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| n. 1-2006 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 3 gennaio 2006 n. 16
Pres. Santoro, est. Carboni
FAST s.r.l. (Avv.ti F. G. Scoca e A. Police) c. SAVIO s.p.a.
(Avv. A. Clarizia) |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Oggetto
– Fornitura di autoambulanze – Lex specialis di gara
– Possibilità di presentare varianti – Assenza di previsioni
che sanciscano l’esclusione in caso di presentazione di
veicoli con caratteristiche tecniche difformi da quelle
richieste – Offerta di autoambulanze con sospensioni diverse
da quelle previste nel capitolato – Diversità per oggetto
dalla prestazione richiesta dalla lex specialis –
Conseguenze – Esclusione dell’offerta
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Negli appalti di fornitura di autovetture,
la presentazione di veicoli con sospensioni diverse da quelle
richieste dal capitolato speciale costituisce offerta con
oggetto diverso da quello richiesto dal bando, con la conseguenza
che l’offerente deve sempre essere escluso dalla competizione,
anche qualora la lex specialis consenta di presentare
varianti al prodotto e non commini la sanzione dell’esclusione
nel caso di difformità tecniche del prodotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla
società a responsabilità limitata FAST, con sede
in Atessa, in persona del presidente del Consiglio d’amministrazione,
signor Veronesi o Veronese, difeso dagli avvocati Franco
Gaetano Scoca e Aristide Police e domiciliata presso di
loro in Roma, via Giovanni Paisiello 55;
contro
la società per azioni SAVIO (sede non indicata),
costituitasi in giudizio in persona dell’amministratore
delegato, signor Luigi Alberizzi, difesa dall’avvocato Angelo
Clarizia e domiciliata presso di lui in Roma, via Principessa
Clotilde 2;
e nei confronti
- della REGIONE LAZIO, non costituita in giudizio;
- dell’AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI,
con sede in Roma, via Portuense 332, costituitasi in giudizio
in persona del direttore generale, dottor Domenico Alessio,
difesa dagli avvocati Francesco Castiello e Luigi Trapazzo;con
elezione di domicilio presso l’ufficio legale dell’Azienda
stessa in Roma via Portuense n. 332;
per la riforma
della sentenza n. 451 del 10 gennaio 2004, con la quale
il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, terza
sezione, ha annullato il provvedimento 22 luglio 2004 n.
1915 del direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo-Forlanini, contenente aggiudicazione alla società
Fast della fornitura di centoquarantacinque automezzi di
soccorso.
Visti il ricorso in appello contro il dispositivo di sentenza,
notificato il 17 dicembre 2004 e depositato il 15 gennaio
2005, e il successivo atto di motivi aggiunti contro la
sentenza, notificato il 25 e depositato il 31 gennaio 2005;
visto il controricorso della società Savio, depositato il
3 gennaio 2005;
visto il controricorso dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini,
depositato il 10 gennaio 2005;
viste le memorie difensive presentate dall’Azienda ospedaliera
San Camillo-Forlanini il 10 gennaio, l’1 febbraio e il 10
giugno 2005, dalla società Savio il 5 febbraio e il 17 giugno
2005 e dall’appellante il 10 giugno 2005;
vista la propria ordinanza 8 febbraio 2005 n. 864, con la
quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 24 giugno 2005, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Scoca, Clarizia
e Castiello;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma (d’ora
in poi anche solo: Azienda o Ospedale), con provvedimento
16 marzo 2004 n. 581 del direttore generale ha indetto una
gara per l’acquisto di di centoquarantacinque autoambulanze.
La gara era con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da individuare con l’attribuzione di un punteggio
fino a cento, suddiviso in un massimo di cinquanta punti
per il prezzo e altrettanti per la qualità dell’offerta;
per la qualità il bando prevedeva i seguenti elementi di
valutazione: sicurezza interna, efficienza del sistema ammortizzante,
abitabilità e razionalizzazione degli spazi interni, facile
lavabilità dei rivestimenti interni e tempo di consegna;
solo per quest’ultimo elemento il bando prevedeva esso stesso
il punteggio massimo, di cinque. La commissione giudicatrice
ha poi suddiviso i restanti quarantacinque punti fra i restanti
quattro elementi di valutazione della qualità (sicurezza
interna fino a quindici, efficienza del sistema ammortizzante
fino a sette, abitabilità e razionalizzazione degli spazi
interni fino a sedici, facile lavabilità dei rivestimenti
interni fino a sette). L’articolo 5 del capitolato speciale
stabiliva che le autoambulanze richieste (“I prodotti da
fornire”) e le loro principali caratteristiche tecniche
erano quelli indicati nell’allegato “A”, e l’articolo 7
prevedeva che non sarebbero state ritenute valide le offerte
redatte in modo difforme da quanto previsto dal capitolato
speciale; infine l’allegato A, sulle caratteristiche costruttive
del veicolo di base, al punto 8 prevedeva: «Sospensioni
anteriori a ruote indipendenti, sospensioni posteriori specifiche
per l’ambulanza … a ruote indipendenti con bracci trapezoidali
e molloni di sospensione con ammortizzatori a doppio effetto,
barra stabilizzatrice». Infine, il bando prevedeva la possibilità
di varianti (punto II.1.10: «Possibilità di varianti: SI»).
L’autorità di gara ha assegnato a ciascun concorrente i
punteggi per la qualità dopo aver esaminato la documentazione
tecnica e un esemplare delle autoambulanze offerte. La società
Fast ha ottenuto, per la qualità, complessivamente quarantotto
punti, di cui cinque per i tempi di consegna, la società
Savio trentasei punti, di cui due per i tempi di consegna.
La fornitura è stata aggiudicata a Fast con punti 86,78,
mentre Savio si è classificata seconda con punti 86, e la
fornitura è stata aggiudicata a Fast.
Savio con ricorso al tribunale amministrativo regionale
per il Lazio notificato tra il 28 settembre e il 5 ottobre
2004 ha impugnato l’aggiudicazione a Fast deducendone l’illegittimità
con quattro motivi; in particolare, con il terzo motivo
ha dedotto difetto di motivazione, da una parte perché il
capitolato speciale, che pur prevedeva i parametri per la
valutazione della qualità, «non specificava i criteri di
valutazione e ponderazione delle offerte che la Commissione
avrebbe dovuto osservare per l’attribuzione del punteggio
in relazione ai predetti parametri» e l’autorità di gara
non aveva preventivamente fissato i criteri in base ai quali
avrebbe valutato gli elementi individuati dal bando»; dall’altra
che non era dato di comprendere l’iter logico seguìto dalla
commissione nell’attribuzione dei punteggi. Con il quarto
motivo ha censurato i punteggi per i tempi di consegna,
del tutto immotivati.
L’Azienda si è costituita in giudizio ed ha eccepito la
propria carenza di legittimazione al giudizio, perché la
legge regionale del lazion 3 agosto 2004 n. 9 aveva istituito
l’Azienda regionale per l’Emergenza Sanitaria (ARES 118),
trasferendole i rapporti giuridici riguardanti il servizio
di emergenza sanitaria, sicché il ricorso sarebbe dovuto
esser proposto contro quella nuova azienda, o quanto meno
notificato anche contro quella nuova azienda.
Fast con ricorso incidentale notificato il 4 novembre 2004
ha impugnato l’ammissione alla gara di Savio, perché l’autoambulanza
da essa offerta, di tipo Ducato Fiat, aveva molle a balestra
e ammortizzatore con ponte rigido, e dunque non a ruote
indipendenti come richiesto dal capitolato speciale.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe: 1) ha respinto l’eccezione dell’Azienda relativa
alla necessità di chiamare in giudizio la ARES; 2) ha respinto
il ricorso incidentale, rilevando che la sanzione dell’esclusione,
prevista dall’articolo 7 del capitolato, si riferiva alle
modalità dell’offerta, mentre le prescrizioni relative alle
caratteristiche tecniche delle autoambulanze, non essendo
assistite da sanzione di esclusione – ed anzi essendo prevista
la possibilità che le offerte contenessero varianti – non
erano vincolanti; 3) ha respinto i primi due motivi di ricorso;
4) ha accolto il terzo motivo, e annullato quindi l’aggiudicazione
a Fast, giudicando che le modalità di attribuzione dei punteggi
per l’offerta tecnica erano state «insufficienti a rappresentare
come la Commissione sia pervenuta a tale esito, vuoi per
le scarne indicazioni del capitolato, vuoi per l’assenza
di veri e propri criteri di massima per la valutazione,
essendo stati fissati, come si è visto, i soli limiti massimi
di punteggio, a loro volta non distribuiti in eventuali
sottoparametri ovvero sforniti della benché minima indicazione
circa l’apprezzamento da dare nelle varie ipotesi; vuoi
infine perché la mera quantificazione numerica non rende
percettibile, appunto in assenza di ulteriori specificazioni
dei criteri, quali siano le ragioni che hanno condotto ad
assegnare quel determinato punteggio all’interno del limite
massimo predeterminato»; ha accolto il quarto motivo, osservando
che la mancanza di motivazione, rilevata a proposito del
terzo motivo, appariva manifesta nei punteggi attribuiti
per i tempi di consegna. Il tribunale amministrativo regionale
ha aggiunto che le spiegazioni fornite in giudizio dall’amministrazione
non potevano colmare le lacune della motivazione delle decisioni
adottate dall’autorità di gara.
Appella Fast, la quale: 1) ripropone l’eccezione di difetto
del contraddittorio, per non essere stato il ricorso notificato
all’ARES; 2) ripropone il motivo di ricorso incidentale,
censurando la motivazione con cui il giudice di primo grado
lo ha respinto; 3) censura il capo d’accoglimento del terzo
motivo di ricorso, 4) censura il capo d’accoglimento del
quarto motivo di ricorso, spiegando che il differente punteggio
per i tempi di consegna è stato dovuto al fatto che l’uno
aveva offerto la consegna entro centottanta giorni dall’aggiudicazione,
l’altra entro centottanta giorni dalla stipulazione del
contratto (il quale doveva essere stipulato entro i trenta
giorni successivi alla consegna della documentazione occorrente
per il contratto, la quale a sua volta doveva essere effettuata
entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione).
DIRITTO
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva al giudizio
dell’ARES, respinta dal giudice di primo grado e riproposta
dall’Azienda come motivo d’appello da Fast (al fine di far
dichiarare inammissibile il ricorso di Savio), è infondata:
la legge regionale del Lazio 3 agosto 2004 n. 9, entrata
in vigore l’11 agosto 2004, che ha istituito l’ente “Agenzia
Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118”, nell’articolo
17 contiene la normativa transitoria, in base alla quale
i beni mobili, e in particolare i mezzi di soccorso e le
attrezzature tecnologiche delle relative centrali operative
(tra cui quella gestita dall’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini),
sarebbero stati trasferiti all’ARES 118 con deliberazione
della giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della legge regionale (comma 2); al qual fine
«i direttori generali delle aziende sanitarie che gestiscono
i beni e il personale indicati» nel comma 2 «entro quaranta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
trasmettono alla Regione gli elenchi dei beni e del personale
nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire»
(comma 3). La stessa Azienda, che sostiene la fondatezza
del motivo d’appello, nella memoria presentata l’1 febbraio
2005 rappresenta che il trasferimento ad ARES 118 dei beni
e dei rapporti giuridici inerenti al servizio di soccorso
con autoambulanze è stato disposto con deliberazione della
giunta regionale 19 novembre 2004 n. 111, successiva quindi
alla proposizione del ricorso introduttivo del presente
giudizio; sicché Savio non doveva notificare il ricorso
che all’Azienda, autorità emanante, e a Fast, controinteressata,
secondo le ordinarie regole processuali poste dall’articolo
21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi
regionali. La tesi subordinata dell’appellante e dell’Azienda,
che in ogni caso il ricorso introduttivo sarebbe dovuto
esser notificato anche ad ARES 118 oltre che all’Azienda,
è priva di fondamento normativo.
È fondato invece il motivo d’appello con cui Fast ripropone
l’eccezione contenuta nel suo ricorso incidentale, d’inammissibilità
dell’offerta di Savio e di conseguenza d’inammissibilità,
per difetto di legittimazione, del ricorso proposto da Savio
contro l’aggiudicazione della fornitura ad essa appellante.
Le prescrizioni tecniche del capitolato speciale, come si
è detto, prevedevano che le autovetture dovessero avere
sospensioni a ruote indipendenti, e Fast sostiene invece
che quelle offerte da Savio erano di tipo diverso, con molle
a balestra e ammortizzatore con ponte rigido.
La Sezione, nell’ordinanza resa in sede cautelare, aveva
già osservato che, al sommario esame proprio di quella sede,
la difformità non sembrava contestata da Savio. In sede
di discussione della causa è emerso che la resistente ammette
che le sospensioni delle autovetture da essa offerte non
erano del tipo richiesto; e sostiene, piuttosto, che erano
migliori e meglio rispondevano alle esigenze dell’Azienda.
Il collegio non può condividere l’affermazione del primo
giudice, che l’osservanza delle ‘caratteristiche tecniche’
era indifferente perché l’inossevanza non ne era sanzionata
da clausola di esclusione: è vero che la clausola di esclusione
per le “offerte redatte in modo difforme” dalle prescrizioni
del capitolato, prevista dall’articolo 7 del capitolato
medesimo, va riferita alle formalità dell’offerta; ma appunto
la questione della sanzionabilità o meno con l’esclusione
dalla gara si pone per l’inosservanza od omissione di formalità
o dichiarazioni, mentre l’offerta di un oggetto diverso
da quello richiesto comporta di per sé l’esclusione dalla
gara, senza bisogno di apposite clausole. Altrettanto inconferente
è la circostanza che fossero ammesse “varianti” dell’offerta:
se la gara è per la fornitura di autovetture, è ovvio che
se ne possono offrire di tipi diversi, ma questo non significa
che, se per esempio è richiesta la trazione anteriore, si
possano offrire autovetture con trazione posteriore. Ancor
più inconferente è se le sospensioni delle autoambulanze
offerte da Savio fossero più o meno idoneo alle esigenze
dell’amministrazione; perché non sta al concorrente di sindacare
l’oggetto della gara.
In conclusione, va accolto il motivo con cui Fast ripropone
la propria impugnativa incidentale, e conseguentemente va
dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado di Savio.
Il Collegio peraltro, valutate le censure dell’una e dell’altra
parte, stima equo compensare integralmente le spese di giudizio
di ambo i gradi.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto,
in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l’impugnativa
incidentale della società Fast e dichiara inammissibile
il ricorso di primo grado della società Savio. Compensa
le spese di giudizio.
Ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla presente
decisione.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2005 dal collegio costituito
dai signori:
Sergio Santoro, presidente
Raffaele Carboni, componente, estensore
Cesare Lamberti, componente
Nicola Russo, componente
Gabriele Carlotti, componente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 gennaio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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NINO PAOLANTONIO
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| Varianti e sospensioni
| Un
breve commento alla sentenza in esame non può che
muovere da un vivo apprezzamento per la metodologia
di sindacato impiegata dal Consiglio di Stato, che
è penetrato nell’intimo della qualificazione del
concetto di variante progettuale, facendo uso di
nozioni tecniche di non comune acquisizione, quali
quelle relative alle caratteristiche delle sospensioni
di un’autovettura.
Il Consiglio di Stato spiega che in un appalto per
pubblica fornitura, che descrive – come altrimenti
non potrebbe essere – le caratteristiche tecniche
di un veicolo (nella specie, da adibire ad autoambulanza),
consentendo l’introduzione di varianti, le sospensioni
a ruote indipendenti costituiscono, in sostanza
un elemento immodificabile del bene oggetto di fornitura,
nel senso che la proposta alternativa concernente
sospensioni con molle a balestra e ammortizzatore
con ponte rigido configurerebbe un aliud pro
alio.
Il metodo è pienamente condivisibile, poiché giustamente
il Giudice amministrativo ha fatto uso di nozioni
tecniche che non costituiscono appannaggio di un’attività
amministrativa riservata, poiché la qualificazione
di un elemento tecnico dell’offerta non involge
apprezzamenti inerenti l’interesse pubblico specifico,
sibbene categorie concettuali proprie delle cc.dd.
scienze esatte, pienamente conoscibili e sindacabili
in sede di legittimità quanto all’attendibilità
del giudizio formulato dall’amministrazione.
Meno condivisibile è il risultato cui codesto sindacato
ha condotto.
La sospensione è infatti l’insieme dei componenti
che permettono l’ancoraggio elastico delle ruote
al telaio. Le sospensioni sono caratterizzate da
numerosi schemi e differenziate dagli elementi elastici
che utilizzano: molle, barre di torsione, elementi
idraulici o pneumatici. Una distinzione concerne
appunto le sospensioni “a ponte rigido” e le sospensioni
“a ruote indipendenti”. La sospensione a ponte rigido
è costituita da un asse (il ponte) a struttura tubolare
che collega le due ruote e che all’interno accoglie
alcuni componenti della trasmissione. Nella parte
centrale a forma di “boccia” trovano posto la coppia
conica e il differenziale, da cui si dipartono i
semiassi che, sempre protetti all’interno della
struttura, raggiungono le ruote trasmettendo a queste
ultime la coppia motrice. Esistono numerosi sistemi
per ancorare il ponte al telaio che variano anche
in funzione del fatto che l’asse sia, o non sia,
sterzante.
Nella sospensione a ruote indipendenti, viceversa,
ogni ruota è libera di muoversi indipendentemente
dall’altra. Questo risultato si ottiene eliminando
il ponte e collegando ogni singola ruota al telaio,
o alla scocca, con particolari ancoraggi. Al mozzo
della ruota sono fissati due braccetti, una nella
parte inferiore del mozzo, l’altro superiormente.
Tali bracci sono poi incernierati al telaio e risultano
così in grado di muoversi assecondando le oscillazioni
delle ruote sul piano trasversale. Sul braccetto
inferiore insiste un elemento elastico collegato
al telaio (molla elicoidale o barra di torsione)
che costringe la ruota a tornare nella posizione
primitiva dopo un movimento dovuto alle asperità
del terreno.
Da questo breve excursus tecnico, pare emergere,
ad avviso di chi scrive, che tra sospensioni “a
ponte rigido” e sospensioni “a ruote indipendenti”
non corra una differenza sostanziale tale da modificare
l’oggetto principale dell’appalto di cui le sospensioni
sono elementi costitutivi, ossia la vettura; si
tratta di due soluzioni tecniche alternative, tali
da non modificare le caratteristiche sostanziali
del bene compravenduto, ma solo da implicare una
diversità di prestazioni su strada, passibili di
diverso apprezzamento da parte dell’amministrazione,
ma certamente non tali da configurare un aliud
pro alio a seconda della scelta privilegiata.
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