REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 8946/2004, proposto dal
Sig. Francesco Maricchiolo, rappresentato e difeso
dall’Avv. Giuseppe Casentino, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cattaro, n. 28,
CONTRO
L’A.U.S.L. n. 3 “Imperiese”, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gabriele Pafundi e Luigi Cocchi ed elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, Viale Giulio Cesare, 14 sc. A,
int. 4,
nonchè
D.D.S.–S.C.A. – Distributori Automatici in persona
del legale rappresentante, non costituita;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione II, del 17.1.2004, n. 54;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2005, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Cosentino e Pafundi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. Francesco Maricchiolo, titolare della ditta individuale
New York, che ha gestito i bar interni dei presidi ospedalieri
di Imperia e di Costarainera, con rapporto più volte prorogato
dalla A.S.L. n. 1 “Imperiese” (e prima di questa dalla U.S.L.
11.1), ha ottenuto un ultimo rinnovo con scadenza 31.12.1999.
L’A.S.L., alla scadenza, ha indetto una trattativa privata
alla quale hanno partecipato più ditte, compresa la ditta
del Sig. Maricchiolo, e la gara è stata vinta dalla D.D.S.,
Distributori Automatici, S.p.A., alla quale con la deliberazione
del Direttore generale del 24.11.1999, n. 1022, è stata
affidata la gestione del servizio.
Il Sig. Maricchiolo ha impugnato la deliberazione di aggiudicazione
con il ricorso n. 437/2000.
Non avendo il Sig. Maricchiolo rilasciato i locali, la A.S.L.
n. 1 gli ha intimato di sgomberarli con comminatoria dell’esecuzione
forzata.
L’interessato ha impugnato anche questo provvedimento con
il presente ricorso (n. 545/2000).
Si è costituita in questo giudizio l’amministrazione intimata
opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione
II, con la sentenza del 17.1.2004, n. 54, ha respinto il
ricorso n. 545.
Il Sig. Francesco Maricchiolo appella tale sentenza deducendone
la erroneità e domandandone la riforma.
L’A.S.L. n.1 si è costituita in appello chiedendo la conferma
della sentenza appellata.
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Sig. Francesco Maricchiolo, titolare della ditta individuale
New York, appella la sentenza del 17.1.2004, n. 54, con
la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto
il suo ricorso diretto a contestare l’ordine di sgombero
dei locali adibiti a bar, siti all’interno dei Presidi Ospedalieri
di Imperia e Costarainera, adottato nei suoi confronti dal
Direttore generale della A.S.L. n. 1 “Imperiese” con provvedimento
del 28.1.2000, n. 3723.
L’appellante aveva avuto in gestione i predetti locali con
successivi atti di proroga, di cui l’ultimo portava la scadenza
del 31.12.1999. Alla scadenza, l’amministrazione aveva assegnato
la gestione dei predetti locali a trattativa privata, a
seguito di gara alla quale aveva partecipato anche il Sig.
Maricchiolo, alla D.D.S. – Distributori Automatici, S.p.A.
Il T.A.R. ha ritenuto la infondatezza del ricorso, con il
quale il Sig. Maricchiolo ha dedotto la violazione dell’art.
27 della legge 27.7.1978, n. 392, sul rilievo che i locali
in questione, in quanto siti all’interno di strutture sanitarie
pubbliche, rientrerebbero nell’ambito dei beni del patrimonio
indisponibile dell’Azienda sanitaria.
Il rapporto in base al quale la gestione dei predetti locali
è stata tenuta dal Sig. Maricchiolo, pertanto, sarebbe qualificabile
come rapporto concessorio e non di locazione privatistica,
con la conseguente inapplicabilità della norma invocata
dall’interessato che concerne la proroga legale dei beni
privati dati in locazione.
La Sezione non condivide tale impostazione.
Non è sufficiente, invero, la localizzazione dei locali
di cui trattasi all’interno di presidi ospedalieri ad attribuire
agli stessi la qualificazione di beni del patrimonio indisponibile
dell’Azienda sanitaria che ne è proprietaria.
Perchè un bene possa ritenersi appartenente al patrimonio
indisponibile occorre che lo stesso abbia tale formale qualificazione,
che concretizza la sua utilizzazione strumentale per un
pubblico servizio, e sia anche effettivamente adibito a
tale uso.
Nella specie tali requisiti non ricorrono.
Ciò stante, peraltro, occorre rilevare che l’impugnativa
proposta dal Sig. Maricchiolo erroneamente è stata rivolta
al T.A.R., trattandosi di ordine di sgombero di un bene
che l’interessato pretende di poter continuare a detenere
in base ad una normativa diretta a disciplinare i rapporti
di locazione.
La Sezione, pertanto, esulando la controversia dalla giurisdizione
del giudice amministrativo, deve annullare la sentenza appellata
senza rinvio.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti
motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione,
pronunciando sull’appello in epigrafe, annulla senza rinvio
la sentenza appellata per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministra¬tiva.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2005,
con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere est.
Marzio Branca - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 febbraio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)