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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 febbraio 2006 n. 698
Pres. Elefante, est. Marchitiello
Maricchiolo (Avv. G. Casentino) c. A.U.S.L. n. 3 “Imperiese” (Avv.ti G. Pafundi e L. Cocchi), D.D.S.–S.C.A. – Distributori Automatici (n.c.)


1. Beni pubblici – Patrimonio indisponibile – Qualificazione - Immobili adibiti a bar all’interno di presidi ospedalieri – appartenenza al patrimonio indisponibile – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Insussistenza di un rapporto concessorio tra ente proprietario del bene e titolare dell’esercizio

 

2. Giurisdizione e competenza – Ordine di sgombero – Controversia – Preteso diritto alla prosecuzione del rapporto in applicazione della normativa sulle locazioni – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Non sussiste

1. Non è sufficiente la localizzazione di locali (nel caso di specie adibiti a bar) all’interno di presidi ospedalieri per attribuire agli stessi la qualificazione di beni del patrimonio indisponibile dell’Azienda sanitaria che ne è proprietaria. Infatti, perchè un bene possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile, occorre che lo stesso abbia tale formale qualificazione, che si concretizza nella sua utilizzazione strumentale per un pubblico servizio, e sia anche effettivamente adibito a tale uso. Ne consegue che, in tali casi, il rapporto tra Amministrazione proprietaria ed affidatario dei locali non può qualificarsi come rapporto concessorio.

 

2. La controversia concernente l’impugnativa di un ordine di sgombero di un bene, nella quale l’interessato afferma la propria pretesa alla detenzione dello stesso in base alla normativa sui rapporti di locazione, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione




ha pronunciato la seguente


decisione




sul ricorso in appello n. 8946/2004, proposto dal

Sig. Francesco Maricchiolo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Casentino, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cattaro, n. 28,


CONTRO




L’A.U.S.L. n. 3 “Imperiese”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Pafundi e Luigi Cocchi ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Viale Giulio Cesare, 14 sc. A, int. 4,


nonchè



D.D.S.–S.C.A. – Distributori Automatici in persona del legale rappresentante, non costituita;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, del 17.1.2004, n. 54;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2005, il Consigliere Claudio Marchitiello;
Uditi gli avvocati Cosentino e Pafundi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO




Il Sig. Francesco Maricchiolo, titolare della ditta individuale New York, che ha gestito i bar interni dei presidi ospedalieri di Imperia e di Costarainera, con rapporto più volte prorogato dalla A.S.L. n. 1 “Imperiese” (e prima di questa dalla U.S.L. 11.1), ha ottenuto un ultimo rinnovo con scadenza 31.12.1999.
L’A.S.L., alla scadenza, ha indetto una trattativa privata alla quale hanno partecipato più ditte, compresa la ditta del Sig. Maricchiolo, e la gara è stata vinta dalla D.D.S., Distributori Automatici, S.p.A., alla quale con la deliberazione del Direttore generale del 24.11.1999, n. 1022, è stata affidata la gestione del servizio.
Il Sig. Maricchiolo ha impugnato la deliberazione di aggiudicazione con il ricorso n. 437/2000.
Non avendo il Sig. Maricchiolo rilasciato i locali, la A.S.L. n. 1 gli ha intimato di sgomberarli con comminatoria dell’esecuzione forzata.
L’interessato ha impugnato anche questo provvedimento con il presente ricorso (n. 545/2000).
Si è costituita in questo giudizio l’amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione II, con la sentenza del 17.1.2004, n. 54, ha respinto il ricorso n. 545.
Il Sig. Francesco Maricchiolo appella tale sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
L’A.S.L. n.1 si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.


DIRITTO




Il Sig. Francesco Maricchiolo, titolare della ditta individuale New York, appella la sentenza del 17.1.2004, n. 54, con la quale la II Sezione del T.A.R. della Liguria ha respinto il suo ricorso diretto a contestare l’ordine di sgombero dei locali adibiti a bar, siti all’interno dei Presidi Ospedalieri di Imperia e Costarainera, adottato nei suoi confronti dal Direttore generale della A.S.L. n. 1 “Imperiese” con provvedimento del 28.1.2000, n. 3723.
L’appellante aveva avuto in gestione i predetti locali con successivi atti di proroga, di cui l’ultimo portava la scadenza del 31.12.1999. Alla scadenza, l’amministrazione aveva assegnato la gestione dei predetti locali a trattativa privata, a seguito di gara alla quale aveva partecipato anche il Sig. Maricchiolo, alla D.D.S. – Distributori Automatici, S.p.A.
Il T.A.R. ha ritenuto la infondatezza del ricorso, con il quale il Sig. Maricchiolo ha dedotto la violazione dell’art. 27 della legge 27.7.1978, n. 392, sul rilievo che i locali in questione, in quanto siti all’interno di strutture sanitarie pubbliche, rientrerebbero nell’ambito dei beni del patrimonio indisponibile dell’Azienda sanitaria.
Il rapporto in base al quale la gestione dei predetti locali è stata tenuta dal Sig. Maricchiolo, pertanto, sarebbe qualificabile come rapporto concessorio e non di locazione privatistica, con la conseguente inapplicabilità della norma invocata dall’interessato che concerne la proroga legale dei beni privati dati in locazione.
La Sezione non condivide tale impostazione.
Non è sufficiente, invero, la localizzazione dei locali di cui trattasi all’interno di presidi ospedalieri ad attribuire agli stessi la qualificazione di beni del patrimonio indisponibile dell’Azienda sanitaria che ne è proprietaria.
Perchè un bene possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile occorre che lo stesso abbia tale formale qualificazione, che concretizza la sua utilizzazione strumentale per un pubblico servizio, e sia anche effettivamente adibito a tale uso.
Nella specie tali requisiti non ricorrono.
Ciò stante, peraltro, occorre rilevare che l’impugnativa proposta dal Sig. Maricchiolo erroneamente è stata rivolta al T.A.R., trattandosi di ordine di sgombero di un bene che l’interessato pretende di poter continuare a detenere in base ad una normativa diretta a disciplinare i rapporti di locazione.
La Sezione, pertanto, esulando la controversia dalla giurisdizione del giudice amministrativo, deve annullare la sentenza appellata senza rinvio.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sull’appello in epigrafe, annulla senza rinvio la sentenza appellata per difetto di giurisdizione.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra¬tiva.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2005, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere est.
Marzio Branca - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 febbraio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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