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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 18 gennaio 2006 n. 126
Pres. Santoro - Est. Zaccardi
A.S.L. n. 20 di Alessandria (avv.ti Angeletti, Castellotti e Vinti) / K. S.p.A. (avv. Scaparone) – S. S.p.A. (n.c.)


1. Contratti della pubblica amministrazione – procedura ad evidenza pubblica – aggiudicazione – rinegoziazione condizioni contrattuali – dopo l’aggiudicazione – illegittimità

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – annullamento dell’aggiudicazione – richiesta di risarcimento del danno per equivalente perdita di chance – criterio di liquidazione del danno – in via equitativa – commisurazione al 10% dell’ammontare a base d’asta con ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità di aggiudicazione all’impresa danneggiata – esclusione del coefficiente di riuzione – presupposti

1. L’Amministrazione appaltante non può rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente una o più condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali poiché la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell’Ente, essendo viceversa strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo compiuto dal legislatore. Da tale premessa discende, per il carattere inderogabile delle disposizioni che prevedono tali procedure, sicuramente ascrivibili al novero delle norme imperative, l’obbligo di seguire i procedimenti nei quali è, per così dire, cristallizzata la volontà dell’Ente, volontà che, così come deve manifestarsi secondo tali procedure, parimenti può essere modificata solo con il ricorso ai medesimi procedimenti e, di regola, con l’adozione di atti espressione del potere di autotutela ove sussistano i presupposti per il ricorso ai relativi istituti.

 

2. Il giudice amministrativo può ricorrere alla determinazione equitativa del danno subito per perdita di “chance” nella esecuzione di una procedura contrattuale applicando, anche per le gare di affidamento di servizi e forniture, la percentuale del 10% dell’ammontare a base d’asta con un ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità che in concreto vi sarebbe stata aggiudicazione alla impresa danneggiata in sede di rinnovazione della gara, coefficiente da escludersi allorché nel caso concreto emerga che sussistesse per l’impresa danneggiata un elevato grado di possibilità di conseguire l’aggiudicazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 126/06 REG.DEC.
N. 6632 REG.RIC.
ANNO 2004

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 6632/2004 del 13/07/2004, proposto dalla

 

A.S.L. n. 20 di Alessandria, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Angeletti, Carlo Castellotti e Stefano Vinti, con domicilio eletto in Roma, via Emilia n. 88 presso l’avv. Stefano Vinti;

 

contro

 

la KODAK S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Flaminio 46-pal. IV, presso il dott. Gian Marco Grez;

 

e nei confronti

 

della SIPAR S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituitasi;

 

per la riforma
della sentenza del TAR Piemonte - Torino: Sezione II n. 821/2004, resa tra le parti;

 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della KODAK S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo di decisione n. 111/205;
Alla pubblica udienza del 01 Marzo 2005, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati Angeletti, Chirulli su delega dell’avv. Vinti e Scaparone;

 

FATTO

 

La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Kodak s.p.a. per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara pubblica per l’acquisto di due sistemi di radiografia computerizzata per il servizio di Radiologia dell’Ospedale SS. Antonio e Margherita di Tortona (determinazioni del Direttore del Dipartimento dei servizi amministrativi della Azienda Sanitaria Locale 20 di Alessandria n. 282 del 25 marzo 2003 e n. 326 del 9 aprile 2003) nonché dei verbali di gara della Commissione Tecnica di valutazione delle offerte e della determinazione n. 7 del 13 gennaio 2003 di nomina della Commissione stessa. E’ stata, altresì, accolta la richiesta della Società ricorrente di risarcimento del danno subito a causa della illegittimità degli atti impugnati. Il danno è stato quantificato in via equitativa nel 10% dell’importo contrattuale .
Nell’appello la ASL 20 di Alessandria ha contestato la decisione qui in esame sostenendone la erroneità per più ragioni: per la inammissibilità del ricorso di primo grado non rilevata dal primo giudice e presente a giudizio della ASL appellante per tre distinti motivi nonché per la infondatezza delle censure svolte nel ricorso di primo grado .
La Società appellata si è costituita confutando le argomentazioni difensive svolte nell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

 

DIRITTO

 

1) La sentenza appellata resiste, a giudizio del Collegio, a tutti i motivi svolti nel ricorso in appello proposto dalla ASL n. 20 di Alessandria.

 

1.1) Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado che sono infondate.

 

1.2) Invero non ha pregio sostenere che la gara di cui trattasi,essendo articolata in due distinti lotti, di cui il secondo che qui interessa di valore inferiore alla soglia comunitaria, poteva essere effettuata prescindendo dalle procedure ad evidenza pubblica a tenore dell’articolo 3 del D .Lvo n. 502 del 30 dicembre 1992, disposizione che consente alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere alla acquisizione di beni e servizi il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria con atti di diritto privato, e con la conseguenza ulteriore che le relative controversie rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario.
Difetta il presupposto di fatto per l’operatività della norma richiamata: la gara in questione era unica per un importo a base di asta di 620.000,00 Euro di cui 420.000,00 per la fornitura di due sistemi di radiografia computerizzata e 200.000,00 per la fornitura “contemporanea” delle pellicole radiografiche necessarie per le suddette attrezzature.
In questa formulazione è chiara l’intenzione di acquisire in un unico contesto le attrezzature richieste.
Ai partecipanti, che potevano liberamente concorrere per l’insieme dei beni necessari alla ASL 20, veniva riconosciuta solo la facoltà di presentare la domanda per un solo lotto (cfr. il punto 14 del bando) mentre la procedura nella sua configurazione ordinaria prevedeva che le offerte riguardassero entrambi i lotti. Da ciò che discende che la gara in questione era unica e di valore superiore alla soglia comunitaria (pari ad Euro 249.681,00).

 

1.3) Non era necessario per la Società attuale appellata impugnare le disposizioni del Regolamento aziendale di organizzazione e di funzionamento dei servizi approvato con deliberazione 23 dicembre 2002 n. 1036.
In tale Regolamento non vi è, infatti, alcuna disposizione che consentisse la rinegoziazione degli affidamenti dopo l’aggiudicazione degli stessi ma solo il potere (articolo 4) del Direttore Generale di restituire ai Direttore di Dipartimenti le varie determinazioni adottate nell’esercizio delle proprie attribuzioni per un riesame motivato. Non è detto in questa disposizione che in sede di riesame fosse consentita la rinegoziazione degli affidamenti già effettuati.
Una disposizione di questo tipo è contenuta, invece, nell’articolo 17 del Capitolato generale di oneri ma su tale disposizione ci si soffermerà in seguito.

 

1.4) La tesi secondo cui la Società attuale appellata, non avendo partecipato alla rinegoziazione, non avrebbe titolo a dolersi dello svolgimento di questa procedura anomala non può essere assecondata perché è dallo svolgimento di tale procedura che è stata lesa nella possibilità di partecipare ad una nuova gara dopo l’eventuale annullamento della stessa che doveva essere la naturale conseguenza di un invito al riesame motivato con la insufficienza dei fondi stanziati per l’acquisto delle attrezzature oggetto della gara .
Da altra angolazione è utile tenere conto che la differenza di prezzo tra l’offerta della Kodak s.p.a. e quella presetata dalla Società risultata aggiudicataria del secondo lotto (SIPAR s.r.l.) era così rilevante, oltre 155.000 Euro, da determinare l’effetto che una eventuale aggiudicazione della fornitura alla Società attuale appellata non avrebbe determinato alcun problema di superamento delle previsioni di spesa effettuate dalla ASL 20 di Alessandria.
La gara è stata aggiudicata, prima della rinegoziazione per complessivi 759.300,00 Euro mentre la previsione di spesa era come già si è ricordato in 620.000,00 Euro. In altri termini solo la rinegoziazione ha consentito di aggiudicare la gara alla SIPAR s.r.l..

 

2) L’appello è infondato anche nel merito.

 

2.1) In primo luogo appare utile al Collegio premettere alcune brevi considerazioni di carattere generale per un corretto inquadramento della questione posta con l’ appello in ordine alla facoltà della ASL 20 di Alessandria di rinegoziare le condizioni degli affidamenti già effettuati. Si tratta, in definitiva, di verificare la possibilità per le Amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. La risposta al quesito posto non può che essere negativa a giudizio del Collegio per le considerazioni che seguono.

 

2.2) Si deve tenere presente che per gli Enti Pubblici la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell’Ente ma, invece, è strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo compiuto dal legislatore siano esse concorsuali o, come accade in alcune ipotesi eccezionali individuate specificamente dall’ordinamento, non concorsuali. L’attuazione di tali procedure sostituisce il procedimento logico di formazione della volontà e di conseguente scelta del contraente riservato nei rapporti interprivati alla libera autonomia negoziale e che si concreta nelle singole manifestazioni di volontà dei soggetti privati. In altri termini nel nostro ordinamento giuridico la capacità giuridica e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone giuridiche ma, in relazione al principio della necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti, le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati (in tal senso cfr. tra le altre decisioni del Consiglio di Stato Adunanza Generale n. 2/2000 del 17 febbraio 2000 e Sezione Quinta n. 6281 del 13 novembre 2002).
Da tale premessa, ormai consolidata, discende, per il carattere inderogabile delle disposizioni che prevedono tali procedure sicuramente ascrivibili al novero delle norme imperative, l’obbligo di seguire i procedimenti nei quali è, per così dire, cristallizzata la volontà dell’Ente, volontà che, così come deve manifestarsi secondo tali procedure, parimenti può essere modificata solo con il ricorso ai medesimi procedimenti e, di regola, con l’adozione di atti espressione del potere di autotutela ove sussistano i presupposti per il ricorso ai relativi istituti. Al di fuori dei limiti segnati dalle norme dell’ordinamento di settore che fissano le regole che le Amministrazioni devono seguire nel contrattare non vi è, pertanto, capacità di agire degli Enti Pubblici ma atti riconducibili alla volontà e, quindi, alla responsabilità dei singoli e, come tali, inidonei a produrre effetti nella sfera giuridica delle Amministrazioni Pubbliche perché emessi in carenza di ogni potere di impegnare l’Ente.
Le norme qui richiamate, che prevedono le singole procedure di gara,corrispondono in primo luogo all’esigenza di consentire alle Amministrazioni di provvedere nel modo più economico e conveniente alla provvista di beni e servizi ed alla realizzazione di opere, ma assolvono anche alla essenziale funzione di consentire a tutti i soggetti dell’ordinamento di partecipare, a parità di condizioni, alla redistribuzione delle risorse pubbliche attraverso il sistema degli affidamenti pubblici. Si tratta, con evidenza, di risorse dei bilanci degli Enti pubblici prevalentemente conseguite con il prelievo fiscale e con gli altri strumenti propri della finanza pubblica, per le quali è doveroso consentire, in linea con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione prima ancora che con i principi posti a garanzia della concorrenza nell’ordinamento interno e comunitario, la possibilità di un libero accesso a tutti gli operatori economici giudicati idonei tecnicamente per fornire i beni, prestare i servizi e realizzare le opere nei confronti di Enti pubblici.
E’ sulla base di tali considerazioni che va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perché in ogni caso non vi è capacità di agire dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche.
E’ evidente, infatti, che la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi del contratto, sia in aumento che in diminuzione – come è avvenuto nel caso di specie – muta le condizioni di fatto su cui si sono fondate le offerte . Non si può, infatti, avendo riguardo al caso di specie, conoscere quali offerte sarebbero pervenute, in ipotesi anche da imprese che non hanno partecipato alla gara ritenendo inadeguato il corrispettivo a base di gara, ove si fosse conosciuto l’importo reale di aggiudicazione.
Ed invero se fosse ammissibile la rinegoziazione delle condizioni alle quali è intervenuta l’aggiudicazione dopo la stipula del contratto non vi sarebbe ostacolo ad una serie indeterminata di richieste di modifica delle condizioni stesse da parte degli aggiudicatari, che sarebbero indotti a mantenere le offerte al minimo al momento della presentazione per conseguire l’aggiudicazione, per poi recuperare condizioni più favorevoli nel corso dell’esecuzione del contratto, negoziando modifiche vantaggiose quanto al prezzo od al contenuto della prestazione ovvero alle modalità di esecuzione della prestazione stessa.
Da altra angolazione, un’impostazione di questo tipo sarebbe esclusa per il divieto dello “Jus variandi” delle Amministrazioni nel corso della esecuzione dei contratti. E’ noto che la facoltà di modificare l’oggetto contrattuale è oggi ristretta fortemente dall’art. 25 della legge 109/1994 e successive modifiche, non essendo ammesso, al di fuori della casistica individuata in tale disposizione che opera solo per i lavori pubblici e non per i contratti di servizi o di fornitura, consentire modifiche non contemplate da disposizioni di deroga al principio stesso. Nei settori della prestazione di servizi e delle forniture il divieto di modificazioni oggettive dei contratti stipulati in esito allo svolgimento di gare pubbliche vale invece senza eccezioni.
Nel caso di specie non rimanevano all’Azienda Sanitaria che due alternative: o annullare la procedura concorsuale che aveva condotto ad una aggiudicazione troppo onerosa per l’Amministrazione, valutando l’interesse pubblico ad una equilibrata gestione delle risorse disponibili come prevalente sulla necessità di avere immediatamente a disposizione il servizio richiesto, ovvero aggiudicare “tout- court” il servizio stesso all’aggiudicatario in via provvisoria. Non avendo prescelto questa seconda via era vincolato all’annullamento ed in tal senso va condivisa la decisione appellata che ha annullato “in toto” la gara.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di chiarire la portata e la funzione della norma del Capitolato generale di oneri della ASL n.20 di Alessandria (articolo 17) secondo cui il responsabile del procedimento può anche nelle procedure ad evidenza pubblica chiedere un ulteriore sconto migliorativo sulle condizioni di affidamento. Detta norma, che esplicitamente al primo comma ricorda che le procedure di scelta del contraente sono disciplinate dalle norme di legge che ne regolano lo svolgimento in via generale e, quindi, anche da quelle sin qui richiamate espressione del principio di immodificabilità oggettiva dei contratti in questione, assume un significato limitato e ben preciso, di consentire le modifiche migliorative nei casi in cui ciò sia consentito dall’ordinamento generale (così per le aggiudicazione di beni e servizi sotto soglia), ma di certo non può valere per giustificare un potere generale di sostanziale modifica delle condizioni di aggiudicazione, come è, invece, avvenuto nel caso di specie. Peraltro la norma contempla attività squisitamente istruttorie ad opera del responsabile del procedimento, implica che la consultazione sulle condizioni di affidamento sia effettuata nei confronti di tutti i partecipanti alla gara con un sistema riconducibile alla trattativa privata e che presuppone, comunque, per potere essere avviato legittimamente, che la gara sia stata annullata perché risultata non conveniente nell’esito finale ovvero troppo onerosa nelle condizioni di aggiudicazione.

 

2.3) Parimenti infondato è il motivo con cui parte appellante censura la valutazione del primo giudice in ordine alla attribuzione del punteggio per le stampanti offerte dalla Kodak s.p.a..
Non è dubbio, stando alle risultanze documentali, che nel caso di specie la Commissione Tecnica abbia attribuito il punteggio di 8 punti su 10 alla offerta della Società appellante tenendo conto di un dato errato: che cioè le stampanti fossero termiche e non a laser, dato che è smentito dalla relazione tecnica sulla base della quale doveva essere effettuata la valutazione .
Non risulta in alcun modo che si sia trattato, come sostiene la difesa della ASL appellante, di un mero errore materiale di trascrizione della tipologia delle stampanti in questione, come tale l’errore avrebbe potuto, infatti, in ogni momento essere modificato con una rettifica formale, rettifica che non è intervenuta e, comunque, non è documentata agli atti di causa.
La Commissione risulta invece, aver commesso un errore di valutazione conseguente ad una lettura inadeguata o non sufficientemente attenta degli atti a sua disposizione.
Non ha alcun rilievo, a fronte di un errore di questo tipo, sostenere che in definitiva la relazione tecnica allegata al verbale dava conto delle caratteristiche delle stampanti giudicando meno idonea l’offerta della Kodak s.p.a., il punto è proprio questo: non risulta un esame consapevole di tale relazione tecnica.
Se si tiene conto che la differenza di punteggio tra la Società appellata e la SIPAR s.r.l. è stata solo di 0,56 punti è ben possibile che una corretta valutazione della tipologia delle stampanti avrebbe condotto ad un punteggio utile per l’aggiudicazione della gara alla Società appellata.

 

2.4) Infine è infondato anche il motivo con cui si censura la statuizione del primo giudice circa la illegittimità della nomina della Commissione Tecnica di valutazione delle offerte: infatti l’articolo 6 dell’apposito Regolamento aziendale precisa che la nomina delle Commissioni in parola deve avvenire con gli atti di approvazione della gara (bando, capitolato, lettera di invito) mentre nel caso di specie è intervenuta successivamente.
La disposizione, evidentemente diretta ad evitare che le Commissioni siano istituite quando sono noti i partecipanti, costituisce una deroga specifica per le gare qui considerate (forniture di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria) all’articolo 4 del medesimo regolamento, che consente in via generale la nomina delle Commissioni Tecniche in corso di procedimento. Correttamente il primo giudice ha tratto da tale circostanza di fatto la conseguenza della illegittimità degli atti compiuti dall’ organo costituito irregolarmente.

 

3) Devono essere disattese anche le censure mosse contro la statuizione della sentenza appellata che ha riconosciuto, in via equitativa ed in applicazione dell’articolo 1226 del codice civile, il risarcimento del danno subito dalla Società attuale appellata nella impossibilità di reintegrare la sua posizione in forma specifica perché il contratto era stato eseguito: a) nel caso qui in esame l’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità civile era chiaramente individuato nella violazione delle norme procedurali che, come si è detto, disciplinano gli affidamenti dei soggetti pubblici; b) è riconosciuta la facoltà del giudice di ricorrere alla determinazione equitativa del danno subito per perdita di “chance” nella esecuzione di una procedura contrattuale applicando, anche per le gare di affidamento di servizi e forniture, la percentuale del 10% dell’ammontare a base d’asta con un ragionevole coefficiente di riduzione in relazione alla possibilità che in concreto vi sarebbe stata aggiudicazione alla impresa danneggiata in sede di rinnovazione della gara (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.111 del 17 marzo 2003 e Cassazione, Sezione I, n. 1115 del 1995). Nel caso di specie tal coefficiente non va riconosciuto per l’elevato grado di possibilità che la Kodak s.p.a. avrebbe avuto di aggiudicarsi la gara in questione per le ragioni suesposte ed, inoltre, è sufficiente prova della entità del danno subito la formulazione della suddetta richiesta percentuale; c) non ravvisa il Collegio alcuna pronuncia “ultra petita” del primo giudice posto che le domande di risarcimento erano state formulate in primo grado con espressioni, riportate anche negli scritti difensivi in appello da parte della Società attuale appellata, sufficientemente ampie e comprensive anche del riferimento all’importo a base d’asta quale base di calcolo per la percentuale richiesta che può, quindi, nel caso di specie, essere preso a parametro di valutazione della misura del risarcimento; d) ricorrevano nella specie le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1226 del codice civile in quanto, nel caso di perdita di “chance”, il danno non è solo quello derivante matematicamente dalla considerazione dei dati economici e contabili dell’offerta presentata dal danneggiato, ma anche da altri elementi, quali danno all’immagine aziendale od all’avviamento, perdita della possibilità di utilizzare l’aggiudicazione quale titolo ulteriore e referenza specifica che, considerati nel loro insieme determinano la difficoltà oggettiva di quantificazione del danno, nel che è il presupposto per l’applicazione della norma richiamata.

 

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con conferma della sentenza appellata e compensazione delle spese di giudizio, sussistendo giusti motivi per provvedere in tal senso.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 01 Marzo 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Sergio Santoro Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere Est.
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 gennaio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<

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