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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 27 gennaio 2006 n. 236
Pres. Santoro, est. Farina
SRT – Servizio Riscossione Tributi (Avv.ti A. e P. Ermetes) c. Comune di Boxano (Avv. G. Di Giandomenico)


1. Contratti della P.A. – Concessione di servizio di accer-tamento e riscossione di tributi comunali – Convenzione integrativa – Natura – Accordo ex art. 11 L. 241/1990 -– Conseguenze–Giurisdizione del giudice aministrativo

 

2. Contratti della P.A. – Accordi ex art. 11 L. 241/1990 – Applicazione dei principi del codce civile su obbligazioni e contratti – Possibilità per la P.A. di dichiarare la riso-luzione della convenzione per inadempimento – Esclu-sione – Domanda giudiziale di accertamento e risoluzio-ne – Necessità

 

3. Contratti della P.A. – Giudizio per accertamento dell’inadempimento e risoluzione di convenzione - Im-portanza dell’inadempimento – Valutazione – Spetta al giudice

1. La convenzione integrativa di una concessione di servizio di accertamento e riscossione di tributi comunali integra la fattispecie di accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 L. 241/1990. Pertanto le controversie concernenti l’esecuzione della stessa con-venzione rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11, co. 5 L. 241/1990, così come quelle concer-nenti il risarcimento dei danni, in virtù dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205.

 

2. L’art. 11, co. 2, L. 241/1990, laddove prevede che agli ac-cordi sostitutivi di provvedimento si applicano i principi del codi-ce civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compati-bili, non consente, in difetto di clausole espresse, che una parte possa dichiarare la risoluzione del contratto per effetto di inadem-pimento dell’altra parte. Ne consegue che dovrà in ogni caso adir-si il giudice (amministrativo) per l’accertamento dell’inadempimento e la risoluzione dell’accordo (nel caso di spe-cie di una convenzione per l’accertamento e riscossione di tributi comunali).

 

3. La “non scarsa importanza” dell’inadempimento ai fini del-la risoluzione di una convenzione tra amministrazione e privato, deve avere carattere oggettivo, nel senso che non è rimesso alla parte, anche se si tratta di una pubblica amministrazione, giudicare della incidenza significativa delle inosservanze degli obblighi na-scenti dalla convenzione, ma ne spetta al giudice la valutazione.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n.r.g. 4801 del 2004, proposto dalla
s.p.a. SRT – Servizio Riscossione Tributi, rappresentata e difesa dagli avv. Augusto Ermetes e Paolo Ermetes ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale dell’Università, n. 11,

contro



il Comune di Bojano, appellante incidentale, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Giandomenico e con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Vittorio Mocci, in Roma, via Germanico, n. 146,

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, n. 213, pubblicata il 15 aprile 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo di decisione n. 466 del 13 luglio 2005;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 luglio 2005, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. A. Ermetes e G. Di Giandomenico, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorso in appello n. 4801 del 2004 è proposto dalla s.p.a. S.R.T. – Servizio Riscossione Tributi. È stato notificato il 13 maggio 2004, mediante invio per posta, e depositato il 21 maggio.
È oggetto d’impugnazione la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise, n. 213 del 15 aprile 2004, notificata il 16 aprile, recante pronunzia parziale su un ricorso per risoluzione di convenzione e risarcimento di danni, proposto dal Comune di Bojano nei riguardi della s.p.a. SRT, e su un ricorso di questa società per annullamento della deliberazione 23 dicembre 2002 della giunta comunale e della determinazione dirigenziale 31 dicembre 2002, n. 1327, recante risoluzione della convenzione stipulata con la società predetta.
2. Per la riforma della sentenza, la società propone quattro motivi. Con un quinto sostiene difetto di giurisdizione, relativamente ad una delle questioni controverse ed, infine, domanda risarcimento dei danni.
Con atto, definito di “motivi aggiunti”, notificato in data 22 luglio 2004 e depositato il 26 successivo, ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della materia oggetto del ricorso introduttivo del comune di Bojano, in dipendenza della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004.
Ha depositato memorie illustrative delle varie questioni.
3. Il Comune intimato ha notificato in data 28 maggio 2004, ed ha depositato tempestivamente, un controricorso con appello incidentale, per contrastare tutte le tesi della controparte.
Ha depositato memoria illustrativa in data 30 giugno 2005.
4. Nella camera di consiglio del 13 luglio 2004, è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo state prospettate questioni inerenti a danni gravi ed irreparabili derivanti dall’esecuzione della decisione.
5. Nella camera di consiglio del 12 luglio 2005, la causa è stata chiamata per la discussione e, poi, trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il Comune di Bojano ha stipulato, in data 28 aprile 2000, una convenzione con la s.p.a. SET, poi incorporata nella s.p.a. S.R.T. il 9 febbraio 2001, per i seguenti servizi:
a) accertamento, liquidazione e riscossione dell’ICI – imposta comunale sugli immobili;
b) riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate (canoni acqua, rete fognante ed acque reflue);
c) riscossione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tarsu);
d) misurazione delle unità immobiliari e delle aree pubbliche, ai fini di quest’ultima tassa.
2. Oggetto del giudizio di primo grado sono stati, nell’ordine logico:
2.1. la domanda di annullamento della deliberazione della Giunta municipale 23 dicembre 2002, n. 179, e della determinazione dirigenziale che ha pronunciato la risoluzione, per inadempimento, della convenzione predetta;
2.2. la domanda di risoluzione della convenzione e di risarcimento dei danni, nei riguardi della S.R.T. proposta dal Comune.
3. Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n. 213 del 15 aprile 2004:
3.1. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla scorta del disposto dell’art. 33, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, perché controversia tra un gestore di pubblico servizio di riscossione dei tributi e l’amministrazione pubblica, e sulla scorta dell’art. 35 dello stesso decreto legislativo, attributivo della cognizione delle questioni di risarcimento dei danni nelle controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva dello stesso giudice;
3.2. ha affermato la tempestività del ricorso SRT, tenuto conto della applicabilità della sospensione dei termini, disposta dall’art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245. La società, ha rilevato il primo giudice, ha in Campobasso una sede operativa;
3.3. ha respinto la censura di incompetenza del dirigente comunale, con riguardo alla pronunzia dell’atto recante la risoluzione per inadempimento, perché atto da inquadrare nell’attività di gestione, riservata ai dirigenti. Ha, insieme, messo in rilievo che la Giunta, con la deliberazione n. 179/2002 citata, aveva approvato la proposta dirigenziale;
3.4. ha respinto la censura della società di violazione dell’art 1454 cod. civ., dedotta con riguardo ad una diffida ad adempiere intimata dal Comune con nota in data 15 luglio 2002, n. 12834;
3.5. ha riconosciuto adempimenti e ritardi nei quali era incorsa la società, nei versamenti al Comune di somme percepite per l’ICI, con riguardo alla prescritta cadenza “decadale”, sia nel 2001, sia nel 2002, e con riguardo alla misura del 90% delle anticipazioni da farsi, nei tre anni 2000 – 2002. Ha riconosciuto altre inadempienze con riguardo ad altra documentazione richiesta con la suddetta diffida 15 luglio 2002, n. 12834. Ha, infine rilevato, altro inadempimento nella “pressoché totale assenza di attività di accertamento e liquidazione ai fini ICI”;
3.6. ha, in conclusione, accolto la domanda del Comune e riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno. Ha però rilevato il concorso di colpa della stessa amministrazione ed ha nominato un consulente tecnico, allo scopo di stabilire la misura dei danni risarcibili per effetto di tale condotta dell’ente locale.
4.1. L’appello della società soccombente in primo grado è affidato ad una pluralità di motivi. Il primo di essi, in ordine logico, è, però, quello dedotto con la quarta censura, con la quale si sostiene che, per quanto riguarda il danno lamentato per la mancata riscossione dell’ICI, sarebbe denunciata una questione appartenente alla cognizione della Corte dei conti, essendo configurabile un danno erariale.
Con atto, intitolato di “motivi aggiunti”, notificato successivamentte all’appello principale, la società ha dedotto poi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla intera controversia instaurata dal comune di Bojano, per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (C. cost. n. 204 del 2004) degli artt. 33 e 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, in tema di controversie inerenti a servizi pubblici tra amministrazioni e gestori, da ripartire, ormai, secondo la società, alla luce del reintrodotto criterio della cognizione di diritti soggettivi o di interessi legittimi.
4.2 La questione della sopravvenuta caducazione della norma attributiva della giurisdizione è rilevabile d’ufficio, sicché non occorre prendere posizione sulla ritualità dell’atto di motivi aggiunti e sulla sua tempestività con riguardo alla data di notificazione del ricorso in appello.
4.3. Tuttavia essa non ha fondamento, con riguardo al caso in esame, così come non ha fondamento l’affermazione che la questione dedotta in giudizio dal Comune, circa i mancati accertamenti e la mancata riscossione di somme dovute per ICI, avrebbe per oggetto la denunzia di un danno erariale, del quale può conoscere la Corte dei conti.
4.4. Ambedue le parti hanno dedotto in giudizio, con i rispettivi ricorsi introduttivi, questioni inerenti all’applicazione della convenzione fra loro stipulata il 28 aprile 2000.
Il Comune ha chiesto che, una volta accertata e dichiarata la risoluzione di quell’accordo, si pronunci la condanna della SRT al risarcimento dei danni corrispondenti agli importi non accertati, non riscossi e prescritti dell’Ici ed a tutte le altre somme dovute per lesione al prestigio amministrativo, sociale e politico dell’amministrazione.
La società ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale recante “risoluzione della convenzione” e della previa deliberazione di giunta, che ha preso atto della relativa proposta, avanzata dal responsabile del competente ufficio comunale.
La convenzione, della quale si discute, integra espressamente la concessione deliberata dalla giunta, in data 21 febbraio 2000, n. 27, in favore della SET, dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali ( non della sola imposta sugli immobili, perciò ).
La convenzione va ricondotta fra gli accordi, previsti dall’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e definiti come quelli che sostituiscono un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, appunto perché è integrativa della suddetta concessione.
Orbene, le controversie in materia di esecuzione – oltre che di formazione e conclusione – degli accordi in parola sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del comma 5 dell’art. 11 ora richiamato. Qui si discute dell’inadempimento addebitato dal Comune alla società, e dunque dell’esecuzione dell’accordo fra loro stipulato, con connessa domanda di risarcimento dei danni alla amministrazione comunale. Dal canto suo, la società chiede che si accerti l’illegittimità – più propriamente l’invalidità – della pronuncia comunale di “risoluzione” della convenzione e che si condanni il Comune al risarcimento dei danni patiti per effetto della anticipata risoluzione della convenzione.
Le questioni riguardanti l’esecuzione della convenzione in parola sono perciò attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ed anche quelle concernenti il risarcimento dei danni appartengono alla cognizione dello stesso giudice, in virtù dell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che ha assegnato alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le questioni suddette, in quanto conseguenti alla pronunzia principale sulla legittimità di provvedimenti, per quel che concerne la giurisdizione generale di legittimità, o in quanto conseguenti a lesione di diritti soggettivi, allorché, in sede di giurisdizione esclusiva, conosca anche di tali situazioni giuridiche.
Le norme citate hanno superato il vaglio di costituzionalità, come si rileva dalla citata sentenza C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204.
4.5. Per altra via, si giunge alla medesima conclusione.
È stato, infatti, stabilito che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti a rapporti derivanti da concessioni di pubblico servizio, quali sono quelle aventi “per oggetto la riscossione delle entrate patrimoniali” di un ente locale. Nella specie, la disputa era incentrata a) su una domanda di risoluzione della convenzione stipulata fra le parti, a causa dell’inadempimento imputato ad uno dei soggetti stipulanti; b) sulla conseguente domanda di risarcimento dei danni e c) su una richiesta di chiamata in garanzia di un terzo. E la giurisdizione è stata affermata alla luce dell’art. 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e degli artt. 33 e 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con pronuncia intervenuta dopo la sentenza di illegittimità costituzionale sopra ricordata (SS. UU. 11 marzo 2005, n. 5336).
5. Occorre, ora, chiarire la natura ed il preciso contenuto della determinazione dirigenziale n. 1327 del 31 dicembre 2002, dalla quale prendono le mosse ambedue le parti, per sostenere le proprie ragioni.
In via conclusiva, dopo esposizione dei fatti addebitabili alla società e l’ultima risposta fornita da questa con nota del 15 novembre 2002 – della quale nell’atto non è riferito il contenuto – l’ente locale elenca cinque punti, nei quali riscontra “violazione degli obblighi contrattuali”, la quale “integra gli estremi del grave inadempimento che, ai sensi della disciplina applicabile ed in particolare degli artt. 1218 ss., 1453 e 1455 c.c. e delle clausole pattizie, ... impone al Comune di risolvere il contratto ...”.
Si esamineranno, oltre, partitamente, le inadempienze addebitate. Qui va posto in rilievo che l’atto dirigenziale contiene la determinazione finale, insieme ad altre (sulla prosecuzione del servizio sino al 31 gennaio 2003 e sulla futura azione per risarcimento di danni) “di risolvere la convenzione stipulata il 28 aprile 2000”.
Orbene, le norme applicabili, per il comma 2 del citato art. 11, l. 241 del 1990, agli accordi in questione, sono quelle recanti “i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili”.
Quei principi non consentono, in difetto di clausole espresse, che non si rinvengono nella convenzione, che una parte dichiari la risoluzione del contratto per effetto di inadempimento dell’altra parte. Di questo fatto ha debitamente tenuto conto la difesa del Comune, con il ricorso introduttivo, nel quale è stata chiesta, come si è sopra già precisato, il previo accertamento dell’inadempimento e la previa dichiarazione della risoluzione della convenzione. È stato perciò domandato al giudice di conoscere dell’inadempimento e delle sue conseguenze.
Ne segue che la “determinazione n. 1327” va presa in esame quale enunciazione delle inadempienze addebitate dal Comune alla società, senza che abbia rilievo la sua forma o il soggetto che l’ha adottata. Senza cioè che abbia rilievo la competenza ad adottare l’atto, come, invece, si è disputato in prime cure, ma anche senza riconoscere ad essa un effetto risolutivo che i princìpi civilistici non riconoscono.
6. Ai singoli addebiti mossi la società muove contestazione, criticando, con il primo motivo dell’appello in particolare, sia la tesi del Comune, sia la statuizione sfavorevole del T.A.R.
L’esame che se ne fa, qui di seguito, riguarda anche, perché è stabilito dall’art. 1455 cod. civ. richiamato espressamente dal Comune, l’importanza dell’inadempimento. In realtà è questo l’elemento rilevante, allorché si discuta della domanda di risoluzione perché la controparte contrattuale è stata inadempiente. E la “non scarsa importanza” deve avere carattere oggettivo, nel senso che non è rimesso alla parte, anche se si tratta di una pubblica amministrazione, giudicare della incidenza significativa delle inosservanze degli obblighi nascenti dalla convenzione, ma ne spetta al giudice la valutazione.
7. Il primo oggetto di addebiti da parte del Comune è indicato, al n. 1 ed al n. 2 della pag. 1, nel fatto che la società aveva omesso di “accreditare puntualmente a favore dell’ente le somme incassate ai fini ICI, mediante i versamenti decadali” e di “pagare, entro il 20 dicembre, l’anticipazione” del 90 % delle somme effettivamente riscosse nell’anno precedente.
Nella conclusione – alla pag. 3, n. 1 – si afferma che le contestazioni sugli accrediti riguardano “le modalità operative e la relativa decorrenza” e che, per le anticipazioni del 90%, v’è stato un “ordinativo di incasso del 28 dicembre 2002 per sospesi ICI”.
L’addebito di inadempienza nella sua prima parte, non è particolarmente chiaro per come è precisato in via conclusiva, né sono specificati precisi ritardi. Il T.A.R. ha stabilito, sulla scorta di un documento riepilogativo dello stesso responsabile finanziario del Comune, compilato il 17 marzo 2003 – dopo l’atto del 31 dicembre 2002, quindi, e dopo l’instaurazione del giudizio – che l’accreditamento delle somme è avvenuto in ritardo ed inoltre le anticipazioni ICI del 90 % “sono state effettuate in ritardo per gli anni 2000, 2001, 2002”.
Queste conclusioni non sono da condividere, quanto a dimostrazione dei ritardi e ad importanza dell’inadempimento.
Innanzi tutto, la conclusione del Comune esplicita soltanto un ritardo nel pagamento dell’anticipazione dovuta alla fine del 2002 di otto giorni. Nelle difese del ricorso incidentale si fa un generico rinvio (pag. 13) a “reversali” ed a quietanze, privo di precisazioni, e si elencano poi dati puntuali sulla “valuta di riscossione” delle tre anticipazioni nei tre anni in discussione.
L’elenco che viene fatto indica ritardi di quindici, otto e sette giorni. Non vi è altra contestazione.
Orbene, non è condivisibile la tesi del Comune – seguita dal T.A.R. che, da parte sua, non ha dato esplicita indicazione di alcuna data – che simili inadempimenti rivestano un carattere di una qualche importanza. È sufficiente rimarcare che ciascuna delle inadempienze poteva dar luogo ad una pretesa di pagamento di interessi – che, se non convenuto diversamente, erano stabiliti al tasso legale del 2,5% (2000), del 3,5% (2001) e del 3% (2002) annui – per i limitati giorni della mora, per desumerne l’esiguità del pregiudizio sofferto dal creditore e perciò la scarsa importanza dell’inadempimento ai fini di una pronuncia di risoluzione del contratto.
8. Altro elemento costituente inadempimento è stato dal primo giudice individuato, sulla scorta di una più ampia segnalazione di omessa trasmissione di documentazione fatta dal Comune alla società, nel mancato invio all’amministrazione di liste “dei versamenti e dei relativi contribuenti” di quelli con elevato rischio di contenzioso, di “quelli a basso rischio di contenzioso” e di altri elenchi, statistiche e relazioni sulla attività svolta. Si tratta di elenchi o liste richiesti espressamente con una lettera del 15 luglio 2002 ed ivi elencati.
Senonché detti elementi di cognizione dell’attività della concessionaria sono richiesti, come si desume dalle indicazioni date ai numeri da 3 a 6 della determinazione dirigenziale in discussione, con riferimento alle “modalità operative”, allegate alla convenzione come “capitolato ICI”, e costituenti l’elenco delle operazioni che la società doveva compiere nello svolgimento della sua attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dell’imposta.
Non risulta, nelle dette “modalità operative”, evidentemente predisposte dal Comune ed accettate dalla controparte, che la società fosse tenuta a trasmettere dette liste, statistiche o relazioni. La pretesa del Comune, se intesa, come ha fatto il primo giudice, come inadempienza di una obbligazione nascente dalla convenzione, appare perciò infondata (beninteso, qui non si discute, perché non è oggetto di controversia, della possibilità dell’amministrazione di eseguire controlli presso la concessionaria e di verificare se, in quanto operazioni utili per un migliore compimento delle attività in parola, le “modalità operative” erano osservate e come).
9. Si può, perciò, passare all’esame del punto della controversia ritenuto fondamentale dal Tribunale amministrativo regionale, e che è effettivamente quello su cui si può incentrare la verifica di una attività svolta con la dovuta diligenza da parte della concessionaria.
9.1. L’elemento posto in rilievo dal T.A.R. è stato quello del mancato “incrocio” delle dichiarazioni dei contribuenti con i diversi “archivi”, dai quali poter desumere dati utili per accertamenti, e conseguenti liquidazioni e riscossioni dell’ICI. Il primo giudice ha fondato la sua decisione sul fatto che v’era stata emissione di cartelle di pagamento riferite a soggetti che avevano ceduto gli immobili o che erano deceduti; che ciò era “senz’altro derivato dal mancato aggiornamento dell’archivio catastale”; che si doveva operare “sull’incrocio dei dati desumibili da detto archivio” – non correttamente tenuto, si può subito rimarcare – “con quelli contenuti in altri”. E perciò ha concluso per “un comportamento negligente nell’espletamento di tale attività”.
La sentenza impugnata prosegue, poco oltre, e stabilisce un “concorso di colpa da parte del Comune”, perché questa amministrazione “non ha fornito la più volte sollecitata collaborazione nella messa a disposizione di archivi in suo possesso necessari per l’attività di accertamento”.
È palese la contraddizione fra l’addebito alla società, della mancata verifica di dati (“incrocio”) fra più raccolte di elementi conoscitivi (archivi), ed il riconoscimento della non adeguatezza di tali archivi e la non disponibilità di altri. E sussiste anche contraddittorietà fra l’affermazione di inadempimento della società e l’addebito al Comune di non avere messo a disposizione i dati di cui disponeva nei suoi archivi. Non è consentito, perciò, di condividere la statuizione del T.A.R. di riferire l’inadempimento alla impresa concessionaria.
9.2. Sul punto della disponibilità di “banche di dati” adeguate e correnti, la determinazione dirigenziale è manchevole. Ed infatti le affermazioni, ivi fatte a danno dell’attività della concessionaria, non sono state condivise dal T.A.R.
Peraltro, nel ricorso incidentale non sono portati argomenti, mediante dimostrazione puntuale della consegna, in date precise, di “archivi” di affidabilità sufficiente, che valgano a sminuire la portata delle affermazioni della società, la quale insiste sulla possibilità di condurre le attività convenute unicamente nei modi da essa seguiti. L’impresa pone in rilievo:
- che, con la nota del 5 febbraio 2001, aveva segnalato l’esistenza di una situazione catastale notevolmente manchevole. Questa situazione certamente non può esserle imputata, perché dovuta ad altri uffici pubblici, con i quali doveva collaborare anche il Comune;
- che, con la lettera del 29 maggio 2001, ha inoltrato al Comune un elenco di risultanze anagrafiche errate, con “nominativi mancanti e/o deceduti”, che non le è stato mai restituito;
- che il Comune non ha messo a sua disposizione “l’archivio anagrafico delle utenze elettriche”.
Su questi punti nell’appello incidentale non si fanno repliche documentate, sicché il T.A.R. ha esattamente ritenuto che vi fosse inadempimento da parte del Comune.
È dato di comune esperienza che l’utilizzazione dei dati vari, in possesso di enti pubblici, e perciò in possesso del Comune o acquisibili da detta amministrazione, consente migliori accertamenti in tema di individuazione dei contribuenti ICI. E, mentre la società ha dato dimostrazione di avere chiesto la collaborazione del Comune, questa controparte non ha affatto dimostrato di avere fornito tutti gli elementi suindicati.
Non può essere affermato, perciò, un inadempimento della società nella esecuzione delle sue obbligazioni consistenti in una maggiore e diligente attività di reperimento di soggetti tenuti all’ICI e di immobili oggetto dell’imposizione.
9.3. V’è da aggiungere che anche per quel che riguarda l’individuazione ed il valore delle aree edificabili, da assoggettare all’imposta, la società ha dimostrato di avere avuto, da ultimo con deliberazione del 3 gennaio 2001, insufficiente e tardiva collaborazione da parte del Comune, che solo aveva la possibilità di individuarle e di stabilirne i criteri per la loro stima “in comune commercio” (v. pag. 11 dell’appello e la corrispondente parte degli atti di primo grado, con i relativi allegati – da 11 in poi – alla memoria 5 marzo 2003).
Ma nessuna replica, su questo punto, è stata fatta dal Comune. Con il che si deve dare per provata anche questa ulteriore inadempienza nell’apprestare per la concessionaria gli strumenti occorrenti per il migliore svolgimento del servizio.
9.4. In conclusione, sulla scorta delle circostanze esaminate dal T.A.R. e riproposte in questo grado, non risulta dimostrato un inadempimento della impresa concessionaria tale da giustificare la pronuncia di risoluzione della convenzione.
10. Dalle considerazioni fatte deriva la reiezione dell’appello incidentale del Comune. Invero, ciascuna delle domande proposte – domanda di risoluzione della convenzione per inadempimento della società appellante e diniego dell’esistenza di un concorso di colpa, vale a dire di negligenze o trascuratezza dell’amministrazione comunale – trova smentita nelle precisazioni che si sono esplicitate sopra.
11. Resta la domanda di risarcimento dei danni, già avanzata in primo grado e precisata con l’appello.
La società ha lamentato la mancata percezione dei compensi sino alla scadenza della concessione – 31 dicembre 2004, secondo quanto stabilito nella convenzione – ed ha posto in rilievo che, superata la fase più onerosa dell’avvio organizzativo, i proventi tratti divengono maggiormente remunerativi.
Il riferimento al segmento temporale di ulteriore durata del rapporto è fondato. Così come si mostra fondato il criterio di commisurare il danno derivato alla parte privata ai compensi stabiliti nella convenzione.
In via equitativa si stima però:
a) che i compensi, per i mesi nei quali è stata impedita l’attività convenuta, siano da commisurare alla media mensile di quelli dovuti negli ultimi dodici mesi (1° febbraio 2002 – 31 gennaio 2003);
b) che la somma così risultante sia da ridurre alla metà, tenuto conto che una serie di costi, che l’azienda sosteneva, sono cessati o sono stati assorbiti – secondo quel che può usualmente avvenire nell’ambito di organizzazioni imprenditoriali di ampia consistenza – dall’assegnazione di personale e di altre risorse alle congeneri attività che la concessionaria ha dimostrato di svolgere nella provincia di Campobasso ed in altre zone del Molise e d’Italia.
12. In conclusione, va accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale.
13. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore della società appellante.
Quelle eventualmente da corrispondere per l’avvio della consulenza tecnica, disposta con la sentenza parziale riformata, fanno egualmente carico alla parte soccombente. Ù

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale.
Condanna il Comune di Bojano al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in seimila euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12/07/2005 , con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina estens. Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 gennaio 2006

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