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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 febbraio 2006 n. 388
Pres. Varrone, est. Montedoro
SITA s.p.a. (Avv.ti C. Colapinto e G.E. Iacobelli) c. Regione Campania (Avv. V. Baroni), Provincia di Avellino (Avv. F.A. Di Martino), Provincia di Salerno (Avv. A. Casella)


1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Concessione – Approvazione dello schema contrattuale tipo – Sindacato – Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste

 

2. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Concessione – Contributi di esercizio - Determinazione - Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste

 

3. Contratti della p.a. – Servizi pubblici – Trasporti pubblici locali - Convenzione di concessione –- Clausola di revisione prezzi – Obbligatorietà – Non sussiste – Principio della normale invariabilità del canone – Vigente

 

4. Arbitrato – Servizi pubblici locali - Convenzione di concessione –- Clausola compromissoria – Criteri di nomina degli arbitri – Attribuzione del potere di nomina sia al Comune che alla Regione – Vessatorietà – Non sussiste

1. La controversia relativa alla legittimità della deliberazione di atti prodromici allo svolgimento di una attività contrattuale della p.a., quali l’approvazione di uno schema di contratto tipo, attiene al modo in cui l’amministrazione ha esercitato il suo potere autoritativo e rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva del G.A.

 

2. Il diritto patrimoniale ai contributi di esercizio, spettante alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale, non nasce direttamente dalla legge, ma da una manifestazione di volontà della regione espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali; pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino la insufficiente espansione del proprio diritto in conseguenza della illegittima determinazione del contributo, ha consistenza di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.(1)

 

3. Il principio dell’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi, previsto espressamente per i contratti ad esecuzione continuativa e periodica, non si applica alle concessioni di pubblici servizi, in ordine alle quali vige l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga.

 

4. E’ legittima e non vessatoria la clausola della convenzione di concessione di pubblico servizio che, disciplinando la composizione del collegio arbitrale preposto alla risoluzione delle relative controversie, attribuisca il potere di nomina degli arbitri all’impresa e all’ente concedente, affidando all’assessore regionale la nomina dell’arbitro con funzione di presidente del collegio.(2)

 

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(1) Cfr. Corte di Cassazione, sez. un., 26/04/2000, n. 288, secondo cui in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni, previsti da leggi regionali a favore delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, l’amministrazione regionale diviene titolare di un debito correlato ad un credito in capo all’impresa concessionaria (azionabile soltanto davanti al G.O.), solo a partire dal momento in cui emana la delibera che determina l’entità del contributo spettante alla impresa medesima.
(2) Si veda, al riguardo, Corte cost, 13/02/1995 n. 33, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 61 l.reg. Puglia n. 27/85, in quanto non consente che uno dei cinque componenti del collegio arbitrale sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla regione, parte nella controversia devoluta alla cognizione degli arbitri (da cui consegue che la presenza di più rappresentanti nominati da enti diversi non vizia di irragionevolezza la clausola compromissoria).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.388/2006
Reg.Dec.
N. 4000 Reg.Ric.
ANNO 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dalla

 

SITA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Colapinto e Gianni Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 74, presso lo studio del secondo;

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Baroni con domicilio eletto in Roma via Poli n. 29, presso il suo studio;

 

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando Antonio Di Martino con domicilio eletto in Roma via Gallia n. 86, presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Cassandra;

 

PROVINCIA DI SALERNO in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Casella con domicilio eletto in Roma viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avv. Gerardo Romano Cesareo;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede di Napoli Sez. III n. 2873 dell’11 marzo 2004;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi gli Avv.ti Iacobelli, Colosimo per delega dell’Avv. Baroni e Fiorentino per delega dell’Avv. Casella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso di primo grado l’azienda appellante, titolare di concessione di autotrasporto viaggiatori alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, che ne prevedeva, all’art. 46, la proroga previa stipula di un contratto ponte, chiedeva l’annullamento della delibera della Giunta regionale Campana, n. 4833 del 25 ottobre 2002, pubblicata sul BURC del 25 novembre 2002, di approvazione dello schema di contratto tipo da sottoscrivere fra le amministrazioni concedenti e le imprese esercenti servizio pubblico locale, nonché del regolamento disciplinante le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti dei fondi in favore delle Province e dei Comuni, altresì l’annullamento di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente ivi compresa la successiva delibera n. 5656 del 22 novembre 2002.
L’azienda chiedeva altresì l’accertamento del diritto alla corresponsione del giusto prezzo per l’espletamento del servizio previo annullamento della norma contrattuale difforme e per la declaratoria di nullità e di annullamento delle clausole del contratto ponte contrario a norme imperative ed a disposizioni di legge e di quelle con le quali erano stati imposti all’azienda, già titolare di un rapporto concessorio con la Regione Campania, ulteriori obblighi rispetto a quelli in vigore in virtù della preesistente concessione.
Al riguardo la ditta interessata deduce la mancanza di contrattazione, non essendosi tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle associazioni di categoria, l’erroneità del corrispettivo (art. 15 dello schema di contratto), determinato senza alcun adeguamento ai maggiori costi, l’esclusione di ogni meccanismo revisionale in violazione dell’art. 44 comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la vessatorietà di alcune clausole, quali la risoluzione solo per fatti imputabili all’azienda (art. 22), la nomina del terzo arbitro demandata alla stessa Regione (art. 25), la previsione di 60 giorni per il pagamento del corrispettivo (art. 15 in violazione del d.lvo 9 ottobre 2002 n. 231 che prevede un dies ad quem di 30 giorni) nonché gli obblighi operativi ulteriori con facoltà della Regione di modifica delle condizioni del servizio senza preventivo assenso del contraente privato (art. 5); in ultimo lamenta l’omessa specificazione dell’oggetto della cessione in caso di subentro di nuova impresa (art. 18) e l’omessa fissazione dei criteri per il trasferimento dei fondi mediante l’emanazione del regolamento di cui all’art. 45 della legge regionale.
La Regione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, attesa l’esistenza di una clausola compromissoria, nonché l’inammissibilità di ogni pretesa ad un maggior prezzo per il servizio di trasporto, essendo la relativa quantificazione riservata all’attività discrezionale della pubblica amministrazione.
Il Tar adito ha rigettato il ricorso per inammissibilità ed infondatezza non avendo l’impugnativa, pur in presenza di una volontà contrattuale, dedotto e dimostrato i tipici vizi del consenso o l’esistenza di ipotesi di rescissione del contratto.
Nel merito il Tar, sinteticamente, ha rilevato che le premesse alla delibera impugnata attestavano la partecipazione delle associazioni di categoria alla elaborazione del testo contrattuale; che la fissazione del corrispettivo rientrava nell’autonomia contrattuale, in mancanza di parametri di diversa determinazione del prezzo; che l’operatività della clausola revisionale era stata esclusa per la natura transitoria del rapporto e la sua breve durata; che le pretese clausole vessatorie erano state approvate ai sensi dell’art 1341 del cod. civ.; che l’oggetto dell’art. 18 era chiaramente identificabile attraverso il riferimento alla funzionalità dei beni rispetto allo svolgimento dei servizi, che il regolamento di cui si lamentava la mancanza era proprio quello approvato con la delibera impugnata.
Appella l’originaria ricorrente.
Resiste la Regione Campania.

 

DIRITTO

 

L’appello è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la controversia in esame attiene alla materia dei trasporti, materia che la nuova formulazione dell’art. 33 del d.l.vo n. 80/1998, come riscritto dalla sentenza della Corte Cost. n. 204/2004, non ha espunto dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché in tale settore vi è sempre e comunque esercizio del potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione, e, quindi, una posizione della pubblica amministrazione quale autorità.
In particolare il provvedimento impugnato in primo grado dispone l’approvazione del regolamento di cui all’art. 45 della legge regionale n. 3/2002, concernente il trasferimento dei fondi alle Province ed ai Comuni capoluoghi di Provincia per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e dello schema di contratto tipo da sottoscrivere tra le amministrazioni concedenti e le imprese esercenti il servizio pubblico locale.
Non v’è dubbio che la controversia attiene al modo in cui l’amministrazione ha esercitato il suo potere autoritativo (relativo alla deliberazione di atti prodromici allo svolgimento di un’attività contrattuale della p.a. quali l’approvazione di uno schema di contratto tipo) sicché non può dubitarsi della pertinenza della controversia ad un campo di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche alla luce del decisum Corte Cost. n. 204 /2004.
Sembrerebbe esulare dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo la domanda di accertamento del giusto prezzo della concessione, poiché, nella specie, tale domanda potrebbe essere riguardata come una domanda di accertamento di un diritto, che introduce una mera controversia patrimoniale concernente “indennità, canoni o altri corrispettivi” mentre spetta senza alcun dubbio alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di annullamento, pure proposta nel ricorso di primo grado, diretta alla valutazione della legittimità delle determinazioni amministrative relative all’equilibrio finanziario generale delle aziende concessionarie e, quindi, di una lite fra pubblica amministrazione e gestore incidente sull’erogazione del servizio stesso, anche relativamente all’importo del corrispettivo (nonché la domanda relativa alla declaratoria di nullità e/o annullamento delle clausole del contratto di servizio ponte contrarie a norme imperative ed a disposizioni di legge che attiene alle modalità di svolgimento del servizio dato in concessione).
Va in proposito condiviso l’orientamento del giudice amministrativo a tenore del quale il diritto patrimoniale ai contributi di esercizio spettanti alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale non nasce direttamente dalla legge, ma da una manifestazione di volontà della regione espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali; pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino la insufficiente espansione del proprio diritto, in conseguenza dell’illegittima determinazione del contributo, ha consistenza di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.a.r. Puglia, sez. I, 26-06-1995, n. 664) ora divenuta, nel settore del servizio pubblico dei trasporti, un campo di giurisdizione esclusiva.
La Corte di Cassazione ha confermato indirettamente tale principio quando ha statuito che in materia assegnazione di contributi e di sovvenzioni, previsti da leggi regionali a favore delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, l’amministrazione regionale diviene titolare di un debito correlato ad un credito in capo alla impresa concessionaria, solo a partire dal momento in cui emana la delibera che determina l’entità del contributo spettante alla impresa medesima; tale credito dell’impresa è azionabile soltanto davanti al giudice ordinario (Cass., sez. un., 26-04-2000, n. 288).
Nella specie, non trattandosi di esigere un contributo deliberato e non corrisposto, ma di accertare l’ammontare del giusto prezzo dovuto, non sussiste (già in astratto) alcun diritto soggettivo dell’azienda appellante.
Ritiene il Collegio tuttavia che l’ azione d’accertamento del diritto al contributo di un certo ammontare spetti (astrattamente) alla giurisdizione del giudice amministrativo - perché non avente ad oggetto non un tariffa relativa al rapporto non fra gestore ed utente ma un corrispettivo relativo al rapporto fra amministrazione e gestore – mentre va negato che la legge configuri il diritto del gestore ad un corrispettivo di un certo ammontare (nel ricorso ritenuto pari ai costi aziendali ammissibili), imponendo solo il rispetto di parametri di proporzionalità e di equilibrio finanziario delle gestioni, sicché l’azione risulta per questo verso infondata (ove diretta a richiedere l’accertamento di un preciso importo del corrispettivo dovuto).
Va quindi, di seguito, accertata la manifesta infondatezza dell’azione di accertamento, delibata l’azione di annullamento della delibera regionale impugnata, unitamente all’azione diretta ad invalidare il contratto ponte, perché relativa a valutare la conformità alla legge del contratto di servizio sottoscritto fra amministrazione ed aziende.
In primo luogo deve essere esaminata l’eccezione di carenza di interesse, avanzata dalla Regione Campania, in relazione alla mancata specifica impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado recante pronuncia di inammissibilità del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso di appello deve essere interpretato nel suo complesso, ed allora è evidente che, con esso, per il suo tenore, specie con riguardo alle premesse logiche dell’impugnazione proposta innanzi al Consiglio di Stato, l’appellante ha chiarito di volere contestare le scelte della Regione Campania quale amministrazione autoritativa, con ciò contestando implicitamente la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado sul presupposto che esso avesse introdotto una mera impugnativa del contratto, senza deduzione di alcun vizio - civilistico - conducente all’invalidità o alla rescissione del medesimo.
L’appello con ciò evidenzia sostanzialmente che, senza concludere nel senso dell’inammissibilità del ricorso, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, in sostanza, esaminare i motivi di ricorso nel merito, essendo tali motivi relativi alla normale deduzione di invalidità dell’atto amministrativo.
Per la Sezione (C. Stato, sez. VI, 27-05-1991, n. 317) la determinabilità dell’oggetto del rapporto processuale deve essere individuata in concreto, secondo il principio generale di affidamento che sorregge l’interpretazione degli atti negoziali, sicché non è dato arrestarsi a formule, ma occorre valutare l’atto nel suo complesso ed intendere l’oggetto dell’impugnazione secondo il senso in cui può essere normalmente inteso dal destinatario per il suo tenore.
La valorizzazione del potere del giudice di interpretare sostanzialisticamente il ricorso è stata operata in materia elettorale (ed in punto di inammissibilità per genericità) anche ad es. da C. Stato, sez. V, 27-12-1988, n. 86 per cui il principio dell’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di gravame non deve essere inteso in senso assoluto, essendo rimessa al giudice la valutazione degli elementi del giudizio, dell’oggetto dell’impugnativa nonché delle modalità di prospettazione delle censure; (pertanto, attesa la particolare natura del giudizio elettorale circoscritta giustificatamente da elementi di cautela e segretezza, non è ravvisabile la genericità dei motivi di un ricorso ove in luogo di una articolata esposizione, non consentita dalla peculiarità del giudizio, siano comunque rappresentate le ragioni a fronte delle quali si ritengono viziate le operazioni elettorali).
Ne consegue l’ammissibilità dell’appello.
Con il primo motivo l’azienda appellante, dopo avere analizzato la normativa di settore, asserisce che il giudice di primo grado avrebbe ignorato la normativa comunitaria violata dalla Regione Campania ed in particolare avrebbe omesso di prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi e costi operativi che si pretenderebbe pari almeno allo 0,35.
Il motivo in parte è nuovo, non rinvenendosi in primo grado alcuna specifica censura relativa al mancato rispetto di un rapporto di valore 0,35 fra ricavi e costi operativi mentre, ove assume che il giudice avrebbe dovuto tenere conto di quanto previsto dagli articoli 30 comma 8 e 46 della legge n. 422 /1997, è generico, risolvendosi semplicemente nella precisazione dei presupposti giuridici da considerare nella disamina delle doglianze proposte con il ricorso avverso la delibera di approvazione del contratto ponte.
Con il secondo motivo d’appello si lamenta la mancata contrattazione tra le parti delle clausole contenute nel contratto tipo, in violazione degli artt. 30 e 46 della legge regionale prima citati.
Va, in proposito richiamata la premessa della delibera che precisa che sullo schema di contratto tipo sono state acquisite le osservazioni dei rappresentanti delle aziende di trasporto (ANAV – ASTRA – FITTELL) e che nel corso di apposite riunioni istruttorie sono state concordate modifiche ed integrazioni.
La trascrizione completa della proposta contrattuale avanzata dalle aziende del settore non ha pregio poiché la Regione era ovviamente titolare di un potere discrezionale di approvazione del contratto tipo, da esercitare tenendo conto dei vincoli di spesa imposti dalla legislazione di settore e dei vincoli di bilancio.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo d’appello si rileva che l’amministrazione è tenuta ad assicurare al concessionario l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
Si invoca l’art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151 che prevede che l’ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all’art. 5, da erogare alle imprese o esercizi di trasporto sia determinato sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza fra costi e ricavi e si evidenzia che tale contributo è quantificato un misura pari alla differenza fra costo standardizzato (moltiplicato per i chilometri di percorrenza) e ricavi presunti del traffico.
Si deduce inoltre l’erroneità del corrispettivo determinato dalla Regione Campania , basato su valori fermi al 31 dicembre 1999, senza alcun adeguamento ai maggiori costi conseguenti al naturale rincaro dei fattori della produzione primo fra tutti il costo del lavoro.
Si richiama l’art. 19 della legge 19 novembre 1997 n. 422 e l’art. 30 della legge regionale campana n. 3 del 2002, per evidenziare l’illegittimità della mancata previsione di un meccanismo di revisione prezzi.
Si lamenta la violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte della Regione, pur nella ipotesi (ritenuta assurda dall’appellante) che il potere della Regione di determinazione del corrispettivo fosse da ritenersi discrezionale.
Va rilevato che la relazione di servizio depositata nel giudizio di primo grado evidenzia che la finalità della riforma di cui alla legge regionale n. 3 del 2002 non è “quella di cristallizzare le situazioni pregresse e aumentare i costi a carico dei bilanci pubblici con sistema di progressiva rivalutazione di trasferimenti ma è quella di recuperare maggiori gradi di efficienza”.
Rispetto a questa finalità la relazione evidenzia che i “margini di recupero per la Regione Campania sono enormi in quanto , come risulta da tutte le statistiche ufficiali, i contributi ed i corrispettivi chilometrici sono ai livelli più alti in Italia”.
Nonostante ciò – conclude la relazione di servizio – la Regione Campania ha ritenuto di adottare una linea rispettosa delle esigenze prospettate rinunciando ad operare tagli (come molte regioni hanno fatto) ai trasferimenti degli anni precedenti garantendo alle aziende gli stessi introiti ed un efficientamento almeno limitato al tasso di inflazione programmata.
Ritiene quindi il Collegio, anche in relazione alla natura transitoria del contratto ponte, ed all’intento complessivo di contenimento dei costi perseguito dalla riforma che non vi sia alcuna illegittimità nell’operato della Regione, tanto che le aziende hanno sottoscritto i contratti pur potendo non accedere alla proroga valutandola non conveniente.
Va evidenziato che il contratto ponte in una logica di recupero di efficienza e parziale compensazione degli imprenditori, prevede l’incremento del rapporto fra ricavi del traffico e costi operativi, con la specifica clausola di cui all’art. 13 che pone il limite dell’inflazione programmata; mentre la revisione dei corrispettivi non è imposta obbligatoriamente dall’art. 30 comma 8 della legge regionale n. 3/2002, richiamato dall’art. 46 della stessa legge, ma costituisce un contenuto eventuale del contratto, che ben poteva essere omesso stante la natura transitoria ed eccezionale della proroga di cui all’art. 46 della legge regionale citata.
Nessuna violazione della buona fede può quindi ravvisarsi nella predisposizione di un contratto, liberamente accettato poi dalle imprese, recante un corrispettivo in linea con quello dei pregressi esercizi.
Con il quarto motivo d’appello si censura l’illegittimità dell’operato della Regione per avere approvato un contratto ponte privo di clausola revisionale, imposta invece dall’art. 6 della legge n. 537/1993 come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994, anche qui con pericolo di compromissione dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e si lamenta l’errore provocato dall’amministrazione sul punto della spettanza del compenso revisionale, in dipendenza della perentorietà dell’invito alla stipula.
Il Collegio rileva che il principio dell’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi è previsto, testualmente, per i contratti ad esecuzione continuativa e periodica e non per le concessioni come quelle in esame (art. 6 della legge n. 537/1993).
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha rilevato con T.a.r. Campania, sez. II, 29-06-2001, n. 3040, che l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani in regime di concessione determina l’inapplicabilità del meccanismo revisionale, previsto unicamente per i contratti di appalto e non anche per quelli accessivi ad una concessione di pubblico servizio, per i quali vige l’opposto principio della normale invariabilità del canone concessorio, salva esplicita clausola di deroga (il tribunale esclude che nel caso di specie possa trovare applicazione il principio dell’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c., posto che la disciplina in materia di revisione dei prezzi di cui all’art. 6, 4º comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724, non possiede quelle caratteristiche di completezza precettiva necessarie per l’integrazione legale del contratto).
Ma in ogni caso va rilevato che si tratta di una speciale proroga di un rapporto in essere che, per la sua breve durata (un anno), non è compatibile con la previsione della revisione prezzi,peraltro prevista in sostanza, dall’art. 3 comma 4 del contratto,che, per il caso di proroga del rapporto oltre il termine del 30 dicembre 2003, consente la rinegoziazione del corrispettivo .
Nessun errore poi può configurarsi per la mera perentorietà dell’invito alla stipula da parte della Regione, stante la mancanza di concrete allegazioni in ordine al dolo dell’amministrazione , ossia in ordine a raggiri od artifici posti in essere da suoi rappresentanti e di incidenza dell’errore sulla volontà contrattuale.
Con il quinto motivo di appello si lamenta la mancata ponderazione del contratto da parte del contraente privato e la vessatorietà (e quindi la nullità) delle clausole di cui all’art. 22 e 25, ai sensi dell’art. 1469 bis del cod. civ.
Rileva il Collegio che la clausola di cui all’art. 22 risulta sottoscritta in modo specifico ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. mentre la clausola di cui all’art. 25 prevede che un rappresentante sia nominato dall’impresa, uno dall’ente affidante (diverso dalla Regione) ed un altro, in funzione di Presidente, dall’Assessore Regionale, per cui non vi è alcuna illegittimità dell’atto impugnato che eventualmente collegabile solo ad una manifesta concreta vessatorietà della composizione del collegio; vessatorietà che non emerge icu oculi, in quanto non è consentita la nomina di due componenti da parte della Regione ma è prevista la nomina di due componenti da parte di enti diversi (uno dei quali la Regione, non interessato direttamente dalla gestione del rapporto).
Si ricorda che Corte cost., 13-02-1995, n. 33 ha ritenuto incostituzionale l’art. 61 l.reg. Puglia 16 maggio 1985 n. 27, in quanto non consente che uno dei cinque componenti del collegio arbitrale, previsto dalla norma, sia nominato dall’ente locale territoriale, diverso dalla regione, parte nella controversia devoluta alla cognizione degli arbitri (da cui consegue che la presenza di più rappresentanti nominati da enti diversi non vizia di irragionevolezza la clausola compromissoria).
Va considerato altresì che la clausola introduce un arbitrato libero o irrituale che non riveste carattere vessatorio (Cass. n. 2157/1965 e T. Torino, 23-01-1986 secondo cui la previsione dell’arbitrato configura una clausola vessatoria da approvarsi specificatamente per iscritto, ai sensi degli art. 1341, 2º comma, e 1342 c.c., soltanto nell’ipotesi in cui l’arbitrato sia rituale e determini quindi un’eccezione al principio della competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie in materia di diritti soggettivi insorgente tra privati.).
Si deve ricordare Cass., sez. III, 21-12-1995, n. 13023 che ha statuito nel senso che l’eccezione con la quale si deduca l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non comporta deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria - come si verifica invece nel caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale - ma attiene alla sola proponibilità della domanda, onde essa non è vincolata ai limiti propri dell’eccezione di incompetenza e può essere fatta valere in ogni momento del giudizio secondo le regole proprie dell’eccezione sostanziale, senza che l’eventuale ritardo nella sua formulazione possa di per sé integrare una rinunzia tacita, salva tuttavia l’ipotesi di atti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso, quali la deduzione per la prima volta in sede di legittimità della clausola arbitrale, senza mai aver manifestato in alcun modo nelle precedenti fasi del giudizio la volontà di avvalersi del compromesso, non facendo neppure cenno della sua esistenza.
Sul fatto poi che , nel silenzio delle parti, ed in mancanza di indici in equivoci circa la ritualità dell’arbitrato debba ritenersi l’arbitrato irrituale è sufficiente richiamare Cass., sez. I, 08-08-2001, n. 10935 secondo cui al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l’arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d’accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi; nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale; tale accertamento comporta la necessità della diretta conoscenza, da parte della suprema corte, della convenzione compromissoria (attraverso l’esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida su problemi di carattere processuale, come quello dell’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per nullità del medesimo.
Con il sesto motivo si deduce la violazione del d.l.vo 9 ottobre 2002 n. 231 attuativo della nota direttiva 200/35 CE contenente norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Ma, in disparte la questione relativa alla qualificazione della concessione di servizi di trasporto come “transazione commerciale” ai sensi della normativa di recepimento della direttiva, va rilevato che il termine di pagamento a sessanta giorni della presentazione della fattura è stato accettato contrattualmente, sicché non v’è luogo all’applicazione dell’art. 4 della normativa che prevede il termine di trenta giorni in caso di mancanza di pattuizione contrattuale sul termine di pagamento.
Il termine di sessanta giorni è poi da ritenersi congruo rispetto alla comune prassi commerciale e non risulta quindi gravemente iniquo ai danni del creditore (art. 7 normativa citata).
Con il settimo motivo d’appello si censura la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di ricorso relativo alla previsione di obblighi ulteriori in un contratto ponte che, per sua natura, avrebbe dovuto limitarsi ad allungare il termine di un regime preesistente.
Ci si riferisce in particolare all’art. 5 del contratto ponte che faculta il contraente pubblico a modificare le condizioni del servizio senza preventivo assenso della parte privata con una franchigia in termini di rimborso dei costi aziendali in favore dell’Ente.
Anche in questo caso va rilevato che si tratta di pattuizioni regolarmente accettate, mentre la legge regionale n. 3/2002, nel consentire la proroga dei rapporti in essere subordinandola alla approvazione di un contratto tipo con tutta evidenza permette anche l’introduzione di clausole aventi carattere di novità.
Con l’ottavo motivo di appello si censura l’erroneità della sentenza che non avrebbe accolto l’eccezione di nullità formulata in relazione all’art. 18 del contratto ponte (disciplina del subentro) per indeterminatezza dell’oggetto.
L’art. 18 indica l’oggetto del subentro (personale, beni acquistati, altri beni strumentali), sicché è evidente che il trasferimento riguarderà beni funzionali allo svolgimento dei servizi disciplinati dal contratto.
L’oggetto del subentro è, quindi, chiaramente identificabile come anche i criteri di valutazione (al prezzo di mercato dei beni funzionali).
Con il nono motivo si censurano gli atti impugnati per avere determinato il corrispettivo senza tener conto per intero del valore dei cespiti ammortizzabili, ma considerando gli stessi al netto dei contributi in conto capitale erogati dalla Regione.
La censura non merita accoglimento poiché è del tutto ragionevole che la Regione Campania abbia considerato il valore dei cespiti “depurato” dai contributi dalla stessa Regione concessi in conto capitale per evitare una duplicazione di benefici.
Inoltre, come rilevato dalla relazione del dirigente di settore, il corrispettivo è stato determinato tenendo conto degli standards storici determinati per ogni singola azienda in maniera onnicomprensiva per cui è difficile enucleare dall’importo del corrispettivo – sinteticamente determinato - la metodica utilizzata per la sua determinazione in punto di valore dei cespiti ammortizzabili.
In ultimo le censure sub 9 A e B lamentano l’incompetenza della Regione Campania ad approvare il contratto tipo e la mancata approvazione del regolamento che ha stabilito i criteri per il trasferimento dei fondi .
Anche tale censura è priva di pregio.
Non sussiste l’incompetenza della Regione stante la facoltà della medesima di continuare ad esercitare funzioni e compiti delegati nei primi tre anni di vigenza della legge n. 3/2002 (art. 44) né sussiste un impedimento creato all’esercizio delle competenze degli enti locali, avendo la Regione, con lo stesso atto approvativo del contratto ponte, approvato il regolamento per il trasferimento dei fondi a province e comuni.
Il decimo motivo d’appello è infondato, in esso lamentandosi la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, superflui per tutto quanto già esposto.
Ne deriva il rigetto dell’appello.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..03/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)



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