| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 16 gennaio 2006 n.
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Pres. Schinaia, est. LuceG. VERRAZZO (Avv. C. Centore)
c. PROVINCIA DI CASERTA (Avv. F. Ferraiuolo), MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Avv. Stato) |
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Contratti della P.A. – Lavori pubblici –
Bando – Erronea indicazione dei requisiti di partecipazione
alla gara – Avvenuta aggiudicazione - Autotutela decisoria
– Annullamento della gara – Conseguenze – Responsabilità
pre-contrattuale - Risarcimento danno
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L’errata indicazione nel bando di gara della
qualifica soggettiva necessaria per l’esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto, da cui consegue, antecedentemente
alla stipula del contratto, l’annullamento in autotutela
dell’intera procedura di gara, configura un’ipotesi di illecito
pre-contrattuale, per violazione del principio della buona
fede, implicante l’obbligo del risarcimento del danno nei
confronti dell’impresa aggiudicataria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.86/2006 Reg.Dec.
N. 9510 Reg.Ric.
ANNO 2003
Disp.vo n. 505/2005
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso n. 9510/2003 proposto da
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Verazzo Giuseppe, titolare dell’omonima
ditta, rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore, ed
elettivamente domiciliato in Roma alla via Sistina n. 121,
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contro
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la provincia di Caserta, in persona
del suo presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Francesco Ferraiuolo con domicilio eletto in Roma piazza
Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria della Segreteria
Sezionale del Consiglio di Stato;
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il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.
12;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania
– Napoli Sez. I n. 11259/2003;
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Visto il ricorso con relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate
amministrazioni.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese.
Visti gli atti tutti di causa.
Udita alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005 la relazione
del consigliere Sabino Luce e sentiti altresì l’avv. Buccellato
per delega dell’avv. Centore e l’avv. dello Stato De Felice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
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FATTO
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1. Con sentenza n. 11259, del 21 maggio/25
agosto 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione di Napoli, respingeva il ricorso (n. 4481/2002)
proposto da Verazzo Giuseppe, titolare dell’omonima ditta,
contro la provincia di Caserta ed il ministero per i beni
e le attività culturali, per l’annullamento della determinazione
n. 160/E, del 9 aprile 2002, con la quale era stato annullato
il bando di gara del 23 agosto 2001, n. 32/2001, per la
realizzazione di opere infrastrutturali di completamento
del museo campano di Capua e degli atti alla stessa connessi
tra cui la comunicazione prot. 1761/spe del 1 aprile 2002.
Con la medesima sentenza, il Tribunale amministrativo regionale
condannava l’amministrazione provinciale di Caserta al pagamento
in favore del ricorrente della somma di euro 2.500,00 a
titolo di risarcimento, per responsabilità precontrattuale,
in considerazione del danno dallo stesso subito per la partecipazione
alla procedura di gara di cui era risultato aggiudicatario,
con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Contro la decisione indicata, il Verazzo ha proposto appello
al Consiglio di Stato chiedendone, con ricorso notificato
il 7 ottobre 2003, la riforma con l’integrale accoglimento
della domanda proposta in primo grado. Nella resistenza
della provincia di Caserta, il ricorso è stato chiamato
per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in
decisione dal collegio.
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DIRITTO
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2. La ditta individuale di Verazzo Giuseppe
è stata aggiudicataria di una gara di appalto per lavori
di completamento di opere infrastrutturali del museo campano
di Capua, per un importo a base d’asta di euro 1.727.978,71,
oltre iva. Il bando di gara indicava, nella descrizione
dei lavori, come prevalente le categoria OG1 (edifici civili
e industriali) e come scorporabili e/o subappaltabili le
categorie OS30 (impianti elettrici), OS4 (impianti elettromagnetici
trasportatori) e OS3 (impianti antincendio). Successivamente
all’aggiudicazione, tuttavia, la stazione appaltante (l’amministrazione
provinciale di Caserta), a seguito di una segnalazione della
locale Sovrintendenza ai monumenti, provvedeva all’annullamento
in autotutela del bando e dell’aggiudicazione della gara
in quanto, erroneamente, era stato richiesta, per i lavori
prevalenti, la qualificazione in una categoria generale
(OG1) diversa da quella che era, invece, necessaria (OG2),
in considerazione della tipologia del bene cui si riferiva
l’intervento.
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3. Come già rilevato nelle premesse di fatto,
il Tribunale amministrativo regionale, con l’impugnata sentenza,
ha respinto il ricorso proposto dalla impresa aggiudicataria
per l’annullamento del provvedimento adottato in autotutela
dall’amministrazione appaltante; ritenendo, nel contempo,
configurata nel comportamento dell’amministrazione, un’ipotesi
di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante
che ha, conseguentemente, condannato al pagamento in favore
della ricorrente della somma complessiva di euro 2.500,00
ivi compresi euro 500,00, equitativamentre liquidati per
i danni derivanti dall’inutile partecipazione alla gara
di appalto, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con il proposto appello, la ditta Verazzo censura la decisione
di prima istanza, riproponendo le doglianze dedotte in primo
grado e chiedendone la riforma con l’annullamento del provvedimento
adottato in autotutela dalla provincia di Caserta ed in
ogni caso con la condanna dell’amministrazione provinciale
ad un maggior danno, previa anche la qualificazione dell’illecito
come ipotesi di responsabilità contrattuale.
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4. L’appello è parzialmente fondato e, nei
limiti che saranno specificati, meritevole di accoglimento.
Come riconosce lo stesso appellante, per la partecipazione
alle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici
e per la stipulazione dei relativi contratti, gli operatori
economici devono, oltre che essere moralmente affidabili,
avere apposita qualificazione economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. La qualificazione, che è richiesta agli appaltatori,
è correlata alla tipologia delle lavorazioni oggetto dell’appalto,
in modo che sia assicurata la qualità dei lavori, così come
prescritto dall’art. 1 della legge- quadro n. 109/1994;
e la stessa (qualificazione) va dimostrata, dopo le modifiche
di cui alla legge-quadro indicata, con la produzione di
apposito attestato rilasciato da organismi di diritto privato
(soa) a tanto specificamente autorizzati. La produzione
della relativa certificazione costituisce condizione necessaria
e sufficiente per ritenere qualificato l’operatore economico,
senza alcuna facoltà per la stazione appaltante di considerare
adeguata una qualificazione diversa da quella correlata
ai lavori da eseguire, oppure di richiedere una documentazione
diversa per la dimostrazione della qualificazione al riguardo
necessaria. Il nuovo sistema, come è anche noto, ha sostituito
quello precedentemente in vigore, basato sull’iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori, implicante, anch’esso,
una distinzione per categorie e classifiche delle lavorazioni
le quali, per molti aspetti, erano, tuttavia, diversamente
accorpate; con apposita tabella allegata al d.P.R. 34/2000
è stata prevista la corrispondenza tra vecchie e le nuove
categorie di lavorazioni.
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5. Nel caso in esame, oggetto dell’appalto
erano “lavori di completamento (delle) opere infrastrutturali
presso il museo campano di Capua” (palazzo Antignano, soggetto
al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, ora D.Lgvo 490,
del 12 ottobre 1999); e per la loro esecuzione, sulla base
delle declaratorie di cui all’allegato 1 al d.P.R. n. 34/2000,
non era sufficiente il possesso della qualificazione per
la categoria individuata con l’acronimo OG1 (che era relativa
agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere
la qualificazione per la categoria contrassegnata dall’acronimo
OG2 (che riguardava il restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali). Contrariamente,
poi, a quanto sostenuto dall’appellante, per l’esaminata
ipotesi, il possesso della qualificazione per la categoria
OG2 era necessario, non già per il solo caso in cui sui
beni vincolati si andassero ad eseguire lavorazioni particolarmente
specifiche o complesse; era, invece, la peculiarità del
bene sul quale si andava ad intervenire che richiedeva la
speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente
ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.
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6. In base alle circostanze indicate, erroneamente,
quindi, l’amministrazione provinciale di Caserta, nel redigere
il bado di gara relativo ai lavori di cui al giudizio in
esame, aveva chiesto ai partecipanti la qualificazione nella
categoria OG1 ed erroneamente aveva aggiudicato la stessa
all’impresa Verazzo che soltanto per tale categoria generale
di lavorazioni era qualificata. Di modo che, resasi conto
dell’errore commesso, a seguito della segnalazione della
locale Sovrintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio,
alla stazione appaltante non restava altro da fare che annullare
in autotutela, sia il bando di gara, sia i successivi atti
ivi compresa l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto; se
non avesse provveduto in tal senso, l’amministrazione provinciale
avrebbe, infatti, ulteriormente aggravato l’errore in precedenza
commesso stipulando consapevolmente il contratto e consentendo
l’esecuzione dei lavori ad un’impresa non adeguatamente
qualificata.
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7. Correttamente, quindi, il Tribunale amministrativo
regionale ha ritenuto di non potere accogliere la domanda
principale proposta dall’impresa ricorrente e relativa all’annullamento
del disposto provvedimento adottato in autotutela; ravvisando,
nel contempo, la configurazione di un’ipotesi di illecito,
per violazione del principio della buona fede, implicante
l’obbligo del risarcimento del danno. Contrariamente a quanto
sostenuto dal Verazzo con il primo motivo del ricorso al
Tribunale amministrativo regionale, non vi è stata, infatti,
alcuna violazione da parte dell’amministrazione dei principi
di cui all’art. 97 della Costituzione: la stazione appaltante
non ha recepito acriticamente il rilievo della Soprintendenza-
cui, peraltro, non era consentito imporre l’annullamento
della procedura concorsuale- essendosi limitata, più semplicemente,
una volta avvedutasi dell’errore commesso, ad intervenire
in autotutela al fine di evitare ulteriori pregiudizi nell’esecuzione
dei lavori. La stessa amministrazione, inoltre, non potendo
discrezionalmente ritenere adeguata la qualificazione in
OG1 nemmeno adottando misure correttive in sede di esecuzione
dei lavori, non poteva provvedere se non annullando la gara;
di modo che del tutto inconferente era il richiamo della
parte ricorrente alla asserita necessità del rispetto dei
principi generali in tema di autotutela e di cui al motivo
contrassegnato con la lettera c) del ricorso di primo grado
e che presupponevano l’esercizio di un potere discrezionale
nella specie inesistente. Allo stesso modo del tutto insussistente
era l’asserita pretesa violazione del d.P.R. n. 34/2000
di cui alla lettera b) del primo ricorso proposto: come
già rilevato in precedenza, per la tipologia di lavori oggetto
della gara era necessario il possesso della categoria generale
OG2 e non era sufficiente la OG1 come pretendeva il ricorrente.
Né alcuna rilevanza aveva il fatto che l’impresa fosse stata
iscritta all’ANC dal 1980 in epoca antecedente al D.M. 770
del 25 febbraio 1982 e fosse in possesso, all’epoca, della
categoria 2 prevista per gli edifici civili e monumentali
e che detta categoria, con il D.M. 15 maggio 1998, n. 304,
era stata trasformata nella OG1: tale circostanza, infatti,
se poteva, sulla base delle nuove corrispondenze di cui
all’allegato al d.P.R. n. 34/2000, consentire all’impresa
di utilizzare le precedenti certificazioni per richiedere
di essere qualificata nella nuova categoria indicata come
OG2, non lo legittimava, in mancanza della qualificazione
medesima, a partecipare agli appalti per i quali la nuova
categoria era invece ritenuta necessaria.
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8. Correttamente, infine, il Tribunale amministrativo
regionale ha ravvisato- accogliendo parzialmente l’ultimo
motivo del ricorso di primo grado- nel comportamento tenuto
dall’amministrazione un’ipotesi di illecito implicante l’obbligazione
al risarcimento dei danni: l’errore commesso nella redazione
del bando di gara non era giustificabile, era stato lesivo
dell’affidamento del ricorrente ed era stato per lo stesso
foriero di spese e di danni che, per come provati, andavano
risarciti. Altrettanto corretta, ad avviso del collegio,
è stata la qualificazione della fattispecie come ipotesi
di responsabilità precontrattuale implicante, ai sensi dell’art.
1337 del codice civile, l’obbligazione al risarcimento delle
sole spese sostenute per la partecipazione alla gara e dell’eventuale
ulteriore danno derivante, in diretta conseguenza di tale
partecipazione, per effetto della mancata aggiudicazione
di altri contratti (perdita di chance). Non è, infatti,
condivisile la tesi dell’appellante che, sulla base di una
consolidata, anche se risalente giurisprudenza, ravvisando
nell’aggiudicazione il momento del definitivo incontro delle
volontà dei contraenti, riconduce il successivo recesso
ad un’ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale.
Al riguardo, va innanzitutto, segnalato il ripensamento
di una parte della giurisprudenza secondo cui, successivamente
all’entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici
e relativo regolamento generale di attuazione, l’art. 16
del R.D. n. 2440/23, posto a fondamento dell’orientamento
pregresso, dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato
per incompatibilità con la specifica nuova normativa riguardante
la stipulazione dei contratti. In ogni caso, anche nella
giurisprudenza pregressa, si è sempre ritenuto possibile
che all’avvenuta aggiudicazione non facesse necessariamente
sempre seguito l’esecuzione del contratto, dato che, anche
nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici,
vige il principio dell’autotutela decisoria che consente
all’amministrazione di riesaminare, annullare o rettificare
atti invalidi, salvo, ovviamente, l’obbligo del risarcimento,
ove ne ricorrano tutte le condizioni, per l’eventuale illecito
commesso. Illecito il quale non può che essere qualificato
di natura precontrattuale, dal momento che, anche a voler
ritenere già raggiunto, con l’aggiudicazione, l’accordo
tra le parti sul contenuto del contratto, il contratto medesimo
non era ancora efficace e produttivo di effetti occorrendo
la successiva sua stipulazione ed approvazione.
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9. Inadeguata, tuttavia- ad avviso del collegio-
è stata la quantificazione del danno, liquidato equitativamente
al ricorrente dal Tribunale amministrativo regionale in
complessivi euro 2.500,00. E’ pur vero, infatti, che, in
ipotesi di illecito extracontrattuale, l’onere della relativa
dimostrazione è a carico del richiedente, ed è pur vero
che, con riferimento al caso esaminato, non è pertinente
(perché riguarda i casi di responsabilità contrattuale)
la richiesta di una liquidazione forfetaria pari al 10%
dell’importo del contratto. Resta, tuttavia, il fatto che-
in mancanza di specifica indicazione circa le spese effettivamente
sostenute e le perdite di chance effettivamente subite-
il Tribunale amministrativo regionale ha provveduto a liquidare
equitativamente il pregiudizio economico subito dal ricorrente
e che tale liquidazione, come dedotto dall’appellante, appare
obiettivamente inadeguata in considerazione dell’entità
dell’appalto e della complessità della procedura; di modo
che, sempre con valutazione equitativa, l’ammontare del
risarcimento dovuto al Verazzo va elevato per la voce riguardante
l’avvenuta partecipazione alla gara, dagli euro 500,00 liquidati
dal Tribunale amministrativo regionale, ad euro 5.000, 00
che sembrano più adeguati rispetto all’importanza della
gara ed alla complessità della relativa procedura. Di modo
che, aggiungendo l’ulteriore importo di euro 2000,00 liquidati,
allo stesso titolo dal Tribunale amministrativo regionale,
complessivamente, l’amministrazione provinciale di Caserta
va condannata al pagamento della somma di euro 7.000,00
oltre al rimborso delle spese processuali relative alla
presente fase del giudizio che si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione. Condanna,
in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’amministrazione
provinciale di Caserta al pagamento in favore del ricorrente
Verazzo Giuseppe della somma complessiva di euro 7.000,00,
oltre al rimborso delle spese processuali relative al presente
giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00. Ordina
che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
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Così deciso in Roma il 18 ottobre 2005 in
camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.16/01/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)<
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