggior danno, una liquidazione
anticipata dei danni derivanti all’amministrazione dall’inadempimento
di tale obbligo di serietà da parte del concorrente.
L’escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta
ed automatica del verificarsi del presupposto correlato
alla descritta funzione della cauzione, vale a dire dell’inadempimento
del partecipante, senza bisogno che specifica norma di gara
disponga espressamente in tal senso ( Cons. St., V, 30 ottobre
2003, n. 6769 ).
Così l’escussione della cauzione è possibile, anzi rappresenta
atto dovuto, ogniqualvolta che, non essendo state le dichiarazioni
rese dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla
gara confermate dal successivo riscontro della relativa
documentazione, l’Amministrazione abbia provveduto, a norma
della lex specialis, alla esclusione dell’impresa
dalla procedura ed all’annullamento della aggiudicazione,
i cui esiti condizionano direttamente la ( mancata ) stipula
del contratto.
Nel caso di specie, peraltro, va messo in evidenza che correttamente
l’incameramento della cauzione provvisoria è stato disposto
facendo applicazione dell’art. 34, comma 7, della citata
legge provinciale n. 26 del 1993 ( a norma del quale, nella
versione ratione temporis qui applicabile , la cauzione
prestata a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione
del contratto per volontà dell’aggiudicatario” ), ritenendo
il Collegio ( a differenza di quanto invece opinato dalla
sezione V di questo Consiglio con la decisione 1 luglio
2002, n. 3601 ) che la norma non miri tanto, o solo, a garantire
l’Amministrazione da inadempimenti successivi alla aggiudicazione,
quanto piuttosto a soddisfare l’esigenza di definire tempestivamente
il vincolo contrattuale e di rispettare i tempi di esecuzione
dell’opera, che ben può essere messa in pericolo da comportamenti
del soggetto risultato aggiudicatario anteriori alla aggiudicazione,
sempre che questi risultino riferibili alla sua cosciente
e consapevole sfera di determinazione ed autonomia; sì che
tra essi non possono non ricomprendersi quei comportamenti
( quale quello di cui al caso di specie ), che, anteriori
alla aggiudicazione ( in quanto riferibili ad un momento
della procedura, i cui ésiti condizionano l’aggiudicazione
e la stipula del contratto ), abbiano portato all’annullamento
dell’aggiudicazione stessa, così impedendo la formale conclusione
del contratto, che della stessa costituisce il naturale
e necessario sviluppo.
4.2 – Quanto al secondo degli aspetti investiti dall’appello
della Provincia Autonoma ( quello della disposta temporanea
esclusione della C.E.S.I. dalle gare future dalla stessa
indette ), ritiene il Collegio, a differenza del T.R.G.A.,
che l’esclusione stessa consegua, a norma dell’art. 35,
comma 1, lett. h), della L.P. n. 26/1993, al mero accertamento
della difformità, nella fattispecie non più in discussione,
tra dichiarazioni rese dall’aggiudicatario circa il possesso
dei requisiti per partecipare alla gara e la prova del relativo
contenuto; pertanto, alla dichiarazione non veritiera (
quale indubbiamente risulta quella resa dall’Impresa C.E.S.I.
ai fini della partecipazione alla gara de qua ), consegue
necessariamente la sanzione della esclusione “dalle future
gare d’appalto indette dall’Amministrazione procedente”
espressamente e testualmente prevista dall’ultimo capoverso
del par. 10 della lettera di invito della gara stessa.
E tale giudizio di disvalore delle dichiarazioni mendaci
in ordine al possesso dei requisiti richiesti non abbisogna
certo di ulteriori indagini da parte della P.A., una volta
che sia incontestata la riferibilità della dichiarazione
resa e che la stessa non risulti, come non è risultata nel
caso di specie, confermata dai successivi riscontri; non
essendo, in definitiva, di certo rimesso all’apprezzamento
soggettivo né dell’Amministrazione né del Giudice la rilevanza
dell’elemento psicologico in sede di dichiarazione dei fatti
incidenti sul detto possesso.
Né bastano, ad avvalorare la tesi dell’illegittimità dell’operato
dell’Amministrazione:
- le tesi di C.E.S.I., secondo cui la disposizione dell’art.
35 della l.p. n. 26/1993 “prevede unicamente la possibilità
di procedere alla esclusione dell’impresa dalla procedura
di affidamento in itinere, senza attribuire ulteriori poteri
sanzionatori ( tanto meno con efficacia differita nel tempo
) in capo alla Stazione appaltante” ( pag. 19 mem. Del 21
febbraio 2005 ) e “posto che la regolarità contributiva
nei confronti della Cassa Edile non costituisce un requisito
di partecipazione generale alle gare di appalto, è da escludere
altresì che l’eventuale rilascio di dichiarazioni non veritiere
in merito a tale aspetto possa integrare la causa di esclusione
di cui alla lettera h) dell’art. 35” (pag. 25 mem. Cit.),
atteso, da un lato, che il citato ultimo periodo del par.
10 della lettera di invito alla gara in argomento ha espressamente
previsto, come s’è già visto, che “l’aver reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti per concorrere ad appalti, comporta
l’esclusione dalle future gare d’appalto indette dall’Amministrazione”
e che, come pure s’è già visto, non può dubitarsi, alla
stregua delle regole della gara in argomento, che la regolarità
contributiva nei confronti della Cassa Edile costituisse
requisito di partecipazione alla gara di cui si tratta;
orbene, non avendo la C.E.S.I. riproposto in appello, neppure
con semplice memoria, le censùre già dedotte in primo grado
avverso la specifica disciplina recata dalla lettera di
invito quanto al potere di esclusione di cui si tratta (
censùre assorbite dal primo Giudice sulla base della veduta,
inconsistente, considerazione circa la necessità del compimento
di verifiche riguardo alla falsità ), il provvedimento di
esclusione della cui legittimità si discute, in quanto meramente
esecutivo della inpoppugnata disciplina di gara risulta
alla stessa pienamente conforme e dunque legittimo;
- i richiami di C.E.S.I. medesima ai casi previsti dall’art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE ( tra i quali
non rientrerebbe quello da essa tenuto, che non sarebbe
pertanto sanzionabile ), posto che, da un lato, si versa
nella fattispecie in ipotesi di appalto sotto-soglia ( in
relazione al quale non rileva la disciplina comunitaria
) e, dall’altro, il potere esercitato dall’Amministrazione
si fonda non tanto sulla disposizione di cui all’art. 8,
comma 7, della legge n. 109/94 ( pure richiamata dall’Amministrazione
nel contesto del provvedimento impugnato ), quanto piuttosto
sulla espressa, ed autonoma, veduta disciplina di gara.
4.3 – L’intervenuto accertamento, sulla base delle
considerazioni di cui sopra, della legittimità dell’intera
serie provvedimentale posta in essere dalla Provincia Autonoma
di Trento nei riguardi di C.E.S.I. s.r.l. consente di ritenere
insussistenti i presupposti ravvisati dal T.R.G.A. per affermare
la responsabilità risarcitòria della prima, non ravvisandosi,
nel caso all’esame, l’esistenza di una lesione ingiusta
di una situazione giuridica soggettiva, di cui la seconda
sia titolare.
Ne conseguono:
- in accoglimento del corrispondente motivo di appello formulato
dalla Provincia, l’annullamento della sentenza impugnata
anche per il capo recante la condanna della Provincia stessa
al risarcimento del danno;
- la reiezione del motivo dell’appello di C.E.S.I. relativo
alla pretesa insufficienza del quantum, di cui alla condanna
medesima.
5. – In conclusione, il ricorso proposto dalla Provincia
Autonoma di Trento va integralmente accolto, mentre quello
proposto da C.E.S.I. s.r.l. va integralmente respinto.
Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, la totale
reiezione del ricorso di primo grado.
Dalla natura delle questioni prospettate derivano giuste
ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese
del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe
e definitivamente pronunciando sugli stessi:
- respinge l’appello proposto da C.E.S.I. s.r.l.;
- accoglie l’appello proposto dalla Provincia Autonoma di
Trento;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 18 novembre 2005, dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito
in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Carlo Deodato - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. Est.
Sergio De Felice - Consigliere
Sandro Aureli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
30 gennaio 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
FEDERICA PORCELLANA
|
|
| Nota a Consiglio
di Stato – Sezione IV – Sentenza 31 gennaio 2006 n.
288
| Con
la presente decisione il Consiglio di Stato
conferma la legittimità della clausola che
prevede l’incameramento della cauzione provvisoria
da parte della stazione appaltante, in conseguenza
della prova della mancata regolarità contributiva
dichiarata da un’impresa partecipante alla
procedura selettiva confermando quindi la
natura sanzionatoria della relativa previsione.
La vicenda processuale riguarda l’appello
proposto da una società, avverso la determinazione
dirigenziale di annullamento dell’aggiudicazione
in favore della società predetta ed il relativo
incameramento della cauzione provvisoria
nella licitazione privata per l’affidamento
dei lavori di costruzione del collettore
intercomunale di fognatura.
Con la sentenza del Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto
Adige- sede di Trento - il giudice di primo
grado ha ritenuto legittimo l’annullamento
dell’aggiudicazione in favore della società
ricorrente, in quanto, dagli atti di causa,
era risultato che l’impresa aveva effettuato
i versamenti alla Cassa Edile in data successiva
alla richiesta di invito alla procedura
ristretta, ed ha invece ritenuto illegittimo
l’incameramento della cauzione provvisoria,
sull’assunto che tale sanzione è prevista
dalla legge provinciale n. 26/93 solo nell’ipotesi
di rifiuto da parte dell’aggiudicataria
di stipulare il contratto, oppure nei casi
di inadempimento contrattuale, e non anche
nel differente caso di annullamento dell’aggiudicazione.
Nella decisione che qui si commenta il Consiglio
di Stato ha considerato legittimo il provvedimento
di annullamento dell’aggiudicazione, non
solo con riferimento alle disposizioni generali
che subordinano l’aggiudicazione delle gare
nei lavori pubblici al rispetto delle norme
in tema di obblighi contributivi gravanti
sui datori di lavoro, ma anche e soprattutto
avuto riguardo alle regole dettate dalla
stessa amministrazione con la lex specialis,
laddove sono stati fissati determinati requisiti
di partecipazione alla gara stessa, tra
cui la regolarità contributiva nei confronti
della Cassa Edile, la cui non veridicità
in seguito a verifica della relativa dichiarazione
aveva come conseguenza l’annullamento dell’aggiudicazione.
Va da sé che l’accertata irregolarità contributiva
nei confronti della Cassa Edile, integrando
la mancanza di un requisito di partecipazione
alla procedura, debba oggettivamente costituire
un motivo di annullamento da parte della
stazione appaltante.
Inoltre va evidenziato che l’impresa, se
avesse ritenuto di avere un interesse immediato
all’eliminazione della clausola lesiva,
avrebbe dovuto impugnare gli atti della
procedura nei termini di legge, fatto che
non è avvenuto, e che ha determinato acquiescenza
alle norme speciali stabilite per la licitazione
privata.
Posta la legittimità dell’annullamento della
procedura di gara, il Giudice di primo grado
ha invece ritenuto illegittimo l’incameramento
della cauzione provvisoria, sanzione invece
ritenuta valida dal Consiglio di Stato.
A riguardo è necessario stabilire quale
sia la funzione assunta dalla cauzione provvisoria
nelle procedure ad evidenza pubblica.
Il Consiglio di Stato afferma che alla cauzione
provvisoria vada attribuita non solo la
funzione tradizionale di garanzia in caso
di mancata stipula del contratto, ma quella,
ulteriore, di presidio dell'affidabilità
dell'offerta. Essa non rappresenta quindi
una liquidazione anticipata, salvo prova
di maggior danno, dei danni derivanti all'amministrazione
dall'inadempimento di tale obbligo di serietà
da parte del concorrente ma la garanzia
della correttezza e della serietà del comportamento
del partecipante, in relazione agli obblighi
derivanti dalla disciplina della gara.
L'escussione della cauzione per dichiarazioni
false o erronee in sede di gara, quindi,
è conseguenza diretta ed automatica del
verificarsi del presupposto correlato alla
seconda funzione della cauzione, vale a
dire dell'inadempimento del partecipante,
senza bisogno che specifica norma di gara
disponga espressamente in tal senso.
Come si vedrà infatti meglio anche in seguito,
con l’estensione in materia delle disposizioni
del d.p.r. 445/2000 operato con l’art. 77-bis
della L. n.3/2003, è emersa in maniera pressante
la necessità di presidiare il sistema dalle
distorsioni causate dalla frequenza del
ripetersi di dichiarazioni artatamente dirette
a conseguire l’aggiudicazione.
Ulteriori elementi di convincimento della
correttezza del principio possono essere
desunti anche dall’evoluzione dell’istituto.
È da notare che prima dell’entrata in vigore
della l. 109/1994 la cauzione provvisoria
serviva all’amministrazione a garanzia dell’adempimento
del solo aggiudicatario dell’obbligazione
relativa alla sottoscrizione del contratto.
Con l’articolo 10 della l. 109/1994 la previsione
relativa all’incameramento della cauzione
provvisoria è stata estesa anche ai partecipanti
diversi dall’aggiudicatario, assumendo così
una funzione di garanzia non della stipula
del contratto, ma della serietà e affidabilità
dell’offerta. La sanzione dell’incameramento
della cauzione provvisoria è quindi correlata
alla violazione dell’obbligo di diligenza
e di produzione documentale nelle trattative
precontrattuali, che grava su ciascun concorrente
sin dalla fase di partecipazione alla gara
e di presentazione dell’offerta. In sede
di gara, quindi, la sanzione dell’incameramento
della cauzione prevista dall’art. 10, comma
1, della l. 109/1994, è applicabile per
il dato formale dell’inadempimento rispetto
ai doveri di lealtà nelle trattative.
La disposizione in esame risulta preordinata
ad evitare la partecipazione alle gare per
l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici
di soggetti sforniti dei necessari requisiti,
con conseguente grave nocumento per la serietà
e la regolarità del sistema delle procedure
di selezione, e non v’è dubbio che l’efficacia
preventiva appena illustrata risulta garantita
esclusivamente dalla serietà e rigidità
delle conseguenze sanzionatorie connesse
alla violazione in questione.
La prescrizione della cauzione provvisoria
quale garanzia della stipulazione del contratto
copre la mancata sottoscrizione dello stesso
per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario
(e non), e configura un ipotesi di responsabilità
precontrattuale, svincolata dall’elemento
soggettivo (precisamente si è avuto un ampliamento
della capacità operativa della garanzia,
passando dalla “volontà” al “fatto” imputabile
al soggetto) e dunque collegata ad un qualunque
comportamento riferibile al soggetto aggiudicatario.
La riconosciuta funzione preventiva avrebbe
un carattere meno pregnante anche nel caso
in cui si ammettesse l’esclusione della
sanzione in questione nelle ipotesi (obiettivamente
meno gravi) in cui la prova sia stata offerta,
in buona fede, con modalità difformi da
quelle prescritte.
Nel caso di specie, peraltro, va messo in
evidenza che, trattandosi di licitazione
bandita ai sensi della legge provinciale
n. 26/93, l'incameramento della cauzione
provvisoria, come conseguenza di una verifica
negativa in ordine al possesso dei requisiti
di partecipazione, trova il suo specifico
referente normativo non soltanto nella legge
provinciale quanto nelle norme stabilite
per la procedura stessa.
Il presupposto di ordine sostanziale per
la procedura sanzionatoria dell’escussione
della cauzione provvisoria si fonda non
soltanto nel carattere automatico e non
derogabile del meccanismo stesso, quanto
sul fatto che il soggetto partecipante alla
gara non è stato in condizione di asseverare
in via documentale le affermazioni contenute
nella sua dichiarazione autocertificata
in sede di offerta.
Il carattere immediatamente precettivo e
vincolante dell’univoca formulazione letterale
sia della disposizione in esame sia, nel
caso di specie, del bando di gara impone,
infatti, all’Amministrazione di procedere
all’accertamento dell’allegazione della
prova relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione ed alla sua adeguatezza
e, in caso di esito negativo di tale verifica,
di provvedere, in via automatica e conseguente,
all’esclusione del concorrente, all’escussione
della cauzione provvisoria ed alla segnalazione
del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici.
Il potere di controllo delle dichiarazioni
da parte delle amministrazioni discende
dall’art. 71 del D.P.R. 445/00, che appunto
consente i controlli delle amministrazioni
procedenti in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti
di partecipazione alle gare.
Il fatto che la società non sia stata in
grado di confermare quanto dichiarato in
sede di offerta questo è l'unico profilo
fattuale che la stazione appaltante deve
verificare. Il particolare rigore del meccanismo
si spiega proprio in ragione del fatto che
esso serve a garantire credibilità ed affidabilità
alla fase articolata sulle dichiarazioni
auto certificate Esso deve essere interpretato
in modo coerente con la sua funzione che
è esattamente quella di eliminare nella
massima misura possibile spazi discrezionali
di interpretazione che inevitabilmente indebolirebbero
l'affidabilità delle autocertificazioni.
Il rigore dunque è funzione di una procedura
che intende valorizzare nella maggiore misura
possibile l'affidamento delle stazioni appaltanti
sulla veridicità delle dichiarazioni dei
partecipanti, e per questa via garantire
il massimo di partecipazione alla gara.
Il provvedimento sanzionatorio dell’escussione
della cauzione sarebbe sproporzionato solo
laddove si fondasse su un’omissione meramente
formale e non pregiudizievole della par
condicio tra i partecipanti.
Infatti tale provvedimento non si applica
in tutte le ipotesi di esclusione dalla
gara pubblica per mancanza dei requisiti
di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa dichiarati nella fase di ammissione,
ma solo nelle più gravi fattispecie di palese
difformità, o di falsità, o di mancata comprovazione
di quanto a suo tempo dichiarato: pertanto,
nel caso in esame, non essendo stata fornita
la prova dei requisiti previamente dichiarati,
è diventato doveroso da parte dell'amministrazione
l'esercizio della facoltà di escutere la
cauzione. Il meccanismo in questione si
applica sulla base della sola verifica di
elementi del tutto oggettivi e fattuali,
che prescindono, ed anzi devono prescindere,
da valutazioni di ordine diverso.
La ratio della disposizione è, come abbiamo
detto, quella di conferire serietà al procedimento
di gara, disincentivando e sanzionando la
presentazione di dichiarazioni mendaci (o
comunque non rispondenti allo stato di fatto)
in ordine all'effettivo possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle gare
d'appalto, consentendone all'Amministrazione
il riscontro.
A ciò si deve aggiungere che il principio
di proporzionalità nell'applicazione delle
sanzioni, che costituisce principio fondamentale
dell'ordinamento giuridico sia interno sia
comunitario, non consente di considerare
allo stesso modo, e pertanto di applicare
la medesima sanzione a fatti aventi disvalore
obiettivamente diverso, quali il non possedere
i requisiti dichiarati in sede di offerta
per la partecipazione alla gara, il documentare
con ritardo requisiti effettivamente esistenti,
o il documentare i medesimi in modo ritenuto
insufficiente dall'Amministrazione.
Alla stregua di tali considerazioni l’applicazione
della sanzione in parola è stata disposta
legittimamente configurando l’ipotesi di
false dichiarazioni, e l’escussione della
cauzione ha avuto lo scopo di liquidare
in via forfetaria il danno subito dalla
stazione appaltante per la tempestiva omessa
stipulazione del contratto per fatto imputabile
all’aggiudicatario provvisorio.
La funzione risarcitoria dell’escussione
della cauzione in presenza del danno patrimoniale
conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione
da parte dell’amministrazione può essere
assimilata alla caparra penitenziale che
garantisce l’adempimento nei contratti tra
privati, essendo entrambe un “mezzo di autotutela”
che viene esercitato a garanzia del risarcimento
del danno. |
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