| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 20 febbraio 2006 n.
695
Pres. Iannotta – Est. Marchitiello
G.D. s.r.l. (Avv. Loiodice) / Comune di Putignano (Avv.
Amato) |
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1. Processo amministrativo – legittimazione
attiva – Comune – impugnazione di un provvedimento provinciale
di autorizzazione al trattamento e stoccaggio di rifiuti
– sussiste
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2. Ambiente – rifiuti – attività di trattamento
e stoccaggio di cartoni – equiparazione all’attività di
trattamento di rifiuti pericolosi – insussistenza
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1. Un Comune è legittimato ad impugnare il
provvedimento della Provincia di autorizzazione di una società
all’esercizio di un centro di stoccaggio provvisorio di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in quanto
ente preposto al governo del territorio di pertinenza e
soggetto esponenziale della relativa comunità, nonché titolare,
come tale, dell’interesse qualificato ad un corretto insediamento
di impianti potenzialmente pericolosi.
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2. Gli imballaggi sono presi in considerazione
dalla disciplina contenuta nel Titolo II, artt. 34 e ss.
del D.Lgs n. 22 del 1997 essenzialmente per ridurre l’impatto
ambientale degli stessi e dei relativi rifiuti, nonché per
evitare la loro dispersione nell’ambiente; pertanto, atteso
che la produzione dei cartoni per l’imballaggio genera rifiuti,
al pari delle altre attività produttive, l’attività di trattamento
e stoccaggio di tali rifiuti non è equiparabile all’attività
di trattamento e deposito dei rifiuti “pericolosi”, anche
in considerazione della circostanza che lo “stoccaggio”
è qualificabile come “attività di gestione” dei rifiuti,
che comprende tutte le attività concernenti i rifiuti stessi,
dalla raccolta allo smaltimento, e che sono tutte, quindi,
soggette ad autorizzazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 695/06 REG.DEC.
N. 3419 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 3419/2003 proposto
dalla
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Società GI.DA. s.r.l., in persona
dell’amministratore unico, Sig.ra Anna Lattarulo, rappresentata
e difesa dall’Avv. Aldo Loiodice, con il quale è elettivamente
domiciliata in Roma, Via Ombrone, n. 12, Pal, B);
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CONTRO
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il Comune di Putignano, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio
Amato, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,
Via L. Mantegazza, presso Luigi Gardin;
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e nei confronti
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del W.W.F. Italia Associazione Italiana
per il World Wide Fund for Nature, in persona del Presidente
p.t., non costituito;
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la Provincia di Bari, in persona del
Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentata
e difesa dall’Avv. Sabatino Minucci e dall’Avv. Sabatino
Minucci e dell’Avv. Rosa Di Pierro, elettivamente domiciliata
in Roma alla Via dei Prefetti n. 17 presso l’Avv. Carlo
Pandiscia;
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la Conferenza provinciale ex L. 241/1990-D.
Lgs. N. 22/97, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituita,
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, I
Sezione del 17.1.2003, n. 234;
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Visto il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l’appello incidentale proposto dal Comune di Putignano;
Viste le decisioni della Sezione del 2.9.2004, n. 5741,
e del 1.3.2005, n. 777;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24.5.2005, il Consigliere
Claudio Marchitiello;
Uditi gli Avvocati E. Follieri per delega dell’Avv. A. Loiodice,
dell’Avv. S. Micucci e dell’Avv. R. Di Pierro, e l’Avv.
Petrocelli per delega dell’Avv. F. Amato, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 2739/1999, il Comune di
Putignano, ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale
del 4.10.1999, n. 572, con la quale la Provincia di Bari
ha autorizzato la GI.DA., S.p.A., all’esercizio di un centro
di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi e ha approvato il relativo progetto.
Il Comune, con lo stesso ricorso, ha impugnato anche il
parere reso in data 21.6.1999 dalla Conferenza dei servizi
convocata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del D.Lgs.
n. 22 del 1997, nonché i verbali di detta Conferenza relativi
alle sedute del 30.12.1998, del 3.6.1999, del 15.6.1999
e del 21.6.1999, i pareri espressi dal Comitato Tecnico
Provinciale il 22.10.1998 e il 26.4.1999, i pareri resi
dal prof. Tortorici del 26.4.1999 e del 21.6.1999.
Con il ricorso n. 446/2000, il Comune di Putignano ha impugnato
la deliberazione della Giunta provinciale del 29.12.1999,
n. 786, che ha confermato la validità e l’efficacia della
precedente deliberazione del 4.10.1999, n. 572.
La Provincia di Bari e la Società GI.DA. si sono costituite
nei due giudizi opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
Sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio contrassegnato
con il n. 2739/1999 il Codacons O.n.l.u.s. e il W.W.F. Italia.
Il Codacons ha spiegato intervento ad adiuvandum anche nel
giudizio originato dal ricorso n. 446/2000.
Il T.A.R. della Puglia, Bari, I Sezione, con la sentenza
del 17.1.2003, n. 234, riuniti i due ricorsi, ha dichiarato
inammissibili gli interventi del Codacons e del W.W.F. Italia,
ha accolto il ricorso n. 2739/1999, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione, e ha dichiarato improcedibile
il ricorso n. 446/2000.
La Società GI.DA. ha appellato la sentenza deducendone la
erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Putignano, a sua volta, ha proposto appello
incidentale chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La Provincia di Bari si è costituita in giudizio opponendosi
all’accoglimento dell’appello incidentale del Comune di
Putignano.
La Sezione, con la decisione del 2.9.2004, n. 5741, ha disposto
incombenti istruttori.
La Provincia di Bari ha depositato in data 21.10.2004 gli
atti richiesti.
Con ulteriore decisione del 1.3.2005, n. 777, la Sezione
ha chiesto alla Provincia di Bari di depositare copia della
deliberazione della Giunta provinciale del 26.1.2004, di
conferma della validità e della efficacia della autorizzazione
rilasciata alla Società GI.DA. con la precedente deliberazione
n. 572 del 1999.
La deliberazione richiesta è stata depositata dalla Provincia
di Bari in data 14.4.2005.
La Società GI.DA., fondandosi sulla deliberazione ora citata
ha chiesto che venga dichiarata la improcedibilità dell’appello,
atteso che di tale deliberazione, pur impugnata dal Comune
di Putignano davanti al T.A.R. della Puglia, non è stata
chiesta la sospensione dell’efficacia.
All’udienza del 24.5.2005, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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1. Con la sentenza del 17.1.2003, n. 234,
la 1^ Sezione di Bari del T.A.R. della Puglia, riuniti i
ricorsi n. 2739/1999 e n. 446/2000 proposti dal Comune di
Putignano, ha accolto il primo dei due ricorsi e ha annullato
la deliberazione della Giunta della Provincia di Bari del
4.10.1999, n. 572, di approvazione del progetto della GI.DA.,
S.p.A., e di autorizzazione a detta Società all’esercizio
di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi.
Il T.A.R., con la stessa pronuncia, ha dichiarato improcedibile
per sopravenuto difetto d’interesse il ricorso n. 446/2000,
diretto dal Comune di Putignano all’annullamento della deliberazione
della Giunta provinciale del 29.12.1999, n. 786, di conferma
della precedente deliberazione n. 572.
La Società GI.DA. ha appellato la sentenza deducendone la
erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Putignano, a sua volta, ha impugnato la sentenza
con appello incidentale.
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2. La Società GI.DA., con la memoria depositata
in data 2.12.2004, ha fatto presente che la Provincia di
Bari, con la deliberazione della Giunta del 26.1.2004, n.
8, ha disposto “di dare atto che l’autorizzazione rilasciata
in favore della Ditta GI.DA. per l’esercizio del centro
di trattamento e stoccaggio mediante deposito preliminare
e messa in riserva dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi sito in agro di Putignano” conserva “piena validità
ed efficacia a tutti gli effetti di legge”.
La deliberazione, impugnata davanti al T.A.R. della Puglia,
non è stata sospesa, avendo la Società GI.DA. rinunciato
alla domanda cautelare.
Ciò stante, la Società appellante ha concluso che è venuto
meno l’interesse alla decisione del Comune di Putignano
e che, di conseguenza, la Sezione dovrebbe dichiarare la
sopravvenuta carenza d’interesse all’appello.
La Sezione non è di questo avviso.
La deliberazione n. 8, acquisita agli atti della controversia
con la decisione interlocutoria del 1.3.2005, n. 777, non
contiene determinazioni innovative rispetto a quelle già
contenute nella deliberazione della Giunta provinciale del
4.10.1999, n. 572, ma si limita ad esporre, in aggiunta
ai motivi già espressi con la precedente deliberazione,
le tesi difensive propugnate dalla difesa della Provincia
di Bari nel precedente grado del presente giudizio. E’ quindi
da accertare se tale deliberazione non sia meramente confermativa
dell’atto autorizzativo oggetto della presente controversia.
Nella memoria del Comune di Putignano del 3.12.2004, inoltre,
si afferma, senza contestazioni della controparte, che la
deliberazione n. 8 non è stata preceduta da alcuna nuova
attività istruttoria.
Va tenuto conto, poi, che la deliberazione oggetto del presente
giudizio non si limita ad autorizzare l’attività di stoccaggio
dei rifiuti ma approva anche “il progetto di opificio destinato
a deposito tecnico” disponendone la localizzazione con la
utilizzazione di un opificio già esistente nel 15° comparto
del Piano degli insediamenti produttivi del Comune di Putignano.
L’accertamento della effettiva natura della nuova deliberazione
e della sua incidenza a disciplinare in modo innovativo
la fattispecie oggetto della presente controversia, pertanto,
non può che essere effettuato nel giudizio già instaurato
presso il T.A.R.
Nella memoria datata 19.5.2005, inoltre, il Comune di Putignano
preannuncia azioni di natura risarcitoria, qualificando
come illecita l’attività svolta in base ad una autorizzazione
assentita contra legem.
Non è venuto meno, quindi, per tutte le considerazioni che
precedono, l’interesse del Comune di Putignano alla definizione
della presente controversia.
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3. Sempre in via preliminare, la Sezione
deve rilevare che anche le eccezioni di inammissibilità
del ricorso originario, sollevate dalla Società appellante,
sono infondate.
Non è dubitabile, invero, che il Comune di Putignano, sia
per la sua veste di ente preposto al governo del territorio
di pertinenza, sia in quanto ente esponenziale della relativa
comunità, abbia un interesse qualificato ad un corretto
insediamento di impianti, quale quello oggetto del provvedimento
impugnato nel presente giudizio,, potenzialmente pericolosi,
e che quindi debba ritenersi legittimato a ricorrere alla
tutela giurisdizionale contro gli atti che assume come lesivi
di tale interesse.
La eccezione di difetto d’interesse ad impugnare la deliberazione
della Giunta provinciale del 4.10.1999, n. 2739, è quindi
infondata.
E’ da respingere anche l’eccezione di difetto d’interesse
fondata sul rilievo che l’annullamento dell’autorizzazione
non potrebbe soddisfare l’interesse azionato dal Comune
di Putignano quale è emerso nel procedimento conclusosi
con l’atto impugnato, ravvisabile nella opposizione alla
determinazione con la quale la Giunta provinciale ha autorizzato
l’esercizio dello stoccaggio provvisorio.
L’annullamento di tale provvedimento, secondo la Società
appellante, non la priverebbe del suo diritto a svolgere
l’attività di cui trattasi essendone autorizzata per il
solo fatto di essere iscritta nell’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di
cui all’art. 30 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
L’eccezione non è chiara. Si deve far presente, comunque,
che l’impugnativa del Comune di Putignano è diretta anche
contro la localizzazione dell’impianto di trattamento e
di stoccaggio dei rifiuti nel piano degli insediamenti produttivi.
L’interesse azionato dal Comune di Putignano è principalmente
quello di opporsi a tale localizzazione.
Da respingere è anche il rilievo secondo cui, con la partecipazione
del sindaco di Putignano alle conferenze di servizi che
hanno preceduto la deliberazione impugnata, il Comune non
sarebbe più legittimato ad impugnare il provvedimento terminale
del procedimento stesso adottato anche con tale partecipazione.
Deve osservarsi, infatti, che la conferenza dei servizi
prevista dall’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha solo
compiti istruttori e non decisori, come emerge dal 3 comma
della norma ora citata per il quale la conferenza, operata
la valutazione dei progetti e acquisiti tutti gli elementi
di valutazione del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali, compresa la valutazione di compatibilità ambientale,
“trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla
giunta regionale (nella specie alla Giunta provinciale)”,
per l’approvazione dei progetti stessi.
Si deve convenire, in ogni caso, con l’argomento opposto
dal Comune di Putignano, secondo il quale, sulla scorta
della giurisprudenza amministrativa in materia, il soggetto
dissenziente alla conferenza dei servizi trova nel ricorso
giurisdizionale lo strumento per la tutela degli interessi
che assume lesi dal provvedimento emanato in base alle risultanze
della conferenza.
E’ da respingere, infine, anche l’ultimo rilievo preliminare,
prospettato con la memoria datata 10.5.2005, secondo cui,
essendo intervenuta la determinazione regionale di V.I.A.
in data 22.2.2005, l’attività della società appellante non
avrebbe più impedimenti in ordine alla sua collocazione
territoriale.
La determinazione regionale di V.I.A., infatti, intervenuta
successivamente all’atto impugnato nel presente giudizio,
non sostituisce né si sovrappone ad esso, avendo la natura
di parere, da valere eventualmente in un nuovo procedimento
autorizzatorio, di competenza della Provincia di Bari.
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4. Nel merito, tutte le deduzioni della società
appellante si rivelano infondate.
La Società GI.DA. contesta che, per l’attività di stoccaggio
dei rifiuti, non possa essere utilizzato l’immobile individuato
nell’ambito del Piano degli insediamenti produttivi del
Comune di Putignano.
L’immobile, secondo la società appellante, era già stato
destinato dallo stesso Comune di Putignano ad ospitare un’industria
insalubre, quale quella concernente la produzione di contenitori
e cartoni per l’imballaggio. Lo stoccaggio dei rifiuti,
oltretutto, che non è qualificabile neppure come attività
di gestione dei rifiuti, non figura neppure tra le attività
insalubri elencate nel D.M. 5.9.1994.
Sarebbero, inoltre, non veritiere le affermazioni, contenute
nella sentenza appellata, relative alla vicinanza al centro
abitato dell’immobile da utilizzare per lo stoccaggio, in
quanto l’edificio in questione risulta essere uno dei più
distanti dall’abitato, circondato da altre 32 industrie,
alcune delle quali adibite a produzioni insalubri. Non vi
sarebbe contiguità con strutture ospedaliere ed industrie
agroalimentari.
L’approvazione del progetto da parte della Provincia di
Bari, infine, vale come variante urbanistica e, pertanto,
verrebbe meno la incompatibilità con la normativa urbanistica
di zona.
I rilievi sono privi di fondamento.
Cominciando dall’ultimo, è evidente la trasposizione dei
concetti insita nel rilievo.
La deliberazione della Giunta provinciale di approvazione
del progetto dell’impianto in tanto determina un mutamento
di regime urbanistico dell’area interessata in quanto è
conforme a legge, ed è proprio tale conformità a legge che
nel presente giudizio è oggetto di accertamento.
Quanto poi alla osservazione secondo cui il trattamento
dei rifiuti “pericolosi” sarebbe equiparabile all’attività
svolta dalle industrie insalubri – in particolare, all’attività
di produzione di contenitori e cartoni per l’imballaggio
- e al rilievo che l’attività di stoccaggio dei rifiuti
non è inclusa negli elenchi di cui al D.M. 5.9.1994, non
occorre una particolare confutazione.
E’ sufficiente rilevare che gli imballaggi sono presi in
particolare considerazione dalla disciplina contenuta nel
Titolo II, artt. 34 e ss. del D.Lgs n. 22 del 1997 essenzialmente
per ridurre l’impatto ambientale degli stessi e dei relativi
rifiuti, per evitare la loro dispersione nell’ambiente.
La produzione dei cartoni per l’imballaggio genera rifiuti,
al pari delle altre attività produttive. Nulla da vedere,
quindi, con il trattamento e il deposito dei rifiuti “pericolosi”.
Va poi precisato che mentre i rifiuti appaiono nell’elenco
delle sostanze insalubri del D.M. 5.9.1994 (Alleg. A, punto
B), nn. 100 e 101), la produzione di cartoni ed imballaggi
non figura in tale decreto (se non per i cartoni destinati
alla realizzazione di valige).
Deve solo aggiungersi che lo “stoccaggio”, contrariamente
a quanto sostiene la società appellante è “attività di gestione”
dei rifiuti.
Per “gestione” dei rifiuti il D.Lgs. n. 22 del 1997 indica
tutte le attività concernenti i rifiuti, dalla raccolta
allo smaltimento.
Tutte tali attività, compresa quella di trattamento e di
stoccaggio, quindi, sono soggette ad autorizzazione.
Anche le ulteriori deduzioni proposte dalla società appellante,
dirette a contestare i rilievi del T.A.R., che ha evidenziato
l’assenza di un’adeguata istruttoria dalla quale risultasse
la compatibilità dell’impianto con le industrie circostanti,
con l’abitato e con le strutture ospedaliere che, secondo
il Comune, sarebbero ubicate a breve distanza, non sono
idonee ad inficiare la pronuncia appellata.
Ed invero, solo in questa sede la società appellante ha
negato l’esistenza di tali elementi ostativi alla localizzazione
dell’impianto di stoccaggio già opposti dal Sindaco di Putignano
nell’ambito della conferenza dei servizi del 21.6.1999.
Nel provvedimento impugnato non è espresso alcun accenno
a tali rilievi.
Correttamente, quindi, il T.A.R. ha rilevato che la deliberazione
impugnata è affetta, oltre che da carenza di istruttoria,
anche da mancanza di motivazione che, certamente, secondo
principi costituenti ormai ius receptum, quanto meno con
riferimento al periodo, che interessa nella specie, anteriore
all’entrata in vigore della l. 11 febbraio 2005 n. 15, non
può essere integrata nel corso del giudizio che ha ad oggetto
l’atto privo di motivazione o lacunosamente motivato.
V’è ancora da aggiungere, a confutazione di un’ulteriore
censura mossa dalla società appellante, che è del tutto
irrilevante la circostanza che il Comune di Putignano avesse
in un primo momento assentito la localizzazione dell’impianto
di stoccaggio nell’immobile già destinato alla produzione
dei cartoni da imballaggio e che solo in un secondo momento
avesse revocato il suo assenso.
Le ragioni di tale ripensamento sono quelle rappresentate
dal Sindaco di Putignano nelle conferenze dei servizi che
non risulta siano state adeguatamente prese in considerazione
e confutate al momento dell’adozione della deliberazione
della Giunta provinciale oggetto della presente controversia.
La Sezione, infine, non prende in esame tutte le altre contestazioni
mosse dalla società appellante alle censure dedotte in primo
grado dal Comune di Putignano in quanto su di esse il T.A.R.
non si è pronunciato.
La sentenza appellata, stante la inconsistenza di tutte
le censure formulate dalla società appellante, in conclusione,
deve essere confermata, anche nel profilo in cui, stante
le ragioni dell’accoglimento del ricorso originario, fa
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
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5. Dalla conferma della pronuncia appellata
consegue la improcedibilità dell’appello incidentale proposto
dal Comune di Putignano.
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6. Le spese del secondo grado del giudizio
sono poste a carico della soccombente Società GI.DA. e in
favore del Comune di Putignano nella misura liquidata in
dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione, respinge l’appello.
Condanna la società GI.DA. al pagamento in favore del Comune
di Putignano delle spese del secondo grado del giudizio
che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministra¬tiva.
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Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio,
il 24.5.2005, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Nicola Russo Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 febbraio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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