| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 gennaio 2006 n.
125
Pres. Iannotta, Est. Corradino
N.Passaro (Avv.ti D. Baruffini, G. Gualtieri) c. Comune
di Como (Avv. A. Manzi) |
|
1. Pubblico impiego – Domanda di collocamento
a riposo – Inerzia della P.A. – Lesione della posizione
giuridica dell’interessato – Sussiste
|
| |
|
2. Processo amministrativo – Domanda di risarcimento
– Ammissibilità – Condizioni
|
| |
|
3. Processo amministrativo – Domanda di risarcimento
– Condizione dell’impugnazione dell’atto illegittimo – Non
sussiste – Ragione
|
| |
|
4. Pubblico impiego – Domanda di collocamento
a riposo – Inerzia della P.A. – Responsabilità – Condanna
al risarcimento del danno esistenziale
|
| |
|
5. Pubblico impiego – Domanda di collocamento
a riposo – Inerzia della P.A. – Prova del danno subito –
Tipi
|
|
1. La lesione della sfera giuridica soggettiva
deriva dall’inerzia serbata dall’Amministrazione relativamente
alla domanda di collocamento a riposo, indipendentemente
dalla qualificazione giuridica di interesse legittimo o
di diritto soggettivo della posizione vantata dal soggetto
a fronte dell’esercizio della potestà della P.A.
|
| |
|
2. L’azione di risarcimento del danno può
essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento
sia in via autonoma, ma è ammissibile solo a condizione
che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo
e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento.
|
| |
|
3. Quando viene in rilievo un comportamento
inerte anziché un atto illegittimo non può essere invocata
la pregiudizialità dell’impugnazione dell’atto rispetto
alla domanda risarcitoria.
|
| |
|
4. La responsabilità per inerzia dell’amministrazione
di fronte all’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza
di collocamento a riposo si concretizza nella condanna al
pagamento delle differenze del trattamento pensionistico,
al pagamento dell’indennità per lavoro straordinario effettuato,
nonché al pagamento di una somma che valga a ristorare il
danno esistenziale (rectius, il risvolto esistenziale negativo)
subito dall’interessato. (v. Corte Cost. n. 233 dell’11-7-2003)
|
| |
|
5. Sul piano della prova, l’immaterialità
del pregiudizio (lesione dei valori inerenti alla persona)
rende ammissibile il ricorso alla prova per presunzioni,
sulla scorta di valutazioni prognostiche anche basate su
fatti notori o massime di comune esperienza.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 125/06 REG. DEC.
N. 449 REG.RIC.
ANNO 2005
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello nr. 449/2005 R.G.,
proposto dal
|
| |
|
Sig. Nazario Passaro rappresentato
e difeso dagli avv.ti Donato Baruffini e Giuseppe Gualtieri
ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma,
Via Pieve di Cadore n. 30,
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
Il Comune di Como, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso
lo studio di questi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
|
| |
|
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Lombardia - Milano, 10 novembre
2003, n. 4947.
|
| |
|
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2005, relatore il Consigliere
Michele Corradino;
Uditi, altresì, gli avvocati Baruffini e Manzi come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia ha in parte dichiarato irricevibile
per tardività e in parte rigettato siccome infondato il
ricorso (iscritto al nr. 1268/1998 R.G.) proposto dal Sig.
Nazario Passaro per ottenere, previa la declaratoria di
illegittimità di atti e/o comportamenti silenti del Comune
di Como, la condanna di questo al risarcimento dei conseguenti
danni che il ricorrente avrebbe subito per non essere stato
collocato in pensione a far tempo dal 30.11.1992, come da
sua domanda inoltrata all’Amministrazione il 16/7/1992.
La sentenza è stata appellata dal Sig. Nazario Passaro che
contrasta il decisum del giudice di primo grado.
Il Comune di Como si è costituito per resistere all’appello.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2005, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Prima di esaminare il merito della controversia
il Collegio ritiene opportuno tratteggiare la vicenda per
cui è causa.
In data 16/7/1992, l’odierno appellante inoltrò al Comune
di Como, di cui era impiegato, domanda per essere collocato
in pensione con decorrenza dal 30/11/1992; il Comune appellato,
tuttavia, non adottò tempestivamente l’occorrente provvedimento
di accoglimento della detta istanza.
In data 19 settembre 1992 sulla Gazzetta Ufficiale n. 211
fu pubblicato il Decreto Legge 19/9/1992 n. 384, il cui
art. 1, I comma, disponeva: <>.
Il 26 ottobre 1992, l’odierno appellante riceve una comunicazione
dall’Ufficio Pensioni del Comune di Como secondo la quale
<>.
Replicò il Sig. Passaro, tramite il proprio legale, chiedendo
sostanzialmente un riesame della pratica, ma l’Ufficio comunale
confermò la posizione già espressa e negando contemporaneamente
qualsiasi responsabilità dell’Ente.
Il 13.11.1992, sempre tramite il proprio legale, il sig.
Passaro insistette per l’accoglimento della sua domanda,
evidenziando la circostanza che ai sensi dell’art. 147 del
Regolamento Organico vigente essa avrebbe dovuto ritenersi
tacitamente accolta per effetto del meccanismo di silenzio
– assenso previsto da tale norma. Il Comune, tuttavia, restò
inerte.
Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18.11.1992
(Suppl. ord. n. 124) fu pubblicata la legge di conversione
del D.L. n. 384/92, il cui art. 1 fu integrato, tra l’atro,
con l’espressa previsione che la sospensione del diritto
al conseguimento della pensione di anzianità non doveva
applicarsi a dipendenti che avevano presentato domanda di
dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti
organi anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo (comma 2, lett.e).
Il 14 dicembre 1992 il sig. Passaro, tramite il proprio
legale, sollecitò nuovamente il Comune di Como ad un riesame
della propria domanda, anche alla luce della sopravvenienza
normativa (testo definitivo del decreto – legge n.384/92)
ma anche in tale occasione il Comune di Como restò inerte.
Il 24 dicembre 1992 l’odierno appellante notificò, al Comune
di Como, un ricorso diretto al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, con il quale chiese l’annullamento
del provvedimento contenente la sostanziale reiezione della
sua domanda di collocamento a riposo e la sospensione della
sua efficacia, assumendo che le sue dimissioni dall’impiego
dovevano ritenersi accolte per effetto del disposto di cui
all’art. 147 del Regolamento Organico, e quindi dovevano
ritenersi realizzate le condizioni di cui all’art.1, comma
2 lett.2), del D.L. 19.9.1992 n.384 per beneficiare dell’esonero
dalla sospensione del suo diritto a pensione.
Il 14 gennaio 1993 il Passaro notificò al Comune di Como
diffida giudiziale a provvedere, con contestuale messa in
mora ai fini del risarcimento di ogni danno conseguente
all’illegittima condotta dell’Amministrazione Comunale.
Con ordinanza in data 19.3.1993 il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, dopo aver rilevato <>, accolse la domanda incidentale di sospensione
del provvedimento impugnato (il giudizio, tuttavia, come
rilevato dall’appellato, non fu successivamente coltivato).
In data 3.6.1993 il sig. Passaro, con atto di citazione,
convenne il Comune di Como davanti al Tribunale Civile di
Como chiedendo il risarcimento dei danni a lui derivati
dagli atti e/o comportamenti dell’Amministrazione che avevano
impedito il suo collocamento in pensione, ma il menzionato
Tribunale con sentenza pubblicata il 15.7.1997 dichiarò
il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia.
Con il ricorso al TAR Lombardia l’odierno istante ha riproposto
le medesime domande che erano state prospettate al Giudice
ordinario.
Il Giudice adito in primo grado ha, come sopra premesso,
in parte dichiarato irricevibile per tardività e in parte
rigettato siccome infondato il ricorso.
|
| |
|
2 Venendo all’esame del presente gravame
in appello, il Collegio giudica preliminare soffermarsi
sull’eccezione avanzata dall’Amministrazione appellata con
la quale si evidenzia l’irricevibilità dell’atto d’appello
per la proposizione dello stesso oltre il termine di novanta
giorni dalla comunicazione della pubblicazione sentenza
di primo grado.
L’eccezione è priva di base.
Invero, il sistema processuale non esclude la proponibilità
dell’appello nel termine “lungo” decorrente dalla pubblicazione
della decisione.
|
| |
|
3. Deve essere rilevato, a questo punto che,
indipendentemente dalla qualificazione giuridica della posizione
soggettiva vantata dall’appellante a fronte dell'esercizio
della potestà della Pubblica Amministrazione in ordine ad
una domanda di collocamento a riposo (qualificazione controversa
in giurisprudenza, come dimostrato dalle pronunce Cons.
Stato, sez. IV, 06/03/1995, n. 151 e Cass. civ., sez. I,
22/01/1994, n. 655, che optano, la prima, per la posizione
di interesse legittimo e, l’altra, per quella di diritto
soggettivo di cui il lavoratore è titolare ab origine e
non può essere inciso da un provvedimento negativo della
Pubblica Amministrazione), il Giudice di primo grado ha
errato nel non aver considerato che la lesione alla sfera
giuridica dell’odierno appellante è derivata dall’inerzia
serbata dal Comune sull’istanza presentata in data 16 luglio
1992.
I restanti atti e comportamenti dell’Amministrazione appellata
sono del tutto privi di rilievo – in ordine alla produzione
di lesione giuridicamente rilevante – e, pertanto, (diversamente
da quanto sostenuto dall’appellato) non si configura rispetto
agli stessi alcun onere di impugnazione.
Inoltre, rispetto all’inerzia “iniziale” (relativa alla
prefata istanza in data 16 luglio 1992) non si configura
alcun onere di avanzare e coltivare con successo l’azione
demolitoria. Ben conosce il Collegio l’orientamento giurisprudenziale
(che ha avuto autorevole suggello nella decisione del Consiglio
di Stato, Adunanza Plenaria 26 marzo 2003, n. 4) secondo
cui una volta concentrata presso il giudice amministrativo
la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria
conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale
da parte del giudice amministrativo della illegittimità
dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo
fine di un giudizio risarcitorio e che l’azione di risarcimento
del danno può essere proposta sia unitamente all’azione
di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile
solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo
giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo
non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non
regolamentari; nella fattispecie che ci occupa, tuttavia,
non viene in rilievo – come sopra osservato – un atto illegittimo,
bensì comportamento inerte, rispetto al quale non può essere
invocata la regola della pregiudizialità.
|
| |
|
4. Orbene, precisato che l’Amministrazione
aveva l’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza dell’interessato,
che tale obbligo è rimasto inadempiuto e che tale inerzia
si è protratta ben oltre i tempi procedimentali (considerando,
altresì, che come condivisibilmente ritenuto da una parte
della giurisprudenza, l’istanza di collocamento a riposo
è una implicita manifestazione di la volontà di dimissioni
dall’Ufficio), il Collegio non può che dare atto – sussistendone
tutti i requisiti - della responsabilità dell’amministrazione
comunale per avere determinato una lesione nella sfera giuridica
dell’appellante.
Alla luce della superiore ricostruzione, in accoglimento
della richiesta risarcitoria avanzata dall’appellante, l’Amministrazione
appellata deve essere condannata al pagamento delle differenze
del trattamento pensionistico, al pagamento dell’indennità
per lavoro straordinario effettuato, nonché al pagamento
di una somma che valga a ristorare il danno esistenziale
(rectius, il risvolto esistenziale negativo) subito dall’odierno
appellante (mentre non possono essere accolte le ulteriori
e diverse rivendicazioni economiche dell’appellante).
|
| |
|
5. Su quest’ultima voce di danno (danno esistenziale)
il Collegio ritiene opportuno soffermarsi.
E’ noto che il sistema delineato dal Codice civile del 1942
si fondava sulla concezione dicotomica che distingueva,
nell’universo aquiliano, il danno patrimoniale da quello
non patrimoniale.
Invero, mentre l’articolo 2043 configura la prima categoria
(<>), il
risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’articolo
2059 Cc secondo cui <>. All’epoca dell’emanazione del codice civile
(1942) il legislatore – con il prefato richiamo – intendeva
riferirsi all’unica previsione espressa di risarcimento
del danno non patrimoniale, quella racchiusa nell’articolo
185 del Codice penale del 1930.
E’ noto, tuttavia, che nella successiva evoluzione verificatasi
nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo
atteggiamento assunto, dal legislatore e dalla giurisprudenza,
il sistema dicotomico del 1942 è entrato in crisi fino ad
essere definitivamente superato per effetto della nuova
sistemazione dogmatica del danno civile elaborata con il
fondamentale contributo delle due sentenze gemelle della
Suprema Corte di Cassazione del 31 maggio 2003 (nn. 8827
e 8828) e dell’interpretazione costituzionalmente orientata
che - analogamente alla Corte di Cassazione - ne ha dato
la Corte Costituzionale (sent. n. 233 dell’11 luglio 2003).
La prima tappa (giurisprudenziale) di tale complesso itinerario
è stata incentrata sulla figura del danno biologico.
Nella sistematica codicistica originaria, l'individuo, in
quanto titolare di un patrimonio valutabile sub specie economico
- contabile, poteva invocare la tutela giuridica, solo ove
il predetto patrimonio avesse subito un pregiudizio: l'ipotesi
tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacità
di produrre reddito, a causa di una lesione fisica invalidante.
Questo impianto di tutela, tuttavia, escludeva quella forma
di danno che poteva riguardare tutti gli individui, compresi
i soggetti privi di un reddito lavorativo. Il sistema così
descritto, in altri termini, operava un meccanismo di esclusione
di tutela giuridica che, non solo si poneva in palese contrasto
con i dettami della Carta Costituzionale (artt. 2, 3, Cost.),
ma finiva anche con il rendere del tutto inoperante l'art.
32 Cost. (tutela della salute).
Intorno alla metà degli anni ’70 - anche sulla spinta delle
critiche rivolte dalla dottrina alle previsioni codicistiche
- parte della giurisprudenza cercò, con una serie di tentativi,
di superare l’impasse cui conduceva la richiamata dicotomia.
In tal senso la sentenza del Tribunale di Genova 25 maggio
1974, rappresentò – anche sotto il profilo storico - il
primo passo verso una impostazione metodologica volta a
“spostare l'asse dell'attenzione” dal criterio patrimoniale
al criterio della "ingiustizia" del danno.
Un passo ulteriore è rappresentato dalle sentenze n. 87
e 88 del 1979 con le quali la Corte Costituzionale individuò
nell'art. 32 Cost. la norma che assicura la effettività
della tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo,
come diritto primario ed assoluto e pienamente operante
nei rapporti tra privati. La medesima Corte precisò che
il diritto alla salute, in virtù anche del suo carattere
privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione
(art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può
chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del
collegamento tra l'art. 32 Cost. e l'art. 2059 c.c..
La successiva produzione giurisprudenziale vede l’affermarsi
della tesi secondo cui la menomazione dell'integrità psicofisica
della persona, costituisce un danno ingiusto di natura patrimoniale,
in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante
di quel complesso di beni di esclusiva e diretta pertinenza
del danneggiato (Cass. civ., 11/02/1985, n.1130; per una
applicazione in punto di danno biologico cfr. la sentenza
n. 3675/81 della Corte di Cassazione)
Con la storica sentenza n. 134/1986, la Corte Costituzionale
ribadisce la legittimità dell’art. 2059 c.c. che correttamente,
nella discrezionalità del legislatore, ha delimitato il
risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi
in cui il fatto costituisce reato. Al tempo stesso, però,
la Corte Costituzionale nega che una simile scelta del legislatore
possa pregiudicare la risarcibilità stessa del danno biologico,
dal momento che tale risarcibilità va ricercata non nell’art.2059
c.c., ma bensì nell’ambito dell’art.2043 c.c..
Accanto alla poderosa opera di ricostruzione dogmatica da
parte della giurisprudenza, si pone l’attività del legislatore
che, nella normativa successiva al codice, ha notevolmente
ampliato i casi di espresso riconoscimento del risarcimento
del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi
di reato (art. 185 c.p.), in relazione alla compromissione
di valori personali (art. 2 L. n. 117/88: risarcimento anche
dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della
libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie;
art. 29, sostituito dall’art. 152, comma 12, d.lvo 30 giugno
2003 n. 196 comma 9, L. n. 675/96: impiego di modalità illecite
nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.L.vo
n. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali,
etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89/2001: mancato rispetto
del termine ragionevole di durata del processo).
Venendo al più recente passato, la definitiva stemazione
dogmatica del “danno civile” è stata effettuata – come sopra
anticipato - dalla giurisprudenza costituzionale e da quella
civile del 2003.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto
non più condivisibile la tradizionale restrittiva lettura
dell’articolo 2059 c.c., in relazione all’articolo 185 Cp,
come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale
soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo
transeunte determinati da fatto illecito integrante reato.
La Corte di Cassazione ha osservato che nel vigente assetto
ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione - che, all’articolo 2, riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, - il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di
ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
La Corte ha precisato che si deve quindi ritenere ormai
acquisito all’ordinamento positivo il riconoscimento della
lata estensione della nozione di “danno non patrimoniale”,
inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona,
e non più solo come “danno morale soggettivo”.
Al giudice della legittimità non è sembrato proficuo ritagliare
all’interno di tale generale categoria specifiche figure
di danno, etichettandole in vario modo poiché, ha osservato,
ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento,
in riferimento all’articolo 2059 c.c., è l’ingiusta lesione
di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettivi di valutazione economica.
Inoltre, la riserva di legge, originariamente esplicata
dal solo articolo 185 Cp (ma anche dall’articolo 89 Cpc),
in punto di ammissibilità del risarcimento, è stata resa
inoperante nel caso di lesione concernete i valori della
persona costituzionalmente garantiti.
Dal quadro “ridisegnato” nel recente passato emerge che
al risarcimento del danno patrimoniale, sempre ancorato
al paradigma dell'art. 2043 c.c., si accompagna il risarcimento
del danno non patrimoniale, che trova tutela più ampia ed
articolata nell'art. 2059 c.c., il quale non va più restrittivamente
interpretato ed applicato in via esclusiva ai casi tradizionali
del danno morale soggettivo (ex art. 185 c.p.), ma deve
assicurare la riparazione delle ipotesi legali espresse
di danno non patrimoniale risarcibile (art. 89 c.p.c., art.
2 l. n. 117/1988, art. 29 l. n. 675/1996, sostituito dall’art.
152 d.lvo 196/2003 art. 44 d.lgs. n. 286/1998, art. 2 l.
n. 89/2001), e delle lesioni che, incidendo sui valori (della
persona) costituzionalmente garantiti non possono non costituire
figure di danno risarcibile, a prescindere da risvolti penalistici,
non più condizionanti.
Dalla nuova sistemazione deriva che il danno non patrimoniale
è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte
le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero
sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio
dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso
stretto (o danno all'integrità fisica e psichica, coperto
dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale
(o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali
di rango costituzionale).
6. Merita – a questo punto - di essere precisato che la
categoria del danno esistenziale è stata – a volte surrettiziamente
– enucleata dalla giurisprudenza civile (specialmente negli
anni 1986 - 1994) mediante un fenomeno di dilatazione della
categoria del danno biologico.
La successiva produzione giurisprudenziale, tuttavia, riconducendo
il danno biologico nei confini della “patologia”, determinò
la necessità di definire – expressis verbis - una nuova
categoria di danno idonea a ricomprendere tutte le ipotesi
di lesione arrecata ai diritti della personalità (cfr.,
in particolare, le decisioni di merito Trib. Torino 8 agosto
1995, Trib. Verona 26 febbraio 1996).
Il suggello alla produzione giurisprudenziale (ed alla sottesa
elaborazione della dottrina) in esame è stato posto dalla
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 7713 del 7 giugno
2000, secondo cui la lesione dei diritti fondamentali della
persona, collocati al vertice della gerarchia dei valori
costituzionalmente garantiti, va incontro alla sanzione
risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento)
indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali
che la stessa possa comportare (danno conseguenza) - come
posto in luce dalla Corte costituzionale con la nota sentenza
n. 184 del 1986.
La Corte di Cassazione ha osservato che la vigente Costituzione,
garantendo principalmente e primariamente valori personali
impone una lettura costituzionalmente orientata del paradigma
aquiliano (che non si sottrarrebbe altrimenti ad esiti di
incostituzionalità), “in correlazione agli articoli della
Carta che tutelano i predetti valori”, nel senso appunto
che quella norma sia “idonea a compensare il sacrificio
che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito”,
attraverso “il risarcimento del danno (che) è sanzione esecutiva
del precetto primario ed è la minima delle sanzioni che
l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse”.
Il danno esistenziale consiste, pertanto, nei riflessi esistenziali
negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il
danneggiato) che ogni violazione di un diritto della personalità
produce.
A differenza del danno biologico, tale voce di danno sussiste
indipendentemente da una patologia (lesione fisica o psichica)
suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale;
diversamente dal danno patrimoniale, prescinde da una diminuzione
della capacità reddituale; rispetto al danno morale, inteso
come turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste
in una sofferenza od in un dolore, ma in un peggioramento
della qualità di vita derivante dalla lesione del valore
costituzionale “uomo”.
Il Collegio reputa in concreto sussistenti i presupposti
per il risarcimento del danno esistenziale cagionato all’appellante.
Nella fattispecie che ci occupa è evidente la violazione
di una posizione tutelata dall’ordinamento (che l’illecita
condotta dell’amministrazione ha leso, ostacolando le attività
realizzatrici della persona umana libera dall’impegno e
dal logorio dell’attività lavorativa).
Tanto detto sulla ricorrenza del danno ingiusto sub specie
eventi, sul piano della prova, è jus receptum l'affermazione
secondo la quale l'immaterialità dei pregiudizi in questione
(lesione di valori inerenti alla persona) rende ammissibile
il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni
prognostiche anche basate su fatti notori o massime di comune
esperienza.
Nel caso in esame, il fatto della (forzata) protrazione
dell'attività lavorativa consente di risalire al fatto ulteriore
del peggioramento della qualità dell'esistenza.
Aderendo alla concezione cd. “statica” del danno esistenziale,
esso emerge ipso iure, dalla prova del fatto antigiuridico
(anche in relazione all’elemento soggettivo dell’illecito)
che reca in sé l’accertamento del danno ingiusto.
Il rapporto di derivazione immediata e diretta del danno
dal fatto lesivo accertato non richiede un particolare nisus
argomentativo.
Detto danno è poi suscettibile di liquidazione equitativa
ex artt. 1226 e 2056 c.c., alla luce della gravità e della
durata della lesione e della rilevanza delle conseguenze
sopra descritte, nella misura di euro 15.000.
Alla luce delle superiori considerazioni deve essere accolto
l’appello in epigrafe.
Il Comune di Como deve essere condannato al pagamento in
favore dell’odierno appellante delle differenze del trattamento
pensionistico, dell’indennità per lavoro straordinario effettuato,
nonché al pagamento della somma come sopra determinata che
valga a ristorare il danno esistenziale.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione
di cui al dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione V, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto
annulla la sentenza impugnata e condanna l’Amministrazione
al pagamento delle somme di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Como al pagamento delle spese di giudizio
che si liquidano in Euro 3.000,00 (€. tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 24
maggio 2005, con l'intervento dei sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Michele Corradino Consigliere Est.
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 gennaio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<
|
|