REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 4801 del 2004, proposto
dalla
s.p.a. SRT – Servizio Riscossione Tributi, rappresentata
e difesa dagli avv. Augusto Ermetes e Paolo Ermetes ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale dell’Università,
n. 11,
contro
il Comune di Bojano, appellante incidentale, rappresentato
e difeso dall’avv. Giovanni Di Giandomenico e con lui elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Vittorio
Mocci, in Roma, via Germanico, n. 146,
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Molise, n. 213, pubblicata il 15 aprile 2004.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visto il dispositivo di decisione n. 466 del 13 luglio 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio
2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì,
gli avv. A. Ermetes e G. Di Giandomenico, come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso in appello n. 4801 del 2004 è proposto
dalla s.p.a. S.R.T. – Servizio Riscossione Tributi. È stato
notificato il 13 maggio 2004, mediante invio per posta,
e depositato il 21 maggio.
È oggetto d’impugnazione la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Molise, n. 213 del 15 aprile 2004, notificata
il 16 aprile, recante pronunzia parziale su un ricorso per
risoluzione di convenzione e risarcimento di danni, proposto
dal Comune di Bojano nei riguardi della s.p.a. SRT, e su
un ricorso di questa società per annullamento della deliberazione
23 dicembre 2002 della giunta comunale e della determinazione
dirigenziale 31 dicembre 2002, n. 1327, recante risoluzione
della convenzione stipulata con la società predetta.
2. Per la riforma della sentenza, la società propone quattro
motivi. Con un quinto sostiene difetto di giurisdizione,
relativamente ad una delle questioni controverse ed, infine,
domanda risarcimento dei danni.
Con atto, definito di “motivi aggiunti”, notificato in data
22 luglio 2004 e depositato il 26 successivo, ha sostenuto
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a
conoscere della materia oggetto del ricorso introduttivo
del comune di Bojano, in dipendenza della sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.
Ha depositato memorie illustrative delle varie questioni.
3. Il Comune intimato ha notificato in data 28 maggio 2004,
ed ha depositato tempestivamente, un controricorso con appello
incidentale, per contrastare tutte le tesi della controparte.
Ha depositato memoria illustrativa in data 30 giugno 2005.
4. Nella camera di consiglio del 13 luglio 2004, è stata
respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza impugnata, non essendo state prospettate questioni
inerenti a danni gravi ed irreparabili derivanti dall’esecuzione
della decisione.
5. Nella camera di consiglio del 12 luglio 2005, la causa
è stata chiamata per la discussione e, poi, trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Il Comune di Bojano ha stipulato, in data 28 aprile
2000, una convenzione con la s.p.a. SET, poi incorporata
nella s.p.a. S.R.T. il 9 febbraio 2001, per i seguenti servizi:
a) accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICI – imposta
comunale sugli immobili;
b) riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate
(canoni acqua, rete fognante ed acque reflue);
c) riscossione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani (Tarsu);
d) misurazione delle unità immobiliari e delle aree pubbliche,
ai fini di quest’ultima tassa.
2. Oggetto del giudizio di primo grado sono stati, nell’ordine
logico:
2.1. la domanda di annullamento della deliberazione della
Giunta municipale 23 dicembre 2002, n. 179, e della determinazione
dirigenziale che ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento,
della convenzione predetta;
2.2. la domanda di risoluzione della convenzione e di risarcimento
dei danni, nei riguardi della S.R.T. proposta dal Comune.
3. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza
n. 213 del 15 aprile 2004:
3.1. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo,
sulla scorta del disposto dell’art. 33, comma 2, del d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 80, perché controversia tra un gestore
di pubblico servizio di riscossione dei tributi e l’amministrazione
pubblica, e sulla scorta dell’art. 35 dello stesso decreto
legislativo, attributivo della cognizione delle questioni
di risarcimento dei danni nelle controversie appartenenti
alla giurisdizione esclusiva dello stesso giudice;
3.2. ha affermato la tempestività del ricorso SRT, tenuto
conto della applicabilità della sospensione dei termini,
disposta dall’art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245. La
società, ha rilevato il primo giudice, ha in Campobasso
una sede operativa;
3.3. ha respinto la censura di incompetenza del dirigente
comunale, con riguardo alla pronunzia dell’atto recante
la risoluzione per inadempimento, perché atto da inquadrare
nell’attività di gestione, riservata ai dirigenti. Ha, insieme,
messo in rilievo che la Giunta, con la deliberazione n.
179/2002 citata, aveva approvato la proposta dirigenziale;
3.4. ha respinto la censura della società di violazione
dell’art 1454 cod. civ., dedotta con riguardo ad una diffida
ad adempiere intimata dal Comune con nota in data 15 luglio
2002, n. 12834;
3.5. ha riconosciuto adempimenti e ritardi nei quali era
incorsa la società, nei versamenti al Comune di somme percepite
per l’ICI, con riguardo alla prescritta cadenza “decadale”,
sia nel 2001, sia nel 2002, e con riguardo alla misura del
90% delle anticipazioni da farsi, nei tre anni 2000 – 2002.
Ha riconosciuto altre inadempienze con riguardo ad altra
documentazione richiesta con la suddetta diffida 15 luglio
2002, n. 12834. Ha, infine rilevato, altro inadempimento
nella “pressoché totale assenza di attività di accertamento
e liquidazione ai fini ICI”;
3.6. ha, in conclusione, accolto la domanda del Comune e
riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno. Ha
però rilevato il concorso di colpa della stessa amministrazione
ed ha nominato un consulente tecnico, allo scopo di stabilire
la misura dei danni risarcibili per effetto di tale condotta
dell’ente locale.
4.1. L’appello della società soccombente in primo grado
è affidato ad una pluralità di motivi. Il primo di essi,
in ordine logico, è, però, quello dedotto con la quarta
censura, con la quale si sostiene che, per quanto riguarda
il danno lamentato per la mancata riscossione dell’ICI,
sarebbe denunciata una questione appartenente alla cognizione
della Corte dei conti, essendo configurabile un danno erariale.
Con atto, intitolato di “motivi aggiunti”, notificato successivamentte
all’appello principale, la società ha dedotto poi il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo
alla intera controversia instaurata dal comune di Bojano,
per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità
costituzionale (C. cost. n. 204 del 2004) degli artt. 33
e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, in tema di controversie
inerenti a servizi pubblici tra amministrazioni e gestori,
da ripartire, ormai, secondo la società, alla luce del reintrodotto
criterio della cognizione di diritti soggettivi o di interessi
legittimi.
4.2 La questione della sopravvenuta caducazione della norma
attributiva della giurisdizione è rilevabile d’ufficio,
sicché non occorre prendere posizione sulla ritualità dell’atto
di motivi aggiunti e sulla sua tempestività con riguardo
alla data di notificazione del ricorso in appello.
4.3. Tuttavia essa non ha fondamento, con riguardo al caso
in esame, così come non ha fondamento l’affermazione che
la questione dedotta in giudizio dal Comune, circa i mancati
accertamenti e la mancata riscossione di somme dovute per
ICI, avrebbe per oggetto la denunzia di un danno erariale,
del quale può conoscere la Corte dei conti.
4.4. Ambedue le parti hanno dedotto in giudizio, con i rispettivi
ricorsi introduttivi, questioni inerenti all’applicazione
della convenzione fra loro stipulata il 28 aprile 2000.
Il Comune ha chiesto che, una volta accertata e dichiarata
la risoluzione di quell’accordo, si pronunci la condanna
della SRT al risarcimento dei danni corrispondenti agli
importi non accertati, non riscossi e prescritti dell’Ici
ed a tutte le altre somme dovute per lesione al prestigio
amministrativo, sociale e politico dell’amministrazione.
La società ha chiesto l’annullamento della determinazione
dirigenziale recante “risoluzione della convenzione” e della
previa deliberazione di giunta, che ha preso atto della
relativa proposta, avanzata dal responsabile del competente
ufficio comunale.
La convenzione, della quale si discute, integra espressamente
la concessione deliberata dalla giunta, in data 21 febbraio
2000, n. 27, in favore della SET, dei servizi di accertamento,
liquidazione e riscossione delle entrate comunali ( non
della sola imposta sugli immobili, perciò ).
La convenzione va ricondotta fra gli accordi, previsti dall’art.
11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e definiti come quelli
che sostituiscono un provvedimento discrezionale della pubblica
amministrazione, appunto perché è integrativa della suddetta
concessione.
Orbene, le controversie in materia di esecuzione – oltre
che di formazione e conclusione – degli accordi in parola
sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 ora richiamato.
Qui si discute dell’inadempimento addebitato dal Comune
alla società, e dunque dell’esecuzione dell’accordo fra
loro stipulato, con connessa domanda di risarcimento dei
danni alla amministrazione comunale. Dal canto suo, la società
chiede che si accerti l’illegittimità – più propriamente
l’invalidità – della pronuncia comunale di “risoluzione”
della convenzione e che si condanni il Comune al risarcimento
dei danni patiti per effetto della anticipata risoluzione
della convenzione.
Le questioni riguardanti l’esecuzione della convenzione
in parola sono perciò attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo. Ed anche quelle concernenti il risarcimento
dei danni appartengono alla cognizione dello stesso giudice,
in virtù dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che
ha assegnato alla giurisdizione del giudice amministrativo
tutte le questioni suddette, in quanto conseguenti alla
pronunzia principale sulla legittimità di provvedimenti,
per quel che concerne la giurisdizione generale di legittimità,
o in quanto conseguenti a lesione di diritti soggettivi,
allorché, in sede di giurisdizione esclusiva, conosca anche
di tali situazioni giuridiche.
Le norme citate hanno superato il vaglio di costituzionalità,
come si rileva dalla citata sentenza C. Cost. 6 luglio 2004,
n. 204.
4.5. Per altra via, si giunge alla medesima conclusione.
È stato, infatti, stabilito che sussiste la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie
inerenti a rapporti derivanti da concessioni di pubblico
servizio, quali sono quelle aventi “per oggetto la riscossione
delle entrate patrimoniali” di un ente locale. Nella specie,
la disputa era incentrata a) su una domanda di risoluzione
della convenzione stipulata fra le parti, a causa dell’inadempimento
imputato ad uno dei soggetti stipulanti; b) sulla conseguente
domanda di risarcimento dei danni e c) su una richiesta
di chiamata in garanzia di un terzo. E la giurisdizione
è stata affermata alla luce dell’art. 5 della l. 6 dicembre
1971, n. 1034, e degli artt. 33 e 35 del d. lgs. 31 marzo
1998, n. 80, con pronuncia intervenuta dopo la sentenza
di illegittimità costituzionale sopra ricordata (SS. UU.
11 marzo 2005, n. 5336).
5. Occorre, ora, chiarire la natura ed il preciso contenuto
della determinazione dirigenziale n. 1327 del 31 dicembre
2002, dalla quale prendono le mosse ambedue le parti, per
sostenere le proprie ragioni.
In via conclusiva, dopo esposizione dei fatti addebitabili
alla società e l’ultima risposta fornita da questa con nota
del 15 novembre 2002 – della quale nell’atto non è riferito
il contenuto – l’ente locale elenca cinque punti, nei quali
riscontra “violazione degli obblighi contrattuali”, la quale
“integra gli estremi del grave inadempimento che, ai sensi
della disciplina applicabile ed in particolare degli artt.
1218 ss., 1453 e 1455 c.c. e delle clausole pattizie, ...
impone al Comune di risolvere il contratto ...”.
Si esamineranno, oltre, partitamente, le inadempienze addebitate.
Qui va posto in rilievo che l’atto dirigenziale contiene
la determinazione finale, insieme ad altre (sulla prosecuzione
del servizio sino al 31 gennaio 2003 e sulla futura azione
per risarcimento di danni) “di risolvere la convenzione
stipulata il 28 aprile 2000”.
Orbene, le norme applicabili, per il comma 2 del citato
art. 11, l. 241 del 1990, agli accordi in questione, sono
quelle recanti “i princìpi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili”.
Quei principi non consentono, in difetto di clausole
espresse, che non si rinvengono nella convenzione, che
una parte dichiari la risoluzione del contratto per effetto
di inadempimento dell’altra parte. Di questo fatto ha debitamente
tenuto conto la difesa del Comune, con il ricorso introduttivo,
nel quale è stata chiesta, come si è sopra già precisato,
il previo accertamento dell’inadempimento e la previa dichiarazione
della risoluzione della convenzione. È stato perciò domandato
al giudice di conoscere dell’inadempimento e delle sue conseguenze.
Ne segue che la “determinazione n. 1327” va presa in esame
quale enunciazione delle inadempienze addebitate dal Comune
alla società, senza che abbia rilievo la sua forma o il
soggetto che l’ha adottata. Senza cioè che abbia rilievo
la competenza ad adottare l’atto, come, invece, si è disputato
in prime cure, ma anche senza riconoscere ad essa un effetto
risolutivo che i princìpi civilistici non riconoscono.
6. Ai singoli addebiti mossi la società muove contestazione,
criticando, con il primo motivo dell’appello in particolare,
sia la tesi del Comune, sia la statuizione sfavorevole del
T.A.R.
L’esame che se ne fa, qui di seguito, riguarda anche, perché
è stabilito dall’art. 1455 cod. civ. richiamato espressamente
dal Comune, l’importanza dell’inadempimento. In realtà è
questo l’elemento rilevante, allorché si discuta della domanda
di risoluzione perché la controparte contrattuale è stata
inadempiente. E la “non scarsa importanza” deve avere carattere
oggettivo, nel senso che non è rimesso alla parte, anche
se si tratta di una pubblica amministrazione, giudicare
della incidenza significativa delle inosservanze degli obblighi
nascenti dalla convenzione, ma ne spetta al giudice la valutazione.
7. Il primo oggetto di addebiti da parte del Comune è indicato,
al n. 1 ed al n. 2 della pag. 1, nel fatto che la società
aveva omesso di “accreditare puntualmente a favore dell’ente
le somme incassate ai fini ICI, mediante i versamenti decadali”
e di “pagare, entro il 20 dicembre, l’anticipazione” del
90 % delle somme effettivamente riscosse nell’anno precedente.
Nella conclusione – alla pag. 3, n. 1 – si afferma che le
contestazioni sugli accrediti riguardano “le modalità operative
e la relativa decorrenza” e che, per le anticipazioni del
90%, v’è stato un “ordinativo di incasso del 28 dicembre
2002 per sospesi ICI”.
L’addebito di inadempienza nella sua prima parte, non è
particolarmente chiaro per come è precisato in via conclusiva,
né sono specificati precisi ritardi. Il T.A.R. ha stabilito,
sulla scorta di un documento riepilogativo dello stesso
responsabile finanziario del Comune, compilato il 17 marzo
2003 – dopo l’atto del 31 dicembre 2002, quindi, e dopo
l’instaurazione del giudizio – che l’accreditamento delle
somme è avvenuto in ritardo ed inoltre le anticipazioni
ICI del 90 % “sono state effettuate in ritardo per gli anni
2000, 2001, 2002”.
Queste conclusioni non sono da condividere, quanto a dimostrazione
dei ritardi e ad importanza dell’inadempimento.
Innanzi tutto, la conclusione del Comune esplicita soltanto
un ritardo nel pagamento dell’anticipazione dovuta alla
fine del 2002 di otto giorni. Nelle difese del ricorso incidentale
si fa un generico rinvio (pag. 13) a “reversali” ed a quietanze,
privo di precisazioni, e si elencano poi dati puntuali sulla
“valuta di riscossione” delle tre anticipazioni nei tre
anni in discussione.
L’elenco che viene fatto indica ritardi di quindici, otto
e sette giorni. Non vi è altra contestazione.
Orbene, non è condivisibile la tesi del Comune – seguita
dal T.A.R. che, da parte sua, non ha dato esplicita indicazione
di alcuna data – che simili inadempimenti rivestano un carattere
di una qualche importanza. È sufficiente rimarcare che ciascuna
delle inadempienze poteva dar luogo ad una pretesa di pagamento
di interessi – che, se non convenuto diversamente, erano
stabiliti al tasso legale del 2,5% (2000), del 3,5% (2001)
e del 3% (2002) annui – per i limitati giorni della mora,
per desumerne l’esiguità del pregiudizio sofferto dal creditore
e perciò la scarsa importanza dell’inadempimento ai fini
di una pronuncia di risoluzione del contratto.
8. Altro elemento costituente inadempimento è stato dal
primo giudice individuato, sulla scorta di una più ampia
segnalazione di omessa trasmissione di documentazione fatta
dal Comune alla società, nel mancato invio all’amministrazione
di liste “dei versamenti e dei relativi contribuenti” di
quelli con elevato rischio di contenzioso, di “quelli a
basso rischio di contenzioso” e di altri elenchi, statistiche
e relazioni sulla attività svolta. Si tratta di elenchi
o liste richiesti espressamente con una lettera del 15 luglio
2002 ed ivi elencati.
Senonché detti elementi di cognizione dell’attività della
concessionaria sono richiesti, come si desume dalle indicazioni
date ai numeri da 3 a 6 della determinazione dirigenziale
in discussione, con riferimento alle “modalità operative”,
allegate alla convenzione come “capitolato ICI”, e costituenti
l’elenco delle operazioni che la società doveva compiere
nello svolgimento della sua attività di riscossione, liquidazione
ed accertamento dell’imposta.
Non risulta, nelle dette “modalità operative”, evidentemente
predisposte dal Comune ed accettate dalla controparte, che
la società fosse tenuta a trasmettere dette liste, statistiche
o relazioni. La pretesa del Comune, se intesa, come ha fatto
il primo giudice, come inadempienza di una obbligazione
nascente dalla convenzione, appare perciò infondata (beninteso,
qui non si discute, perché non è oggetto di controversia,
della possibilità dell’amministrazione di eseguire controlli
presso la concessionaria e di verificare se, in quanto operazioni
utili per un migliore compimento delle attività in parola,
le “modalità operative” erano osservate e come).
9. Si può, perciò, passare all’esame del punto della controversia
ritenuto fondamentale dal Tribunale amministrativo regionale,
e che è effettivamente quello su cui si può incentrare la
verifica di una attività svolta con la dovuta diligenza
da parte della concessionaria.
9.1. L’elemento posto in rilievo dal T.A.R. è stato quello
del mancato “incrocio” delle dichiarazioni dei contribuenti
con i diversi “archivi”, dai quali poter desumere dati utili
per accertamenti, e conseguenti liquidazioni e riscossioni
dell’ICI. Il primo giudice ha fondato la sua decisione sul
fatto che v’era stata emissione di cartelle di pagamento
riferite a soggetti che avevano ceduto gli immobili o che
erano deceduti; che ciò era “senz’altro derivato dal mancato
aggiornamento dell’archivio catastale”; che si doveva operare
“sull’incrocio dei dati desumibili da detto archivio” –
non correttamente tenuto, si può subito rimarcare – “con
quelli contenuti in altri”. E perciò ha concluso per “un
comportamento negligente nell’espletamento di tale attività”.
La sentenza impugnata prosegue, poco oltre, e stabilisce
un “concorso di colpa da parte del Comune”, perché questa
amministrazione “non ha fornito la più volte sollecitata
collaborazione nella messa a disposizione di archivi in
suo possesso necessari per l’attività di accertamento”.
È palese la contraddizione fra l’addebito alla società,
della mancata verifica di dati (“incrocio”) fra più raccolte
di elementi conoscitivi (archivi), ed il riconoscimento
della non adeguatezza di tali archivi e la non disponibilità
di altri. E sussiste anche contraddittorietà fra l’affermazione
di inadempimento della società e l’addebito al Comune di
non avere messo a disposizione i dati di cui disponeva nei
suoi archivi. Non è consentito, perciò, di condividere la
statuizione del T.A.R. di riferire l’inadempimento alla
impresa concessionaria.
9.2. Sul punto della disponibilità di “banche di dati” adeguate
e correnti, la determinazione dirigenziale è manchevole.
Ed infatti le affermazioni, ivi fatte a danno dell’attività
della concessionaria, non sono state condivise dal T.A.R.
Peraltro, nel ricorso incidentale non sono portati argomenti,
mediante dimostrazione puntuale della consegna, in date
precise, di “archivi” di affidabilità sufficiente, che valgano
a sminuire la portata delle affermazioni della società,
la quale insiste sulla possibilità di condurre le attività
convenute unicamente nei modi da essa seguiti. L’impresa
pone in rilievo:
- che, con la nota del 5 febbraio 2001, aveva segnalato
l’esistenza di una situazione catastale notevolmente manchevole.
Questa situazione certamente non può esserle imputata, perché
dovuta ad altri uffici pubblici, con i quali doveva collaborare
anche il Comune;
- che, con la lettera del 29 maggio 2001, ha inoltrato al
Comune un elenco di risultanze anagrafiche errate, con “nominativi
mancanti e/o deceduti”, che non le è stato mai restituito;
- che il Comune non ha messo a sua disposizione “l’archivio
anagrafico delle utenze elettriche”.
Su questi punti nell’appello incidentale non si fanno repliche
documentate, sicché il T.A.R. ha esattamente ritenuto che
vi fosse inadempimento da parte del Comune.
È dato di comune esperienza che l’utilizzazione dei dati
vari, in possesso di enti pubblici, e perciò in possesso
del Comune o acquisibili da detta amministrazione, consente
migliori accertamenti in tema di individuazione dei contribuenti
ICI. E, mentre la società ha dato dimostrazione di avere
chiesto la collaborazione del Comune, questa controparte
non ha affatto dimostrato di avere fornito tutti gli elementi
suindicati.
Non può essere affermato, perciò, un inadempimento della
società nella esecuzione delle sue obbligazioni consistenti
in una maggiore e diligente attività di reperimento di soggetti
tenuti all’ICI e di immobili oggetto dell’imposizione.
9.3. V’è da aggiungere che anche per quel che riguarda l’individuazione
ed il valore delle aree edificabili, da assoggettare all’imposta,
la società ha dimostrato di avere avuto, da ultimo con deliberazione
del 3 gennaio 2001, insufficiente e tardiva collaborazione
da parte del Comune, che solo aveva la possibilità di individuarle
e di stabilirne i criteri per la loro stima “in comune commercio”
(v. pag. 11 dell’appello e la corrispondente parte degli
atti di primo grado, con i relativi allegati – da 11 in
poi – alla memoria 5 marzo 2003).
Ma nessuna replica, su questo punto, è stata fatta dal Comune.
Con il che si deve dare per provata anche questa ulteriore
inadempienza nell’apprestare per la concessionaria gli strumenti
occorrenti per il migliore svolgimento del servizio.
9.4. In conclusione, sulla scorta delle circostanze esaminate
dal T.A.R. e riproposte in questo grado, non risulta dimostrato
un inadempimento della impresa concessionaria tale da giustificare
la pronuncia di risoluzione della convenzione.
10. Dalle considerazioni fatte deriva la reiezione dell’appello
incidentale del Comune. Invero, ciascuna delle domande proposte
– domanda di risoluzione della convenzione per inadempimento
della società appellante e diniego dell’esistenza di un
concorso di colpa, vale a dire di negligenze o trascuratezza
dell’amministrazione comunale – trova smentita nelle precisazioni
che si sono esplicitate sopra.
11. Resta la domanda di risarcimento dei danni, già avanzata
in primo grado e precisata con l’appello.
La società ha lamentato la mancata percezione dei compensi
sino alla scadenza della concessione – 31 dicembre 2004,
secondo quanto stabilito nella convenzione – ed ha posto
in rilievo che, superata la fase più onerosa dell’avvio
organizzativo, i proventi tratti divengono maggiormente
remunerativi.
Il riferimento al segmento temporale di ulteriore durata
del rapporto è fondato. Così come si mostra fondato il criterio
di commisurare il danno derivato alla parte privata ai compensi
stabiliti nella convenzione.
In via equitativa si stima però:
a) che i compensi, per i mesi nei quali è stata impedita
l’attività convenuta, siano da commisurare alla media mensile
di quelli dovuti negli ultimi dodici mesi (1° febbraio 2002
– 31 gennaio 2003);
b) che la somma così risultante sia da ridurre alla metà,
tenuto conto che una serie di costi, che l’azienda sosteneva,
sono cessati o sono stati assorbiti – secondo quel che può
usualmente avvenire nell’ambito di organizzazioni imprenditoriali
di ampia consistenza – dall’assegnazione di personale e
di altre risorse alle congeneri attività che la concessionaria
ha dimostrato di svolgere nella provincia di Campobasso
ed in altre zone del Molise e d’Italia.
12. In conclusione, va accolto l’appello principale e respinto
l’appello incidentale.
13. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo, in favore della società
appellante.
Quelle eventualmente da corrispondere per l’avvio della
consulenza tecnica, disposta con la sentenza parziale riformata,
fanno egualmente carico alla parte soccombente. Ù
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, accoglie l’appello principale e respinge l’appello
incidentale.
Condanna il Comune di Bojano al pagamento delle spese del
giudizio, che liquida in seimila euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12/07/2005
, con l'intervento dei Signori:
Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina estens. Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 gennaio 2006