REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla
società per azioni MEDICASA ITALIA con sede in Milano,
in persona del signor Aldo Mazzadi, difesa dagli avvocati
Donella Resta e Lorenzo Acquarone e domiciliata presso la
prima in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
l’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN MARTINO E CLINICHE
UNIVERSITARIE CONVENZIONATE DI GENOVA, costituitasi
in giudizio in persona del dottor Gaetano Cosenza, direttore
generale, difesa dagli avvocati Piergiorgio Alberti e Franco
Gaetano Scoca e domiciliata presso il secondo in Roma, via
Giovanni Paisiello 55;
e nei confronti
della società TELECOM ITALIA, con sede in Milano,
costituitasi in giudizio in persona della procuratrice speciale
dottoressa Brunella Spinelli, difesa dagli avvocati Filippo
Satta e Luigi Cocchi e domiciliata presso il primo in Roma,
via Pierluigi da Palestrina 47;
per la riforma
della sentenza 21 giugno 2004 n. 997, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, seconda sezione,
in accoglimento del ricorso incidentale della società Telecom
Italia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla
società Medicasa Italia contro l’esclusione dalla gara per
la realizzazione di un progetto di “Telemergenza”, disposta
a suo carico dall’Azienda ospedaliera Ospedale San Martino
di Genova con provvedimento 8 gennaio 2004 n. 41.
Visto il ricorso in appello, proposto dapprima contro il
dispositivo di sentenza con atto notificato e depositato
il 4 giugno 2004, e poi con atto di motivi aggiunti notificato
il 30 giugno e depositato il 5 luglio 2004;
visto il controricorso della società Telecom Italia, depositato
il 15 giugno 2004;
visto il controricorso dell’azienda ospedaliera, depositato
il 2 luglio 2004;
viste le memorie difensive presentate, dall’appellante l’8
febbraio 2005, dall’azienda ospedaliera il 26 luglio 2004,
da Telecom Italia il 27 luglio 2004;
vista la propria ordinanza 30 luglio 2004 n. 3826, con la
quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività
della sentenza impugnata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 22 febbraio 2005, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Vaiano, in
sostituzione dell’avvocato Resta, Scoca, Satta, Cocchi e
Maioli in sostituzione dell’avv. Alberti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
L’azienda ospedaliera sopra indicata (d’ora in poi: azienda)
con atto 13 novembre 2002 ha indetto una gara, qualificata
come appalto-concorso, per l’appalto di un servizio suddiviso
in due lotti, con possibilità di concorrere anche per uno
solo. Il lotto 1 riguardava la gestione e il coordinamento
regionale del servizio di emergenza sanitaria “118”, denominato
in lingua inglese “ICT – Information and Communication Technology”,
il lotto 2 era il servizio di teleemergenza (ICT-Telemergenza)
per l’azienda ospedaliera, ossia per l’ospedale San Martino,
ed aveva il prezzo a base d’asta di 2.000.000 di euro. In
séguito alla lettera d’invito datata 12 marzo 2003 l’associazione
temporanea di imprese costituita tra le società Medicasa
Italia e Remco (d’ora in poi: Medicasa) ha partecipato alla
gara per il lotto 2, presentando un’offerta economica di
1.140.000 euro. L’autorità di gara, al termine delle operazioni,
ha giudicato l’offerta di Medicasa come la migliore, con
86,50 punti su cento, di cui 46,50 per l’offerta tecnica
e 40 per l’offerta economica. Seconda classificata era l’associazione
d’imprese costituita tra le società Telecom Italia e IMTS
(d’ora in poi: Telecom), con 80,51 punti, dì cui 56,25 per
l’offerta tecnica 24,26 per l’offerta economica di 1.879.346
euro. L’azienda peraltro, su sollecitazione della seconda
classificata, con nota del 13 novembre 2003 n. 54373 ha
attivato procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,
invitando Medicasa a fornire precisazioni in merito agli
elementi costitutivi dell’offerta, e in particolare a chiarire
quali fossero le soluzioni tecniche, o le condizioni favorevoli
all’effettuazione delle prestazioni, che potessero aver
determinato la formulazione dell’offerta. Medicasa ha risposto
con lettera del 17 novembre 2003, affermando che entrambe
le società partecipanti al raggruppamento erano “dotate
di strutture professionali e consolidate atte a fornire
e gestire apparecchiature medicali, sviluppare software,
integrare le apparecchiature proposte in sistemi informativi
complessi ed a connetterle a reti telematiche e di trasmissione
dati, nonché ad erogare servizi di telemedicina", oltre
a possedere “competenze professionali interne atte alla
gestione ed al governo di progetti complessi in ambito sanitario”,
e che esse, per le suddette caratteristiche e soprattutto
perché produttrici “dei prodotti proposti e fornitori mediante
strutture e competenze interne dei servizi offerti”, potevano,
insieme, “offrire la migliore sinergia in termini di fornitura
di apparecchiature e di progettazione ed organizzazione
del servizio ad un prezzo estremamente competitivo”. L’azienda
con nota 2 dicembre 2003 n. 57405 ha chiesto ulteriori precisazioni,
rilevando la genericità delle giustificazioni fornite. Medicasa
con lettera del 3 dicembre 2003 ha chiesto a sua volta di
specificare la richiesta di chiarimenti, e l’azienda con
nota 5 dicembre 2003 n. 1444 ha confermato la richiesta
del 13 novembre. Infine Medicasa l’11 dicembre 2003, ha
inviato all’amministrazione una relazione particolareggiata
di trentadue pagine, esplicativo dell’entità dell’offerta
economica e con i curriculum del personale impiegato. Il
direttore generale dell’azienda, con provvedimento 8 gennaio
2004 n. 41 ha escluso Medicasa dalla gara, con la motivazione
che i chiarimenti forniti erano insufficienti tanto sul
piano formale quanto su quello sostanziale, come risultava
dalla relazione dell’ufficio competente, allegata al provvedimento.
Secondo la relazione richiamata nel provvedimento di esclusione
le giustificazioni di Medicasa consistevano in asserzioni
sprovviste di prova dell’obiettività ed esattezza dei dati
economici indicati; in particolare, Medicasa non aveva individuato
né giustificato i singoli elementi economici che avevano
condotto alla quantificazione di un costo, per il servizio
principale di telemedicina, di euro 484.000,00; in via esemplificativa,
non era stato specificato il costo del personale dedicato
al servizio. Con il medesimo provvedimento che ha disposto
l’esclusione di Medicasa l’appalto è stato aggiudicato a
Telecom.
Medicasa con ricorso al tribunale amministrativo regionale
per la Liguria notificato il 22 gennaio 2004 ha impugnato
l’esclusione e l’aggiudicazione a Telecom, deducendo l’illegittimità
dell’esclusione per due motivi, entrambi rubricati come
violazione degli articoli 97 della Costituzione e 19 del
decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 ed eccesso di
potere sotto vari profili (illogicità, irrazionalità, ingiustizia,
travisamento dei fatti e difetto di istruttoria); la ricorrente
ha lamentato che la motivazione dell’esclusione era appunto
illogica e pretestuosa, fondata su una situazione di fatto
non corrispondente a realtà: essa con la lettera del 3 dicembre
2003 aveva chiesto all’amministrazione di specificare le
richieste di giustificazione, e l’amministrazione si era
rifiutata d’integrare la richiesta di chiarimenti, sicché
era poi illogico affermare, senza neppur chiedere alla concorrente
ulteriori precisazioni, che i chiarimenti forniti erano
sprovvisti di prova. In ogni caso, la ricorrente aveva chiaramente
specificato gli elementi economici che avevano condotto
al prezzo di 484.000 euro. Infine, dopo aver confutato in
ogni punto della relazione allegata al provvedimento d’esclusione,
la ricorrente ha rilevato che il giudizio di anomalia espresso
dall’amministrazione introduceva una confusione tra valutazione
dell’offerta sotto il profilo tecnico e controllo della
remuneratività del costo richiesto, dal momento che l’autorità
di gara si era già pronunciata in modo favorevole, e anzi
lusinghiero, sulla qualità del progetto, mentre le asserzioni
contenute nel giudizio d’anomalia dell’offerta economica
in realtà rimettevano in discussione l’offerta tecnica.
Con il secondo motivo la ricorrente ha ribadito le censure
di omessa istruttoria già contenute nel primo motivo, sotto
il profilo che tale omissione era sintomatica di uno sviamento
di potere.
La ricorrente ha concluso il ricorso con una domanda generica
di risarcimento del danno.
Telecom con atto notificato il 26 gennaio 2004 si è costituita
in giudizio e ha svolto ricorso incidentale contro la mancata
esclusione di Medicasa dalla gara, sostenendo che dalla
documentazione prodotta in sede di giustificazioni sulla
contestazione d’anomalia dell’offerta economica, l’offerta
di Medicasa in vari punti non era conforme a quanto richiesto
dalla lettera d’invito alla gara (o dall’annesso capitolato
speciale d’appalto), e precisamente: a) Medicasa aveva offerto
l’equipaggiamento per 5 automediche oltre ad una di riserva
laddove il punto 3 delle specifiche tecniche del capitolato
d’appalto prevedeva che il servizio fosse svolto con 6 automediche;
b) l’offerta di Medicasa non era integrabile con le soluzioni
tecniche adottate per la fornitura del lotto 1 e non era
replicabile nelle zone della Liguria non servite dal sistema
UMTS; c) il sistema offerto dalla ricorrente era “prototipale”,
e non già sperimentale come richiesto dalle specifiche tecniche;
d) l’offerta della ricorrente non specificava il personale
dedicato al servizio oggetto della gara né indicherebbe
la preparazione del personale stesso; e) le imprese mandanti,
facenti parte dell’associazione di cui Medicasa era mandataria,
non erano provviste di idonea certificazione di qualità
relativamente alla “telemedicina per emergenze sanitarie”.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe ha giudicato fondata la censura contenuta nel
punto a) del ricorso incidentale, in quanto il punto 6.3
della specifiche tecniche richiedeva equipaggiamenti di
sistemi informatici (“kit”) per sei automediche, mentre
la ricorrente, secondo la sua stessa affermazione resa in
sede di giustificazioni, ne aveva offerte cinque oltre uno
di riserva, per un totale di sei. Di conseguenza ha dichiarato
improcedibile il ricorso principale.
Appella Medicasa la quale spiega di avere offerto sei equipaggiamenti
informatici, come richiesto dal capitolato speciale, chiamandone
uno “di riserva” dopo aver riscontrato che le automediche
dell’azienda ospedaliera erano cinque; e affermando che
la qualificazione di uno dei sei sistemi come “di riserva”
è irrilevante ai fini della corrispondenza dell’offerta
con quanto richiesto dal capitolato speciale. Ripropone
poi le censure contro l’esclusione. Infine ha riproposto
generica domanda di risarcimento, per tutti i danni che
possano derivarle dal provvedimento di esclusione impugnato.
Si è costituita in giudizio l’azienda ospedaliera, la quale
sostiene che, in base alle specifiche tecniche allegate
al capitolato speciale d’appalto i mezzi di soccorso sarebbero
dovuti essere sei oltre a un’unità aggiuntiva, e quindi
sette in totale. Sottolinea poi, riguardo alle giustificazioni
dell’offerta economica fornite da Medicasa in sede di verifica
della contestata anomalia, che esse si riducevano a un’inutile
scomposizione dei prezzi.
Anche Telecom si è costituita in giudizio, affermando che
le automediche presso l’ospedale San Martino erano sei e
non cinque. Ciò premesso, e premesso altresì che secondo
il capitolato d’appalto le autovetture da equipaggiare erano
sei e non cinque, e gli equipaggiamenti da fornire erano
sei più uno di riserva, la resistente argomenta che, quand’anche
il numero degli equipaggiamenti richiesti in totale fosse
stato di sei (da montare sulle sei autovetture), l’offerta
di cinque equipaggiamenti (montati) più uno di riserva sarebbe
stata difforme dalla richiesta. Anche Telecom si diffonde
poi nel difendere il provvedimento di esclusione impugnato.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente porre in risalto che la
gara in questione è stata qualificata dall’amministrazione
come “appalto-concorso”, e che tale procedura si sostanzia
nella richiesta di un progetto piuttosto che di un’opera
predeterminata dal committente o di un elenco di prestazioni,
con la conseguenza che i concorrenti e l’amministrazione
godono di ampia discrezionalità, gli uni nel determinare
il contenuto del progetto e l’altra nel valutarlo. Coerentemente
con tale configurazione della gara, né la lettera d’invito
né l’annesso capitolato speciale né le specifiche tecniche
a loro volta annesse al capitolato speciale, elencano le
prestazioni richieste, ma si limitano a indicare gli obiettivi
dei progetti richiesti. Per quanto riguarda l’equipaggiamento
con materiale informatico delle automediche, i luoghi conferenti
dei documenti citati sono i seguenti. L’articolo 2 delle
specifiche tecniche, relativo all’organizzazione del servizio
118 in Liguria, afferma che la “medicalizzazione” del territorio
è garantita da mezzi di “soccorso avanzato (automediche)”
e che gli ospedali del sistema emergenza a Genova sono 10
(4 dipartimenti d’emergenza, 4 servizi di pronto soccorso
e 2 posti di primo intervento); l’articolo 3 delle specifiche
tecniche afferma che i mezzi di soccorso avanzato in Genova
erano sei al momento della gara. L’articolo 6 delle specifiche
tecniche, relativo al sottoprogetto di telemergenza dell’azienda
ospedaliera San Martino (lotto 2 della gara), chiedeva che
il progetto dovesse avere una dotazione aggiuntiva che permettesse
«di inviare in modo semplice e minimamente impegnativo per
gli operatori le immagini…», e di «completare la dotazione
di bordo mediante apparecchiature biomedicali in grado di
effettuare un monitoraggio completo dei parametri vitali
del paziente…», e che il servizio di telemedicina, da fornire,
sarebbe dovuto essere supportato da adeguate garanzie in
termini, tra l’altro, di continuità del servizio. Da nessuna
parte si ricava chiaramente, neppure quale fosse il numero
di automediche da equipaggiare per il lotto numero 2, cioè
per l’ospedale San Martino, e in particolare i passi del
capitolato da ultimo trascritti, sulla dotazione aggiuntiva
del progetto, sembrano riferirsi alle prestazioni del sistema
informatico piuttosto che al numero delle apparecchiature,
e in ogni caso non parlano di equipaggiamenti di riserva.
A fronte di ciò l’appellante aveva offerto sei equipaggiamenti,
relativamente ai quali ha specificato, in sede di giustificazione
dell’anomalia, che erano uno per ciascuna delle cinque automediche
e uno di riserva; e né l’autorità di gara né l’amministrazione
hanno obiettato nulla al riguardo (se non nei termini che
si vedranno a proposito del giudizio d’anomalia). Medicasa
nell’appello ha chiarito che la sua offerta era determinata
dal fatto che presso l’ospedale vi erano cinque autovetture,
e che essa era pronta a montare l’equipaggiamento sulla
sesta vettura, quando fosse comparsa, e l’affermazione è
suffragata dal testo delle giustificazioni, in due passi
del quale si parla “delle 5 auto mediche” e “delle
cinque auto mediche esistenti”, e non è smentita dall’azienda
ospedaliera. Il motivo del ricorso incidentale di Telecom,
la quale ha sostenuto che gli equipaggiamenti dovessero
essere sette (sei per le automediche e uno di riserva),
era pertanto infondato; oltretutto la resistente si contraddice,
prima affermando che occorresse un equipaggiamento di riserva
(sei equipaggiamenti più uno di riserva), e poi negandolo
(quand’anche il capitolato avesse richiesto sei equipaggiamenti,
l’offerta di cinque più uno di riserva non è conforme alla
richiesta). L’azienda a sua volta parla semplicemente di
sei equipaggiamenti, mentre la sentenza impugnata, che ha
accolto il motivo, non stabilisce se gli equipaggiamenti
dovessero essere complessivamente sei o sette. L’appello
sul punto, pertanto, è fondato, non potendosi escludere
un concorrente se non per l’inosservanza di una chiara prescrizione
del bando di gara, che nel caso in esame non esiste.
Devono quindi essere esaminati gli altri motivi del ricorso
incidentale di Telecom, che vengono qui di séguito indicati
con e lettere da “b” ad “f”, sui quali in questo grado si
è instaurato il contraddittorio (perché Medicasa se ne è
preventivamente difesa e Telecom ha ribattuto), e che devono
intendersi come riproposti. Con il motivo “b” Telecom afferma
che l’offerta Medicasa non era integrabile con le soluzioni
tecniche adottate per il lotto n. 1 (alla gara per il quale
Medicasa non ha partecipato), e non era replicabile nelle
zone della Liguria non servite dal sistema UMTS. Il motivo
è inammissibile, perché si sostanza in una pura affermazione,
generica e attinente al merito tecnico delle valutazioni
dell’amministrazione. Lo stesso è per il motivo “c”, con
cui Telecom afferma che il progetto di Medicasa era prototipale
e non sperimentale, senza neppure spiegare il significato
di tali qualificazioni. Quanto al motivo “d”, va premesso
che il bando prevedeva turni di 24 ore di personale medico
e tecnico; Telecom sostiene che sul punto l’offerta di Medicasa
è carente, sia per la mancata specificazione, in termini
quantitativi e qualitativo-funzionali, del personale dedicato
esclusivamente al servizio sia anche per la mancata dimostrazione
della preparazione dei singoli operatori, e anche questo
motivo è apodittico e generico come i precedenti. Con il
motivo “e” Telecom rileva che la certificazione ISO 9000
di Medicasa era per erogazione di servizi sanitari e domiciliari
e per produzione di prodotti elettromedicali e non già per
telemedicina per emergenze sanitarie; e anche questo motivo
è generico, perché non è supportato dall’esposizione e dalla
documentazione della normativa tecnica invocata, che il
giudice amministrativo non è tenuto a conoscere. È generico,
come doglianza d’inidoneità dell’offerta di Medicasa, anche
il motivo “f”, contenente l’affermazione che il progetto
di Medicasa si fonda «anche sulla base delle giustificazioni
offerte su risorse e/o beni strumentali e/o assetti appartenenti
ad Air Liquide, società controllata da Medicasa …».
In conclusione sul punto, i motivi del ricorso incidentale
di Telecom sono, singolarmente e nel complesso, inconsistenti.
Va ora esaminata l’impugnazione, riproposta dall’appellante,
dell’esclusione per anomalia dell’offerta economica. L’argomento
essenziale della ricorrente è che non c’è stata, da parte
della stazione appaltante, una contestazione d’anomalia
sulla quale essa potesse difendersi: l’amministrazione ha
dapprima affermato che l’offerta presentava i caratteri
dell’anomalia, senza indicare il parametro di riferimento,
e ha invitato a chiarire quali soluzioni tecniche o condizioni
favorevoli l’avessero resa possibile; Medicasa ha risposto
illustrando l’organizzazione propria e dell’associata, la
posizione di mercato che esse occupavano e la loro competenza
nel settore, ottenendo la risposta che si trattava di generici
aspetti organizzativi e la richiesta di ulteriori specificazioni
sulla competitività dell’offerta; Medicasa allora ha chiesto
di voler specificare che cosa si volesse sapere, e l’amministrazione
ha risposto con un rifiuto; infine la ricorrente ha inviato
all’amministrazione un voluminoso dettaglio dei prezzi,
ricevuto il quale l’amministrazione la ha esclusa con considerazioni
che riguardavano, in realtà, non già l’offerta economica
bensì il merito dell’offerta tecnica, già giudicato favorevolmente
dall’autorità di gara.
Il motivo di doglianza, che in sostanza è d’illogicità del
comportamento dell’amministrazione, è fondato. Ammesso che
la gara in questione sia una “fornitura” nel senso definito
dall’articolo 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n.
358, contenente il testo unico delle disposizioni sugli
appalti pubblici di forniture in attuazione di direttive
della Comunità economica europea, l’articolo 19 del decreto,
relativo alla procedura da seguire nel caso di offerte che
presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
(«2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice,
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni
in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute. 3. L’amministrazione aggiudicatrice tiene conto,
in particolare, delle giustificazioni riguardanti l’economia
del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate
o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
il concorrente per fornire il prodotto o l’originalità del
prodotto stesso. 4. Sono assoggettate alla verifica di cui
ai commi 2 e 3 tutte le offerte che presentano una percentuale
di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto
delle offerte in aumento»), presuppone, come risulta chiaro
in particolare dal comma 4, che sia noto il parametro rispetto
al quale l’offerta si qualifica come anomala e rispetto
al quale si debbano rendere le giustificazioni. Nella specie,
in mancanza di tale indicazione, non si vede che altro potesse
fare la concorrente più che descrivere la propria organizzazione
imprenditoriale, illustrare la propria posizione di mercato
e fornire la scomposizione dei prezzi; né l’amministrazione
è stata in grado essa stessa di chiarire che cosa, precisamente,
volesse sapere. L’esclusione è poi stata motivata, come
giustamente rileva la ricorrente, con affermazioni che in
gran parte tornavano a mettere in discussione l’offerta
tecnica; tra le altre, quella che «i costi delle automediche
sono sottostimati atteso che è stata elaborata una soluzione
progettuale che utilizza n. 5 automediche più una di riserva,
nonostante che la dotazione indicata dal capitolato speciale
prevedeva n. 6 vetture», con un «incremento quanto meno
proporzionale ai costi esposti (secondo logica di non linearità)».
A parte l’incomprensibilità del rilievo relativo ai costi,
l’argomento è illogico, perché, se vi era difformità dell’offerta
rispetto all’oggetto dell’appalto, la concorrente andava
esclusa dalla gara per difformità dell’offerta tecnica,
e se invece l’offerta era ammissibile, il minor costo andava
a favore, e non già a sfavore della congruità dell’offerta
economica; e lo stesso è da dire per altri rilievi sull’offerta
tecnica, contenuti nella motivazione dell’anomalia dell’offerta
economica.
In conclusione, l’appello è fondato e va accolto per quanto
riguarda l’impugnazione del provvedimento di esclusione
dalla gara.
È fondata anche la domanda di risarcimento del danno, riproposta,
perché, in assenza dell’atto ora annullato, Medicasa sarebbe
stata aggiudicataria. D’altra parte è indiscusso che ormai
l’appellante non potrebbe più utilmente continuare l’appalto
intrapreso da Telecom. Il danno può essere liquidato, come
di regola in questi casi, nell’utile d’impresa presuntivo,
pari al dieci per cento dell’offerta della concorrente illegittimamente
esclusa.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza delle parti
resistenti e qui liquidano in € 3500 per il giudizio di
primo grado e in € 3500 per il grado d’appello.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe, e per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento
8 gennaio 2004 n. 41 del direttore generale dell’azienda
ospedaliera Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie
Convenzionate di Genova. Condanna l’amministrazione al risarcimento
del danno a favore dell’appellante, nella misura specificata
in motivazione. Condanna le parti resistenti, in solido
tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate
in seimila euro, a favore dell’appellante.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 22 febbraio
28 febbraio e 24 maggio 2005 dal collegio costituito dai
signori:
Agostino Elefante, presidente
Raffaele Carboni, componente estensore
Paolo Buonvino, componente
Chiarenza Millemaggi Cogliani, componente
Cesare Lamberti, componente
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18 gennaio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)