| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 dicembre 2005 n.
7387
Pres. Varrone, Est. Caringella
Provincia di Foggia ed altri (Avv.ti B. Caravita di Toritto,
U. Pirro) c. Ministero delle Attività Produttive ed altri
(Avv. Stato Ferrante) |
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1. D.L. n.7/2002 (c.d. “sblocca centrali”)
– Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
– Ragioni
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2. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002
– Autorizzazione unica – Principio dell’applicabilità del
nuovo regime ai procedimenti in corso – Eccezione dell’ultravigenza
della normativa precedente – Ragioni
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3. Procedimento amministrativo – L. n 55/2002
– Autonomia del procedimento di V.I.A rispetto al procedimento
finalizzato ad un’autorizzazione unica – Sussiste
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4. Procedimento amministrativo – Energia
elettrica – Autorizzazione all’apertura di un impianto –
condizione dell’esistenza di un Piano energetico regionale
– Non sussiste
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5. Procedimento amministrativo – L. 55/2002
– Necessità dell’accordo di Programma tra Sindaco e Presidente
della G.R. – Non sussiste
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6. Procedimento amministrativo – Esercizio
dei compiti e funzioni in materia di Energia elettrica -
Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane – Illegittimità del provvedimenti dei Ministeri,
Regione, Comune – Non sussiste – Ragioni
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7. Procedimento amministrativo – L.n. 55/2002
– Pronuncia di compatibilità ambientale - Necessità dell’attestazione
di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle
NTA del PUTT – Non sussiste – Ragioni
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1. È manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale del D.L. n. 7/2002 (c.d. decreto
“sblocca centrali”), convertito con L. n. 55/2002, costituente
presupposto e fondamento di avvio dell’iter procedurale
per ottenere l’autorizzazione unica alla realizzazione di
una centrale elettrica, poiché si limita a prevedere la
emanazione, da parte dei competenti organi regionali, di
linee guida che dettino criteri per la progettazione tecnica
degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia,
nonché per la costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi
rispetto a quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate
dal gestore nazionale ex art. 3 del d.lgs. n.79/99 (v. Corte
Cost. sentenza 6/2004).
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2. In mancanza della dichiarazione di completamento
della procedura di V.I.A. o di prossimità della conclusione
del relativo procedimento da parte del proponente, si applica
il regime della L n. 55/2002 imperniato sul modulo dell’autorizzazione
unica, indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità
al traguardo finale dell’iter subprocedimentale relativo
alla V.I.A.
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3. Il decreto di compatibilità ambientale
è provvedimento emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale
e costituisce condizione imprescindibile per la prosecuzione
e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio ex lege
n. 55/2002.
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4. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
di un impianto per la produzione di energia elettrica non
è subordinato all’esistenza di un Piano energetico regionale.
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5. Il rilascio dell’autorizzazione unica
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione
di energia elettrica ai sensi della L. n.55/2002 costituisce
variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo
l’accordo di programma firmato dal Sindaco e dal Presidente
della G.R., l’unica condizione necessaria essendo l’esito
positivo della V.I.A.
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6. È legittima la delibera regionale che
localizza una nuova centrale elettrica, in conflitto con
l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di
rispettiva competenza in materia di produzione di energia
elettrica, il quale indica come criterio di valutazione
da utilizzare al fine di verificare “la maggiore o minore
rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali
termoelettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile
del sistema elettrico nazionale”, quello relativo alla coerenza
con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo
produttivo di ciascuna Regione, trattandosi di intervento
che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire
l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale,
le esigenze nazionali non traguardabili attraverso una verifica
di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle
singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole
regioni atomisticamente intese.
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7. L’istruttoria culminata nella pronuncia
di compatibilità ambientale della Commissione V.I.A. valuta
anche la compatibilità paesaggistica dell’intervento in
guisa da assorbire, nella procedura unitaria di cui alla
L. 55/2002, il profilo dell’attestazione paesaggistica di
cui all’art. 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione di
uno strumento attuativo locale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 4230 Reg.Ric.
N.7387/2005
Reg.Dec.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 4230/2004 proposto
dalla
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Provincia di Foggia, in persona del
Presidente pro tempore della giunta provinciale, nonché
dai signori, VITULANO GIOVANNI, NATURALE SEVERINO, VITULANO
ARMANDO, VITULANO PASQUALE, VITULANO UGO, GRASSO PIERLUIGI,
PACIELLO DONATO, MONTEMITRO MATTEO, CIPRIANI LUIGI, CAMILLO
PIETRO, CIPRIANI PIETRO, FLORIO RAFFAELE, SOLENNE ANTONIETTA,
NATURALE AMELIA MARIA GESILDA, COTA INCORONATA NADIA, ANTONACCI
LIDIA, NATURALE MARIA LUIGIA, IRMICI CIRO FELICE, in
qualità di proprietari di terreni limitrofi/confinanti con
la centrale e con le opere connesse, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Umberto Pirro,
presso il primo elettivamete domiciliati in Roma alla via
di Porta Pinciana, n. 6;
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contro
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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma
via dei Portoghesi n. 12;
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LA REGIONE PUGLIA;
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IL COMUNE DI SAN SEVERO;
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e nei confronti
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della MIRANT ITALIA s.r.l., rappresentaa
e difesa dagli Avv.to Aldo Loiodice, Maria Grazia Lanero
e Benedetto G. Carbone;
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia 21 gennaio 2004, n. 171;
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Visto il ricorso con i rispettivi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle pari sopra specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 relatore il Consigliere
Francesco Caringella, e uditi altresì l’avv.to CARAVITA
DI TORITTO, l’avv.to CARBONE, l’avv.to LOIODICE e l’avv.to
dello Stato FERRANTE;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Espongono gli appellanti che in data 17/07/2000
la Società Southern Company - Italia S.r.l. ha elaborato
il progetto preliminare del sito per la realizzazione di
un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato
da ubicarsi nel territorio del Comune di San Severo (inizialmente
in località Masseria Colavecchia - foglio 148 - e, successivamente,
in località Masseria Ratino - foglio 110, p.lle nn. 82 e
83 - v. a tal proposito nota Comune di San Severo 18/10/2002,
prot. n. 21706, All. A).
In data 3/08/2000 il soggetto proponente ha presentato al
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto alimentato a gas naturale della potenza di
circa 400 MW da ubicare nel territorio del Comune di San
Severo e, contestualmente, ha comunicato al Ministero dell’Ambiente
ed ad altri enti coinvolti (v. Regione Puglia, Provincia
di Foggia e Comune di San Severo), di aver avviato lo studio
di impatto ambientale relativo alla realizzazione del suddetto
impianto, ai sensi del D.P.C.M. 27/12/1988 (All. IV).
In data 17/04/2001 la predetta Società ha comunicato alle
Autorità interessate di aver mutato la propria denominazione
in “Mirant Italia S.r.l.”.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6037
del 20/04/2001 è stata integrata la Commissione per la valutazione
dell’impatto ambientale con gli esperti scelti ai sensi
dell’art. 6 dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente prot. n. DEC/VIA/6126
del 21/05/2001 è stata costituita la Commissione per l’inchiesta
pubblica ex art 7 del citato All. IV.
In data 15/06/2001 la Mirant Italia S.r.l. ha attivato formalmente
l’inchiesta pubblica relativa alla procedura di compatibilità
ambientale pubblicando la relativa istanza sui quotidiani
“La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ai sensi
dell’art. 5 D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377, ed inoltrando contestualmente
la stessa, al Ministero dell’Ambiente.
Avviatasi l’inchiesta pubblica e l’istruttoria tecnica ai
sensi dell’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988, in data 30/10/2001,
il Presidente dell’inchiesta pubblica ha redatto la relazione
di sintesi e, in data 31/01/2002, la Commissione per la
valutazione dell’impatto ambientale ha espresso il proprio
giudizio positivo sia pur subordinatamente al rispetto di
alcune prescrizioni (v. parere prot. n. 465).
Detto provvedimento (n. 465/2002) è stato quindi inviato
alla Regione Puglia affinché rendesse il necessario parere,
sentito il Comune territorialmente interessato (v. art.
8 All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988); la Regione Puglia ha
reso parere favorevole in data 12/07/2002 (v. provvedimento
dell’Assessorato all’Ambiente prot. n. 114).
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 7/02/2002, n.
7 (10/02/2002) detto anche decreto “sblocca-centrali”, la
Società Mirant Italia S.r.l., in data 20/05/2002 ha chiesto
che alla domanda di autorizzazione presentata in data 3/08/2000
fossero applicate le nuove disposizioni normative.
In data 22/05/2002 la Mirant Italia S.r.l. ha quindi nuovamente
attivato formalmente la procedura di compatibilità ambientale
con riferimento all’impianto, alle opere connesse e alle
infrastrutture indispensabili all’esercizio della centrale,
pubblicando la relativa istanza, ai sensi dell’art. 5 D.P.C.M.
10/08/1988, n. 377, mediante integrazione dei precedenti
avvisi al pubblico già pubblicati sui medesimi quotidiani
“La Repubblica” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.
In applicazione della nuova normativa, in data 31/5/2002,
è stata pertanto indetta, a cura del Ministero delle Attività
Produttive, una Conferenza di servizi, con contestuale convocazione
delle Amministrazioni coinvolte chiamate a rendere i necessari
pareri.
All’esito dell’istruttoria, acquisito il parere di compatibilità
ambientale (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002), il Ministero delle
Attività Produttive ha concesso la richiesta autorizzazione
(decreto 20/12/2002, prot. n. 55/02/2002), subordinandola
al rispetto di alcune prescrizioni formulate dalle Amministrazioni
interessate.
Con la sentenza appellate il Tribunale ha respinto il ricorso
proposto dagli odierni appellanti nei confronti :
a) del provvedimento autorizzatorio finale datato 20/12/2002,
sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione per
l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività
Produttive, comunicato all’Amministrazione provinciale ricorrente
in data 9/01/2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Parte seconda 28/01/2003, n. 22, con il quale il Ministero
delle Attività Produttive, ai sensi dell’art. 1 del D.L.
7 Febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in L.
9/04/2002, n. 55, ha rilasciato l’autorizzazione unica integrata
di cui alla Dir. 96/61/CE alla costruzione e all’esercizio
di un impianto di produzione d’energia elettrica a ciclo
combinato, costituito da una sezione della potenza elettrica
di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa
700 MW, da ubicare in località Masseria Ratino nel Comune
di San Severo, Provincia di Foggia, nonché, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio
della centrale stessa; opere comprendenti un elettrodotto
da 380 kv della lunghezza di 5,5 km da realizzarsi interamente
nel Comune di San Severo ed un gasdotto di circa 22,5 km
sito nel territorio dei comuni di Lucera, Pietramontecorvino
e San Severo;
b) del parere positivo della Commissione per la valutazione
d’impatto ambientale (parere n. 465 del 31/01/2002) e della
conseguente pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in data 4/11/2002 (decreto prot. n. DEC/VIA/7758);
c) della relazione del Presidente dell’inchiesta pubblica
datata 15/10/2001;
d) delle note positive del 14/12/2001 prot. n. 13480, 28/03/2002,
21/06/2002 prot. n. 5257, della Regione Puglia;
e) delle note positive del 22/11/2001, 18/07/2002 del Comune
di San Severo;
f) delle note positive del 19/10/2001 prot. n. ST/402/18294/01
e del 3/10/2002 prot. n. ST/402/35477/02 del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali;
g) della nota del Ministero della Salute del 11/01/2002;
h) dei verbali della Conferenza dei Servizi del 24/06/2002
e del 31/10/2002;
i) della nota della Regione Puglia - Assessorato Ambiente
- Settore ecologico del 20/11/2002 prot. n. 9687, con la
quale vengono richiamate le determinazioni di cui al provvedimento
n. 439 del 12/04/2001 della Giunta Regionale;
l) dell’accordo di programma tra Regione Puglia e Comune
di San Severo realizzato in data 10/05/2001 comportante
deroga al P.R.G.;
m) del provvedimento di ratifica del Consiglio comunale
di San Severo n. 32 del 5/06/2001 dell’Accordo di Programma
autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 439 del
12/04/2001 e sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale
e dal Sindaco del Comune di San Severo il 10/05/2001, in
quanto comportante variante urbanistica dell’area interessata
dal progetto di centrale, con la conseguenza, pertanto,
che l’area sita in località Masseria Ratino nell’agro di
San Severo è variata da destinazione ad uso agricolo a destinazione
urbanistica industriale;
n) nonché di ogni altro atto prodromico o preparatorio.
Gli appellanti contestano il decisum di prime cure.
Resistono le parti in epigrafe meglio specificate.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie
l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
Con atto depositato in vista dell’udienza la Regione ha
revocato la delibera di costituzione in giudizio e il conseguente
mandato al legale in epigrafe indicato.
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2. L’infondatezza nel merito dell’appello
consente al Collegio di non approfondire le eccezioni preliminari
spiegate dalle parti resistenti.
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3 Con un motivo di appello logicamente prioritario
le parti ricorrenti tornano a dedurre l’illegittimità costituzionale,
in relazione ai parametri di cui agli artt. 77, 117 e 118
Cost., del D.L. 7/02/2002, n. 7 (cosiddetto decreto “sblocca-centrali”),
convertito con L. 9/04/2002, n. 55, costituente il presupposto
e il fondamento sul quale la Mirant Italia S.r.l. ha avviato
l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione
della centrale da installare nel Comune di San Severo.
A sostegno della manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale si pone il recente dictum
di cui alla sentenza 6/2004 della Corte Costituzionale.
La Corte ha rimarcato infatti che la disposizione legislativa
impugnata si colloca inequivocabilmente nell’ambito della
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia” contemplata nell’art. 117, comma terzo, della
Costituzione.
Secondo la disposizione impugnata, la Regione “emana linee
guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
di distribuzione e di utilizzo dell’energia e per le caratteristiche
costruttive degli edifici”. La norma specifica altresì che
tale funzione deve essere svolta “in coerenza” con la legge
regionale 26 aprile 2000, n. 44 che reca (Disposizioni normative
per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale legge
individua le funzioni affidate alle Regioni, agli enti locali
ed alle autonomie funzionali, nelle materie indicate nel
suo art. 1, tra le quali è ricompresa – ai sensi dell’art.
34 della medesima legge – anche l’energia elettrica. Tale
individuazione, ai sensi del già citato art. 1, avviene
“nel quadro dei principi costituzionali relativi all’ordinamento
regionale (…) nonché in attuazione dell’art. 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la
riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa)”.
Quanto alla normativa comunitaria, rileva la direttiva 96/92/CE,
la quale stabilisce “norme comuni per la generazione, la
trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica”
(art. 1), al fine, come si evidenzia nel sesto “considerando”,
di “favorire l’interconnessione e l’interoperabilità delle
reti” (tale direttiva è stata peraltro abrogata, con decorrenza
1° luglio 2004, dalla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno
2003 – del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che abroga la direttiva 96/92/CE, - che, peraltro, all’art.
29, mantiene fermi “gli obblighi degli Stati membri circa
i termini del recepimento e dell'applicazione” della direttiva
96/92/CE).
A sua volta, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il cui art. 29 riserva allo Stato, tra le altre, le funzioni
amministrative concernenti “la determinazione dei criteri
generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali
degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione
dell’energia”.
In questo quadro, il d.lgs. n. 79 del 1999, in attuazione
della direttiva 96/92/CE, ha affidato “le attività di trasmissione
e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale”
ad un gestore unico nazionale, prevedendo altresì per quest’ultimo
“l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale
tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere
la continuità del servizio e purché siano rispettate le
regole tecniche del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche
di accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità per
l’energia elettrica e il gas” (art. 3, comma primo). L’art.
3, comma 6, del d.lgs. n. 79 del 1999, inoltre, prevede
che il gestore della rete di trasmissione nazionale adotti
“regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio,
in materia di progettazione e funzionamento degli impianti
di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione
e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea
connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la
sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.
Nell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999, peraltro, sono reperibili,
in base a quanto già disposto dalla direttiva 96/92/CE (si
veda l’art. 2 di quest’ultima), le definizioni normative
dei termini “produzione” e “distribuzione” dell’energia
elettrica, nonché dell’espressione “utente della rete”,
rilevanti al fine di interpretare correttamente la disposizione
regionale oggetto del presente giudizio.
In particolare, per “produzione” si intende “la generazione
di energia elettrica, comunque prodotta” (art. 2, comma
19); per “distribuzione” si intende “il trasporto e la trasformazione
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e
bassa tensione per le consegne ai clienti finali” (art.
2, comma 14); per “utente della rete” si intende “la persona
fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete
di trasmissione o distribuzione” (art. 2, comma 25).
Su queste premesse, la Corte ha reputato non fondata la
questione proposta con riguardo all’art. 117 Cost sulla
base delle considerazioni che testualmente di trascrivono
in quanto pertinenti anche al caso di specie.
“È possibile giungere ad una lettura della norma impugnata
che – alla luce del quadro normativo complessivo – superi
le censure prospettate.
In assenza di una specifica e alternativa definizione normativa
contenuta nella legislazione regionale, è evidente che la
disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto
disposto dai citati commi 19, 14 e 25 dell’art. 2 del d.lgs.
n. 79 del 1999.
Conseguentemente, si deve ritenere che le “regole tecniche”,
che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del
1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale,
si applichino anche alla progettazione degli impianti di
produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia cui si
riferisce l’art. 2 della legge della Regione Piemonte n.
23 del 2002.
Pertanto, la progettazione tecnica degli impianti di produzione,
distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica, e la costruzione
dei relativi edifici, di cui alla disposizione regionale
impugnata, non può sfuggire al rispetto di quanto disposto
dal citato art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, e, conseguentemente,
deve necessariamente uniformarsi alle “regole tecniche”
predisposte dal gestore nazionale “al fine di garantire
la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale
nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti”.
D’altra parte, nulla – nel tenore testuale della disposizione
oggetto del presente giudizio – autorizza a ritenere che
quest’ultima determini la sottrazione della realizzazione
dei citati impianti all’osservanza di tali regole. È tuttavia
da osservare che le “regole tecniche” cui si riferisce l’art.
3 del d.lgs. n. 79 del 1999 non esauriscono i criteri di
progettazione tecnica degli impianti. A tacer d’altro, basti
pensare che – come messo in evidenza più sopra – l’art.
29 del d.lgs. 112 del 1998 conserva allo Stato solo la determinazione
delle “norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dell’energia”, e che, d’altra
parte, il gestore nazionale ha il compito di predisporre
le regole di cui si tratta esclusivamente in vista della
finalità “di garantire la più idonea connessione alla rete
di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione
operativa tra le reti” (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 79
del 1999). A conferma di quanto detto, può evidenziarsi
come il gestore della rete nazionale debba individuare non
già tutte le regole tecniche, bensì, più semplicemente,
regole tecniche volte al perseguimento delle specifiche
finalità di cui si è detto.
È evidente, pertanto, che rientra nei poteri delle Regioni
la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione
degli impianti, fermo restando, naturalmente, che questi
ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti
dal gestore della rete di trasmissione nazionale.
– La norma impugnata, dunque, si limita a prevedere la emanazione,
da parte dei competenti organi regionali, di linee guida
che dettino criteri per la progettazione tecnica degli impianti
di produzione e distribuzione dell’energia, nonché per la
costruzione dei relativi edifici, aggiuntivi rispetto a
quelli individuati dalle “regole tecniche” adottate dal
gestore nazionale. Ciò comporta naturalmente che, ove si
reputasse che le linee guida regionali fossero, in concreto,
contrastanti con queste ultime, ne potrà essere fatta valere
la relativa illegittimità con gli ordinari rimedi.
Così ricostruita la portata normativa della disposizione
impugnata, la questione di costituzionalità sollevata dal
ricorso indicato in epigrafe deve ritenersi infondata.
Quanto detto in precedenza, del resto, determina anche l’
infondatezza della censura di irragionevolezza proposta
dal ricorrente, giacché proprio la necessità che le linee
guida regionali non si pongano in contrasto con le regole
tecniche predisposte dal gestore nazionale consente di salvaguardare
adeguatamente le esigenze di unitarietà della rete.”
Le considerazioni svolte dalla Corte valgono a confutare
anche la questione di illegittimità costituzionale dedotta
in relazione al referente di cui all’art. 118 Cost. nel
mentre la finalizzazione della disciplina ad evitare l’incombente
e documentato pericolo di interruzione di fornitura dell’energia
elettrica su tutto il territorio nazionale rende ragione
della ricorrenza dei presupposti di necessità ed urgenza
idonei a giustificare il ricorso allo strumento della decretazione
d’urgenza giusta il disposto dell’art. 77 Cost.
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4. Con ulteriore motivo di appello, i ricorrenti
lamentano che la Mirant Italia S.r.l. si sarebbe illegittimamente
servita del cosiddetto decreto “sblocca-centrali”, atteso
che la procedura di V.I.A. relativa all’impianto di cui
trattasi risultava conclusa, o quanto meno in fase di conclusione,
al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 7/2002, conv.
in L. n. 55/2002, e quindi non assoggettabile alla nuova
disciplina per come dalla stessa previsto (v. art. 1, comma
4). Osservano in particolare gli appellanti che il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto che, alla data del 20.5.2002,
la procedura VIA non fosse prossima alla conclusione nonostante
la documentazione in atti dimostrasse l’intervenuto completamento
della fase istruttoria e la mancanza del solo atto formale
di recepimento delle risultanze dell’istruttoria.
Il motivo non è fondato.
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge in esame dispone
testualmente che “le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per
i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto
ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo
procedimento, su dichiarazione del proponente”.
Osserva in primo luogo la Sezione che il tenore letterale
della norma, in una con la ratio di accelerazione e semplificazione
che la anima, consente di concludere che la regola voluta
dal legislatore è quella dell’immediata applicazione della
nuova disciplina, con l’eccezione dell’ultravigenza della
normativa anteatta, anche ove il subprocedimento relativo
alla VIA non sia concluso, subordinatamente alla dichiarazione
del proponente attestante la preferenza per l’ultimazione
del procedimento in base al quadro disciplinatorio anteriore.
Con il che è chiaro che, in mancanza di siffatta dichiarazione,
viene in rilievo il nuovo regime indipendentemente dalla
maggiore o minore prossimità al traguardo finale dell’iter
subprcedimentale relativo alla VIA. A tacere d’altro, una
diversa opzione ermeneutica, con il subordinare l’entrata
in vigore della nuova normativa ad un dato incerto ed anodino
come lo stato di maturazione della procedura, istillerebbe
un elemento di indeterminatezza a tutta prima distonico
rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione
della procedure poste a fondamento dell’intervento legislativo
d’urgenza.
Anche ad interpretare la normativa nel senso di annettere
rilievo al solo dato oggettivo della stadio di avanzamento
della procedura, considera peraltro il Collegio che la corrispondenza
intercorsa tra il Ministero delle Attività Produttive e
la Società Mirant Italia S.r.l., attesta che la procedura
di V.I.A., ancorché risultasse in stadio avanzato, non era
in via di conclusione (v., da ultimo, nota Mirant Italia
S.r.l. 20/5/2002). La documentazione in atti comprova infatti
che all’epoca dell’entrata in vigore dello jus supervienens
risultava chiusa l’istruttoria tecnica mentre era ancora
di là da venire l’attivazione della fase decisionale, deputata
alla valutazione comparativa degli interessi ed alla composizione
dei dissensi. Momenti con riguardo ai quali la nuova disciplina,
imperniata sul modulo dell’autorizzazione unica, introduce
significativi elementi di semplificazione. Ne è riprova
in termini fattuali il rilevante lasso temporale, pari a
circa dieci mesi, intercorso in concreto tra la chiusura
dell’istruttoria tecnica preliminare ed il perfezionamento
della procedura.
Va in questa sede osservato, anche al fine di meglio lumeggiare
l’esame di censure successive, che dal disposto di cui all’art.
1, comma 4, L. n. 55/2002, in uno con noti principi in tema
di economia procedimentale, discende il corollario della
utilizzabilità, nel corso della nuova procedura ed in quanto
compatibili, anche degli atti già posti in essere in base
al precedente iter (peraltro più articolato e complesso,
in quanto regolato dall’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 e
dal D.P.R. n. 53/1998 la cui efficacia è stata sospesa,
fino al 31/12/2003, dal citato D.L. n. 7/2002, conv. in
L. n. 55/2002).
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5. Con ulteriore motivo di appello parte
ricorrente tornano a ribadire l’assunto a tenore del quale
la disciplina coniata dalla legge n. 55/2002 si risulterebbe
in contrasto con la direttiva n. 97/11/CE che ha modificato
la precedente direttiva n. 85/337/CE.
Lamentano anche in appello i ricorrenti che:
a) il testo del decreto “sblocca-centrali” assorbe il giudizio
di V.I.A. nell’autorizzazione all’impianto e, lasciando
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
la mera istruttoria tecnica, si pone in netto contrasto
con la suddetta Direttiva n. 97/11/CE, la quale prescrive
che: I) la valutazione di impatto ambientale di un progetto
deve sempre precedere l’autorizzazione dello stesso; II)
occorre prevedere un’unica procedura tra il giudizio di
impatto ambientale e l’autorizzazione prevista dalla Direttiva
n. 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
b) la L. n. 55/2002 illegittimamente sospende l’efficacia
dell’Allegato IV al D.P.C.M. 27/11/1988, in particolare
con riferimento alla disciplina dell’inchiesta pubblica
per la valutazione di impatto ambientale;
c) la Mirant Italia S.r.l. ha fornito un’interpretazione
del progetto della centrale in contrasto con la vigente
normativa nazionale (D.P.C.M. 27/12/1988) e con la Direttiva
n. 97/11/CE in materia di norme tecniche sulle modalità
di redazione dello studio di impatto ambientale, le quali
affermano che colui che redige lo studio di impatto ambientale
deve esaminare anche le possibili alternative progettuali
dell’opera sottoposta a VIA.In particolare la Direttiva
n. 97/11/CE, nel descrivere i contenuti minimi dello studio
di impatto al punto 2 dell’Allegato IV, prevede anche :“Una
descrizione sommaria delle principali alternative prese
in esame dal committente con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale”.
d) ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.C.M.
27/12/1988 lo studio di impatto ambientale deve valutare
anche le coerenze del progetto con gli strumenti di programmazione
e pianificazione in materia energetica ed ambientale.
In definitiva i ricorrenti invocano la disapplicazione della
L. 55/2002 per violazione del diritto comunitario in subiecta
materia.
Le censure non sono suscettibili di positiva valutazione
alla stregua deis rilevi che seguono.
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5.1. Il decreto “sblocca-centrali”, lungi
dal riconoscere la possibilità di rilasciare l’autorizzazione
prima della valutazione di impatto ambientale, attribuisce
al sub-procedimento relativo alla valutazione di impatto
ambientale un ruolo centrale, pone l’esito positivo della
V.I.A. come condizione necessaria anche del nuovo procedimento
autorizzatorio (v. art. 1, comma 2, D.L. n. 7/2002, conv.
in L. n. 55/2002).
Il decreto di compatibilità ambientale resta in definitiva,
pur se incastonato in un procedimento finalizzato ad un’autorizzazione
unica, un provvedimento distinto emanato a seguito di un
autonomo iter procedimentale, con conseguenziale rispetto
delle prescrizioni comunitarie all’uopo rilevanti. Detto
provvedimento costituisce a sua volta condizione imprescindibile
per la prosecuzione e favorevole definizione dell’iter autorizzatorio.
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5. 2. L’art. 1, comma 5, L. n. 55/2002 sospende
l’efficacia dell’All. IV del D.P.C.M. 27/12/1988, in via
transitoria, solo fino al 31/12/2003.
Per quanto attiene alla citata Dir. n. 96/61/CE, i ricorrenti
non hanno peraltro dedotto un vizio concretamente incidente
sulla procedura di valutazione di impatto ambientale in
modo da condurre all’asserito illegittimo rilascio del prescritto
parere di compatibilità da parte del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (DEC/VIA/7758 del 4/11/2002).
Assorbente si appalesa, inoltre, per quanto attiene alla
disciplina che governa l’inchiesta pubblica per la valutazione
di impatto ambientale, la considerazione che nel caso in
esame l’inchiesta risultava già conclusa e che, proprio
per effetto della ulteriore pubblicazione dell’istanza della
Società Mirant Italia S.r.l. su due quotidiani, di cui uno
a diffusione nazionale (gli stessi sui quali era stato pubblicato
il precedente avviso pubblico: “La Repubblica” e la “La
Gazzetta del Mezzogiorno”), può dirsi sostanzialmente rispettato
il disposto di cui all’art. 5 D.P.C.M. 10/8/1988, n. 377
(v. anche le osservazioni formulate dal Coordinamento contro
la centrale termoelettrica, la Confederazione Italiana Agricoltori
Coldiretti e da numerosi privati cittadini, di cui si è
tenuto conto in sede di istruttoria). Ne è riprova in definitiva
la stessa doglianza articolata in appello ed esaminata al
punto precedente della presente decisione, che, rivelando
un’intima contraddizione con il presente profilo di censura,
parte dall’assunto della definizione della procedura in
base alla antecedente normativa onde contestare l’applicazione
dello jus superveniens.
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5.3.La documentazione presente in atti (v.,
in particolare, lo studio di impatto ambientale, il parere
della Commissione per la valutazione d’impatto ambientale,
prot. n. 465 del 31/01/2002 la pronuncia di compatibilità
ambientale - decreto prot. n. DEC/VIA/7758 del 4/11/2002
- rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, di concerto con il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali), dimostra come sia stata valutata
la scelta progettuale, previa descrizione delle eventuali
alternative progettuali, con riferimento al sito, alla taglia
(potenza elettrica), alle tecniche di contenimento degli
ossidi di azoto, nonché al sistema di condensazione e approvvigionamento
idrico.
Risulta del pari scrutinata la coerenza dell’impianto con
i strumenti normativi e pianificatori nazionali (L. 9 gennaio
1991, nn. 9 e 10; D.L.vo 16 marzo 1999, n. 79; D. Lgs. 23
maggio 2000, n. 164), regionali (P.O.R. Puglia 2000-2006;
P.U.T.T.; P.B.A.; Piano Regionale dei Trasporti) e locali
(Piano Provinciale dei Trasporti; P.R.G., Piano Territoriale
per l’A.S.I. di Foggia).
Per quanto afferisce, poi, alla lamentata mancanza di un
piano energetico regionale la Sezione condivide l’affermazione
svolta dal Primo Giudice in ordine all’assenza di alcuna
norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione all’apertura
di un impianto per la produzione di energia elettrica all’esistenza
di tale Piano. La mancanza di una prescrizione normativa
di tale fatta osta in radice ad un’interpretazione creativa
che ponga ostacoli programmatci al dispiegarsi dell’iniziativa
privata e dell’intervento pubblico in un settore nevralgico
per interessi essenziali della collettività nazionale.
Si deve osservare poi che la Regione Puglia, che l’appellante
qualifica come ente chiamato all’esplicazione della potestà
pianificatoria, ha espresso parere favorevole alla costruzione
e all’esercizio dell’impianto nel territorio del Comune
di San Severo (v. nota Regione Puglia 20/11/2002, prot.
n. 9687).
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6. Con il successivo motivo di appello, gli
appellati tornano a lamentare che l’accordo di programma
firmato dal Sindaco del Comune di San Severo e dal Presidente
della G.R. in data 10/05/2001, per la realizzazione di una
centrale per la produzione di energia elettrica nel territorio
del Comune di San Severo, sarebbe affetto dai seguenti profili
di illegittimità:
a) l’accordo è intervenuto prima della valutazione di impatto,
in dispregio al dettato dell’art. 2 D.P.C.M. 377/1988, secondo
cui la valutazione di impatto ambientale o di pronuncia
di compatibilità ambientale deve essere attuata prima di
qualsivoglia accordo, programma o altro atto proveniente
dagli enti pubblici destinati a rendere eventuali pareri
in materia;
b) l’operato amministrativo è affetto da un chiaro sintomo
di eccesso di potere sotto il profilo della non giustificata
disparità di trattamento, reso evidente dalla circostanza
che in analoga vicenda (autorizzazione alla realizzazione
di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio
del Comune di S. Paolo Civitate), la Giunta regionale, con
propria deliberazione n. 1097 del 24/07/2001, ha annullato
il procedimento relativo al rilascio di una concessione
edilizia che prevedeva la “deroga di uso dei terreni da
agricolo a industriale”; anche nel caso di specie, come
in quel caso, a seguito della installazione della centrale
in oggetto si determinerebbe una perdita di valore dei terreni,
a destinazione agricola, nelle vicinanze dell’impianto;
d’altra parte, il suddetto impianto, nei fatti, contribuirà
ad alterare i già precari equilibri ecologici, aumentando
la desertificazione dei suoli, già in atto; le emissioni
di inquinanti dalla centrale danneggeranno le coltivazioni
dei terreni circostanti e sicuramente la salute degli agricoltori
e degli animali allevati in zona; la realizzazione dell’impianto,
inoltre, impedirà ai proprietari dei terreni limitrofi di
effettuare agricoltura di tipo biologico e quindi di accedere
ai benefici previsti per legge e al mercato specifico; infine,
altro aspetto drammatico è connesso al consumo di acqua,
anche in considerazione dell’attuale e persistente emergenza.
Anche i suddetti profili di censura non hanno pregio.
Ai sensi dell’articolo dell’art. 1, comma 2, L. n. 55/2002,
costituente la disciplina di riferimento alla stregua dei
rilievi spra esposti, l’esito positivo della V.I.A. costituisce
condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per la produzione
di energia elettrica. Detta autorizzazione unica costituisce
variante urbanistica in guisa da assorbire sotto ogni profilo
il suddetto accordo di programma che la stessa parte appellante
assume non avere mai prodotto effetti in ragione del mancato
intervento del provvedimento finale della regionale di recepimento.
In ogni caso, anche a prescindere dall’assorbente profilo
della sopravvenienza del nuovo quadro normativo, la delibera
di di G.R. n. 439/2001 recita: “Data la natura e la potenzialità
dell’impianto proposto lo stesso va assoggettato a valutazione
di impatto ambientale … e pertanto l’emissione del D.P.G.R.,
che sancisce l’efficacia della variante urbanistica connessa
all’Accordo di Programma è subordinata all’acquisizione
della specifica autorizzazione sulla compatibilità - o di
ogni atto equivalente - da parte del Ministero dell’Ambiente”.
L’accordo di programma, reca anche una clausola risolutiva
espressa per l’eventualità della mancata realizzazione dell’impianto
(la quale come detto sopra, non può essere autorizzata in
assenza di esito positivo della procedura di V.I.A.).
Con il che è concettualmente chiaro che la pregiudizialità
sostanziale della valutazione di impatto ambientale rispetto
ad ogni altra autorizzazione risulta in concreto rispettata
In ordine al lamentato vizio disparità di trattamento il
Collegio deve ribadire, una volta ancora, che le denunciate
disfunzioni inficianti l’accordo di programma sul piano
del rispetto della normativa urbanistica risultano superate
dallo jus superveniens di cui all’art. 1, comma 3, della
legge n. 55/2002, a tenore del quale ove la costruzione
dell’impianto per la produzione di energia elettrica e delle
opere connesse comporti variazioni degli strumenti urbanistici,
il rilascio dell’autorizzazione ha anche effetto di variante
urbanistica. In ogni caso la diversità delle procedure e
delle situazioni non consente di cogliere un profilo di
disparità suscettibile di essere colto in sede di giurisdizione
di legittimità a fronte di un’istruttoria che in modo esauriente
e motivato dà conto delle ragioni posto a fondamento della
positiva valutazione di compatibilità ambientale.
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7 Deve ritenersi infondato anche il successivo
motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata sottoposizione
a valutazione di impatto ambientale anche del progetto esecutivo
nonostante le rilevanti difformità rispetto al progetto
di massima ab origine scrutinato.
Sostengono in particolare i ricorrenti che nel progetto
esecutivo il volume complessivo dei fabbricati e gli indici
di fabbricabilità sono triplicati, mentre il numero degli
addetti è dimezzato.
Osserva il Collegio che, anche a non volere considerare
la circostanza che il progetto esecutivo è stato posto a
fondamento dell’ autorizzazione unica di cui alla legge
n. 55/2002, la documentazione in atti esclude la ricorrenza
di profili di difformità sostanziali tali da richiedere
una riedizione del procedimento. Esaurienti si appalesano
le indicazioni rivenienti dal gruppo di lavoro istituito
dal Comune di san Severo che, a seguito dell’analisi comparata
dei due progetti, ha concluso nel senso della compatibilità
urbanistica ed edilizia delle opere progettate in relazione
ai progetti presentati (v., in particolare, il parere positivo,
prot. n. 21706, reso dal Comune di San Severo in data 18/10/2002,
ed i relativi allegati dai quali risulta che è stata verificata
la rispondenza del progetto esecutivo a quello oggetto dell’Accordo
di Programma, nonché la conformità del progetto esecutivo
alle norme urbanistico-edilizie). La documentazione in atti
avvalora poi l’assunto di parte resistente secondo cui nella
specie non si è registrata una modifica sostanziale del
progetto bensì una diversa indicazione dei dati progettuali
(si veda la differente classificazione del condensatore,
inizialmente riportato tra i fabbricati e poi computato
come volume tecnico).
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8 Non coglie nel segno il motivo di appello
con il quale si lamenta la violazione in sede di stipula
dell’accordo di programma tra il Comune di San Severo e
la Regione Puglia, comportante la variante urbanistica della
zona di cui trattasi da verde agricolo ad urbanistica industriale,
dell’art. 1 L. reg. Puglia 19 dicembre 1994, n. 34 e s.m.
(L. reg. Puglia 28 gennaio 1998, n. 8). L’appellante osserva
che detta norma consente infatti di realizzare impianti
produttivi con lo strumento dell’accordi di programma solo
ove lo strumento urbanistico vigente non disponga di aree
idonee sufficienti. Nel caso in esame, per contro, secondo
parte ricorrente, lo strumento urbanistico vigente in realtà
già disponeva di altre aree idonee e sufficienti per le
opere da realizzare (v. zona P.I.P.).
Il Collegio condivide l’assunto del Primo Giudice secondo
cui la censura deve intendersi assorbita dal rilievo sopra
svolto in merito all’effetto di variante urbanistica annesso
dall’art. 1, comma 3, L. n. 55/2002 al rilascio dell’autorizzazione
unica. In ogni caso, anche in appello, i ricorrenti non
confutano le indicazioni rivenienti dello studio di impatto
ambientale in merito all’assenza di alternativa di localizzazione
nell’ambito della zona PIP.
Non risulta poi dimostrato dai ricorrenti che la zona P.I.P.
fosse idonea ad accogliere l’impianto di cui trattasi (in
senso contrario v. lo studio di impatto ambientale, con
riferimento alle alternative di localizzazione).
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9. Non merita accoglimento neanche il successivo
motivo di appello con il quale parti ricorrenti si dolgono
della contraddittonetà dei provvedimenti adottati dalla
Regione Puglia, dai Ministeri interessati e dal Comune di
San Severo, in particolare con riferimento alla localizzazione
dell’impianto, rispetto a quanto statuito dai medesimi enti
nell’“Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di
rispettiva competenza in materia di produzione di energia
elettrica”, sottoscritto in data 5/09/2002 e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 19/09/2002, n. 220. Accordo che, nel
dettare i criteri di valutazione da utilizzare al fine di
verificare la “maggiore o minore rispondenza delle richieste
di autorizzazione di centrali termoelettriche alle esigenze
di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico
nazionale”, indica quello relativo alla coerenza con le
esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo
di ciascuna Regione.
Sostengono i ricorrenti che in base agli ultimi dati disponibili
relativi alla produzione energetica del 2000, che provengono
dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, la Regione
Puglia avrebbe prodotto un surplus di energia, rispetto
ai consumi, pari a circa il 40% (cioè 23.510,5 GWh contro
16.887,9 GWh); segue da ciò che tale Regione non ha alcuna
necessità di nuovi impianti.
La Sezione deve rimarcare, anche alla luce dei principi
sanciti dalla ricordata sentenza n. 6/2004 della Corte Costituzionale,
che detta circostanza, ove pure provata, non costituirebbe
motivo di illegittimità della delibera che nella detta Regione
localizza una nuova centrale elettrica, trattandosi di intervento
che trova giustificazione ragionevole nell’esigenza di favorire
l’industrializzazione del Mezzogiorno e, più in generale,
le esigenze nazionali non traguardabili attraverso una verifica
di rispondenza della produzione delle centrali ubicate nelle
singole regioni rispetto al mero fabbisogno delle singole
regioni atomisticamente intese.
Il Collegio deve quindi convenire con il Primo Giudice che
l’accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni del 5/09/2002,
deve essere correttamente interpretato, per quanto attiene
alla localizzazione degli impianti nel territorio di ciascuna
Regione, tenendo conto anche del criterio relativo alle
possibili “ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico
e di sviluppo produttivo sulle Regioni confinanti”, nonché
al principio fondamentale secondo il quale “La disponibilità
di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, più
rispettosi dell’ambiente ma anche più economici, escluderà
inevitabilmente dal mercato gli impianti più inefficienti,
costosi ed inquinanti”.
In questo quadro inconferente risulta il dato prospettato
della pendenza di altre richieste di autorizzazione interessanti
il territorio della Capitanata.
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10. Con i successivi motivi di appello, diretti
nei confronti dell’autorizzazione ministeriale resa ai sensi
della legge n. 55/2002, si deduce:
a) la mancata acquisizione degli atti richiesti con parere
ministeriale n. 465 del 31.1.2002 (autorizzazione sismica,
indagine geotecnica, variante al PRG; autorizzazione alle
emissioni);
b)la tardività delle osservazioni presentate dalla società
proponente ai sensi dell’art. 7 dell’allegato IV del DPCM
27.1.21988;
c)la mancata convocazione del Comune di Torremaggiore in
sede di indizione della conferenza di servizi;
d)il mancato coinvolgimento nella procedura della Provincia
di Foggia;
e) l’omessa considerazione delle procedure per l’indizione
di un referendum consultivo nel Comune di San Severo;
f) la mancata acquisizione dell’attestazione di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 5.04 delle NTA del PUTT.
Anche i suddetti motivi di censura non meritano positiva
valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) le prescrizioni che la Mirant Italia S.r.l. è tenuta
a rispettare per la costruzione dell’impianto e delle opere
connesse (v. decreto prot. n. 55/02/2002 del 20/12/2002),
sono preordinate a garantire che tali opere siano conformi
alle disposizioni normative in materia di tutela ambientale
con prescrizioni rilevanti in sede di realizzazione dell’intervento
(vedi l’art. 1, comma 3, L. n. 55/2002 ai sensi del quale:
“L’autorizzazione … indica le prescrizioni e gli obblighi
di informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire … la tutela ambientale …”);
b) il termine stabilito dall’allegato IV del DPCM 27 dicembre
1988 per la presentazione di controdeduzioni da parte de
soggetto promotore dell’iniziativa è stato prorogato con
nota prot. n. 7504/VIA/A.O.13.B del 6/7/2001 al 15 ottobre
2001, in considerazione della coincidenza con il periodo
estivo di gran parte dei 45 giorni concessi alla Commissione
dell’inchiesta pubblica per la conclusione dei lavori;
c) la mancata partecipazione alla conferenza di servizi
finale del Comune di Torremaggiore è giustificata dal comprovato
rilievo che solo in fase di progetto preliminare, e non
anche in sede di progetto esecutivo ( posto a base del procedimento
di cui alla L. n. 55/2002), detto Comune era stato interessato
dal passaggio del metanodotto; gli assensi degli altri Comuni
non presenti, ancorché convocati, è stato invece acquisito
giusta il disposto dell’articolo 14 ter, comma 7, L. n.
241/1990, nel testo rartione temporis vigente, secondo cui
si deve considerare acquisito l’assenso dell’amministrazione
il cui rappresentante non abbia partecipato alla conferenza
ancorché convocato, ovvero non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’Amministrazione rappresentata e non abbia
notificato all’Amministrazione procedente, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione
di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso,
ovvero, ancora, nello stesso termine non abbia impugnato
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
. d) la legge n. 55/2002 non subordina il rilascio dell’autorizzazione
unica all’apertura della centrale termoelettrica all’ indizione
di alcun referendum consultivo con la conseguenza che la
promozione di iniziative popolari, in materia peraltro non
di pertinenza comunale, non può assumere rilievo giuridico
come paramero di legittimità dell’autorizzazione ministeriale;
e) in ragione dell’avvenuta conclusione dell’inchiesta pubblica
di cui all’All. IV al D.P.C.M. 27/12/1988 le comunità localizzate
nel territorio della Provincia di Foggia interessato dall’insediamento
di cui trattasi (impianto e opere connesse), ivi compresa
la Provincia di Foggia, sono state messe in grado di partecipare
al procedimento formulando specifiche osservazioni; si aggiunga
che il mancato coinvolgimento del Comune di Foggia nell’accordo
di programma tra Comune e Regione, oltre ad essere superato
dall’assorbimento di detto accordo nell’autorizzazione unica
finale, è giustificato dalla caratterizzazione prettamente
urbanistica dell’atto;
f) Quanto all’invocato disposto di cui all’art. 5.04 delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T., è sufficiente
rimarcare che l’istruttoria culminata nella pronuncia di
compatibilità ambientale (v. parere positivo della Commissione
per la valutazione d’impatto ambientale prot. n. 465 del
31/01/2002 e conseguente decreto prot. n. DEC/VIA/7758 rilasciato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in data 4/11/2002), ha valutato anche la compatibilità paesaggistica
dell’intervento in guisa da assorbire, nella procedura unitaria
di cui alla legge 55/2002, il profilo dell’attestazione
paesaggistica di che trattasi. Si legge infatti alle pagg.
8-9 del decreto DEC/VIA/7758 del 4/11/2002: “La centrale
e le opere accessorie si inseriscono in un contesto il cui
valore paesaggistico complessivo risulta attualmente medio
basso, in quanto all’aspetto peculiare, dato dall’integrità
degli usi agricoli, si accompagnano valori bassi di panoramicità
che ne limitano la percezione; tali circostanze determinano
una ridotta influenza delle trasformazioni antropiche; le
infrastrutture e i siti industriali isolati presenti nell’area
di studio esauriscono la loro influenza a poche centinaia
di metri, limitando gli effetti sull’integrità del carattere
agricolo l’impatto paesaggistico complessivo dell’intervento
è di livello medio basso, in grado cioè di apportare modifiche
contenute al paesaggio circostante, tali da non determinare
variazioni sostanziali alle caratteristiche paesaggistiche
dei luoghi il gasdotto essendo completamente interrato,
avrà un impatto trascurabile; l’impatto visivo dell’elettrodotto
… dipenderà soprattutto dall’altezza dei sostegni, variabile
da 18 a 43 m; tutti i sostegni saranno verniciati in grigio,
per minimizzare l’impatto paesaggistico della linea.”.
Si deve conclusivamente rimarcare,con riguardo alla procedura
seguita, che il procedimento che ha condotto all’adozione
del provvedimento impugnato dai ricorrenti in via principale
(decreto del Ministero delle Attività Produttive prot. n.
55/02/2002 del 20/12/2002) è regolato non già dal D.P.R.
18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale), ma dalla L. n. 55/2002, la quale contiene appunto
la disciplina relativa al procedimento unico per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di
quelle particolari opere pubbliche di interesse nazionale
che sono gli impianti di energia elettrica di potenza superiore
a 300 MW termici, nonché le opere e le infrastrutture ad
essi connesse. Anche ai sensi della citata normativa (v.
art. 1, comma 2, L. n. 55/2002), l’autorizzazione viene
rilasciata dall’autorità competente (il Ministero delle
Attività Produttive), d’intesa con la Regione interessata,
intesa formalizzata dalla Regione Puglia con nota prot.
n. 9687 del 20/11/2002.
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11 Le precedenti considerazioni impongono
la reiezione dell’appello.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
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PQM
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando, respinge
l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005
, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
VARRONE Claudio Presidente
LUCE Sabino Consigliere
MARUOTTI Luigi Consigliere
ROMEO Giuseppe Consigliere
CARINGELLA Francesco Consigliere Est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...23/12/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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