| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 febbraio 2006 n.
388
Pres. Varrone, est. Montedoro
SITA s.p.a. (Avv.ti C. Colapinto e G.E. Iacobelli) c. Regione
Campania (Avv. V. Baroni), Provincia di Avellino (Avv. F.A.
Di Martino), Provincia di Salerno (Avv. A. Casella) |
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1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici
– Concessione – Approvazione dello schema contrattuale tipo
– Sindacato – Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste
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2. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici
– Concessione – Contributi di esercizio - Determinazione
- Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste
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3. Contratti della p.a. – Servizi pubblici
– Trasporti pubblici locali - Convenzione di concessione
–- Clausola di revisione prezzi – Obbligatorietà – Non sussiste
– Principio della normale invariabilità del canone – Vigente
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4. Arbitrato – Servizi pubblici locali -
Convenzione di concessione –- Clausola compromissoria –
Criteri di nomina degli arbitri – Attribuzione del potere
di nomina sia al Comune che alla Regione – Vessatorietà
– Non sussiste
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1. La controversia relativa alla legittimità
della deliberazione di atti prodromici allo svolgimento
di una attività contrattuale della p.a., quali l’approvazione
di uno schema di contratto tipo, attiene al modo in cui
l’amministrazione ha esercitato il suo potere autoritativo
e rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del G.A.
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2. Il diritto patrimoniale ai contributi
di esercizio, spettante alle imprese che gestiscono i servizi
di trasporto pubblico locale, non nasce direttamente dalla
legge, ma da una manifestazione di volontà della regione
espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali;
pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino
la insufficiente espansione del proprio diritto in conseguenza
della illegittima determinazione del contributo, ha consistenza
di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo.(1)
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3. Il principio dell’obbligatorietà della
clausola di revisione prezzi, previsto espressamente per
i contratti ad esecuzione continuativa e periodica, non
si applica alle concessioni di pubblici servizi, in ordine
alle quali vige l’opposto principio della normale invariabilità
del canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga.
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4. E’ legittima e non vessatoria la clausola
della convenzione di concessione di pubblico servizio che,
disciplinando la composizione del collegio arbitrale preposto
alla risoluzione delle relative controversie, attribuisca
il potere di nomina degli arbitri all’impresa e all’ente
concedente, affidando all’assessore regionale la nomina
dell’arbitro con funzione di presidente del collegio.(2)
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(1)
Cfr. Corte di Cassazione, sez. un., 26/04/2000, n. 288,
secondo cui in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni,
previsti da leggi regionali a favore delle imprese concessionarie
di servizi pubblici di trasporto, l’amministrazione regionale
diviene titolare di un debito correlato ad un credito in
capo all’impresa concessionaria (azionabile soltanto davanti
al G.O.), solo a partire dal momento in cui emana la delibera
che determina l’entità del contributo spettante alla impresa
medesima.
(2) Si veda, al riguardo, Corte cost, 13/02/1995 n. 33,
che ha dichiarato incostituzionale l’art. 61 l.reg. Puglia
n. 27/85, in quanto non consente che uno dei cinque componenti
del collegio arbitrale sia nominato dall’ente locale territoriale,
diverso dalla regione, parte nella controversia devoluta
alla cognizione degli arbitri (da cui consegue che la presenza
di più rappresentanti nominati da enti diversi non vizia
di irragionevolezza la clausola compromissoria). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.388/2006
Reg.Dec.
N. 4000 Reg.Ric.
ANNO 2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dalla
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SITA SPA, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Colapinto
e Gianni Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliata in
Roma, via Panama n. 74, presso lo studio del secondo;
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contro
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REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente
della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Vincenzo Baroni con domicilio eletto in Roma via Poli n.
29, presso il suo studio;
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PROVINCIA DI AVELLINO in persona del
Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentato
e difeso dagli Avv.ti Ferdinando Antonio Di Martino con
domicilio eletto in Roma via Gallia n. 86, presso lo studio
dell’Avv. Gianluigi Cassandra;
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PROVINCIA DI SALERNO in persona del
Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Angelo Casella con domicilio eletto in
Roma viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avv.
Gerardo Romano Cesareo;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania sede di Napoli Sez. III n. 2873 dell’11 marzo 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere
Giancarlo Montedoro. Uditi gli Avv.ti Iacobelli, Colosimo
per delega dell’Avv. Baroni e Fiorentino per delega dell’Avv.
Casella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso di primo grado l’azienda appellante,
titolare di concessione di autotrasporto viaggiatori alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del
28 marzo 2002, che ne prevedeva, all’art. 46, la proroga
previa stipula di un contratto ponte, chiedeva l’annullamento
della delibera della Giunta regionale Campana, n. 4833 del
25 ottobre 2002, pubblicata sul BURC del 25 novembre 2002,
di approvazione dello schema di contratto tipo da sottoscrivere
fra le amministrazioni concedenti e le imprese esercenti
servizio pubblico locale, nonché del regolamento disciplinante
le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti
dei fondi in favore delle Province e dei Comuni, altresì
l’annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto e
conseguente ivi compresa la successiva delibera n. 5656
del 22 novembre 2002.
L’azienda chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla
corresponsione del giusto prezzo per l’espletamento del
servizio previo annullamento della norma contrattuale difforme
e per la declaratoria di nullità e di annullamento delle
clausole del contratto ponte contrario a norme imperative
ed a disposizioni di legge e di quelle con le quali erano
stati imposti all’azienda, già titolare di un rapporto concessorio
con la Regione Campania, ulteriori obblighi rispetto a quelli
in vigore in virtù della preesistente concessione.
Al riguardo la ditta interessata deduce la mancanza di contrattazione,
non essendosi tenuto conto delle osservazioni provenienti
dalle associazioni di categoria, l’erroneità del corrispettivo
(art. 15 dello schema di contratto), determinato senza alcun
adeguamento ai maggiori costi, l’esclusione di ogni meccanismo
revisionale in violazione dell’art. 44 comma 4 della legge
23 dicembre 1994 n. 724, la vessatorietà di alcune clausole,
quali la risoluzione solo per fatti imputabili all’azienda
(art. 22), la nomina del terzo arbitro demandata alla stessa
Regione (art. 25), la previsione di 60 giorni per il pagamento
del corrispettivo (art. 15 in violazione del d.lvo 9 ottobre
2002 n. 231 che prevede un dies ad quem di 30 giorni) nonché
gli obblighi operativi ulteriori con facoltà della Regione
di modifica delle condizioni del servizio senza preventivo
assenso del contraente privato (art. 5); in ultimo lamenta
l’omessa specificazione dell’oggetto della cessione in caso
di subentro di nuova impresa (art. 18) e l’omessa fissazione
dei criteri per il trasferimento dei fondi mediante l’emanazione
del regolamento di cui all’art. 45 della legge regionale.
La Regione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito
al ricorso, eccependone in via preliminare l’inammissibilità
per carenza di interesse, attesa l’esistenza di una clausola
compromissoria, nonché l’inammissibilità di ogni pretesa
ad un maggior prezzo per il servizio di trasporto, essendo
la relativa quantificazione riservata all’attività discrezionale
della pubblica amministrazione.
Il Tar adito ha rigettato il ricorso per inammissibilità
ed infondatezza non avendo l’impugnativa, pur in presenza
di una volontà contrattuale, dedotto e dimostrato i tipici
vizi del consenso o l’esistenza di ipotesi di rescissione
del contratto.
Nel merito il Tar, sinteticamente, ha rilevato che le premesse
alla delibera impugnata attestavano la partecipazione delle
associazioni di categoria alla elaborazione del testo contrattuale;
che la fissazione del corrispettivo rientrava nell’autonomia
contrattuale, in mancanza di parametri di diversa determinazione
del prezzo; che l’operatività della clausola revisionale
era stata esclusa per la natura transitoria del rapporto
e la sua breve durata; che le pretese clausole vessatorie
erano state approvate ai sensi dell’art 1341 del cod. civ.;
che l’oggetto dell’art. 18 era chiaramente identificabile
attraverso il riferimento alla funzionalità dei beni rispetto
allo svolgimento dei servizi, che il regolamento di cui
si lamentava la mancanza era proprio quello approvato con
la delibera impugnata.
Appella l’originaria ricorrente.
Resiste la Regione Campania.
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DIRITTO
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L’appello è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la controversia in esame
attiene alla materia dei trasporti, materia che la nuova
formulazione dell’art. 33 del d.l.vo n. 80/1998, come riscritto
dalla sentenza della Corte Cost. n. 204/2004, non ha espunto
dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
poiché in tale settore vi è sempre e comunque esercizio
del potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione,
e, quindi, una posizione della pubblica amministrazione
quale autorità.
In particolare il provvedimento impugnato in primo grado
dispone l’approvazione del regolamento di cui all’art. 45
della legge regionale n. 3/2002, concernente il trasferimento
dei fondi alle Province ed ai Comuni capoluoghi di Provincia
per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale
e dello schema di contratto tipo da sottoscrivere tra le
amministrazioni concedenti e le imprese esercenti il servizio
pubblico locale.
Non v’è dubbio che la controversia attiene al modo in cui
l’amministrazione ha esercitato il suo potere autoritativo
(relativo alla deliberazione di atti prodromici allo svolgimento
di un’attività contrattuale della p.a. quali l’approvazione
di uno schema di contratto tipo) sicché non può dubitarsi
della pertinenza della controversia ad un campo di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, anche alla luce del
decisum Corte Cost. n. 204 /2004.
Sembrerebbe esulare dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo solo la domanda di accertamento del giusto
prezzo della concessione, poiché, nella specie, tale domanda
potrebbe essere riguardata come una domanda di accertamento
di un diritto, che introduce una mera controversia patrimoniale
concernente “indennità, canoni o altri corrispettivi” mentre
spetta senza alcun dubbio alla giurisdizione del giudice
amministrativo la domanda di annullamento, pure proposta
nel ricorso di primo grado, diretta alla valutazione della
legittimità delle determinazioni amministrative relative
all’equilibrio finanziario generale delle aziende concessionarie
e, quindi, di una lite fra pubblica amministrazione e gestore
incidente sull’erogazione del servizio stesso, anche relativamente
all’importo del corrispettivo (nonché la domanda relativa
alla declaratoria di nullità e/o annullamento delle clausole
del contratto di servizio ponte contrarie a norme imperative
ed a disposizioni di legge che attiene alle modalità di
svolgimento del servizio dato in concessione).
Va in proposito condiviso l’orientamento del giudice amministrativo
a tenore del quale il diritto patrimoniale ai contributi
di esercizio spettanti alle imprese che gestiscono i servizi
di trasporto pubblico locale non nasce direttamente dalla
legge, ma da una manifestazione di volontà della regione
espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali;
pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino
la insufficiente espansione del proprio diritto, in conseguenza
dell’illegittima determinazione del contributo, ha consistenza
di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo (T.a.r. Puglia,
sez. I, 26-06-1995, n. 664) ora divenuta, nel settore del
servizio pubblico dei trasporti, un campo di giurisdizione
esclusiva.
La Corte di Cassazione ha confermato indirettamente tale
principio quando ha statuito che in materia assegnazione
di contributi e di sovvenzioni, previsti da leggi regionali
a favore delle imprese concessionarie di servizi pubblici
di trasporto, l’amministrazione regionale diviene titolare
di un debito correlato ad un credito in capo alla impresa
concessionaria, solo a partire dal momento in cui emana
la delibera che determina l’entità del contributo spettante
alla impresa medesima; tale credito dell’impresa è azionabile
soltanto davanti al giudice ordinario (Cass., sez. un.,
26-04-2000, n. 288).
Nella specie, non trattandosi di esigere un contributo deliberato
e non corrisposto, ma di accertare l’ammontare del giusto
prezzo dovuto, non sussiste (già in astratto) alcun diritto
soggettivo dell’azienda appellante.
Ritiene il Collegio tuttavia che l’ azione d’accertamento
del diritto al contributo di un certo ammontare spetti (astrattamente)
alla giurisdizione del giudice amministrativo - perché non
avente ad oggetto non un tariffa relativa al rapporto non
fra gestore ed utente ma un corrispettivo relativo al rapporto
fra amministrazione e gestore – mentre va negato che la
legge configuri il diritto del gestore ad un corrispettivo
di un certo ammontare (nel ricorso ritenuto pari ai costi
aziendali ammissibili), imponendo solo il rispetto di parametri
di proporzionalità e di equilibrio finanziario delle gestioni,
sicché l’azione risulta per questo verso infondata (ove
diretta a richiedere l’accertamento di un preciso importo
del corrispettivo dovuto).
Va quindi, di seguito, accertata la manifesta infondatezza
dell’azione di accertamento, delibata l’azione di annullamento
della delibera regionale impugnata, unitamente all’azione
diretta ad invalidare il contratto ponte, perché relativa
a valutare la conformità alla legge del contratto di servizio
sottoscritto fra amministrazione ed aziende.
In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di carenza
di interesse, avanzata dalla Regione Campania, in relazione
alla mancata specifica impugnazione della statuizione della
sentenza di primo grado recante pronuncia di inammissibilità
del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso di appello deve essere interpretato nel suo complesso,
ed allora è evidente che, con esso, per il suo tenore, specie
con riguardo alle premesse logiche dell’impugnazione proposta
innanzi al Consiglio di Stato, l’appellante ha chiarito
di volere contestare le scelte della Regione Campania quale
amministrazione autoritativa, con ciò contestando implicitamente
la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile
il ricorso di primo grado sul presupposto che esso avesse
introdotto una mera impugnativa del contratto, senza deduzione
di alcun vizio - civilistico - conducente all’invalidità
o alla rescissione del medesimo.
L’appello con ciò evidenzia sostanzialmente che, senza concludere
nel senso dell’inammissibilità del ricorso, il giudice di
primo grado avrebbe dovuto, in sostanza, esaminare i motivi
di ricorso nel merito, essendo tali motivi relativi alla
normale deduzione di invalidità dell’atto amministrativo.
Per la Sezione (C. Stato, sez. VI, 27-05-1991, n. 317) la
determinabilità dell’oggetto del rapporto processuale deve
essere individuata in concreto, secondo il principio generale
di affidamento che sorregge l’interpretazione degli atti
negoziali, sicché non è dato arrestarsi a formule, ma occorre
valutare l’atto nel suo complesso ed intendere l’oggetto
dell’impugnazione secondo il senso in cui può essere normalmente
inteso dal destinatario per il suo tenore.
La valorizzazione del potere del giudice di interpretare
sostanzialisticamente il ricorso è stata operata in materia
elettorale (ed in punto di inammissibilità per genericità)
anche ad es. da C. Stato, sez. V, 27-12-1988, n. 86 per
cui il principio dell’inammissibilità del ricorso per genericità
dei motivi di gravame non deve essere inteso in senso assoluto,
essendo rimessa al giudice la valutazione degli elementi
del giudizio, dell’oggetto dell’impugnativa nonché delle
modalità di prospettazione delle censure; (pertanto, attesa
la particolare natura del giudizio elettorale circoscritta
giustificatamente da elementi di cautela e segretezza, non
è ravvisabile la genericità dei motivi di un ricorso ove
in luogo di una articolata esposizione, non consentita dalla
peculiarità del giudizio, siano comunque rappresentate le
ragioni a fronte delle quali si ritengono viziate le operazioni
elettorali).
Ne consegue l’ammissibilità dell’appello.
Con il primo motivo l’azienda appellante, dopo avere analizzato
la normativa di settore, asserisce che il giudice di primo
grado avrebbe ignorato la normativa comunitaria violata
dalla Regione Campania ed in particolare avrebbe omesso
di prevedere un progressivo incremento del rapporto fra
ricavi e costi operativi che si pretenderebbe pari almeno
allo 0,35.
Il motivo in parte è nuovo, non rinvenendosi in primo grado
alcuna specifica censura relativa al mancato rispetto di
un rapporto di valore 0,35 fra ricavi e costi operativi
mentre, ove assume che il giudice avrebbe dovuto tenere
conto di quanto previsto dagli articoli 30 comma 8 e 46
della legge n. 422 /1997, è generico, risolvendosi semplicemente
nella precisazione dei presupposti giuridici da considerare
nella disamina delle doglianze proposte con il ricorso avverso
la delibera di approvazione del contratto ponte.
Con il secondo motivo d’appello si lamenta la mancata contrattazione
tra le parti delle clausole contenute nel contratto tipo,
in violazione degli artt. 30 e 46 della legge regionale
prima citati.
Va, in proposito richiamata la premessa della delibera che
precisa che sullo schema di contratto tipo sono state acquisite
le osservazioni dei rappresentanti delle aziende di trasporto
(ANAV – ASTRA – FITTELL) e che nel corso di apposite riunioni
istruttorie sono state concordate modifiche ed integrazioni.
La trascrizione completa della proposta contrattuale avanzata
dalle aziende del settore non ha pregio poiché la Regione
era ovviamente titolare di un potere discrezionale di approvazione
del contratto tipo, da esercitare tenendo conto dei vincoli
di spesa imposti dalla legislazione di settore e dei vincoli
di bilancio.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo d’appello si rileva che l’amministrazione
è tenuta ad assicurare al concessionario l’equilibrio economico
finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
Si invoca l’art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151 che
prevede che l’ammontare dei contributi, entro i limiti dello
stanziamento di cui all’art. 5, da erogare alle imprese
o esercizi di trasporto sia determinato sulla base di parametri
obiettivi per coprire la differenza fra costi e ricavi e
si evidenzia che tale contributo è quantificato un misura
pari alla differenza fra costo standardizzato (moltiplicato
per i chilometri di percorrenza) e ricavi presunti del traffico.
Si deduce inoltre l’erroneità del corrispettivo determinato
dalla Regione Campania , basato su valori fermi al 31 dicembre
1999, senza alcun adeguamento ai maggiori costi conseguenti
al naturale rincaro dei fattori della produzione primo fra
tutti il costo del lavoro.
Si richiama l’art. 19 della legge 19 novembre 1997 n. 422
e l’art. 30 della legge regionale campana n. 3 del 2002,
per evidenziare l’illegittimità della mancata previsione
di un meccanismo di revisione prezzi.
Si lamenta la violazione delle regole di correttezza e buona
fede da parte della Regione, pur nella ipotesi (ritenuta
assurda dall’appellante) che il potere della Regione di
determinazione del corrispettivo fosse da ritenersi discrezionale.
Va rilevato che la relazione di servizio depositata nel
giudizio di primo grado evidenzia che la finalità della
riforma di cui alla legge regionale n. 3 del 2002 non è
“quella di cristallizzare le situazioni pregresse e aumentare
i costi a carico dei bilanci pubblici con sistema di progressiva
rivalutazione di trasferimenti ma è quella di recuperare
maggiori gradi di efficienza”.
Rispetto a questa finalità la relazione evidenzia che i
“margini di recupero per la Regione Campania sono enormi
in quanto , come risulta da tutte le statistiche ufficiali,
i contributi ed i corrispettivi chilometrici sono ai livelli
più alti in Italia”.
Nonostante ciò – conclude la relazione di servizio – la
Regione Campania ha ritenuto di adottare una linea rispettosa
delle esigenze prospettate rinunciando ad operare tagli
(come molte regioni hanno fatto) ai trasferimenti degli
anni precedenti garantendo alle aziende gli stessi introiti
ed un efficientamento almeno limitato al tasso di inflazione
programmata.
Ritiene quindi il Collegio, anche in relazione alla natura
transitoria del contratto ponte, ed all’intento complessivo
di contenimento dei costi perseguito dalla riforma che non
vi sia alcuna illegittimità nell’operato della Regione,
tanto che le aziende hanno sottoscritto i contratti pur
potendo non accedere alla proroga valutandola non conveniente.
Va evidenziato che il contratto ponte in una logica di recupero
di efficienza e parziale compensazione degli imprenditori,
prevede l’incremento del rapporto fra ricavi del traffico
e costi operativi, con la specifica clausola di cui all’art.
13 che pone il limite dell’inflazione programmata; mentre
la revisione dei corrispettivi non è imposta obbligatoriamente
dall’art. 30 comma 8 della legge regionale n. 3/2002, richiamato
dall’art. 46 della stessa legge, ma costituisce un contenuto
eventuale del contratto, che ben poteva essere omesso stante
la natura transitoria ed eccezionale della proroga di cui
all’art. 46 della legge regionale citata.
Nessuna violazione della buona fede può quindi ravvisarsi
nella predisposizione di un contratto, liberamente accettato
poi dalle imprese, recante un corrispettivo in linea con
quello dei pregressi esercizi.
Con il quarto motivo d’appello si censura l’illegittimità
dell’operato della Regione per avere approvato un contratto
ponte privo di clausola revisionale, imposta invece dall’art.
6 della legge n. 537/1993 come sostituito dall’art. 44 della
legge n. 724 del 1994, anche qui con pericolo di compromissione
dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e si lamenta
l’errore provocato dall’amministrazione sul punto della
spettanza del compenso revisionale, in dipendenza della
perentorietà dell’invito alla stipula.
Il Collegio rileva che il principio dell’obbligatorietà
della clausola di revisione prezzi è previsto, testualmente,
per i contratti ad esecuzione continuativa e periodica e
non per le concessioni come quelle in esame (art. 6 della
legge n. 537/1993).
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha rilevato
con T.a.r. Campania, sez. II, 29-06-2001, n. 3040, che l’affidamento
del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi
urbani in regime di concessione determina l’inapplicabilità
del meccanismo revisionale, previsto unicamente per i contratti
di appalto e non anche per quelli accessivi ad una concessione
di pubblico servizio, per i quali vige l’opposto principio
della normale invariabilità del canone concessorio, salva
esplicita clausola di deroga (il tribunale esclude che nel
caso di specie possa trovare applicazione il principio dell’inserzione
automatica di clausole ex art. 1339 c.c., posto che la disciplina
in materia di revisione dei prezzi di cui all’art. 6, 4º
comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art.
44 l. 23 dicembre 1994 n. 724, non possiede quelle caratteristiche
di completezza precettiva necessarie per l’integrazione
legale del contratto).
Ma in ogni caso va rilevato che si tratta di una speciale
proroga di un rapporto in essere che, per la sua breve durata
(un anno), non è compatibile con la previsione della revisione
prezzi,peraltro prevista in sostanza, dall’art. 3 comma
4 del contratto,che, per il caso di proroga del rapporto
oltre il termine del 30 dicembre 2003, consente la rinegoziazione
del corrispettivo .
Nessun errore poi può configurarsi per la mera perentorietà
dell’invito alla stipula da parte della Regione, stante
la mancanza di concrete allegazioni in ordine al dolo dell’amministrazione
, ossia in ordine a raggiri od artifici posti in essere
da suoi rappresentanti e di incidenza dell’errore sulla
volontà contrattuale.
Con il quinto motivo di appello si lamenta la mancata ponderazione
del contratto da parte del contraente privato e la vessatorietà
(e quindi la nullità) delle clausole di cui all’art. 22
e 25, ai sensi dell’art. 1469 bis del cod. civ.
Rileva il Collegio che la clausola di cui all’art. 22 risulta
sottoscritta in modo specifico ai sensi dell’art. 1341 cod.
civ. mentre la clausola di cui all’art. 25 prevede che un
rappresentante sia nominato dall’impresa, uno dall’ente
affidante (diverso dalla Regione) ed un altro, in funzione
di Presidente, dall’Assessore Regionale, per cui non vi
è alcuna illegittimità dell’atto impugnato che eventualmente
collegabile solo ad una manifesta concreta vessatorietà
della composizione del collegio; vessatorietà che non emerge
icu oculi, in quanto non è consentita la nomina di due componenti
da parte della Regione ma è prevista la nomina di due componenti
da parte di enti diversi (uno dei quali la Regione, non
interessato direttamente dalla gestione del rapporto).
Si ricorda che Corte cost., 13-02-1995, n. 33 ha ritenuto
incostituzionale l’art. 61 l.reg. Puglia 16 maggio 1985
n. 27, in quanto non consente che uno dei cinque componenti
del collegio arbitrale, previsto dalla norma, sia nominato
dall’ente locale territoriale, diverso dalla regione, parte
nella controversia devoluta alla cognizione degli arbitri
(da cui consegue che la presenza di più rappresentanti nominati
da enti diversi non vizia di irragionevolezza la clausola
compromissoria).
Va considerato altresì che la clausola introduce un arbitrato
libero o irrituale che non riveste carattere vessatorio
(Cass. n. 2157/1965 e T. Torino, 23-01-1986 secondo cui
la previsione dell’arbitrato configura una clausola vessatoria
da approvarsi specificatamente per iscritto, ai sensi degli
art. 1341, 2º comma, e 1342 c.c., soltanto nell’ipotesi
in cui l’arbitrato sia rituale e determini quindi un’eccezione
al principio della competenza del giudice ordinario a conoscere
delle controversie in materia di diritti soggettivi insorgente
tra privati.).
Si deve ricordare Cass., sez. III, 21-12-1995, n. 13023
che ha statuito nel senso che l’eccezione con la quale si
deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato
irrituale, non comporta deroga alla competenza dell’autorità
giudiziaria - come si verifica invece nel caso di clausola
compromissoria per arbitrato rituale - ma attiene alla sola
proponibilità della domanda, onde essa non è vincolata ai
limiti propri dell’eccezione di incompetenza e può essere
fatta valere in ogni momento del giudizio secondo le regole
proprie dell’eccezione sostanziale, senza che l’eventuale
ritardo nella sua formulazione possa di per sé integrare
una rinunzia tacita, salva tuttavia l’ipotesi di atti incompatibili
con la volontà di avvalersi del compromesso, quali la deduzione
per la prima volta in sede di legittimità della clausola
arbitrale, senza mai aver manifestato in alcun modo nelle
precedenti fasi del giudizio la volontà di avvalersi del
compromesso, non facendo neppure cenno della sua esistenza.
Sul fatto poi che , nel silenzio delle parti, ed in mancanza
di indici in equivoci circa la ritualità dell’arbitrato
debba ritenersi l’arbitrato irrituale è sufficiente richiamare
Cass., sez. I, 08-08-2001, n. 10935 secondo cui al fine
di accertare se una determinata clausola compromissoria
configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi
riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole
di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l’arbitrato rituale
quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare
agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice
e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba
ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione
di determinate controversie in via negoziale, mediante un
negozio d’accertamento, ovvero strumenti conciliativi o
transattivi; nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva
volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità
dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo
una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura
eccezionale; tale accertamento comporta la necessità della
diretta conoscenza, da parte della suprema corte, della
convenzione compromissoria (attraverso l’esame diretto degli
atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando
l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le
volte in cui la relativa indagine incida su problemi di
carattere processuale, come quello dell’ammissibilità dell’impugnazione
del lodo per nullità del medesimo.
Con il sesto motivo si deduce la violazione del d.l.vo 9
ottobre 2002 n. 231 attuativo della nota direttiva 200/35
CE contenente norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
Ma, in disparte la questione relativa alla qualificazione
della concessione di servizi di trasporto come “transazione
commerciale” ai sensi della normativa di recepimento della
direttiva, va rilevato che il termine di pagamento a sessanta
giorni della presentazione della fattura è stato accettato
contrattualmente, sicché non v’è luogo all’applicazione
dell’art. 4 della normativa che prevede il termine di trenta
giorni in caso di mancanza di pattuizione contrattuale sul
termine di pagamento.
Il termine di sessanta giorni è poi da ritenersi congruo
rispetto alla comune prassi commerciale e non risulta quindi
gravemente iniquo ai danni del creditore (art. 7 normativa
citata).
Con il settimo motivo d’appello si censura la sentenza impugnata
per non avere accolto il motivo di ricorso relativo alla
previsione di obblighi ulteriori in un contratto ponte che,
per sua natura, avrebbe dovuto limitarsi ad allungare il
termine di un regime preesistente.
Ci si riferisce in particolare all’art. 5 del contratto
ponte che faculta il contraente pubblico a modificare le
condizioni del servizio senza preventivo assenso della parte
privata con una franchigia in termini di rimborso dei costi
aziendali in favore dell’Ente.
Anche in questo caso va rilevato che si tratta di pattuizioni
regolarmente accettate, mentre la legge regionale n. 3/2002,
nel consentire la proroga dei rapporti in essere subordinandola
alla approvazione di un contratto tipo con tutta evidenza
permette anche l’introduzione di clausole aventi carattere
di novità.
Con l’ottavo motivo di appello si censura l’erroneità della
sentenza che non avrebbe accolto l’eccezione di nullità
formulata in relazione all’art. 18 del contratto ponte (disciplina
del subentro) per indeterminatezza dell’oggetto.
L’art. 18 indica l’oggetto del subentro (personale, beni
acquistati, altri beni strumentali), sicché è evidente che
il trasferimento riguarderà beni funzionali allo svolgimento
dei servizi disciplinati dal contratto.
L’oggetto del subentro è, quindi, chiaramente identificabile
come anche i criteri di valutazione (al prezzo di mercato
dei beni funzionali).
Con il nono motivo si censurano gli atti impugnati per avere
determinato il corrispettivo senza tener conto per intero
del valore dei cespiti ammortizzabili, ma considerando gli
stessi al netto dei contributi in conto capitale erogati
dalla Regione.
La censura non merita accoglimento poiché è del tutto ragionevole
che la Regione Campania abbia considerato il valore dei
cespiti “depurato” dai contributi dalla stessa Regione concessi
in conto capitale per evitare una duplicazione di benefici.
Inoltre, come rilevato dalla relazione del dirigente di
settore, il corrispettivo è stato determinato tenendo conto
degli standards storici determinati per ogni singola azienda
in maniera onnicomprensiva per cui è difficile enucleare
dall’importo del corrispettivo – sinteticamente determinato
- la metodica utilizzata per la sua determinazione in punto
di valore dei cespiti ammortizzabili.
In ultimo le censure sub 9 A e B lamentano l’incompetenza
della Regione Campania ad approvare il contratto tipo e
la mancata approvazione del regolamento che ha stabilito
i criteri per il trasferimento dei fondi .
Anche tale censura è priva di pregio.
Non sussiste l’incompetenza della Regione stante la facoltà
della medesima di continuare ad esercitare funzioni e compiti
delegati nei primi tre anni di vigenza della legge n. 3/2002
(art. 44) né sussiste un impedimento creato all’esercizio
delle competenze degli enti locali, avendo la Regione, con
lo stesso atto approvativo del contratto ponte, approvato
il regolamento per il trasferimento dei fondi a province
e comuni.
Il decimo motivo d’appello è infondato, in esso lamentandosi
la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in
primo grado, superflui per tutto quanto già esposto.
Ne deriva il rigetto dell’appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..03/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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