| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 31 gennaio 2006 n.
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Pres. Salvatore, est. Cacace
Ricorsi riuniti:
- Onceas s.p.a. (Avv.ti L. Decio, F. Satta e F. Lattanti)
c. Società SIM 92 Sviluppo Immobiliare S.p.a. (Avv.ti G.F.
Ferrari e P. Quattrocchi) ed altri
- Consorzio G1 Aste Individuali (Avv. F. Scanzano e A. Clarizia)
c. Società SIM 92 Sviluppo Immobiliare S.p.a. (Avv.ti G.F.
Ferrari e P. Quattrocchi) ed altri |
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1. Demanio e patrimonio pubblico – Cartolarizzazione
– Art. 2, co. 1, D.L. 351/2001, conv. con mod. in L. 410/2001
– Costituzione della SCIP s.r.l. per la vendita degli immobili
pubblici – Carattere privatistico delle società – Esclusione
– Motivi – Conseguenze – Svolgimento di attività pubblicistica
provvedimentale – Anche da parte delle società incaricate
di vendere gli immobili pubblici – Giurisdizione del G.A.
in tutte le controversie concernenti la dismissione degli
immobili pubblici
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2. Contratti della P.A. – Asta pubblica –
Bando – Divieto di apporre segni identificativi all’esterno
della busta – Illegittimità - Ragioni
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1. La SCIP (costituito ai sensi dell’art.
2, co. 1, D.L. 351/2001, conv. con mod. in L. 410/2001),
anche se qualificata ex lege come persona giuridica privata
in quanto società a responsabilità limitata, presenta sostanzialmente
natura pubblicistica, in quanto soggetto costituito per
il perseguimento di finalità pubbliche e sottoposto, oltre
che a puntuali prescrizioni di legge e governative, all’esercizio
del potere gestionale discrezionale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (1). Ne consegue che le società dalla stessa
SCIP incaricate, in virtù dell’art. 4 del Decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze del 21 novembre 2002, di procedere
alla vendita degli immobili, svolgono attività pubblicistica,
ed i relativi atti costituiscono provvedimenti amministrativi,
in relazione ai quali sussiste la giurisdizione di legittimità
del giudice amministrativo.
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2. E’ illegittima la prescrizione del bando
che impone, a pena di esclusione, la presentazione dell’offerta
in plico chiuso e sigillato su entrambi i lembi di chiusura,
senza indicazioni che possano ricondurre all’identificazione
dell’offerente. Infatti il divieto di qualsiasi indicazione
nell’esterno della busta, che sia idonea ad identificare
l’offerente, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza,
in quanto aggrava senza motivo le condizioni di partecipazione
alla gara ed impedisce agli agenti dell’Amministrazione
procedente ed ai membri della Commissione aggiudicatrice
di conoscere i nominativi degli offerenti.
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(1) Contra, Consiglio di Stato, sez. III – Parere 8 luglio
2003 n. 2342
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sui ricorsi in appello riuniti:
1) n. 5466 del 2004, proposto da
ONCEAS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Luigi Decio, Filippo Satta e Filippo Lattanzi ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Roma,
via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 47,
contro
SOCIETA’ SIM 92 SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t.,costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari
e Paolo Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso
lo studio degli stessi, in Roma, via Santa Maria in Via,
12
e nei confronti di
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, ex lege
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma,
via de’ Portoghesi, 12;
- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante
p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pietro Collina e Gaetano De Ruvo ed elettivamente domiciliato
presso l’Avvocatura Centrale dell’Ente, in Roma, via della
Frezza, 17;
- GABETTI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to
Maria Teresa Loiacono Romagnoli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio della stessa, in Roma, via Livio Andronico,
24;
- CONSORZIO G1 ASTE INDIVIDUALI, in persona del Presidente
p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Francesco Scanzano ed Angelo Clarizia ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Principessa
Clotilde, 2;
2) n. 5587 del 2004, proposto da
CONSORZIO G1 ASTE INDIVIDUALI, in persona del Presidente
p.t., in proprio e quale mandatario di SCIP – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE
IMMOBILI PUBBLICI,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Scanzano ed
Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del secondo, in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
contro
SOCIETA’ SIM 92 SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A., in persona
del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari
e Paolo Quattrocchi ed elettivamente domiciliata presso
lo studio degli stessi, in Roma, via Santa Maria in Via,
12
e nei confronti di
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, ex lege
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma,
via de’ Portoghesi, 12;
- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Pietro Collina e Gaetano De Ruvo ed elettivamente
domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Ente, in Roma,
via della Frezza, 17;
- GABETTI S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to
Maria Teresa Loiacono Romagnoli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio della stessa, in Roma, via Livio Andronico,
24;
- ONCEAS S.p.A., costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Luigi Decio, Filippo Satta e Filippo
Lattanzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
questi ultimi, in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina,
47,
-
entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, sede di Roma, sez. II, 19 aprile 2004, n. 3367.
Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizii,
con appello incidentale, della Gabetti S.p.A.;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizii dell’I.N.P.S.
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti gli atti di costituzione, nel giudizio promosso da
Onceas S.p.A., del Consorzio G1 Aste individuali e, nel
giudizio da quest’ultimo promosso, di Onceas S.p.A.;
Viste le Ordinanze n. 3627/2004 e n. 3632/04, pronunciate
nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2004, di accoglimento
della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
impugnata;
Vista la decisione interlocutoria n. 315/2005;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 1/2005;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005,
la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Angelo Clarizia per l’appellante
principale Consorzio G1 Aste Individuali, gli avv.ti Filippo
Satta e Luigi Decio per l’appellante principale Onceas S.p.A.,
l’avv. Ilaria Romagnoli, in sostituzione dell’avv. Maria
Loiacono Romagnoli, per l’appellante incidentale, l’avv.
Giuseppe Franco Ferrari per SIM 92 e l’avv. Gaetano De Ruvo
per l’I.N.P.S., nessuno essendo comparso per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso, proposto
da SOCIETA’ SIM 92 SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. (d’ora innanzi
SIM 92) dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, inteso
a conseguire la declaratoria della illegittimità dell’esclusione
della stessa da un’asta pubblica gestita dal Consorzio G1
Aste Individuali e dalla Gabetti S.p.A. per conto della
S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.
(d’ora innanzi SCIP), finalizzata ad attuare la dismissione
di patrimonio immobiliare dell’I.N.P.S.
Avverso tale pronuncia hanno proposto separati appelli principali
( rispettivamente n. r.g. 5466/04 e n. r.g. 5587/04 ) Onceas
S.p.A. ( risultata aggiudicataria dell’asta in discussione
) ed il CONSORZIO G1 ASTE INDIVIDUALI ( d’ora innanzi Consorzio
G1 ), in proprio e quale mandatario di SCIP, nonché appello
incidentale, in entrambi i giudizii, la Gabetti S.p.A..
Sia gli appelli principali che quelli incidentali contestano
anzitutto la correttezza del convincimento espresso dal
Giudice di primo grado in mérito all’appartenenza della
giurisdizione sulla presente controversia al Giudice amministrativo.
Ribadiscono, poi, nel mérito, la piena legittimità delle
prescrizioni di gara e dell’operato della Commissione, che
ha disposto l’esclusione dalla gara dell’odierna appellata
in applicazione del punto 3.1 del Regolamento d'Asta, che
stabilisce che, ai fini della partecipazione all'asta, “...
gli interessati [dovevano] consegnare, a pena di esclusione,
... i documenti di cui in appresso contenuti in un plico
chiuso e sigillato su entrambi i lembi di chiusura, senza
indicazioni che possano ricondurre all'identificazione dell'offerente”
( la società ha subìto l’esclusione in relazione alle modalità
da essa seguite per la presentazione della busta contenente
la documentazione sopra elencata, che è risultata controfirmata
sui lembi di chiusura e, quindi, ritenuta in contrasto con
quanto prescritto dal punto 3.1 del regolamento di gara
).
Resiste la SIM 92, difendendo le statuizioni del Tribunale
Amministrativo Regionale, all’uopo ribadendo, in particolare,
l’appartenenza della controversia alla sfera di giurisdizione
riservata al Giudice amministrativo e l’illegittimità della
veduta clausola del regolamento d’asta e concludendo per
la reiezione dell’appello.
Si sono costituiti, in entrambi i giudizii, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’I.N.P.S., entrambi aderendo
alle ragioni degli appellanti.
Si sono costituiti, nel giudizio promosso da Onceas S.p.A.,
il Consorzio G1 Aste individuali e, nel giudizio da quest’ultimo
promosso, Onceas S.p.A., entrambi per aderire alle richieste
dell’appellante di turno.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le loro tesi mediante
memorie difensive.
Con decisione interlocutoria n. 315/2005, disposta la riunione
dei due giudizii, sono stati ordinati, a càrico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e della SCIP, incombenti istruttòrii,
fissandone il termine per l’adempimento al 31 marzo 2005.
In parziale adempimento della stessa, in data 31 marzo 2005,
il Consorzio G1 ha depositato una prima, analitica, relazione,
con allegata documentazione rilevante.
Con Ordinanza Presidenziale n. 1/2005 in data 15 luglio
2005, è stato rinnovato l’ordine istruttorio.
In esecuzione delle dette esigenze istruttorie, in data
29 settembre 2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha prodotto una relazione corredata da documentazione.
A seguito delle risultanze dell’istruttoria depositata,
in data 30 novembre 2005 SIM 92, Consorzio G1 ed Onceas
S.p.A. hanno prodotto distinte memorie, ciascuna traendone
elementi per insistere sulle rispettive tesi.
Le cause sono state chiamate e trattenute in decisione alla
udienza pubblica del 6 dicembre 2005.
DIRITTO
1. – Deve essere preliminarmente fatta oggetto di
disamina la questione di giurisdizione posta con entrambi
gli atti di appello.
La ricorrente originaria ha azionato la propria posizione
giuridica soggettiva di concorrente in un’asta pubblica
gestita dal Consorzio G1 Aste Individuali e dalla Gabetti
S.p.A. per conto della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l., finalizzata ad attuare la dismissione
di patrimonio immobiliare dell’I.N.P.S.
Essa si è doluta, con il ricorso di primo grado, della lesione
della posizione medesima, per effetto dell'alterazione delle
regole che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità
del confronto concorrenziale, a sua volta conseguìta alla
asserita contraddittorietà, manifesta ingiustizia, irragionevolezza
ed illogicità della norma del regolamento di gara, la cui
applicazione ha portato alla sua esclusione dalla gara.
Alla stregua di tale ricostruzione, come già osservato nella
decisione interlocutoria n. 315/2005, si deve scrutinare
la questione della sussistenza della giurisdizione amministrativa
non tanto con riferimento alla verifica dell'ascrivibilità
della controversia de qua all’àmbito della giurisdizione
esclusiva (ed in particolare entro l'ambito applicativo
dell'art. 23 bis, lett. e), della legge n. 1034/71, a proposito
del quale è tuttora controverso in dottrina e giurisprudenza
se esso debba intendersi come disposizione regolatrice del
solo rito, avente valore meramente ricognitivo della già
esistente giurisdizione generale di legittimità in materia
di privatizzazioni di imprese o beni pubblici, senza alcuna
valenza costitutiva di nuove potestà giurisdizionali nelle
controversie ivi elencate, ovvero se la stessa comporti
invece l'estensione della giurisdizione amministrativa alla
conoscenza di tutte le posizioni soggettive direttamente
coinvolte nel complesso fenomeno della privatizzazione di
beni o imprese pubblici, anche laddove siano configurabili
diritti), quanto con riguardo alla pertinenza o meno
della lite all'esercizio di una funzione pubblicistica incidente
sull'interesse legittimo (nella specie azionato) al rispetto
delle regole poste a presidio della concorrenza ed alla
correttezza nella contrattazione delle pubbliche amministrazioni
e dunque all’esistenza ed individuazione di vincoli legali
dell’azione di queste ultime in òrdine alla selezione del
contraente privato.
Può, quindi, concludersi che la controversia in esame resterebbe
validamente radicata davanti al giudice adìto se ed in quanto
possa intendersi riferita alla giurisdizione generale di
legittimità, agevolmente riconoscibile nell'esercizio della
funzione della contrattazione della pubblica amministrazione
con i privati, dalla quale esulano i soli atti o comportamenti,
dei quali non si fa qui peraltro questione, relativi alla
fase propriamente esecutiva del rapporto generato dalla
stipula del contratto ( fase peraltro non configurabile
ontologicamente nella materia delle dismissioni di beni
pubblici, posto che il procedimento finalizzato alla cessione
del bene o dell'impresa esaurisce i suoi effetti con la
stipula del contratto di rivendita, che produce i
relativi e definitivi effetti traslativi della proprietà
e che, successivamente a tale momento, non è dato ravvisare
alcun ulteriore segmento del rapporto da sottrarre alla
cognizione del giudice amministrativo: v. Cons. St., 14
luglio 2003, n. 4167 ).
Orbene, i provvedimenti impugnati in primo grado sono stati
emessi in attuazione della normativa primaria ( D.L. 25
settembre 2001, n. 351, “Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare”, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2001,
n. 224 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 23 novembre 2001, n. 410 ), che ha previsto
la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante
trasferimento a titolo oneroso, con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle
Finanze ( art. 3, comma 1 ), alle società costituite ai
sensi del primo periodo del comma 1 dell’art. 2 ( “Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire
o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale
iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui
all'articolo 1” ), ai fini della successiva rivendita.
Lo stesso art. 3 citato prevede, infatti, che “con gli stessi
decreti sono determinati:
a) il prezzo iniziale che le società corrispondono
a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo,
che può anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
che le società realizzano per finanziare il pagamento del
prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione
è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli,
il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a
tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva
le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
c) l'immissione delle società nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remuneratività;
e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti”.
Occorre, allora, in sostanza qui accertare se gli atti della
procedura di vendita de qua, emessi dal Consorzio
G1 all’uopo incaricato dalla SCIP ( ex art. 4 D.M.
21 novembre 2002 ), siano qualificabili come formali provvedimenti
amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali ad essa spettanti ( di fronte
ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura
non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi,
tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo ).
E’ all’uopo da verificarsi, dunque, se la SCIP, nell’attività
di alienazione dei beni immobili trasferitile con DD.MM.
30 novembre 2001 e 21 novembre 2002, agisca come soggetto
privato e, quindi, nell’esercizio di corrispondenti potestà
(donde la esclusione della giurisdizione del G.A.), oppure
in esecuzione di poteri pubblici e cioè come autorità, nei
confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti
al Giudice amministrativo ( v. Corte cost., 6 luglio 2004,
n. 204 ).
Si pone, pertanto, un problema di individuazione della effettiva
natura del soggetto SCIP ( costituito ai sensi dell’art.
2, comma 1, citato ), al di là della sua formale qualificazione
come persona giuridica privata in quanto società a responsabilità
limitata, ai fini della cui risoluzione rilevano tanto il
carattere strumentale o meno dell’ente societario rispetto
al perseguimento di finalità pubblicistiche ( e dunque se
esso agisca o meno in forza di poteri autoritativi delegatile
dalla P.A. e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti
da questa emanati ), quanto l’esistenza o meno di una disciplina
derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario,
sintomatica, in particolare, della strumentalità della società
rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche ( v.
Cons. St., VI, 17 settembre 2002, n. 4711 ): pagg. 8 – 12
dec. cit.
La stessa, citata, decisione interlocutoria, al fine di
“decidere della natura pubblica di una compagine ( quale
la SCIP ) costituita secondo il comune modello della società
di capitali e dunque per appurare se ci si trovi dinanzi
ad un caso di privatizzazione solo formale dell’esercizio
di pubbliche funzioni, tale da sottrarre la SCIP ad un inquadramento
nella sfera del diritto privato e da configurare, in definitiva,
la società stessa come una longa manus ed una portatrice
di poteri autoritativi proprii”, riteneva necessaria una
adeguata attività istruttoria, vòlta ad indagare, in estremo
dettaglio, le qualità soggettivo/oggettive dell’attività,
oggetto di controversia, posta in essere da SCIP, all’uopo
ordinando al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed
alla SCIP medesima di provvedere ciascuno al deposito di
relazione illustrativa di tutti gli elementi nella stessa
decisione analiticamente indicati, corredata di tutti gli
atti dei quali sia ivi fatta menzione, nonché di ogni altro
atto ritenuto utile ai fini del decidere, fissandone il
termine per l’adempimento al 31 marzo 2005.
In parziale adempimento della stessa, in data 31 marzo 2005,
il Consorzio G1 ha depositato una prima, analitica, relazione,
con allegata documentazione rilevante.
Con Ordinanza Presidenziale n. 1/2005 in data 15 luglio
2005, è stato rinnovato l’ordine istruttorio.
In esecuzione delle dette esigenze istruttorie, in data
29 settembre 2005, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha prodotto una relazione corredata da documentazione.
Alla luce delle risultanze della attività istruttoria espletata,
il Collegio ritiene che gli atti della procedura di vendita
de qua, emessi dal Consorzio G1 all’uopo incaricato
dalla SCIP ( ex art. 4 D.M. 21 novembre 2002 ), costituiscano
espressione di attivita’ pubblicistica provvedimentale,
in relazione alla quale sussiste la giurisdizione del Giudice
amministrativo.
Invero, in tema di dismissione degli immobili pubblici ex
artt. 2 e 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, tanto
le dette disposizioni legislative, quanto i successivi decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze ( con cui sono
stati disciplinati il trasferimento degli immobili alla
SCIP, le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione
e le procedure di vendita degli immobili trasferiti ) consentono
di ritenere che la SCIP stessa svolga una attività, che,
sia per le sue oggettive caratteristiche, sia per i vincoli
posti al suo esercizio con i detti atti normativi e non,
deve considerarsi strettamente funzionalizzata al perseguimento
delle finalità di interesse pubblico, che sono alla base
dell’indicata regolamentazione legislativa.
A tale società sono infatti attribuiti ex lege:
- i beni “trasferiti” dal patrimonio immobiliare dello Stato
e degli altri enti pubblici di cui all’art. 1 del d.l. n.
351 cit. (previa loro individuazione e conseguente passaggio
al “patrimonio disponibile”, che costituiscono “patrimonio
separato a tutti gli effetti” da quello della società) a
fronte del pagamento di un prezzo iniziale, più un eventuale
residuo (art. 2, commi 1 e 2; art. 3, comma 1, del d.l.
n. 351 cit.);
- il compito di effettuare, per finanziare il pagamento
del prezzo suddetto, “le operazioni di cartolarizzazione,
anche in più fasi, mediante l’emissione di titoli o l’assunzione
di finanziamenti”, i diritti derivanti dalle quali i predetti
beni immobili, specificamente individuati per ogni operazione,
sono destinati a soddisfare (art. 2, comma 2; art. 3, comma
1, del d.l. n. 351 cit.);
- l’ulteriore compito, che rappresenta il vero obiettivo
politico – economico dell’intera operazione, di rivendere
i beni immobili oggetto del trasferimento, vendita il cui
ricavo ( così come quello derivante dalla gestione temporanea
degli immobili medesimi ) è in prima battuta destinato al
rimborso dei titoli di cui sopra (oltre che al pagamento
degli altri oneri e costi connessi all’operazione di cartolarizzazione)
e, per la parte eventualmente residua, al pagamento di un
“prezzo differito”, da allocarsi tra i soggetti pubblici
originarii proprietarii degli immobili ( art. 3, commi 2
e ss. del d.l. n. 351 cit.; art. 3 D.M. 21 novembre 2002
“Trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni
immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato
italiano” ).
Orbene, sebbene tale società abbia natura formalmente privatistica
( essendo costituita secondo il modello comune delle società
di capitali ), evidenti sono il suo carattere strumentale
rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche e l’esistenza
di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria
dello schema societario.
Quanto al primo indice, valga notare che la società in questione,
per espressa volontà del legislatore ha “ad oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici di cui
all'articolo 1” (art. 2, comma 1, del D.L. 25-9-2001 n.
351).
In sostanza, dunque, al di là delle pur brillanti prospettazioni
contrarie delle odierne appellanti, essa rappresenta lo
strumento operativo in concreto individuato dal legislatore
per il soddisfacimento della esigenza pubblicistica, posta
alla base delle operazioni di cartolarizzazione ad essa
affidate, di dismissione di una parte non indifferente del
patrimonio immobiliare pubblico, garantendo al tempo stesso
speditezza, efficacia ed efficienza di quell’operazione
di reperimento di introiti per l’erario, cui in fin dei
conti l’intera manovra è finalizzata.
Del resto, elemento decisivo per decidere della natura pubblica
della compagine de qua è la qualificazione, alla
società medesima attribuita dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, di “società veicolo” ( v. D.M. 18-12-2001
”Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti
previdenziali, nonché emissione dei titoli da parte della
Società veicolo” ) e cioè di ente societario, che costituisce
mezzo e strumento per la realizzazione delle politiche e
delle finalità dal legislatore dettate all’Amministrazione;
sì che, nella fattispecie, gli enti pubblici possono cartolarizzare
il loro patrimonio immobiliare, una volta svincolato dalla
sua destinazione pubblica, solo per il tramite della società
veicolo, cui i beni stessi vengono “trasferiti”, si badi,
all’unico fine della “rivendita” funzionale ad una operazione
di cartolarizzazione effettuata, in definitiva, esclusivamente
nell’interesse dell’Amministrazione, alla quale è infatti
corrisposta, a titolo di prezzo differito, la eventuale
differenza “se positiva, tra (a) il ricavo netto
effettivo per la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili
Pubblici S.r.l. derivante dalla gestione e vendita degli
immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle
altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione
relativa ai medesimi immobili e (b) quanto dovuto
a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli
di cui all'articolo 14 e per il pagamento degli altri oneri
e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione regolata
dal presente decreto” (art. 3, comma 3, del D.M. 21-11-2002
“Trasferimento alla società di cartolarizzazione dei beni
immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato
italiano”).
Quanto al secondo degli indici sopra individuati, la pur
suggestiva formula prescelta, nel caso di specie, per il
controllo della società veicolo di cui si tratta ( e cioè
l’utilizzo di due fondazioni costituite ai sensi del diritto
olandese nella forma di Stichting ), che pare rappresentare
l’estremo ésito della forte spinta verso la privatizzazione
di pubbliche funzioni caratteristica della legislazione
degli ultimi venticinque anni, non pare, invero, sufficiente
alla affermazione della natura sostanzialmente ( oltre che
formalmente ) privata dell’ente di cui si tratta, atteso
che:
- “il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto
alle banche incaricate di curare l’operazione di cartolarizzazione
sino al collocamento dei titoli per finanziare il pagamento
da parte della società di cartolarizzazione del prezzo iniziale
di acquisto dei beni immobili, di provvedere, tra i vari
adempimenti connessi all’operazione, anche alla costituzione
di una società avente le caratteristiche indicate dal d.l.
25 settembre 2001 n. 351” ( pagg. 10 – 11 nota illustrativa
del Consorzio G1 in data 29 marzo 2005 ): tale richiesta
(della quale non vengono peraltro specificati né la forma,
né gli estremi, né i termini e nemmeno, infine, gli effettivi
destinatarii, né le loro modalità di selezione) consente
di ricondurre in toto al Ministero stesso la fase
costitutiva della società in questione al di là dell’intervento,
meramente formale, in sede di costituzione, delle due Stichting;
- “il Ministero ha promosso la costituzione della SCIP S.r.l.
versando il capitale sociale iniziale di 10.000 euro, ripartito
equamente tra due fondazioni olandesi” ( pag. 4 Relazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28 settembre
2005 ), il che consente di imputare alla Pubblica Amministrazione
la materiale erogazione dell’intero capitale sociale necessario
per la costituzione della società, erogazione che pertanto,
non essendone in alcun modo precisato il titolo, se di sovvenzione,
contributo, finanziamento od altro ( così come non vengono
indicati né il documento amministrativo utilizzato per la
sua autorizzazione né le modalità di copertura della spesa
), pare più che altro doversi ascrivere all’ipotesi del
socio occulto, che eroghi la provvista finanziaria di una
società;
- i vincoli posti alla attività della società veicolo, così
come delineati dal legislatore e poi concretamente configurati
dai decreti ministeriali di attuazione ( privi, per espressa
volontà del legislatore stesso, dei caratteri della generalità
e dell'astrattezza proprii degli atti normativi secondari
e per questo non soggetti al parere del Consiglio di Stato
), paiono sicuramente idonei a condizionare, regolandone
anche minuziosamente la gran parte delle attività, la vita
dell’ente veicolo, incidendo in misura decisiva su quel
parametro della “autonomia imprenditoriale e patrimoniale”,
che, pur avendo consentito a questo Consiglio in sede consultiva
di considerare la società di cui si tratta come “completamente
estranea alla pubblica amministrazione” ( Cons. St., sez.
III, n. 2342/03 ), si rivela invece, ad una attenta analisi,
quasi inesistente.
I penetranti poteri riservati dal legislatore al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, così come poi da questi concretamente
esercitati con i decreti menzionati, vanificano, invero,
del tutto detto elemento di autonomia ( tipico della forma
societaria ), facendo emergere peraltro in modo palese l’intento
di avvalersi di tale strumento per esercitare con più ampia
libertà gestionale le funzioni proprie dell’Amministrazione
medesima.
La società in argomento opera, infatti, completamente secondo
gli indirizzi e le direttive specifiche e puntuali impartiti
dal Ministero predetto.
Quanto sopra risulta evidente laddove si consideri che:
a) il prezzo dovuto dalla SCIP a fronte del trasferimento
degli immobili in suo favore è determinato con il decreto
ministeriale di trasferimento ( art. 3, comma 1, lett. a)
del d.l. n. 351 cit. ed art. 3 del D.M. 21 novembre 2002
cit. );
b) il capitale necessario per tale operazione viene reperito
dalla SCIP tramite l’emissione di titoli su mercati regolamentati
(ovvero mediante aperture di credito da parte del settore
bancario e finanziario), le cui caratteristiche e le cui
modalità di collocamento sono dettagliatamente disciplinate
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ( art. 2, comma
2 ed art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 351 cit.; artt.
3, 12, 14 e 17 del D.M. 21 novembre 2002 cit. ), fino ad
imputare al Ministero stesso l’attività di collocamento
dei titoli emessi dalla SCIP e ad addossare al medesimo
la “copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso
di interesse e dell’eventuale tasso di cambio” sui titoli
stessi;
c) la SCIP procede alla rivendita sul mercato degli immobili
trasferitile, secondo criterii varii definiti dal legislatore
( v. art. 3 d.l. n. 351 cit. ), ma, soprattutto, secondo
dettagliate modalità e procedure ( per le quali vedansi
l’art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. n. 351 cit., l’art.
3 del D.M. 21 novembre 2002 cit. ed il D.M. 21-11-2002 “Modalità
e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla
società di cartolarizzazione” ), che giungono a regolare
nei dettagli, tra l’altro, il concreto esperimento delle
aste da tenersi per la vendita, il prezzo da porsi a base
d’asta (differenziando tra la prima e le successive), la
partecipazione ad esse dei soggetti interessati, i casi
di aggiudicazione provvisoria e definitiva, l’esercizio
dei diritti di prelazione, le ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione,
i termini per la stipula dei contratti conseguenti, i modi
di individuazione ( “con procedura competitiva” ) degli
operatori, cui la SCIP affidi la vendita degli immobili
non abitativi;
d) la SCIP, benché formalmente titolare degli immobili trasferitile,
delega ogni atto di gestione degli immobili agli enti originarii
proprietarii ( che peraltro “fino alla rivendita … sono
responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per
gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente:
art. 3, comma 2, d.l. n. 351 cit. ), in forza di contratti
di mandato non devoluti alla sua autonomia, in quanto da
stipularsi secondo la puntuale individuazione di contenuti
effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (v.
art. 4 del D.M. 21 novembre 2002 “Trasferimento alla società
di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli
enti previdenziali e allo Stato italiano”), o, comunque,
in forza di una apposita delega ex lege (art. 3,
comma 1, lett. d), del d.l. n. 351 cit.);
e) la SCIP non ha nemmeno autonomia alcuna circa le modalità
di gestione della propria liquidità, in quanto, ai sensi
dell’art. 5 del D.M. 21 novembre 2002 “Trasferimento alla
società di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti
agli enti previdenziali e allo Stato italiano”, accende
“un nuovo conto presso la Tesoreria centrale dello Stato,
diverso ed ulteriore rispetto a quello dalla medesima acceso
in virtù dell'articolo 5 del D.M. 30 novembre 2001 …, nel
quale sono versate le somme specificate all'articolo 16.
Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia
e delle finanze corrisponde semestralmente alla S.C.I.P.
Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. interessi
calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca
d'Italia sul conto «disponibilità del Tesoro per il servizio
di Tesoreria» ai sensi della legge 26 novembre 1993, n.
483” ( primi due periodi del comma 1 dell’art. 5 citato
);
f) a scapito ulteriore della sua autonomia imprenditoriale,
nelle procedure per la vendita dei beni immobili a carattere
commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione
di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del
primo decreto del Ministro dell'economia e modalità di esercizio
dell'eventuale diritto di prelazione in relazione a detti
immobili ( v. allegato 3 al D.M. 18-12-2001 cit. ), la SCIP,
nei turni di aste senza prezzo base, può, esercitare la
facoltà di non accettare le offerte ritenute non congrue
e di non procedere all'aggiudicazione definitiva dandone
comunicazione al notaio incaricato dell'espletamento della
relativa asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all'aggiudicazione
provvisoria, ma “deve” preventivamente acquisire il parere
in merito della Patrimonio della Stato S.p.A.; mentre, al
fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli
immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto
un prezzo base d'asta, in alternativa alla previsione precedente
in merito ad una offerta in vendita degli immobili senza
prezzo base d'asta, può provvedere a suddividere tali immobili
rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o
più immobili secondo criteri di omogeneità strutturale e/o
di ubicazione geografica, ma la composizione e la strategia
di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un
eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria
documentazione di supporto, alla preventiva approvazione
della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire
le proprie indicazioni entro venti giorni, inutilmente decorsi
i quali l'approvazione si dà per ottenuta ( e si badi che
la Patrimonio dello Stato S.p.a. rientra a sua volta nella
categoria degli enti pubblici a struttura societaria, alla
stregua della giurisprudenza, che ha riconosciuto la natura
di soggetto pubblico alle società per azioni, che: siano
istituite direttamente dalla legge; siano regolate da norme,
che pongono deroghe al regime societario tipico ed in tal
senso la Patrimonio S.p.a. è sottoposta ad un potere di
indirizzo strategico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed al potere di direttive di massima del C.I.P.E.;
siano partecipate in via maggioritaria da soggetti pubblici,
come appunto previsto per la stessa dal comma 3 dell’art.
7 del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15
giugno 2002, n. 112 ).
1.1 – Se è vero, allora, che, come è stato già più
volte sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione ( Cass.,
Sez. Un.: 6.5.1995, n. 4989; 6.6.1997, n. 5085; 26.8.1998,
n. 8454; da ultimo, 15 aprile 2005, n. 7799 ), la società
per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura
di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli
enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le
azioni in tutto o in parte (non assumendo rilievo alcuno,
per le vicende della medesima, la persona dell'azionista,
dato che tale società, quale persona giuridica privata,
opera "nell'esercizio della propria autonomia negoziale,
senza alcun collegamento con l'ente pubblico"), dall’analisi
degli elementi di cui sopra ( necessariamente, peraltro,
sintetica anche se adeguata ai fini che nella specie rilevano
) emerge chiaro, a parere del Collegio, come sia proprio
tale assoluta autonomia ad essere del tutto assente nella
posizione funzionale della SCIP e nell’esercizio delle attività
demandatele dal legislatore, apparendo, al contrario, la
stessa soggetta, in tale ambito, all’esercizio del potere
gestionale discrezionale e totalizzante dell’Amministrazione
di riferimento ( il Ministero dell’Economia e delle Finanze
) di incidere in maniera del tutto pervasiva sulla sua solo
astratta e presunta autonomia, così divenendo di fatto essa
stessa strumento per l’esercizio di poteri pubblicistici.
Non occorre, dunque, far luogo ad una rivalutazione della
teoria dell’organo indiretto per ritenere le controversie
inerenti tale esercizio riconducibili nell’alveo della giurisdizione
di legittimità di questo Giudice, versandosi in un’ipotesi
di traslazione delle istituzionali funzioni amministrative
in favore di un nuovo soggetto, che lo schermo formale del
diritto privato non può valere a sottrarre ai precisi vincoli
pubblicistici derivanti dalla posizione di subordinazione
alla legge, che spetta all’attività amministrativa.
2. – Vincoli di siffatta natura, e veniamo così al
mérito della questione posta con gli appelli all’esame,
risultano esser stati, nella fattispecie che ne occupa,
effettivamente violati nell’attività posta in essere da
Consorzio G1 e da Gabetti S.p.A. per conto e nell’interesse
della SCIP ( e dunque del tutto strumentale alle funzioni
ed ai poteri pubblicistici ad essa attribuiti ), sì che
gli appelli stessi sono da respingere e la sentenza di primo
grado va confermata.
Premesso, invero, che la clausola della lex specialis
impugnata con il ricorso originario non rivestiva carattere
immediatamente preclusivo dell'ammissione del concorrente
alla selezione e che, dunque, da un lato la partecipazione
alla gara con la presentazione della domanda non costituisce
acquiescenza e non impedisce la proposizione del successivo
gravame, dall’altro va escluso l'onere dell'immediata impugnazione
delle clausole del bando riguardanti gli oneri formali di
partecipazione ( v. Cons. St., Ad. Plen., 29 gennaio 2003,
n. 1 ), la clausola del bando di cui si discute ( punto
3.1 del Regolamento d'Asta, che stabilisce che, ai fini
della partecipazione all'asta, “... gli interessati [dovevano]
consegnare, a pena di esclusione, ... i documenti di cui
in appresso contenuti in un plico chiuso e sigillato su
entrambi i lembi di chiusura, senza indicazioni che possano
ricondurre all'identificazione dell'offerente” ), in applicazione
della quale l’odierna appellata ha subito la esclusione
dalla gara ( in relazione alle modalità da essa seguite
per la presentazione della busta contenente la documentazione
sopra elencata, che è risultata controfirmata sui lembi
di chiusura e, quindi, ritenuta in contrasto con quanto
prescritto dal veduto punto 3.1 ), si appalesa effettivamente,
come ha rilevato il giudice di primo grado, “sprovvista
di un’idonea giustificazione” ( pag. 9 sent. ).
Com’è noto, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica
finalizzati all'aggiudicazione di contratti o comunque all'individuazione
di soggetti aspiranti a conseguire un beneficio pubblico,
si ritiene che le formalità prescritte dal bando di gara
debbano risultare dirette ad assicurare un particolare interesse
dell'amministrazione ( cfr. CdS: sez.IV, 14 maggio 1995,
n. 167; sez.V, 17 gennaio 2000, n. 290 ), al fine di evitare
di cadere in un eccessivo formalismo, che finirebbe col
risolversi nel pretendere una accurata diligenza da parte
dei concorrenti per finalità non degne di nota o di rilievo.
Ne discende che le formalità richieste dal bando a pena
di esclusione dalla gara devono rispondere al comune canone
di ragionevolezza, in stretta relazione con le precitate
esigenze.
Al riguardo, occorre allora precisare che il bando di gara
de quo, laddove prevede, al punto 3.1, la consegna
dei documenti costituenti l’offerta “in un plico chiuso
e sigillato su entrambi i lembi di chiusura, senza indicazioni
che possano ricondurre all'identificazione dell'offerente”,
se risponde indubbiamente ad un interesse essenziale per
il proficuo svolgimento delle operazioni concorsuali ( quello
della segretezza delle offerte ) nella parte in cui stabilisce
che il detto plico deve risultare “chiuso e sigillato su
entrambi i lembi di chiusura” ( interesse cui peraltro mira
anche la classica previsione della firma sui lembi di sigillatura
del plico, firma invece preclusa dal Regolamento all’esame,
che dunque, nel tutelare, come si vedrà, l’esigenza di anonimato,
sacrifica incongruamente quello ben più rilevante della
garanzia di segretezza ), pone a càrico dei partecipanti
òneri del tutto ingiustificati con l’ulteriore prescrizione,
che vieta qualsiasi indicazione, sul plico medesimo, suscettibile
di “ricondurre all'identificazione dell'offerente”.
Alla stregua, invero, del principio, secondo cui devono
ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza
e, pertanto, illegittime quelle prescrizioni del bando di
gara, che aggravino immotivatamente le condizioni della
stessa, ponendo a carico dei partecipanti a pena di esclusione
oneri non necessarii ( in tal senso Cons. St., Sez. IV,
20 settembre 2000, n. 4934 e 5 aprile 2003, n. 1785 ), il
veduto divieto, aggravando immotivatamente le condizioni
di gara, sfugge al necessario scrutinio di ragionevolezza.
Se, infatti, la tutela dell’anonimato dell’offerta, cui
detta clausola con tutta evidenza mira, può sicuramente
considerarsi meritevole se e nella misura in cui sia volta
ad impedire ai terzi l’accesso alle informazioni riguardanti
i soggetti partecipanti alla procedura con misure assimilabili
a quella del pur inconferente, ratione materiae,
art. 22 della legge 11-2-1994 n. 109 ( Legge quadro in materia
di lavori pubblici ), lo stesso non può dirsi di una misura
di tutela dell’anonimato, che, lungi dall’incidere, come
la disposizione appena sopra richiamata, sull’accesso dei
terzi, sia volta invece, come appunto accade nel caso di
specie, ad impedire detta conoscenza agli agenti della stessa
Amministrazione procedente ( addetti alla ricezione, smistamento
e collazione delle offerte pervenute ) e, addirittura, ai
membri della stessa Commissione Aggiudicatrice, la cui “previa
conoscenza del nominativo dell’offerente” potrebbe, secondo
l’appellante Onceas S.p.A., “favorire azioni finalizzate
all’alterazione del contenuto” dei plichi ( pag. 25 mem.
del 28 novembre 2005 ).
Ordunque, se questo è lo scopo specifico della clausola
in argomento, la stessa risulta anzitutto contraddetta (
e dunque lo scopo vanificato ), come pertinentemente rilevato
dal T.A.R., da altre prescrizioni del regolamento di gara,
che, con lo stabilire la libertà di scelta del mezzo di
trasmissione delle offerte, consentivano per altra, semplice,
via all’intraneus di risalire all’identità del presentatore
dell’offerta ( e si pensi non solo alla spedizione tramite
corriere, ma anche alla stessa tradizionale modalità della
Racc. A.R. tramite servizio postale pubblico ).
Ma, peraltro, la stessa ratio, attribuita dalle appellanti
alla disposizione di gara di cui si discute, di evitare
possibili effetti pregiudizievoli per l’Amministrazione
derivanti da un “inquinamento” interno della procedura non
regge ad una corretta analisi logica, dal momento che il
particolare interesse dell’Amministrazione ad evitare l’alterazione
dei plichi è garantito dalla clausola che prevede la chiusura
e sigillatura degli stessi (ed anzi detto preminente interesse
è addirittura, come s’è visto, messo in pericolo proprio
dalla particolare ulteriore prescrizione della cui legittimità
qui si controverte), mentre quello alla non diffusione di
notizie circa l’identità dei partecipanti alla gara ad opera
di soggetti interni all’Amministrazione stessa è garantito
a sufficienza dalle norme penali poste a tutela del segreto
d’ufficio e della libertà degli incanti, oltre che dal connesso
riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale, secondo
la attuale formulazione dell'art. 357 c.p., a tutti i soggetti,
che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia
la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito
di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e
manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri
autoritativi o certificativi (laddove il diritto pubblico
comprende il genere tutto ciò che attiene agli interessi
pubblici e alla loro attuazione, a prescindere dai soggetti
cui essa è affidata; la formazione e la manifestazione della
volontà della P.A. implicano cooperazione ai procedimenti
amministrativi con cui si deliberano e/o si rendono efficaci
all'esterno gli atti inerenti alle pubbliche funzioni; i
poteri autoritativi fanno riferimento ai c.d. atti d'imperio,
con cui si modificano unilateralmente situazioni giuridiche
di terzi; i poteri certificativi attengono alla formazione
dei documenti originariamente destinati a costituire prova
dei fatti in essi rappresentati: Cass. SS.UU. 27-3-1992,
Delogu; Cass. Pen., sez. VI, 4 luglio 1997, n. 7972).
3. - Sulla scorta delle osservazioni che precedono,
gli appelli principali ed incidentali all’esame vanno respinti.
4. - La particolarità e novità di alcune delle questioni
trattate inducono il Collegio a disporre la totale compensazione,
tra le parti tutte, delle spese ed onorarii del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe,
respinge gli appelli principali ed incidentali e, per l’effetto,
conferma la sentenza impugnata.
Spese del presente grado compensate.
Cessano gli effetti delle ordinanze cautelari n. 3627/2004
e n. 3632/04, pronunciate nella Camera di Consiglio del
30 luglio 2004, di accoglimento della domanda di sospensione
dell’efficacia della sentenza impugnata.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 6 dicembre 2005, dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito
in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Paolo Salvatore - Presidente
Aldo Scola - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel.
Sergio De Felice - Consigliere
IL PRESIDENTE
Paolo Salvatore
L’ESTENSORE
Salvatore Cacace
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