REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
Ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello riuniti n. 5575 e 5799/2005, proposti
da
1) Società Gestione Capannelle spa, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti G. Valeri e M. Sanino elettivamente domiciliata
in Roma, presso lo studio del primo Via Passubio 2;
2) il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dal prof. Avv. Luisa Torchia e dall’avv.
Giorgio Lesti ed elettivamente domiciliato presso la sede
dell’Avvocatura Comunale in Via del Tempio di Giove n. 21;
CONTRO
la spa Società Ippodromi & Città, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. Paolo Saitta ed Angelo Pettinari ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Carlo
Poma n. 2;
per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, sez. II, 20 giugno 2005,
n. 5158;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005 il Consigliere
Aldo Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Valeri, Sanino, Saitta, Torchia
e Lesti, come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto degli appelli proposti dalla Società Gestione Capannelle
spa e dal Comune di Roma è la sentenza 20 giugno 2005, n.
5158, con la quale il Tar del TAR del Lazio, sez. II, in
parte accoglie e in parte dichiara inammissibile il ricorso
proposto dalla spa Società Ippodromi & Città, per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 261 dell’8 ottobre
2004, di approvazione della graduatoria definitiva e di
aggiudicazione della concessione dell’Ippodromo delle Capannelle
alla controinteressata, del verbale della Commissione per
la verifica dell’ammissibilità dei soggetti partecipanti
all’avviso di gara pubblica del 5 marzo 2004, dei verbali
e relativi allegati dei lavori della Commissione esaminatrice
delle sedute del 30/6/2004, dell’8/7/2004, del 19/7/2004,
del 21/7/2004, del 2/8/2004, del 7/9/2004, del 22/9/2004,
del 24/9/2004, e di tutti gli atti e/o provvedimenti connessi
a quelli impugnati; nonché per la condanna dell'amministrazione
al risarcimento dei danni.
Il primo giudice motiva la propria decisione con la considerazione
che, alla data stabilita per la scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione (25 febbraio
2004), la controinteressata aveva in essere con il Comune
di Roma un contenzioso devoluto ad un collegio arbitrale,
e, pertanto, giusta, la prescrizione di cui all’art. 7 del
bando del bando. Comunque, la stessa non avrebbe potuto
presentare l’offerta, in quanto allo scadere del termine
per la presentazione delle offerte ( 2 aprile 2004) il lodo
che definiva il contenzioso, pubblicato in data 2 aprile
2004, non era ancora passato in giudicato. Da qui la fondatezza
del primo e terzo motivo di gravame nonché, per illegittimità
derivata, della censura dedotta in sede di motivi aggiunti
contro il disciplinare di concessione.
La Società Gestione Capannelle contesta le motivazioni contenute
nella sentenza, sostenendo:
1. Violazione, sotto il profilo della tardività dell'impugnazione,
dell'articolo 21 della legge n. 103 del 1971. Conseguente
inammissibilità del primo motivo di ricorso del primo motivo
aggiunto.
2. Violazione dell'articolo 360 del codice di procedura
civile. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa
applicazione di articolo 5, lett. C) e 7, lett. I.1 del
bando. Violazione del principi che sovrintendono alle gare
pubbliche. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione.
Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza
appellata.
Il Comune di Roma contesta, a sua volta, la sentenza appellata
sostenendo:
1. Error in iudicando nella parte in cui il Tar del Lazio
ha respinto l'eccezione di inammissibilità del primo motivo
di ricorso originariamente proposto.
2. Error in iudicando nella parte in cui il Tar del Lazio
ha accolto il primo motivo del ricorso originariamente proposto.
3. Error in iudicando nella parte in cui il Tar del Lazio
ha un ritenuto che, alla data di presentazione dell’offerta,
il contenzioso tra la società Capannelle ed il Comune di
Roma fosse ancora esistente.
4. Error in iudicando nella parte in cui il Tar del Lazio
ha ritenuto di accogliere il ricorso originariamente proposto
per difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione
della società Capannelle.
5. Error in iudicando nella parte in cui il Tar del Lazio
ha dichiarato l’illegittimità del disciplinare di concessione.
Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza
appellata.
E’costituita in giudizio la Società Ippodromi & Città,
che, oltre a controbattere le tesi avversarie, propone appello
incidentale, con il quale non ripropone i motivi di ricorso
dichiarati infondati dal primo giudice ed il capo di domanda
con il quale aveva chiesto che fosse dichiarando il proprio
diritto all’aggiudicazione della concessione anche in presenza
di una sola offerta valida. Conclude per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
1. I ricorsi di cui all’epigrafe, proposti dalla Società
Gestione Capannelle e dal Comune di Roma, per la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, sez. II, 20 giugno 2005,
n. 5158, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 del c.p.c..
2.0 Gli appelli sono fondati.
La sentenza di primo grado ha annullato gli atti del procedimento
per la concessione dell’Ippodromo delle Capannelle, concluso
con la determinazione dirigenziale n. 261 dell’8 ottobre
2004 di approvazione della graduatoria definitiva e di aggiudicazione
all’appellante, avendo ritenuto fondata la censura prospettata
dall’altra concorrente - Società Ippodromi & Città -,
secondo la quale l’aggiudicataria non avrebbe dovuto essere
invitata a partecipare, in quanto alla data stabilita per
la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione (25 febbraio 2004) questa aveva con il
Comune di Roma una lite pendente, costituita da un contenzioso
sugli aspetti patrimoniali della precedente gestione devoluto
ad un collegio arbitrale. E comunque non avrebbe potuto
presentare l’offerta, in quanto allo scadere del termine
per la presentazione delle offerte ( 2 aprile 2004) il lodo
che definiva il contenzioso, pubblicato in data 2 aprile
2004, non era ancora passato in giudicato.
2.1 L’assunto, come denunciato con un profilo di censura
comune ad entrambi gli appelli, non può essere condiviso.
In primo luogo, occorre fare chiarezza sulla data di riferimento
per il possesso del requisito di cui si discute, cioè occorre
stabilire se, alla stregua delle norme di partecipazione
alla gara, l’assenza di contenzioso con il Comune di Roma
vada riferita al termine per la presentazione della domanda
di partecipazione (25 febbraio 2004) ovvero a quello per
la presentazione delle offerte ( 2 aprile 2004). Ciò per
l’assorbente considerazione che, mentre nel primo caso è
pacifico che pendesse una lite tra le parti, nel secondo
caso il thema decidendum si trasferisce sul quesito se,
una volta definito il giudizio arbitrale, in pendenza del
termine per l’impugnazione del lodo davanti alla corte d’appello
( art. 828 c.p.c.) debba ritenersi preclusa all’impresa
la partecipazione alla gara.
2.2 Ora, se è vero che l’art. 7 del bando, ha richiesto
alle imprese interessate di presentare insieme alla domanda
di partecipazione alla gara la dichiarazione di non avere
contenzioso con l’amministrazione comunale, è altrettanto
vero che, tra i requisiti di partecipazione, l’amministrazione
aveva chiaramente indicato “ l’assenza di contenziosi in
atto con l’Amministrazione comunale alla data di scadenza
della presentazione dell’offerta” ( art. 5, lett. C).
Che l’Amministrazione abbia inteso far riferimento a quest’ultima
data, ai fini della valutazione circa il possesso del requisito,
emerge con chiarezza sia da considerazioni di ordine sistematico,
che da considerazioni di ordine storico legate alla vicenda
specifica.
Quanto al primo aspetto, la preclusione della partecipazione
alle gare per le pubbliche forniture nei confronti delle
imprese che abbiano un contenzioso in atto con l'amministrazione
procedente si spiega, infatti, non con riferimento alla
presunta inaffidabilità del soggetto ad eseguire correttamente
la prestazione richiesta, esclusione che di fatto si tradurrebbe
in una inaccettabile limitazione del diritto di difesa per
le imprese che abbiano o comunque intendono avere rapporti
contrattuali con le amministrazioni pubbliche, ma nell'esigenza
di evitare che vi siano confusioni tra i due rapporti contrattuali
e che le vicende concernenti il contenzioso possono riflettersi
negativamente sulla nuova prestazione che viene richiesta
all'impresa. Ne consegue che il momento in cui acquista
rilevanza giuridica il conflitto in essere è quella della
presentazione dell'offerta, poiché questa è l'ultima manifestazione
di volontà dei concorrenti prima che l'amministrazione effettui
definitivamente la scelta del contraente.
Quanto al secondo aspetto, vi è ampio riscontro documentale
circa la volontà del Comune di Roma di definire il contenzioso
con la società Capannelle senza precludere la sua partecipazione
alla futura gara per la concessione degli impianti (atto
di transazione di cui alla nota 2 giugno 2000 e delibera
del consiglio comunale n. 132 del 27 luglio 2000, deferimento
delle questioni patrimoniali residue ad un collegio arbitrale).
Per cui, la cronologia degli eventi spiega il perché la
clausola concernente il possesso del requisito sia stata
formulata in maniera tale da indicare quale data di riferimento
il termine ultimo costituito dalla data di scadenza per
la presentazione dell'offerta. Comunque, questa è stata
di scelta dell'amministrazione e la relativa clausola non
ha formato oggetto di impugnazione.
2.3 Si può quindi passare all’esame del quesito se, una
volta definito il giudizio arbitrale, la pendenza del termine
per l’impugnazione del lodo davanti alla corte d’appello
(art. 828 c.p.c.) debba ritenersi preclusiva della partecipazione
dell’impresa alla gara.
A tal proposito, il collegio ritiene che, ai fini qui considerati,
la nozione di contenzioso pendente debba essere intesa in
senso sostanziale, cioè come lite non ancora composta tra
le parti con gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento
giuridico. Nel caso di specie, mediante il lodo deliberato
dagli arbitri ai quali le parti avevano attribuito il potere
di definire la controversia. Ora, la tesi del primo giudice,
che ha ritenuto fondata la relativa censura prospettata
dalla Società Ippodromi & Città, è che la mera possibilità
di impugnativa del lodo arbitrale impedisca il passaggio
in giudicato del medesimo e, quindi, non consenta di ritenere
chiusa la controversia. La tesi non può essere condivisa,
in quanto confonde due procedure, che, seppur accomunate
dal medesimo fine di risolvere una lite fra privati, hanno
ciascuno la propria autonomia e vanno tenute distinte. La
prima, l'arbitrato, trova la sua origine in un negozio giuridico
di diritto privato con il quale le parti attribuiscono ad
arbitri privati il potere di decidere la controversia e
si chiude con la deliberazione da parte degli arbitri, cui
seguono adempimenti di carattere formale che hanno il solo
scopo di attribuire ad un atto privato l'esecutorietà propria
delle sentenze. La seconda, l'impugnazione davanti agli
organi giurisdizionali dello Stato (articoli 827 e seguenti
del codice di procedura civile), è meramente eventuale e
consente all'autorità giudiziaria ordinaria di entrare nel
merito della controversia solo nel caso in cui sia stata
accertata la nullità del lodo arbitrale (articolo 830 e
il codice di procedura civile).
Ne consegue che l'assenza di un contenzioso pendente, quale
presupposto per la partecipazione ad una gara indetta dalla
pubblica amministrazione, non può essere negata nell'ipotesi
in cui vi sia già stato il deposito del lodo arbitrale che
definisca la controversia, ma siano ancora pendenti i termini
per le impugnazioni di cui all'articolo 827 e seguenti del
codice di procedura civile.
L’appello principale pertanto va accolto.
3. L'appello incidentale proposto dalla Società Ippodromi
& Città è, invece, infondato.
La Società ripropone in questa sede le altre censure, che
il giudice di primo grado aveva disatteso. In particolare
sostiene: 1. che la società controinteressata avrebbe dovuto
in ogni caso essere esclusa dalla gara per essersi resa
responsabile, nella precedente gestione della concessione,
di grave inadempimento che aveva dato luogo al contenzioso
con il Comune di Roma; 2. che la commissione esaminatrice,
nell'elaborare i subcriteri di valutazione, ha escluso precedenti
esperienze maturate nelle corse al trotto; 3. che il primo
giudice ha omesso di pronunciarsi sul capo di domanda con
il quale si chiedeva che la ricorrente fosse dichiarata
aggiudicataria della concessione oggetto di gara.
I motivi appaiono infondati.
Quanto al primo, basta ricordare, come d'altronde ha fatto
anche primo giudice, che il collegio arbitrale ha escluso
l'inadempimento della società nella precedente rapporto
di concessione con il Comune di Roma, per cui la censura
viene svuotata del suo contenuto in fatto.
Quanto al secondo, il senso del requisito è che l'esperienza
richiesta ai concorrenti vada correlata con le caratteristiche
proprie del oggetto della gara. E nel caso di specie, non
v'è dubbio che la tipologia dell'impianto in questione,
escludendo la possibilità nelle corse al trotto, rende ininfluente
una precedente esperienza in questo specifico settore.
Quanto al terzo, dato l'esito del ricorso il capo di domanda
non può che essere respinto.
4. Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta,
previa riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie gli appelli
principali e respinge l’appello incidentale.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre
2005, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17 febbraio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)